Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 2022 |
Disposizioni per l'attuazione del sostegno alle imprese energivore di interesse strategico attraverso le garanzie di Sace S.p.a. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1, del predetto decreto-legge, che, al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, autorizza Sace S.p.a. a rilasciare garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per un impegno complessivo massimo entro i 5.000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di Stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da Sace S.p.a.; Considerato che la medesima disposizione prevede ulteriormente che la predetta garanzia sia rilasciata per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, precisando che la garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata e che analoga garanzia puo' essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica; Considerata, pertanto, la necessita' di definire il quadro normativo di riferimento per l'attuazione della misura e di individuare, ai fini dell'attuazione della citata misura di sostegno attuata da Sace S.p.a., gli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; Vista la comunicazione della Commissione 2022/C 131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 131 del 24 marzo 2022 e, in particolare, la sezione 2.2, «Sostegno alla liquidita' sotto forma di garanzie»; Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto-legge, che detta disposizioni sull'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quando presso di essi siano occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno e qualora vi sia una assoluta necessita' di salvaguardia dell'occupazione e della produzione; Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1 Disposizioni generali per l'attuazione del sostegno alle imprese energivore di interesse strategico attraverso le garanzie di Sace S.p.a.
1. La misura di sostegno, attraverso il rilascio di garanzie in favore di banche per l'erogazione di linee di credito a imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, prevista dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e' attuata da Sace S.p.a., sulla base della disciplina richiamata dal medesimo articolo, ai sensi e nei limiti della sezione 2.2 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 1/01 e previa autorizzazione della medesima Commissione in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
| Art. 2
Stabilimenti di interesse strategico nazionale interessati
1. In sede di prima applicazione costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale gli impianti siderurgici gia' in gestione del gruppo Ilva, gestiti, alla data di adozione del presente decreto, dal gruppo Acciaierie d'Italia. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati in conformita' all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, possono essere individuati ulteriori stabilimenti che, per le relative caratteristiche di strategicita', rientrano nel campo di applicazione della misura prevista dal presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2022
Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti
Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1794 |
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