Gazzetta n. 165 del 16 luglio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 8 luglio 2022
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Monte Etna», registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza del regolamento (CE) n. 1491/2003 del 26 agosto 2003.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1491/1996 della Commissione del 25 agosto 2003 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Monte Etna»;
Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;
Considerato che, con regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 2022/956 del 14 giugno 2022, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Monte Etna», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede
alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Etna», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/956 della Commissione del 14 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 165 del 21 giugno 2022.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Monte Etna», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 8 luglio 2022

Il dirigente: Cafiero
 
Allegato

Disciplinare di produzione della denominazione
di origine protetta dell'olio extravergine
di oliva «Monte Etna»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Monte Etna» e' riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 
Art. 2.
Varieta' di olivo

La denominazione di origine protetta «Monte Etna» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varieta' di olivo «Nocellara Etnea» presente negli oliveti in misura non inferiore al 65%. Per il rimanente 35% possono concorrere tutte le altre cultivar autoctone siciliane.

 
Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Regione Sicilia, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.
Provincia di Catania:
interi territori amministrativi dei Comuni di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Maletto, Maniace, Motta S. Anastasia, Paterno', Ragalna, Randazzo, Santa Maria di Licodia, San Pietro Clarenza, Misterbianco, Acireale, Aci S. Antonio, Aci Bonaccorsi, Acicatena, Aci Castello, Calatabiano, Catania, Fiumefreddo, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Mascali, Mascalucia, Milo, Nicolosi, Pedara, Piedimonte Etneo, Sant'Agata li Battiati, Sant'Alfio, San Giovanni La Punta, San Gregorio, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea, Riposto.
Provincia di Enna:
Comune di Centuripe.
Provincia di Messina:
Malvagna, Mojo Alcantara, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria.

 
Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti, compresi nella zona di produzione descritta all'art. 3 caratterizzata da un clima generalmente mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose e concentrazioni della piovosita' nel periodo autunnale ed invernale.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati, o innovativi, e comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
3. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalita' definite dai programmi di lotta guidata.
4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1. deve essere effettuata a partire dal momento in cui avviene il viraggio del colore verde da opaco a lucido e protrarsi non oltre la seconda decade di gennaio, in considerazione della diversa altitudine del territorio.
5. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monte Etna» non puo' superare kg 12.000 per ettaro. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 20%.
6. I produttori di olive sono tenuti ad iscrivere il proprio oliveto in un apposito elenco, attivato ed aggiornato dalla struttura di controllo debitamente autorizzata ai sensi della normativa vigente.

 
Art. 5.
Modalita' di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monte Etna» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3.
2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 avviene direttamente dalla pianta per pettinatura a mano delle chiome o con l'ausilio di macchine agevolatrici e di reti di raccolta, al fine di evitare che le olive, appena raccolte, possano mescolarsi con quelle gia' a terra da tempo; non e' ammessa la bacchiatura dei rami e l'uso di prodotti di abscissione.
3. Le olive raccolte devono essere conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati, disposte in strati sottili ed in locali che garantiscano condizioni di bassa umidita'. Il periodo di conservazione in azienda o in frantoio non potra' comunque superare le quarantotto ore dalla raccolta.
4. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 sono ammessi i processi meccanici e/o macine in pietra e tutti i processi fisico/meccanici purche' provenienti da innovazioni tecnologiche senza alcuna alterazione dei principi di qualita' richieste dalla DOP.
Le operazioni di molitura sono precedute dalla separazione delle foglie mediante aspiratrici, da un accurato lavaggio delle olive in acqua corrente e dal passaggio delle olive su griglie vibranti per l'allontanamento dell'acqua e di eventuali residui di foglie e corpi estranei.
La permanenza della pasta di olive nella gramola varia in funzione del grado di maturazione dei frutti ma non piu' di quaranta minuti, mentre la temperatura dell'acqua nell'intercapedine esterna della gramolatrice deve garantire che la pasta di olive in lavorazione non superi i 28-30 °C.

 
Art. 6.
Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monte Etna», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal giallo al verde secondo lo stato di maturazione delle olive.
Valutazione chimica:
acidita' (espressa in acido oleico): max 0,5%;
numero perossidi minore o uguale a 12\rm meq O2/kg;
K 232 in legge;
K 270 in legge;
acido linoleico minore o uguale a 13,50%;
acido linolenico minore o uguale a 0,9%;
polifenoli totali > 120 ppm
Valutazione organolettica (metodo COI).
Intervallo di mediana min. max
Fruttato di oliva matura > 2 < 6
Fruttato di oliva verde > 2 < 6
sentori erbacei e/o pomodoro e/o carciofo > 2 < 5
amaro > 2 < 6
piccante > 2 < 6
Non e' ammesso alcun tipo di difetto organolettico (mediana dei difetti uguale a zero).
Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

 
Art. 7.
Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».
2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito dei territori amministrativi della regione Sicilia indicati all'art. 3.
5. L'uso di altre indicazioni geografiche, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie, da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla meta' di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.
6. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili almeno il doppio di tutte le altre scritte con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
7. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacita' non superiore a litri 5 in vetro, in banda stagnata o in contenitori idonei alla conservazione dell'olio.
8. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione a cavallo del biennio di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.

 
Art. 8.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna di esse il prodotto in entrata e in uscita. La tracciabilita' del prodotto e' garantita attraverso l'iscrizione delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei frantoi ani e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti da un'unica struttura di controllo, e dalla tenuta di registri di produzione e condizionamento. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alla struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

 
Art. 9.
Legame con l'ambiente

L'introduzione della coltura dell'olivo nella zona orientale della Sicilia e' avvenuta nel primo millennio a.C. ad opera dei Fenici e da parte dei Greci a partire dall'VIII° secolo a.C. In questa zona la presenza del vulcano, con le sue manifestazioni eruttive, ha alimentato il mito di questa coltura: il Ciclope polifemo, personificazione dell'Etna con il suo occhio inietttato di fuoco, viene infatti accecato da Ulisse e compagni con un tronco di olivo. Nel corso dei secoli questa coltura ha subito un notevole sviluppo fino a diventare una coltura di rilevante importanza per l'economia della zona.
Gia' nel III° secolo a.C. i romani imposero dei pesanti tributi sull'olio dell'isola per scongiurare la concorrenza che esso faceva alla produzione della Campania e del Lazio.
Successivamente, gli arabi, durante il loro dominio in Sicilia, con il loro ingegno diedero impulso e razionalita' alla coltura. Testimonianza dell'importanza della produzione oleicola «Etnea» si riscontra gia' nell'opera di Pietro Brembo il quale nel suo «de Aetna» cita la bonta' ed il pregio della coltura dell'olivo attorno all'Etna. In epoca successiva sono stati testimoni di questa produzione locale il naturalista Lazzaro Spallanzani, gli scrittori A. Stoppani, W. Goethe, Guy de Maupassant e tanti altri.
Una considerazione assai entusasta e' quella fatta Tocqueville nel marzo del 1827 durante il suo viaggio in Sicilia, dove a proposito della zona dell'Etna parla di presenza di prosperita' ed abbondanza grazie alla presenza di coltivazioni locali rese particolarmente fertili grazie alle peculiari proprieta' conferite ai terreni dal vulcano.
Per tutto il 1800 e i primi del 1900 l'olio di oliva dell'Etnea e' stato conosciuto ed appezzato da molti consumatori italiani ed europei, infatti notevoli quantitativi di questo prodotto venivano commmercializzati al porto di Riposto che e' il porto dell'Etna.
Il legame con il territorio e' dovuto essenzialmente all'utilizzo delle cultivar autoctone, in primo luogo la cv. Nocellara Etnea, il cui olio extravergine di oliva presenta caratteristiche organolettiche irriproducibili in altri ambienti pedoclimatici.
La cultivar Nocellara Etnea e' una componente importante del paesaggio agrario di gran parte del territorio delimitato della Dop «Monte Etna». Le altre cv. minori, presenti nella zona delimitata, hanno trovato la loro giustificazione di esistenza sia in qualita' di impollinatori della cv. principale e sia come elementi di diversificazione dell'offerta di prodotto in subordine alla Nocellara Etnea. Nel corso del tempo alcune cv. minori hanno subito trasformazioni fenotipiche tali da renderle uniche rispetto ai territori circostanti. Tutto cio' ha contribuito ad accrescere la biodiversita' nell'area delimitata.
La zona geografica e' caratterizzata da un substrato pedologico di natura vulcanica costituito da roccia eruttiva basaltica che nel corso dei secoli i processi di erosione e di lisciviazione, unitamente all'insediamento della flora spontanea e della fauna microbica, hanno trasformato gli orizzonti superficiali della roccia madre in terreno fertile che riflette nella sua totalita' le peculiarita' del substrato di origine.
I terreni hanno una tessitura grossolana con una reazione leggermente sub-alcalina, ben areati e molto permeabili che rappresentano l'habitat ideale per la crescita e lo sviluppo delle piante di olivo che conferiscono alla DOP «Monte Etna», peculiarita' olfattive e gustative che riflettono nella sua totalita' il territorio di origine, tra cui sentori evidenti erbacei di carciofo, pomodoro verde e chiare note di mandarla amara, accompagnata da una presenza armonica di note di amaro e piccante che lo rendono piacevole al palato.
Gli sbalzi termici che insistono nelle pendici dell'Etna a che possono superare i 20/25 gradi tra giorno e notte ed il terreno di origine vulcanica unico nel suo genere conferiscono una certa caratterizzazione di speziato all' olio extravergine DOP Monte Etna. Inoltre in questo ambiente sono quasi assenti gli attacchi di mosca e la polpa dell'oliva croccante e dura e' una caratteristica unica nel panorama territoriale. Le condizioni climatiche impartiscono particolari caratteristiche sensoriali all'olio proveniente dall'areale Etneo.
Esiste, quindi, una forte connessione la zona di produzione e le caratteristiche della DOP Monte Etna. Molte ricerche hanno evidenziato nell'olio «Monte Etna» significative differenze nella composizione degli acidi grassi liberi, correlabili con la zona di provenienza confrontati mediante analisi discriminante con oli provenienti da zone contigue.
Tali differenze appaiono significativamente differenti al punto di poter correlare l'origine geografica con le caratteristiche chimiche. Le caratteristiche pedo- climatiche hanno determinato un diverso adattamento delle specie vegetali presenti evolvendosi in varieta' ed ecotipi locali ben caratterizzati e' il caso delle cultivar «Nocellara Etnea» la quale predomina nella zona.
Sotto l'aspetto socio-economico la coltivazione dell'olivo nell'area delimitata rappresenta una realta' che da sempre e' stata oggetto di attenzione e di lavoro per gli agricoltori della zona e che anche nella promiscuita' delle colture, l'olivo, ha assunto un ruolo di primo piano nell'economia aziendale. La coltivazione di questa coltura e la sua importanza sono in continua evoluzione grazie all'impegno di molti imprenditori e coltivatori che investono le loro risorse al fine di creare lavoro, reddito e nel contempo provvedono al recupero e al mantenimento di un territorio il cui unico destino potrebbe essere il depauperamento e l'abbandono.
L'olivicoltura Etnea, grazie anche al miglioramento delle tecniche colturali nonche' di trasformazione del prodotto, ha assunto una funzione che da coltura promiscua e marginale si e' trasformata a coltivazioni specializzate assumendo un grande valore territoriale e l'olio prodotto presenta delle caratteristiche organolettiche e chimiche eccellenti ed apprezzate dai consumatori locali, nazionali ed internazionali.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva Monte Etna viene effettuata quando a partire dal momento in cui avviene il viraggio del colore verde da opaco a lucido. Raccogliere in questa fase fenologica aumenta il contenuto di sostanze fenoliche e vengono esaltate le caratteristiche del Monte Etna quali la presenza di evidenti e marcati sentori erbacei, una equilibrata presenza della nota gustativa amara supportata da un piacevole piccante, nonche' una bassa acidita' e la presenza di una interessante carica polifenolica.
Tutto il comprensorio del Monte Etna si presta alla coltivazione dell'olivo, il quale e' presente in tutta la superficie ed in particolare modo nelle aree di medio-collina.
Nell'ultimo ventennio si e' assistito ad un passaggio generazionale molto diffuso oltre ad una notevole presenza di nuove figure imprenditoriali, provenienti da altri comparti produttivi e professionali che, a seguito dei numerosi successi della DOP, hanno investito ed investono per la produzione dell'olio extravergine DOP Monte Etna.

 
Art. 10.
Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti. L'organismo di controllo prescelto e' Agroqualita', viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma - e-mail agroqualita@agroqualita.it - phone: 06 54228675 fax 06 54228692.