Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 5 luglio 2022 |
Ordinanza di protezione civile finalizzata a garantire la prosecuzione delle misure di assistenza abitativa in favore dei soggetti evacuati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, hanno colpito il territorio della Regione Liguria, in attuazione dell'articolo 22-ter del decreto-legge 27 gennaio 2002, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. (Ordinanza n. 901). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della Citta' metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della Citta' metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l'integrazione delle risorse gia' stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della Regione Liguria, nonche' le delibere del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2021 e del 23 settembre 2021 che hanno disposto la proroga dello stato di emergenza per un lasso temporale di complessivi dodici mesi; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 647 del 9 marzo 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della Regione Liguria»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse gia' stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, del 21 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13 febbraio 2020 per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c), del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807 del 9 novembre 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto e il territorio del Comune di Venezia», con la quale il Commissario delegato nominato con le citate ordinanze n. 621 del 12 dicembre 2019 e n. 622 del 17 dicembre 2019 e' stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea gia' trasferite a seguito della decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020 nella misura di euro 23.753.786,00, per l'attuazione degli interventi necessari per consentire il superamento della situazione di emergenza di cui trattasi, ivi compresi quelli di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del citato decreto legislativo n. 1/2018; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 831 del 4 gennaio 2022 volta a favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, hanno colpito il territorio della Regione Liguria; Visto l'art. 22-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ai sensi del quale «le misure di assistenza abitativa rientranti tra quelle di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, disposte in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice possono essere prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri su richiesta del presidente della regione interessata, che attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza del predetto evento e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni alla data della cessazione dello stato di emergenza nonche' la disponibilita' delle occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive contabilita' speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine massimo di durata delle medesime contabilita'. Il riconoscimento agli interessati delle misure di cui al primo periodo e' comunque subordinato alla verifica del perdurare dell'inagibilita' dell'immobile e alla richiesta dei medesimi per la concessione del contributo per la ricostruzione»; Ravvisata la necessita' di dare attuazione al predetto art. 22-ter del convertito decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, mediante l'adozione di apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione Liguria, con la quale e' stata verificata ed attestata la sussistenza dei presupposti prescritti dalla predetta norma ai fini dell'adozione dell'ordinanza; Acquisita l'intesa della Regione Liguria; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 22-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il soggetto responsabile di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 831 del 4 gennaio 2022 e' autorizzato a proseguire, fino al 14 novembre 2023, l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari evacuati a seguito degli eventi citati in premessa, che hanno presentato la domanda per la concessione del contributo di ricostruzione, nei confronti dei quali e' verificata ed attestata l'impossibilita' di far rientro nella propria abitazione a causa del perdurare dell'inagibilita' della medesima. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, nel limite di euro 697.933,15, a valere sulle risorse disponibili presenti sulla contabilita' speciale n. 6174 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019 ed intestata al predetto soggetto responsabile fino al 14 novembre 2023. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2022
Il Capo del Dipartimento: Curcio |
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