Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI |
DECRETO 26 maggio 2022 |
Disciplina dei contenuti e modalita' della trasmissione degli esiti dell'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica alla guida, espletato da una commissione medico locale ai fini del rinnovo di validita' di una patente, con riclassificazione della patente stessa. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, di seguito «Codice della strada», ed in particolare gli articoli 116, comma 4, in materia di patenti speciali, 119, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, e 126, in materia di durata e conferma di validita' della patente di guida; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare l'art. 49, comma 5-ter, lettera i), n. 3, che ha introdotto nel predetto art. 126 del codice della strada il comma 10-bis, ai sensi del quale «La commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneita' psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida», demandando la disciplina dei contenuti e modalita' di tale trasmissione ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, oggi Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada». Visto, in particolare, l'art. 331 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, rubricato «Attestazione dei requisiti di idoneita' psicofisica alla guida di veicoli a motore», che dispone, tra l'altro, che «l'attestazione del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida e' comunicata per via telematica», dal medico certificatore monocratico o collegiale al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ed e' conforme al modello informatizzato di cui all'allegato modello IV.4, al titolo IV - Parte II dello stesso decreto; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Considerata la necessita' di dare attuazione alla disciplina del citato art. 126, comma 10-bis, del codice della strada disciplinando i contenuti e le modalita' della trasmissione telematica dell'attestazione del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica con la quale la commissione medica locale disponga contestualmente il declassamento di una patente di guida e, per l'effetto, di dare altresi' seguito alle disposizioni previste dal citato codice dell'amministrazione digitale, che prevedono la progressiva digitalizzazione dei procedimenti, anche al fine di favorire il loro processo di dematerializzazione, con conseguente riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della documentazione in formato cartaceo; Ritenuto, a tal fine, coerentemente con le finalita' di «semplificazione e innovazione digitale» del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, di disciplinare i contenuti e le modalita' della trasmissione telematica dell'attestazione del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica, non solo per il caso in cui la commissione medica locale disponga il declassamento di una patente di guida, ma anche per la sua riclassificazione;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le condizioni, i contenuti e le modalita' di trasmissione telematica con la quale la commissione medica locale comunica al CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione la riclassificazione di una patente di guida all'esito di una visita per la verifica del permanere dei requisiti di idoneita' psico-fisica in sede di rinnovo di validita'. |
| Art. 2
Campo di applicazione
1. Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto le procedure di riclassificazione di una patente di guida a seguito di visita medica esperita presso una commissione medica locale in sede di rinnovo di validita' di una patente di guida. 2. Ai fini del comma 1 si intende per riclassificazione: a) il declassamento di una patente speciale in altra, pure speciale, nella quale non siano piu' riconosciute una o piu' categorie precedentemente possedute, per il venir meno dei requisiti psico-fisici prescritti per la loro titolarita'; b) il declassamento di una patente non speciale in altra, non speciale, nella quale non siano piu' riconosciute una o piu' categorie precedentemente possedute, per il venir meno dei requisiti psico-fisici prescritti per la loro titolarita'; c) il declassamento di una patente non speciale in patente speciale, anche eventualmente con perdita di una o piu' categorie precedentemente possedute, per il venir meno dei requisiti di idoneita' psico-fisica prescritti per la titolarita' di una patente non speciale o per le categorie gia' possedute; d) la riacquisizione, in una patente speciale, dell'idoneita' ad una o piu' categorie precedentemente declassate per perdita temporanea dei requisiti psico-fisici prescritti; e) la riacquisizione, in una patente non speciale, dell'idoneita' ad una o piu' categorie precedentemente declassate per perdita temporanea dei requisiti psico-fisici prescritti; f) la riacquisizione di una patente non speciale, precedentemente declassata in patente speciale, eventualmente anche con riacquisizione di una o piu' categorie precedentemente possedute. 3. La commissione medica locale, qualora all'esito della visita medica per il rinnovo di validita' di una patente di guida, ritenga di dover procedere ad una riclassificazione di quest'ultima ai sensi del comma 1, inserisce nell'apposito applicativo messo a disposizione dal CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione gli estremi della nuova categoria o delle nuove categorie per le quali il titolare della patente risulti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica e genera e trasmette telematicamente allo stesso CED la relativa attestazione di cui all'art. 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Copia della ricevuta della trasmissione e' consegnata al titolare della patente, ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato della stessa. |
| Art. 3
Ulteriori procedure di riclassificazione
1. Non si applicano le disposizioni del presente decreto nel caso di riclassificazione di una patente di guida a seguito di visita medica esperita presso una commissione medica locale in sede di rinnovo di validita' di una patente di guida quando: a) presso l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 226, comma 10, del codice della strada risulti che sulla patente di guida da rinnovarsi sono presenti condizioni di ostativita', ivi compresi i provvedimenti di revisione emessi ai sensi dell'art. 128, commi 1-bis ed 1-quinques, del codice stesso; b) quando ai fini del rinnovo di validita' della patente, la commissione medica locale prescrive adattamenti al veicolo o modifiche ai dispositivi gia' istallati sullo stesso, per i quali e' richiesto l'esperimento di guida al fine di verificare l'adeguatezza degli stessi alla minorazione ausiliata; c) nei casi in cui vi sia incongruenza tra i dati anagrafici, quali risultano dal documento di identita' del titolare della patente, e quelli presenti nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. 2. La commissione medica locale, qualora all'esito della visita medica per il rinnovo di validita' di una patente di guida, ritenga di dover procedere ad una riclassificazione di quest'ultima e ricorra una o piu' delle condizioni del comma 1, inserisce nell'apposito applicativo messo a disposizione dal CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione gli esiti della visita medica ai fini dell'elaborazione della relativa relazione e della ricevuta di trasmissione della relazione stessa. Copia della ricevuta di trasmissione e' consegnata al titolare della patente ai fini della presentazione dell'istanza di emissione di duplicato della patente, come riclassificata, rinnovata nella validita'. |
| Art. 4 Diritti e tariffe per le operazioni di rinnovo di validita' con riclassificazione della patente di guida 1. Per le operazioni di rinnovo di validita' di una patente di guida con riclassificazione, di cui agli articoli 2 e 3, sono da corrispondersi gli importi di cui ai punti 3 e 4, del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, a titolo imposta di bollo per l'istanza e sul duplicato della patente, nonche' l'importo di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, a titolo di diritto di motorizzazione. |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Con decreto dirigenziale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, e' stabilita la data di applicabilita' delle disposizioni del presente decreto. |
| Art. 6
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 2022
Il Ministro: Giovannini
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1923 |
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