Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2022, n. 100
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 10, comma 1;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l'articolo 7, comma 5;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'articolo 31-septies, secondo cui ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettivita' e per l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal Dipartimento;
Visto l'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
Visto l'articolo 1, comma 1050, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, e' istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unita' di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale finalita', e' istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca;
Visto l'articolo 3, comma 9, del citato decreto-legge n. 22 del 2021, il quale prevede che le funzioni di controllo della regolarita' amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il quale e' istituito un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non generale;
Visto l'articolo 7, comma 14, del citato decreto-legge n. 22 del 2021, il quale prevede che entro il 30 giugno 2022, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, e' istituito nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalita' sono, altresi', istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'articolo 11-bis, comma 15, il quale prevede che in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto;
Visto l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, puo' avvalersi del supporto di societa' partecipate dallo Stato;
Visto l'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l'Unita' di missione e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine sono istituiti, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti;
Visto l'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) e' istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR;
Visto l'articolo 7, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale l'Unita' di missione di cui al citato articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale;
Visto l'articolo 7, comma 4, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che per le finalita' di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e' istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca;
Visto l'articolo 11, commi 1 e 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la societa' Consip S.p.A. un apposito disciplinare per realizzare le finalita' indicate al comma 1 del medesimo articolo riguardanti, in particolare, la realizzazione di progettualita' per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto l'articolo 7-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che al fine di assicurare la piena operativita' delle strutture del Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del PNRR, nonche' per il connesso e necessario potenziamento della capacita' di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitivita' e la resilienza delle imprese italiane, e' istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca;
Visto l'articolo 7-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che per le attivita' indicate all'articolo 8, comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono istituite presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui tre di consulenza, studio e ricerca;
Visto l'articolo 7-bis, comma 4, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che al fine di curare il contenzioso che coinvolge piu' dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e' istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca;
Visto l'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che, in considerazione delle maggiori responsabilita' connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR, assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 77 del 2021, e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attivita' di monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto l'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, che prevede che il raccordo con il semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, che provvede, inoltre, a curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 14 del medesimo regolamento. A tal fine sono istituiti presso il Dipartimento del Tesoro due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», e, in particolare, l'articolo 9, comma 9, ai sensi del quale per le attivita' istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico di cui al comma 8 e' istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unita' di missione, che svolge anche attivita' di segreteria tecnica, cui e' preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale;
Visto l'articolo 31-bis, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, il quale prevede che in relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attivita' di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero e' istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'articolo 1, comma 13, il quale prevede l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonche' di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attivita' connesse e strumentali all'attuazione del PNRR;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'articolo 21-bis, comma 3, il quale prevede che al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale cosi' composto: a) 25 dirigenti di seconda fascia, di cui 5 unita' da destinare alle verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica, e 20 unita' cui conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca nel numero di 5 unita' per ciascuno dei dipartimenti del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante «Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 dell'8 novembre 2021, recante individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto di dover adeguare l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle diposizioni sopra richiamate;
Visto il citato articolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2021, che prevede che sugli schemi dei decreti da adottare ai sensi della medesima disposizione il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Informate le organizzazioni sindacali;
Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2022;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Riorganizzazione del Ministero

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole «seicentoquattro e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, seicentosei» sono sostituite dalle seguenti: «seicentoquaranta e, a decorrere dal 1° ottobre 2022, seicentosessantacinque»;
b) all'articolo 4:
1) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, anche con riferimento alle esigenze di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati, nonche' per le esigenze connesse alle funzioni istituzionali del Direttore generale del tesoro con il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai progetti trasversali alle strutture dipartimentali e alle attivita' istituzionali d'interesse comune.»;
2) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. I dirigenti generali di cui al comma 4-bis per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del Direttore generale del tesoro, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5 e delle posizioni di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro.»;
c) all'articolo 5, comma 1:
1) alla lettera d), dopo le parole «analisi delle riforme strutturali, predisposizione del Programma nazionale di riforma in coordinamento con le altre amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e con le unita' preposte all'attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
2) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) analisi economica dei settori produttivi dell'economia italiana nel contesto competitivo globale;»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera l), le parole «per i» sono sostituite dalla seguente: «dei»;
1.2) dopo la lettera o), e' inserita la seguente: «o-bis) svolgimento dei compiti di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, attribuiti al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;»;
2) al comma 4:
2.1) alla lettera i-bis), le parole «per i» sono sostituite dalla seguente: «dei»;
2.2) alla lettera m), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
2.3) dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:
«m-bis) Servizio centrale per il PNRR;
m-ter) Unita' di missione Next Generation EU;
m-quater) Unita' di missione per l'analisi e la valutazione della spesa.»;
3) al comma 5:
3.1) la parola «nove» e' sostituita dalla seguente: «undici»;
3.2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, uno per le finalita' di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e uno per le finalita' di cui all'articolo 31-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233»;
4) al comma 6, le parole «coordinamento delle attivita' dipartimentali in materia di applicazione dei principi di contabilita' nazionale elaborati in sede europea e studi sulla regolamentazione emanata dalle autorita' statistiche internazionali con riferimento al sistema dei conti nazionali SEC,» sono soppresse;
e) all'articolo 8:
1) al comma 6:
1.1) alla lettera g-bis), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
1.2) dopo la lettera g-bis), e' aggiunta la seguente:
«g-ter) funzione di Autorita' di audit del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.»;
2) al comma 9-bis, lettera g), dopo le parole «supporto all'attivita' normativa» sono inserite le seguenti: «e prelegislativa»;
3) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attivita' di coordinamento delle fasi di programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e svolge le seguenti funzioni:
a) coordinamento delle attivita' di programmazione, attuazione, gestione e controllo del PNRR, attraverso l'adozione di linee guida, la definizione di orientamenti applicativi indirizzati alle Amministrazioni responsabili degli interventi e la definizione della manualistica e della strumentazione operativa;
b) verifica della coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;
c) monitoraggio, analisi e valutazione dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi programmati nonche' elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni relativi ai risultati ottenuti;
d) assistenza alle Amministrazioni titolari di interventi al fine di garantire correttezza, completezza e qualita' dei dati di monitoraggio;
e) attivita' di comunicazione istituzionale e pubblicita' del PNRR;
f) verifica delle rendicontazioni di spesa dei piani attuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR, ai fini della verifica della coerenza con la normativa nazionale ed europea e del rilascio delle attestazioni di rendicontazione;
g) coordinamento del processo di predisposizione dei programmi UE e degli interventi progettuali complementari di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di procedere agli adempimenti di gestione, monitoraggio e controllo degli stessi;
h) gestione finanziaria del Fondo di rotazione nazionale Next Generation EU-Italia e dei flussi di assegnazione e trasferimento delle risorse alle Amministrazioni titolari degli interventi e agli altri aventi diritto nonche' vigilanza sulle attivita' di recupero degli importi indebitamente utilizzati dalle amministrazioni responsabili ed attivazione delle necessarie operazioni di compensazione;
i) definizione e gestione amministrativa delle convenzioni e degli accordi con enti esterni, ivi comprese le societa' in house della Pubblica amministrazione;
l) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio.
11-ter. L'Unita' di missione Next Generation EU, di seguito Unita' di missione NG EU, si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attivita' di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU e svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio delle riforme e degli investimenti in campo infrastrutturale e sociale, ivi compresi quelli relativi all'istruzione, alla ricerca, alla coesione e alla salute contenuti nel PNRR, in raccordo con le altre strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
b) individuazione di eventuali criticita' nell'attuazione del PNRR e conseguente formulazione di proposte per il loro superamento, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, con riferimento alle riforme non settoriali, della digitalizzazione, della rivoluzione verde e delle infrastrutture di trasporto;
c) attivita' di supporto al Servizio Centrale per il PNRR nella verifica dell'avanzamento delle milestones e dei target europei e nazionali, nei medesimi ambiti e partecipazione ai processi di definizione e monitoraggio del quadro di valutazione, della relazione annuale di cui agli articoli 30 e 31 del Regolamento UE 241/2021 e degli indicatori di outcome del PNRR;
d) promozione di forme di partecipazione, con particolare riferimento alle priorita' trasversali del PNRR, relative ai divari di genere, generazionali e territoriali, favorite dal potenziamento di iniziative di trasparenza, indirizzate alle istituzioni e ai cittadini;
e) predisposizione delle valutazioni di impatto del PNRR e delle politiche sottostanti ex ante, in itinere ed ex post, anche tramite convenzioni con altri soggetti e in base alle indicazioni della Cabina di regia del PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021 e attivita' di supporto agli Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'utilizzo di strumenti per l'analisi e la valutazione della spesa pubblica;
f) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie di competenza dell'Unita'.
11-quater. L'Unita' di missione per l'analisi e la valutazione della spesa, si articola in uffici dirigenziali non generali destinati allo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) attivita' istruttoria e di segreteria tecnica del Comitato scientifico di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 152 del 2021, dedicato alle attivita' inerenti alla revisione della spesa;
b) attivita' di analisi e valutazione della spesa e delle politiche pubbliche, anche in collaborazione con le strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui alla lettera a);
c) collaborazione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-bis della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, alle attivita' necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa di ciascun ministero, dei relativi accordi e delle successive attivita';
d) partecipazione alle attivita' dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del 2009;
e) stipula, con societa' a prevalente partecipazione pubblica ed esperti, di progetti di collaborazione e convenzioni con altri soggetti istituzionali, quali universita', enti e istituti di ricerca, con riferimento alle attivita' di competenza;
f) supporto all'attivita' prelegislativa nelle materie di competenza, anche ai fini della predisposizione del quadro finanziario della manovra di finanza pubblica.»;
f) all'articolo 10:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «affari esteri» sono aggiunte le seguenti: «e della cooperazione internazionale»;
1.2) alla lettera g), le parole: «, alimentari, forestali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «alimentari e forestali»;
1.3) alla lettera h), le parole: «dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione ecologica»;
1.4) alla lettera i), le parole: «e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «e della mobilita' sostenibili»;
1.5) alla lettera o), le parole: «per i beni e le attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura»;
1.6) alla lettera o), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
1.7) dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente: «o-bis) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del turismo, che si articola in uffici dirigenziali non generali.»;
g) all'articolo 11, comma 4, la parola «due» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
h) all'articolo 13:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera d), dopo le parole «della legge 27 dicembre 2019, n. 160» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 31-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,»;
1.2) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'articolo 31-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176»;
1.3) alla lettera g), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «del Dipartimento, nonche' contenzioso che coinvolge piu' dipartimenti»;
2) il comma 4, e' sostituito dal seguente:
«4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza del Dipartimento, al medesimo sono assegnati tre posti di funzione di livello dirigenziale generale, cui sono affidati, tra gli altri, i seguenti compiti:
a) garantire il supporto alle attivita' relative all'attuazione del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni, anche in riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e delle attivita' di revisione della spesa per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici, di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' per la definizione degli indirizzi e del controllo strategico nei confronti della societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di programma di razionalizzazione degli acquisti;
b) curare il contenzioso che coinvolge piu' dipartimenti, ai sensi dell'articolo 7-bis comma 4 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
c) supportare il capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attivita' connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.»;
3) il comma 6, e' sostituito dal seguente:
«6. I dirigenti generali di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del capo del Dipartimento, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, e delle posizioni di livello dirigenziale non generale di consulenza, studio e ricerca assegnate alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento.»;
i) all'articolo 14:
1) al comma 1:
1.1) la lettera h), e' sostituita dalle seguenti:
«h) funzioni di indirizzo e controllo strategico nei confronti della societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in accordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a);»;
«h-bis) definizione degli indirizzi per la gestione della piattaforma di e-procurement, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, in raccordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), nonche' con la Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione;»;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a):
2.1.1) dopo le parole «nell'ambito dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento», sono aggiunte le seguenti: «e a supporto della transizione digitale»;
2.1.2) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ivi incluse le attivita' relative al comma 1, lettera h-bis)»;
2.2) alla lettera e), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, anche a supporto della transizione digitale»;
l) all'articolo 16, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali di riferimento, fatte salve eventuali specificita' previste per le province autonome di Trento e Bolzano, svolgono, oltre le attivita' proprie dei direttori delle Ragionerie territoriali ubicate nei capoluoghi di Regione, le seguenti funzioni:
a) il supporto ai compiti di audit del PNRR e di sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'attivita' di monitoraggio e controllo del PNRR;
b) il coordinamento dei controlli preventivi e successivi di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, del riscontro della legalita' della spesa e del monitoraggio della stessa, garantendo l'unitarieta' di indirizzo della funzione di controllo sulla base degli indirizzi e delle linee guida formulate dal Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e dall'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) il coordinamento dei servizi amministrativi sulla base degli indirizzi e delle linee guida dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze competenti per materia;
d) lo studio, su richiesta dei direttori interessati, delle questioni di maggior rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attivita' istituzionali al fine di pervenire alle proposte di soluzioni di competenza da sottoporre agli uffici dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze;
e) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro, per le Ragionerie territoriali dello Stato, per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
f) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 e l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie territoriali dello Stato;
g) la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento dei presidi territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione di quelli connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle Commissioni Tributarie, sulla base degli indirizzi ed in forza del decentramento delle risorse operato dai competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;
h) la formulazione delle proposte al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici;
i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, per le attivita' da svolgersi a livello territoriale, finalizzate alla realizzazione di poli logistici territoriali unitari, ai sensi del comma 350, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»;
m) all'articolo 19, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° ottobre 2022, in attuazione dell'articolo 21-bis¸ comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la dotazione organica del personale dirigenziale e' individuata nella tabella B allegata al presente decreto.»;
n) le tabelle A e B sono sostituite dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.
 


N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, del decreto-legge
1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti
in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»:
«Art. 10 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Ai fini di quanto disposto dal presente
decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 30
giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri
dello sviluppo economico, della transizione ecologica,
della cultura, delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici
di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del
Consiglio di Stato.
1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di
organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, compresi quelli di diretta
collaborazione, e' adottato con la medesima procedura di
cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»:
«Art. 7 (Controllo, audit, anticorruzione e
trasparenza). - 1. Presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti
finanziari con l'Unione europea (IGRUE) e' istituito un
ufficio dirigenziale di livello non generale avente
funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22
paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE)
2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in
posizione di indipendenza funzionale rispetto alle
strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale,
nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a
linee di intervento realizzate a livello territoriale,
dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.
2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1, comma
1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche
in collaborazione con le amministrazioni di cui
all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del
programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR,
assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del
Regolamento (UE) 2021/241, nonche' la coerenza dei relativi
obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla
verifica della qualita' e completezza dei dati di
monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1,
comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e svolge
attivita' di supporto ai fini della predisposizione dei
rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del
Piano. Per la realizzazione del programma di valutazione in
itinere ed ex post del PNRR e' autorizzata la spesa di
250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal
2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con
universita', enti e istituti di ricerca, nonche'
all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di
ricerca da assegnare tramite procedure competitive. Al fine
di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio
degli interventi del PNRR nonche' di esercitare la gestione
e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia
e delle finanze, per l'anno 2021, e' autorizzato ad
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica,
un contingente di personale non dirigenziale di alta
professionalita', da destinare ai Dipartimenti del tesoro e
delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unita', da
inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del
comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto
contingente di personale e' effettuato senza il previo
svolgimento delle previste procedure di mobilita' e
mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi
pubblici.
2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: "e per i
Sottosegretari" sono soppresse.
3. L'Unita' di missione si articola in due uffici
dirigenziali di livello non generale. Essa provvede
altresi' a supportare le attivita' di valutazione delle
politiche di spesa settoriali di competenza del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a
valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme
e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo
di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate
alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente
all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020,
n. 178, le parole ", di durata triennale rinnovabile una
sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria,
e' reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica
del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di
posti di funzione dirigenziale di livello non generale
equivalente sul piano finanziario" sono soppresse.
4. Per le finalita' dell'articolo 6 e del presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
autorizzato a conferire n. 7 incarichi di livello
dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in
deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai
vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle deroghe
previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, per le restanti unita' di livello
dirigenziale non generale. Per le finalita' di cui al
presente articolo, presso il citato Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e' istituita una posizione
di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza,
studio e ricerca; per le medesime finalita' il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' avvalersi del supporto
della societa' Studiare Sviluppo srl, anche per la
selezione delle occorrenti professionalita' specialistiche.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con le
modalita' di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla
ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il
presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali
non generali del Ministero dell'economia e delle finanze,
nelle more del perfezionamento del regolamento di
organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello
degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro
il 31 luglio 2022 con le modalita' di cui all'articolo 10
del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di
prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono
essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di
nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto
regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi
ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti
rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del
presente articolo.
6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze
tecniche e funzionali all'amministrazione economica
finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attivita'
puo' avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le
modalita' che saranno definite in specifica Convenzione,
per la selezione di esperti cui affidare le attivita' di
supporto. Alla societa' Sogei S.p.A. non si applicano le
disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa e la stessa
determina i processi di selezione e assunzione di personale
in base a criteri di massima celerita' ed efficacia,
prediligendo modalita' di selezione basate su requisiti
curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla
gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di
economicita', efficienza ed efficacia circa l'acquisizione
e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi
di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di
cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti
europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287,
paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. La Corte dei conti riferisce, almeno
semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del
PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. Ai fini del rafforzamento delle attivita' di
controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al
contrasto della corruzione, delle frodi, nonche' ad evitare
i conflitti di interesse ed il rischio di doppio
finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le
competenze in materia dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di
interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici
protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.255.046
per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a
euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a
decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del
presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a
euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a
euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 31-septies, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela
della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»:
«Art. 31-septies (Disposizioni in materia di
razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero
dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa). - 1.
All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole da: "che, sulla base" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e sono
svolte sulla base delle strategie di sviluppo per
l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e delle
finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti.
Ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle
finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle finanze
relativamente al Sistema informativo della fiscalita',
entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con
la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la
progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle
infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche,
della connettivita' e per l'erogazione dei connessi
servizi, secondo il modello relazionale definito dal
Dipartimento. Analoga facolta' e' riconosciuta al
Segretariato generale della Corte dei conti per quanto
concerne i sistemi informativi attinenti al sistema di
finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio 2021 con uno o
piu' provvedimenti del Capo del Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi,
sentita la SOGEI Spa, gli importi dei corrispettivi
previsti dalla convenzione per la realizzazione e gestione
delle attivita' informatiche dello Stato 2013-2016 sono
rideterminati, in conseguenza della sottoscrizione degli
accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli
Dipartimenti, secondo criteri di ripartizione definiti ed
applicati nell'ambito della convenzione, ivi inclusi quelli
applicati nell'ambito delle attivita' di customer
satisfaction, approvati dal Comitato di governo della
convenzione relativamente all'anno precedente. Gli effetti
della convenzione di cui al quarto periodo e degli altri
accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati cessano a
seguito dell'efficacia di tutti gli accordi previsti al
secondo e al terzo periodo. Il Dipartimento delle finanze,
ai sensi dall'articolo 56, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 5,
comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
stipula, d'intesa con le Agenzie fiscali e gli altri enti
della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto
regolativo con la Societa' di cui all'articolo 83, comma
15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
il Sistema informativo della fiscalita'. Fino alla stipula
del nuovo atto regolativo, continuano ad avere vigore gli
istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di
servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la SOGEI
Spa".».
- Si riporta il testo dell'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
«Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria).
- 1.-14. (omissis).
15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.».
- Si riporta il testo dei commi 884 e 1050
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023»:
«884. Al fine di potenziare e accelerare le attivita' e
i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato
nel territorio nazionale nei confronti degli uffici
periferici delle amministrazioni statali, delle altre
amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini,
nonche' di incrementare il livello di efficienza degli
uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto
anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i
provvedimenti adottati dagli uffici territoriali
dell'amministrazione finanziaria, nonche' per potenziare le
connesse funzioni di supporto e coordinamento delle
attivita' svolte dalle articolazioni territoriali, anche in
materia di sicurezza, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, per l'anno 2022, a bandire
procedure concorsuali, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, conseguentemente, ad
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei
limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente
complessivo di personale non dirigenziale pari a 550
unita', di cui 350 unita' da inquadrare nell'Area III,
posizione economica F1, e 100 unita' nell'Area II,
posizione economica F2, da destinare alle ragionerie
territoriali dello Stato e 100 unita' di Area III,
posizione economica F1, di cui 60 da destinare alle
commissioni tributarie e 40 da destinare al Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi,
in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di
personale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando
la possibilita' di avvalersi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le
medesime finalita' di cui al presente comma, alla lettera
c) del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole: "l'unificazione e la
rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali
presso le articolazioni periferiche, apportando una
riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero
non inferiore al 5 per cento." sono soppresse.».
«1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, e'
istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,
un'apposita unita' di missione con compiti di
coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del
medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo
di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale
finalita', e' istituito un posto di funzione di livello
dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca.
L'unita' di missione, oltre che di personale di ruolo del
Ministero dell'economia e delle finanze, puo' avvalersi,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del
medesimo Ministero, di non piu' di 10 unita' di personale
dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli
ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva
appartenenza ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche. A tal fine, all'articolo 26,
comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la
parola: "Ministro" e' sostituita dalla seguente:
"Ministero".».
- Si riporta il testo dell'articolo 11-bis, comma 15
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante
«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali»:
«Art. 11-bis (Disposizioni in materia di utilizzo di
strumenti di pagamento elettronici: sospensione del
programma "cashback" e credito d'imposta POS). - 1.-14.
Omissis.
15. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle
misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva
del contingente previsto dall'articolo 5, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di dieci
unita' di personale dal 2021. Una quota parte, non
inferiore a otto unita' di personale, e' riservata alle
sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. Per i medesimi anni di
cui al primo periodo del presente comma, in aggiunta al
posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato
articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 227 del 2003, presso la struttura ivi
prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di
livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette
dipendenze del Capo di gabinetto. Per le finalita' di cui
al presente comma e' autorizzata la spesa di 547.279 euro
per l'anno 2021 e di 1.094.558 euro a decorrere dall'anno
2022.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis e 8 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante
«Misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136:
«Art. 7-bis (Reclutamento di personale per il Ministero
dell'economia e delle finanze). - 1. Al fine di avviare
tempestivamente le procedure di monitoraggio degli
interventi del PNRR, nonche' di attuare la gestione e il
coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, per l'anno 2022, a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le
modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga
alle ordinarie procedure di mobilita', ovvero a procedere
allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi
pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze
dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente
dotazione organica, un contingente di personale pari a
centoquarantacinque unita' da inquadrare nel livello
iniziale dell'Area III del comparto Funzioni centrali, di
cui cinquanta unita' da assegnare al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, trenta unita' al
Dipartimento del tesoro, trenta unita' al Dipartimento
delle finanze e trentacinque unita' al Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi,
e un contingente di settantacinque unita' da inquadrare
nell'Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni
centrali, da assegnare al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
2. Al fine di assicurare la piena operativita' delle
strutture del Dipartimento delle finanze per l'attuazione
dei progetti del PNRR, nonche' per il connesso e necessario
potenziamento della capacita' di analisi e monitoraggio
degli effetti economici delle misure fiscali e, in
particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la
transizione ecologica e digitale e ad aumentare la
competitivita' e la resilienza delle imprese italiane, e'
istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di
funzione dirigenziale di livello generale di consulenza,
studio e ricerca.
3. Per le attivita' indicate all'articolo 8, comma 3,
in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del
predetto comma 3, sono istituite presso il Dipartimento del
tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello
non generale, di cui tre di consulenza, studio e ricerca. A
tal fine, lo stesso Dipartimento e' autorizzato a conferire
tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti. Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad
assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, il
personale di livello dirigenziale non generale di cui al
presente comma, fermo restando quanto previsto dal secondo
periodo.
4. Al fine di curare il contenzioso che coinvolge piu'
dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze,
presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi e' istituita una posizione di
funzione dirigenziale di livello generale di consulenza,
studio e ricerca.
5. Nell'ambito delle esigenze anche derivanti dal
presente articolo, la Sogei Spa assicura la piena efficacia
delle attivita' anche per la realizzazione dei progetti di
trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima
societa' e provvede, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti
e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche
obbligazioni. Per le medesime finalita' la Sogei Spa e'
autorizzata, previa delibera dell'assemblea degli
azionisti, alla costituzione di societa' o all'acquisto di
partecipazioni.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a
euro 2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25 annui
a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.».
«Art. 8 (Reclutamento di personale per le attivita' di
controllo, audit, anticorruzione e trasparenza). - 1. In
considerazione delle maggiori responsabilita' connesse con
le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR
assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e
del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato per l'attivita' di
monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette
posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla
direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia,
Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di
funzione dirigenziale di livello non generale destinata
alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
2. I direttori delle Ragionerie territoriali dello
Stato con funzioni dirigenziali di livello generale
assicurano, nell'ambito territoriale di competenza definito
nella tabella di cui all'Allegato I, il coordinamento
unitario delle attivita' di cui al comma 1.
3. Il raccordo con il semestre europeo, come definito
all'articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del
Consiglio, del 7 luglio 1997, in merito ai progressi
compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma
nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che
provvede inoltre a curare i rapporti con la Banca europea
per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali
partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione
del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le
eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di
cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto indicato
dall'articolo 14 del medesimo regolamento. A tal fine sono
istituite presso il Dipartimento del Tesoro due posizioni
di funzione dirigenziale di livello non generale di
consulenza, studio e ricerca.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 941.000
per l'anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 -
2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
- Il testo del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 18/02/2021
L57/17.
- Si riporta il testo degli articoli 9, comma 9 e
31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»:
«9. Per le attivita' istruttorie e di segreteria del
Comitato scientifico di cui al comma 8 e' istituita, presso
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unita'
di missione, che svolge anche attivita' di segreteria
tecnica, cui e' preposto un dirigente di livello generale e
due dirigenti di livello non generale, con corrispondente
incremento della dotazione organica dirigenziale. L'Unita'
di missione, anche in collaborazione con gli ispettorati
generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, svolge attivita' di analisi e valutazione della
spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro
definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8.
L'Unita' di missione, nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
collabora alle attivita' necessarie alla definizione degli
obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi,
nonche' al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle
relative relazioni. L'Unita' di missione concorre
all'attivita' dei nuclei di analisi e valutazione della
spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del
2009. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
conferire gli incarichi di livello dirigenziale non
generale di cui al presente comma in deroga ai limiti
percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108.».
«Art. 31-bis (Potenziamento amministrativo dei comuni e
misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno). - 1. Al solo
fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni
che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti
dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto
a tempo determinato personale con qualifica non
dirigenziale in possesso di specifiche professionalita' per
un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non
eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque
non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa
aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della
media delle entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati, considerate al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di
previsione, per la percentuale distinta per fascia
demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente
decreto. Le predette assunzioni sono subordinate
all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa
di personale derivante dall'applicazione del presente
comma, anche nel caso di applicazione del regime di
"scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni
contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e
dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con
specifico riferimento alle attivita' di supporto riferite
ai progetti ivi indicati, nonche' per le finalita' di cui
all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze sono istituiti un posto di funzione
dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di
attivita' di consulenza, studio e ricerca e un posto di
funzione dirigenziale di livello non generale per lo
svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca e
presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero e'
istituito un posto di funzione dirigenziale di livello
generale per lo svolgimento di attivita' di consulenza,
studio e ricerca; si applicano le disposizioni
dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Le disposizioni del comma 1, per le finalita' e con
le modalita' ivi previste, si applicano anche ai comuni
strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto
finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242,
243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della
Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali
di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come
ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da
effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta inoltrata dai comuni interessati.
4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai
commi 1 e 3 i comuni possono applicare le disposizioni
previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere
sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le
predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei
progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed
autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle
esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati
comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio
2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle
professionalita' strettamente necessarie all'attuazione dei
predetti progetti il cui costo non e' sostenibile a valere
sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il
comune beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del
contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 30 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
7. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche'
al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli
interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione
europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020
e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale puo'
stipulare contratti di collaborazione, di durata non
superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31
dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso
di alta specializzazione, da destinare a supporto degli
enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa
complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle
disponibilita' del Programma operativo complementare al
Programma operativo nazionale "Governance e capacita'
istituzionale 2014-2020", di cui alla deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato
sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n.
36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui
al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti
in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia.
8. Il personale di cui al comma 7 e' selezionato
dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalita'
e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti,
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti
beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della
procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto
previsto dal comma 5 del presente articolo, individua,
sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali, entro il 20 febbraio
2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7
del presente articolo e provvede alla relativa
contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi
sessanta giorni. I singoli enti beneficiari, individuati
dall'Agenzia per la coesione territoriale a seguito della
ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volonta'
di procedere direttamente alla selezione e alla
contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto
previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo
predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo
7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono
trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia
per la coesione territoriale provvede al periodico
monitoraggio dell'attivita' concretamente svolta dal
personale.
9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza
tecnica e operativa qualificata presso gli enti di
assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti
funzioni: supporto all'elaborazione di studi di
fattibilita' tecnico-economica nonche' degli ulteriori
livelli progettuali; analisi e predisposizione delle
attivita' necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi
del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la
valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni
italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a
valere sui fondi strutturali, nonche' degli interventi
finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;
verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei
lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e
finali previsti dal programma di finanziamento.
10. I comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo
243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri
bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a
tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui
all'articolo 90 del predetto testo unico, nei limiti
dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime
finalita' nell'ultimo rendiconto precedente alla
deliberazione della citata procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi:
«13. Allo scopo di adeguare il regolamento di
organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze
alle modifiche apportate alla struttura organizzativa per
effetto di intervenute modificazioni normative, compresa
l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di
livello generale, nell'ambito del Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
del medesimo Ministero, per lo svolgimento di compiti di
consulenza, studio e ricerca, nonche' di supporto al Capo
del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici
di diretta collaborazione del Ministro, con particolare
riferimento alle attivita' connesse e strumentali
all'attuazione del PNRR, all'articolo 7, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le
parole: "31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"31 luglio 2022".».
- Si riporta il testo dell'articolo 21-bis del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante
«Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico»:
«Art. 21-bis (Misure urgenti per i dirigenti sanitari
del Ministero della salute e per il Ministero dell'economia
e delle finanze). - 1. Al fine di garantire sostegno per le
attivita' di sanita' pubblica prestate dalla dirigenza
sanitaria del Ministero della salute, anche in emergenza, e
per parita' di condizioni con le corrispondenti figure
professionali degli enti e delle aziende del Servizio
sanitario nazionale:
a) all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio
2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo
15-quater e della correlata indennita'," sono soppresse;
b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero
della salute di cui all'articolo 17, comma 1, della legge
11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusivita' del
rapporto di lavoro, e' riconosciuta, a decorrere dal 1°
gennaio 2022, l'indennita' di esclusivita' di rapporto
prevista per le corrispondenti figure professionali degli
enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale con
esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma
407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La presente
disposizione non si applica al personale di cui al comma
3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro
6.251.692 per l'anno 2022, ad euro 6.106.273 per l'anno
2023 e ad euro 6.057.800 a decorrere dall'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute.
3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle
proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli
interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad assumere con decorrenza non
anteriore al 1° ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, con corrispondente incremento della
vigente dotazione organica, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, un contingente di
personale cosi' composto:
a) 25 dirigenti di seconda fascia, di cui 5 unita' da
destinare alle verifiche amministrativo-contabili extra
gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale dei
servizi ispettivi di finanza pubblica e 20 unita' a cui
conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca nel
numero di 5 unita' per ciascuno dei Dipartimenti del
Ministero;
b) 100 unita' da inquadrare nell'area III - posizione
economica F1;
c) 60 unita' da inquadrare nell'area II - posizione
economica F2. Al reclutamento del predetto contingente di
personale si provvede mediante l'indizione di concorsi
pubblici, anche attraverso il ricorso alla Commissione per
l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi
pubblici o attraverso procedure di mobilita' volontaria ai
sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
4. Per l'attuazione del comma 3 e' autorizzata, per
l'anno 2022, una spesa pari ad euro 800.000 per la gestione
delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro
200.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti
dall'assunzione del predetto contingente di personale. E'
altresi' autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad
euro 328.115 e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari
ad euro 1.312.450 per la corresponsione, al personale delle
aree da reclutare ai sensi del medesimo comma 3, dei
compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e
4, pari ad euro 4.072.880 per l'anno 2022 e ad euro
12.291.510 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
2003, n. 227, recante: «Regolamento per la riorganizzazione
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'economia e delle finanze» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26 giugno 2019, n. 103, recante: «Regolamento di
organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2019,
n. 221.
- Il decreto del Presidente del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161,
concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di
organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2020, n.
306.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 10,
11, 13, 14, 16 e 19 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 (Regolamento
di organizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze), come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Dipartimenti del Ministero). - 1. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, di seguito denominato
"Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 23
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni. Il Ministero e' articolato nei
seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento del tesoro;
b) Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato;
c) Dipartimento delle finanze;
d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi.
2. Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici di
livello dirigenziale generale di cui al capo II. Con uno o
piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare si
provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale e delle posizioni dirigenziali relative al
corpo unico degli ispettori del Ministero ed agli incarichi
di studio e ricerca nel numero massimo di seicentoquaranta
e, a decorrere dal 1° ottobre 2022, 0020
seicentosessantacinque. In tale numero sono comprese le
posizioni dirigenziali relative agli uffici di Segreteria
delle commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza
della giustizia tributaria, nonche' quelle relative agli
uffici di diretta collaborazione e quelle relative
all'Ufficio per il supporto al responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza e alla
Struttura tecnica permanente per la misurazione della
performance. I Dipartimenti svolgono l'attivita' normativa
nonche' l'attivita' prelegislativa previste dal presente
decreto, fatte salve le competenze e il coordinamento degli
uffici legislativi del Ministro.».
«Art. 4 (Competenze del Dipartimento del tesoro). - 1.
Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della
politica economica e finanziaria, supporta l'elaborazione e
la definizione degli indirizzi e delle strategie
macroeconomiche di competenza del Ministro, finalizzate
alle scelte di politica economica e finanziaria del
Governo. A tal fine, provvede nelle seguenti aree
tematiche:
a) analisi dei problemi economici, monetari e
finanziari interni e internazionali; ricerca e analisi
degli impatti economico-finanziari a supporto dell'adozione
e del monitoraggio delle politiche economiche; elaborazione
delle linee di programmazione economica e finanziaria, in
funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilita'
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
b) copertura del fabbisogno finanziario, ricorso al
mercato finanziario, gestione del debito pubblico e
operazioni finanziarie, nonche' analisi dei relativi
andamenti e flussi;
c) affari economici e finanziari comunitari e
internazionali, fatte salve le competenze del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e del
turismo;
d) regolamentazione e politiche del sistema
finanziario; vigilanza in materia di stabilita' e
integrita' del sistema finanziario; prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti;
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nel settore
finanziario (cyber security), per quanto di competenza del
Ministero, ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2018;
e) interventi finanziari nei diversi settori
dell'economia, delle infrastrutture e del sostegno sociale,
nonche' a favore di organi, societa' ed enti pubblici;
monitoraggio della riforma delle societa' a partecipazione
pubblica; sostegno all'esportazione; valutazione degli
impatti degli interventi finanziari e politiche tariffarie
e concessorie; garanzie pubbliche; monetazione, carte
valori, prevenzione delle frodi e della falsificazione;
f) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio
pubblico; censimento e analisi delle componenti dell'attivo
delle pubbliche amministrazioni; programmi di dismissione
dell'attivo immobiliare pubblico; nel rispetto di quanto
previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in
particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175: gestione delle partecipazioni societarie dello Stato;
esercizio dei diritti del socio; valorizzazione delle
partecipazioni societarie dello Stato, anche tramite
operazioni di privatizzazione e dismissione, e relativa
attivita' istruttoria e preparatoria;
g) affari legali e gestione del contenzioso nelle
materie di competenza del Dipartimento;
h) rapporti con gli investitori e le agenzie di
valutazione del merito di credito, comunicazione
istituzionale e relazioni esterne;
i) definizione delle esigenze del Dipartimento in
materia di politiche delle risorse umane e strumentali, in
coerenza con le linee generali elaborate dal Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
pianificazione strategica e controllo di gestione,
coordinamento amministrativo-contabile, innovazione e
informatica dipartimentale.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la
denominazione di "Direttore generale del tesoro".
3. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici di
livello dirigenziale generale:
a) Direzione I - analisi e ricerca
economico-finanziaria;
b) Direzione II - debito pubblico;
c) Direzione III - rapporti finanziari europei;
d) Direzione IV - rapporti finanziari internazionali;
e) Direzione V - regolamentazione e vigilanza del
sistema finanziario;
f) Direzione VI - interventi finanziari
nell'economia;
g) Direzione VII - valorizzazione del patrimonio
pubblico;
h) Servizio affari legali e contenzioso;
i) Servizio relazioni con investitori e comunicazione
dipartimentale.
4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3
provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, al supporto all'istruttoria nella
predisposizione degli atti e nella formulazione delle
proposte, che il Ministero sottopone al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
4-bis. Sono assegnati al Dipartimento due posti di
funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche
esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di
competenza degli uffici di cui al presente articolo, anche
con riferimento alle esigenze di supporto nell'attuazione
dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano
investimenti pubblici e privati, nonche' per le esigenze
connesse alle funzioni istituzionali del Direttore generale
del tesoro con il compito, tra gli altri, di assicurare il
supporto ai progetti trasversali alle strutture
dipartimentali e alle attivita' istituzionali d'interesse
comune.
5. Alle dirette dipendenze del direttore generale del
tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale,
i cui compiti sono: coordinamento e segreteria dell'ufficio
del direttore generale del tesoro, pianificazione
strategica e controllo di gestione dipartimentale,
innovazione e informatica dipartimentale, coordinamento
dell'attivita' prelegislativa, coordinamento dell'attivita'
amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
nelle materie di cui al comma 1, lettera i).
5-bis. I dirigenti generali di cui al comma 4-bis per
lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi,
secondo le direttive del Direttore generale del tesoro,
degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al
comma 5 e delle posizioni di consulenza, studio e ricerca
di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette
dipendenze del Direttore generale del tesoro.».
«Art. 5 (Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento
del tesoro). - 1. La Direzione I - analisi e ricerca
economico-finanziaria - si articola in uffici dirigenziali
non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione e coordinamento dei documenti di
programmazione economico-finanziaria e delle previsioni
macroeconomiche ufficiali;
b) ricerca e analisi congiunturale e strutturale
delle tematiche economiche, monetarie e finanziarie interne
ed internazionali;
c) sviluppo e gestione della modellistica ai fini di
previsione, valutazione e monitoraggio delle politiche
economiche e delle riforme strutturali;
d) analisi delle riforme strutturali, predisposizione
del Programma nazionale di riforma in coordinamento con le
altre amministrazioni e con le unita' preposte
all'attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale di
ripresa e resilienza; responsabilita' per la procedura
sugli squilibri macroeconomici della Commissione europea
(MIP);
e) analisi e sviluppo degli indicatori di benessere
equo e sostenibile (BES) ed elaborazione dei relativi
documenti programmatici;
f) analisi economica dell'andamento della finanza
pubblica e degli aspetti di governance fiscale ed
economica;
f-bis) analisi economica dei settori produttivi
dell'economia italiana nel contesto competitivo globale;
g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e
con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza.
2. La Direzione II - debito pubblico - si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti
funzioni:
a) emissione e gestione del debito pubblico interno
ed estero;
b) gestione della liquidita';
c) gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato;
d) analisi del funzionamento dei mercati finanziari
relativi al debito pubblico;
e) partecipazione all'elaborazione dei documenti
programmatici di finanza pubblica per le materie di
competenza;
f) coordinamento e monitoraggio dell'accesso ai
mercati finanziari di enti pubblici, enti territoriali ed
enti locali;
g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e
con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza.
3. La Direzione III - rapporti finanziari europei - si
articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le
seguenti funzioni:
a) affari economici monetari e finanziari europei;
b) analisi economica e istituzionale del
funzionamento dell'unione economica e monetaria, della
politica monetaria della Banca centrale europea, del tasso
di cambio dell'euro, dello SME2 e del processo di adozione
dell'euro;
c) partecipazione a Ecofin, Eurogruppo, Comitato
economico e finanziario, Euro Working Group e Comitato
interministeriale per gli affari europei;
d) procedure di sorveglianza fiscale, degli squilibri
macroeconomici e coordinamento delle politiche economiche
dei paesi dell'Unione europea;
e) partecipazione ai meccanismi di stabilita'
finanziaria e attivita' connesse ai programmi di assistenza
finanziaria nell'area dell'euro e nell'Unione europea;
f) relazioni bilaterali con i paesi e le istituzioni
dell'Unione europea.
4. La Direzione IV - rapporti finanziari
internazionalisi articola in uffici dirigenziali non
generali e svolge le seguenti funzioni:
a) relazioni bilaterali con i paesi extraeuropei;
b) analisi del sistema economico, monetario e
finanziario internazionale e delle politiche economiche
delle principali aree;
c) governance globale, cooperazione finanziaria
internazionale e coordinamento delle attivita' relative ai
gruppi governativi informali, inclusi G7 e G20;
d) rapporti con le istituzioni internazionali a
carattere economico, monetario e finanziario, tra cui
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE), il Fondo monetario internazionale (FMI),
banche e fondi di sviluppo;
e) politiche e interventi per la cooperazione allo
sviluppo nell'ambito della governance nazionale prevista
dalla legge n. 125 del 2014;
f) accordi e trattati internazionali con contenuto
economico e finanziario;
g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea
nelle materie di competenza.
5. La Direzione V - regolamentazione e vigilanza del
sistema finanziario - si articola in uffici dirigenziali
non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi, regolamentazione e politiche di vigilanza
del sistema bancario, finanziario e dei pagamenti, dei
mercati finanziari e dei relativi operatori, ivi inclusi i
fondi pensione, gli intermediari finanziari disciplinati
nel testo unico bancario e l'attivita' finanziaria delle
imprese di assicurazione;
b) vigilanza in materia di stabilita' finanziaria e
gestione delle crisi in ambito bancario/finanziario;
c) politiche di educazione e inclusione finanziaria,
segreteria tecnica del Comitato per la programmazione e il
coordinamento dell'attivita' di educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale, di cui all'articolo 24-bis
del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15;
d) vigilanza sulla Banca d'Italia, spettante al
Ministero in base a speciali disposizioni, vigilanza sulle
fondazioni bancarie;
e) analisi dei rischi di vulnerabilita' del sistema
finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e
contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti
(contrasto al riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo, usura);
f) procedimenti sanzionatori per violazioni della
normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in
materia valutaria;
g) segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria,
embarghi finanziari;
h) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e
con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza.
6. La Direzione VI - interventi finanziari
nell'economia - si articola in uffici dirigenziali non
generali e svolge le seguenti funzioni:
a) interventi finanziari nei diversi settori
dell'economia, delle infrastrutture, di sostegno sociale,
nonche' a favore di organi, societa' ed enti pubblici e
analisi economica dei relativi impatti;
b) garanzie pubbliche;
c) analisi, per quanto di competenza, delle
concessioni, convenzioni e contratti di servizio con le
societa' dello Stato;
d) sostegno pubblico all'esportazione e ai processi
di internazionalizzazione;
e) vigilanza di competenza del Dipartimento su enti e
fondazioni non bancarie;
f) esercizio del controllo analogo sulle societa' in
house di competenza del Dipartimento;
g) regolamento delle differenze di cambio per
pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti
correnti valuta tesoro;
h) monetazione, politiche di prevenzione della
falsificazione dell'euro e delle frodi sui mezzi di
pagamento; vigilanza sulle produzioni dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.; rapporti con
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per
forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della
pubblica amministrazione e gazzette ufficiali;
i) controllo e monitoraggio sull'attuazione del
decreto legislativo n. 175 del 2016, recante il Testo Unico
in materia di societa' a partecipazione pubblica, per le
partecipazioni statali;
l) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e
con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza.
7. La Direzione VII - valorizzazione del patrimonio
pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali
e svolge le seguenti funzioni:
a) gestione delle banche dati realizzate mediante il
censimento delle componenti dell'attivo delle pubbliche
amministrazioni, tra i quali beni immobili, partecipazioni
e concessioni di beni demaniali e servizi, e analisi delle
informazioni raccolte;
b) politiche di razionalizzazione e valorizzazione
del patrimonio pubblico e coordinamento con le
amministrazioni e societa' pubbliche cui e' affidata la
gestione di immobili pubblici e di beni demaniali dati in
concessione;
c) attivita' di valorizzazione e dismissione
dell'attivo immobiliare pubblico, anche mediante la
costituzione di fondi immobiliari;
d) analisi, gestione e valorizzazione delle
partecipazioni societarie dello Stato nonche' esercizio dei
diritti del socio, nel rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
e) indirizzo, monitoraggio e controllo
sull'attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2016,
recante Testo Unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica, per le partecipazioni non statali;
f) gestione dei processi di societarizzazione,
privatizzazione e dismissione, nonche' supporto ai processi
di valorizzazione industriale delle societa' partecipate.
8. Il Servizio affari legali e contenzioso, posto alle
dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro, e'
articolato in uffici dirigenziali non generali, con le
seguenti funzioni:
a) consulenza legale e giuridica a supporto delle
attivita' dipartimentali;
b) gestione del contenzioso nelle materie di
competenza;
c) precontenzioso e contenzioso UE; concorrenza e
aiuti di Stato.
9. Il Servizio relazioni con investitori e
comunicazione dipartimentale, posto alle dirette dipendenze
del Direttore generale del tesoro, e' articolato in uffici
dirigenziali non generali, con le seguenti funzioni svolte
in raccordo con le competenti Direzioni del Dipartimento:
a) rapporti con gli investitori;
b) rapporti con le agenzie di valutazione del merito
di credito;
c) comunicazione e relazioni esterne sui temi di
interesse del Dipartimento.»
«Art. 7 (Competenze del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato). - 1. Il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore
delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica
degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita
il monitoraggio, anche ai sensi della legge 31 dicembre
2009, n. 196 e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, i
controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi
comprese le funzioni ispettive ed i controlli di
regolarita' amministrativa e contabile. Provvede alla
valutazione della fattibilita' e della rilevanza
economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative
di innovazione normativa, anche di rilevanza europea,
nonche' alla relativa verifica della quantificazione degli
oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici
in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle
funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle
seguenti materie:
a) previsioni economiche e finanziarie; elaborazione
dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni
pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi; relazione sul
conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche;
predisposizione dei documenti di programmazione
economico-finanziaria per quanto di competenza; verifica
delle relazioni tecniche dei provvedimenti; copertura
finanziaria della legislazione di spesa e di minore
entrata;
b) formazione e gestione del bilancio dello Stato,
definizione del rendiconto generale dello Stato, nonche'
predisposizione del budget e del rendiconto economico;
c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici; analisi
studio ricerca economica e valutazione degli impatti delle
politiche settoriali nelle materie di competenza del
Dipartimento;
d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale;
integrazione e consolidamento della gestione per cassa del
bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria,
previsione e calcolo del fabbisogno;
e) rapporti con gli organismi e le istituzioni
nazionali e internazionali per quanto di competenza del
Dipartimento e con l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) per i raccordi tra la contabilita' pubblica e la
contabilita' nazionale prevista dalla disciplina
dell'Unione europea e le rilevazioni statistiche
d'interesse del Sistema statistico nazionale. Definizione
dei principi, delle regole e della metodologia di
contabilita' economico-patrimoniale;
f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica;
definizione delle esigenze funzionali, prestazioni e
modalita' operative dei servizi e dei sistemi informativi e
di connettivita' per lo svolgimento dei compiti
istituzionali del Dipartimento;
g) attivita' di indirizzo e coordinamento normativo
in materia di contabilita' delle amministrazioni pubbliche;
h) definizione dei principi e delle metodologie della
contabilita' economica, anche analitica e patrimoniale,
anche ai fini del controllo di gestione da parte delle
amministrazioni pubbliche in ordine alla loro
armonizzazione con quelli previsti nell'ambito dell'Unione
europea; individuazione degli strumenti per il controllo di
economicita' ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio
e valutazione dei costi dei servizi e dell'attivita' delle
amministrazioni pubbliche;
i) monitoraggio e valutazione degli effetti delle
leggi di spesa; monitoraggio e valutazione degli andamenti
generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri
derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in
materia di personale delle amministrazioni pubbliche;
analisi e verifica del costo del lavoro pubblico;
consulenza per l'attivita' predeliberativa del CIPE nonche'
relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di
competenza del Dipartimento; partecipazione all'attivita'
preparatoria del Consiglio dei Ministri e supporto tecnico
in sede di Consiglio dei Ministri;
l) controllo e vigilanza dello Stato in materia di
gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso
l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza
pubblica, secondo criteri di programmazione e flessibilita'
nonche' in relazione allo svolgimento dei compiti di cui
alle lettere g) e h);
m) partecipazione al processo di formazione,
esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione
europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione
dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale;
monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi
finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati
dall'Unione europea; gestione del Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la
legge 16 aprile 1987, n. 183;
n) definizione delle modalita' e dei criteri per
l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di principi
di contabilita' economica e per la trasmissione dei bilanci
in via telematica da parte di enti pubblici, regioni ed
enti locali;
o) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero,
ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di revisione legale dei conti;
o-bis) svolgimento dei compiti di monitoraggio e
rendicontazione del PNRR, attribuiti al Ministero ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108;
p) definizione delle esigenze del Dipartimento in
materia di politiche delle risorse umane e strumentali in
coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi; definizione del fabbisogno e rappresentazione
delle esigenze per le attivita' amministrative in materia
di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di
competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi; rapporti con le articolazioni
territoriali. Comunicazione istituzionale di competenza del
Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi,
e relazioni esterne.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la
denominazione di "Ragioniere generale dello Stato".
3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato si articola in:
a) Uffici centrali di livello dirigenziale generale;
b) Uffici centrali del bilancio;
c) Ragionerie territoriali dello Stato.
4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici
centrali di livello dirigenziale generale:
a) Ispettorato generale di finanza;
b) Ispettorato generale del bilancio;
c) Ispettorato generale per gli ordinamenti del
personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;
d) Ispettorato generale per gli affari economici;
e) Ispettorato generale per la finanza delle
pubbliche amministrazioni;
f) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con
l'Unione europea;
g) Ispettorato generale per la spesa sociale;
h) Ispettorato generale per l'informatica e
l'innovazione tecnologica;
i) Ispettorato generale per la contabilita' e la
finanza pubblica;
i-bis) Ispettorato generale dei servizi ispettivi di
finanza pubblica;
l) Servizio studi dipartimentale;
m) Servizio centrale per il sistema delle ragionerie
e per il controllo interno dipartimentale;
m-bis) Servizio centrale per il PNRR;
m-ter) Unita' di Missione Next Generation-EU;
m-quater) Unita' di Missione per l'analisi e la
valutazione della spesa.
5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e
ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al
presente articolo sono assegnati al Dipartimento undici
posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui
uno per il coordinamento degli uffici di livello non
generale alle dirette dipendenze del Ragioniere generale
dello Stato, uno per le finalita' di cui all'articolo 7 del
citato decreto-legge n. 77 del 2021 e uno per le finalita'
di cui all'articolo 31-bis, comma 2, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233.
6. Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale
dello Stato operano uffici di livello dirigenziale non
generale, i cui compiti sono definiti ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti
materie: coordinamento dei processi relativi alla
formalizzazione dei documenti di competenza del Ragioniere
generale dello Stato, controllo di gestione dipartimentale,
coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali,
comunicazione istituzionale e relazioni esterne, per quanto
di competenza del Dipartimento, in raccordo con la
Direzione della comunicazione istituzionale, coordinamento
con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1,
lettera p) del presente articolo.».
«Art. 8 (Attribuzioni degli uffici di livello
dirigenziale generale del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato). - 1. L'Ispettorato generale di
finanza si articola in uffici dirigenziali non generali, i
cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma
2, e svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' di vigilanza istituzionale sulle
pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e
contabile;
b) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati
finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi
pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica;
c) attivita' concernente la designazione alle
funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso
enti, societa' ed organismi pubblici e tenuta della
relativa anagrafe; trattazione delle questioni concernenti
il trattamento giuridico ed economico degli organi degli
enti, ad eccezione di quelli di regioni ed enti locali, e
degli organismi pubblici; tenuta dell'elenco di cui
all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e coordinamento e indirizzo dell'attivita' di
controllo e monitoraggio svolta ai sensi della medesima
disposizione presso i collegi di revisione degli enti
pubblici in rappresentanza del Ministero;
d) controllo legale dei conti ed accertamento del
regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai
revisori;
e) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione
legale dei conti;
f) attivita' diretta ad assicurare, mediante
opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle
scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte
dei soggetti obbligati;
g) analisi e valutazione degli impatti delle
politiche settoriali nelle materie di competenza
dell'Ispettorato;
h) attivita' normativa, interpretativa, di indirizzo
e coordinamento in materia di ordinamenti
amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni
dello Stato, ivi compresi i profili relativi ai controlli,
al fine anche di curare l'esatta ed uniforme
interpretazione ed applicazione delle disposizioni della
contabilita' pubblica; esame del regolamento di
amministrazione e contabilita' degli enti ed organismi
pubblici;
i) vigilanza sull'attivita' di liquidazione degli
enti in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
l) attivita' normativa, interpretativa e di indirizzo
in materia di pagamenti dei debiti commerciali delle
pubbliche amministrazioni, nonche' coordinamento delle
attivita' dipartimentali in materia dei predetti pagamenti;
m) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza dell'Ispettorato.
2. L'Ispettorato generale del bilancio si articola in
uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono
definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le
seguenti funzioni:
a) predisposizione del bilancio di previsione annuale
e pluriennale dello Stato a legislazione vigente, nonche'
del budget economico e delle note integrative;
b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento
del bilancio, della revisione del budget, nonche' del
rendiconto generale dello Stato, delle note integrative e
del rendiconto economico; predisposizione degli atti
amministrativi di variazioni al bilancio e coordinamento
delle variazioni adottate dalle amministrazioni
interessate, definizione e revisione delle classificazioni
del bilancio dello Stato;
c) elaborazione e coordinamento della legge di
bilancio, delle relative note di variazione, dei
provvedimenti ad essa correlati e degli altri provvedimenti
legislativi in materia di finanza pubblica;
d) coordinamento, nell'ambito dell'attivita'
prelegislativa, in ordine al riscontro ed alla valutazione
della congruita' e degli effetti delle coperture
finanziarie, alla verifica delle relazioni tecniche, alla
valutazione delle clausole di salvaguardia;
d-bis) analisi e valutazione degli impatti delle
politiche settoriali nelle materie di competenza
dell'Ispettorato;
e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di
bilancio e dei dati economici; predisposizione, per quanto
di competenza del Dipartimento, di dati ed elementi ai fini
dell'elaborazione degli altri documenti di finanza
pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio e i
conti nazionali; predisposizione di dati ed analisi sulle
interrelazioni tra il bilancio dello Stato e la tesoreria
statale;
f) analisi e monitoraggio degli andamenti della spesa
e delle entrate; coordinamento delle attivita' istruttorie
e predisposizione delle relazioni e dei provvedimenti da
adottare;
g) definizione dei principi, delle regole e delle
metodologie della contabilita' economico-patrimoniale e
analitica delle amministrazioni centrali dello Stato;
analisi e monitoraggio dei costi delle amministrazioni
centrali dello Stato; collaborazione con le amministrazioni
centrali dello Stato per la verifica dei risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici riportati
nei documenti di programmazione, per il monitoraggio
dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e
di quelle disposte per incrementare il livello di
efficienza delle amministrazioni stesse;
h) sperimentazione per l'adozione di un bilancio di
genere;
i) definizione, in raccordo con l'Ispettorato
competente, dei principi, delle regole e dei requisiti da
implementare sui sistemi informatici relativi al bilancio e
al patrimonio dello Stato sui sistemi connessi alla loro
esecuzione, gestione e rendicontazione, nonche' sui sistemi
relativi alla contabilita' integrata finanziaria e
economico-patrimoniale dello Stato.
3. L'Ispettorato generale per gli ordinamenti del
personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico si
articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge
le seguenti funzioni:
a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del
personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti
attuativi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del
2001;
b) coordinamento, nell'ambito dell'attivita'
prelegislativa, in ordine alla valutazione della congruita'
della quantificazione dei costi del personale delle
amministrazioni pubbliche;
b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle
politiche settoriali nelle materie di competenza
dell'Ispettorato;
c) attivita' di supporto per la definizione delle
politiche retributive ed occupazionali del personale delle
pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di
finanza pubblica e verifica della compatibilita'
economico-finanziaria della contrattazione collettiva,
anche integrativa, per il personale delle pubbliche
amministrazioni, ai sensi della normativa vigente;
d) acquisizione e monitoraggio dei piani di
fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni;
e) trattazione delle questioni e degli affari di
competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti,
strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di
trattamenti economici fondamentali ed accessori dei
dipendenti pubblici, anche a status internazionale, nonche'
di quelle relative alla ricollocazione di personale
connesso ai processi di trasferimento di funzioni tra
pubbliche amministrazioni.
4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si
articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge
le seguenti funzioni:
a) attivita' normativa e consultiva in materia di
interventi pubblici e di incentivazione di quelli privati
nei diversi settori dell'economia, ivi inclusi gli
interventi di prevenzione, emergenziali e di ripristino a
seguito di eventi calamitosi, anche ai fini della
valutazione della compatibilita' economico finanziaria;
monitoraggio finanziario e proposte di semplificazione
degli atti e delle procedure connesse;
b) attivita' normativa e consultiva in materia di
programmazione e attuazione degli investimenti pubblici e
relativo monitoraggio;
c) valutazione dei contratti di programma e di
servizio, atti convenzionali e altre forme contrattuali
anche ai fini della valutazione della compatibilita'
economico finanziaria;
d) attivita' di analisi, consulenza e supporto
normativo - per quanto di competenza del Dipartimento - ai
fini dell'attivita' pre-deliberativa del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e
connessi adempimenti di attuazione;
e) analisi e valutazione degli impatti delle
politiche settoriali nelle materie di competenza
dell'Ispettorato;
f) valutazione della fattibilita' ed impatto
economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa
di attuazione delle materie di competenza;
g) rapporti con gli organismi internazionali nelle
materie di competenza, ivi inclusa la partecipazione ai
relativi organi direttivi e finanziari;
h) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto
di competenza del Dipartimento, in attuazione delle
direttive del Ragioniere generale dello Stato e in raccordo
con gli uffici di coordinamento e con le altre strutture di
livello dirigenziale generale;
i) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza dell'Ispettorato.
5. L'Ispettorato generale per la finanza delle
pubbliche amministrazioni si articola in uffici
dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti
funzioni:
a) analisi e tecniche della previsione finanziaria;
rilevazione, previsione e consolidamento dei flussi di
cassa dei singoli comparti delle pubbliche amministrazioni
per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica;
coordinamento del Sistema informativo delle operazioni
degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi
dallo Stato;
b) monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di
tesoreria delle pubbliche amministrazioni; acquisizione e
analisi delle informazioni di bilancio degli enti
territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, anche
ai fini della prevenzione delle situazioni di crisi
finanziarie;
b-bis) coordinamento delle attivita' di
programmazione e attuazione delle disposizioni in materia
di investimenti degli enti territoriali, per quanto di
competenza del Dipartimento, e relativo monitoraggio,
nonche' analisi e valutazione degli impatti delle politiche
settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;
c) coordinamento del servizio di tesoreria statale;
d) rapporti con la Banca d'Italia; disciplina della
tesoreria unica;
e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di
quelli di cui al comma 6, lettera g) e di quelli affidati
in gestione ad altri uffici del Ministero; elaborazione del
conto riassuntivo del tesoro;
f) gestione dei rapporti finanziari con gli enti
decentrati di spesa;
g) attivita' di supporto alla verifica della
legittimita' costituzionale delle leggi regionali;
h) attivita' normativa, interpretativa e di
coordinamento in materia di rapporti finanziari con gli
enti territoriali; rapporti con la Conferenza
Stato-regioni, la Conferenza Unificata e la Conferenza
Stato-citta';
i) attivita' di supporto all'attuazione del
federalismo; attivita' di supporto all'attuazione della
riforma contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;
i-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza dell'Ispettorato.
6. L'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con
l'Unione europea si articola in uffici dirigenziali non
generali, i cui compiti sono definiti ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) partecipazione al processo di formazione,
esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione
europea e relativi adempimenti;
b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio
derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea e quantificazione degli oneri a carico della
finanza nazionale;
c) partecipazione al processo di definizione della
normativa e delle politiche in sede comunitaria e
coordinamento del processo di recepimento della normativa
comunitaria nell'ordinamento interno, per quanto di
competenza del Dipartimento;
c-bis) analisi e valutazione degli impatti delle
politiche settoriali nelle materie di competenza
dell'Ispettorato;
d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti
tra l'Italia e l'Unione europea; monitoraggio
dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale, degli
interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi
strutturali;
e) esercizio dei controlli sull'attuazione degli
interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle
relative risorse finanziarie, ivi comprese le quote di
cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle
Ragionerie territoriali dello Stato;
f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183;
g) gestione dei conti correnti di tesoreria
riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea;
g-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza dell'Ispettorato;
g-ter) funzione di Autorita' di audit del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi
dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza.
7. L'Ispettorato generale per la spesa sociale si
articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge
le seguenti funzioni:
a) monitoraggio e previsione degli andamenti generali
e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della
valutazione del relativo impatto sulle politiche
finanziarie e di bilancio;
b) attivita' normativa, di consulenza e di
coordinamento in materia di protezione sociale, nonche'
supporto delle delegazioni italiane presso organismi
internazionali;
b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle
politiche settoriali nelle materie di competenza
dell'Ispettorato;
c) attivita' di verifica, di gestione, ove prevista,
e di supporto nei procedimenti riguardanti il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale e degli interventi di
edilizia sanitaria, nonche' in materia di assistenza
sociale; verifica degli adempimenti regionali in materia
sanitaria, monitoraggio dei Piani di rientro e della spesa
sanitaria regionale;
d) vigilanza sulle attivita' degli enti previdenziali
in materia di contributi e prestazioni;
e) partecipazione al processo di definizione della
normativa e delle politiche per il settore sanitario;
f) monitoraggio, analisi e verifica degli andamenti
della spesa sanitaria, farmaceutica e di quella relativa
alle prescrizioni mediche. Coordinamento e gestione delle
attivita' non informatiche connesse al progetto Tessera
sanitaria e al Fascicolo sanitario elettronico;
f-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza dell'Ispettorato.
8. L'Ispettorato generale per l'informatica e
l'innovazione tecnologica si articola in uffici
dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti
funzioni:
a) definizione, sviluppo e gestione dei sistemi
informatici e tecnologici integrati in materia di
contabilita', bilancio e finanza pubblica, nonche' a
supporto delle attivita' di monitoraggio e valutazione nei
principali settori della spesa pubblica, ivi compresa la
gestione informatica dei progetti Tessera sanitaria e
Fascicolo sanitario elettronico, per l'implementazione
delle attivita' del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, delle amministrazioni e degli enti pubblici e
delle altre istituzioni competenti;
b) definizione del Piano strategico pluriennale in
materia di informatica, innovazione tecnologica e
digitalizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e relativi Piani operativi annuali;
c) presidio per la definizione e gestione delle
infrastrutture, delle connettivita' e dei servizi
informatici e tecnologici del Dipartimento e relative
strategie evolutive; definizione di metodologie, standard
di qualita' e di sicurezza fisica e delle informazioni;
supporto agli adempimenti in materia di cyber security per
quanto di competenza del Dipartimento;
d) monitoraggio e controllo sull'allineamento dei
sistemi informatici e tecnologici agli obiettivi
progettuali ed agli standard quali-quantitativi; verifica
della qualita' e delle performance tecnico-funzionali dei
software, dei sistemi tecnologici e dei servizi di
assistenza tecnica agli utenti;
e) definizione di sistemi e metodi per la gestione,
l'analisi e la valorizzazione del patrimonio dati del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche
in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici e
privati; gestione e sviluppo della banca dati delle
pubbliche amministrazioni (BDAP), del portale dati e
servizi open, del sito istituzionale del Dipartimento;
f) gestione di programmi e progetti finanziati con
risorse europee finalizzati allo sviluppo dei sistemi
informatici e tecnologici del Dipartimento, delle
competenze tecniche e delle capacita' di analisi e
valutazione;
g) servizio di assistenza tecnica agli utenti delle
strutture centrali e territoriali del Dipartimento per
l'efficace utilizzo dei sistemi e degli strumenti
informatici, tecnologici e digitali in dotazione;
h) gestione dei rapporti con la societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, anche in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160;
i) programmazione dei fabbisogni e acquisizione dei
beni e degli strumenti informatici e tecnici per le
esigenze del Dipartimento; gestione del patrimonio e
dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e
relativa logistica;
l) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie
di competenza.
9. L'Ispettorato generale per la contabilita' e la
finanza pubblica, si articola in uffici dirigenziali non
generali, i cui compiti sono definiti ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, e svolge, le seguenti funzioni:
a) iniziative volte all'armonizzazione per
l'adeguamento dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici
con le disposizioni contenute nella normativa nazionale e
in quella comunitaria, al fine di consentire il
monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle
risultanze dei bilanci dei vari enti e per la costruzione
del conto economico consolidato delle amministrazioni
pubbliche;
b) previsione, monitoraggio e consuntivo del
fabbisogno del settore statale e pubblico e dei flussi
giornalieri di cassa, anche ai fini della gestione della
liquidita';
c) previsione e monitoraggio dell'indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni;
d) coordinamento delle attivita' inerenti i rapporti
con ISTAT ed Eurostat e con gli organismi comunitari,
europei e internazionali per gli aspetti di policy e di
programmazione economico-finanziaria, nonche' in materia di
metodologia e classificazione dei dati di finanza pubblica;
e) coordinamento e gestione del modello disaggregato
di finanza pubblica e del modello integrato con le
variabili macroeconomiche;
f) coordinamento nella predisposizione delle
Relazioni sul conto consolidato di cassa delle
Amministrazioni pubbliche ed elaborazione degli altri
documenti di previsione e consuntivo in materia di finanza
pubblica;
g) analisi e monitoraggio dell'impatto sui saldi di
finanza pubblica delle operazioni di partenariato
pubblico-privato ivi compreso l'esame normativo e
l'elaborazione degli schemi contrattuali e delle
convenzioni;
h) previsione e monitoraggio delle entrate
tributarie, con il supporto del Dipartimento delle finanze,
delle entrate extra tributarie e della spesa anche mediante
l'analisi dei relativi provvedimenti ai fini della
valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica;
h-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza dell'Ispettorato.
9-bis. L'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di
finanza pubblica si articola in uffici dirigenziali di
livello non generale e in posizioni dirigenziali non
generali destinate allo svolgimento delle attivita'
ispettive, i cui compiti sono definiti ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' ispettiva sulla regolarita' e proficuita'
della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche
amministrazioni, degli enti e degli organismi pubblici,
nonche' delle societa' di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175;
b) attivita' ispettiva nelle materie di competenza dei
dipartimenti del Ministero e sulle relative strutture,
anche in relazione agli ambiti individuati in appositi
programmi di attivita' definiti con i dipartimenti
medesimi;
c) accertamenti su richiesta di autorita'
giurisdizionali e verifiche sulla base di protocolli
d'intesa o convenzioni con altre pubbliche amministrazioni;
d) indagini conoscitive sullo stato di attuazione
delle misure adottate per il conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica e sugli equilibri di bilancio dei
soggetti indicati alla lettera a);
e) collaborazione all'attivita' di controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e
all'analisi e valutazione della sostenibilita' degli
interventi in materia di entrata e di spesa;
f) acquisizione di ogni utile informazione, ai sensi
dell'articolo 28, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, sulla gestione degli enti e organismi di cui alla
lettera a), nonche' degli enti di diritto privato vigilati
dal Ministero dell'economia e delle finanze;
g) supporto all'attivita' normativa e prelegislativa
del Dipartimento e all'elaborazione di proposte volte alla
razionalizzazione della spesa e al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica;
h) esecuzione di altri progetti o attivita' delegate
dal Ragioniere generale dello Stato.
10. Il Servizio studi dipartimentale, posto alle
dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si
articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge
attivita' di analisi metodologica, studio e ricerca a
supporto delle attivita' di tutto il Dipartimento. Il
Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) ricerca economica e metodologica in materia di
finanza pubblica per l'analisi degli effetti delle
politiche di bilancio;
b) analisi e studi finalizzati allo sviluppo di
metodologie e modelli econometrici in materia di finanza
pubblica;
c) studio dell'evoluzione dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle
iniziative di riforma e delle relative attivita' di
monitoraggio e controllo; studio e analisi comparata delle
discipline contabili adottate nei paesi dell'UE;
d) attivita' di analisi e studio in materia di
contabilita' pubblica economico-patrimoniale per la
definizione di principi, regole e metodologie; elaborazione
di proposte di modifica della normativa vigente;
d-bis) analisi, ricerca economica e valutazione degli
impatti delle politiche settoriali nelle materie di
competenza del Dipartimento;
e) definizione di procedure, di metodologie e di
tecniche per l'analisi della performance delle
amministrazioni pubbliche tramite indicatori di
economicita', efficacia ed efficienza;
f) studio e analisi dei profili normativi, regolatori
e gestionali delle societa' a partecipazione pubblica,
anche ai fini della valutazione dell'impatto sulla finanza
pubblica;
g) studi e analisi statistiche riguardanti il
monitoraggio dei pagamenti dei debiti commerciali delle
pubbliche amministrazioni;
g-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza del Servizio.
11. Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e
per il controllo interno dipartimentale, posto alle dirette
dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola
in uffici dirigenziali non generali, posizioni dirigenziali
non generali destinate allo svolgimento dell'attivita' di
verifica sugli uffici centrali di livello dirigenziale
generale e sul sistema delle ragionerie e svolge le
seguenti funzioni:
a) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in raccordo
con l'Ispettorato generale di finanza, sulle attivita'
degli Uffici centrali di bilancio, ivi compreso quanto
previsto in riferimento a tali articolazioni dipartimentali
dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123;
b) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in raccordo
con l'Ispettorato generale di finanza, sulle attivita'
delle Ragionerie territoriali dello Stato, ivi compreso
quanto previsto con riferimento alle citate articolazioni
territoriali dall'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
c) attivita' di analisi per valutare la completezza,
l'adeguatezza, la funzionalita' e l'affidabilita' dei
processi interni di gestione, dei programmi e delle
procedure di lavoro rientranti nelle materie di competenza
del sistema delle Ragionerie. Pianificazione e conduzione
di attivita' di revisione interna sugli uffici centrali di
livello dirigenziale generale del Dipartimento e sul
sistema delle Ragionerie;
d) svolgimento delle attivita' previste dall'articolo
7, comma 1, lettera p), con riferimento al sistema delle
Ragionerie, in collaborazione con i competenti uffici alle
dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato;
d-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di
competenza del Servizio.
11-bis. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in
uffici dirigenziali non generali, destinati allo
svolgimento dell'attivita' di coordinamento delle fasi di
programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e
controllo del PNRR e svolge le seguenti funzioni:
a) coordinamento delle attivita' di programmazione,
attuazione, gestione e controllo del PNRR, attraverso
l'adozione di linee guida, la definizione di orientamenti
applicativi indirizzati alle Amministrazioni responsabili
degli interventi e la definizione della manualistica e
della strumentazione operativa;
b) verifica della coerenza della fase di attuazione
del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e
definizione delle eventuali misure correttive ritenute
necessarie;
c) monitoraggio, analisi e valutazione dei dati di
avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli
interventi programmati nonche' elaborazione e divulgazione
di dati ed informazioni relativi ai risultati ottenuti;
d) assistenza alle Amministrazioni titolari di
interventi al fine di garantire correttezza, completezza e
qualita' dei dati di monitoraggio;
e) attivita' di comunicazione istituzionale e
pubblicita' del PNRR;
f) verifica delle rendicontazioni di spesa dei piani
attuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi del
PNRR, ai fini della verifica della coerenza con la
normativa nazionale ed europea e del rilascio delle
attestazioni di rendicontazione;
g) coordinamento del processo di predisposizione dei
programmi UE e degli interventi progettuali complementari
di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, al fine di procedere agli adempimenti di
gestione, monitoraggio e controllo degli stessi;
h) gestione finanziaria del Fondo di rotazione
nazionale Next Generation EU-Italia e dei flussi di
assegnazione e trasferimento delle risorse alle
Amministrazioni titolari degli interventi e agli altri
aventi diritto nonche' vigilanza sulle attivita' di
recupero degli importi indebitamente utilizzati dalle
amministrazioni responsabili ed attivazione delle
necessarie operazioni di compensazione;
i) definizione e gestione amministrativa delle
convenzioni e degli accordi con enti esterni, ivi comprese
le societa' in house della Pubblica amministrazione;
l) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie
di competenza del Servizio.
11-ter. L'Unita' di missione Next Generation EU, di
seguito Unita' di missione NG EU, si articola in uffici
dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento
dell'attivita' di coordinamento, raccordo e sostegno delle
strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato coinvolte nel processo di attuazione del programma
Next Generation EU e svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio delle riforme e degli investimenti in
campo infrastrutturale e sociale, ivi compresi quelli
relativi all'istruzione, alla ricerca, alla coesione e alla
salute contenuti nel PNRR, in raccordo con le altre
strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato;
b) individuazione di eventuali criticita'
nell'attuazione del PNRR e conseguente formulazione di
proposte per il loro superamento, anche in collaborazione
con altri soggetti istituzionali, con riferimento alle
riforme non settoriali, della digitalizzazione, della
rivoluzione verde e delle infrastrutture di trasporto;
c) attivita' di supporto al Servizio Centrale per il
PNRR nella verifica dell'avanzamento delle milestones e dei
target europei e nazionali, nei medesimi ambiti e
partecipazione ai processi di definizione e monitoraggio
del quadro di valutazione, della relazione annuale di cui
agli articoli 30 e 31 del Regolamento UE 241/2021 e degli
indicatori di outcome del PNRR;
d) promozione di forme di partecipazione, con
particolare riferimento alle priorita' trasversali del
PNRR, relative ai divari di genere, generazionali e
territoriali, favorite dal potenziamento di iniziative di
trasparenza, indirizzate alle istituzioni e ai cittadini;
e) predisposizione delle valutazioni di impatto del
PNRR e delle politiche sottostanti ex ante, in itinere ed
ex post, anche tramite convenzioni con altri soggetti e in
base alle indicazioni della Cabina di regia del PNRR di cui
all'articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021 e attivita'
di supporto agli Ispettorati del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, nell'utilizzo di strumenti
per l'analisi e la valutazione della spesa pubblica;
f) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie
di competenza dell'Unita'.
11-quater. L'Unita' di missione per l'analisi e la
valutazione della spesa, si articola in uffici dirigenziali
non generali destinati allo svolgimento delle seguenti
funzioni:
a) attivita' istruttoria e di segreteria tecnica del
Comitato scientifico di cui all'articolo 9, comma 8, del
decreto-legge n. 152 del 2021, dedicato alle attivita'
inerenti alla revisione della spesa;
b) attivita' di analisi e valutazione della spesa e
delle politiche pubbliche, anche in collaborazione con le
strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e sulla base degli indirizzi e del programma di
lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui alla
lettera a);
c) collaborazione, nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 22-bis della legge del 31 dicembre 2009, n.
196, alle attivita' necessarie alla definizione degli
obiettivi di spesa di ciascun ministero, dei relativi
accordi e delle successive attivita';
d) partecipazione alle attivita' dei nuclei di
analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39
della citata legge n. 196 del 2009;
e) stipula, con societa' a prevalente partecipazione
pubblica ed esperti, di progetti di collaborazione e
convenzioni con altri soggetti istituzionali, quali
universita', enti e istituti di ricerca, con riferimento
alle attivita' di competenza;
f) supporto all'attivita' prelegislativa nelle
materie di competenza, anche ai fini della predisposizione
del quadro finanziario della manovra di finanza pubblica.».
«Art. 10 (Uffici centrali di bilancio). - 1. Ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali del
bilancio di seguito riportati, sono uffici di livello
dirigenziale generale:
a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
che si articola in uffici dirigenziali non generali;
b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dell'interno, che si articola in uffici dirigenziali non
generali;
c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
della giustizia, che si articola in uffici dirigenziali non
generali;
d) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
della difesa, che si articola in uffici dirigenziali non
generali;
e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, che si articola in uffici
dirigenziali non generali;
f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dello sviluppo economico, che si articola in uffici
dirigenziali non generali;
g) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, che si
articola in uffici dirigenziali non generali;
h) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
della transizione ecologica, che si articola in uffici
dirigenziali non generali;
i) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, che si
articola in uffici dirigenziali non generali;
l) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, che si articola in
uffici dirigenziali non generali;
m) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
della salute, che si articola in uffici dirigenziali non
generali;
n) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dell'istruzione, che si articola in uffici dirigenziali non
generali;
n-bis) Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dell'universita' e della ricerca, che si articola
in uffici dirigenziali non generali;
o) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
della cultura, che si articola in uffici dirigenziali non
generali;
o-bis) Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero del turismo, che si articola in uffici
dirigenziali non generali.
2. Le modalita' organizzative interne degli Uffici
centrali di bilancio e le rispettive competenze sono
definite con decreto ministeriale, di cui all'articolo 1,
comma 2, prevedendo anche, nel caso in cui l'ambito di
competenza dei predetti Uffici ricomprenda piu' Ministeri,
la suddivisione operativa in corrispondenti sezioni di
livello dirigenziale non generale ferma restando la
direzione unitaria. La denominazione e l'ambito di
competenza degli Uffici centrali di bilancio di cui al
comma 1 si adeguano altresi' alle eventuali successive
modificazioni legislative relative al Ministero di
riferimento.
3. Gli uffici centrali del bilancio svolgono, in modo
coordinato, le seguenti funzioni:
a) concorrono alla formazione degli stati di
previsione dei singoli Ministeri nelle sue diverse fasi e
curano in gestione le variazioni di bilancio da adottarsi
con atto amministrativo;
b) effettuano gli adempimenti relativi alla
predisposizione del rendiconto di ciascun Ministero, sia
relativamente al conto del bilancio, che al conto del
patrimonio;
c) esercitano, sia in via preventiva che successiva,
anche a campione, il controllo di regolarita'
amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle
Amministrazioni centrali statali. Esercitano il controllo
di regolarita' amministrativa e contabile sui decreti
interministeriali. Provvedono alla tenuta delle scritture
contabili in relazione alle spese e alle entrate e alla
registrazione degli atti di spesa, risultanti dai
provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la
responsabilita' dei dirigenti competenti. Verificano
l'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei
pagamenti - cronoprogramma;
d) effettuano, in via successiva, anche a campione,
il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti
amministrativi resi dai funzionari delegati, della
rendicontazione dettagliata dei pagamenti relativi alle
competenze fisse e accessorie del personale centrale dello
Stato e dei rendiconti prodotti ai sensi di leggi di
settore che li prevedano; effettuano, altresi', il
riscontro amministrativo contabile sui conti giudiziali
resi dagli agenti contabili;
e) coordinano i lavori della Conferenza permanente di
cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con lo scopo
anche di favorire un'ottimale collaborazione
interistituzionale in materia di programmazione, controllo
e monitoraggio dell'attivita' finanziaria, ai fini indicati
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279;
f) verificano l'uniformita' e la corretta tenuta
delle scritture di contabilita' integrata finanziaria,
economico e patrimoniale, di cui all'articolo 38-bis della
legge n. 196 del 2009;
g) effettuano gli adempimenti relativi alle
rilevazioni previste dal Titolo V del decreto legislativo
n. 165 del 2001, sui dati comunicati dalle amministrazioni,
in materia di consistenza del personale, delle relative
spese, nonche' delle attivita' svolte;
h) effettuano il controllo sulla compatibilita' dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 5 comma 2,
lettera e), del decreto legislativo n. 123 del 2011;
i) svolgono compiti di controllo, verifica e
monitoraggio ad essi demandati da specifiche norme;
j) svolgono gli altri compiti ad essi demandati dalle
vigenti norme in materia di contabilita' generale dello
Stato e di gestioni fuori bilancio;
k) svolgono le attivita' delegate dalle strutture di
livello dirigenziale generale del Dipartimento;
l) provvedono al controllo ed alla contabilizzazione
delle entrate dello Stato, curando i connessi adempimenti
relativi al rendiconto.».
«Art. 11 (Competenze del Dipartimento delle finanze). -
1. Il Dipartimento delle finanze, nell'esercizio delle
competenze ad esso attribuite, svolge, in particolare, le
seguenti funzioni statali:
a) analisi, elaborazione e valutazione delle
politiche economico-fiscali, in relazione alle quali:
assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni,
anche nel contesto dei rapporti istituzionali con il
Servizio statistico nazionale; sviluppa e gestisce modelli
economici per la valutazione delle politiche fiscali e
delle previsioni delle entrate; predispone analisi, studi,
indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di
politiche e interventi in materia fiscale, in ambito
nazionale e internazionale;
b) valutazione degli effetti economico-finanziari
generati dalle misure fiscali;
c) previsioni, monitoraggio e consuntivazione delle
entrate tributarie erariali e territoriali;
d) analisi, elaborazione e valutazione delle
politiche e delle norme in materia tributaria, in ambito
nazionale, europeo e internazionale; valutazione
dell'impatto amministrativo della normativa, anche quanto
all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;
e) valutazione e predisposizione di elementi
amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli
emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato
ispettivo, anche acquisendo informazioni dalle agenzie
fiscali e dagli altri enti della fiscalita';
f) emanazione di direttive interpretative della
legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza
con gli obiettivi di politica economica e tributaria e il
rispetto, da parte degli uffici, delle esigenze di equita',
semplicita' e omogeneita' di trattamento, con particolare
riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del
contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) verifica delle modalita' di assolvimento degli
obblighi tributari rispetto alle esigenze di
semplificazione nonche' di riduzione dei costi di gestione
degli adempimenti, sia per i contribuenti sia per
l'amministrazione finanziaria;
h) relazioni con gli altri Stati e con gli organismi
dell'Unione europea e internazionali per le materie di
competenza del Dipartimento, fatte salve le competenze del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e del Ministero dello sviluppo economico;
i) pianificazione e coordinamento, in relazione alle
quali: raccoglie ed elabora le informazioni necessarie per
la definizione degli indirizzi e della strategia di
politica fiscale; formula e coordina le proposte al
Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di
indirizzo triennale previsto dall'articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; svolge attivita'
propedeutica e preparatoria per la stipula delle
convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del
Ministro, il coordinamento generale per preservare
l'unitarieta' del sistema nell'esercizio delle funzioni
fiscali e promuove la collaborazione tra i soggetti
operanti in campo fiscale; contribuisce alla programmazione
delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento
delle agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalita';
l) monitoraggio, verifica e controllo in relazione
alle quali: ferma rimanendo l'attivita' del Ministro di
valutazione e controllo strategico nonche' di alta
vigilanza, monitora l'andamento gestionale delle agenzie;
verifica i risultati di gestione delle agenzie in relazione
agli obiettivi fissati dalle convenzioni; monitora e
attribuisce le risorse da trasferire alle agenzie fiscali e
agli enti della fiscalita'; svolge le attivita' istruttorie
relative alle deliberazioni dei comitati di gestione delle
agenzie di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni; svolge le attivita' di controllo previste
dalla legge nei confronti delle societa' partecipate;
m) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma
restando l'attivita' del Ministro di alta vigilanza, le
modalita' di esercizio delle funzioni fiscali da parte
delle agenzie, e degli altri enti della fiscalita' di
competenza dello Stato, sotto il profilo della trasparenza,
imparzialita' e correttezza nell'applicazione delle norme,
con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti
nonche' a quanto previsto dalla legge n. 212 del 2000;
n) coordinamento del sistema informativo della
fiscalita', in relazione al quale: svolge attivita' di
supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi
strategici e delle linee guida dello sviluppo
dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione;
assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro,
l'attuazione, l'integrazione ed il coordinamento del
sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria
di settore; definisce criteri e regole per l'utilizzazione
delle informazioni e dei dati che costituiscono il sistema
informativo della fiscalita';
o) gestione dei servizi relativi al funzionamento
della giustizia tributaria; programmazione, progettazione,
sviluppo e gestione dei servizi dell'amministrazione della
giustizia tributaria e degli uffici giudiziari; analisi,
elaborazione e monitoraggio delle norme ordinamentali e
processuali in materia di giustizia tributaria e relative
alle spese di giustizia nel processo tributario;
rilevazioni e analisi statistiche sull'andamento del
processo tributario; valutazione e predisposizione di
elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge,
sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato
ispettivo; analisi giurisprudenziale in materia di tributi;
emanazione di direttive interpretative della legislazione
in materia di processo tributario e delle relative spese di
giustizia; gestione dell'elenco nazionale dei difensori
abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
p) definizione delle esigenze del Dipartimento in
materia di politiche delle risorse umane e strumentali in
coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la
denominazione di "Direttore generale delle finanze". Alle
dirette dipendenze del direttore generale delle finanze
operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui
compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
con competenze nelle seguenti materie: coordinamento
dell'ufficio del direttore generale delle finanze;
controllo di gestione dipartimentale; coordinamento e
monitoraggio dei progetti dipartimentali; coordinamento
dell'attivita' amministrativa; attivita' tecnica di
supporto all'ufficio del direttore generale delle finanze;
supporto nell'attivita' prelegislativa e di studio, analisi
e legislazione fiscali; comunicazione istituzionale e
relazioni esterne; coordinamento con il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
nelle materie di cui al comma 1, lettera p), del presente
articolo.
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di
livello dirigenziale generale:
a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;
b) Direzione legislazione tributaria e federalismo
fiscale;
c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita';
d) Direzione rapporti fiscali europei e
internazionali;
e) Direzione sistema informativo della fiscalita';
f) Direzione della giustizia tributaria.
4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e
ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al
presente articolo sono assegnati al Dipartimento tre posti
di funzione di livello dirigenziale generale.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita'
attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la
Guardia di finanza e il coordinamento dell'attivita' svolta
dai militari della Guardia di finanza impiegati con
funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero.
Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente
comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in
servizio presso il Ministero e' assicurato da un ufficiale
della Guardia di finanza scelto dal Ministro.».
«Art. 13 (Competenze del Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi). - 1. Il Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi svolge attivita' di
supporto per il Ministero ed ulteriori servizi, tra cui gli
approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni, anche
in riferimento al sistema nazionale di public procurement,
e la gestione e lo sviluppo della piattaforma immateriale
nazionale centralizzata per la gestione giuridica ed
economica del personale delle pubbliche amministrazioni;
definisce il modello unitario del controllo di gestione in
raccordo con gli altri dipartimenti.
Il Dipartimento e' competente nelle materie di seguito
indicate:
a) amministrazione generale, spese a carattere
strumentale dei dipartimenti e comuni del Ministero,
servizi logistici e servizi comuni del Ministero, ivi
compresa l'attuazione delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gestione delle
attivita' e dei sistemi informativi legati
all'amministrazione generale, alla gestione degli
approvvigionamenti e della logistica sulla base delle
esigenze definite dai Dipartimenti;
b) elaborazione degli indirizzi generali concernenti
il personale del Ministero, anche in attuazione di norme,
direttive e circolari emanate dalle amministrazioni
competenti; programmazione generale del fabbisogno di
personale del Ministero, sentiti gli altri dipartimenti;
rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti
sindacali e indirizzo generale della rappresentanza della
parte pubblica nell'ambito della contrattazione integrativa
decentrata; elaborazione ed attuazione delle politiche del
personale e gestione delle risorse umane; gestione delle
attivita' e dei sistemi informativi legati alla gestione
del personale; elaborazione degli indirizzi metodologici in
materia di rilevazione ed analisi delle competenze e dei
comportamenti anche a fini di valorizzazione del capitale
umano; rapporti con soggetti esterni nelle materie di
competenza;
c) servizi del tesoro incluso il pagamento delle
retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello
Stato e di altre pubbliche amministrazioni ed il pagamento
e la liquidazione di altri assegni erogati dallo Stato a
particolari categorie di cittadini;
d) definizione delle specifiche esigenze funzionali e
delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che
devono essere assicurate, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160 e dell'articolo 31-septies del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176, nell'ambito dei sistemi
informativi trasversali del Ministero e gestione e sviluppo
dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei
compiti istituzionali del Dipartimento; servizi informativi
comuni e trasversali del Ministero, ivi inclusi quelli
infrastrutturali, affidati al Dipartimento d'intesa con
glia altri Dipartimenti; attuazione per quanto di relativa
competenza dell'agenda digitale;
e) definizione, in coerenza con le direttive
impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo,
e, in materia di sistemi informativi d'intesa con i
dipartimenti indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a) e
c), degli indirizzi e delle linee operative relativamente
ai rapporti convenzionali con le societa' di cui
all'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e
gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti;
cura dei relativi rapporti amministrativi, fermi restando i
rapporti operativi con la societa' di cui all'articolo 4,
comma 3-bis del citato decreto-legge da parte degli altri
dipartimenti in materia di sviluppo e gestione di sistemi
informativi di specifico interesse, ai sensi dell'articolo
31-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176;
f) comunicazione istituzionale, in relazione alla
quale: attua le strategie e le iniziative di comunicazione
del Ministero in raccordo con il Portavoce del Ministro, i
Dipartimenti e le altre strutture del Ministero; cura lo
sviluppo e la gestione del Portale internet del Ministero e
della Intranet; assolve agli adempimenti della legge 7
giugno 2000, n. 150; svolge le attivita' di comunicazione
istituzionale esterna ed interna; promuove la conoscenza
delle attivita' del Ministero; coordina e gestisce le
funzioni di informazione e assistenza agli utenti; supporta
e gestisce gli eventi e le manifestazioni; cura le
attivita' di customer satisfaction; promuove e coordina la
realizzazione delle carte dei servizi erogati dal
Ministero; svolge le funzioni di ufficio di statistica del
Ministero;
g) contenzioso e affari legali nelle materie di
competenza del Dipartimento, nonche' contenzioso che
coinvolge piu' dipartimenti;
h) coordinamento del Tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori in attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89; supporto alle attivita' nelle politiche di spending
review con riferimento agli aspetti relativi agli
approvvigionamenti pubblici.
2. Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento,
la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche
del personale del Ministero, la programmazione delle
risorse, la qualita' dei processi e dell'organizzazione, il
coordinamento del sistema informativo concernente il
personale del Ministero e degli eventuali altri progetti
dei sistemi informativi dei dipartimenti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), compresa la
gestione delle relative risorse, nonche' della
comunicazione istituzionale. Sono fatte salve le competenze
del Dipartimento delle finanze relative al Sistema
informativo della fiscalita', di cui all'articolo 11, comma
1, lettera n).
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di
livello dirigenziale generale:
a) Direzione per la razionalizzazione della gestione
degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli
affari generali;
b) Direzione dei sistemi informativi e
dell'innovazione;
c) Direzione del personale;
d) Direzione della comunicazione istituzionale;
e) Direzione dei servizi del tesoro.
4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e
ricerca nelle materie di competenza del Dipartimento, al
medesimo sono assegnati tre posti di funzione di livello
dirigenziale generale, cui sono affidati, tra gli altri, i
seguenti compiti:
a) garantire il supporto alle attivita' relative
all'attuazione del programma di razionalizzazione degli
acquisti di beni e servizi da parte di pubbliche
amministrazioni, anche in riferimento all'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, e delle attivita' di revisione
della spesa per l'attuazione delle politiche di spending
review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti
pubblici, di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche'
per la definizione degli indirizzi e del controllo
strategico nei confronti della societa' dedicata di cui al
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di
programma di razionalizzazione degli acquisti;
b) curare il contenzioso che coinvolge piu'
dipartimenti, ai sensi dell'articolo 7-bis comma 4 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
c) supportare il capo del Dipartimento per le
esigenze di raccordo con gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, con particolare riferimento
alle attivita' connesse e strumentali all'attuazione del
PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento
operano uffici di livello dirigenziale non generale, con
competenze in materia di: coordinamento e segreteria del
capo Dipartimento, consulenza giuridico-legale, attivita'
prelegislativa e verifica della compatibilita' economico
finanziaria delle iniziative legislative dipartimentali,
definizione e monitoraggio di progetti innovativi nelle
materie di competenza del Dipartimento, con particolare
riferimento a quelli finanziati dall'Unione europea e da
istituzioni internazionali, nonche' amministrazioni ed enti
pubblici, sviluppo organizzativo analisi dei processi e dei
modelli di organizzazione del lavoro, organizzazione di
eventi e comunicazione, in raccordo con la Direzione di cui
al comma 3, lettera d), controllo di gestione, relazioni
sindacali.
6. I dirigenti generali di cui al comma 4 per lo
svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi,
secondo le direttive del capo del Dipartimento, degli
uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma
5, e delle posizioni di livello dirigenziale non generale
di consulenza, studio e ricerca assegnate alle dirette
dipendenze del capo del Dipartimento.»

 


«Art. 14. Attribuzioni degli uffici di livello
dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi
1. La Direzione per la razionalizzazione della gestione
degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli
affari generali svolge le seguenti funzioni con riguardo a
tutto il Ministero:
a) acquisizione, amministrazione, manutenzione,
servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero
con i relativi impianti tecnologici non informatici;
b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; gestione
degli spazi e delle superfici interni ed esterni;
c) gestione del patrimonio mobiliare del Ministero,
anche di rilievo storico-artistico;
d) gestione degli affari e dei servizi di carattere
generale, del protocollo e della corrispondenza;
coordinamento e definizione del modello unitario di
protocollo e gestione documentale in raccordo con gli altri
dipartimenti;
e) gestione contabile del Dipartimento, in raccordo
con le direzioni del Dipartimento; gestione unificata nelle
materie comuni a piu' dipartimenti ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
f) servizio di economato e provveditorato, anche
attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti
per l'acquisto di beni e servizi;
g) cura dei rapporti amministrativi nei confronti
della societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 414, in materia di Programma di
razionalizzazione degli acquisti; attuazione operativa del
progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;
h) funzioni di indirizzo e controllo strategico nei
confronti della societa' dedicata di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in accordo con il
responsabile della posizione dirigenziale di livello
generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a);
h-bis) definizione degli indirizzi per la gestione
della piattaforma di e-procurement, anche in riferimento al
sistema nazionale di public procurement, in raccordo con il
responsabile della posizione dirigenziale di livello
generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a),
nonche' con la Direzione dei sistemi informativi e
dell'innovazione;
i) supporto delle attivita' di cui all'articolo
49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, di revisione della spesa, per l'attuazione delle
politiche di spending review per gli aspetti relativi agli
approvvigionamenti pubblici;
l) procedure di gara fino alla dichiarazione di
efficacia dell'aggiudicazione, per l'acquisizione di beni e
servizi per il Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi che esulano dalle attribuzioni
specifiche di altre direzioni e uffici, sulla base dei
fabbisogni e delle istruttorie degli uffici dipartimentali
richiedenti laddove non sussista obbligo di ricorso al
sistema delle convenzioni od altri strumenti di
negoziazione ai sensi dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 e del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135;
m) rilevamento, analisi delle esigenze logistiche e
degli uffici centrali e locali ed attuazione delle misure
atte al loro soddisfacimento;
n) coordinamento delle attivita' propedeutiche
finalizzate alla presa in consegna degli immobili degli
uffici centrali e periferici;
o) razionalizzazione della gestione degli immobili e
degli spazi degli uffici centrali e territoriali;
p) rapporti con l'Agenzia del demanio;
q) contenzioso nelle materie di competenza;
r) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto
di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di
livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13,
comma 5 e con le altre strutture dipartimentali di livello
dirigenziale generale.
2. La Direzione dei sistemi informativi e
dell'innovazione svolge le seguenti funzioni:
a) definizione delle specifiche esigenze funzionali e
delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che
devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi
informativi specifici per lo svolgimento dei compiti
istituzionali del Dipartimento e a supporto della
transizione digitale, in materia di acquisti, logistica,
personale, ed altri servizi dipartimentali, ivi incluse le
attivita' relative al comma 1, lettera h-bis);
b) sviluppo e conduzione della piattaforma nazionale
per la gestione delle risorse umane delle pubbliche
amministrazioni;
c) pagamento delle retribuzioni per il personale
delle amministrazioni dello Stato e gestione del
trattamento economico per le amministrazioni pubbliche,
comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri dei dati aggregati
relativi alla spesa per gli stipendi;
d) definizione di specifiche modalita' operative per
le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle
materie di competenza della Direzione, d'intesa con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in
materia di stipendi per il personale delle amministrazioni
dello Stato;
e) ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di
diffusione delle tecnologie informatiche, anche a supporto
della transizione digitale;
f) definizione, in coerenza con le direttive
impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo,
degli indirizzi e delle linee operative relativamente ai
rapporti convenzionali intrattenuti dal Dipartimento con la
societa' dedicata di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in
materia di sistemi informativi e cura dei relativi rapporti
amministrativi;
g) attuazione dell'Agenda digitale per quanto di
competenza del Dipartimento;
h) rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale;
i) gestione dei progetti, delle infrastrutture e dei
servizi relativi ai sistemi informativi specifici per lo
svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento,
inclusa la piattaforma e-procurement;
l) servizi informativi comuni e trasversali del
Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali in cloud,
affidati al Dipartimento d'intesa con gli altri
dipartimenti;
m) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto
di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di
livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13,
comma 5 e con le altre strutture dipartimentali di livello
dirigenziale generale.
3. La Direzione del personale svolge le seguenti
funzioni con riguardo a tutto il personale del Ministero:
a) elaborazione e definizione delle politiche del
personale alla luce di modelli innovativi di gestione,
valorizzazione e sviluppo, anche attraverso
l'implementazione di banche dati l'ausilio di strumenti
innovativi in materia di rilevazione ed analisi delle
competenze e dei comportamenti, anche a fini di
valorizzazione del capitale umano;
b) verifica degli impatti normativi ed economico
finanziari dei provvedimenti di competenza della direzione;
c) programmazione e dimensionamento degli organici
del Ministero sulla base dei fabbisogni rilevati;
d) selezione, reclutamento, formazione, sviluppo
professionale, valutazione della performance riferita al
personale nonche' organizzazione delle competenze;
e) cessazioni dal servizio;
f) procedimenti disciplinari;
g) mobilita', comandi, aspettative, distacchi e fuori
ruolo del personale;
h) trattamento giuridico, retributivo e
previdenziale;
i) contratti di lavoro del personale inquadrato nelle
aree funzionali;
l) istruttoria per il conferimento degli incarichi
dirigenziali, atti di conferimento, contratti di lavoro e
relativi rapporti con gli organi di controllo;
m) gestione dei fondi per la retribuzione di
posizione e risultato dei dirigenti e del fondo risorse
decentrate per il personale delle aree;
n) attuazione di politiche di benessere organizzativo
e di conciliazione vita-lavoro anche attraverso la
rilevazione e l'analisi del livello di benessere del
personale e lo svolgimento di analisi di clima;
o) gestione degli adempimenti relativi alle denunce
per infortuni;
p) conservazione e gestione dei fascicoli personali,
definizione e gestione delle banche dati, del ruolo dei
dirigenti e del ruolo unico del personale;
q) rilascio autorizzazioni per lo svolgimento di
incarichi extra-istituzionali e anagrafe degli incarichi;
r) contenzioso nelle materie di competenza della
direzione e rappresentanza in giudizio di cui all'articolo
417-bis del codice di procedura civile;
s) rapporti con la Scuola nazionale di
amministrazione e con enti e altre scuole di formazione del
personale pubblico al fine di garantire il soddisfacimento
dei fabbisogni formativi del Ministero; rapporti con
Universita' e istituti scolastici per lo svolgimento di
tirocini presso le strutture del Ministero, con l'Aran, con
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri e con gli altri soggetti
istituzionali, coinvolti nelle materie di competenza;
t) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto
di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di
livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13,
comma 5, e con le altre strutture dipartimentali di livello
dirigenziale generale.
4. La Direzione della comunicazione istituzionale
assicura per il Ministero l'attuazione della strategia di
comunicazione in coordinamento con il portavoce del
Ministro, i Dipartimenti e le altre strutture del
Ministero. A tal fine svolge le seguenti funzioni:
a) sviluppo e gestione delle iniziative di
comunicazione del Ministero in conformita' ai principi
generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
b) elaborazione del piano di comunicazione annuale
del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 150
del 2000;
c) coordinamento dei progetti di comunicazione
interdipartimentali, assicurandone l'integrazione
funzionale;
d) promozione di campagne informative di pubblico
interesse;
e) coordinamento e gestione di eventi e
manifestazioni del Dipartimento e supporto ad eventi e
manifestazioni del Ministero;
f) sviluppo di iniziative volte a promuovere
l'immagine e il rispetto dell'identita' visiva del
Ministero;
g) gestione della biblioteca storica e delle
iniziative di comunicazione ad esse collegate;
h) sviluppo e gestione del portale internet del
Ministero e della Intranet;
i) coordinamento della comunicazione interna del
Ministero;
l) supporto alle attivita' di comunicazione
istituzionale di comitati e commissioni cui partecipa il
Ministero;
m) sviluppo e gestione delle attivita' di relazione
con il pubblico;
n) tenuta e aggiornamento del registro degli accessi
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
monitoraggio della qualita' dei servizi e della
soddisfazione dei cittadini;
o) studi e analisi di dati e informazioni sulle
attivita' di customer satisfaction;
p) promozione e coordinamento delle carte dei servizi
erogati dal Ministero;
q) svolge le funzioni di ufficio di statistica del
Ministero e provvede al coordinamento dell'informazione
statistica e ai rapporti con l'ISTAT ed il Servizio
statistico nazionale (SISTAN).
5. La Direzione dei servizi del Tesoro svolge le
seguenti funzioni:
a) segreteria del Comitato di verifica per le cause
di servizio;
b) organizzazione e coordinamento della Commissione
medica superiore e delle Commissioni mediche di verifica;
c) emissione ordini di pagamento conseguenti a
pronunce degli organi della giustizia amministrativa,
contabile e tributaria per violazione del termine
ragionevole di durata dei processi e su pronunce di
condanna emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali per l'inosservanza dei diritti
sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;
d) riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed
errore giudiziario;
e) risarcimenti per casi di responsabilita' civile
dei giudici; spese per liti e arbitraggi;
f) gestione dei ruoli di spesa fissa sugli indennizzi
per soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni
obbligatorie, da trasfusione di sangue ed emoderivati e per
gli affetti da sindrome da talidomide;
g) gestione dei ruoli fissi di spesa per i vitalizi a
favore delle vittime del terrorismo, della criminalita'
organizzata, del dovere e soggetti equiparati;
h) gestione delle pensioni tabellari militari erogate
all'estero;
i) servizio delle pensioni di guerra;
l) recupero crediti erariali derivanti da sentenze di
condanna della Corte dei conti in materia di
responsabilita' amministrativa;
m) sanzioni alternative su condanne a carico delle
stazioni appaltanti;
n) gestione del servizio dei depositi definitivi;
o) segreterie della Commissione per gli ex
perseguitati politici, antifascisti e razziali e della
Commissione per gli ex deportati dei campi di sterminio
nazisti e dei loro congiunti e concessione degli assegni
vitalizi;
p) adempimenti connessi al pagamento dei benefici
previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in favore
dei grandi invalidi;
q) adempimenti connessi al condono edilizio di cui al
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
r) indennizzi per i beni perduti all'estero;
s) definizione di specifiche modalita' operative per
le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle
materie di competenza della Direzione, d'intesa con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
t) contenzioso nelle materie di competenza;
u) attivita' residuale in materia di procedimenti
sanzionatori per irregolarita' nella trasmissione delle
ricette mediche di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
v) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto
di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di
livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13,
comma 5, e con le altre strutture dipartimentali di livello
dirigenziale generale.»
«Art. 16. Ragionerie territoriali dello Stato
1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi
locali del Ministero dell'economia e delle finanze e
dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
1-bis. Le posizioni dirigenziali di livello generale di
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno
2021 n. 80, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni
territoriali di riferimento, fatte salve eventuali
specificita' previste per le province autonome di Trento e
Bolzano, svolgono, oltre le attivita' proprie dei direttori
delle Ragionerie territoriali ubicate nei capoluoghi di
Regione, le seguenti funzioni:
a) il supporto ai compiti di audit del PNRR e di
sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato per l'attivita' di
monitoraggio e controllo del PNRR;
b) il coordinamento dei controlli preventivi e
successivi di regolarita' amministrativa e contabile ai
sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123, del riscontro della legalita' della spesa e
del monitoraggio della stessa, garantendo l'unitarieta' di
indirizzo della funzione di controllo sulla base degli
indirizzi e delle linee guida formulate dal Servizio
centrale per il sistema delle ragionerie e dall'Ispettorato
generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) il coordinamento dei servizi amministrativi sulla
base degli indirizzi e delle linee guida dei Dipartimenti
centrali del Ministero dell'economia e delle finanze
competenti per materia;
d) lo studio, su richiesta dei direttori interessati,
delle questioni di maggior rilevanza che insorgono nello
svolgimento delle attivita' istituzionali al fine di
pervenire alle proposte di soluzioni di competenza da
sottoporre agli uffici dei Dipartimenti centrali del
Ministero dell'economia e delle finanze;
e) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro,
per le Ragionerie territoriali dello Stato, per quanto
attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro;
f) la gestione unificata del consegnatario dei beni
mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 4 settembre 2002, n. 254 e l'acquisizione di beni e
servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie
territoriali dello Stato;
g) la gestione delle procedure di acquisizione di
beni e servizi connessi al funzionamento dei presidi
territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze,
con esclusione di quelli connessi alla salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro delle Commissioni Tributarie, sulla
base degli indirizzi ed in forza del decentramento delle
risorse operato dai competenti uffici del Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
- Direzione per la razionalizzazione della gestione degli
immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari
generali;
h) la formulazione delle proposte al Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato delle risorse e dei
profili professionali necessari allo svolgimento dei
compiti degli uffici;
i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi - Direzione per la
razionalizzazione della gestione degli immobili, degli
acquisti, della logistica e gli affari generali, per le
attivita' da svolgersi a livello territoriale, finalizzate
alla realizzazione di poli logistici territoriali unitari,
ai sensi del comma 350, dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145.
2. Le Ragionerie territoriali si articolano in uffici
dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto.
3. Le Ragionerie territoriali svolgono a livello
territoriale le funzioni attribuite al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e quelle attribuite al
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi.
4. Le Ragionerie territoriali provvedono alle attivita'
in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica con riferimento alle realta' istituzionali
presenti nel territorio; esercitano nei confronti degli
organi decentrati e degli uffici periferici delle
amministrazioni dello Stato il controllo di regolarita'
amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali
derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato,
esercitano la vigilanza su enti, uffici e gestioni a
carattere locale e le altre competenze necessarie per il
funzionamento dei servizi. Svolgono altresi' le funzioni
che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui
all'articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale,
nonche' ogni altra attivita' attribuita dalle disposizioni
normative vigenti o delegate dai Dipartimenti del
Ministero.
5. Al fine del garantire il governo coordinato e
l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali in
ambito territoriale, le Ragionerie territoriali svolgono le
funzioni di presidio unitario in favore delle articolazioni
territoriali del Ministero.
6. Il supporto per l'erogazione dei servizi
istituzionali da parte delle Ragionerie territoriali,
attraverso il presidio unitario, anche a favore delle altre
pubbliche amministrazioni, e' assicurato dai Dipartimenti
del Ministero, per quanto di rispettiva competenza, anche
mediante lo sviluppo e l'ampliamento dei sistemi
informativi dell'Amministrazione.».
«Art. 19 (Dotazioni organiche). - 1. La dotazione
organica del personale dirigenziale e' individuata nella
tabella A allegata al presente decreto. A decorrere dal 1°
ottobre 2022, in attuazione dell'articolo 21-bis¸ comma 3,
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la
dotazione organica del personale dirigenziale e'
individuata nella tabella B allegata al presente decreto.».
 
Allegato

«Tabella A

+-----------------------------------------+---------+
|Tabella Organici Dirigenziali | |
+-----------------------------------------+---------+
|Dirigenti di prima fascia | |
+-----------------------------------------+---------+
|Uffici di diretta collaborazione con il | |
|Ministro |4 |
+-----------------------------------------+---------+
|Dipartimento del tesoro |12 |
+-----------------------------------------+---------+
|Dipartimento della Ragioneria generale | |
|dello Stato |49 |
+-----------------------------------------+---------+
|Dipartimento delle finanze |10 |
+-----------------------------------------+---------+
|Dipartimento dell'amministrazione | |
|generale, del personale e dei servizi |9 |
+-----------------------------------------+---------+
|Totale |84 |
+-----------------------------------------+---------+
|Dirigenti di seconda fascia | |
+-----------------------------------------+---------+
|Dirigenti di seconda fascia |640* |
+-----------------------------------------+---------+

*Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA).
---------------------

Allegato

Tabella B

+-----------------------------------------+---------+
|In vigore dal 1° ottobre 2022 | |
+-----------------------------------------+---------+
|Tabella Organici Dirigenziali | |
+-----------------------------------------+---------+
|Dirigenti di prima fascia | |
+-----------------------------------------+---------+
|Uffici di diretta collaborazione con il | |
|Ministro |4 |
+-----------------------------------------+---------+
|Dipartimento del tesoro |12 |
+-----------------------------------------+---------+
|Dipartimento della Ragioneria generale | |
|dello Stato |49 |
+-----------------------------------------+---------+
|Dipartimento delle finanze |10 |
+-----------------------------------------+---------+
|Dipartimento dell'amministrazione | |
|generale, del personale e dei servizi |9 |
+-----------------------------------------+---------+
|Totale |84 |
+-----------------------------------------+---------+
|Dirigenti di seconda fascia | |
+-----------------------------------------+---------+
|Dirigenti di seconda fascia |665* |
+-----------------------------------------+---------+

*Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA).»
 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi, fino alla scadenza dei relativi contratti, gli incarichi dirigenziali in essere presso le strutture organizzative del Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle nuove Strutture previste dal presente decreto, nonche' quelli le cui procedure di conferimento sono state avviate prima della data di entrata in vigore dello stesso.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 giugno 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Franco

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Brunetta
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1185