Gazzetta n. 172 del 25 luglio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 31 marzo 2022 |
Finanziamento di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attivita' nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 188 e successive modifiche e integrazioni, recante «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'» e, in particolare, l'art. 4 che istituisce il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonche' i modelli e i decori tipici, e la ceramica di qualita', nonche' l'art. 5 relativo alla composizione del Consiglio nazionale ceramico; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021; Visto in particolare l'art. 1, comma 701, che stabilisce che al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, e' disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attivita' nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990; Visto altresi' il terzo capoverso dell'art. 1, comma 701, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalita' e le modalita' di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse; Visto il comma 703 del medesimo art. 1, che prevede che i benefici di cui ai commi da 700 a 702 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2021 con il quale e' stato ricostituito il Consiglio nazionale ceramico; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Considerato che sul capitolo di bilancio 2171 «sostegno e valorizzazione della ceramica artistica tradizionale», sussiste una disponibilita' finanziaria di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per l'anno 2022; Ritenuto opportuno demandare ad un ente in house dell'amministrazione centrale la valutazione e gestione delle domande di ammissione al contributo e l'erogazione del contributo; Sentiti il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione ed acquisiti i relativi pareri;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «legge n. 188/1990»: la legge 9 luglio 1990, n. 188 e successive modifiche e integrazioni, recante «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'»; b) «legge 30 dicembre 2021, n. 234»: la legge di Bilancio 2022 che ha previsto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188; c) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; d) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; e) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' Trattato che istituisce la Comunita' europea; f) «Regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; g) «relazioni»: relazioni di coniugio, di parentela e di affinita' entro il terzo grado, e, in caso di societa', relazioni di controllo o di collegamento, come definite dall'art. 2359 del codice civile; h) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; i) «Invitalia»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia, societa' in house dello Stato; j) «Imprese»: le imprese rientranti nel codice ATECO 23.41; k) «Consiglio»: il Consiglio nazionale ceramico, istituito ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 188/1990; l) «ceramica artistica e tradizionale»: la ceramica artistica e tradizionale, definita dal disciplinare tipo adottato con delibera del Consiglio del 27 marzo 1996 allegato D, il cui marchio «CAT» e' stato istituito con decreto del Ministro della attivita' produttive del 26 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1997); m) «ceramica di qualita'»: la ceramica di qualita' definita dal disciplinare tipo adottato con delibera del Consiglio del 27 marzo 1996 allegato E, il cui marchio «CQ» e' stato istituito con decreto del Ministro della attivita' produttive del 26 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1997); n) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; o) «progetto»: progetto finalizzato al sostegno e alla valorizzazione della ceramica artistica e tradizionale ovvero della ceramica di qualita'. |
| Art. 2
Finalita' dell'intervento e ambito di applicazione
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'intervento di cui al presente decreto - finalizzato al sostegno e alla valorizzazione dell'attivita' di imprese operanti nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita' - disciplina i limiti, i criteri e le modalita' per la concessione, l'erogazione, il monitoraggio, la rendicontazione e le verifiche concernenti i contributi in conto capitale per la realizzazione di progetti da parte delle stesse imprese. |
| Art. 3
Risorse finanziarie disponibili
1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 e' pari a 5.000.000,00 di euro (cinque milioni/00) per l'anno 2022, comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento di cui all'art. 4. |
| Art. 4
Soggetto gestore
1. Per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al presente decreto, il Ministero si avvale, di Invitalia. 2. Gli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro il limite massimo del 2% delle medesime risorse. 3. Con apposita convenzione tra il Ministero e il soggetto gestore, sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attivita' previste dal presente decreto, nonche' le modalita' per il trasferimento delle risorse finanziarie al Soggetto gestore. |
| Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di concessione ed erogazione del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti: a) operano nel settore della ceramica artistica e di qualita' e della ceramica tradizionale: codice ATECO primario 23.41; b) sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese; c) risultano in attivita'; d) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; e) non sono in situazione di difficolta', cosi' come definita dal regolamento di esenzione; f) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; g) sono in regola con gli adempimenti fiscali; h) hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.); i) sono iscritte presso Inps o Inail e hanno una posizione contributiva regolare, cosi' come risultante dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC). 2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese: a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; c) che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («Impegno Deggendorf»); 3. Le imprese richiedenti attestano il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere dalla a) alla h) e al comma 2 del presente articolo tramite presentazione, all'atto della domanda di contributo, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalita' previste dal decreto direttoriale di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto. |
| Art. 6
Finalita' e requisiti dell'agevolazione
1. I contributi di cui al presente decreto possono essere concessi a fronte di progetti autonomi e funzionali, diretti a realizzare almeno una delle seguenti finalita': a) sviluppo di piattaforme informatiche dedicate al settore; b) sviluppo tecnologico dell'impresa; c) sviluppo industriale avente ad oggetto l'acquisto di uno o piu' macchinari nuovi di fabbrica. E' necessaria la dichiarazione liberatoria del fornitore attestante il requisito nuovo di fabbrica, come previsto nel decreto direttoriale di cui all'art. 9 comma 2. 2. I progetti di cui al comma 1 devono avere ad oggetto spese complessive di importo non inferiore a euro 10.000,00 (diecimila/00) al netto di IVA. |
| Art. 7
Spese ammissibili
1. Ai fini dell'ammissibilita', le spese previste dall'art. 6 devono essere: a) sostenute entro il termine previsto dal provvedimento di cui all'art. 9, comma 2; b) direttamente finalizzate all'attivita' aziendale; c) relative a beni e servizi acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'impresa acquirente e alle normali condizioni di mercato; d) laddove riferite a beni ammortizzabili, gli stessi devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell'impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo; e) effettuate attraverso modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si riferiscono. 2. Non sono ammesse le spese per: a) l'acquisto di componenti, pezzi di ricambio o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale; b) terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere, ivi compresi gli impianti idrici, elettrici, di allarme, di riscaldamento e raffreddamento; c) scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere; d) attrezzature e arredi; e) mezzi targati; f) beni usati o rigenerati; g) commesse interne; h) materiali di consumo; i) utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.; j) imposte e tasse; k) contributi e oneri sociali di qualsiasi genere; l) costi legali e notarili; m) non direttamente finalizzate all'attivita' produttiva della impresa; n) beni per cui siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie. |
| Art. 8
Contributo concedibile
1. A valere sulle risorse di cui all'art. 3, nell'ambito del regolamento de minimis, puo' essere concesso dal Ministero un contributo in conto capitale: a) di importo non superiore all'80 per cento delle spese totali ammissibili; b) di importo, comunque, non superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singola impresa. |
| Art. 9
Presentazione e valutazione delle domande
1. Le imprese presentano ad Invitalia le domande di agevolazione relative alle spese di cui all'art. 6. 2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con provvedimento del direttore generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero - http://www.mise.gov.it/ - e del soggetto gestore - http://www.invitalia.it/ -. Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione ed e' precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del soggetto gestore, nonche' sono forniti gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo e la rendicontazione delle spese sostenute. 3. Le domande devono essere presentate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel decreto direttoriale di cui al comma 2. 4. Le domande di rimborso contengono una relazione tecnica finale relativa ai progetti e alle spese effettuate, corredata da copia dei titoli giustificativi delle spese sostenute e dei titoli di pagamento delle stesse. 5. I contributi in conto capitale di cui al presente decreto sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998. 6. Ciascuna impresa puo' presentare una sola istanza. 7. Invitalia procede in ordine cronologico di presentazione delle domande alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente decreto e alla verifica della correttezza e della conformita' della documentazione trasmessa. |
| Art. 10
Concessione ed erogazione del contributo
1. Previa valutazione e approvazione da parte del Consiglio, il Ministero provvede, tramite apposito decreto, alla concessione ed erogazione dei contributi relativi ai progetti per i quali l'istruttoria si e' conclusa positivamente. 2. Nel caso in cui siano ravvisati motivi di non ammissibilita' o di esclusione delle domande presentate, l'impresa riceve formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. 3. La concessione dei contributi avviene per elenco, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili. 4. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello, e per le quali dovesse risultare insussistente la relativa copertura finanziaria, sono decadute. 5. Il Ministero provvede ad erogare il contributo alle imprese in un'unica soluzione. |
| Art. 11
Monitoraggio e controlli
1. Il Ministero puo' effettuare controlli anche a campione sulle iniziative agevolate. 2. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso ciascuna impresa, tutta la documentazione relativa alle attivita' svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione del contributo. 3. Le imprese sono tenute a fornire tutti i documenti che saranno richiesti al fine di consentire e favorire le attivita' di monitoraggio e controllo da parte del Ministero. |
| Art. 12
Revoca
1. I contributi concessi ai sensi del presente decreto sono revocati nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria; c) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalita' liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione dell'agevolazione; d) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 11; e) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione di cui all'art. 10, comma 1, nonche' in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell'impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo; f) delocalizzazione dell'attivita' economica interessata dall'investimento in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il soggetto beneficiario deve restituire l'importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998. |
| Art. 13
Disposizioni finali
1. Il Ministero garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, informazione e relazione derivanti dall'istituzione del regime di aiuti di cui al presente decreto. 2. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata - Incentivi.gov.it -, ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. 3. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2022
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 506 |
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