Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO 13 aprile 2022
Condizioni e modalita' di intervento del Fondo rotativo per operazioni di venture capital.


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, recante «Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera h-quinquies);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare, l'art. 12 ai sensi del quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, che ha istituito la Societa' finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'est europeo - Finest S.p.a. e ne disciplina l'operativita';
Vista la deliberazione CIPE 9 giugno 1999, n. 87, recante «Attivita' della Simest S.p.a. - Deroghe ai limiti ordinari», ai sensi della quale, qualora Simest S.p.a. utilizzi risorse proprie unitamente a fondi affidati in gestione da terzi, la partecipazione complessiva non potra' eccedere il 49 per cento del capitale sociale di ciascuna impresa partecipata all'estero;
Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera c), che ha istituito presso la Simest S.p.a. un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della societa' medesima con finalita' di capitale di rischio, per l'acquisizione di partecipazioni societarie temporanee e di minoranza in societa' o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza» ed in particolare l'art. 46, che autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a costituire ai sensi e per le finalita' di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, fondi rotativi per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;
Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in base al quale i benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese, che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attivita' di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonche' di una parte sostanziale delle attivita' produttive;
Visto l'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha unificato in un unico fondo tutti i fondi rotativi gestiti dalla Simest S.p.a., destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea costituiti ai sensi l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e il fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante «Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto l'art. 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che definisce, al comma 2, i «Fondi per il Venture capital»;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01 del 19 luglio 2016 «Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» e, in particolare, la sezione 4.2 recante «Il criterio dell'operatore in un'economia di mercato»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare l'art. 18-quater;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 9 marzo 2020, recante «Condizioni e modalita' di intervento del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Vista la convenzione 26 giugno 2020 stipulata tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Simest S.p.a. per la gestione del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvata e resa esecutiva con decreto del direttore generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, registrato alla Corte dei conti;
Visto il decreto 19 ottobre 2020, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, recante «Modifiche al decreto 9 marzo 2020. Estensione a tutti gli Stati anche appartenenti all'Unione europea dell'operativita' del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visti i decreti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 23 giugno 2020 e del 18 maggio 2021 riguardanti la composizione del Comitato di indirizzo e rendicontazione, competente all'amministrazione del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Viste le direttive 9 giugno 2021 del Comitato di indirizzo e rendicontazione che definiscono le linee di intervento del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» ed in particolare l'art. 1, comma 714;
Considerata la necessita' di aggiornare l'operativita' del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla luce delle intervenute modifiche normative;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «Comitato»: il Comitato di indirizzo e rendicontazione istituito presso il Ministero, competente per l'amministrazione del Fondo;
b) «Comunicazione»: la comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01 del 19 luglio 2016 «Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» e, in particolare, la sezione 4.2 «Il criterio dell'operatore in un'economia di mercato»;
c) «Fondi di investimento»: sono i Fondi per il venture capital, come definiti dall'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e i fondi che investono in Fondi per il venture capital, gestiti dalla societa' che gestisce anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
d) «intervento di Simest»: indica gli interventi, temporanei e di minoranza, realizzati da Simest a valere sulle proprie disponibilita', per finalita' di internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero, costituite o da costituire, mediante acquisizione di partecipazioni e sottoscrizione di strumenti finanziari e/o di strumenti partecipativi, in conformita' a quanto previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni e integrazioni e dallo statuto;
e) «Fondo»: il Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
f) «intervento di Finest»: indica gli interventi, temporanei e di minoranza, realizzati da Finest a valere sulle proprie disponibilita', per finalita' di internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero, costituite o da costituire, mediante acquisizione di partecipazioni e sottoscrizione di strumenti finanziari e/o di strumenti partecipativi, in conformita' a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni e integrazioni;
g) «intervento del Fondo»: indica gli interventi, temporanei e di minoranza, a valere sulle risorse del Fondo, per le finalita' di internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero, costituite o da costituire, mediante acquisizione di partecipazioni e sottoscrizione di strumenti finanziari e/o di strumenti partecipativi, anche senza il co-investimento di Simest S.p.a. o Finest S.p.a., e l'investimento in quote o azioni di uno o piu' Fondi di investimento gestiti dalla societa' che gestisce anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
h) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
i) «Partecipazioni»: indica le partecipazioni societarie (quote di capitale), temporanee e di minoranza, acquisite a valere sulle risorse del Fondo, in societa' aventi sede in Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo. Le start up, le PMI innovative e i Fondi di investimento destinatari degli interventi del Fondo possono avere sede o essere istituiti anche in Italia;
j) «PMI innovative»: indica le imprese, di piccola e media dimensione, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 3/2015;
k) «start up»: indica le societa' di capitali, con sede legale in Italia, non iscritte al registro delle imprese come start up innovative o PMI innovative i cui requisiti per l'intervento del Fondo sono definiti con direttive del Comitato;
l) «start up innovative»: indica le imprese di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;
m) «Strumenti finanziari»: indica qualsiasi titolo di debito, tra cui anche il finanziamento soci, le garanzie personali, le obbligazioni, i contratti di opzione, i contratti a termine, i contratti futures, i contratti swap e altri strumenti analoghi emessi dalle societa' destinatarie dell'intervento del Fondo;
n) «Simest»: indica la Societa' italiana per le imprese all'estero - Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modifiche e integrazioni, soggetto gestore del Fondo;
o) «Societa' che gestisce anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»: indica CDP venture capital SGR S.p.a., societa' di gestione collettiva del risparmio dotata di presidi organizzativi e di governance adeguati e le cui decisioni di investimento sono orientate esclusivamente al profitto;
p) «Strumenti partecipativi»: indica gli strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali o anche partecipativi, diversi dalle Partecipazioni e dagli strumenti finanziari, emessi dalle societa' destinatarie dell'intervento del Fondo, assimilabili agli strumenti finanziari di cui all'art. 2346 «Strumenti finanziari partecipativi» del codice civile ovvero a titoli di natura ibrida.
 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto definisce le modalita' e le condizioni di intervento del Fondo, nonche' le attivita' e gli obblighi del soggetto gestore del Fondo, le funzioni di controllo del Ministero e la composizione e i compiti del Comitato di indirizzo e rendicontazione.
 
Art. 3

Risorse del Fondo

1. Le risorse del Fondo sono attualmente costituite dalle disponibilita' finanziarie depositate sul conto corrente infruttifero n. 22046 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato a «Simest - Fondi venture capital».
2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' costituita inoltre:
a) dai proventi derivanti dalla gestione e dagli impieghi delle liquidita' del Fondo;
b) dalle somme derivanti dalla remunerazione degli interventi del Fondo e dalla cessione delle partecipazioni comprese le eventuali plusvalenze, e dalla remunerazione derivante dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari, degli strumenti partecipativi e delle quote dei Fondi di investimento nonche' dai rimborsi di qualsiasi natura spettanti al Fondo;
c) dalle risorse stanziate da provvedimenti normativi e dalla legge di bilancio.
3. Il Fondo e' gestito da Simest che impiega le risorse per gli interventi del Fondo deliberati dal Comitato.
4. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e distinto a tutti gli effetti dal patrimonio di Simest ed e' gestito con contabilita' separata e con le modalita' stabilite dal presente decreto e dalla Convenzione di cui all'art. 11. Il soggetto gestore predispone il rendiconto annuale del Fondo per l'approvazione del Comitato.
 
Art. 4

Condizioni dell'intervento del Fondo

1. L'intervento del Fondo, in Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, e' temporaneo e di minoranza ed e' aggiuntivo all'intervento di Simest o di Finest secondo i rispettivi ambiti di operativita', fatto salvo quanto previsto dall'art. 8.
2. La somma degli interventi del Fondo, di Simest e di Finest non supera l'investimento complessivo dei soci e degli investitori italiani, fermi restando per i finanziamenti i limiti stabiliti dall'art. 1, comma 2, lettera h-bis), della legge 24 aprile 1990, n. 100, e dall'art. 2, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 19.
3. L'intervento del Fondo non determina l'acquisizione di quote di capitale e di strumenti finanziari o di strumenti partecipativi in misura superiore al doppio della somma dell'intervento di Simest e di Finest. In ogni caso, la somma degli interventi del Fondo, di Simest e di Finest non supera il 49 per cento del capitale di ciascuna impresa partecipata, fatto salvo quanto previsto all'art. 8. Nel caso di sottoscrizione di strumenti finanziari o strumenti partecipativi, la somma degli interventi del Fondo, di Simest e di Finest non supera il 49 per cento dell'impegno finanziario previsto dal progetto di internazionalizzazione dell'impresa destinataria ed e' comunque inferiore all'apporto finanziario del soggetto proponente.
4. I progetti di intervento proposti prevedono il mantenimento sul territorio nazionale delle attivita' di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonche' di una parte sostanziale delle attivita' produttive, per l'intera durata dell'intervento del Fondo.
 
Art. 5

Richieste di intervento ed istruttoria

1. Le richieste di intervento del Fondo sono presentate a Simest. Per gli interventi previsti dall'art. 8, le richieste sono presentate a Simest direttamente o tramite la societa' che gestisce le risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che individua i potenziali investimenti. Simest e la societa' che gestisce le risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 svolgono, per quanto di rispettiva competenza, l'attivita' istruttoria e la valutazione di eleggibilita' delle richieste di intervento conformemente alle disposizioni del presente decreto e delle direttive del Comitato, di cui all'art. 6, comma 7.
2. Per gli interventi del Fondo aggiuntivi all'intervento di Finest l'istruttoria e i successivi aggiornamenti sono svolti da Finest e trasmessi al soggetto gestore.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di interventi del Fondo diversi da quelli di cui all'art. 8, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse da Simest al Comitato che le esamina nella prima riunione utile.
4. La richiesta di intervento del Fondo puo' essere presentata a Simest, anche congiuntamente alla richiesta dell'intervento di Simest o di Finest. In tale caso, Simest trasmette al Comitato la richiesta e la relativa istruttoria entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera del consiglio di amministrazione di Simest o di Finest sugli interventi di rispettiva competenza salvo il completamento della relativa documentazione.
 
Art. 6

Comitato di indirizzo e rendicontazione

1. Il Comitato, costituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e' l'organo competente per l'amministrazione del Fondo, e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed e' composto da tre rappresentati del Ministero, di cui uno con funzioni di Presidente, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comitato resta in carica tre anni. In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, di un componente, il sostituto, nominato con le modalita' di cui al primo periodo, resta in carica per la durata residua del Comitato.
2. Per la validita' delle deliberazioni del Comitato e' necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri titolari o supplenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri e, salvo diversa determinazione del Comitato, sono immediatamente efficaci.
3. Il Comitato e' convocato dal Presidente e di ciascuna riunione e' redatto processo verbale, soggetto ad approvazione dei membri del Comitato. In caso di assenza del Presidente e del componente supplente del Presidente, le funzioni sono svolte dal componente del Comitato con maggiore anzianita' di carica o, in caso di pari anzianita' di carica, dal piu' anziano di eta'.
4. La segreteria del comitato e' affidata a Simest. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, a titolo di supporto tecnico, rappresentanti di Simest, di Finest e della societa' che gestisce anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in relazione agli argomenti sottoposti al Comitato. Il Comitato puo' adottare un regolamento interno per l'organizzazione dei propri lavori.
5. Il Comitato esamina le richieste di intervento del Fondo trasmesse da Simest e delibera la concessione dell'intervento del Fondo, a valere sulle disponibilita' del Fondo medesimo, e i successivi aggiornamenti e le modifiche inerenti agli interventi del Fondo con riferimento anche a proroghe, dilazioni, recessi, transazioni, cessioni a terzi e subentri di altri soci e sottoscrittori o finanziatori.
6. Il Comitato delibera annualmente l'importo degli stanziamenti del Fondo da destinare agli investimenti del Fondo di cui all'art. 8 che sono gestiti in una apposita sezione del Fondo con contabilita' separata.
7. Il Comitato con proprie direttive stabilisce la disciplina di dettaglio delle condizioni e modalita' di intervento del Fondo e i criteri e le modalita' operative cui Simest si attiene nello svolgimento delle attivita' di soggetto gestore disciplinate dal presente decreto, anche relativamente ai rapporti con Finest e con la societa' che gestisce anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. Le direttive del Comitato sono pubblicate nei siti internet istituzionali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.esteri.it) e di Simest (www.simest.it).
 
Art. 7
Modalita' di acquisizione, gestione e cessione dell'intervento del
Fondo

1. Simest compie tutte le operazioni necessarie volte ad acquisire e gestire le partecipazioni e gli strumenti finanziari e gli strumenti partecipativi a valere sulle risorse del Fondo e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, ad effettuare la successiva cessione delle partecipazioni e ad ottenere il rimborso degli strumenti finanziari e degli strumenti partecipativi non oltre il periodo di permanenza dell'intervento di Simest e di Finest.
2. Simest puo' delegare le attivita' di cui al comma 1 a Finest relativamente agli interventi del Fondo aggiuntivi all'intervento di Finest, regolando e coordinando l'esercizio delle attivita' con convenzione non onerosa.
3. Il prezzo di cessione dell'intervento del Fondo, in presenza dell'intervento di Simest o di Finest, e' determinato con gli stessi criteri relativi alla cessione delle partecipazioni e al rimborso degli strumenti finanziari e/o degli strumenti partecipativi acquisiti da Simest e da Finest.
4. Non sono di norma richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto delle partecipazioni e di rimborso degli strumenti finanziari e degli strumenti partecipativi acquisiti a valere sulle disponibilita' del Fondo. Se alla scadenza prevista le partecipazioni non sono riacquistate dall'impresa proponente o se gli strumenti finanziari o gli strumenti partecipativi non sono rimborsati, Simest puo' negoziare con terzi la cessione delle partecipazioni e il rimborso degli strumenti finanziari o degli strumenti partecipativi. La cessione assume efficacia nei confronti del Fondo dopo l'approvazione del Comitato.
5. Il contratto con l'impresa richiedente definisce le condizioni e le modalita' di acquisizione, gestione, disinvestimento e cessione delle partecipazioni e di rimborso degli strumenti finanziari e degli strumenti partecipativi. Il Comitato puo' adottare schemi contrattuali di contenuto simile a quelli che caratterizzano l'intervento di Simest o di Finest, tenuto conto del carattere unitario dell'intervento partecipativo e finanziario nell'impresa estera e, in assenza dell'intervento di Simest e di Finest, puo' adottare, d'intesa con Simest, schemi contrattuali conformi ai termini e alle modalita' stabilite con direttiva del Comitato.
 
Art. 8
Interventi in start-up, start-up innovative, PMI innovative e Fondi
di investimento

1. L'intervento del Fondo per favorire il processo di internazionalizzazione delle start-up, incluse quelle innovative e delle PMI innovative, puo' essere effettuato anche senza il co-investimento di Simest o di Finest, mediante la sottoscrizione di partecipazioni o di Strumenti Finanziari o Partecipativi, anche di societa' estere, o mediante la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di investimento, a valere sulla apposita sezione del Fondo e nei limiti delle risorse assegnate.
2. L'intervento del Fondo e' di minoranza ed e' effettuato nel rispetto delle condizioni previste dalla sezione 4.2 della comunicazione.
3. L'individuazione di potenziali investimenti e il supporto istruttorio alle operazioni di intervento di cui al comma 1 sono effettuate avvalendosi della societa' che gestisce anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la quale seleziona gli investimenti in piena indipendenza, secondo una logica commerciale.
4. Per le operazioni volte ad acquisire, gestire e cedere le partecipazioni, gli strumenti finanziari o gli Strumenti Partecipativi relativi alle societa' di cui al comma 1, Simest puo' avvalersi del supporto della societa' che gestisce anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. Il comitato puo' deliberare la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di investimento, i cui regolamenti di gestione sono conformi alle disposizioni del presente articolo.
6. Con proprie direttive il Comitato definisce la disciplina di dettaglio delle condizioni e delle modalita' degli interventi del Fondo, anche relativamente alla durata del periodo di investimento e agli importi massimi delle singole operazioni e interventi, alle modalita' di versamento e disinvestimento e agli obblighi di reportistica al Comitato.
 
Art. 9

Vigilanza e controlli

1. La Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero esercita la vigilanza e il controllo sulla gestione del Fondo.
2. Su proposta del Ministero, il Comitato puo' sottoporre a controllo le operazioni oggetto di intervento del Fondo mediante ispezioni in loco presso le imprese estere da parte del Ministero. Simest e il Comitato sono informati dell'esito dei controlli effettuati.
3. L'onere derivante dalle ispezioni del comma 2 e' a carico del Fondo.
 
Art. 10

Ulteriori compiti di Simest

1. Simest cura la massima diffusione e pubblicizzazione dei contenuti del presente decreto e delle direttive del Comitato e trasmette periodicamente alla Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero i dati disponibili disaggregati per singolo intervento del Fondo.
 
Art. 11

Convenzione

1. Con convenzione sono regolati i rapporti tra il Ministero e Simest per la gestione del Fondo, i conseguenti obblighi e le attivita' in capo a Simest, nonche' i relativi compensi e le modalita' di rendicontazione.
2. I compensi riconosciuti al soggetto gestore, nonche' le spese legali, quelle di promozione e gli oneri derivanti da imposte e tributi di ogni genere inerenti agli interventi del Fondo sono a carico del Fondo stesso.
 
Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto si applica alle domande di intervento del Fondo presentate a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Alle domande di cui al comma 1 cessano di applicarsi il decreto 9 marzo 2020 recante «Condizioni e modalita' di intervento Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui al comma 1, art. 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e il decreto 19 ottobre 2020 recante «Modifiche al decreto 9 marzo 2020. Estensione a tutti gli Stati anche appartenenti all'Unione europea dell'operativita' del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
3. Le domande di intervento del Fondo presentate prima della data di cui al comma 1 restano regolate dalla disciplina previgente.
4. I membri del Comitato di indirizzo e rendicontazione nominato con i decreti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 23 giugno 2020 e del 18 maggio 2021 restano in carica fino alla scadenza originaria.
Roma, 13 aprile 2022

Il Ministro: Di Maio

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1560