Gazzetta n. 172 del 25 luglio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 29 marzo 2022 |
Fondo per imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021; Visto in particolare, l'art. 1, comma 702, che stabilisce che al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonche' di scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano; Visto altresi' il terzo capoverso dell'art. 1, comma 702 della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234 che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto delle risorse, nonche' le modalita' di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate; Visto il comma 703 del medesimo art. 1, che prevede che i benefici di cui ai commi da 700 a 702 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli n. 107 e n. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli n. 107 e n. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli n. 107 e n. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la comunicazione C (2021) 8442, che ha approvato la sesta proroga del quadro temporaneo fino al 30 giugno 2022; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto l'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Considerato che sul capitolo di bilancio 2171 «sostegno e valorizzazione della ceramica artistica tradizionale», PG «sostegno e valorizzazione della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano», sussiste una disponibilita' finanziaria di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per l'anno 2022; Ritenuto opportuno demandare ad un ente in house dell'amministrazione centrale la valutazione e gestione delle domande di ammissione al contributo; Sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia e delle finanze ed acquisiti i relativi pareri;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' Trattato che istituisce la Comunita' europea; b) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; c) «regolamento de minimis»: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»); d) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; e) «Invitalia»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia, societa' in house dello Stato. |
| Art. 2
Finalita' dell'intervento
1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'intervento di cui al presente decreto disciplina i criteri e le modalita' per l'erogazione delle risorse previste dall'art. 1, comma 702 della legge. |
| Art. 3
Risorse finanziarie disponibili
1. Per le finalita' di cui al presente decreto sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 702 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per l'anno 2022, comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento di cui all'art. 5. |
| Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto: a. le imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano la cui attivita', e' individuata dal codice ATECO 2007 23.1 «Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro», con sede operativa nell'isola di Murano (Comune di Venezia); b. le imprese operanti nel settore della ceramica artistica la cui attivita', e' individuata dal codice ATECO 2007 23.41 «Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali», con sede operativa nell'isola di Murano (Comune di Venezia); 2. Le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 9: a. devono essere regolarmente iscritte nel registro imprese istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e attive alla data della presentazione della domanda. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, fara' fede la data risultante dalla visura camerale; b. devono avere sede operativa nell'isola di Murano (Comune di Venezia) alla data di presentazione dell'istanza. La predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale; c. devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; d. non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («Impegno Deggendorf»); e. non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purche' risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione; f. devono essere in regola con gli obblighi relativi al regolamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente. g. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che: i. risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni; ii. i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; iii. nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; iv. che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative. h. Devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 3. Le imprese richiedenti attestano il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) tramite presentazione, all'atto della domanda di contributo, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalita' previste dal decreto direttoriale di cui all'art. 9, comma 2 del presente decreto. |
| Art. 5
Soggetto gestore
1. Per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al presente decreto, il Ministero si avvale di Invitalia, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 123/1998 e dell'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102. 2. Gli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro il limite massimo del 2% (due per cento) delle medesime risorse. 3. Con apposita convenzione tra il Ministero e il Soggetto gestore, sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attivita' previste dal presente decreto. |
| Art. 6
Agevolazione concedibile
1. L'aiuto di cui al presente decreto assume la forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 3, ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e secondo le modalita' previste dal presente articolo, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis. 2. L'importo del contributo riconosciuto ed erogato sara' pari al: a) prodotto tra i consumi effettivi su base mensile e il differenziale tra il prezzo del gas naturale nel periodo compreso tra la pubblicazione del presente bando sul sito del Ministero www.mise.gov.it ed il 31 agosto 2022 e un prezzo convenzionalmente fissato in misura pari a 0,25 euro/mc; b) prodotto tra i consumi effettivi su base mensile e il differenziale tra il costo medio unitario dell'energia elettrica su base mensile, nel periodo compreso tra la pubblicazione del presente bando sul sito del Ministero www.mise.gov.it ed il 31 agosto 2022, e un costo medio fissato in misura pari a 0,070 euro/kWh. 3. Il prezzo del gas naturale e' determinato facendo riferimento al prezzo unitario (euro/UM) riportato nelle bollette per la fornitura mensile nel periodo considerato e relativo alle voci (Materia prima gas + adeguamento PCS Materia prima gas). 4. Il costo medio unitario dell'energia elettrica su base mensile e' pari al rapporto tra quanto fatturato per la voce spesa per la materia energia e i kWh fatturati. |
| Art. 7 Forma e ammontare dell'aiuto e disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile
1. Il contributo e' riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» adottato con comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 marzo 2020) e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis. 2. Sino al 30 giugno 2022 le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della predetta Sezione 3.1, e rientrano nel regime quadro SA.57021, dichiarato compatibile con decisione della Commissione del 21 maggio 2020 C (2020) 3482 final, da ultimo modificata e prorogata dalla comunicazione C (2021) 8442, che ha approvato la sesta proroga del quadro temporaneo fino al 30 giugno 2022. In particolare, l'agevolazione e' subordinata al rispetto del massimale di aiuto pari a euro 1.800.000,00 di valore nominale per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 3. In assenza di proroga, per il periodo 1° luglio 2022 - 15 settembre 2022, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento «de minimis» n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L'agevolazione e' subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. 4. Eventuali modifiche o integrazioni ai citati regolamenti europei costituiscono modifica alle presenti disposizioni. 5. L'aiuto in termini di «Equivalente sovvenzione lordo» viene calcolato al momento della concessione. 6. L'aiuto viene concesso sino al concorrere dell'intensita' massima concedibile in applicazione del regime di aiuto. 7. Invitalia S.p.a., in qualita' di soggetto attuatore della misura agevolativa, effettua le verifiche necessarie ad accertare il rispetto dei massimali previsti dal regime di aiuto di riferimento, e dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente decreto. |
| Art. 8
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese relative alle bollette energetiche nel periodo compreso tra la pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero www.mise.gov.it ed il 31 agosto 2022. L'ultima bolletta riportante i consumi del gas naturale e dell'energia elettrica ammessa all'agevolazione dovra' pervenire entro il 15 settembre 2022. 2. Sono ammissibili a contributo le sole forniture di gas naturale ed energia elettrica relative a sedi operative ubicate nell'isola di Murano (Comune di Venezia). 3. Le spese di cui al comma 1, oggetto di erogazione anticipata ai sensi dell'art. 10, comma 4, devono essere pagate dal soggetto beneficiario attraverso conti correnti intestati e con modalita' che consentono la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. 4. Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile. |
| Art. 9
Modalita' di accesso all'agevolazione
1. Le domande di contributo possono essere presentate continuativamente, essendo l'agevolazione «a sportello» (art. 5, decreto legislativo n. 123/1998). 2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con provvedimento del direttore generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) e del soggetto gestore (www.invitalia.it). Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione ed e' precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del soggetto gestore, nonche' sono forniti gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. 3. Nell'istanza di cui al comma 1, i soggetti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dell'agevolazione e riportano la spesa per la quale si richiede l'agevolazione. |
| Art. 10
Concessione ed erogazione del contributo
1. Invitalia esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di ricevimento, verificando la sussistenza dei requisiti prescritti e la completezza della documentazione prodotta. 2. Il contributo e' concesso ed erogato dal Ministero fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 3. Per le domande di agevolazione per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il soggetto gestore procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni. 4. L'erogazione avviene in via anticipata. Successivamente alla data di erogazione del contributo a fondo perduto il beneficiario e' tenuto a trasmettere a mezzo PEC, attestazione dell'avvenuto pagamento tramite copia della corrispondente fattura quietanzata, secondo le modalita' che verranno indicate con il decreto di cui all'art. 9, comma 2. 5. In mancanza della presentazione della documentazione relativa all'avvenuto pagamento della fattura ammessa alle agevolazioni il contributo e' revocato. 6. In mancanza della presentazione della documentazione di cui al comma 5 del presente articolo, non e' possibile presentare la domanda di agevolazione relativa alla bolletta successiva. 7. Le risorse oggetto di revoca verranno riallocate tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato. |
| Art. 11
Cumulo
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento. 2. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili - sugli stessi costi - con nessun'altra agevolazione pubblica nazionale, europea o regionale. |
| Art. 12
Conservazione della documentazione
1. E' fatto obbligo al beneficiario di curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa all'iniziativa, tenendola separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa ed a renderla accessibile senza limitazioni al Ministero. 2. La documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento del contributo a fondo perduto. |
| Art. 13
Revoca delle agevolazioni
1. Il soggetto gestore dispone, in relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria, la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, oltre che nel caso dell'art. 10, comma 5, nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza o della perdita di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria; c) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 11; d) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; e) cessazione o delocalizzazione dell'attivita' economica agevolata al di fuori del territorio nazionale o comunque dell'ambito territoriale e funzionale di appartenenza, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni; f) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione di cui all'art. 10, comma 3, nonche' in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell'impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo. |
| Art. 14
Disposizioni finali
1. L'operativita' delle disposizioni di cui al presente decreto e' subordinata alla registrazione del regime di aiuti nel registro nazionale degli aiuti. 2. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute. 3. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. |
| Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero www.mise.gov.it Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 2022
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 502 |
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