Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 6 maggio 2022 |
Interventi per favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione. |
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IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 recante «Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti tradizionali agroalimentari»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, rubricato «Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2000, recante «Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali» con il quale, in attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, si e' provveduto alla pubblicazione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 93965 del 28 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di aggiornamento, per l'anno 2022, dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi 826 e 827, che istituiscono il «Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati» con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022; Considerato che occorre garantire nel settore delle attivita' ricettive, di ristorazione e di pubblici esercizi una offerta adeguata di prodotti censiti come produzioni alimentari tipiche (di seguito PAT), provenienti dalla regione in cui e' situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, da regioni limitrofe, nonche' di prodotti ad indicazione geografica protetta (DOP, IGP e STG) e biologici; Considerato che le agevolazioni o gli incentivi per le attivita' ricettive, di ristorazione e di pubblici esercizi, rappresentano uno strumento per migliorare la competitivita' e il consumo dei prodotti agroalimentari espressione delle tradizioni culturali tipiche di ciascuna regione e provincia autonoma, con particolare riferimento alle produzioni alimentari tipiche, rappresentative della storia e alla cultura enogastronomica dei diversi territori regionali, e per aumentare la quota di mercato di tali prodotti, anche nell'ottica di ripristinare l'equilibrio del mercato stesso e contenere cosi' gli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19; Ritenuto opportuno, al fine di garantire una piu' ampia diffusione delle suddette azioni ed un piu' efficace ed efficiente conseguimento degli obiettivi ad esse sottese, demandarne l'attuazione alle regioni, soggetti pubblici istituzionalmente deputati a redigere le schede tecniche dei PAT ed enti territoriali di riferimento per la produzione ad indicazione geografica e biologica; Ritenuto di dover sostenere interventi a sostegno della transizione ecologica della ristorazione per la promozione di iniziative sul territorio nazionale volte a sviluppare azioni tese a garantire una offerta adeguata di produzioni alimentari tipiche, ad indicazione geografica e biologica, al fine di incrementare l'offerta di tali produzioni nel settore della ristorazione e dei pubblici esercizi, favorendone la conoscenza e divulgazione presso i consumatori; Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 aprile 2022 con nota prot. MEF-GAB n. 7120;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, commi 826 e 827, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il perseguimento di interventi, sul territorio nazionale, volti a: a) sostenere e incrementare l'offerta, nel settore della ristorazione, di prodotti alimentari tipici, ad indicazione geografica e biologici; b) migliorare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici nelle regioni di riferimento, nonche' dei prodotti ad indicazione geografica e biologici; 2. Le risorse da assegnare nel quadro dell'applicazione del presente decreto ammontano - salvo ulteriori integrazioni - ad un milione di euro per l'annualita' 2022, a valere sulle disponibilita' del Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati. |
| Art. 2
Soggetti ammissibili
1. Sono ammessi a presentare istanza di agevolazione per le attivita' di cui al successivo articolo, i seguenti soggetti: a) imprese di ristorazione con somministrazione di pasti rientranti nella tradizione culinaria regionale e nazionale; b) imprese ricettive, ivi inclusi gli agriturismi, con attivita' di somministrazione pasti rientranti nella tradizione culinaria regionale e nazionale; c) pubblici esercizi, ivi incluse scuole ed ospedali, con attivita' di somministrazione. 2. Le imprese di cui alle lettere a) e b) possono presentare istanza di agevolazione direttamente o conferire mandato ad associazioni di cuochi e ristoratori costituite nei modi di legge. |
| Art. 3
Requisiti per l'ammissione al beneficio
1. Al fine di risultare ammissibili al beneficio di cui al presente decreto, alla data di presentazione della domanda, i soggetti di cui al precedente art. 2 devono: somministrare prodotti alimentari tipici provenienti dalla regione ove e' ubicato l'esercizio o, in caso di necessita', da regioni limitrofe, nonche' di prodotti ad indicazione geografica e biologici; promuovere la conoscenza da parte dei consumatori della storia e della cultura enogastronomica di ciascuna regione e provincia autonoma, di cui sono espressione i prodotti agricoli tradizionali. 2. Alla data di presentazione della domanda, l'utilizzo di prodotti alimentari tipici, ad indicazione geografica e biologici deve essere adeguatamente pubblicizzato nell'ambito della offerta commerciale di ciascun esercizio pubblico o commerciale di somministrazione, in modo da favorire la conoscenza dei consumatori dei prodotti alimentari tipici di ciascuna regione italiana. |
| Art. 4
Ripartizione del fondo
1. Il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati di cui all'art. 1 e' ripartito su base regionale, assegnando a ciascun territorio regionale una percentuale dello stesso in base ai seguenti criteri: (i) il numero di produzioni alimentari tipiche e (ii) il numero di denominazioni protette. Nell'assegnazione delle risorse ai territori si attribuisce pari rilevanza ai due criteri. 2. L'ammontare individuato per ciascun territorio regionale ai sensi del precedente comma sara' ripartito in parti uguali tra i soggetti di ciascun territorio che hanno presentato domanda e che sono stati ritenuti ammissibili e in possesso dei requisiti previsti. |
| Art. 5
Modalita' attuative
1. Il presente decreto sara' attuato con provvedimento del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare della pesca e dell'ippica, Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. In particolare, il provvedimento attuativo dovra' individuare, svolta la ricognizione del numero delle menzionate produzioni e denominazioni, il metodo applicativo di ripartizione del fondo in attuazione del precedente art. 4 e procedere alla individuazione dell'ammontare assegnato a ciascun territorio regionale, definire le modalita' procedurali di richiesta del beneficio e stabilire le modalita' di verifica dei requisiti di ammissibilita' previsti dal precedente art. 3. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2022
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Patuanelli Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 772 |
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