Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 27 giugno 2022 |
Autorizzazione all'Istituto «Skinner formazione e ricerca» a trasferire la sede principale di Roma, da via Torino n. 29 a via Nazionale n. 163 e a ridurre il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da quarantaquattro a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita'. |
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IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale e' stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'Istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998; Visto il decreto in data 9 settembre 1994 di riconoscimento dell'idoneita' dell'Istituto Skinner di formazione e ricerca, in Roma, all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo behavionrista nella sede di Roma; Visto il decreto in data 9 ottobre 2001 di Abilitazione all'istituto «Skinner» ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509; Visto il decreto in data 6 aprile 2007 di Autorizzazione, all'istituto «Skinner - Scuola di specializzazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Napoli, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509; Visto il decreto in data 7 luglio 2008 di Autorizzazione all'«Istituto Skinner - Scuola di specializzazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva» di Roma, ad aumentare nella sede periferica di Napoli il numero massimo di allievi; Vista l'istanza e le successive integrazioni con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione a trasferire la sede principale di Roma, da via Torino n. 29 a via Nazionale n. 163, con contestuale riduzione degli allievi per ciascun anno di corso, da quarantaquattro a venti unita'; Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, a seguito della riunione del 20 gennaio 2022, ha espresso parere positivo sull'istanza di riduzione allievi; Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza di trasferimento presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con delibera n. 99 del 27 aprile 2022;
Decreta:
Art. 1
Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Skinner formazione e ricerca» e' autorizzato a trasferire la sede principale di Roma, da via Torino n. 29 a via Nazionale n. 163; |
| Art. 2
Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Skinner formazione e ricerca» e' autorizzato a ridurre, nella sede principale di Roma, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da quarantaquattro a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 2022
Il Segretario generale: Melina |
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