Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2022 (vai al sommario) |
CORTE DEI CONTI |
DELIBERA 27 giugno 2022 |
Linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province sul rendiconto 2021 per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Delibera n. 10/SEZAUT/2022/INPR). |
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LA CORTE DEI CONTI Sezione delle autonomie
Nell'adunanza del 27 giugno 2022; Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali (TUEL) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148-bis del TUEL, cosi' come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e, in particolare, l'art. 1, commi 166 e seguenti; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; Vista la deliberazione n. 18 del 7 ottobre 2020, della Sezione delle autonomie contenente le «Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; Valutate le osservazioni fatte pervenire dai presidenti delle sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario allegato alle linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province sul rendiconto 2021 e' stato previamente trasmesso con nota del Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie n. 799 del 6 giugno 2022; Viste le note del Presidente della Sezione delle autonomie preposto alla funzione di coordinamento n. 800 e n. 801 del 6 giugno 2022, con le quali le bozze delle linee guida e del questionario, relative al rendiconto dell'esercizio 2021 sono state trasmesse ai presidenti dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); Esaminate le argomentazioni esposte dall'UPI, con nota acquisita con protocollo n. 812 dell'8 giugno 2022 e dall'ANCI - IFEL, con nota acquisita con protocollo n. 820 del 14 giugno 2022; Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 835 del 21 giugno 2022 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna; Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie prot. n. 836 del 21 giugno 2022, con la quale si comunica ai componenti del Collegio che sara' possibile anche il collegamento da remoto; Udito il relatore, consigliere Luigi Di Marco;
Delibera:
di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le «Linee guida e il questionario», cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2021. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 27 giugno 2022.
Il Presidente: Carlino Il relatore: Di Marco Depositata in segreteria l'8 luglio 2022 Il dirigente: Galli |
| Allegato LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI COMUNI, DELLE CITTA' METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL RENDICONTO 2021 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
1. Le «Linee guida», con l'unito questionario per le relazioni sul bilancio consuntivo degli enti locali, che gli organi di revisione economico-finanziaria devono inviare alle sezioni regionali di controllo, costituiscono un essenziale strumento operativo finalizzato alle verifiche del rispetto dell'equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilita' dell'indebitamento da parte di comuni, province e citta' metropolitane. Rappresentano, quindi, un riferimento per le attivita' di controllo demandate ai collegi dei revisori dei conti degli enti locali, nell'ottica di una piu' efficace e sinergica cooperazione tra gli organi preposti al controllo interno ed esterno, oltre che per le sezioni regionali di controllo, comprese quelle delle regioni a statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, come ausilio alle verifiche ad esse intestate. La proposta di questionario e' stata elaborata dal gruppo di lavoro con la fattiva partecipazione dei rappresentanti delle sezioni territoriali, compatibilmente con le esigenze organizzative e la ristrettezza dei tempi a disposizione. Quindi il questionario e' stato trasmesso alle sezioni regionali, oltre che alle maggiori associazioni rappresentative di enti territoriali (ANCI ed UPI). In tal modo sono state acquisite, per tempo, proposte di modifiche e/o integrazioni adeguatamente valutate compatibilmente con le esigenze di carattere generale e di coordinamento. I criteri forniti mirano infatti ad assicurare, tra l'altro, l'uniformita' nell'esercizio delle attivita' di competenza per l'unitarieta' d'indirizzo nelle funzioni attribuite alla Corte. 2. Le presenti «Linee guida» intervengono in un quadro di finanza pubblica rimasto in parte caratterizzato dall'emergenza sanitaria. Nella definizione del questionario allegato alle presenti «Linee guida», pertanto, pur avendo cercato di conservare, per la maggior parte delle sezioni, l'impostazione delle precedenti edizioni, e' stato dedicato uno specifico spazio alla rilevazione di informazioni sui principali interventi normativi introdotti per far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia virale da COVID-19. Nel 2020 si e', infatti, verificata una transitoria alterazione del normale rapporto di composizione delle entrate per via delle misure compensative della perdita di gettito (contabilizzate nei trasferimenti) e l'assegnazione delle risorse a valere sui fondi per le funzioni degli enti (prima fondamentali, poi indistinte). La legislazione emergenziale, come noto, ha tuttavia influenzato anche la gestione amministrativa e finanziaria degli enti locali per l'esercizio 2021. La legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e i successivi provvedimenti d'urgenza finalizzati alla ripresa economica (decreto-legge n. 41/2021; decreto-legge n. 59/2021; decreto-legge n. 77/2021) hanno in effetti rinnovato e rifinanziato alcuni degli interventi a sostegno della finanza locale emanati nel 2020, intervenendo sulla consistenza delle risorse finanziarie correnti attraverso il potenziamento delle quote perequative del Fondo di solidarieta' comunale (FSC) la cui dotazione si e' attestata, nel 2021, a 6,8 miliardi di euro (cfr. legge n. 178/2020, art. 1, comma 794). I commi 822-823, della richiamata legge n. 178/2020, hanno poi previsto un incremento di 500 milioni di euro per l'anno 2021 della dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, ai fini del ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'anno 2021. Inoltre, e' stato disciplinato il graduale recupero alle spettanze comunali, sottoposte a tagli da parte del decreto-legge n. 66/2014, in materia di revisione della spesa; per le province e le citta' metropolitane, sono stati istituiti due fondi distinti rispetto al previgente Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR). Ulteriori elementi di potenziale ripresa nell'andamento delle entrate, dipendono poi dal graduale superamento degli effetti della sospensione della riscossione di carichi pregressi, per via della cessazione delle fattispecie di esenzione dal pagamento dei tributi propri, e del forte rallentamento delle attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione. Una qualche influenza negativa, che il questionario tenta di intercettare attraverso la previsione di una specifica domanda, tuttavia, proviene dall'annullamento dei carichi tributari fino a 5.000 euro a favore delle persone fisiche e giuridiche con un reddito 2019 fino a 30.000 euro (cfr. art. 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41). Sul fronte dell'indebitamento, infine, venendo meno la sospensione delle rate di mutuo e scontati gli effetti delle rinegoziazioni e delle altre misure di alleggerimento del peso finanziario del debito, dovrebbero riprendere gli andamenti precedenti alla crisi pandemica. I controlli hanno conseguentemente lo scopo di verificare se il trend antecedente al 2020 tenda ad essere ripristinato. 3. Il questionario, poi, si fa carico di monitorare le nuove modalita' di contabilizzazione del FAL. Le integrazioni al questionario mirano in particolare a verificare la corretta applicazione, da parte degli enti locali, in sede di rendiconto 2021, delle nuove previsioni di cui all'art.52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (conv. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), in continuita' con le modifiche e integrazioni apportate al questionario sul bilancio di previsione 2022 - 2024. La nuova disposizione, che opera a partire dall'esercizio 2021, detta una specifica disciplina per il ripiano del maggior disavanzo registrato dagli enti locali, in occasione dell'avvenuta ricostituzione del Fondo anticipazioni liquidita' (FAL) a rendiconto 2019, in attuazione dell'art. 39-ter, comma 1, decreto-legge n. 162/2019. L'art. 52, comma 1-bis, del richiamato decreto-legge n.73/2021 prevede che il maggior disavanzo registrato a rendiconto 2019, rispetto all'esercizio precedente e al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020, venga ripianato, a decorrere dal 2021, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni; per la contabilizzazione del Fondo anticipazioni di liquidita', al fine di superare definitivamente le censure di incostituzionalita' che hanno interessato la previgente normativa di cui all'art. 39-ter, commi 2 e 3, decreto-legge n. 162/2019 (cfr. Corte cost. n. 80/2021 e n. 4/2020), a partire dall'esercizio 2021, e' prevista: a) l'iscrizione nel bilancio di previsione del rimborso annuale delle anticipazioni di liquidita' nel titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti); b) la riduzione, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, del FAL accantonato; c) l'iscrizione della quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidita'», in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; d) l'obbligo di dare evidenza, nella nota integrativa, allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidita', che non possono essere finanziate con l'utilizzo del FAL stesso. L'art. 52, comma 1 e 1-quater, statuisce, infine, per l'esercizio 2021, l'istituzione di un fondo volto a sostenere gli enti locali che, a seguito della ricostituzione del FAL, abbiano registrato, al 31 dicembre 2019, un peggioramento del disavanzo di amministrazione, rispetto all'esercizio 2018, superiore al 10% delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP, prevedendo che a seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo eventualmente ottenuto in sede di riparto del Fondo di cui al comma 1, il maggior ripiano del disavanzo (conseguente alla ricostruzione del FAL) applicato al bilancio di previsione 2021 (primo esercizio del piano decennale) rispetto a quanto previsto dal comma 1-bis (dal piano decennale), possa non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. 4. Specifiche domande sono state poi formulate al fine di verificare, come di consueto, la regolarita' del calcolo, a rendiconto, dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilita'. Viene in rilievo al riguardo l'art. 107-bis del decreto-legge n. 18/2020 che ha previsto che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la possibilita' di quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilita' delle entrate dei titoli 1 e 3, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. Sempre in relazione al FCDE si e' tenuto conto, anche nelle tabelle che evidenziano la scomposizione dell'eventuale disavanzo di amministrazione, del disposto dell'art.39-quater del decreto-legge n. 162/2019 a norma del quale l'eventuale maggiore disavanzo emerso in sede di approvazione del rendiconto 2019, derivante dal passaggio dal metodo di calcolo semplificato del FCDE al metodo ordinario, «puo' essere ripianato in non piu' di quindici annualita', a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti». 5. Particolare attenzione inoltre e' stata dedicata alla verifica sulla tempestivita' dei pagamenti e sul corretto accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall'art. 1, cc. 859 e ss., legge n. 145/2018, e secondo le modalita' ivi indicate, richiedendo di specificare se la percentuale di accantonamento al Fondo sia stata determinata, secondo i criteri fissati dall'art. 1, commi 862 e 863, della legge n. 145/2018, al netto degli «stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione», riferita solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione prescritti dal combinato disposto degli articoli 195 e 222 del TUEL. 6. In sostanza, per l'esercizio 2021, il questionario mira ad agevolare la verifica, da parte degli organi interni di revisione e delle sezioni regionali, della sana gestione, focalizzando l'analisi sull'esigenza di ripristinare i parametri finanziari di carattere ordinario e sui principali aspetti strutturali a presidio dell'equilibrio di bilancio. Al fine di neutralizzare e/o evidenziare per tempo gli effetti negativi del trascinamento di componenti finanziarie positive «non ordinarie» annidate nei resti di amministrazione, e del conseguente effetto di «mascheramento» di potenziali criticita' strutturali di bilancio, si e' reso necessario focalizzare l'attenzione sui trasferimenti statali ricevuti nel corso del biennio 2020/2021, chiedendo conto del rispetto degli obblighi di certificazione previsti rispettivamente dall'art. 39, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020 e dall'art. 1, comma 827, della legge n. 178/2020 e della concordanza dei dati oggetto di certificazione con quelli esposti nel conto consuntivo. Al riguardo e' opportuno rammentare che le risorse aggiuntive rimangono vincolate al ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'art. 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che consente, in deroga alla normativa vigente, di impiegare le risorse svincolate per interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti, diretti e indiretti, dell'epidemia in corso. 7. In relazione, invece, alle misure di flessibilizzazione di bilancio si e' proceduto ad aggiornare i quesiti gia' presenti alla luce della normativa che impatta sul rendiconto 2021 ed a formularne di nuovi, al fine di verificare il corretto utilizzo delle risorse resesi disponibili per le deroghe disposte dalla normativa emergenziale (art. 109, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dall'art. 30, comma 2-bis, del decreto-legge n. 41/2021, in relazione all'utilizzo della quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento della spesa corrente e del menzionato art. 109, comma 2, ultimo capoverso, in relazione all'utilizzo dei proventi delle concessioni e delle sanzioni del T.U. dell'Edilizia). 8. Anche la sezione relativa agli organismi partecipati e' stata aggiornata in modo da adeguare i controlli alle novita' normative ed agevolare una maggiore articolazione delle risposte. In linea con le precedenti edizioni del questionario, una prima serie di domande e' volta a verificare l'adempimento delle prescrizioni (anche di carattere informativo) in materia di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni (con particolare riferimento al rispetto dei vincoli in materia di acquisto e mantenimento di partecipazioni e dei relativi oneri motivazionali, cosi' come ai profili inerenti al personale) in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 175/2016 e dalla legge n. 244/2007. Segue un approfondimento in ordine al rispetto della disciplina in materia di divieto di soccorso finanziario (art. 14, comma 5, TUSP) e degli obblighi di riduzione del compenso degli amministratori nelle partecipate che abbiano registrato perdite reiterate (art. 21, comma 3, TUSP), al netto di quelle relative al 2020 (in virtu' di quanto previsto ex decreto-legge n. 77/2021). Come gia' richiesto nell'ambito del questionario sul bilancio di previsione, il revisore dovra' poi specificare se le societa' partecipate dall'ente abbiano registrato perdite nel 2020 e nel 2021 e, in caso affermativo, se dette societa' si siano avvalse della facolta' prevista dall'art. 6, comma 2, decreto-legge n. 23/2020, e successive modificazioni e integrazioni (il quale consente il congelamento, per il successivo quinquennio, delle perdite significative emerse nell'esercizio 2020 e nell'esercizio 2021, con conseguente sterilizzazione degli obblighi consequenziali, in primo luogo in termini di ricapitalizzazione o, alternativamente, trasformazione o messa in liquidazione). Nel caso in cui la societa' sia stata ricapitalizzata a seguito di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, occorrera' specificare se l'ente, nel procedere in tal senso, abbia avuto cura di valutare la futura redditivita' della societa' (cio' evidentemente al fine di far emergere interventi estemporanei di soccorso, non giustificabili, se non in caso di societa' in grado di assicurare risultati operativi positivi anche in assenza di apporti straordinari). Il focus e' esteso anche a organismi diversi da quelli societari, con articolate richieste al revisore di riferire su aziende speciali o istituzioni riferibili all'ente. Sono state poi riproposte le domande in ordine ai servizi pubblici locali e ai relativi affidamenti in relazione a quanto previsto dal decreto-legge n. 138/2011, nonche' quelle volte ad appurare se l'ente abbia implementato un sistema informativo idoneo a rilevare correttamente i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con gli organismi partecipati e/o a far emergere (e correggere) eventuali difetti di riconciliazione e incongruenze (art.147-quater, comma 2, TUEL). Infine, una domanda e' dedicata a rilevare eventuali ritardi di pagamento dell'ente nei confronti di organismi partecipati. 9. Tenuto conto dello specifico focus sulle risorse ascrivibili al PNRR ed al PNC contenuto nelle linee guida sul bilancio previsionale 2022/2024, e in considerazione del trascurabile rilievo finanziario delle effettive realizzazioni nell'esercizio 2021, si e' ritenuto di non formulare specifiche domande in materia. In questa sede, tuttavia, vale la pena di richiamare l'attenzione sull'obbligo di istituzione di specifici capitoli per l'allocazione delle risorse del PNRR (decreto ministeriale 11 ottobre 2021, art. 3, comma 3), del PNC e delle corrispondenti spese destinate a ciascuna di quelle finalita' e sulla circostanza che, trattandosi di progetti finanziati a rendicontazione, il prerequisito dell'eventuale formazione del fondo pluriennale vincolato risiede nell'avvenuta acquisizione dell'anticipazione del 10% prevista dall'art. 9, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 152/2021. Infine, pare rilevante la distinzione tra interventi gia' finanziati ed attivi prima dell'avvio del Piano e rifinanziati con fondi PNRR e/o PNC che, come tali, possono generare la liberazione delle precedenti risorse, rispetto a quelli rientranti ab origine tra le progettualita' previste nel Piano stesso. Il tema della cosiddetta riconversione puo' in effetti essere oggetto di specifico approfondimento da parte delle sezioni regionali al fine di monitorare la variazione delle destinazioni (ad altri investimenti o a spese correnti) delle risorse gia' precedentemente accertate e/o incassate e/o il loro eventuale mancato utilizzo e conseguente evidenziazione contabile (ad esempio negli avanzi vincolati) ed incidenza sugli equilibri. 10. Particolare attenzione e' stata infine dedicata alla verifica della trasparente rappresentazione del risultato di amministrazione, della sua scomposizione, dell'eventuale disavanzo, delle sue componenti e delle modalita' di ripiano nel bilancio degli esercizi successivi secondo i tempi e le modalita' ordinarie di cui all'art. 188 TUEL e/o dettate da norme derogatorie. Cio' attraverso la conservazione delle tabelle gia' presenti nella precedente edizione del questionario e l'implementazione di ulteriori prospetti volti ad agevolare ed abbreviare le istruttorie delle sezioni regionali di controllo su aspetti ritenuti di preminente rilievo. 11. Lo schema di relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2021 e' volto ad integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art.13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio allegati al decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici ed al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili. Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestivita' dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione e' funzionale, altresi', all'elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale e' essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli organi di governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti. E' compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessita' di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee. A tal fine, va ribadita la necessita' che i revisori provvedano a registrarsi al sistema BDAP - Bilanci armonizzati (https://openbdap.mef.gov.it/), per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario l'Organo di revisione deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale «Questionari finanza territoriale», tramite utenza Spid di II livello. Al riguardo, si evidenzia che, da quest'anno, tutti i questionari allegati alle linee guida emanate dalla Sezione delle autonomie saranno acquisiti attraverso la nuova piattaforma «Questionari finanza territoriale». All'utente si presentera' l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione e saranno altresi' visibili, nella stessa schermata, tutti quelli gia' inviati. Non sono ammesse differenti modalita' di trasmissione. Gli utenti della Corte dei conti potranno interrogare i questionari inviati in un'apposita area del sistema Con.Te. Si fa presente, inoltre, che i dati relativi alle annualita' precedenti al 2021 non saranno precompilati e che, quindi, dovranno essere inseriti facendo comunque riferimento a quanto inserito nel questionario del consuntivo 2020 disponibile sul sistema CONTE. I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FITNET, sempre provvisti di utenza Spid di II livello, al primo accesso al sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione. La procedura informatica guidera' l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione, che indichera' «step by step» le fasi tramite le quali completare l'accesso. Per qualsiasi criticita' inerente allo Spid sara' necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio Provider, mentre, nell'applicativo «Questionari finanza territoriale» sara' possibile contattare l'assistenza, attraverso il link «Assistenza». Occorre, altresi', evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on-line potra' mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. La Corte comunichera' la data dalla quale sara' resa disponibile agli utenti la versione on-line. |
| QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021
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