Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2022 (vai al sommario)
LEGGE 12 luglio 2022, n. 95
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.
 
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE EUROPEAN FOREST INSTITUTE REGARDING THE ESTABLISHMENT OF AN OFFICE ON
URBAN FORESTRY IN ITALY

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E l'ISTITUTO
FORESTALE EUROPEO RIGUARDANTE LO STABILIMENTO DI UN UFFICIO
SULLA FORESTAZIONE URBANA IN ITALIA

PREMESSA
Il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Forestale Europeo, di seguito congiuntamente denominati le "Parti",
Vista la Convenzione sull'Istituto Forestale Europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003;
Considerato che l'Istituto Forestale Europeo, organizzazione internazionale con sede a Joensuu, Repubblica di Finlandia, sta cercando di aprire un ufficio nella Repubblica Italiana;
Desiderando disciplinare, nell'ambito del diritto internazionale pubblico e del principio di autogoverno delle organizzazioni internazionali, alcuni privilegi e immunita' dell'Istituto Forestale Europeo nella Repubblica Italiana, per consentirgli di svolgere efficacemente i propri compiti;
Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

DEFINIZIONI
1. In questo Accordo:
a) "EFI" oppure "l'Organizzazione" indica l'Istituto Forestale Europeo;
b) "il Governo" indica il Governo della Repubblica Italiana;
c) "Autorita' Italiane competenti" indica le autorita' nazionali o di altra natura della Repubblica italiana che risultino opportune nel contesto ed in conformita' alle leggi e consuetudini applicabili nella Repubblica italiana;
d) "Direttore" indica il Direttore dell'EFI;
e) "Direttore dell'Ufficio" indica la persona designata dal Direttore ad agire per suo conto nell'Ufficio. L'Organizzazione notifichera' tale persona al Governo;
f) "Ufficio" indica la sede EFI in Italia, inclusive dei suoi locali e del personale.
g) "Sede" indica qualsiasi terreno o fabbricato di proprieta', utilizzato, affittato, in prestito o altrimenti messo a disposizione dell'Organizzazione nella Repubblica Italiana, comprese le strutture di supporto;
i) "proprieta' dell'Organizzazione" indica tutte le proprieta' e i beni, inclusi fondi, redditi e altri beni, dati in locazione, detenuti o amministrati dall'Organizzazione in base a accordi di fiducia, dotazione, cauzione, pegno o altro, per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi;
j) "archivi dell'Organizzazione" indica tutti gli atti, la corrispondenza, i documenti, i dati informatici, i manoscritti, le immagini fisse e in movimento, i film e le registrazioni sonore, appartenenti all'Organizzazione per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi;
k) "Personale dell'Ufficio" indica il Direttore e tutti i membri del Personale dell'Ufficio nominati dal Direttore.
l) "familiari" indica il coniuge, i conviventi di un'unione civile omosessuale o situazioni equivalenti regolate da un ordinamento giuridico diverso da quello italiano e i figli a carico del nucleo familiare ristretto, facenti parte del nucleo familiare di un membro del personale.

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIX dell'Accordo stesso.
 
ARTICOLO II

SEDE
1. La sede dell'Ufficio e' stabilita a Roma.
2. Il Governo mette a disposizione dell'Ufficio, a titolo gratuito, la sede la cui ubicazione e descrizione sono indicate nell'allegato.
3. Al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo, il Direttore dell'Ufficio comunica al Governo ogni occupazione di terreni o fabbricati in Italia, diversa da quelle di cui al comma 2, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Qualora terreni o fabbricati siano temporaneamente occupati dall'Ufficio per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali, a tali terreni e fabbricati sara' riconosciuto lo status di Sede.
4. La manutenzione ordinaria e le riparazioni della Sede comprese le attrezzature, gli arredi, i materiali e le altre strutture fornite dal governo, sono a carico di EFI, previa ricezione di apposita fattura e documentazione giustificativa. La manutenzione straordinaria della Sede e' a carico del Governo.

 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XVII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ARTICOLO III

INVIOLABILITA' DELLA SEDE
1. La sede e' inviolabile. Nessun soggetto che eserciti un'autorita' pubblica nella Repubblica Italiana potra' entrare nella Sede per svolgere alcuna funzione se non con il consenso del Direttore dell'Ufficio.
2. In caso di calamita' naturale, incendio o qualsiasi altra emergenza che costituisca una minaccia immediata per la vita umana, si presuppone il consenso del Direttore dell'Ufficio.
3. L'Ufficio non puo' essere utilizzato in alcun modo che sia incompatibile con le funzioni dell'Organizzazione.

 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 luglio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
 
ARTICOLO IV

PROTEZIONE DELLA SEDE
1. Le competenti Autorita' italiane adottano le misure necessarie a garantire la sicurezza e la tranquillita' della Sede.

 
ARTICOLO V

SERVIZI PUBBLICI PRESSO LA SEDE
1. Per consentire all'Organizzazione di svolgere le sue funzioni agevolmente, il Governo adotta le ragionevoli misure per garantire che la Sede sia fornita dei necessari servizi pubblici.

 
ARTICOLO VI

L'UFFICIO E I SUOI BENI
1. L'Ufficio gode dell'immunita' da ogni forma di procedimento giudiziario relativo ad atti di natura pubblica o privata, salvo che nei casi particolari in cui il Direttore dell'Ufficio abbia rinunciato alla immunita' di quest'ultimo.
2. L'Ufficio non gode dell'immunita' giurisdizionale ed esecutiva nei seguenti casi specifici:
a) in relazione alle controversie derivanti da contratti - diversi da quelli conclusi in conformita' al regolamento dell'Organizzazione sul personale - senza clausola compromissoria, di cui l'Organizzazione e' parte;
b) in relazione a una domanda riconvenzionale o a un'istanza direttamente connessa a un procedimento giudiziario avviato dall'Ufficio;
c) in relazione a una causa civile di terzi per danno derivante da un sinistro causato da un veicolo di proprieta' dell'Ufficio, o utilizzato per conto dell'Ufficio o in relazione a una violazione del codice della strada in cui il suddetto veicolo e' coinvolto.
3. I beni dell'Ufficio e i suoi archivi, ovunque si trovino, sono immuni da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma di ingerenza.

 
ARTICOLO VII

PERSONALITA' GIURIDICA
1. Il Governo riconosce che l'Istituto Forestale Europeo e' un'organizzazione internazionale dotata di personalita' giuridica internazionale e capacita' di compiere tutti gli atti giuridici necessari per l'esercizio delle sue funzioni costituzionali e per l'adempimento dei suoi scopi, in particolare di concludere trattati, di contrarre, acquisire e alienare beni mobili e immobili e di essere parte convenuta in procedimenti giudiziari.

 
ARTICOLO VIII

COMUNICAZIONI
1. Tutte le comunicazioni dirette all'Organizzazione o al personale dell'Organizzazione presso l'Ufficio, e tutte le comunicazioni esterne dell'Organizzazione, trasmesse con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma, non sono soggette a censura o qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende anche, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni informatiche, immagini fisse e in movimento, film e registrazioni sonore.
2. L'Ufficio ha facolta' di utilizzare codici e di inviare e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo corriere o in bolgette sigillate, che godono degli stessi privilegi e immunita' riconosciuti ai corrieri e alle valigie diplomatiche.

 
ARTICOLO IX

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
1. Senza essere soggetto ad alcun controllo finanziario, regolamento o moratoria di alcun genere, per il raggiungimento dei propri fini costituzionali l'Ufficio puo' liberamente:
a) acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute attraverso canali autorizzati e detenerli e disporne;
b) mantenere e gestire conti, fondi, dotazioni o altri strumenti finanziari in valuta estera o locale in qualsiasi valuta della Repubblica Italiana;
c) trasferire i propri fondi, titoli, valute e altri elementi di valore verso o dalla Repubblica Italiana, verso o da qualsiasi altro Paese, o all'interno della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta da esso detenuta in qualsiasi altra valuta.

 
ARTICOLO X

REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE
1. L'Organizzazione provvede affinche' il personale impiegato presso l'Ufficio sia coperto da un'adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale tramite enti assicurativi pubblici o privati della Repubblica italiana o di altro Stato, che prestino copertura nella Repubblica italiana, i cui termini devono essere portati a conoscenza delle competenti autorita' italiane. L'assicurazione sanitaria copre anche i familiari facenti parte del nucleo familiare del personale impiegato presso l'Ufficio che non sia di cittadinanza italiana o che non abbia la residenza permanente nella Repubblica italiana.
2. L'Ufficio ed il personale dell'Ufficio sono esonerati da ogni contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani. Tuttavia, il personale ha la possibilita' di contribuire al sistema previdenziale italiano su base volontaria e di conseguenza beneficiarne.
3. Accordi o intese complementari, a seconda dei casi, possono essere conclusi al fine di autorizzare il personale dell'Ufficio o i loro familiari a beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano.
4. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai familiari del personale dell'Ufficio, a meno che non siano lavoratori autonomi in Italia e abbiano diritto a percepire prestazioni previdenziali dalla Repubblica Italiana.

 
ARTICOLO XI

TRANSITO E SOGGIORNO
1. Il Governo prende tutte le misure necessarie per facilitare l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dalla Repubblica Italiana delle seguenti persone, qualunque sia la loro nazionalita':
(a) Personale dell'Organizzazione;
b) Familiari del personale e membri del loro nucleo familiare;
(c) altre persone invitate dall'Ufficio in visita ufficiale.
Il Governo non ostacola il transito di tali persone da e verso l'Ufficio. Qualsiasi domanda di visto/permesso richiesto dalle persone di cui al presente articolo e' trattato il piu' rapidamente possibile e, ove possibile, gratuitamente.
2. Il Direttore dell'Ufficio comunica, per quanto possibile, al Governo i nominativi delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 
ARTICOLO XII

ESENZIONE DALLE TASSE
1. Per l'adempimento dei suoi fini costitutivi, l'Ufficio, i suoi beni e le sue operazioni sono esenti da ogni forma di imposta diretta e di dazi.
2. Sono esenti da ogni forma di imposta indiretta le operazioni finanziarie e le operazioni dell'Ufficio connesse al raggiungimento dei suoi scopi e all'esercizio delle sue funzioni.
3. Per quanto riguarda le imposte sul fatturato e, in particolare, l'"Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)", l'Ufficio gode dell'esenzione dal pagamento di tali imposte su acquisti importanti relativi al raggiungimento dei propri scopi costitutivi e allo svolgimento delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo con il termine "acquisti importanti" si intende l'acquisto di beni o la prestazione di servizi di valore superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle organizzazioni internazionali in Italia.
4. L'Ufficio e' esonerato dai dazi doganali e da tutti gli altri prelievi, divieti e restrizioni sulle merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Ufficio per le sue attivita' ufficiali. Ad ogni modo, l'Ufficio sara' anche esonerato dai dazi doganali o da ogni altro prelievo sulle merci importate per un valore non eccedente il limite stabilito dalle normative nazionali applicabili alle organizzazioni internazionali in Italia.
5. L'Ufficio e', in particolare, esente da dazi doganali e da tutti gli altri prelievi, divieti e restrizioni all'importazione di un massimo di tre autoveicoli, compresi i relativi pezzi di ricambio, necessari per i suoi scopi ufficiali e registrati a suo nome. Il Governo esentera' tali veicoli dalla tassa di circolazione e concedera' per ciascuno di questi veicoli una quota massima di benzina o altri combustibili e oli lubrificanti nelle quantita' e alle aliquote prevalenti per i capi delle missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana. Il Governo rilascera' per ogni veicolo una targa diplomatica o altra targa idonea con la quale possa essere identificato come veicolo ufficiale di un'organizzazione internazionale. I predetti veicoli, importati in regime di esenzione fiscale, potranno essere successivamente venduti o ceduti a terzi da EFI previa autorizzazione delle autorita' italiane e pagamento dei relativi dazi, tariffe e tasse applicabili al momento della vendita o del trasferimento e relativi a il valore della merce in quel momento.
6. Le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente articolo non si estendono a tasse e prelievi che non sono altro che il pagamento di servizi resi.

 
ARTICOLO XIII

PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
1. Il Personale dell'Organizzazione gode, all'interno e nei confronti della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi e immunita':
a) immunita' da procedimenti giudiziari per quanto riguarda parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da esso compiuti in veste ufficiale, fermo restando che tale immunita' continua anche nei casi in cui le persone interessate abbiano cessato di essere personale dell'Organizzazione o abbiano altrimenti cessato la loro funzione ufficiale presso l'Organizzazione;
b) immunita' dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali, ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, art. 36;
c) ricevere, insieme ai propri familiari, le stesse agevolazioni di rimpatrio dei diplomatici in tempi di crisi internazionale.
2. Il Personale dell'Ufficio stabilito in Italia, oltre a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, gode, nell'ambito e nei confronti della Repubblica italiana, dei seguenti privilegi e immunita':
a) immunita' da ogni forma di detenzione preventiva, salvo il caso di flagranza, o di un reato commesso in Italia per il quale la legge italiana prevede la reclusione non inferiore a tre anni, nel qual caso le competenti autorita' italiane ne daranno immediata comunicazione al Direttore dell'Ufficio di tale arresto;
b) esenzione, per coloro che non sono cittadini italiani e che non sono residenti permanenti in Italia, da qualsiasi forma di imposta diretta su stipendi, emolumenti, indennita' e altri benefici loro corrisposti da o per conto dell'Organizzazione;
c) esenzione, per il personale non cittadino italiano e non residente permanente, da qualsiasi forma di imposta diretta sui redditi provenienti da fonti esterne alla Repubblica italiana;
d) esenzione nei confronti di loro stessi, dei propri coniugi e delle persone a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;
e) per i membri del personale che non siano cittadini italiani e che non sono residenti permanenti, liberta' di detenere all'interno della Repubblica italiana o altrove, titoli esteri, valuta estera e conti in qualsiasi valuta, altri beni mobili e immobili. Tale personale potra' liberamente trasferire i propri titoli e valute estere fuori della Repubblica Italiana, nei limiti e con le modalita' consentite dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile. Il personale dell'Ufficio potra', durante il proprio servizio presso l'Organizzazione o al termine di tale servizio, prelevare dalla Repubblica Italiana le somme ricevute dall'Organizzazione in Euro, nonche' l'equivalente dell'intero importo in qualsiasi valuta che abbia portato in la Repubblica Italiana attraverso i canali autorizzati, nei limiti e con le modalita' consentiti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile;
f) il diritto per il personale non cittadino italiano e non residente permanente di importare - in esenzione da dazi e da ogni altro tributo, divieto e restrizione - al momento della prima assunzione, i loro mobili ed effetti personali, compreso un autoveicolo usato, in una o piu' spedizioni separate che devono essere spedite entro un termine ragionevole, e comunque entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Ufficio stabilito in Italia. I veicoli importati esenti da dazi e tasse di cui al presente Accordo non potranno essere venduti o ceduti a terzi senza la preventiva autorizzazione delle Autorita' italiane e il pagamento dei relativi dazi, tariffe e tasse. Qualora i suddetti dazi, tariffe e tasse siano stati calcolati in relazione al valore del veicolo, si applicheranno il valore al momento della vendita e le tariffe allora in vigore. Il suddetto veicolo, importato in regime di esenzione fiscale, potra' essere successivamente venduto o ceduto a terzi da EFI previa autorizzazione delle autorita' italiane e pagamento dei relativi dazi, tariffe e tasse applicabili al momento della vendita o del trasferimento e relativi a il valore della merce in quel momento. Il Personale dell'Ufficio che non sia cittadino italiano e non sia permanentemente residente nella Repubblica Italiana avra' il corrispondente diritto esente da dazi, tasse e ogni altro prelievo di esportare mobili ed effetti, in una o piu' spedizioni separate al momento della partenza dal loro inviare;
g) inoltre, il diritto per il personale non cittadino italiano e non residente permanente, di acquistare, in franchigia da dazi e da ogni altro tributo, divieto e restrizione all'importazione, un autoveicolo nuovo al momento della prima nomina. Tale diritto deve essere esercitato entro 18 mesi dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso l'Ufficio stabilito in Italia. Tale veicolo non puo' essere venduto prima di 36 mesi dalla data di acquisto.
3. Il Governo rilascia al personale dell'Ufficio stabilito in Italia, ai familiari e agli aventi diritto a privilegi e immunita' e agevolazioni, una carta d'identita', specificando lo status del titolare.
4. Oltre ai privilegi e immunita' specificati nella sezione precedente, al Direttore dell'Ufficio a qualsiasi membro anziano del personale dell'Ufficio che agisce per conto del Direttore dell'Ufficio durante la sua assenza dal servizio, sono concessi i privilegi, le immunita' e le agevolazioni concessi agli Ambasciatori, purche' non cittadini o residenti permanenti in Italia.
5. L'Organizzazione comunica annualmente al Governo l'elenco del personale presso l'Ufficio stabilito in Italia e le eventuali variazioni.

 
ARTICOLO XIV

ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO PER I FAMILIARI
1. I familiari facenti parte del nucleo familiare del Personale stabilito in Italia possono svolgere in Italia un lavoro autonomo o salariato ai sensi della legge italiana.
2. Ai sensi del comma 1, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale rilascia un tesserino di riconoscimento ai familiari impegnati nell'attivita' lavorativa.

 
ARTICOLO XV
FINALITA' DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA' E COLLABORAZIONE CON LE
AUTORITA' ITALIANE COMPETENTI
1. I privilegi e le immunita' previsti dagli articoli XIII sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a vantaggio personale dei singoli. Le autorita' specificate nel paragrafo 2 del presente articolo hanno il diritto e il dovere di revocare l'immunita' ogniqualvolta cio' ostacoli il corso della giustizia. Tale revoca dell'immunita' non pregiudica gli interessi dell'Organizzazione.
2. Le autorita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono:
(a) il Comitato direttivo nei confronti del Direttore;
(b) il Direttore nei confronti degli altri membri del personale dell'organizzazione e dell'Organizzazione stessa.
3. L'organizzazione, l'Ufficio e il personale dell'Ufficio collaborano con le Autorita' italiane per facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza delle norme di polizia e prevenire il verificarsi di abusi in relazione ai privilegi e alle immunita' previsti dal presente Accordo.
4. Fermi restando i privilegi e le immunita' conferiti dal presente Accordo, e' dovere di tutti coloro che godono di tali privilegi e immunita' il rispetto delle leggi e dei regolamenti della Repubblica italiana. Tali persone hanno anche il dovere di non interferire negli affari interni di tale Stato.
5. Il presente accordo deve essere interpretato alla luce del suo scopo principale di consentire all'Ufficio di svolgere pienamente ed efficacemente le sue funzioni.
6. Il presente Accordo si applica a qualsiasi persona nell'ambito del suo campo di applicazione, indipendentemente dal fatto che il Governo mantenga relazioni diplomatiche con lo Stato cui tale persona appartiene o meno, e indipendentemente dal fatto che lo Stato a cui tale persona appartiene conceda un simile privilegio o immunita' ai membri di rappresentanze diplomatiche o di cittadini della Repubblica Italiana.

 
ARTICOLO XVI

RESPONSABILITA'
1. La responsabilita' internazionale derivante dalle attivita' dell'Organizzazione nel territorio italiano, ivi comprese quelle derivanti da qualsiasi atto od omissione del personale dell'Ufficio o di qualsiasi altra persona impiegata dall'Organizzazione nell'esercizio delle proprie funzioni, ricade integralmente sull'Organizzazione stessa e non e' a carico della Repubblica Italiana.
2. L'Organizzazione indennizza il Governo a fronte di:
a. qualsiasi perdita o danno a qualsiasi bene che sia in proprieta', possesso o custodia del Governo, causato da dolo o negligenza nell'esercizio delle funzioni, o in connessione con esso, dal personale dell'Organizzazione, e
b. qualsiasi perdita subita dal Governo per aver dovuto risarcire un terzo per la perdita o il danneggiamento della proprieta' di quest'ultimo o per lesioni personali, derivanti da dolo o negligenza nell'esercizio delle funzioni, o in connessione con esso, dal personale dell'Organizzazione.

 
ARTICOLO XVII

CONTRIBUTO ANNUALE
Il Governo versa all'Ente un contributo annuo di 500.000 euro a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione quale fondo per le spese dell'Ufficio.

 
ARTICOLO XVIII

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Eventuali controversie tra l'Organizzazione e il Governo relative all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo saranno risolte in via amichevole mediante negoziati diretti e consultazioni tra le Parti.
2. Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

 
ARTICOLO XIX

DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti si sono reciprocamente informate dell'espletamento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni e regolamenti interni.
2. Su richiesta di una delle Parti saranno avviate consultazioni in merito alla modifica del presente Accordo. Il presente Accordo puo' essere modificato previo consenso scritto tra le Parti. Le modifiche entrano in vigore con la stessa procedura prevista al comma 1 del presente articolo.
3. Il presente Accordo resta in vigore per tutto il tempo in cui l'Organizzazione mantiene una Sede nella Repubblica Italiana, salvo disdetta consensuale.
Fatto a Helsinki il 15 luglio 2021, in lingua inglese, in due originali, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica Per l'Istituto Forestale Europeo Italiana

 
ALLEGATO

Parte di provvedimento in formato grafico