Gazzetta n. 163 del 14 luglio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 febbraio 2022, n. 89
Regolamento concernente le modalita' di attuazione del social bonus.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO,
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 6 giugno 2016 n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» ed in particolare l'articolo 9, comma 1, lettera i), il quale, tra i principi e criteri direttivi della delega, contempla l'assegnazione in favore degli enti del Terzo settore, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonche', tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalita' organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicita', anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito «Codice», recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera z) e l'articolo 81, comma 1, che istituisce un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o societa' in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalita' organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attivita' di interesse generale cui all'articolo 5 del Codice con modalita' non commerciali;
Visti i commi 2 e 3 del medesimo articolo 81, con i quali si stabilisce che il credito d'imposta e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, e che lo stesso e' ripartito in tre quote annuali di pari importo ed e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non rilevando ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto, altresi', il comma 4 del medesimo articolo 81, secondo il quale al credito d'imposta non si applicano i limiti massimi compensabili previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il comma 5 del medesimo articolo 81, che pone a carico degli enti del Terzo settore beneficiari delle erogazioni liberali, effettuate ai sensi del comma 1, specifici obblighi di comunicazione trimestrale e di pubblicazione sul proprio sito web e in un apposito portale gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle informazioni relative alle erogazioni ricevute, nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle medesime per le finalita' previste dallo stesso articolo 81;
Visto il comma 7 dell'articolo 81, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili;
Visto l'articolo 94 del Codice, dedicato alle disposizioni in materia di controlli fiscali sugli enti del Terzo settore;
Visto l'articolo 104, comma 1 del medesimo Codice, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'articolo 81 si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo X, secondo quanto indicato al comma 2 del medesimo articolo, alle Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, che prevede, in particolare, la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto l'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recanti disposizioni per il recupero dei crediti d'imposta illegittimamente fruiti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 maggio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, trasmessa con nota n. 9772 del 9 novembre 2021;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individua le modalita' per l'attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle societa' del credito d'imposta, di seguito denominato anche social bonus.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Si riporta l'articolo 9, comma 1 della legge 6 giugno
2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo
settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del
servizio civile universale), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141:
«Art. 9 (Misure fiscali e di sostegno economico). -
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano
le misure agevolative e di sostegno economico in favore
degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino
e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e
delle diverse forme di fiscalita' di vantaggio, nel
rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto
di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n.
23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione complessiva della definizione di ente
non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalita' di
interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di
un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle
finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale
dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma
indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e
dell'impatto sociale delle attivita' svolte dall'ente;
b) razionalizzazione e semplificazione del regime
di deducibilita' dal reddito complessivo e di detraibilita'
dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e
giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in
natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo
1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di
raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e
degli enti;
c) completamento della riforma strutturale
dell'istituto della destinazione del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle
scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di
cui all'articolo 1, razionalizzazione e revisione dei
criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei
requisiti per l'accesso al beneficio nonche'
semplificazione e accelerazione delle procedure per il
calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;
d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui
alla lettera c), di obblighi di pubblicita' delle risorse
ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla
massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze
sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi
di pubblicita', fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera g);
e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili
semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui
all'articolo 1, in relazione a parametri oggettivi da
individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo
articolo 1;
f) previsione, per le imprese sociali:
1) della possibilita' di accedere a forme di
raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici,
in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;
2) di misure agevolative volte a favorire gli
investimenti di capitale;
g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere
lo svolgimento di attivita' di interesse generale di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), attraverso il
finanziamento di iniziative e progetti promossi da
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone
altresi' le modalita' di funzionamento e di utilizzo delle
risorse, anche attraverso forme di consultazione del
Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla
presente lettera e' articolato, solo per l'anno 2016, in
due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una
dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere
non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;
h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione
dei titoli di solidarieta' e di altre forme di finanza
sociale finalizzate a obiettivi di solidarieta' sociale;
i) promozione dell'assegnazione in favore degli
enti di cui all'articolo 1, anche in associazione tra loro,
degli immobili pubblici inutilizzati, nonche', tenuto conto
della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili
confiscati alla criminalita' organizzata, secondo criteri
di semplificazione e di economicita', anche al fine di
valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;
l) previsione di agevolazioni volte a favorire il
trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla
presente legge;
m) revisione della disciplina riguardante le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, in
particolare prevedendo una migliore definizione delle
attivita' istituzionali e di quelle connesse, fermo
restando il vincolo di non prevalenza delle attivita'
connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta,
degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le
condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni
di volontariato, alle cooperative sociali e alle
organizzazioni non governative.»
- Per il testo dell'articolo 5, comma 1 del citato
decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note
all'articolo 3.
- Si riporta l'articolo 1 della citata legge n. 106 del
2016:
«Art. 1 (Finalita' e oggetto). - 1. Al fine di
sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene
comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di
coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione,
l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a
valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione
lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118,
quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in
materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si
intende il complesso degli enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale e che, in attuazione
del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i
rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano attivita' di interesse generale mediante forme
di azione volontaria e gratuita o di mutualita' o di
produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del
Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i
sindacati, le associazioni professionali e di
rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni
bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento
delle finalita' della presente legge, non si applicano le
disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti
attuativi.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea
e in conformita' ai principi e ai criteri direttivi
previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:
a) alla revisione della disciplina del titolo II
del libro primo del codice civile in materia di
associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere
privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone
giuridiche o non riconosciute;
b) al riordino e alla revisione organica della
disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti
relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1,
compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti,
mediante la redazione di un apposito codice del Terzo
settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni;
c) alla revisione della disciplina in materia di
impresa sociale;
d) alla revisione della disciplina in materia di
servizio civile nazionale.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere
a), b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto
di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in
relazione alle singole materie oggetto della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a
norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera
d), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro
dell'interno, con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo
17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, sono trasmessi al Senato della
Repubblica e alla Camera dei deputati entro il
quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per
l'esercizio della delega, perche' su di essi siano
espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i
pareri delle rispettive commissioni competenti per materia
e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per
l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
adottati.
6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. A tale fine, agli
adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in
attuazione della presente legge le amministrazioni
competenti provvedono attraverso una diversa allocazione
delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali,
allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In
conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti
legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non
trovino compensazione al proprio interno, i medesimi
decreti legislativi sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi, ivi compresa la legge di stabilita', che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' adottare, attraverso la
medesima procedura di cui al presente articolo,
disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo
emerse.».
- Si riporta l'articolo 81 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto
2017, n. 179, S.O.
«Art. 81 (Social Bonus). - 1. E' istituito un
credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni
liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50
per cento se effettuate da enti o societa' in favore degli
enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali un progetto per
sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati
e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalita'
organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e
da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di
attivita' di cui all'art. 5 con modalita' non commerciali.
Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 83 ne' le agevolazioni fiscali previste
a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre
disposizioni di legge.
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma
1 e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non
commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito
imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei
limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito
d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari
importo.
3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa,
ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari
importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e'
utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non
rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo
non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali
di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la
realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e
restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare
delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di
riferimento; provvedono altresi' a dare pubblica
comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione
e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio
sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata
e facilmente individuabile, e in un apposito portale,
gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti
destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte
le informazioni relative allo stato di conservazione del
bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione
eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per
l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonche' le
informazioni relative alla fruizione, per l'esercizio delle
attivita' di cui all'articolo 5.
6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della
legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalita'
di attuazione delle agevolazioni previste dal presente
articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei
progetti di recupero finanziabili.».
- Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
[d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche;]
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
[2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al
comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul
valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
avvalgono della procedura di compensazione della predetta
imposta a norma dell'ultimo comma dell'Art. 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.]
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 53 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)):
«53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.».
- Si riporta l'articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001)):
-
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
- Si riporta l'articolo 94 e 104 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017:
«Art. 94 (Disposizioni in materia di controlli
fiscali). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del titolo X l'Amministrazione finanziaria esercita
autonomamente attivita' di controllo in merito al rispetto
di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24
nonche' al possesso dei requisiti richiesti per fruire
delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti
nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui
all'articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti
dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51 e
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 e, in presenza di violazioni, disconosce la
spettanza del regime fiscale applicabile all'ente in
ragione dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del
Terzo settore. L'ufficio che procede alle attivita' di
controllo ha l'obbligo, a pena di nullita' del relativo
atto di accertamento, di invitare l'ente a comparire per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.
L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore
trasmette all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei
controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione
dei conseguenti provvedimenti.
2. L'Amministrazione finanziaria, a seguito
dell'attivita' di controllo, trasmette all'ufficio del
Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento
utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale
cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45 ove
ne ricorrano i presupposti.
3. Resta fermo il controllo eseguito dall'ufficio del
Registro Unico nazionale del Terzo settore ai fini
dell'iscrizione, aggiornamento e cancellazione degli enti
nel Registro medesimo.
4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29
novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono
tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al
comma 1 del medesimo articolo 30.».
«Art. 104 (Entrata in vigore). - 1. Le disposizioni
di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85
comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g)
si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e
fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al
comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri,
alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383.
2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto
previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel
Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal
periodo di imposta successivo all'autorizzazione della
Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e,
comunque, non prima del periodo di imposta successivo di
operativita' del predetto Registro.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.».
- Si riporta l'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22 ;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta'
internazionale;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da
quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad
esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai
sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la
concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo
di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da
donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza
scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di
cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione
diretta di progetti di utilita' sociale.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2
e 3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 , della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 , nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e'
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione
indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo, a
coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione
o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni
liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti
entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo
grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o
indirettamente controllate o collegate, effettuate a
condizioni piu' favorevoli in ragione della loro qualita'.
Sono fatti salvi, nel caso delle attivita' svolte nei
settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma
1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed
ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro
familiari, aventi significato puramente onorifico e valore
economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 , e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 , convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle
banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di
interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni
specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonche' i consorzi di cui
all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991 , n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287 , le cui finalita'
assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente
all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a) del
comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla
lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si
applicano le disposizioni anche agevolative del presente
decreto, a condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'articolo
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 , introdotto dall'articolo 25, comma
1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30
luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- La legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul
volontariato) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
agosto 1991, n. 196.
- Si riporta l'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione
sociale):
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite
ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo
2, che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
- Si riporta l'articolo 1, commi da 421 a 423, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005):
«421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, nonche' quelli previsti dagli
articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente
utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, nonche' per il
recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia
delle entrate puo' emanare apposito atto di recupero
motivato da notificare al contribuente con le modalita'
previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo
periodo non si applica alle attivita' di recupero delle
somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20
marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in
parte, delle somme dovute entro il termine assegnato
dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si
procede alla riscossione coattiva con le modalita' previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni. Per il pagamento
delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non e'
possibile avvalersi della compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per
il relativo pagamento non e' ammessa la compensazione
prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
423. La competenza all'emanazione degli atti di cui
al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione
della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui
circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto per il
precedente periodo di imposta.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 81 del decreto legislativo
n. 117 del 2017, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Ambito soggettivo di applicazione

1. Possono fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1 le persone fisiche, gli enti che non svolgono attivita' commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonche' dal regime contabile adottato.
 
Art. 3

Ambito oggettivo di applicazione

1. Sono ammesse al credito d'imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore, indicati all'articolo 4, comma 1, del Codice, in forma singola o in partenariato tra loro:
a) immobili pubblici inutilizzati;
b) beni mobili e immobili confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. I beni oggetto degli interventi di recupero di cui al comma 1 sono quelli utilizzati da parte degli enti del Terzo settore in via esclusiva per lo svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale indicate nell'articolo 5 del Codice, con modalita' non commerciali, ai sensi dell'articolo 79, commi 2, 2-bis, 3 e 6 del medesimo Codice.
3. Per il recupero di beni immobili, le erogazioni liberali sono ammesse al credito d'imposta in ragione degli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, finalizzati ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale, di cui al comma 2 del presente articolo. Le erogazioni liberali possono altresi' sostenere le spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l'efficienza funzionale.
4. Alle erogazioni previste nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 del Codice, ne' le agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a titolo di deduzione o di detrazione di imposta.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 4, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017:
«Art. 4 (Enti del Terzo settore). - 1. Sono enti del
Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le
associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici,
le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti
associative, le societa' di mutuo soccorso, le
associazioni, riconosciute o non riconosciute, le
fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi
dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva
o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale
in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di
denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o
scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico
nazionale del Terzo settore.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- Si riportano gli articoli 5, 79 e 83 del citato
decreto legislativo n. 117 del 2017:
«Art. 5 (Attivita' di interesse generale). - 1. Gli
enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali
incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva
o principale una o piu' attivita' di interesse generale per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si
considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le
attivita' aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno
2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione
professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di
interesse sociale con finalita' educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla
salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle
risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi, nonche' alla tutela degli animali e
prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto
1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita'
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attivita', anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attivita' di interesse generale di cui al presente
articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario,
ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attivita'
turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al
contrasto della poverta' educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore
resi da enti composti in misura non inferiore al settanta
per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge
11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attivita' commerciali, produttive, di educazione
e informazione, di promozione, di rappresentanza, di
concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte
nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e
solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
produttore operante in un'area economica svantaggiata,
situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla
base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
l'accesso del produttore al mercato e che preveda il
pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore
del produttore e l'obbligo del produttore di garantire
condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e
di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi
per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo recante revisione della disciplina in materia
di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del
Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e
successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di
carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o
lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale
dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2
della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attivita' sportive
dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione
gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di
denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o
di attivita' di interesse generale a norma del presente
articolo;
v) promozione della cultura della legalita', della
pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili,
sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e
degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui
al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei
tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.
53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,
comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
y) protezione civile ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o
di beni confiscati alla criminalita' organizzata.
2. Tenuto conto delle finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonche' delle
finalita' e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del
presente Codice, l'elenco delle attivita' di interesse
generale di cui al comma 1 puo' essere aggiornato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i
quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato.».
«Art. 79 (Disposizioni in materia di imposte sui
redditi). - 1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle
imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al
presente titolo nonche' le norme del titolo II del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
quanto compatibili.
2. Le attivita' di interesse generale di cui
all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o
contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea,
amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi
pubblici di diritto internazionale, si considerano di
natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito
o dietro versamento di corrispettivi che non superano i
costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici
degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di
partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.
2-bis. Le attivita' di cui al comma 2 si considerano
non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5
per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e
per non oltre due periodi d'imposta consecutivi.
3. Sono altresi' considerate non commerciali:
a) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al
comma 1 la cui finalita' principale consiste nello svolgere
attivita' di ricerca scientifica di particolare interesse
sociale e purche' tutti gli utili siano interamente
reinvestiti nelle attivita' di ricerca e nella diffusione
gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso
preferenziale da parte di altri soggetti privati alle
capacita' di ricerca dell'ente medesimo nonche' ai
risultati prodotti;
b) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad
universita' e altri organismi di ricerca che la svolgono
direttamente in ambiti e secondo modalita' definite dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n.
135;
b-bis) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1,
lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a
condizione che gli utili siano interamente reinvestiti
nelle attivita' di natura sanitaria o socio-sanitaria e che
non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi
amministrativi.
4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del
reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:
a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte
pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte
di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
b) i contributi e gli apporti erogati da parte
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per
lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di
accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle
attivita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo
settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o
prevalente le attivita' di cui all'articolo 5 in
conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del
presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni
statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente
la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle
attivita' di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa
non in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del
presente articolo, nonche' le attivita' di cui all'articolo
6, fatta eccezione per le attivita' di sponsorizzazione
svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto
all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta,
le entrate derivanti da attivita' non commerciali.
5-bis. Si considerano entrate derivanti da attivita'
non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le
liberalita', le quote associative dell'ente e ogni altra
entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i
proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi
dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresi' del valore normale
delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' svolte
con modalita' non commerciali.
5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo
settore non commerciale a ente di terzo settore
commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui
l'ente assume natura commerciale.
6. Si considera non commerciale l'attivita' svolta
dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei
propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi
in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente. Non
concorrono alla formazione del reddito delle associazioni
del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo
di quote o contributi associativi. Si considerano,
tuttavia, attivita' di natura commerciale le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti
degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi
verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i
contributi e le quote supplementari determinati in funzione
delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del
reddito complessivo come componenti del reddito di impresa
o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni
abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'.».
«Art. 83 (Detrazioni e deduzioni per erogazioni
liberali). - 1. Dall'imposta lorda sul reddito delle
persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento
degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni
liberali in denaro o in natura a favore degli enti del
Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma
5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta
non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente
periodo e' elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti
dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a
favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione e'
consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a
condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o
uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
2. Le liberalita' in denaro o in natura erogate a
favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e
societa' sono deducibili dal reddito complessivo netto del
soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito
complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di
ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato,
diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza puo' essere
computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre
il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con
apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura
che danno diritto alla detrazione o alla deduzione
d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalita' di
valorizzazione delle liberalita' di cui ai commi 1 e 2.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a condizione che l'ente dichiari la propria
natura non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5,
al momento dell'iscrizione nel Registro unico di cui
all'articolo 45. La perdita della natura non commerciale va
comunicata dal rappresentante legale dell'ente all'Ufficio
del Registro unico nazionale del Terzo settore della
Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede
legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo
d'imposta nel quale si e' verificata. In caso di mancato
tempestivo invio di detta comunicazione, il legale
rappresentante dell'ente e' punito con la sanzione
amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.
4. Ferma restando la non cumulabilita' delle
agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che
effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente
articolo non possono cumulare la detraibilita' e la
deducibilita' con altra agevolazione fiscale prevista a
titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre
disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
per cento dei contributi associativi per un importo non
superiore a 1.300 euro versati dai soci alle societa' di
mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al
fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di
malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in
caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1
dell'articolo 82 a condizione che le liberalita' ricevute
siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.».
- Si riporta l'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c)
e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A):
«Art. 3. (L) Definizioni degli interventi edilizi
(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonche' per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino la volumetria
complessiva degli edifici e non comportino mutamenti
urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso
implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o
accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di
opere anche se comportanti la variazione delle superfici
delle singole unita' immobiliari nonche' del carico
urbanistico purche' non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione di uso. Nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche
ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati
necessarie per mantenere o acquisire l'agibilita'
dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non
pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio,
purche' l'intervento risulti conforme alla vigente
disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento
delle destinazioni d'uso purche' con tali elementi
compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo
strumento urbanistico generale e dai relativi piani
attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa
sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico.
L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli
interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche', fatte salve le
previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a
quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in
zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale
e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei
storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare
pregio storico e architettonico, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino
di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente
e non siano previsti incrementi di volumetria;».
 
Art. 4

Misura del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento, se effettuate da enti o societa', ai sensi dell'articolo 81, comma 1 del Codice.
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e' riconosciuto alle persone fisiche, agli enti e alle societa' che non svolgono attivita' commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa, come individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, in attuazione dell'articolo 81, comma 2 del Codice.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 81, comma 1 del citato
decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note
alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
 
Art. 5

Fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilita', tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La causale del pagamento dovra' contenere il riferimento al social bonus, all'ente del Terzo settore beneficiario e all'oggetto dell'erogazione.
2. Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d'imposta a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui e' stata effettuata l'erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata puo' essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.
3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'erogazione liberale, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell'importo annuale, l'ammontare residuo potra' essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi. Con apposita risoluzione dell'Agenzia delle entrate e' istituito il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta, da indicare nel modello F24, e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.
4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste dalle norme vigenti in materia di imposte sui redditi.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 23 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997:
«Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante).
- 1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle
banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto
della delega anche mediante carte di debito, di credito e
prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante
altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano
scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della
delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante
i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione
approvata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro.».
- Per il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 6

Individuazione dei progetti di recupero

1. L'individuazione dei progetti di recupero sostenibili mediante le erogazioni liberali di cui all'articolo 3 avviene con un procedimento a sportello, diretto a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal Codice e dal presente regolamento.
 
Art. 7

Requisiti di partecipazione

1. Costituiscono requisiti di partecipazione al procedimento di individuazione dei progetti di recupero:
a) il possesso del requisito soggettivo di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice;
b) l'idoneita' dei poteri del legale rappresentante dell'ente proponente il progetto alla sottoscrizione degli atti relativi al procedimento di individuazione;
c) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell'ente, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) la regolarita' dell'ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori;
e) la regolarita' dell'ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
f) la regolarita' dell'ente riguardo all'obbligo di assicurazione dei volontari di cui all'articolo 18, comma 1 del Codice;
g) l'avvenuta assegnazione del bene all'ente.
2. In caso di partenariato, l'ente del Terzo settore individuato dai componenti del partenariato quale ente capofila e' considerato l'ente proponente. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da tutti gli enti del Terzo settore componenti il partenariato, salvo quello di cui alla lettera g), che deve essere posseduto dal soggetto proponente.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo 4, comma 1 del citato
decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note
all'articolo 3.
- Si riporta l'articolo 67 del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011:
«Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1.
Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
definitivo una delle misure di prevenzione previste dal
libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di
commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire
lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo
68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi
1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con
la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche'
nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi
di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i
reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del
codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro
ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.».
- Si riporta l'articolo 18, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017:
«Art. 18 (Assicurazione obbligatoria). - 1. Gli enti
del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono
assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche'
per la responsabilita' civile verso i terzi.».
 
Art. 8

Avvio del procedimento

1. Ciascun ente proponente presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del Terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese - l'istanza di partecipazione al procedimento di cui all'articolo 6, accompagnata dai seguenti documenti:
a) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 7, in capo all'ente proponente e agli eventuali partner;
b) scheda anagrafica dell'ente proponente e degli eventuali partner;
c) almeno due fotografie del bene oggetto dell'intervento;
d) scheda descrittiva del progetto, con l'indicazione specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare, secondo la classificazione indicata all'articolo 3, comma 3, delle attivita' di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva e con modalita' non commerciali, dei beneficiari diretti delle attivita' e del loro numero, nonche' dell'eventuale previsione della valutazione dell'impatto sociale degli effetti conseguiti dalle attivita' d'interesse generale da svolgere, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019;
e) computo metrico - estimativo dei costi con prezzi unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
f) cronoprogramma degli interventi;
g) copia del provvedimento amministrativo di assegnazione del bene;
h) copia del documento di identita' del legale rappresentante dell'ente proponente e degli eventuali partner.
2. Le istanze sono presentate entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno.
3. Con provvedimento del direttore generale del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese e del direttore generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, da pubblicare nel sito istituzionale www.lavoro.gov.it, e' adottata la modulistica relativa alla documentazione di cui al comma 1.

Note all'art. 8:
- Si riportano gli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (Testo A)):
«Art. 46. (R) Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(R).».
«Art. 47. (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di
sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attivita'
svolte dagli enti del Terzo settore) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2019, n. 214.
 
Art. 9

Esame dei progetti

1. Le istanze pervenute entro ciascuna delle scadenze di cui all'articolo 8, comma 2 sono esaminate da una commissione nominata con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese, composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un rappresentante del Ministero della cultura;
d) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata;
e) un rappresentante dell'Agenzia del Demanio;
f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
g) un rappresentante designato dall'associazione di enti del Terzo settore piu' rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore che vi aderiscono.
Per ogni componente effettivo della commissione e' nominato un supplente.
2. Ai componenti della commissione si applica l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La partecipazione alla commissione e' gratuita e ai suoi componenti non e' corrisposto alcun compenso, indennita', rimborso spese o emolumento comunque denominato.
3. La commissione di cui al comma 1 e' regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' dei voti, prevale il voto del presidente.
4. La commissione verifica:
a) la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 7;
b) la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 81 del Codice, relativamente alla natura dei beni oggetto di intervento, all'assegnazione del bene all'ente proponente, alla destinazione in via esclusiva allo svolgimento di attivita' di interesse generale, alla non commercialita' dell'esercizio delle stesse, nonche' alla tipologia di interventi indicati all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento;
c) la completezza della documentazione indicata nell'articolo 8, comma 1.
5. In caso di riscontrata carenza di elementi documentali, il Ministero puo' assegnare all'ente proponente un termine non superiore a 15 giorni per l'integrazione della documentazione.
6. A conclusione dell'istruttoria dedicata all'esame dei progetti, la commissione redige l'elenco dei progetti di recupero ammessi, che e' approvato con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese. Il provvedimento di approvazione individua i progetti di recupero in favore dei quali e' possibile godere dell'agevolazione di cui all'articolo 1 del presente decreto. Ad esso e' data pubblicita' nelle forme previste dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it. - sezione «Pubblicita' Legale».
7. La dichiarazione di inammissibilita' e' comunicata all'ente proponente entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione, da parte della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese, del verbale della riunione della commissione attestante l'inammissibilita'.

Note all'art. 9:
- Si riporta l'articolo 35-bis del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici). - 1. Coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni
direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la
scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le
leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di
commissioni e la nomina dei relativi segretari.».
- Per il testo dell'articolo 81 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile):
«Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al
mantenimento di documenti in forma cartacea). - 1. A far
data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicita' legale si intendono assolti con la
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La
pubblicazione e' effettuata nel rispetto dei principi di
eguaglianza e di non discriminazione, applicando i
requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11
della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione
nei termini di cui al periodo precedente e' altresi'
rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli
elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o
approvazione degli strumenti urbanistici, nonche' delle
loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle
amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di
promuovere il progressivo superamento della pubblicazione
in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici
tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e
provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o
i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con
le stesse modalita' previste dalla legislazione vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi
compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono
altresi' alla pubblicazione nei siti informatici, secondo
modalita' stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le
materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono
essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di
altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di
loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso
alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza
e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo
comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui
al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni
effettuate in forma cartacea non hanno effetto di
pubblicita' legale, ferma restando la possibilita' per le
amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di
effettuare la pubblicita' sui quotidiani a scopo di
maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle
attivita' di cui al presente articolo si provvede a valere
sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo
27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto "PC
alle famiglie", non ancora impegnate alla data di entrata
in vigore della presente legge.
7. E' fatta salva la pubblicita' nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici,
nonche' nel sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel
sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista
dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.».
 
Art. 10

Adempimenti dei soggetti beneficiari
delle erogazioni liberali

1. Gli enti del Terzo settore titolari dei progetti di recupero ammessi ai sensi dell'articolo 9, comma 6, trasmettono con cadenza trimestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento a sostegno del progetto ed il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali. A conclusione dei lavori, gli enti medesimi trasmettono il rendiconto finale accompagnato da copia del certificato di collaudo finale di cui all'articolo 23, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nonche' dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente titolare del progetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformita' degli interventi realizzati alla normativa vigente, in forza dei titoli abilitativi in materia edilizia, culturale e paesaggistica con l'indicazione dei relativi estremi.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 3, e' adottata la modulistica relativa alla rendicontazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Gli enti di cui al comma 1 inseriscono nel portale «socialbonus.gov.it», gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le seguenti informazioni relative al progetto di recupero ammesso:
a) descrizione del bene e sua localizzazione;
b) ente proprietario;
c) descrizione degli interventi previsti e realizzati;
d) estremi dei titoli abilitativi richiesti dalla vigente normativa in materia edilizia, culturale e paesaggistica, ai fini della realizzazione degli interventi;
e) il costo previsto per la realizzazione degli interventi;
f) gli importi ricevuti mediante le erogazioni liberali;
g) l'ammontare delle spese effettuate con le risorse finanziarie provenienti dalle erogazioni liberali;
h) l'ammontare dei fondi pubblici erogati, per le medesime finalita' di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'indicazione dei soggetti eroganti;
i) le attivita' di interesse generale da svolgere o svolte mediante l'utilizzo del bene e i soggetti fruitori;
l) la pagina del sito web dell'ente titolare del progetto dove sono pubblicate le informazioni di cui al comma 4.
4. Gli enti di cui al comma 1 pubblicano annualmente e tengono aggiornati nel proprio sito internet o, in mancanza, nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del Codice cui aderiscono, le informazioni relative al totale degli importi ricevuti nell'anno precedente mediante le erogazioni liberali e delle spese con queste sostenute.

Note all'art. 10:
- Si riporta l'articolo 23, comma 7 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001:
«7. Ultimato l'intervento, il progettista o un
tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale, che va presentato allo sportello unico, con il
quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto
presentato con la segnalazione certificata di inizio
attivita'. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza
di tale documentazione si applica la sanzione di cui
all'articolo 37, comma 5.».
- Per il testo degli articoli 46 e 47 del citato
decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000,
si veda nelle note all'articolo 8.
- Si riporta l'articolo 1, comma 2 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
- Si riporta l'articolo 2-bis del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni):
«Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione). - 1.
Ai fini del presente decreto, per "pubbliche
amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi
comprese le autorita' portuali, nonche' le autorita'
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in
quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini
professionali;
b) alle societa' in controllo pubblico come
definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le
societa' quotate come definite dall'articolo 2, comma 1,
lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonche' le
societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime
siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate
o partecipate da amministrazioni pubbliche;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti
di diritto privato comunque denominati, anche privi di
personalita' giuridica, con bilancio superiore a
cinquecentomila euro, la cui attivita' sia finanziata in
modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari
consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche
amministrazioni e in cui la totalita' dei titolari o dei
componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia
designata da pubbliche amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto
compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti
all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o dell'Unione europea, alle societa' in
partecipazione pubblica come definite dal decreto
legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle
fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di
personalita' giuridica, con bilancio superiore a
cinquecentomila euro, che esercitano funzioni
amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a
favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di
servizi pubblici.».
- Si riporta l'articolo 41 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017:
«Art. 41 (Reti associative). - 1. Le reti associative
sono enti del Terzo settore costituiti in forma di
associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:
a) associano, anche indirettamente attraverso gli
enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti
del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni
del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano
presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di
strumenti informativi idonei a garantire conoscibilita' e
trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati,
attivita' di coordinamento, tutela, rappresentanza,
promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro
associati e delle loro attivita' di interesse generale,
anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la
rappresentativita' presso i soggetti istituzionali.
2. Sono reti associative nazionali le reti
associative di cui al comma 1 che associano, anche
indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un
numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in
alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le
cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci
regioni o province autonome. Le associazioni del terzo
settore formate da un numero non inferiore a 100 mila
persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o
provincie autonome sono equiparate alle reti associative
nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera
b).
3. Le reti associative nazionali possono esercitare,
oltre alle proprie attivita' statutarie, anche le seguenti
attivita':
a) monitoraggio dell'attivita' degli enti ad esse
associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto
sociale, e predisposizione di una relazione annuale al
Consiglio nazionale del Terzo settore;
b) promozione e sviluppo delle attivita' di
controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di
assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
4. Le reti associative possono promuovere
partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.
5. E' condizione per l'iscrizione delle reti
associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore
che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano
riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati
che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
L'iscrizione, nonche' la costituzione e l'operativita' da
almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere
alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni
caso, non possono essere destinate, direttamente o
indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di
volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e
dalle fondazioni del Terzo settore.
6. Alle reti associative operanti nel settore di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del
presente articolo si applicano nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione civile, e alla
relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge
16 marzo 2017, n. 30.
7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano
l'ordinamento interno, la struttura di governo e la
composizione e il funzionamento degli organi sociali delle
reti associative nel rispetto dei principi di
democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza di tutti
gli associati e di elettivita' delle cariche sociali.
8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti
associative possono disciplinare il diritto di voto degli
associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 24, comma 2.
9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti
associative possono disciplinare le modalita' e i limiti
delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 24, comma 3.
10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti
associative possono disciplinare le competenze
dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 25, comma 1.».
 
Art. 11

Spese eleggibili

1. I proventi delle erogazioni liberali possono essere utilizzati per le seguenti spese:
a) progettazione, studi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
b) rilievi, accertamenti, indagini;
c) manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento statico, restauro;
d) opere di sistemazione degli spazi esterni alla struttura oggetto di recupero;
e) impianti tecnologici, allacciamenti a pubblici servizi, attrezzature, allestimenti ed altre forniture di beni connessi e funzionali alla realizzazione degli interventi;
f) funzionamento del bene (utenze, spese condominiali, pulizie, tributi).
2. Sono rendicontabili le spese effettivamente sostenute dall'ente del Terzo settore e per le quali e' stata rilasciata regolare quietanza a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 9, comma 6.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, le spese di progettazione sono rendicontabili purche' effettivamente sostenute in data non antecedente a dodici mesi dalla pubblicazione di cui al comma 2.
 
Art. 12

Controlli e monitoraggio

1. I progetti di recupero inclusi nel provvedimento di cui all'articolo 9, comma 6 sono oggetto di verifiche amministrativo-contabili sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi del personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 94 del Codice, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente, nell'esercizio dei poteri di controllo ad esso attribuiti ai sensi dell'articolo 93, comma 3 del Codice, accerta l'effettivo svolgimento in via esclusiva delle attivita' di interesse generale attraverso l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, comunicando le eventuali irregolarita' rilevate al Ministero, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca di cui all'articolo 13 del presente regolamento, fatta salva la potesta' del medesimo ufficio di disporre la cancellazione dell'ente dal Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 50 del medesimo Codice, ove dall'attivita' di accertamento emerga la carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.
3. Le Amministrazioni competenti comunicano tra loro gli esiti delle rispettive attivita' di controllo, ai fini dei conseguenti provvedimenti di competenza ed assicurano, nella programmazione e nell'esperimento dei controlli di propria competenza, il raccordo necessario ad assicurare efficacia ed economicita' ai controlli medesimi.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia delle Entrate rendono reciprocamente disponibili, secondo modalita' e specifiche concordate, i dati e le informazioni concernenti l'accesso al social bonus, con l'indicazione degli interventi ammessi al sostegno, dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali e dei soggetti fruitori del credito d'imposta. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali cura il monitoraggio dell'applicazione del social bonus, anche al fine di verificare la congruita' e sostenibilita' della misura e valutarne l'impatto.

Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita'
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 1 (Ispettorato nazionale del lavoro). - 1. Al
fine di razionalizzare e semplificare l'attivita' di
vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale,
nonche' al fine di evitare la sovrapposizione di interventi
ispettivi, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia
unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato
nazionale del lavoro», di seguito «Ispettorato», che
integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.
2. L'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia'
esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare
omogeneita' operative di tutto il personale che svolge
vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria, nonche' legislazione sociale,
ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono
attribuiti i poteri gia' assegnati al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi
compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria
secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime
condizioni di legge.
3. L'Ispettorato ha personalita' giuridica di diritto
pubblico, e' dotato di autonomia organizzativa e contabile
ed e' posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli
obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un
massimo di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio, la
sede centrale dell'Ispettorato e' ubicata presso un
immobile demaniale o un immobile gia' in uso al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali o un immobile
dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.
5. L'Ispettorato e' sottoposto al controllo della
Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.».
- Si riportano gli articoli 93 e 94 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017:
«Art. 93 (Controllo). - 1. I controlli sugli enti del
Terzo settore sono finalizzati ad accertare:
a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti
necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del
Terzo settore;
b) il perseguimento delle finalita' civiche,
solidaristiche o di utilita' sociale;
c) l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo
settore;
d) il diritto di avvalersi dei benefici anche
fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel
Registro unico nazionale del Terzo settore;
e) il corretto impiego delle risorse pubbliche,
finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.
2. Alle imprese sociali si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo recante
revisione della disciplina in materia di impresa sociale,
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6
giugno 2016, n. 106.
3. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo
settore territorialmente competente esercita le attivita'
di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1,
nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede
legale sul proprio territorio, anche attraverso
accertamenti documentali, visite ed ispezioni,
d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga
a conoscenza di atti o fatti che possano integrare
violazioni alle disposizioni del presente codice, anche con
riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera b). In caso
di enti che dispongano di sedi secondarie in regioni
diverse da quella della sede legale, l'ufficio del Registro
unico nazionale del Terzo settore competente ai sensi del
primo periodo puo', ove necessario, attivare forme di
reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti
uffici di altre regioni per l'effettuazione di controlli
presso le sedi operative, le articolazioni territoriali e
gli organismi affiliati degli enti di terzo settore
interessati.
4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti
territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono
l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque
genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle
attivita' statutarie di interesse generale, dispongono i
controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera e)
del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da
parte dei beneficiari.
5. Le reti associative di cui all'articolo 41, comma
2 iscritte nell'apposita sezione del Registro unico
nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come
Centri di servizio per il volontariato previsti
dall'articolo 61, appositamente autorizzati dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere
attivita' di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b)
e c) nei confronti dei rispettivi aderenti.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al
comma 5, le reti associative nazionali ed i Centri di
servizio per il volontariato devono risultare in possesso
dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con il
decreto di cui all'articolo 96, tali da garantire un
efficace espletamento delle attivita' di controllo.
L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dalla
presentazione dell'istanza e mantiene validita' fino alla
avvenuta cancellazione della rete associativa dall'apposita
sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai
sensi dell'articolo 41, o alla revoca dell'accreditamento
del CSV, ai sensi dell'articolo 66 o fino alla revoca della
stessa autorizzazione di cui al comma 5, disposta in caso
di accertata inidoneita' della rete associativa o del
Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attivita'
di controllo nei confronti dei propri aderenti. Decorso il
predetto termine di novanta giorni, l'autorizzazione si
intende rilasciata.
7. L'attivita' di controllo espletata dalle reti
associative nazionali e dai Centri di servizio per il
volontariato autorizzati ai sensi del presente articolo e'
sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.».
«Art. 94 (Disposizioni in materia di controlli
fiscali). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del titolo X l'Amministrazione finanziaria esercita
autonomamente attivita' di controllo in merito al rispetto
di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24
nonche' al possesso dei requisiti richiesti per fruire
delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti
nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui
all'articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti
dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51 e
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 e, in presenza di violazioni, disconosce la
spettanza del regime fiscale applicabile all'ente in
ragione dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del
Terzo settore. L'ufficio che procede alle attivita' di
controllo ha l'obbligo, a pena di nullita' del relativo
atto di accertamento, di invitare l'ente a comparire per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.
L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore
trasmette all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei
controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione
dei conseguenti provvedimenti.
2. L'Amministrazione finanziaria, a seguito
dell'attivita' di controllo, trasmette all'ufficio del
Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento
utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale
cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45 ove
ne ricorrano i presupposti.
3. Resta fermo il controllo eseguito dall'ufficio del
Registro Unico nazionale del Terzo settore ai fini
dell'iscrizione, aggiornamento e cancellazione degli enti
nel Registro medesimo.
4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29
novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono
tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al
comma 1 del medesimo articolo 30.».
- Per il testo dell'articolo 50 del citato decreto
legislativo, n. 117 del 2017, si veda nelle note
all'articolo 14.
 
Art. 13

Revoca del provvedimento di approvazione

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, dispone la revoca, totale o parziale, del provvedimento di approvazione dell'elenco dei progetti di recupero ammessi, qualora l'ente titolare del progetto o uno dei suoi eventuali partners:
a) perda il requisito soggettivo di legittimazione previsto dall'articolo 4, comma 1, del Codice;
b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, impiegati nelle attivita' di interesse generale svolte attraverso l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 3;
c) compia gravi irregolarita' contabili;
d) utilizzi il bene per lo svolgimento di attivita' diverse da quelle di interesse generale previste nel progetto di recupero;
e) eserciti le attivita' di interesse generale previste nel progetto di recupero con modalita' commerciali.
2. Il provvedimento di revoca e' pubblicato, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it - sezione «Pubblicita' legale».

Note all'art. 13:
- Per il testo dell'articolo 4, comma 1, del citato
decreto legislativo, n. 117 del 2017, si veda nelle note
all'articolo 7.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge, n.
69 del 2009, si veda nelle note all'articolo 9.
 
Art. 14

Disposizioni transitorie

1. Fino alla decorrenza dell'efficacia di quanto stabilito dall'articolo 79 del Codice, come previsto dall'articolo 101, comma 10, del medesimo Codice, i soggetti destinatari delle erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 del presente regolamento sono le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che utilizzano i beni di cui all'articolo 3 per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, con modalita' non commerciali.
2. Fino all'operativita' del registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli da 45 a 54 del Codice, l'istanza di partecipazione di cui all'articolo 8, comma 1 dovra' essere accompagnata da copia dello statuto vigente dell'ente proponente e degli eventuali partners.
3. All'istanza di partecipazione di cui all'articolo 8, comma 1, presentata anteriormente alla prima pubblicazione sul registro unico nazionale del Terzo settore del bilancio di cui all'articolo 13, commi 1 e 2 del Codice, deve essere allegata copia dell'ultimo bilancio approvato dagli organi statutari dell'ente proponente e degli eventuali partners, o, in alternativa, l'indicazione delle pagine del sito internet dell'ente ove il medesimo documento e' pubblicato.

Note all'art. 14:
- Per il testo dell'articolo 79 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note
all'articolo 3.
- Si riporta l'articolo 101, comma 10 del citato
decreto legislativo n. 117 del 2017:
«10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli
articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86 e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.».
- Per il testo dell'articolo 10 del citato decreto
legislativo n. 460 del 1997, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo della citata legge n. 266 del 1991, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo della citata legge n. 383 del 2000, si
veda nelle note alle premesse.
- Si riportano gli articoli da 45 a 54 del citato
decreto legislativo n. 117 del 2017:
«Art. 45 (Registro unico nazionale del Terzo
settore). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito il Registro unico nazionale
del Terzo settore, operativamente gestito su base
territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione
con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine,
individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la struttura competente.
Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo
precedente e' indicata come "Ufficio regionale del Registro
unico nazionale del Terzo settore". Presso le Province
autonome la stessa assume la denominazione di "Ufficio
provinciale del Registro unico nazionale del Terzo
settore". Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale
non generale disponibile a legislazione vigente la propria
struttura competente di seguito indicata come "Ufficio
statale del Registro unico nazionale del Terzo settore".
2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a
tutti gli interessati in modalita' telematica.».
«Art. 46 (Struttura del Registro). - 1. Il Registro
unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti
sezioni:
a) Organizzazioni di volontariato;
b) Associazioni di promozione sociale;
c) Enti filantropici;
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
e) Reti associative;
f) Societa' di mutuo soccorso;
g) Altri enti del Terzo settore.
2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente
puo' essere contemporaneamente iscritto in due o piu'
sezioni.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
puo', con decreto di natura non regolamentare, sentita la
Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove
sezioni o modificare le sezioni esistenti.».
«Art. 47 (Iscrizione). - 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro
unico nazionale del Terzo settore e' presentata dal
rappresentante legale dell'ente o della rete associativa
cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro
unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in
cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto
costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando
la sezione del registro nella quale l'ente chiede
l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di
iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1,
lettera e) e' presentata all'Ufficio statale del Registro
unico nazionale.
2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la
sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice
per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore,
nonche' per la sua iscrizione nella sezione richiesta.
3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda, puo':
a) iscrivere l'ente;
b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento
motivato;
c) invitare l'ente a completare o rettificare la
domanda ovvero ad integrare la documentazione.
4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della
domanda o dalla presentazione della domanda completata o
rettificata ovvero della documentazione integrativa ai
sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione
s'intende accolta.
5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del
Terzo settore sono redatti in conformita' a modelli
standard tipizzati, predisposti da reti associative ed
approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale
del Terzo settore, verificata la regolarita' formale della
documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione
della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.
6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro e'
ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo
competente per territorio.».
«Art. 48 (Contenuto e aggiornamento). - 1. Nel
Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare
per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la
denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con
l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di
costituzione; l'oggetto dell'attivita' di interesse
generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la
partita IVA; il possesso della personalita' giuridica e il
patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4; le
generalita' dei soggetti che hanno la rappresentanza legale
dell'ente; le generalita' dei soggetti che ricoprono
cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.
2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le
deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di
scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i
provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la
cancellazione o accertano l'estinzione, le generalita' dei
liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui
iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o di
regolamento.
3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e
14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte
nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il
30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da
ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni
aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2,
incluso l'eventuale riconoscimento della personalita'
giuridica.
4. In caso di mancato o incompleto deposito degli
atti e dei loro aggiornamenti nonche' di quelli relativi
alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo
nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del
registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere
all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a
centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente e'
cancellato dal Registro.
5. Del deposito degli atti e della completezza delle
informazioni di cui al presente articolo e dei relativi
aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica
l'articolo 2630 del codice civile.
6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo
settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del
registro unico nazionale acquisisce la relativa
informazione antimafia.».
«Art. 49 (Estinzione o scioglimento dell'ente). - 1.
L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore
accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di
estinzione o scioglimento dell'ente e ne da' comunicazione
agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha
sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale
l'ente e' iscritto affinche' provveda ai sensi
dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di
attuazione del codice civile.
2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente
del tribunale provvede che ne sia data comunicazione
all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore
per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.».
«Art. 50 (Cancellazione e migrazione in altra
sezione). - 1. La cancellazione di un ente dal Registro
unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da
parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di
accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti
della competente autorita' giudiziaria ovvero tributaria,
divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione,
estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti
necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale
del Terzo settore.
2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per
mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai
sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il
proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente
all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in
cui l'ente e' stato iscritto nel Registro unico nazionale.
3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione
dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma
permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del
Registro stesso, l'ente puo' formulare la relativa
richiesta di migrazione che deve essere approvata con le
modalita' e nei termini previsti per l'iscrizione nel
Registro unico nazionale.
4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal
Registro, e' ammesso ricorso avanti al tribunale
amministrativo competente per territorio.».
«Art. 51 (Revisione periodica del Registro). - 1. Con
cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale
del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della
verifica della permanenza dei requisiti previsti per
l'iscrizione al Registro stesso.».
«Art. 52 (Opponibilita' ai terzi degli atti
depositati). - 1. Gli atti per i quali e' previsto
l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito
presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono
opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione
nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne
erano a conoscenza.
2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo
giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non
sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella
impossibilita' di averne conoscenza.».
«Art. 53 (Funzionamento del Registro). - 1. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con
proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro
unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti
da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalita' di
deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonche' le
regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione
e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo
settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena
conoscibilita' su tutto il territorio nazionale degli
elementi informativi del registro stesso e le modalita' con
cui e' garantita la comunicazione dei dati tra il registro
delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo
settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri
enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.
2. Le Regioni e le province autonome entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per
l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di
cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi
dalla predisposizione della struttura informatica rendono
operativo il Registro.
3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la
gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore
sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20
milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni
di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura
informatica nonche' per lo svolgimento delle attivita' di
cui al presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3,
anche attraverso accordi ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province
autonome, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni.».
«Art. 54 (Trasmigrazione dei registri esistenti).
- 1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono
disciplinate le modalita' con cui gli enti pubblici
territoriali provvedono a comunicare al Registro unico
nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli
enti gia' iscritti nei registri speciali delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale esistenti al giorno antecedente
l'operativita' del Registro unico nazionale degli enti del
Terzo settore.
2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo
settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti
registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere
agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e
a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei
documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi
del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la
mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo
settore.
4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2
gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano
a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva
qualifica.».
- Si riporta l'articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017:
«Art. 13 (Scritture contabili e bilancio). - 1. Gli
enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di
esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto
gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri,
dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le
poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale
dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita'
statutarie.
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con
ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate
inferiori a 220.000,00 euro puo' essere redatto nella forma
del rendiconto per cassa.
3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere
redatto in conformita' alla modulistica definita con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la
propria attivita' esclusivamente o principalmente in forma
di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili
di cui all'articolo 2214 del codice civile.
5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4
devono redigere e depositare presso il registro delle
imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei
casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o
2435-ter del codice civile.
6. L'organo di amministrazione documenta il carattere
secondario e strumentale delle attivita' di cui
all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di
missione o in una annotazione in calce al rendiconto per
cassa o nella nota integrativa al bilancio.
7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel
registro delle imprese devono depositare il bilancio presso
il registro unico nazionale del Terzo settore.».
-
 
Art. 15

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e vi si provvede con le risorse finanziarie, strumentali e umane gia' disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 febbraio 2022

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando

Il Ministro dell'interno
Lamorgese

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro della cultura
Franceschini
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg.ne n. 1337