Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 12 maggio 2022
Scioglimento della «Orchidea 91 societa' cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa'

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 1 della legge n. 400/75;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorita' di societa' cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale e' stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le societa' del Ministero dello sviluppo economico;
Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;
Considerato che l'ente si e' sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/17;
Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 gennaio 2021 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1

La societa' cooperativa «Orchidea 91 societa' cooperativa edilizia» con sede in Roma (codice fiscale 04206671002), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.
 
Art. 2

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Giacomo Ballo, nato a Bologna il 2 aprile 1966 (codice fiscale BLLGCM66D02A944B), e domiciliato in Roma, via Acciaioli n. 7.
 
Art. 3

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 maggio 2022

Il direttore generale: Vitale