Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 2022 |
Predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni» Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158 che ha previsto che «Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonche' alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attivita' produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresi' le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalita' di trasporto a basso impatto ambientale.»; Visto l'art. 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha disposto l'incremento del citato Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni dell'importo di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2018; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi della quale la dotazione finanziaria per l'anno 2019 del citato Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, e' stata ridotta di 220.798 euro; Visto l'art. 3, comma 2, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158 che ha previsto che «Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni»; Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, che ha stabilito che «In particolare il Piano di cui al comma 2 assicura priorita' ai seguenti interventi: a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonche' interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica; c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonche' realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attivita' turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti; e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 1; f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi; g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari, ai sensi dell'articolo 7; h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualita'.»; Visto l'art. 3, comma 4, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, che ha stabilito che «Il Piano di cui al comma 2 definisce le modalita' per la "presentazione" dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonche' quelle per la "selezione", attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri: a) tempi di realizzazione degli interventi; b) capacita' e modalita' di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati; c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilita' ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualita' ambientale; d) valorizzazione delle filiere locali della green economy; e) miglioramento della qualita' di vita della popolazione, nonche' del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento; f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.»; Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, che, nel precisare che per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonche' i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, prevede l'accesso ai finanziamenti a valere sul citato Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni a quelli che rientrano in una delle seguenti tipologie: a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico; b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica; c) comuni nei quali si e' verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981; d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralita'; e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali; f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficolta' di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani; g) comuni la cui popolazione residente presenta una densita' non superiore ad ottanta abitanti per chilometro quadrato; h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'art. 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni; i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 o comuni che, comunque, esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate; l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta; m) comuni istituiti a seguito di fusione; n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'art. 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Visto l'art. 72, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» che, nell'illustrare la definizione della Strategia nazionale delle Green community, precisa i campi del relativo piano di sviluppo sostenibile: a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversita' e la certificazione della filiera del legno; b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche; c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano; d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali; e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna; f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti; g) sviluppo sostenibile delle attivita' produttive (zero waste production); h) integrazione dei servizi di mobilita'; i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti; Visto l'art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge del 11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del Codice unico di progetto (CUP) degli interventi che costituisce elemento essenziale dell'atto stesso; Visto l'art. 11, comma 2-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge del 11 settembre 2020, n. 120, ai cui effetti le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 27 agosto 2020, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 158 del 2017, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sentito l'Istat, con il quale sono stati definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei comuni che possono beneficiare dei contributi del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'art. 3 della medesima legge; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che, tra l'altro, ha ridenominato il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili», il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare» in «Ministero della transizione ecologica», il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» in «Ministero della cultura»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 14 settembre 2021, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della citata legge n. 158 del 2017, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, con il quale sono stati individuati i piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 2, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, secondo i parametri definiti con il decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 27 agosto 2020; Acquisita l'intesa rep. atti n. 196/CU, nei termini ivi indicati, della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 2 dicembre 2021; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; Di concerto con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della transizione ecologica;
Decreta:
Art. 1
Oggetto - Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il presente decreto disciplina la predisposizione del «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni», di seguito denominato «Piano», finalizzato alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonche' alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attivita' produttive, ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. 2. Ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il Piano definisce le modalita' per la «presentazione» dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonche' quelle per la «selezione» dei progetti medesimi, mediante bandi pubblici ed e' aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui all'art. 3, comma 1, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158. |
| Allegato Nota metodologica finalizzata all'individuazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi a ciascun progetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
Considerata l'eterogeneita' delle classi di interventi prioritariamente ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 158/2017, si ritiene utile prevedere specifici criteri e punteggi per classe di interventi. 1. I punteggi massimi attribuibili a ciascuna tipologia di intervento individuata dall'art. 3, comma 3, della legge n. 158/2017, da inserire nei bandi pubblici predisposti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, potranno essere articolati secondo la seguente modalita':
Parte di provvedimento in formato grafico
2. I criteri per la selezione dei progetti, da inserire nei bandi pubblici predisposti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, potranno essere articolati, per ciascuna tipologia di intervento, secondo la seguente modalita': Criteri generali: 1. Progetti non prioritari per classi di interventi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158: il punteggio complessivo, attribuito a ciascun intervento, dovra' essere moltiplicato per un coefficiente riduttivo pari 0,6. Coeff.gen. 1 = 0,6 2. Progetti non prioritari in quanto non presentati da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 6 ottobre 2017, n. 158: il punteggio complessivo, attribuito a ciascun intervento, dovra' essere moltiplicato per un coefficiente riduttivo pari 0,8. Coeff.gen. 2 = 0,8 Criterio A - Tempi di realizzazione degli interventi: A.1 - Tempi di progettazione 1. Interventi con progetto esecutivo, approvato dall'amministrazione - Coeff.prog.1 = 0,6 2. Interventi con progetto definitivo, approvato dall'amministrazione - Coeff.prog.2 = 0,4 3. Interventi con progetto di fattibilita' tecnica ed economica, approvato dall'amministrazione - Coeff.prog.3 = 0,2 Il livello del progetto e' quello indicato nella delibera comunale di approvazione del progetto del singolo intervento di cui all'art. 2, comma 10, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A.2 - Tempi di esecuzione 1. Interventi da concludersi entro sei mesi dall'avvio dei lavori - Coeff.esec.1 = 0,4 2. Interventi da concludersi entro diciotto mesi dall'avvio dei lavori - Coeff.esec.2 = 0,2 I tempi di esecuzione degli interventi sono quelli riportati nel cronoprogramma; in caso di piu' interventi, inclusi nello stesso progetto, si tiene conto del tempo di esecuzione del progetto con maggiore durata; ogni singolo progetto deve essere approvato con delibera comunale e allegato alla «Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni» di cui all'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Formula: Punteggio A = PA.max x [Coeff.prog.(alternativamente 1, 2 o 3) + Coeff.esec. (alternativamente 1 o 2)] Criterio B - Capacita' e modalita' di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati: B.1 - Interventi con ulteriori finanziamenti pubblici, compresi quelli europei Coeff. Finanz.1 = 0,6 + %Fin. Pubb fino ad un valore massimo pari a 0,4 B.2 - Interventi con finanziamenti privati (proponente/promotore/concessionario) Coeff. Finanz.2 = 0,7 + %Fin. Priv. fino ad un valore massimo pari a 0,3 B.3 - Interventi con concorrenza di altri finanziamenti pubblici e privati Coeff. Finanz.3 = 0,8 + %Fin. Pubb./Priv. fino ad un valore massimo pari a 0,2 Formula: Punteggio B = PB.max x Coeff.Finanz.(alternativamente 1, 2 o 3) L'importo dei finanziamenti pubblici e privati, per ogni singolo intervento, e' quello indicato nella documentazione in allegato alla domanda di cui all'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Criterio C - Miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilita' ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualita' ambientale: C.1 - Interventi in cui, nell'ambito della relazione di cui all'art. 2, comma 10, del DPCM, si prevede il contenimento del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo Coeff.Miglior.Infr.1 = 0,4 C.2 - Interventi in cui, nell'ambito delle relazioni di cui all'art. 2, comma 10, del DPCM, si prevede la riqualificazione ambientale di aree residuali degradate o abbandonate Coeff.Miglior.Infr.2 = 0,3 C.3 - Interventi in cui, nell'ambito della relazione di cui all'art. 2, comma 10, del DPCM, si prevede il miglioramento dell'efficienza energetica e contenimento dei consumi energetici e delle risorse idriche Coeff.Miglior.Infr.3 = 0,3 Formula: Punteggio C = PC.max x [Coeff.Miglior.Infr.1 (se previsto) + Coeff.Miglior.Infr.2 (se previsto) + Coeff.Miglior.Infr.3 (se previsto)] Criterio D - Valorizzazione delle filiere locali della green economy: D.1 - Interventi che rientrano in uno dei campi individuati dal comma 2, dell'art. 72, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» Coeff.GE.1 = 0,6 D.2 - Interventi che rientrano in ulteriori campi individuati dal comma 2, dell'art. 72, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» Coeff.GE.2 = 0,05 x n. ulteriori campi I campi individuati dal comma 2, dell'art. 72, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 sono i seguenti: a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversita' e la certificazione della filiera del legno; b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche; c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano; d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali; e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna; f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti; g) sviluppo sostenibile delle attivita' produttive (zero waste production); h) integrazione dei servizi di mobilita'; i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti. Formula: Punteggio D = PD.max x (Coeff.GE.1 + Coeff.GE.2) Criterio E - Miglioramento della qualita' di vita della popolazione, nonche' del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento: E.1 - Interventi che perseguano uno degli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile di cui delibera CIPE n. 108 del 22 dicembre 2017 recante «Approvazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile», monitorati dagli indicatori BES-Istat presenti nel documento di economia e finanza Coeff.BES.1 = 0,6 E.2 - Interventi che perseguano ulteriori Obiettivi Nazionali di Sviluppo Sostenibile di cui delibera CIPE n. 108 del 22 dicembre 2017 recante «Approvazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile», monitorati dagli indicatori BES-Istat presenti nel documento di economia e finanza Coeff.BES.2 = 0,05 x n. ulteriori obiettivi perseguiti Tra gli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile, monitorati dagli indicatori BES-Istat presenti nel documento di economia e finanza, sono considerati i seguenti: a) ridurre l'intensita' della poverta'; b) diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione; c) garantire accessibilita', qualita' e continuita' della formazione; d) garantire la parita' di genere; e) intensificare la lotta alla criminalita'; f) diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico; g) aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo; h) arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione; i) assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale; Formula: Punteggio E = PE.max x (Coeff.BES.1 + Coeff.BES.2) Criterio F - Impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali F.1 - Interventi a seguito dei quali, nell'ambito delle relazioni di cui all'art. 2, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si prevede un impatto sul mercato locale del lavoro mediante un incremento della percentuale degli occupati rispetto alla popolazione residente e/o domiciliata nei comuni Coeff.Imp.SE.1 = 0,4 F.2 - Interventi a seguito dei quali, nell'ambito delle relazioni di cui all'art. 2, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si prevede un incremento del reddito pro capite della popolazione residente e/o domiciliata nel comune, con conseguente aumento del reddito medio comunale Coeff.Imp.SE.2 = 0,4 F.3 - Interventi a seguito dei quali, nell'ambito delle relazioni di cui all'art. 2, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si prevede un miglioramento dei servizi legati al welfare locale (servizi sociali, assistenziali, ecc.) Coeff.Imp.SE.3 = 0,2 Formula: Punteggio F = PF.max x [Coeff.Imp.SE.1 (se previsto) + Coeff.Imp.SE.2 (se previsto) + Coeff.Imp.SE.3 (se previsto)] 3. Il punteggio complessivo di ciascun progetto, per ciascuna tipologia di intervento individuata dall'art. 3, comma 3, della legge n. 158/2017, e' calcolato secondo la seguente formula: Formula: Punteggio finale = Coeff.gen. 1 (se ricorre il caso) x Coeff.gen. 2 (se ricorre il caso) x (Punteggio A + Punteggio B + Punteggio C + Punteggio D + Punteggio E + Punteggio F) 4. Al termine della procedura sara' redatta apposita graduatoria, contenente l'elenco dei progetti con indicazione del livello di priorita' in funzione del punteggio complessivo attribuito. |
| Art. 2
Modalita' di presentazione dei progetti
1. Sono ammessi a presentare i progetti i comuni che rientrano nell'elenco dei piccoli comuni definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 14 settembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. 2. L'elenco dei piccoli comuni ammessi alla presentazione dei progetti e' aggiornato ogni tre anni, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. 3. Ogni piccolo comune puo' presentare un solo progetto, o singolarmente o in convenzione con altri piccoli comuni facenti parte dell'elenco di cui al precedente comma. Possono altresi' presentare domanda le unioni di comuni per i progetti relativi al comune o ai comuni per i quali la medesima unione esercita la funzione. 4. La forma associata deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto con indicazione, in caso di convenzione, del comune capofila. In caso di unione la funzione per la quale si presenta il progetto e' prevista dallo Statuto o attribuita alla stessa con apposito provvedimento. 5. I progetti devono avere ad oggetto interventi finalizzati alla tutela dell'ambiente del patrimonio culturale e del paesaggio, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale e l'insediamento di nuove attivita' produttive, nonche', interventi finalizzati alla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalita' di trasporto a basso impatto ambientale, ai quali sono esclusivamente destinate le risorse di cui all'art. 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, per gli anni 2017 e 2018, sono confluite nel citato Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni. 6. I progetti devono contenere esclusivamente interventi per i quali sia stata valutata almeno la fattibilita' tecnica ed economica, mediante un progetto gia' perfezionato all'atto della domanda. 7. Il Piano assicura la priorita' ai seguenti interventi: a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonche' interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica; c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonche' realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei valori storico paesaggistici; d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attivita' turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti. In particolare, ai sensi del citato art. 5 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, i piccoli comuni possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono: 1) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversita' e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonche' la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale; 2) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo; e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalita' di cui all'art. 6, comma 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158. In particolare, ai sensi del citato art. 6, comma 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della societa' ANAS S.p.a., al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attivita' di interesse comunale. Ai sensi del medesimo articolo, i piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste ciclabili, in conformita' agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale. f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'art. 4 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 i piccoli comuni possono inoltre individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti a tale fine previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia. Detti interventi integrati, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici gia' esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici nonche' alla loro riqualificazione energetica; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale. g) salvaguardia e recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari anche stipulando convenzioni con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, relativamente ai beni degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti. h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualita'. 8. La presentazione del progetto deve essere formulata tramite specifica «Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni», sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, denominato «Codice dell'amministrazione digitale», dal legale rappresentante del comune, dell'unione, ovvero del comune capofila della convenzione, o da un suo delegato, a pena di esclusione. 9. La domanda, predisposta secondo quanto sopra specificato e completa dei prescritti documenti di cui al comma 10 del presente articolo, deve essere inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), ovvero mediante cooperazione applicativa a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, conformemente alle norme del «Codice dell'amministrazione digitale». 10. Alla «Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni» deve essere allegata la seguente documentazione: a) relazione descrittiva del progetto, che, muovendo dall'analisi dei fabbisogni, illustri la logica dell'intervento, ovvero l'insieme di obiettivi generali e specifici, risultati attesi e attivita' che, a diversi livelli, rappresentano la ragion d'essere del progetto e ne riassumono la strategia operativa. Al fine di fornire concretezza e precisione alla descrizione del progetto, la relazione dovra' altresi' descrivere gli indicatori utilizzati per la misurazione degli obiettivi e dei risultati, le fonti di verifica, i costi (comprensivo di indicazione del coinvolgimento di eventuali ulteriori soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti, dimostrando inoltre il rapporto diretto tra il finanziamento statale e gli altri investimenti pubblici e/o privati) e i beneficiari diretti e indiretti; b) relazione tecnica di progetto che descriva in modo esaustivo tutti gli interventi progettati, con relativo cronoprogramma attuativo e quadro economico di progetto; c) tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici di progetto a livello di progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e relativa delibera di approvazione; qualora disponibili, il progetto definitivo ed esecutivo degli interventi e relativa delibera di approvazione; d) documentazione relativa alla formalizzazione delle forme associative, con l'indicazione del comune capofila in caso di convenzione; e) delibera comunale relativa alla disponibilita' di finanziamenti pubblici (nazionali o europei) e/o privati: per i finanziamenti privati, valido atto d'impegno al finanziamento del titolare o rappresentante legale; f) preventiva dichiarazione in merito alla compatibilita' degli interventi proposti, rilasciata dai competenti Uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; g) dichiarazione rilasciata dalle autorita' competenti in materia ambientale in merito alla assoggettabilita' o meno del progetto alle procedure di valutazione; h) per gli interventi tra i cui obiettivi e' prevista la riduzione dei rischi idrogeologici, preventivo parere di compatibilita' con la vigente pianificazione in materia, rilasciato dalla competente autorita' di bacino distrettuale; i) dichiarazione sottoscritta dal responsabile dell'area tecnica comunale ovvero, in caso di partecipazione in forma associata, dichiarazione sottoscritta dal responsabile dell'area tecnica del comune capofila, relativa alla coerenza degli interventi proposti con tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o adottati; j) per i comuni in convenzione, delibera del consiglio comunale con la quale gli enti stabiliscono di partecipare al bando in forma convenzionale, nonche' provvedimento convenzionale debitamente sottoscritto con individuazione del comune capofila. Per le unioni di comuni, statuto o provvedimento di attribuzione della funzione oggetto di intervento, nonche' provvedimento unionale che stabilisce la partecipazione al bando da parte dell'unione per conto dei comuni interessati. 11. A pena di inammissibilita' della domanda, i progetti proposti devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e l'elenco definitivo degli interventi ammessi al finanziamento sara' comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato al termine della procedura di selezione dei progetti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. |
| Art. 3
Modalita' di selezione dei progetti
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, provvede alla definizione di bandi pubblici che fissano i termini perentori di presentazione della domanda ed i criteri di selezione dei progetti. 2. La procedura di selezione dei progetti e' effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le seguenti fasi: a) accertamento della completezza della documentazione trasmessa con la domanda e verifica dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, pena l'esclusione dalla procedura di selezione; b) selezione dei progetti attraverso l'attribuzione dei punteggi sulla base delle informazioni riportate nella domanda e nei relativi allegati e secondo i criteri definiti nel bando, nel rispetto di quanto indicato nella nota metodologica, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 3. Sulla base dell'attivita' istruttoria svolta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono individuati i progetti da finanziare nei limiti di capienza delle risorse disponibili, ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi, nonche' i termini per la stipulazione degli stessi. Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovra' riportare gli interventi identificati dal CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003. |
| Art. 4
Monitoraggio degli interventi
1. Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi ammessi al finanziamento e' effettuato da parte dei soggetti titolari degli interventi medesimi attraverso propri sistemi informativi gestionali, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e periodicamente inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato secondo modalita' tecniche dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo. Gli interventi sono classificati sotto la voce: «Legge n. 158 del 2017 - riqualificazione piccoli comuni». 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili i predetti dati alle amministrazioni interessate in apposita sezione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009. |
| Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 maggio 2022
Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini
Il Ministro della cultura Franceschini
Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Il Ministro dell'interno Lamorgese
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Patuanelli
Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1757 |
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