Gazzetta n. 163 del 14 luglio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 giugno 2022
Modifica del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022 - Differimento termini sottoscrizione polizze assicurative a copertura dei rischi sulle colture permanenti.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativi, rispettivamente, all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ed agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27, concernente, tra l'altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, relativo agli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonche' un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresi' un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007;
Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2022, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, cosi' come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 e, in particolare, la misura 17 «Gestione del rischio»;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 679/2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300 che, da ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, adegua la struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze;
Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 24 febbraio 2022, n. 90017, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;
Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n. 138295, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;
Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 aprile 2022 al n. 264, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il capo III riguardante la gestione del rischio;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 marzo 2022, n. 148418, con il quale e' stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022;
Visti gli articoli 8, comma 1, e 13, comma 1, del citato decreto 31 marzo 2022, ed in particolare la lettera b), che fissano al 31 maggio 2022 rispettivamente i termini di sottoscrizione delle polizze e delle coperture mutualistiche per i Fondi di mutualizzazione per le colture permanenti;
Tenuto conto che ai sensi dei medesimi articoli 8, comma 2, e 13, comma 2, in caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di sottoscrizione possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive, ovvero l'adesione alla copertura mutualistica;
Viste le richieste pervenute all'amministrazione di proroga dei termini di sottoscrizione delle polizze e delle coperture mutualistiche a causa del ritardo di sviluppo delle colture ad inizio ciclo produttivo per l'anomalo andamento climatico registrato nei primi mesi del corrente anno e del mancato funzionamento del sistema informativo agricolo nazionale - SIAN registratosi in concomitanza con le prime scadenze previste nel Piano di gestione dei rischi;
Considerato che una proroga dei termini di sottoscrizione delle polizze agevolate e delle coperture mutualistiche di cui al sopracitato decreto 31 marzo 2022 consentirebbe una piu' ampia partecipazione agli agricoltori ubicati in particolare nelle regioni del sud Italia, favorendo il riequilibrio territoriale delle aziende che aderiscono agli strumenti di gestione del rischio, in conformita' alla strategia del PSRN 2014-2022;
Ritenuto pertanto necessario, per consentire agli agricoltori interessati di sottoscrivere le polizze assicurative, ovvero le coperture mutualistiche, differire i termini stabiliti agli articoli 8, comma 1, lettera b) e 13, comma 1, lettera b) del citato decreto 31 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1
Differimento termini sottoscrizione delle polizze e delle coperture
mutualistiche dei Fondi di mutualizzazione per le colture
permanenti

1. I termini di sottoscrizione delle polizze di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) e delle coperture mutualistiche per i Fondi di mutualizzazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto 31 marzo 2022 richiamato nelle premesse, sono differiti al 10 giugno 2022.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2022

Il direttore generale: Angelini

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 827