Gazzetta n. 166 del 18 luglio 2022 (vai al sommario)
LEGGE 12 luglio 2022, n. 93
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.
 

STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS

Parte di provvedimento in formato grafico

 

CONVENZIONE DI STOCCOLMA SUGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.
 
Art. 3

Autorita' nazionale competente

1. Il Ministero della transizione ecologica e' designato quale autorita' nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione di cui all'articolo 1 nonche' quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione stessa.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato il piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, che comprende il piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione stessa.
3. Ai fini della predisposizione del piano di attuazione di cui al comma 2, il Ministero della transizione ecologica si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
4. Nel piano di attuazione di cui al comma 2 sono stabilite le modalita' per assicurare il coordinamento delle attivita' di raccolta dei dati di monitoraggio, ai fini della piena ed efficace attuazione della Convenzione.
 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 19 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, nonche' agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla medesima Convenzione, ai sensi degli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione stessa, valutati in euro 230.307 per l'anno 2022 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 11 della citata Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia