Gazzetta n. 160 del 11 luglio 2022 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 6 luglio 2022
Modifica delle determina n. 166/2021 del 10 febbraio 2021, recante: «Definizione dei criteri per l'inserimento in lista di trasparenza dei medicinali. (Determina n. DG/295/2022).


IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, concernente il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
Visto il «Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco», pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria», convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178, e dall'art. 48, comma 31, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, il quale dispone che «i medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo piu' basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;
Visto l'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, secondo cui «in sede di periodico aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi di legge non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge»;
Vista la determina del direttore generale dell'AIFA n. 166/2021 del 10 febbraio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 2021, recante «Definizione dei criteri per l'inserimento in lista di trasparenza dei medicinali ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405)»;
Vista la determina del direttore generale dell'AIFA n. 88/2022 del 15 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 42 del 19 febbraio 2022, recante «Modifica della determina AIFA n. 166/2021 recante "Definizione dei criteri per l'inserimento in lista di trasparenza dei medicinali"»;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. Terza Quater, 4 gennaio 2022, n. 31, notificata in data 5 gennaio 2022 e passata in giudicato in data 7 marzo 2022, che ha disposto l'annullamento, tra l'altro, dell'art. 5, comma 3, della citata determina AIFA n. 166/2021;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. Terza Quater, n. 7117/2022, che ha dichiarato la nullita' per violazione del giudicato di cui alla sopra richiamata sentenza n. 31/2022 degli atti impugnati nella parte in cui non hanno proceduto alla contestuale eliminazione dalla determina n. 166/2021 dell'ipotesi di rimozione d'ufficio prevista dal comma 3 dell'art. 5 ed ha ordinato all'AIFA, in persona del legale rappresentante, di provvedere, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., alla corretta esecuzione della sentenza n. 31/2022;
Ritenuto necessario provvedere, in esecuzione della sopra richiamata sentenza n. 7117/2022, alla modifica della determina AIFA n. 166/2021, nei sensi di cui in motivazione;

Determina:

Art. 1

Modifica della determina AIFA n. 166/2021

1. La determina AIFA n. 166/2021 citata in premessa e' modificata come segue.
All'art. 5, il comma 3, recante: «3. Nel caso in cui, per successive rimozioni di medicinali da un gruppo di farmaci aventi uguale composizione, rimanga nello stesso un unico medicinale, il gruppo e' rimosso d'ufficio dalla lista di trasparenza e il medicinale viene rimborsato integralmente dal SSN», e' eliminato.
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. La presente determina e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ed e' altresi' pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco.
Roma, 6 luglio 2022

Il direttore generale: Magrini