Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 luglio 2022
Individuazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare che possono proporre ricorso alla Commissione censuaria centrale.



IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1572, concernente il testo unico delle leggi sul nuovo catasto;
Visto il regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, recante il regolamento per la conservazione del catasto terreni;
Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di accertamento generale di fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, recante norme per il perfezionamento e revisione del sistema catastale;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante «Disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita» e, in particolare l'art. 2, comma 3, lettera a), che, nel contesto di una generale revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, ha dettato i criteri e i principi per ridefinire le competenze, inclusa la validazione delle funzioni statistiche, la composizione ed il funzionamento delle commissioni censuarie;
Visto il decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, recante «Composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'art. 2, comma 3, lettera a) della citata legge n. 23 del 2014»;
Visto l'art. 6, comma 4, del citato decreto legislativo n. 198 del 2014, con il quale si prevede che la Commissione censuaria centrale e' presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 18 marzo 2022, con il quale e' stata individuata al 1° luglio 2022, la data unica di insediamento a livello nazionale delle commissioni censuarie di cui al citato decreto legislativo n. 198 del 2014;
Visto l'art. 15, comma 1, lettera a) e comma 2 del decreto legislativo n. 198 del 2014, il quale prevede che, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare che possono proporre ricorso alla Commissione censuaria centrale, rispettivamente, in materia di catasto terreni, contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualita' e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, e in materia di catasto edilizio urbano, contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito al quadro delle categorie e delle classi delle unita' immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni;
Considerata la necessita' di emanare il decreto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, emanato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a), e comma 2 del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, individua:
a) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, che possono proporre ricorso alla Commissione censuaria centrale in materia di catasto terreni contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualita' e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni;
b) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, che possono proporre ricorso alla Commissione censuaria centrale in materia di catasto edilizio urbano contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito al quadro delle categorie e delle classi delle unita' immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni.
2. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 1, per «settore immobiliare» si intende il settore economico che riguarda gli immobili iscritti al catasto terreni e gli immobili censiti al catasto edilizio urbano che soddisfano i requisiti di ruralita' ai fini catastali, ivi comprese le attivita' legate alla valutazione, commercializzazione, gestione, amministrazione degli stessi, nonche' quelle di tutela dell'imprenditoria agricola.
3. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 1, per «settore immobiliare» si intende il settore economico che riguarda le proprieta' immobiliari urbane iscritte al catasto fabbricati, ivi comprese le attivita' legate alla valutazione, commercializzazione, gestione, amministrazione delle stesse.
 
Allegato

Elenco delle associazioni maggiormente rappresentative

Sezione 1

in materia di catasto terreni

a) Coldiretti
b) Confagricoltura - Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana
c) Cia - Confederazione Italiana Agricoltori

Sezione 2

in materia di catasto edilizio urbano

a) Confedilizia - Confederazione italiana proprieta' edilizia
b) Confartigianato
c) Ance - Associazione nazionale costruttori edili
d) Appc - Associazione piccoli proprietari case
e) Asppi - Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari
f) Confappi - Confederazione piccola proprieta' immobiliare
g) Confabitare - Associazione proprietari immobiliari
h) Federproprieta' - Federazione nazionale proprieta' edilizia
i) Union Casa - Associazione nazionale proprietari immobiliari
j) Uppi - Unione piccoli proprietari immobiliari

 
Art. 2

Associazioni di categoria maggiormente
rappresentative operanti nel settore immobiliare.

1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) sono indicate nell'elenco allegato al presente decreto, rispettivamente nella sezione 1 -catasto terreni e nella sezione 2 -catasto edilizio urbano.
 
Art. 3

Presentazione delle domande di accreditamento

1. Altre associazioni di categoria che intendono essere inserite nell'elenco allegato al presente decreto presentano apposita istanza dimostrando il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolate da un ordinamento interno a base democratica;
b) non avere scopo di lucro;
c) avere quali finalita' statutarie la cura, la tutela e la rappresentanza degli interessi degli associati nel settore immobiliare nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali;
d) essere costituite da almeno cinque anni;
e) avere sede in almeno quindici regioni o province autonome, tra cui quella nel cui ambito e' compresa la commissione censuaria locale la cui decisione e' oggetto di ricorso ed essere coordinate da un organismo che assicuri l'unitarieta' di indirizzo.
f) essere costituite da un numero totale di iscritti non inferiore a 1000 sull'intero territorio nazionale e di avere un numero di iscritti non inferiore a 50 per ogni regione o provincia autonoma in cui viene svolta l'attivita'.
2. L'istanza di cui al comma 1 e' inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, tramite posta certificata all'indirizzo: dt.dltff@pce.finanze.it , corredata da idonea documentazione.
 
Art. 4

Verifica dei requisiti

E' facolta' del Ministero dell'economia e delle finanze verificare periodicamente i requisiti delle associazioni maggiormente rappresentative indicate nell'elenco allegato al presente decreto.
 
Art. 5

Disposizioni finali

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2022

Il direttore generale
delle Finanze
Lapecorella