IL DIRETTORE GENERALE per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
Visto il comma 1, alinea g), dell'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada e successive modificazioni», con il quale sono individuati gli autoveicoli per uso speciale; Visto il comma 2, alinea d), dell'art. 56 del medesimo decreto, con il quale sono stati individuati i rimorchi ad uso speciale; Visto il comma 2, dell'art. 204 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», con il quale sono stati classificati ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera d, del codice della strada i rimorchi per uso speciale; Visto il comma 2, alinea s) dell'art. 204 relativo ai veicoli rimorchi dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal «Ministero delle infrastrutture e mobilita' sostenibili» - direzione generale per la motorizzazione per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione; Visto il verbale del CSRPAD n. EU165712PRM/22 del 30 maggio 2022 che ha riconosciuto con visita e prova il veicolo rimorchio di categoria O, non atto al carico, dotato di attrezzature per uso speciale, atto alla triturazione del legname, degli sfalci e delle ramaglie, da utilizzare in apposite aree di lavoro; Considerata la necessita' di provvedere all'aggiornamento dei tipi di carrozzeria che il progresso tecnologico consente di realizzare sugli autoveicoli ed i loro rimorchi;
Decreta:
Art. 1
E' classificato per uso speciale il rimorchio avente carrozzeria, non atta al trasporto di materiali, ma dotato di attrezzature permanentemente installate, per la triturazione del legname, degli sfalci e delle ramaglie, da utilizzare in apposite aree di lavoro.
Roma, 27 giugno 2022
Il direttore generale: D'Anzi |