Gazzetta n. 166 del 18 luglio 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 13 luglio 2022 |
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 903). |
|
|
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27; Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»; Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva n. 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003; Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato; Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022 e n. 898 del 23 giugno 2022 recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»; Ravvisata l'esigenza, anche al fine di consentire la fruizione delle misure assistenziali, di provvedere alle asseverazioni dei passaporti dei profughi ucraini redatti in caratteri cirillici, sollevando gli stessi dal sostenimento degli oneri relativi all'imposta di bollo; Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Traslitterazione dei documenti d'identita'
1. A far data dall'adozione della presente ordinanza e fino al 31 dicembre 2022, non e' dovuto il pagamento dell'imposta di bollo di cui alla tabella in allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», per l'asseverazione della traduzione dei documenti di identita' delle persone provenienti dall'Ucraina e richiedenti la protezione temporanea prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022. Non si da' luogo al rimborso dei pagamenti eventualmente sostenuti sino alla data di adozione del presente provvedimento. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160.000,00 euro per l'anno 2022, si fa fronte mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza indicate in rassegna. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 luglio 2022
Il Capo del Dipartimento: Curcio |
|
|
|