Gazzetta n. 160 del 11 luglio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 maggio 2022, n. 88
Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 76, del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (c.d. Solvency II) e, in particolare, l'articolo 42 che detta i requisiti di competenza e di onorabilita' per le persone che dirigono effettivamente l'impresa o rivestono altre funzioni fondamentali;
Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84, che - in esecuzione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018) - da' compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2017/828 (Shareholders' Rights Directive 2 o SHRD2);
Visto il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione europea del 10 ottobre 2014, che integra la citata direttiva 2009/138/CE e, in particolare, gli articoli 258, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), nonche' l'articolo 273;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare:
a) l'articolo 76, che prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e attribuisce al Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l'IVASS il compito di individuare i requisiti e i criteri di idoneita' che gli stessi devono soddisfare, i limiti al cumulo di incarichi che possono essere ricoperti dagli esponenti delle imprese, le cause che comportano la sospensione temporanea dall'incarico e la sua durata, i casi in cui requisiti e criteri di idoneita' si applicano anche a coloro che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese; disciplina la valutazione dell'idoneita' e l'eventuale pronuncia di decadenza da parte degli organi aziendali o dell'IVASS;
b) l'articolo 30, in materia di governo societario e, in particolare, il comma 2, lettera c), che richiede il possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e di coloro che svolgono funzioni fondamentali dei requisiti di cui all'articolo 76, nonche' 30-septies che contiene la disciplina applicabile in ipotesi di esternalizzazione;
c) l'articolo 51-quater e 56, comma 1, lettera b), rispettivamente disciplinanti il regime applicabile alle imprese di assicurazione locali e alle particolari mutue assicuratrici;
d) l'articolo 212-bis, comma 1, lettera c), e 215-bis disciplinante il sistema di governo societario di gruppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, n. 220, recante il regolamento concernente la determinazione dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali, nonche' dei requisiti di onorabilita' dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Viste le disposizioni attuative dell'IVASS, adottate in materia di governo societario, ai sensi dell'articolo 30 del Codice delle assicurazioni private;
Viste le Linee Guida emanate da EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority - in materia di sistema di governance e, in particolare, il relativo Tecnhical Annex;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attivita' produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, che rinvia a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di criteri generali, delle procedure dell'AIR e delle relative fasi di consultazione nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, e la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018, recanti la disciplina attuativa dell'analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione, provvedimenti nei quali e' contemplata la possibilita' di effettuare consultazioni pubbliche ristrette;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che l'idoneita' degli esponenti aziendali assume un ruolo centrale negli assetti di governo societario delle imprese di assicurazione e riassicurazione e contribuisce in modo determinante alla sana e prudente gestione delle imprese stesse;
Considerato che, in attuazione del richiamato articolo 76, e' necessario disciplinare requisiti tassativi ed imprescindibili per l'assunzione delle cariche e criteri che concorrano a qualificare l'idoneita' dell'esponente e che consentano, tra l'altro, di tener conto delle specificita' del ruolo o incarico ricoperto nonche' delle caratteristiche proprie dell'impresa o del gruppo a cui esso appartiene;
Considerato che la disciplina dell'idoneita' degli esponenti aziendali deve coerentemente raccordarsi con altre previsioni dell'ordinamento, tra cui quelle in materia di governo societario delle imprese di assicurazione e riassicurazione, attuative del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
Visti gli esiti della consultazione pubblica ristretta, svolta nel periodo 27 agosto - 17 settembre 2021, ai sensi della normativa sopra richiamata;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nella seduta del 9 novembre 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inviata con nota del 12 aprile 2022;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, e successive modificazioni;
b) «esponenti»: i soggetti che ricoprono un incarico come definito alla lettera h) del presente articolo;
c) «esponenti con incarichi esecutivi»: i) i consiglieri che sono membri del comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe, o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa; ii) i consiglieri che rivestono incarichi direttivi nell'impresa, svolgendo l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attivita' svolta; iii) i consiglieri che rivestono le cariche sub i) o gli incarichi sub ii) in qualsiasi societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2 del Codice; iv) il direttore generale o altro soggetto che svolga funzioni equivalenti;
d) «gruppo»: il gruppo come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera r-bis, del Codice; nella nozione di gruppo rientrano in ogni caso le societa' appartenenti all'elenco, di cui all'articolo 210-ter, comma 2 del Codice;
e) «impresa»: l'impresa di assicurazione o riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e l'ultima societa' controllante italiana, come definita alla lettera z) del presente decreto;
f) «imprese di maggiori dimensioni o complessita' operativa»: le imprese che sono chiamate ad adottare un sistema di governo societario rafforzato, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'IVASS in materia di governo societario, adottate ai sensi dell'articolo 30 del Codice, ossia le imprese significative con riguardo alle dimensioni, al profilo di rischiosita', alla tipologia di attivita', alla complessita' del business e dell'operativita' svolta;
g) «imprese minori»: le imprese che sono chiamate ad adottare un sistema di governo societario semplificato secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'IVASS in materia di governo societario, adottate ai sensi dell'articolo 30 del Codice e che non appartengono al gruppo, di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice;
h) «incarico»: gli incarichi: i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale; iii) di direttore generale, comunque denominato; per le societa' estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla legge applicabile alla societa';
i) «incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici», gli incarichi ricoperti in virtu' di particolari disposizioni di legge che conferiscano a uno Stato membro dell'Unione europea o ad altri soggetti pubblici il potere di nominare uno o piu' membri degli organi societari in loro rappresentanza; sono compresi in tale nozione solo i casi in cui la legge qualifichi espressamente l'incarico come ricoperto in rappresentanza dello Stato o di altri soggetti pubblici;
l) «IVASS»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
m) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
n) «organo competente»: l'organo del quale l'esponente e' componente; per i titolari delle funzioni fondamentali e per il direttore generale, l'organo che conferisce il rispettivo incarico o ufficio; nelle imprese che adottano il sistema monistico di amministrazione e controllo, il comitato per il controllo sulla gestione per i componenti del comitato stesso;
o) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
p) «partecipante»: agli effetti di quanto previsto negli articoli 12 e 13, i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 68 del Codice;
q) «rappresentante generale»: il soggetto di cui agli articoli 16, commi 3 e 4 e 28, comma 4 del Codice;
r) «societa' commerciale»: una societa' avente sede legale in Italia, costituita secondo una delle forme previste dal libro V del codice civile, Titolo V, Capi III, IV, V, VI e VII, e Titolo VI, che abbia per oggetto l'esercizio di una delle attivita' previste dall'articolo 2195, comma 1, del codice civile oppure una societa' avente sede legale in un paese estero e qualificabile come commerciale in applicazione delle disposizioni dell'ordinamento rilevante dello Stato in cui ha la sede legale o la direzione generale;
s) «soggetti che svolgono funzioni fondamentali»: i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera u) del presente articolo, che svolgono una delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettera e) del Codice e alle relative disposizioni di attuazione IVASS in materia di governo societario;
t) «testo unico bancario»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
u) «testo unico della finanza»: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
v) «titolari delle funzioni fondamentali»: i soggetti responsabili delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettera e) del Codice e alle relative disposizioni di attuazione IVASS in materia di governo societario;
z) «ultima societa' controllante italiana»: la societa' di cui all'articolo 210, comma 2, del Codice o la societa' individuata dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 210, comma 3, del Codice.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente decreto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del Codice e dalle disposizioni attuative dell'IVASS, adottate ai sensi dell'articolo 30 del medesimo Codice in materia di governo societario.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed
esercizio delle attivita' di assicurazione e di
riassicurazione (Solvibilita' II) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2009, n. L 335.
- Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2020, n.
130) concerne «Attuazione dell'articolo 7 della legge 4
ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la
disciplina del sistema di governo societario».
- Il regolamento delegato (UE) 2015/35 della
Commissione europea del 10 ottobre 2014 che integra la
direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(Solvibilita' II) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea del 17 gennaio 2015, n. L 12.
- Si riporta il testo degli artt. 76, 30, 51-quater, 56
e 212-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n.
239) concernente «Il Codice delle assicurazioni private»:
«Art. 76 (Requisiti di professionalita', onorabilita'
e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che
svolgono funzioni fondamentali). - 1. I soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di
controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali
presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione
devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
1-bis. L'impresa di assicurazione o di
riassicurazione dimostra all'IVASS che i soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di
controllo nonche' i soggetti titolari di funzioni
fondamentali sono in possesso dei requisiti e criteri di
cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.
1-ter. Ai fini del comma 1, gli esponenti aziendali
devono possedere requisiti di professionalita',
onorabilita' e indipendenza, soddisfare criteri di
competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario
all'efficace espletamento dell'incarico in modo da
garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con
regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformita' a
quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto
dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:
a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti
gli esponenti;
b) i requisiti di professionalita' ed indipendenza
graduati secondo principi di proporzionalita' e tenuto
conto della rilevanza e complessita' del ruolo ricoperto;
c) i criteri di competenza coerenti con la carica
da ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, e di adeguata
composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra
l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle
condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza
e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, ai
provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita'
professionali svolte, nonche' ad ogni altro elemento
suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli
esponenti delle imprese di assicurazione o di
riassicurazione, graduati secondo principi di
proporzionalita';
f) le cause che comportano la sospensione
temporanea dalla carica e la sua durata.
1-quinques. Con il regolamento di cui al comma
1-quater sono altresi' determinati i casi in cui tali
requisiti e criteri di idoneita' si applicano a coloro che
svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di
assicurazione o di riassicurazione.
1-sexies. Gli organi di amministrazione e controllo
delle imprese di assicurazione o di riassicurazione
valutano l'idoneita' dei propri esponenti e l'adeguatezza
complessiva dell'organo, documentando il processo di
analisi e motivando opportunamente l'esito della
valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze
riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 1-quater,
lettera c), i medesimi organi possono adottare misure
necessarie a colmarle. La valutazione riguarda altresi' i
titolari delle funzioni fondamentali.
2. Il difetto di idoneita', iniziale o sopravvenuto o
la violazione al cumulo degli incarichi determina la
decadenza dall'ufficio. Essa e' deliberata dall'organo di
appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla
conoscenza del difetto sopravvenuti. Per i soggetti che non
sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia
della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha
nominati. La sostituzione e' comunicata all'IVASS.
2-bis. L'IVASS, secondo modalita' e termini da esso
stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri
gravanti sui soggetti vigilati, valuta l'idoneita' degli
esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli
incarichi e l'idoneita' dei titolari delle funzioni
fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta
dalle imprese e delle eventuali misure adottate ai sensi
del comma 1-sexies. In caso di difetto o violazione
pronuncia la decadenza dalla carica.
3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza
stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, si applicano i commi 2
e 2-bis.
4. Il regolamento di cui ai commi 1-quater e
1-quinquies stabilisce le cause che comportano la
sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La
sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel
comma 2.»
«Art. 30 (Sistema di governo societario
dell'impresa). - 1. L'impresa si dota di un efficace
sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di
remunerazione e di incentivazione, che consenta una
gestione sana e prudente dell'attivita'. Il sistema di
governo societario e' proporzionato alla natura, alla
portata e alla complessita' delle attivita' dell'impresa.
2. Il sistema di governo societario di cui al comma
1 comprende almeno:
a) l'istituzione di un'adeguata e trasparente
struttura organizzativa, con una chiara ripartizione e
un'appropriata separazione delle responsabilita' delle
funzioni e degli organi dell'impresa;
b) l'organizzazione di un efficace sistema di
trasmissione delle informazioni;
c) il possesso da parte di coloro che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo e di
coloro che svolgono funzioni fondamentali dei requisiti di
cui all'articolo 76;
d) la predisposizione di meccanismi idonei a
garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente
Capo;
e) l'istituzione della funzione di revisione
interna, della funzione di verifica della conformita',
della funzione di gestione dei rischi e della funzione
attuariale. Tali funzioni sono fondamentali e di
conseguenza sono considerate funzioni essenziali o
importanti.
3. Il sistema di governo societario e' sottoposto
ad una revisione interna periodica almeno annuale.
4. L'impresa adotta misure ragionevoli idonee a
garantire la continuita' e la regolarita' dell'attivita'
esercitata, inclusa l'elaborazione di piani di emergenza. A
tal fine, l'impresa utilizza adeguati e proporzionati
sistemi, risorse e procedure interne.
5. L'impresa adotta politiche scritte con
riferimento quanto meno al sistema di gestione dei rischi,
al sistema di controllo interno, alla revisione interna e,
ove rilevante, all'esternalizzazione, nonche' una politica
per l'adeguatezza nel continuo delle informazioni fornite
al supervisore ai sensi dell'articolo 47-quater e per le
informazioni contenute nella relazione sulla solvibilita' e
sulla condizione finanziaria di cui agli articoli
47-septies, 47-octies e 47-novies e garantisce che ad esse
sia data attuazione.
6. Le politiche di cui al comma 5 sono approvate
preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il
consiglio di amministrazione riesamina le politiche almeno
una volta l'anno in concomitanza con la revisione di cui al
comma 3 e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in
caso di variazioni significative del sistema di governo
societario.
7. L'IVASS detta con regolamento disposizioni di
dettaglio in materia di sistema di governo societario di
cui alla presente Sezione. (- Si riporta il testo
dell'articolo 30-septies del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 «Art. 30-septies
(Esternalizzazione). - 1. L'impresa che esternalizza
funzioni o attivita' relative all'attivita' assicurativa o
riassicurativa conserva la piena responsabilita'
dell'osservanza degli obblighi ad essa imposti da norme
legislative, regolamentari e dalle disposizioni dell'Unione
europea direttamente applicabili."
2. L'impresa che esternalizza funzioni o attivita'
essenziali o importanti garantisce che le relative
modalita' siano tali da non determinare anche uno solo dei
seguenti effetti: a) arrecare un grave pregiudizio alla
qualita' del sistema di governo societario dell'impresa; b)
determinare un indebito incremento del rischio operativo;
c) compromettere la capacita' dell'IVASS di verificare
l'osservanza degli obblighi gravanti sull'impresa; d)
compromettere la capacita' dell'impresa di fornire un
servizio continuo e soddisfacente ai contraenti, agli
assicurati e agli aventi diritto ad una prestazione
assicurativa.
3. L'impresa informa tempestivamente l'IVASS prima
dell'esternalizzazione di funzioni o attivita' essenziali o
importanti nonche' di significativi sviluppi successivi in
relazione all'esternalizzazione di tali funzioni o compiti.
4. L'IVASS con regolamento stabilisce i termini e
le condizioni per l'esternalizzazione delle funzioni o
delle attivita', di cui ai commi 2 e 3.
5. L'impresa che esternalizza una funzione o
un'attivita' di assicurazione o di riassicurazione adotta
le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le
seguenti condizioni: a) il fornitore del servizio cooperi
con l'IVASS in relazione alla funzione o all'attivita'
esternalizzata; b) l'impresa, i revisori e l'IVASS abbiano
accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o
attivita' esternalizzate; c) l'IVASS abbia un accesso
effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio
e sia in grado di esercitare tali diritti di accesso."
«Art. 51-quater (Regime applicabile alle imprese
di assicurazione locali). - 1. L'IVASS individua con
regolamento le condizioni di accesso, di esercizio e le
altre disposizioni del presente codice che si applicano
alle imprese locali di cui all'articolo 51-ter. In ogni
caso si applicano gli articoli 12 e 14, comma 3.
2. Il regime di cui al comma 1 si applica
altresi' alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 13
che non hanno superato per i tre esercizi consecutivi
precedenti e verosimilmente non supereranno per ulteriori
cinque esercizi consecutivi successivi gli importi di cui
all'articolo 51-ter. L'IVASS determina con regolamento la
procedura per l'accertamento dei presupposti per
l'applicazione del regime di cui al comma 1.
3. Il regime di cui al comma 1 cessa di
applicarsi, a decorrere dal quarto esercizio, qualora
l'impresa abbia superato per tre esercizi consecutivi gli
importi di cui alle lettere a), b), c), e) dell'articolo
51-ter. L'IVASS determina con regolamento la procedura di
accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 51-ter e di conseguente presentazione
dell'istanza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 13,
da inviare entro trenta giorni dall'approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio.».
«Art. 56. (Regime applicabile alle particolari mutue
assicuratrici). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma
3, l'IVASS, determina, con regolamento, la disciplina
applicabile alle particolari mutue assicuratrici di cui
all'articolo 52, tenuto conto delle dimensioni e delle
limitazioni all'attivita' assicurativa, e specificamente:
a) le disposizioni relative all'adeguatezza
patrimoniale e organizzativa dell'impresa, gli obblighi di
tenuta dei registri contabili nonche' quelli di
comunicazione all'autorita' di vigilanza;
b) i requisiti di onorabilita', indipendenza e
professionalita' degli esponenti aziendali;
c) le disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII,
XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.
2.
3. Alle particolari mutue assicuratrici di cui al
presente Capo non si applicano gli articoli 2346, sesto
comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526,
2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo,
2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma,
2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies,
2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile.-
Si riporta il testo dell'articolo 212-bis, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: «Art.
212-bis (Poteri dell'IVASS). - (Omissis). Lettera c):
valuta il sistema di governo societario del gruppo ed il
possesso dei requisiti di cui all'articolo 76 da parte dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di
direzione e di controllo nelle societa' controllanti di cui
all'articolo 210, comma 2, e dei soggetti in esse
responsabili delle funzioni fondamentali.»
«Art. 212-bis. (Poteri dell'IVASS). - 1. Con
riferimento alla vigilanza sul gruppo, l'IVASS esercita le
seguenti funzioni:
a) effettua, secondo le modalita' di cui
all'articolo 47-quinquies il processo di revisione e
valutazione prudenziale di cui all'articolo 216-decies e
valuta la situazione finanziaria del gruppo;
b) valuta l'osservanza da parte del gruppo delle
disposizioni in materia di solvibilita', di concentrazione
dei rischi e di operazioni infragruppo;
c) valuta il sistema di governo societario del
gruppo ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 76
da parte dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione e di controllo nelle societa'
controllanti di cui all'articolo 210, comma 2, e dei
soggetti in esse responsabili delle funzioni fondamentali.»
«Art. 215-bis. (Sistema di governo societario di
gruppo). - 1. Il gruppo si dota di un sistema di governo
societario coerente con le disposizioni di cui al Titolo
III, Capo I, Sezione II, e con le relative disposizioni di
attuazione dettate dall'IVASS con regolamento.
2. L'ultima societa' controllante italiana di cui
all'articolo 210, comma 2, e' responsabile dell'attuazione
delle disposizioni in materia di sistema di governo
societario di gruppo. Resta impregiudicata la
responsabilita' del consiglio di amministrazione di
ciascuna impresa di assicurazione o riassicurazione del
gruppo relativamente al rispetto delle disposizioni di cui
al Titolo III, Capo I, Sezione II.
3. I meccanismi di controllo interno del gruppo
includono almeno: a) meccanismi adeguati in materia di
solvibilita' di gruppo che consentano di individuare e
misurare tutti i rischi sostanziali incorsi e determinare
un livello di fondi propri ammissibili adeguato ai rischi;
b) valide procedure di segnalazione e contabili che
consentano di sorvegliare e di gestire le operazioni
infragruppo e la concentrazione di rischi; c) la
costituzione di una funzione per la produzione dei dati e
delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della
vigilanza sul gruppo.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
alle societa' del gruppo in modo coerente.».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11
novembre 2011, n. 220 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 gennaio 2012, n. 6) concerne «Regolamento concernente la
determinazione dei requisiti di professionalita',
onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali,
nonche' dei requisiti di onorabilita' dei titolari di
partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del codice
delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209».
- Si riporta il testo dell'articolo 77 del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 77 (Requisiti dei partecipanti). - 1. I
titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 68
devono possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare
criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la
sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione.
1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con
regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformita' a
quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto
dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua: a)
i requisiti di onorabilita'; b) i criteri di competenza,
graduati in relazione all'influenza sulla gestione
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che il
titolare della partecipazione puo' esercitare; c) i criteri
di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni
d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte
tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle
sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a
provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita'
professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento
suscettibile di incidere sulla correttezza, inclusa la
reputazione, del titolare della partecipazione.
2.
3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i
criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e
gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa
di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle
partecipazioni eccedenti le soglie di cui al comma 1. In
caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto,
adottati con il voto o il contributo determinanti delle
partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili
secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione
puo' essere proposta anche dall'IVASS entro sei mesi dalla
data della deliberazione o, se questa e' soggetta a
iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi
dall'iscrizione ovvero, se questa e' soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le
quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione della
relativa assemblea. 4. Le partecipazioni, eccedenti le
soglie previste dal comma 1, dei soggetti che non
soddisfano i requisiti e i criteri sono alienate entro i
termini stabiliti dall'IVASS.».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114)
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio
2006, n. 164) concerne: «Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 376 e 377
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.),
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)»:
«376. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al
costo per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui
all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita.
377. Per le finalita' di cui al comma 376 il livello
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui
concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 834
milioni di euro per l'anno 2008. Il predetto incremento e'
ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati
per lo stesso anno.»
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2008, n. 114),
convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 121 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio
2008, n. 164) concerne: «Disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244».
- La legge 28 novembre 2005, n. 246 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2005, n. 180), reca:
«Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 settembre 2017, n. 169 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 novembre 2017, n. 280), concerne:
«Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto
della regolamentazione, la verifica dell'impatto della
regolamentazione e la consultazione».
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri 16 febbraio 2018 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 10 aprile 2018, n. 83) concerne:
«Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica
dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
settembre 2017, n. 169.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.) recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 210-ter, comma 2
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
«Art. 210-ter. (Albo delle societa' capogruppo). -
(Omissis). 2. La societa' capogruppo comunica all'IVASS
l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e
le societa' strumentali, le societa' di partecipazione
assicurativa e le societa' di partecipazione finanziaria
mista controllate intermedie».
- Per l'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, si veda nelle note alle premesse.
- L'articolo 2409-octies del codice civile e' il
seguente:
«Art. 2409-octies (Sistema basato su un consiglio di
gestione e un consiglio di sorveglianza). - Lo statuto puo'
prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano
esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di
sorveglianza in conformita' alle norme seguenti.».
- Il testo dell'articolo 2380, primo comma, del codice
civile e' il seguente:
«Art. 2380 (Sistemi di amministrazione e di
controllo). - Se lo statuto non dispone diversamente,
l'amministrazione e il controllo della societa' sono
regolati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 68 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 68. (Autorizzazioni). - 1. L'IVASS autorizza
preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di
partecipazioni che comportano il controllo o l'acquisizione
di una partecipazione qualificata, tenuto conto delle
azioni o quote gia' possedute.
2. L'IVASS autorizza preventivamente le variazioni
delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti
di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento,
30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le
variazioni comportano il controllo dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
2-bis. Ai fini dell'applicazione dei Capi I e II del
presente Titolo, si considera anche l'acquisizione di
partecipazioni da parte di piu' soggetti che intendono
esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base
di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali
partecipazioni, cumulativamente considerate, configurino
una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e'
necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una
societa' che detiene le partecipazioni di cui al medesimo
comma. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si
applicano anche all'acquisizione, in via diretta o
indiretta, del controllo derivante da un contratto con
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una
clausola del suo statuto.
4. L'IVASS individua, con regolamento, i soggetti
tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti
derivanti dalle partecipazioni indicate nei commi 1 e 2
spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal
titolare delle partecipazioni stesse.
5. L'IVASS rilascia l'autorizzazione quando ricorrono
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione,
valutando la qualita' del potenziale acquirente e la
solidita' finanziaria del progetto di acquisizione avuto
riguardo anche ai possibili effetti dell'operazione sulla
protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla
base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale
acquirente da valutarsi in conformita' a quanto previsto
dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi
orientamenti, disposizioni e raccomandazioni, ivi compreso
il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo
77; il possesso dei requisiti previsti ai sensi
dell'articolo 76 da parte di coloro che, in esito
all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nell'impresa; la solidita'
finanziaria del potenziale acquirente; la capacita'
dell'impresa di rispettare a seguito dell'acquisizione le
disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della
struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire
l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato
sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
5-bis. L'IVASS opera in piena consultazione con le
altre Autorita' competenti, nei casi in cui il potenziale
acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o una
societa' di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1,
lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzato in
Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 204,
comma 1, lettere b) o c), ad essi relativi. Si applicano,
in tali casi, le disposizioni di cui all'articolo 204,
commi 1-bis e 1-ter.
6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3
partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che non
assicurano condizioni di reciprocita', l'IVASS comunica la
richiesta di autorizzazione al Ministro delle attivita'
produttive, su proposta del quale il Presidente del
Consiglio dei Ministri puo' vietare, entro un mese dalla
comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione.
7. L'IVASS puo' sospendere o revocare
l'autorizzazione, tenuto conto delle partecipazioni
acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui
all'articolo 70 o di altri eventi successivi
all'autorizzazione.
8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano
o sospendono l'autorizzazione sono adeguatamente motivati e
sono prontamente comunicati al richiedente e all'impresa
interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.
9. L'IVASS determina con regolamento le disposizioni
di attuazione sulla base delle rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i
criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini
dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi
inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati
ai fini dell'applicazione dei medesimi commi ed i criteri
per l'individuazione dei casi di influenza notevole.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, commi 3 e 4 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 16 (Attivita' in regime di stabilimento in un
altro Stato membro). - (Omissis).
3. L'impresa trasmette inoltre la documentazione
comprovante la nomina di un rappresentante generale, che
deve essere munito di un mandato comprendente espressamente
anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e
davanti a tutte le autorita' dello Stato membro di
stabilimento, nonche' di concludere e sottoscrivere i
contratti e gli altri atti relativi alle attivita'
esercitate nel territorio di tale Stato. Il rappresentante
generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede
secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una
persona giuridica, questa deve a sua volta designare come
proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di
mandato comprendente i predetti poteri.
4. Il rappresentante generale o, se diversa, la
persona preposta alla gestione effettiva della sede
secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata
dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' secondo quanto previsto nell'articolo 76.
La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica
ai sensi dell'articolo 76, comma 2, e l'obbligo per
l'impresa di provvedere alla sostituzione del
rappresentante o, se diversa, della persona preposta alla
gestione effettiva della sede secondaria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 4, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 28. (Attivita' in regime di stabilimento). -
(Omissis).
4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel
territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare
un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e
che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma
2, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie
per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale
previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia
conferita ad una persona giuridica, si applica la
disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo
periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la
persona preposta alla gestione effettiva della sede
secondaria deve essere in possesso, per la durata
dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' previsti dall'articolo 76.»
- Il testo dell'articolo 2195, primo comma, del codice
civile e' il seguente:
«Art. 2195 (Imprenditori soggetti a
registrazione.). - Sono soggetti all'obbligo
dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli
imprenditori che esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione
di beni o di servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei
beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o
per aria;
4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.».
- Per il testo dell'articolo 30, comma 2, lettera e)
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: vedi note
alle premesse.
- Il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, S.O.) concerne il Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
S.O.) concerne il Testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
- Si riporta il testo dell'articolo 210, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 210. (Vigilanza sul gruppo). - (Omissis).
2. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-bis e
IV-ter, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello
dell'ultima societa' controllante italiana, ovvero
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la
societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione
finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica
che, nell'ambito del gruppo, non e' a sua volta controllata
da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da
una societa' di partecipazione assicurativa o da una
societa' di partecipazione finanziaria mista con sede nel
territorio della Repubblica.».
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
220-octies, comma 4, nel caso in cui non sussiste un'ultima
societa' controllante italiana ai sensi del comma 2,
l'IVASS determina le modalita' applicative della vigilanza
sul gruppo, inclusa l'individuazione della societa'
responsabile degli adempimenti di cui al presente codice in
luogo della ultima societa' controllante italiana.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 1. (Definizioni). - 1. Agli effetti del codice
delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni
indicate all'articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le
operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione
dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
d) attivita' riassicurativa:
1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da
un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o
retrocessi da un'impresa di riassicurazione;
2) la copertura fornita da un'impresa di
riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato
membro dell'Unione europea, autorizzato dall'Autorita'
competente dello Stato membro di origine e che rientri
nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341;
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di
servizi o rischio assunto in regime di liberta' di
prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato
membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un
altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da
uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio
assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che
un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con
contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone
giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato nel
territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale
incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore
assicurativo;
g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP" o "EIOPA": Autorita' europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali,
istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) "ABE" o "EBA": Autorita' bancaria europea,
istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) "AESFEM" o "ESMA": Autorita' europea degli
strumenti finanziari e dei mercati, istituita con
regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
g-ter) autorita' di vigilanza sul gruppo: l'autorita'
di vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'articolo
207-sexies;
h) carta verde: certificato internazionale di
assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la
raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei
trasporti interni della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati
personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l-bis) collegio delle autorita' di vigilanza: una
struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il
coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale
nell'ambito della vigilanza del gruppo;
l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario,
spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici
di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo
finanziario o non finanziario, offerti o forniti in
relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa;
l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le
esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali
sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la
solvibilita' o la posizione finanziaria dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.A.;
m-bis) controparte centrale autorizzata: una
controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione
conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n.
648/2012 o che e' stata riconosciuta in base all'articolo
25 dello stesso Regolamento;
m-ter) consulenza: l'attivita' consistente nel
fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su
richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in
relazione ad uno o piu' contratti di assicurazione;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da
un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti,
beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante
da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di
assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi
diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono
ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di
assicurazione i premi detenuti da un'impresa di
assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di
liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed
operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali
contratti e operazioni;
n.1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi
intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a
titolo accessorio o impresa di assicurazione;
n-bis) distribuzione di probabilita' prevista:
funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di
eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilita' di
realizzazione;
n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di valutazione del
merito di credito»: un'agenzia di rating creditizio
registrata o certificata in conformita' del regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o
una banca centrale che emette rating creditizi esenti
dall'applicazione di tale regolamento;
n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione
dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o
di riassicurazione o del gruppo dovuta alla
diversificazione della loro attivita', derivante dal fatto
che il risultato sfavorevole di un rischio puo' essere
compensato dal risultato piu' favorevole di un altro,
quando tali rischi non siano pienamente correlati;
n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso
tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un
fornitore di servizi, anche se non autorizzato
all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa,
in base al quale il fornitore di servizi esegue una
procedura, un servizio o un'attivita', direttamente o
tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti
realizzati dall'impresa di assicurazione o di
riassicurazione stessa;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno
Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro
i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
alle persone causati da un veicolo non identificato o per
il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo
303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo
285;
q-bis) funzione: in un sistema di governo societario,
la capacita' interna all'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di
governo societario comprende la funzione di gestione del
rischio, la funzione di verifica della conformita', la
revisione interna e la funzione attuariale;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi
quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3,
qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di
veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora
l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita'
industriale, commerciale o intellettuale e il rischio
riguardi questa attivita';
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite
pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
due dei tre criteri seguenti:
1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro;
2) l'importo del volume d'affari risulti
superiore ai dodicimilionieottocentomila euro;
3) il numero dei dipendenti occupati in media
durante l'esercizio risulti superiore alle
duecentocinquanta unita'.
Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte
di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio
consolidato del gruppo;
r-bis) gruppo: un gruppo:
1) composto da una societa' partecipante o
controllante, dalle sue societa' controllate o da altre
entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le
sue societa' controllate detengono una partecipazione,
nonche' da societa' legate da direzione unitaria ai sensi
dell'articolo 96; ovvero
2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di
altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra
tali imprese che puo' includere anche mutue assicuratrici o
altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che:
2.1) una delle imprese eserciti effettivamente,
tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza
dominante sulle decisioni, incluse le decisioni
finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del
gruppo; e
2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali
relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti
all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del
gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento
centralizzato e' considerata l'impresa controllante o
partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese
controllate o partecipate;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di
riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia
ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa'
avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'articolo 2;
u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa
di assicurazione controllata da un'impresa finanziaria,
diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
o da un gruppo di imprese di assicurazione o di
riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
oppure controllata da un'impresa non finanziaria, il cui
scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente per
i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o
di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa
di assicurazione captive;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa'
avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato
membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno
Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la
societa' di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una
societa' controllante il cui unico o principale oggetto
consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo,
nonche' nella gestione e valorizzazione di tali
partecipazioni, se le imprese controllate sono
esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione,
imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di
riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di
esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di
riassicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione
finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera bb-bis);
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis): una
societa' controllante diversa da un'impresa di
assicurazione, da un'impresa di assicurazione
extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da
un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da
un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa
di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera bb-bis), sempreche' almeno una delle
sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o
un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel
territorio della Repubblica;
bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista:
un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
cc) impresa di riassicurazione: la societa'
autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione,
diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di
assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive:
un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa
finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione
o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui
scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente
per i rischi dell'impresa o delle imprese che la
controllano o di una o piu' imprese del gruppo di cui fa
parte l'impresa di riassicurazione captive;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria:
la societa' avente sede legale e amministrazione centrale
in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non
aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per
l'esercizio dell'attivita' riassicurativa;
cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita
da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o una
societa' strumentale di cui all'articolo 4, n. 18), del
regolamento (UE) 575/2013;
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di
riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un'impresa di investimento ai sensi
dell'articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;
4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis);
cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi
persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della
stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo
accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita'
di distribuzione assicurativa;
cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi
persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di
essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di
distribuzione riassicurativa;
cc-septies) intermediario assicurativo a titolo
accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa
da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2,
dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso
l'attivita' di distribuzione assicurativa a titolo
accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) l'attivita' professionale principale di tale
persona fisica o giuridica e' diversa dalla distribuzione
assicurativa;
2) la persona fisica o giuridica distribuisce
soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari
rispetto ad un bene o servizio;
3) i prodotti assicurativi in questione non coprono
il ramo vita o la responsabilita' civile, a meno che tale
copertura non integri il bene o il servizio che
l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attivita'
professionale principale;
dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo a cui e'
succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012 n. 135;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita'
mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un
determinato Stato. I crediti sono considerati come
localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono
esigibili;
gg) ;
hh) ;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario
autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria,
nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni
adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione
finanziaria;
ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica
che assegna un importo monetario ad una data distribuzione
di probabilita' prevista e cresce monotonicamente con il
livello di esposizione al rischio sottostante a tale
distribuzione;
ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla
navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e'
azionata da propulsione meccanica;
ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in cui
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida,
direttamente o indirettamente, ad un'altra impresa
nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o
giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di
tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o
meno, e a fini o meno di pagamento;
mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo
istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;
mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o
tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento o piu'
dei diritti di voto o del capitale di una societa', anche
per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per
interposta persona o comunque di una percentuale che
consente l'esercizio di una influenza notevole sulla
gestione di tale societa';
mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione,
diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti
di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o comunque la partecipazione che consente
l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale
impresa;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri
strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) (Abrogata);
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i
contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane,
ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie
situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i
contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da
stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in
altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa
italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del
portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede
legale in altro Stato;
rr) principi contabili internazionali: i principi
contabili internazionali e le relative interpretazioni
adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi
da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita'
rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti
all'articolo 2;
ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un
prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2),
del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami
dell'assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le
prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in
caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione,
malattia o disabilita';
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del
diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo
precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la
pensione e che consentono all'investitore di godere di
determinati vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o professionali
ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di
applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva
2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il
diritto nazionale richiede un contributo finanziario del
datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di
lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto
pensionistico;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive
l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio
dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in
riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che
costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
assicurativa o riassicurativa; con riferimento
all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia
o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro di origine, inclusa l'organizzazione di un
semplice ufficio gestito da personale dipendente
dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma
incaricata ad agire in modo permanente per conto
dell'intermediario stesso;
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione
in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita,
espressa in termini di rischio economico massimo
trasferito, risultante da un significativo trasferimento
sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di
timing, eccede, per un importo limitato ma significativo,
il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad
almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore
del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il
risultato economico del contratto tra le parti nel tempo,
al fine di raggiungere il trasferimento del rischio
previsto;
vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o
di variazione sfavorevole della situazione finanziaria
derivante da oscillazioni del merito di credito di
emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti
dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione
e' esposta in forma di rischio di inadempimento della
controparte, di rischio di spread o di concentrazione del
rischio di mercato;
vv-bis.2) rischio di liquidita': il rischio che
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in
grado di liquidare investimenti ed altre attivita' per
regolare i propri impegni finanziari al momento della
relativa scadenza;
vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o
di variazione sfavorevole della situazione finanziaria
derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni
del livello e della volatilita' dei prezzi di mercato delle
attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari;
vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di
perdita o di variazione sfavorevole del valore delle
passivita' assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in
materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle
riserve tecniche;
vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite
derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di
procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi
esogeni;
vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo
svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di
salvaguardia della stabilita' finanziaria delle imprese, in
particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni
di crisi;
vv-bis.7) societa' controllante: una societa' che
esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per
il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per
interposta persona;
vv-bis.8) societa' controllata: una societa' sulla
quale e' esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72,
anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o
per interposta persona;
vv-bis.9) societa' partecipante: la societa' che
detiene una partecipazione;
vv-bis.10) societa' partecipata: la societa' in cui
e' detenuta una partecipazione;
vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o
senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi
ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che
finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi
mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono
subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
veicolo;
vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento
che:
1) permetta al contraente di memorizzare
informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano
accessibili per la futura consultazione durante un periodo
di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le
informazioni stesse; e
2) consenta la riproduzione inalterata delle
informazioni memorizzate;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede
secondaria di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo;
uno Stato aderente all'accordo di estensione della
normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di
circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli
Stati appartenenti all'Associazione europea di libero
scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione
europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui
alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio,
ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e'
ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e'
assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di
cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui
alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal
quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni
immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi
contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso
contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli
di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia
durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a
rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e'
una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa
alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da
uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione
della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di
trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
immatricolato nello Stato membro di destinazione;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di
targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo
stesso veicolo;
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro
dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio
economico europeo in cui e' situata la sede legale
dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o
il rischio o dell'impresa di riassicurazione; con
riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e' una
persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo
Stato di residenza dell'intermediario; se e' una persona
giuridica, si intende lo Stato membro in cui e' situata la
sede legale, o se assente, la sede principale, da
intendersi come il luogo a partire dal quale e' gestita
l'attivita' principale;
ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro
diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o
presta servizi; con riferimento all'intermediazione si
intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro
d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza
permanente o una stabile organizzazione o in cui presta
servizi;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu'
persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo
72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per
il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o
per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del
capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione
che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato,
da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza
notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone
sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o
comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di
un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando
gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza
dalle medesime persone, oppure quando esistono legami
importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
finanziario, giuridico e familiare che possa influire in
misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'IVASS, con
regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione
di stretti legami, al fine di evitare situazioni di
ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza;
iii.1) vendita a distanza: qualunque modalita' di
vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del
distributore e del contraente, possa essere impiegata per
il collocamento a distanza di contratti assicurativi e
riassicurativi;
iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le
tecniche che consentono all'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di trasferire una parte o la totalita' dei
rischi ad un terzo;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito
dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato
abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo
svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento
comunitario e italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione:
l'organizzazione professionale che e' costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25
gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del
comitato dei trasporti interni della Commissione economica
per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in
uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il natante definito
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a
circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata,
nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una
motrice.».
 
Articolo 9, comma 4 Allegato A - Condizioni per l'applicazione della deroga
CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA DEROGA RELATIVA AL CRITERIO DI COMPETENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 4

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli esponenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane e alle ultime societa' controllanti italiane. In coerenza con le disposizioni IVASS in materia di governo societario, attuative dell'articolo 30 del Codice, se tali societa' sono a loro volta controllate da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, una societa' di partecipazione assicurativa, o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato membro dell'Unione europea, le disposizioni in argomento si applicano nell'ipotesi in cui l'IVASS applichi la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale, ai sensi dell'articolo 220-bis, comma 3, del Codice e delle relative disposizioni di attuazione in materia di vigilanza sul gruppo.
2. Ai titolari delle funzioni fondamentali e a coloro che svolgono funzioni fondamentali il presente decreto si applica secondo quanto previsto dall'articolo 19.
3. Le disposizioni del presente decreto, di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, si applicano altresi', ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del Codice, al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria di impresa italiana istituita presso altro Stato membro dell'Unione europea, nonche' al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria ubicata in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del Codice.

Note all'art. 2:
- Per testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, siveda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 220-bis, comma 3,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 220-bis (Vigilanza sul sottogruppo nazionale
con societa' controllante di Stato membro). - (Omissis).
3. L'IVASS puo' stabilire se e quali disposizioni
sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non
applicare al sottogruppo nazionale, anche in base agli
accordi di coordinamento conclusi con le autorita' degli
altri Stati membri.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 16 (Attivita' in regime di stabilimento in un
altro Stato membro). - (Omissis).
4. Il rappresentante generale o, se diversa, la
persona preposta alla gestione effettiva della sede
secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata
dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' secondo quanto previsto nell'articolo 76.
La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica
ai sensi dell'articolo 76, comma 2, e l'obbligo per
l'impresa di provvedere alla sostituzione del
rappresentante o, se diversa, della persona preposta alla
gestione effettiva della sede secondaria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 4, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 28 (Attivita' in regime di stabilimento). -
(Omissis).
4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel
territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare
un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e
che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma
2, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie
per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale
previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia
conferita ad una persona giuridica, si applica la
disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo
periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la
persona preposta alla gestione effettiva della sede
secondaria deve essere in possesso, per la durata
dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' previsti dall'articolo 76.».
 
Art. 3

Requisiti di onorabilita' degli esponenti

1. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che:
a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati condannati con sentenza definitiva:
1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, assicurativa, bancaria, finanziaria, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonche' per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi degli articoli 311-sexies, 324-septies del Codice e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.
2. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:
a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
4. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c), e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

Note all'art. 3:
- L'articolo 2382 del codice civile e' il seguente:
«Art. 2382. (Cause di ineleggibilita' e di
decadenza). - Non puo' essere nominato amministratore, e se
nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,
l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una
pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici
direttivi.».
- L'articolo 270-bis del codice penale e' il seguente:
«Art. 270-bis. (Associazioni con finalita' di
terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine
democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza,
dirige o finanzia associazioni che si propongono il
compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo
o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la
reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con
la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalita' di
terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono
rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un
organismo internazionale.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria
la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.».
- L'articolo 270-ter del codice penale e' il seguente:
«Art. 270-ter. (Assistenza agli associati). -
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di
favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita',
mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna
delle persone che partecipano alle associazioni indicate
negli articoli 270 e 270-bis e' punito con la reclusione
fino a quattro anni.
La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata
continuativamente.
Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un
prossimo congiunto.».
- L'articolo 270-quater del codice penale e' il
seguente:
«Art. 270-quater (Arruolamento con finalita' di
terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori
dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o piu'
persone per il compimento di atti di violenza ovvero di
sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di
terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero,
un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con
la reclusione da sette a quindici anni.
Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo
il caso di addestramento, la persona arruolata e' punita
con la pena della reclusione da cinque a otto anni.».
- L'articolo 270-quater.1 del codice penale e' il
seguente:
«Art. 270-quater.1 (Organizzazione di trasferimenti
per finalita' di terrorismo). - Fuori dai casi di cui agli
articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia
o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al
compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di
cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione da
cinque a otto anni.».
- L'articolo 270-quinquies, del codice penale e' il
seguente:
«Art. 270-quinquies. (Addestramento ad attivita' con
finalita' di terrorismo anche internazionale). - Chiunque,
al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra
o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o
sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di
altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o
pericolose, nonche' di ogni altra tecnica o metodo per il
compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di
servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo,
anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o
un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da
cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei
confronti della persona addestrata, nonche' della persona
che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni
per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone
in essere comportamenti univocamente finalizzati alla
commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate
se il fatto di chi addestra o istruisce e' commesso
attraverso strumenti informatici o telematici.».
- L'articolo 270-quinquies.1, del codice penale e' il
seguente:
«Art. 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con
finalita' di terrorismo). - Chiunque, al di fuori dei casi
di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie,
eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque
modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte
utilizzati per il compimento delle condotte con finalita'
di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies e' punito con
la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente
dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle
citate condotte.
Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro
indicati al primo comma e' punito con la reclusione da
cinque a dieci anni.».
- L'articolo 270-quinquies.2, del codice penale e' il
seguente:
«Art. 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni o denaro
sottoposti a sequestro). - Chiunque sottrae, distrugge,
disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a
sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con
finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, e'
punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa
da euro 3.000 a euro 15.000.»
- L'articolo 270-sexies, del codice penale e' il
seguente:
«Art. 270-sexies. (Condotte con finalita' di
terrorismo). - Sono considerate con finalita' di terrorismo
le condotte che, per la loro natura o contesto, possono
arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione
internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la
popolazione o costringere i poteri pubblici o
un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal
compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere
le strutture politiche fondamentali, costituzionali,
economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione
internazionale, nonche' le altre condotte definite
terroristiche o commesse con finalita' di terrorismo da
convenzioni o altre norme di diritto internazionale
vincolanti per l'Italia.».
- L'articolo 416 del codice penale e' il seguente:
«Art. 416. (Associazione per delinquere). - Quando
tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere
piu' delitti, coloro che promuovono o costituiscono od
organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con
la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le
pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici
anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
di dieci o piu'.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602,
nonche' all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' agli articoli
22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile
1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici
anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove
anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il
fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e'
commesso in danno di un minore di anni diciotto, e
609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto
anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da
due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.».
- L'articolo 416-bis, del codice penale e' il seguente:
«Art. 416-bis. (Associazione di tipo mafioso). -
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso
formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione
da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che
ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione
del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere
delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la
gestione o comunque il controllo di attivita' economiche,
di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per
se' o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare
il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad
altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal
primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria
la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.».
- L'articolo 416-ter, del codice penale e' il seguente:
«Art. 416-ter. (Scambio elettorale politico-mafioso).
- Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari,
la promessa di procurare voti da parte di soggetti
appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis
o mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo
416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di
erogazione di denaro o di qualunque altra utilita' o in
cambio della disponibilita' a soddisfare gli interessi o le
esigenze dell'associazione mafiosa e' punito con la pena
stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.
La stessa pena si applica a chi promette,
direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti
nei casi di cui al primo comma.
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a
seguito dell'accordo di cui al primo comma, e' risultato
eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica
la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis
aumentata della meta'.
In caso di condanna per i reati di cui al presente
articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici.»
- L'articolo 418, del codice penale e' il seguente:
«Art. 418. (Assistenza agli associati). - Chiunque,
fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento,
da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di
trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle
persone che partecipano all'associazione e' punito con la
reclusione da due a quattro anni.
La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata
continuamente.
Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un
prossimo congiunto.».
- L'articolo 640 del codice penale e' il seguente:
«Art. 640. (Truffa). - Chiunque, con artifizi o
raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad
altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
51 a euro 1.032.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di
un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto
di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto e' commesso ingenerando nella
persona offesa il timore di un pericolo immaginario o
l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine
dell'autorita';
2 bis) se il fatto e' commesso in presenza della
circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
Il delitto e' punibile a querela della persona
offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste
dal capoverso precedente o la circostanza aggravante
prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2022,
n. 226, S.O.), concerne: «Il Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.».
- Si riporta il testo dell'articolo 311-sexies del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 206:
«Art. 311-sexies. (Sanzioni amministrative agli
esponenti aziendali o al personale). - 1. Fermo restando
quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la
responsabilita' delle imprese nei confronti delle quali
sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle
norme richiamate nell'articolo 310, comma 1, lettera a) si
applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque
milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono le
funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo,
nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla base
di rapporti che ne determinano l'inserimento
nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal
rapporto di lavoro subordinato quando l'inosservanza e'
conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo
di appartenenza e ricorrono una o piu' delle seguenti
condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla
complessiva organizzazione o sui profili di rischio
aziendali;
b) la condotta ha contribuito a determinare la
mancata ottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici
adottati ai sensi degli articoli 188, comma 3-bis, lettere
a), b) e c) e 214-bis, comma 1;
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai
sensi dell'articolo 76 o dell'articolo 79, comma 3, o
dell'articolo 191, comma 1, lettera g) ovvero obblighi in
materia di remunerazione e incentivazione, quando
l'esponente o il personale e' la parte interessata.
2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al
comma 1 abbia contribuito a determinare l'inosservanza
dell'ordine previsto nell'articolo 311-ter da parte
dell'impresa, si applica nei confronti dei soggetti stessi
la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a
cinque milioni di euro.
3. Con il provvedimento di applicazione della
sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo
311-quinquies, l'IVASS puo' applicare la sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione dallo
svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso imprese di assicurazione e di
riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e
non superiore a tre anni.
4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria
puo' essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo
310, comma 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 324-septies del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 206:
«Art. 324-septies (Sanzioni amministrative agli
esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle
societa' di intermediazione assicurativa o
riassicurativa). - 1. Fermo restando quanto previsto
all'articolo 325, comma 1 circa la responsabilita' delle
imprese nei confronti delle quali sono accertate le
violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate
nell'articolo 324-bis, comma 1, si applica, salvo che il
fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro mille a euro settecentomila nei
confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di
amministrazione, di direzione, di controllo, nonche' dei
dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti
che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione
dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro
subordinato, quando l'inosservanza e' conseguenza della
violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e
la condotta ha inciso in modo rilevante sul bene giuridico
tutelato.
2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al
comma 1 abbia contribuito a determinare l'inosservanza
dell'ordine previsto nell'articolo 324-quater da parte
dell'impresa, si applica nei confronti dei soggetti stessi
la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a
settecentomila euro.
3. Con il provvedimento di applicazione della
sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo
324-sexies, l'IVASS puo' applicare la sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione dallo
svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso imprese di assicurazione e di
riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e
non superiore a tre anni.
4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria
puo' essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo
310, comma 2.
5. Quando le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 riguardano
l'inosservanza delle norme richiamate all'articolo 324,
comma 1, da parte di societa' di intermediazione
assicurativa o riassicurativa, si applica la sanzione
amministrativa dell'interdizione temporanea dall'esercizio
di funzioni di gestione dei componenti dell'organo di
amministrazione considerati responsabili, per il periodo di
cui al comma 3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 190-bis, commi 3 e
3-bis, del Testo unico della finanza:
«Art. 190-bis (Responsabilita' degli esponenti
aziendali e del personale per le violazioni in tema di
disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari
centrali e della gestione accentrata di strumenti
finanziari e dei servizi di comunicazione dati). -
(Omissis).
3. Con il provvedimento di applicazione della
sanzione, in ragione della gravita' della violazione
accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti
dall'articolo 194-bis, la Banca d'Italia o la Consob
possono applicare la sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi
e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti
autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi
pensione.
3-bis. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione
della gravita' della violazione accertata e tenuto conto
dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, possono
applicare la sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle
funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo
soggetto sia stata gia' applicata, due o piu' volte negli
ultimi dieci anni, sempre per le violazioni commesse con
dolo o colpa grave, l'interdizione di cui al comma 3, per
un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 187-quater del
Testo unico della finanza:
«Art. 187-quater (Sanzioni amministrative
accessorie). - 1. L'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente capo
importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilita'
per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale
dei soggetti abilitati, delle societa' di gestione del
mercato, nonche' per i revisori e i consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede e, per gli esponenti
aziendali di societa' quotate, l'incapacita' temporanea ad
assumere incarichi di amministrazione, direzione e
controllo nell'ambito di societa' quotate e di societa'
appartenenti al medesimo gruppo di societa' quotate.
2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al
comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non
superiore a tre anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
capo la CONSOB, tenuto conto della gravita' della
violazione e del grado della colpa, puo' intimare ai
soggetti abilitati, alle societa' di gestione del mercato,
agli emittenti quotati e alle societa' di revisione di non
avvalersi, nell'esercizio della propria attivita' e per un
periodo non superiore a tre anni, dell'autore della
violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali
la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine
dall'esercizio dell'attivita' professionale.».
- Il testo dell'articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale e' il seguente:
«Art. 445. (Effetti dell'applicazione della pena su
richiesta). - (Omissis).
2. Il reato e' estinto, ove sia stata irrogata una
pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a
pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la
sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la
sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non
commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e
se e' stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione
sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di ostacolo
alla concessione di una successiva sospensione condizionale
della pena.».
- Il testo dell'articolo 673, comma 1, del codice di
procedura penale e' il seguente:
«Art. 673. (Revoca della sentenza per abolizione del
reato). - 1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della norma incriminatrice,
il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o
il decreto penale dichiarando che il fatto non e' previsto
dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti.».
 
Art. 4

Criteri di correttezza degli esponenti

1. In aggiunta ai requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 3, gli esponenti soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.
2. Sono presi in considerazione a questi fini:
a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorche' non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, assicurativa, bancaria, finanziaria, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonche' per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorche' non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori assicurativo, bancario, finanziario, dei mercati, dei valori mobiliari e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilita' amministrativo-contabile;
d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorita' di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 188, comma 3-bis, lettera e) e dell'articolo 220-novies del Codice e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza;
f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori assicurativo, bancario, finanziario, dei mercati, dei valori mobiliari e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
g) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 242 del Codice o a procedure equiparate;
h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da registri, elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorita' competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di registri, albi ed elenchi;
i) valutazione negativa da parte di un'autorita' amministrativa in merito all'idoneita' dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);
m) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualita' di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste dal comma 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Note all'art. 4:
- Per gli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater,
270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1,
270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418,
640 del codice penale, si veda nelle note all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo articoli 188, comma
3-bis, lettera e) del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209:
«Art. 188. (Poteri di intervento). - (Omissis).
3-bis. L'IVASS puo', nell'esercizio delle funzioni
indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a
seguito del processo di controllo prudenziale di cui
all'articolo 47-quinquies, ovvero, ai fini della
salvaguardia della stabilita' del sistema finanziario nel
suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi
di quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento
europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del
sistema finanziario dell'Unione europea, adottare misure
preventive o correttive nei confronti anche delle singole
imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i
provvedimenti specifici riguardanti anche:
(omissis)
e) l'ordine di rimozione di uno o piu' esponenti
aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora
la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana
e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e
degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. La
rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per
pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, salvo
che sussista urgenza di provvedere.».
- Si riporta il testo dell'articolo 220-novies del
decreto legislativo 2005, n. 209:
«Art. 220-novies. (Misure correttive sul gruppo). -
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 227, se le
imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo
non rispettano i requisiti di cui al presente Titolo o se i
requisiti sono rispettati ma la solvibilita' e' comunque a
rischio o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni
dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle
imprese di assicurazione o di riassicurazione, le misure
necessarie, incluse quelle previste dall'articolo 188, per
rimediare il piu' rapidamente possibile alla situazione
sono adottate tempestivamente:
a) dall'IVASS, in qualita' di autorita' di
vigilanza sul gruppo, nei confronti delle societa' di
partecipazione assicurativa e delle societa' di
partecipazione finanziaria mista controllante ai sensi
dell'articolo 210, comma 2;
b) dall'IVASS nei confronti delle imprese di
assicurazione e riassicurazione del gruppo con sede legale
nel territorio della Repubblica.
2. Nelle ipotesi in cui le misure di cui al comma 1
devono essere adottate nei confronti di societa' di
partecipazione assicurativa e delle societa' di
partecipazione finanziaria mista con sede legale in un
altro Stato membro, l'IVASS informa le autorita' di
vigilanza di tale Stato delle conclusioni a cui e'
pervenuta, al fine di consentire alle stesse l'adozione
delle misure necessarie e collabora con esse al fine di
garantire un'azione efficace di vigilanza.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di
riassicurazione nei cui confronti devono essere prese le
misure correttive abbia sede in un altro Stato membro,
IVASS, in qualita' di autorita' di vigilanza sul gruppo ai
sensi dell'articolo 207-sexies, informa l'autorita' di
vigilanza in cui ha sede l'impresa al fine di consentire
alla stessa l'adozione delle misure necessarie e collabora
con essa al fine di garantire un'azione efficace di
vigilanza.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2-bis, del
Testo unico della finanza:
«Art. 7 (Poteri di intervento sui soggetti
abilitati). - (Omissis).
2-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue
competenze, puo' disporre, sentita la Consob, la rimozione
di uno o piu' esponenti aziendali di Sim, societa' di
gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro
permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e
prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non
e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista
urgenza di provvedere.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 5-ter,
del Testo unico della finanza:
«Art. 12. (Vigilanza sul gruppo). - (Omissis).
5-ter. La Banca d'Italia puo' disporre, qualora la
loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e
prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o piu'
esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non e'
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista
urgenza di provvedere.
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n.140)
concerne: «Disciplina della responsabilita' amministrativa
delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.».
- Si riporta il testo dell'articolo 242 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 242. (Revoca dell'autorizzazione rilasciata
all'impresa di assicurazione). - 1. L'autorizzazione e'
revocata quando l'impresa di assicurazione:
a) non si attiene, nell'esercizio dell'attivita',
ai limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o
previsti nel programma di attivita';
b) non soddisfa piu' alle condizioni di accesso
all'attivita' assicurativa;
c) e' gravemente inadempiente alle disposizioni del
presente codice;
d) non rispetta il Requisito Patrimoniale Minimo ed
ha presentato, a giudizio dell'IVASS, un piano di
finanziamento manifestamente inadeguato ovvero non ha
rispettato il piano approvato entro tre mesi dalla
rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale
Minimo ovvero, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza di
gruppo, non ha realizzato entro i termini stabiliti le
misure previste dall'articolo 227;
e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero
e' dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorita'
giudiziaria.
2. L'autorizzazione all'esercizio del ramo della
responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo
quanto previsto al comma 1, e' altresi' revocata nel caso
di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a
contrarre, di cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso di
ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni sulle
procedure di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli
148 e 149.
3. La revoca puo' riguardare tutti i rami esercitati
dall'impresa di assicurazione o solo alcuni di essi. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4
e 5.
4. La revoca dell'autorizzazione e' disposta con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'IVASS. Se la revoca riguarda tutti i rami esercitati,
l'impresa e' contestualmente posta in liquidazione coatta
con il medesimo provvedimento e l'IVASS ne dispone la
cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione. Il
Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS,
puo' tuttavia consentire che l'impresa si ponga in
liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, quando
il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi
indicati al comma 1, lettere a) e b).
5. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'IVASS, dispone inoltre la liquidazione coatta se
l'impresa di assicurazione, nel caso di revoca limitata ad
alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui
all'articolo 240, commi 4 e 5, ovvero quando la
deliberazione di scioglimento e la nomina dei liquidatori
non sono iscritte nel registro delle imprese nel termine
assegnato ai sensi del comma 4.
6. I decreti del Ministro dello sviluppo economico
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti
nel Bollettino e sono comunicati dall'IVASS alle autorita'
di vigilanza degli altri Stati membri per l'adozione da
parte di tali Autorita' di misure idonee a impedire
all'impresa di assicurazione di esercitare l'attivita' sul
loro territorio.
6-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso di revoca
di autorizzazione ai fini della pubblicazione nell'elenco
dalla stessa tenuto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del Testo unico
bancario:
«Art. 53. (Vigilanza regolamentare). - 1. La Banca
d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a
oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione
amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e di incentivazione;
d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle
materie di cui alle lettere da a) a d).
2.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1,
lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i
requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza,
che tali soggetti devono possedere e le relative modalita'
di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche
sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un
altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza
della medesima autorita', qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga
adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia, e
sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia
stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la
risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.
2-ter. Le societa' o enti esterni che, anche gestendo
sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche
valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli
statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1,
lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche
in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati
personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo
storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto
richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma
2-bis. Le modalita' di attuazione e i criteri che
assicurano la non identificabilita' sono individuati su
conforme parere del Garante per la protezione dei dati
personali.
3.
4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti
per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi
bancari, di attivita' di rischio nei confronti di coloro
che possono esercitare, direttamente o indirettamente,
un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo
bancario nonche' dei soggetti a essi collegati. In ogni
caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli
obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del
codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui
abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di
terzi. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni
di conflitto di interessi, la Banca d'Italia puo' stabilire
condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle
attivita' di rischio.
4-bis.
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il
mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4
comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia disciplina i conflitti
d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma
4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura
economica.
4-quinquies. Le disposizioni emanate ai sensi del
presente articolo possono prevedere che determinate
operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca
d'Italia. Possono inoltre prevedere che determinate
decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione
siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci,
anche nel modello dualistico di amministrazione e
controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi
anche in deroga a norme di legge.
4-sexies. E' nullo qualunque patto o clausola non
conforme alle disposizioni in materia di sistemi di
remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del
comma 1, lettera d), o contenute in atti dell'Unione
europea direttamente applicabili. La nullita' della
clausola non comporta la nullita' del contratto. Le
previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite
di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle
disposizioni suddette nei valori piu' prossimi alla
pattuizione originaria.»
- Si riporta l'articolo 125, comma 3, del Testo unico
bancario: «Art. 125. (Banche dati). - (Omissis).
3. I finanziatori informano preventivamente il
consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati
le informazioni negative previste dalla relativa
disciplina. L'informativa e' resa unitamente all'invio di
solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.»
 
Art. 5

Valutazione della correttezza

1. Il verificarsi di una o piu' delle situazioni indicate nell'articolo 4 non comporta automaticamente l'inidoneita' dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente. La valutazione e' condotta riguardo agli obiettivi di sana e prudente gestione nonche' di salvaguardia dell'impresa e della fiducia del pubblico.
2. La valutazione e' condotta in base ad uno o piu' dei seguenti parametri, ove pertinenti:
a) oggettiva gravita' dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entita' del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialita' lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;
b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;
d) fase e grado del procedimento penale;
e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalita', che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacita' finanziaria dell'impresa;
f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non piu' di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti piu' di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione dell'impresa potrebbe venirne inficiata;
g) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorita' di vigilanza;
h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'articolo 4, comma 2;
i) grado di responsabilita' del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito dell'impresa, banca, societa' o ente presso cui l'incarico e' rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;
l) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorita' amministrativa;
m) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori assicurativo, bancario, finanziario, mobiliare, dei servizi di pagamento, nonche' in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
3. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), la sanzione irrogata e' presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.
4. Il caso previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera g), rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati all'articolo 4, comma 2, lettera g).
5. Il criterio di correttezza non e' soddisfatto quando una o piu' delle situazioni indicate nell'articolo 4 delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che possono porsi in contrasto con gli obiettivi indicati al comma 1.
 
Art. 6

Sospensione dagli incarichi

1. Il verificarsi di una o piu' delle circostanze di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), comporta la sospensione dall'incarico quando si tratti di condanna a pena detentiva, ovvero dell'applicazione di misura cautelare personale o dell'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Lo statuto puo' prevedere che la sospensione sia disposta anche in uno o piu' degli altri casi di cui all'articolo 4, comma 2.
3. La sospensione e' dichiarata dall'impresa con le modalita' di cui all'articolo 76, comma 2, del Codice. E' data tempestiva informazione all'IVASS della dichiarazione di sospensione. La sospensione ha una durata massima di 30 giorni o, per l'amministratore delegato o il direttore generale, di 20 giorni dalla delibera dell'organo competente. Prima della scadenza di tali termini, e in ogni caso tempestivamente per l'amministratore delegato o il direttore generale, l'organo competente provvede a effettuare la valutazione richiesta dall'articolo 5 e a dichiarare la decadenza ai sensi dell'articolo 23 oppure a reintegrare il soggetto sospeso.
4. Se la causa di sospensione e' l'applicazione di una misura cautelare personale o l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione, l'esponente non puo' essere reintegrato fino al termine della misura, fatta salva l'applicabilita' dell'articolo 23, comma 7.
5. L'organo competente fornisce alla prima occasione utile informazioni analitiche e motivate all'assemblea sulla decisione di pronunciare la decadenza o di reintegrare il soggetto sospeso nel pieno delle funzioni.

Note all'art. 6:
- Per il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
si veda nelle note all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 76, comma 2, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 76 (Requisiti di professionalita', onorabilita'
e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che
svolgono funzioni fondamentali). - (Omissis).
2. Il difetto di idoneita', iniziale o sopravvenuto o
la violazione al cumulo degli incarichi determina la
decadenza dall'ufficio. Essa e' deliberata dall'organo di
appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla
conoscenza del difetto sopravvenuti. Per i soggetti che non
sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia
della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha
nominati. La sostituzione e' comunicata all'IVASS.».
 
Art. 7
Requisiti di professionalita' per i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione e direzione

1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:
a) attivita' di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
b) attivita' di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso societa' quotate o aventi una dimensione e complessita' maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessita' dell'organizzazione o dell'attivita' svolta) a quella dell'impresa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:
a) attivita' professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attivita' dell'impresa; l'attivita' professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessita' anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
b) attivita' d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attivita' del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessita' comparabile con quella dell'impresa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
3. Il presidente del consiglio di amministrazione e' un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in piu' rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2.
4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia assicurativa, creditizia, finanziaria o mobiliare, maturata attraverso attivita' di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, oppure in societa' quotate o aventi una dimensione e complessita' maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessita' dell'organizzazione o dell'attivita' svolta) a quella dell'impresa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in piu' funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.
6. Agli esponenti delle imprese minori i requisiti di professionalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione con la riduzione:
a) da tre ad un anno della durata minima dell'esperienza richiesta dai commi 1 e 2;
b) da cinque a tre anni della durata minima dell'esperienza richiesta dal comma 3.
 
Art. 8

Requisiti di professionalita' per i componenti
del collegio sindacale

1. Almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, o almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attivita' di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
2. Gli altri componenti del collegio sindacale sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attivita' di revisione legale o una delle attivita' di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Il Presidente del collegio sindacale e' scelto tra le persone di cui al comma 1 o al comma 2 che abbiano maturato una esperienza professionale di almeno due anni in piu' rispetto a quella richiesta dai medesimi commi.
4. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in piu' funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.
 
Art. 9

Criteri di competenza per gli esponenti
e loro valutazione

1. In aggiunta ai requisiti di professionalita' di cui agli articoli 7 e 8, gli esponenti soddisfano criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneita' ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto nonche' le caratteristiche dimensionali, di rischiosita' e complessita' operativa dell'impresa. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica - acquisita attraverso gli studi e la formazione - e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attivita' lavorative precedenti o in corso.
2. Il criterio e' valutato dall'organo competente, che:
a) prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in piu' di uno dei seguenti ambiti:
1) mercati finanziari;
2) regolamentazione nel settore assicurativo, bancario e finanziario;
3) indirizzi e programmazione strategica;
4) assetti organizzativi e di governo societari;
5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di un'impresa, incluse le responsabilita' dell'esponente in tali processi);
6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
7) attivita' e prodotti assicurativi, bancari e finanziari;
8) scienze statistiche ed attuariali;
9) informativa contabile e finanziaria;
10) tecnologia informatica;
b) analizza se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica sub a) e' idonea rispetto a:
1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;
2) le caratteristiche dell'impresa e del gruppo a cui essa eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessita', tipologia delle attivita' svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'IVASS, emanate ai sensi dell'articolo 30 del Codice in materia di governo societario.
3. Per l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione e' valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonche' di adeguata composizione complessiva dell'organo.
4. La valutazione prevista dal presente articolo puo' essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalita' previsti dagli articoli 7, 8 e 20, quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'«Allegato A - Condizioni per l'applicazione della deroga» al presente decreto.
5. Il criterio di competenza non e' soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneita' dell'esponente a ricoprire l'incarico. In caso di specifiche e limitate carenze, l'organo competente puo' adottare misure necessarie a colmarle.

Note all'art. 9:
- Per l'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 10

Criteri di adeguata composizione
collettiva degli organi

1. In aggiunta ai requisiti di professionalita' e ai criteri competenza dei singoli esponenti previsti dagli articoli da 7 a 9, la composizione degli organi di amministrazione e controllo deve essere adeguatamente diversificata in modo da: alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; favorire l'emersione di una pluralita' di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attivita' e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta direzione; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione dell'impresa.
2. E' presa in considerazione, a questi fini, la presenza negli organi di amministrazione e controllo di esponenti:
a) diversificati in termini di eta', genere, durata di permanenza nell'incarico e, limitatamente alle imprese operanti in modo significativo in mercati internazionali, provenienza geografica degli esponenti;
b) le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a realizzare gli obiettivi indicati nel comma 1;
c) adeguati, nel numero, ad assicurare funzionalita' e non pletoricita' dell'organo.
3. Con riguardo alla diversita' di genere, di cui alla lettera a) del comma 2, fatte salve le previsioni di legge, negli organi di amministrazione e di controllo, il numero dei componenti del genere meno rappresentato e' pari almeno al 33 per cento dei componenti dell'organo. Per il modello dualistico si fa riferimento anche al consiglio di gestione. Nel modello monistico la quota si applica distintamente al consiglio di amministrazione, al netto dei componenti per il controllo sulla gestione, e al comitato per il controllo sulla gestione.
4. Nell'organo amministrativo e nei relativi comitati endo-consiliari e' assicurata la presenza di una quota di esponenti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 12. L'ammontare della quota e' definito - nel rispetto dei criteri di proporzionalita' - dalle disposizioni dell'IVASS in materia di governo societario attuative dell'articolo 30 del Codice.
5. Nell'assicurare il rispetto degli obiettivi indicati al comma 1 si tiene conto, tra l'altro, della forma giuridica dell'impresa, della tipologia di attivita' svolta, della struttura proprietaria, dell'appartenenza ad un gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2 del Codice, dei vincoli che discendono da disposizioni di legge e regolamentari sulla composizione degli organi.

Note all'art. 10:
- Per l'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 210-ter, comma 2 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda nelle note
all'articolo 1.
 
Art. 11

Valutazione dell'adeguata composizione
collettiva degli organi

1. Ciascun organo identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale per realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 10 e verifica successivamente la rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina.
2. In caso di carenze, l'organo competente adotta misure necessarie a colmarle, tra le quali:
a) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti agli esponenti, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con gli obiettivi indicati nell'articolo 10;
b) definire e attuare idonei piani di formazione.
3. Se le misure di cui al comma 2 non sono idonee a ripristinare un'adeguata composizione collettiva dell'organo, quest'ultimo formula all'assemblea (o ad altro organo cui competono le nomine degli esponenti) raccomandazioni per superare le carenze identificate.
 
Art. 12

Requisiti di indipendenza di alcuni consiglieri
di amministrazione

1. Si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
a) e' coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi dell'impresa;
2) dei titolari delle funzioni fondamentali dell'impresa;
3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
b) e' un partecipante nell'impresa;
c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nell'impresa o societa' da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per piu' di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonche' di direzione presso un partecipante nell'impresa o societa' da questa controllate;
d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nell'impresa;
e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra impresa del medesimo gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice, salvo il caso di imprese tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
f) ha ricoperto, per piu' di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonche' di direzione presso l'impresa;
g) e' esponente con incarichi esecutivi in una societa' in cui un esponente con incarichi esecutivi dell'impresa ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con l'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le societa' controllate dall'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nell'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o piu' dei seguenti incarichi:
1) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Citta' metropolitane, presidente o componente degli organi di comunita' montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguita' tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale dell'impresa o del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.
2. Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni del comma 1 si applicano ai soggetti che svolgono nell'ente funzioni equivalenti a quelle indicate nel medesimo comma.
3. Il difetto dei requisiti stabiliti dal presente articolo comporta la decadenza dall'incarico di consigliere indipendente. Se in seguito alla decadenza il numero residuo di consiglieri indipendenti nell'organo e' sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni IVASS in materia di governo societario attuative dell'art. 30 del Codice o di altre disposizioni dell'ordinamento che stabiliscono un numero minimo di consiglieri indipendenti, il consigliere in difetto dei requisiti di cui al presente articolo, salvo diversa previsione statutaria, mantiene l'incarico di consigliere non indipendente.

Note all'art. 12:
- Per l'articolo 210-ter, comma 2 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda nelle note
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 114 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267(pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.),
concernente «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali.»:
«Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). - 1.
L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale
dotato di personalita' giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal
consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale
conforma la propria gestione ai principi contabili generali
contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai
principi del codice civile.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente
locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria
gestione ai principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni e integrazioni ed adotta il
medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha
istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151,
comma 2. L'ente locale che si avvale della facolta' di non
tenere la contabilita' economico patrimoniale di cui
all'art. 232, comma 3, puo' imporre alle proprie
istituzioni l'adozione della contabilita'
economico-patrimoniale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il
consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
al quale compete la responsabilita' gestionale. Le
modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono
stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico,
considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti,
fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio
finanziario.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal
proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni
sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
locale da cui dipendono.
5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si
iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle
imprese o nel repertorio delle notizie
economico-amministrative della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio
entro il 31 maggio di ciascun anno.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati
della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente
locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un
apposito organo, di revisione, nonche' forme autonome di
verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i
seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione
del consiglio comunale:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di
servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed
azienda speciale;
b) il budget economico almeno triennale;
c) il bilancio di esercizio;
d) il piano degli indicatori di bilancio.
8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i
seguenti atti dell'istituzione da sottoporre
all'approvazione del consiglio comunale:
a) il piano-programma, di durata almeno triennale,
che costituisce il documento di programmazione
dell'istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale,
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, completo dei relativi allegati;
c) le variazioni di bilancio;
d) il rendiconto della gestione predisposto secondo
lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
completo dei relativi allegati.».
- Per l'articolo 210-ter, comma 2, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda nelle note
all'articolo 1
- Per l'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 13

Requisiti di indipendenza dei sindaci

1. Non puo' assumere l'incarico di componente del collegio sindacale chi:
a) si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 12, comma 1, lettere b), g) e h);
b) e' coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
1) dei titolari delle funzioni fondamentali dell'impresa;
2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nell'articolo 12, comma 1, lettere b), g) e h), o nella lettera c) del presente comma;
c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonche' di direzione presso un partecipante nell'impresa, l'impresa o societa' da questa controllate.
2. E' fatta salva la possibilita' per un componente del collegio sindacale di svolgere l'incarico di sindaco, o di consigliere di sorveglianza, contemporaneamente in una o piu' societa' dello stesso gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice.
3. Si applica l'articolo 12, comma 2.

Note all'art. 13:
- Per l'articolo 210-ter, comma 2 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda nelle note
all'articolo 1.
 
Art. 14

Indipendenza di giudizio e sua valutazione

1. Tutti gli esponenti agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione dell'impresa e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.
2. Tutti gli esponenti comunicano all'organo competente le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), h) e i), e le motivazioni per cui, a loro avviso, quelle situazioni non inficiano in concreto la loro indipendenza di giudizio.
3. L'organo competente valuta l'indipendenza di giudizio dell'esponente alla luce delle informazioni e delle motivazioni da questo fornite e verifica se i presidi previsti da disposizioni di legge e regolamentari, nonche' delle eventuali ulteriori misure organizzative o procedurali adottate dall'impresa o dall'esponente, sono efficaci a fronteggiare il rischio che le situazioni di cui al comma 2 possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente o le decisioni dell'organo. Rilevano in particolare i presidi previsti dai seguenti articoli: 2391 e 2391-bis del codice civile e relative disposizioni attuative; Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile; 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Titolo XV, Capo III del Codice.
4. Se i presidi esistenti non sono ritenuti sufficienti, l'organo competente puo': a) individuarne di ulteriori e piu' efficaci; b) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti all'esponente, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con l'obiettivo indicato nel comma 1. Se le misure indicate dal presente comma non vengono adottate o sono insufficienti a eliminare le carenze riscontrate, l'organo competente dichiara la decadenza dell'esponente ai sensi dell'articolo 23.
5. L'organo competente verifica l'efficacia dei presidi e delle misure adottate per preservare l'indipendenza di giudizio dell'esponente, anche alla luce del comportamento da questi tenuto in concreto nello svolgimento dell'incarico.

Note all'art. 14:
- L'articolo 2391 del codice civile e' il seguente:
«Art. 2391. (Interessi degli amministratori.). -
L'amministratore deve dare notizia agli altri
amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse
che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata
operazione della societa', precisandone la natura, i
termini, l'origine e la portata; se si tratta di
amministratore delegato, deve altresi' astenersi dal
compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo
collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve
darne notizia anche alla prima assemblea utile.
Nei casi previsti dal precedente comma la
deliberazione del consiglio di amministrazione deve
adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la
societa' dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due
precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di
deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo
adottate con il voto determinante dell'amministratore
interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano
recare danno alla societa', possono essere impugnate dagli
amministratori e dal collegio sindacale entro novanta
giorni dalla loro data; l'impugnazione non puo' essere
proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla
deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di
informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono
salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base
ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'amministratore risponde dei danni derivati alla
societa' dalla sua azione od omissione.
L'amministratore risponde altresi' dei danni che
siano derivati alla societa' dalla utilizzazione a
vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o
opportunita' di affari appresi nell'esercizio del suo
incarico.».
- L'articolo 2391-bis del codice civile e' il seguente:
«Art. 2391-bis. (Operazioni con parti correlate). -
Gli organi di amministrazione delle societa' che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio adottano,
secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che
assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e
procedurale delle operazioni con parti correlate e li
rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini
possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione
della natura, del valore o delle caratteristiche
dell'operazione.
I principi e le regole previsti dal primo comma si
applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il
tramite di societa' controllate e disciplinano le
operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di
motivazione e di documentazione. L'organo di controllo
vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del
primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.
La Consob, nel definire i principi indicati nel primo
comma, individua, in conformita' all'articolo 9-quater
della direttiva 2007/36/CE, almeno:
a) le soglie di rilevanza delle operazioni con
parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati
al controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o
piu' parametri dimensionali della societa'. La Consob puo'
individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto
della natura dell'operazione e della tipologia di parte
correlata;
b) regole procedurali e di trasparenza
proporzionate rispetto alla rilevanza e alle
caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della
societa' ovvero alla tipologia di societa' che fa ricorso
al mercato del capitale di rischio, nonche' i casi di
esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle
predette regole;
c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 2391, e gli azionisti
coinvolti nell'operazione sono tenuti ad astenersi dalla
votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a
tutela dell'interesse della societa' che consentono ai
predetti azionisti di prendere parte alla votazione
sull'operazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2011, n. 184, S.O. 251),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27
dicembre 2011, n. 300, S.O. 276) concernente «Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici»:
«Art. 36. (Tutela della concorrenza e partecipazioni
personali incrociate nei mercati del credito e finanziari).
- 1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi
gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari
di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei
mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere
o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di
imprese concorrenti. 2. Ai fini del divieto di cui al comma
1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di
imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai
sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e
che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.
2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di
cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta
giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine,
decadono da entrambe le cariche e la decadenza e'
dichiarata dagli organi competenti degli organismi
interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del
termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In
caso di inerzia, la decadenza e' dichiarata dall'autorita'
di vigilanza di settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per
esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo,
e' di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente
decreto.».
 
Art. 15

Disponibilita' di tempo allo svolgimento
degli incarichi

1. Ciascun esponente dedica tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre societa', imprese o enti, le altre attivita' lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilita' di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attivita', fatti o situazioni richiedono.
2. L'impresa assicura che l'esponente sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.
3. In base alle informazioni assunte ai sensi del comma 1, l'organo competente valuta se il tempo che ciascun esponente puo' dedicare e' idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico.
4. Se l'esponente dichiara per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dall'impresa, la valutazione prevista dal comma 3 puo' essere omessa purche' ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) gli incarichi detenuti dall'esponente non superano i limiti previsti dall'articolo 16; b) la condizione sub a) e' rispettata senza beneficiare delle previsioni di cui agli articoli 17 e 18; c) l'esponente non ricopre l'incarico di amministratore delegato o direttore generale ne' e' presidente di un organo o di un comitato.
5. L'organo competente verifica l'idoneita' del tempo effettivamente dedicato dagli esponenti, anche alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi o comitati.
6. Se la disponibilita' di tempo non e' sufficiente, l'organo competente chiede all'esponente di rinunciare a uno o piu' incarichi o attivita' o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilita' di tempo, ovvero adotta misure tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'esponente da comitati. Il rispetto degli impegni assunti dall'esponente e' verificato ai sensi del comma 5. La valutazione relativa alla disponibilita' di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneita' dell'esponente ai sensi dell'articolo 23.
 
Art. 16
Limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti delle imprese di
maggiori dimensioni o complessita' operativa

1. Salvo quanto previsto all'articolo 18, ciascun esponente di imprese di maggiori dimensioni o complessita' operativa non puo' assumere un numero complessivo di incarichi in imprese o in altre societa' commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:
a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;
b) n. 4 incarichi non esecutivi.
2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nell'impresa.
3. L'organo competente pronuncia la decadenza nel caso in cui accerti il superamento del limite al cumulo degli incarichi e l'esponente interessato non rinunci all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto al termine indicato all'articolo 23, comma 7.
 
Art. 17

Esenzioni e modalita' di aggregazione
degli incarichi

1. I limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 16 non si applicano agli esponenti che ricoprono nell'impresa incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici.
2. Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 16, non si considerano gli incarichi ricoperti dall'esponente:
a) presso societa' o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
b) in qualita' di professionista presso societa' tra professionisti;
c) quale sindaco supplente.
3. Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 16, si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi:
a) all'interno del medesimo gruppo;
b) nelle societa', non rientranti nel gruppo, in cui l'impresa detiene una partecipazione qualificata come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera mm-ter) del Codice.
4. Qualora ricorrano contestualmente piu' di uno dei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro.
5. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui al comma 3, lettere a) e b), e' esecutivo; negli altri casi e' considerato come incarico non esecutivo.

Note all'art. 17:
- Per l'articolo 1, comma 1, lettera mm-ter) del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda nelle
note all'articolo 1.
 
Art. 18

Assunzione di incarichi aggiuntivi

1. L'assunzione di incarichi aggiuntivi rispetto ai limiti indicati all'articolo 16 e determinati anche in base a quanto previsto dall'articolo 17, e' consentita a condizione che non pregiudichi la possibilita' per l'esponente di dedicare all'incarico presso l'impresa tempo adeguato per svolgere in modo efficace le proprie funzioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'organo competente prende in considerazione, tra l'altro:
a) la circostanza che l'esponente ricopra nell'impresa un incarico esecutivo, sia un componente di comitati endoconsiliari, ricopra presso l'impresa il ruolo di amministratore delegato, direttore generale o presidente del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione o di altro comitato endoconsiliare;
b) la dimensione, l'attivita' e la complessita' dell'impresa o di altra societa' commerciale presso cui verrebbe assunto l'incarico aggiuntivo;
c) la durata dell'incarico aggiuntivo;
d) il livello di competenza maturato dall'esponente per lo svolgimento dell'incarico nell'impresa e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi;
e) l'eventuale applicazione del meccanismo di aggregazione previsto dall'articolo 17, comma 3.
3. Gli incarichi aggiuntivi di cui al presente articolo non possono beneficiare dell'applicazione del meccanismo di aggregazione previsto dall'articolo 17, comma 3.
4. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3.
 
Art. 19
Norme applicabili ai titolari delle funzioni fondamentali e a coloro
che svolgono funzioni fondamentali

1. Ai titolari delle funzioni fondamentali delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 2, si applicano gli articoli 3, 4 e 5.
2. Si applica inoltre l'articolo 9, limitatamente al comma 1, ad eccezione del rinvio, ivi contenuto, agli articoli 7 e 8, e ai commi 2 e 5. La valutazione del criterio della competenza puo' essere omessa per i titolari delle funzioni fondamentali che abbiano maturato nel medesimo incarico un'esperienza di almeno tre anni negli ultimi sei anni, in una impresa di maggiori dimensioni o complessita' operativa.
3. In conformita' a quanto disposto dall'articolo 76 del Codice, le imprese definiscono la disciplina applicabile, secondo proporzionalita', a coloro che svolgono funzioni fondamentali nelle politiche di idoneita' alla carica previste dalle disposizioni dell'IVASS in materia di governo societario attuative dell'articolo 30 del Codice.
4. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 30-septies del Codice e dalle disposizioni dell'IVASS in materia di governo societario attuative dell'articolo 30 del Codice, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nelle ipotesi di esternalizzazione o sub-esternalizzazione delle funzioni fondamentali, ivi richiamate.

Note all'art. 19:
- Per l'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, , si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 30-septies del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, , si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, , si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 20
Requisiti degli esponenti aziendali delle imprese di assicurazione
locale e delle particolari mutue assicuratrici

1. Agli esponenti aziendali delle imprese di assicurazione locale di cui all'articolo 51-ter del Codice e delle imprese di mutua assicurazione di cui all'articolo 52 del Codice si applicano gli articoli 3, 4, 5, 6, 12, 13, 23, 24 e 25 del presente decreto. I requisiti di professionalita' di cui agli articoli 7 e 8 trovano applicazione con la riduzione:
a) da tre ad un anno della durata minima dell'esperienza richiesta dall'articolo 7, commi 1 e 2 e dall'articolo 8, commi 1 e 2;
b) da cinque a tre anni della durata minima dell'esperienza richiesta dall'articolo 7, comma 3 e dall'articolo 8, comma 3.
2. Ai titolari e ai soggetti che svolgono funzioni fondamentali delle imprese di cui al comma 1 si applica l'articolo 19 del presente decreto in coerenza con la disciplina alle stesse applicabile e secondo quanto definito dalle imprese stesse nelle politiche in materia di idoneita' alla carica sulla base del principio di proporzionalita'.

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 51-ter del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 51-ter (Nozione di impresa di assicurazione
locale). - 1. L'impresa di assicurazione italiana e'
qualificata impresa di assicurazione locale ai sensi del
presente Capo se soddisfa congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) l'incasso annuo dei premi lordi contabilizzati
dall'impresa non supera euro 5.000.000;
b) il totale delle riserve tecniche dell'impresa al
lordo degli importi recuperabili dai contratti di
riassicurazione e dalle societa' veicolo non supera euro
25.000.000;
c) ove l'impresa faccia parte di un gruppo, il
totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli
importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e
dalle societa' veicolo, non supera euro 25.000.000;
d) nelle attivita' dell'impresa non rientrano
attivita' assicurative o riassicurative volte a coprire
rischi assicurativi di responsabilita', credito e cauzione
a meno che non costituiscano rischi accessori;
e) nelle attivita' dell'impresa non rientrano
operazioni riassicurative superiori ad euro 500.000 del suo
incasso annuo di premi lordi contabilizzati o ad euro
2.500.000 delle sue riserve tecniche al lordo degli importi
recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle
societa' veicolo, ovvero superiori al 10 per cento del suo
incasso annuo di premi lordi contabilizzati o delle sue
riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai
contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo.
2. L'impresa che rispetta le condizioni di cui al
comma 1 non e' qualificata impresa di assicurazione locale
quando:
a) esercita l'attivita' assicurativa o
riassicurativa in regime di libera prestazione di servizi o
di stabilimento in altri Stati membri; o
b) in esito alla sua richiesta e' autorizzata
all'esercizio dell'attivita' di assicurazione ai sensi
dell'articolo 13 o a continuare l'esercizio dell'attivita'
ai sensi dell'articolo 13; o
c) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati o
l'ammontare delle riserve tecniche, al lordo degli importi
recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle
societa' veicolo, e' prevedibile che superi, entro i cinque
anni successivi, uno degli importi di cui alle lettere a),
b) c) ed e) del comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 52. (Particolari mutue assicuratrici). - 1. La
mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546
del codice civile, e' qualificata particolare mutua
assicuratrice ai sensi del presente Capo quando ricorrono
le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3.
Tale impresa puo' esercitare l'attivita' assicurativa nei
rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio
della Repubblica, senza che trovi applicazione la
disciplina sui requisiti per l'accesso di cui al capo II
del titolo II. Le quote di partecipazione devono essere
rappresentate da azioni.
2. La mutua assicuratrice, ai fini dell'esercizio dei
rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilita' di
esigere contributi supplementari, o di ridurre le
prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad
euro cinquecentomila.
3. La mutua assicuratrice, ai fini dell'esercizio dei
rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilita' di
esigere contributi supplementari e riscuotere contributi
annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per
almeno la meta' dai soci.
4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati
durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto
esercizio l'impresa cessa di essere qualificata particolare
mutua assicuratrice, non e' piu' soggetta alle disposizioni
del presente Capo ed e' tenuta a richiedere
l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 51-quater o ai
sensi dell'articolo 13, in caso di superamento degli
importi di cui all'articolo 51-ter, entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
nel quale gli importi sono stati superati.».
 
Art. 21

Imprese che adottano il sistema monistico

1. Agli esponenti che non siano componenti del comitato per il controllo sulla gestione si applicano i requisiti di professionalita' previsti dall'articolo 7, coerentemente con la funzione svolta da ciascuno di essi; quelli qualificati come indipendenti ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari possiedono i requisiti di indipendenza previsti all'articolo 12.
2. Ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione si applica l'articolo 8 e, con riferimento ai requisiti di indipendenza, l'articolo 13; il divieto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) non opera se l'incarico di consigliere di amministrazione e' stato ricoperto come componente del comitato per il controllo sulla gestione nell'impresa. E' consentito ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione di assumere la carica di sindaco o di consigliere di sorveglianza presso piu' societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2 del Codice.
3. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1.

Note all'art. 21:
- Per l'articolo 210-ter, comma 2 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, , si veda nelle note
all'articolo 1.
 
Art. 22

Imprese che adottano il sistema dualistico

1. Almeno tre componenti del consiglio di sorveglianza possiedono sia i requisiti di professionalita' previsti per i sindaci dall'articolo 8 sia quelli di indipendenza previsti dall'articolo 13; se ricorrono le condizioni per la costituzione del comitato controllo interno e rischi ai sensi delle disposizioni dell'IVASS in materia di governo societario attuative dell'articolo 30 del Codice, il possesso di tali requisiti e' verificato sui suoi componenti.
2. Gli altri componenti del consiglio di sorveglianza possiedono i requisiti di professionalita' previsti all'articolo 7, comma 2, per gli esponenti con incarichi non esecutivi; non possono rivestire tale incarico il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del consiglio di gestione dell'impresa, degli amministratori delle societa' da questa controllate e delle societa' sottoposte a comune controllo, nonche' coloro che sono legati all'impresa, o alle societa' da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. I consiglieri, di sorveglianza o di gestione, qualificati come indipendenti ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari possiedono i requisiti di indipendenza previsti all'articolo 12.
4. Il presidente del consiglio di sorveglianza possiede i requisiti di professionalita' previsti all'articolo 7, comma 3, per il presidente del consiglio di amministrazione o quelli previsti all'articolo 8, comma 3, per il presidente del collegio sindacale.
5. Ai componenti del consiglio di gestione si applicano, coerentemente con la funzione svolta da ciascuno di essi, le disposizioni dell'articolo 7. Al presidente del consiglio di gestione si applicano i requisiti di professionalita' previsti all'articolo 7, comma 3.
6. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1.

Note all'art. 22:
- Per l'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, , si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 23

Valutazione da parte degli organi competenti

1. Gli organi competenti valutano l'idoneita' degli esponenti, dei titolari delle funzioni fondamentali, nonche' l'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, in occasione della loro nomina e successivamente se si verificano eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative dell'impresa, incidono sulla situazione dell'esponente o titolare, sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale o sulla composizione collettiva dell'organo.
2. La valutazione da effettuare in occasione della nomina e' condotta, di norma, prima che l'esponente o il titolare di una delle funzioni fondamentali abbia assunto l'incarico, quando la nomina non spetta all'assemblea; negli altri casi, essa e' condotta dopo, in tempo utile per rispettare il termine previsto al comma 7.
3. In occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina non e' necessaria una nuova verifica, salvo il ricorrere di eventi sopravvenuti che presentino le caratteristiche indicate al comma 1. La nomina da parte dell'assemblea dell'amministratore nominato in sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile si considera un rinnovo. Nel caso in cui sia necessaria una nuova verifica, essa puo' essere limitata ai soli profili sui quali gli eventi sopravvenuti incidono.
4. Gli esponenti e i titolari delle funzioni fondamentali forniscono tutte le informazioni necessarie per permettere all'organo competente di svolgere le verifiche e le valutazioni richieste dal presente regolamento, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Essi trasmettono le informazioni in occasione della nomina e in presenza di eventi sopravvenuti che presentino le caratteristiche indicate al comma 1.
5. La trasmissione delle informazioni da parte degli esponenti e dei titolari delle funzioni fondamentali deve avvenire con modalita' e tempi idonei a consentire all'organo competente di svolgere le verifiche e le valutazioni anche in considerazione del coinvolgimento, se del caso, degli organi della capogruppo.
6. L'organo competente effettua la valutazione sulla base delle informazioni fornite e di ogni altra informazione rilevante disponibile. Il verbale della riunione fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonche' delle motivazioni in base alle quali ritiene idoneo l'esponente o il titolare di una delle funzioni fondamentali. Se sono riscontrati difetti di idoneita' che, ai sensi del presente decreto, possono essere colmati attraverso specifiche misure, il verbale indica inoltre quali di esse sono state adottate e specifica le ragioni per le quali, a giudizio dell'organo competente, esse sono sufficienti ad assicurare il rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dal presente decreto.
7. Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell'evento sopravvenuto, l'organo competente pronuncia la decadenza dell'esponente, con l'astensione dell'esponente interessato, o dei titolari delle funzioni fondamentali quando accerta il difetto di idoneita' ai sensi del presente decreto e questo non puo' essere colmato attraverso specifiche misure, nei casi in cui cio' e' ammesso ai sensi del presente decreto, o tali misure non sono state adottate.
8. Per la pronuncia di decadenza di consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze, l'organo competente acquisisce il motivato parere del comitato nomine o, se non presente, degli altri consiglieri indipendenti, nonche' dell'organo di controllo se diverso dall'organo competente, sul merito delle valutazioni relative all'idoneita' dell'esponente. La decadenza e' pronunciata dalla maggioranza dei componenti dell'organo o dalla maggioranza piu' elevata eventualmente prevista dallo statuto, con l'astensione dell'esponente interessato. L'organo informa alla prima occasione utile l'assemblea sulle motivazioni della pronuncia di decadenza.
9. Nei confronti dei titolari delle funzioni fondamentali e del direttore generale la decadenza comporta la rimozione dall'ufficio ricoperto, senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro presso l'impresa.

Note all'art. 23:
- L'articolo 2386 del codice civile e' il seguente:
«Art. 2386. (Sostituzione degli amministratori). - Se
nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu'
amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con
deliberazione approvata dal collegio sindacale, purche' la
maggioranza sia sempre costituita da amministratori
nominati dall'assemblea. Gli amministratori cosi' nominati
restano in carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori
nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono
convocare l'assemblea perche' provveda alla sostituzione
dei mancanti.
Salvo diversa disposizione dello statuto o
dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del
comma precedente scadono insieme con quelli in carica
all'atto della loro nomina.
Se particolari disposizioni dello statuto prevedono
che a seguito della cessazione di taluni amministratori
cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del
nuovo consiglio e' convocata d'urgenza dagli amministratori
rimasti in carica; lo statuto puo' tuttavia prevedere
l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel
successivo comma.
Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti
gli amministratori, l'assemblea per la nomina
dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere
convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale puo'
compiere nel frattempo gli atti di ordinaria
amministrazione.»
- L'articolo 329 del codice di procedura penale e' il
seguente: «Art. 329. (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti
di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di
autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti
del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti
dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere
conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle
indagini preliminari.
2. Quando e' strettamente necessario per la
prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in
deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con
decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di
parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono
depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal
segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo'
disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando
l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto
puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli
atti o notizie specifiche relative a determinate
operazioni.».
 
Art. 24

Verifica dell'autorita' di vigilanza competente

1. Ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis, del Codice, l'IVASS, secondo modalita' e termini da essa stabiliti, valuta l'idoneita' degli esponenti, dei titolari di funzioni fondamentali, l'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi anche sulla base dell'analisi compiuta dall'organo competente per la verifica, nonche' delle eventuali misure correttive adottate dall'impresa, tenendo conto altresi' di quanto previsto dall'articolo 15.
2. L'IVASS, fermi i poteri attribuiti ai sensi del Codice e delle relative disposizioni attuative, puo' pronunciare la decadenza negli stessi casi e sulla base dei medesimi criteri previsti dal presente decreto per le valutazioni degli organi competenti.

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 76, comma 2-bis,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 76. (Requisiti di professionalita',
onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali e dei
soggetti che svolgono funzioni fondamentali). - (Omissis).
2-bis. L'IVASS, secondo modalita' e termini da esso
stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri
gravanti sui soggetti vigilati, valuta l'idoneita' degli
esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli
incarichi e l'idoneita' dei titolari delle funzioni
fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta
dalle imprese e delle eventuali misure adottate ai sensi
del comma 1-sexies. In caso di difetto o violazione
pronuncia la decadenza dalla carica.».
 
Art. 25

Disposizioni finali e di coordinamento

1. Resta ferma la possibilita' per gli statuti di prevedere requisiti e criteri nonche' limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti piu' restrittivi rispetto a quelli previsti dal presente decreto.
2. Restano ferme le altre disposizioni di legge e la relativa disciplina secondaria in materia di requisiti degli esponenti e dei titolari delle funzioni fondamentali nonche' di composizione degli organi, ivi incluse le disposizioni relative alle societa' quotate e al divieto di cariche tra intermediari concorrenti di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ai fini della valutazione della correttezza di cui all'articolo 5, le sanzioni amministrative irrogate agli esponenti o al personale ai sensi delle disposizioni del Titolo VIII del testo unico bancario o della Parte V del testo unico della finanza vigenti prima della data di entrata in vigore delle modifiche recate dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, nonche' quelle irrogate agli esponenti o al personale ai sensi di altre disposizioni che consentono di applicare esclusivamente a tali soggetti sanzioni amministrative per le violazioni commesse dalla societa' o dall'ente di appartenenza nelle materie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), sono prese in considerazione solo se le sanzioni relative a condotte tenute nel periodo rilevante indicato all'articolo 5, comma 2, lettera f), complessivamente considerate, sono almeno pari al massimo edittale della sanzione per la quale e' previsto il massimale piu' elevato.

Note all'art. 25:
- Per il testo dell'articolo 36 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, , si veda nelle note
all'articolo 14.
- Il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2015, n.
134), concerne «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che
modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive
2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso
all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di
investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.».
 
Art. 26

Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore, fissata per il 1° novembre 2022. E' considerato nuova nomina il primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto di esponenti in carica a tale data.
2. Per i titolari delle funzioni fondamentali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, le valutazioni di cui all'articolo 23 vengono effettuate entro sei mesi una volta decorso il termine di due anni da quella data.
3. Per gli esponenti che sono stati nominati in sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile prima della data di entrata in vigore del presente decreto, l'eventuale conferma da parte dell'assemblea successiva a questa data equivale a nuova nomina.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano in caso di subentro come sindaco effettivo, ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, del sindaco supplente nominato prima della data di entrata in vigore del presente decreto. E' considerata nuova nomina il primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto del sindaco effettivo subentrato nei termini di cui al precedente periodo.
5. Nelle imprese diverse dalle imprese di maggiore dimensione e complessita' operativa per il primo rinnovo avvenuto tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la scadenza del primo anno successivo a tale data: i) in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera f), possono assumere la carica di amministratore indipendente coloro che hanno rivestito la carica di amministratore indipendente per non piu' di dodici anni negli ultimi quindici presso l'impresa; ii) l'articolo 12, comma 1, lettera g), non si applica.
6. Per le imprese diverse dalle imprese di maggiori dimensioni e complessita' operativa, l'adeguamento alla quota di genere di cui all'articolo 10, comma 3, e' assicurato nella misura di almeno il 20% dei componenti dell'organo non oltre il primo rinnovo integrale dell'organo, effettuato dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e comunque entro la scadenza del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; per i rinnovi successivi, e comunque non oltre la scadenza del sesto anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, anche a queste imprese si applica la quota del 33 per cento.
7. Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2022.

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84:
«Art. 4. (Disposizioni transitorie e finali). -
(Omissis).
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si
applicano alle nomine successive alla data di entrata in
vigore del regolamento previsto dall'articolo 76 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dal presente decreto.».
- Per l'articolo 2386 del codice civile, , si veda
nelle la nota all'articolo 26.
- L'articolo 2401 del codice civile e' il seguente:
«Art. 2401 (Sostituzione). - In caso di morte, di
rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i
supplenti in ordine di eta', nel rispetto dell'articolo
2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino
alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla
nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per
l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo
2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con
quelli in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la presidenza
e' assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco piu'
anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il
collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea
perche' provveda all'integrazione del collegio medesimo.»
 
Art. 27

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, n. 220, ad eccezione dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 5 con riguardo ai soggetti che detengono in una impresa, direttamente o indirettamente, partecipazioni di cui all'articolo 68 del Codice.

Note all'art. 27:
- Per il decreto del Ministro dello sviluppo economico
11 novembre 2011, n. 220 , si veda nelle note all'articolo
1.
- Per l'articolo 68 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 , si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 28

Invarianza finanziaria

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 2 maggio 2022

Il Ministro: Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg.ne n. 790