Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2022, n. 100 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 10, comma 1; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l'articolo 7, comma 5; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'articolo 31-septies, secondo cui ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettivita' e per l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal Dipartimento; Visto l'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; Visto l'articolo 1, comma 1050, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, e' istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unita' di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale finalita', e' istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca; Visto l'articolo 3, comma 9, del citato decreto-legge n. 22 del 2021, il quale prevede che le funzioni di controllo della regolarita' amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il quale e' istituito un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non generale; Visto l'articolo 7, comma 14, del citato decreto-legge n. 22 del 2021, il quale prevede che entro il 30 giugno 2022, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, e' istituito nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalita' sono, altresi', istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'articolo 11-bis, comma 15, il quale prevede che in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto; Visto l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, puo' avvalersi del supporto di societa' partecipate dallo Stato; Visto l'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l'Unita' di missione e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine sono istituiti, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti; Visto l'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) e' istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR; Visto l'articolo 7, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale l'Unita' di missione di cui al citato articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale; Visto l'articolo 7, comma 4, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che per le finalita' di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e' istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; Visto l'articolo 11, commi 1 e 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la societa' Consip S.p.A. un apposito disciplinare per realizzare le finalita' indicate al comma 1 del medesimo articolo riguardanti, in particolare, la realizzazione di progettualita' per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto l'articolo 7-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che al fine di assicurare la piena operativita' delle strutture del Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del PNRR, nonche' per il connesso e necessario potenziamento della capacita' di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitivita' e la resilienza delle imprese italiane, e' istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; Visto l'articolo 7-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che per le attivita' indicate all'articolo 8, comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono istituite presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui tre di consulenza, studio e ricerca; Visto l'articolo 7-bis, comma 4, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che al fine di curare il contenzioso che coinvolge piu' dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e' istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; Visto l'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che, in considerazione delle maggiori responsabilita' connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR, assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 77 del 2021, e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attivita' di monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Visto l'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, che prevede che il raccordo con il semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, che provvede, inoltre, a curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 14 del medesimo regolamento. A tal fine sono istituiti presso il Dipartimento del Tesoro due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca; Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», e, in particolare, l'articolo 9, comma 9, ai sensi del quale per le attivita' istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico di cui al comma 8 e' istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unita' di missione, che svolge anche attivita' di segreteria tecnica, cui e' preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale; Visto l'articolo 31-bis, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, il quale prevede che in relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attivita' di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero e' istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'articolo 1, comma 13, il quale prevede l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonche' di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attivita' connesse e strumentali all'attuazione del PNRR; Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'articolo 21-bis, comma 3, il quale prevede che al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale cosi' composto: a) 25 dirigenti di seconda fascia, di cui 5 unita' da destinare alle verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica, e 20 unita' cui conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca nel numero di 5 unita' per ciascuno dei dipartimenti del Ministero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante «Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»; Visto il decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 dell'8 novembre 2021, recante individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze; Ritenuto di dover adeguare l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle diposizioni sopra richiamate; Visto il citato articolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2021, che prevede che sugli schemi dei decreti da adottare ai sensi della medesima disposizione il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato; Informate le organizzazioni sindacali; Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2022; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Riorganizzazione del Ministero
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, le parole «seicentoquattro e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, seicentosei» sono sostituite dalle seguenti: «seicentoquaranta e, a decorrere dal 1° ottobre 2022, seicentosessantacinque»; b) all'articolo 4: 1) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, anche con riferimento alle esigenze di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati, nonche' per le esigenze connesse alle funzioni istituzionali del Direttore generale del tesoro con il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai progetti trasversali alle strutture dipartimentali e alle attivita' istituzionali d'interesse comune.»; 2) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis. I dirigenti generali di cui al comma 4-bis per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del Direttore generale del tesoro, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5 e delle posizioni di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro.»; c) all'articolo 5, comma 1: 1) alla lettera d), dopo le parole «analisi delle riforme strutturali, predisposizione del Programma nazionale di riforma in coordinamento con le altre amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e con le unita' preposte all'attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale di ripresa e resilienza»; 2) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) analisi economica dei settori produttivi dell'economia italiana nel contesto competitivo globale;»; d) all'articolo 7: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera l), le parole «per i» sono sostituite dalla seguente: «dei»; 1.2) dopo la lettera o), e' inserita la seguente: «o-bis) svolgimento dei compiti di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, attribuiti al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;»; 2) al comma 4: 2.1) alla lettera i-bis), le parole «per i» sono sostituite dalla seguente: «dei»; 2.2) alla lettera m), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»; 2.3) dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti: «m-bis) Servizio centrale per il PNRR; m-ter) Unita' di missione Next Generation EU; m-quater) Unita' di missione per l'analisi e la valutazione della spesa.»; 3) al comma 5: 3.1) la parola «nove» e' sostituita dalla seguente: «undici»; 3.2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, uno per le finalita' di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e uno per le finalita' di cui all'articolo 31-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233»; 4) al comma 6, le parole «coordinamento delle attivita' dipartimentali in materia di applicazione dei principi di contabilita' nazionale elaborati in sede europea e studi sulla regolamentazione emanata dalle autorita' statistiche internazionali con riferimento al sistema dei conti nazionali SEC,» sono soppresse; e) all'articolo 8: 1) al comma 6: 1.1) alla lettera g-bis), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»; 1.2) dopo la lettera g-bis), e' aggiunta la seguente: «g-ter) funzione di Autorita' di audit del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.»; 2) al comma 9-bis, lettera g), dopo le parole «supporto all'attivita' normativa» sono inserite le seguenti: «e prelegislativa»; 3) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: «11-bis. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attivita' di coordinamento delle fasi di programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e svolge le seguenti funzioni: a) coordinamento delle attivita' di programmazione, attuazione, gestione e controllo del PNRR, attraverso l'adozione di linee guida, la definizione di orientamenti applicativi indirizzati alle Amministrazioni responsabili degli interventi e la definizione della manualistica e della strumentazione operativa; b) verifica della coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie; c) monitoraggio, analisi e valutazione dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi programmati nonche' elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni relativi ai risultati ottenuti; d) assistenza alle Amministrazioni titolari di interventi al fine di garantire correttezza, completezza e qualita' dei dati di monitoraggio; e) attivita' di comunicazione istituzionale e pubblicita' del PNRR; f) verifica delle rendicontazioni di spesa dei piani attuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR, ai fini della verifica della coerenza con la normativa nazionale ed europea e del rilascio delle attestazioni di rendicontazione; g) coordinamento del processo di predisposizione dei programmi UE e degli interventi progettuali complementari di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di procedere agli adempimenti di gestione, monitoraggio e controllo degli stessi; h) gestione finanziaria del Fondo di rotazione nazionale Next Generation EU-Italia e dei flussi di assegnazione e trasferimento delle risorse alle Amministrazioni titolari degli interventi e agli altri aventi diritto nonche' vigilanza sulle attivita' di recupero degli importi indebitamente utilizzati dalle amministrazioni responsabili ed attivazione delle necessarie operazioni di compensazione; i) definizione e gestione amministrativa delle convenzioni e degli accordi con enti esterni, ivi comprese le societa' in house della Pubblica amministrazione; l) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio. 11-ter. L'Unita' di missione Next Generation EU, di seguito Unita' di missione NG EU, si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attivita' di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU e svolge le seguenti funzioni: a) monitoraggio delle riforme e degli investimenti in campo infrastrutturale e sociale, ivi compresi quelli relativi all'istruzione, alla ricerca, alla coesione e alla salute contenuti nel PNRR, in raccordo con le altre strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; b) individuazione di eventuali criticita' nell'attuazione del PNRR e conseguente formulazione di proposte per il loro superamento, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, con riferimento alle riforme non settoriali, della digitalizzazione, della rivoluzione verde e delle infrastrutture di trasporto; c) attivita' di supporto al Servizio Centrale per il PNRR nella verifica dell'avanzamento delle milestones e dei target europei e nazionali, nei medesimi ambiti e partecipazione ai processi di definizione e monitoraggio del quadro di valutazione, della relazione annuale di cui agli articoli 30 e 31 del Regolamento UE 241/2021 e degli indicatori di outcome del PNRR; d) promozione di forme di partecipazione, con particolare riferimento alle priorita' trasversali del PNRR, relative ai divari di genere, generazionali e territoriali, favorite dal potenziamento di iniziative di trasparenza, indirizzate alle istituzioni e ai cittadini; e) predisposizione delle valutazioni di impatto del PNRR e delle politiche sottostanti ex ante, in itinere ed ex post, anche tramite convenzioni con altri soggetti e in base alle indicazioni della Cabina di regia del PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021 e attivita' di supporto agli Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'utilizzo di strumenti per l'analisi e la valutazione della spesa pubblica; f) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie di competenza dell'Unita'. 11-quater. L'Unita' di missione per l'analisi e la valutazione della spesa, si articola in uffici dirigenziali non generali destinati allo svolgimento delle seguenti funzioni: a) attivita' istruttoria e di segreteria tecnica del Comitato scientifico di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 152 del 2021, dedicato alle attivita' inerenti alla revisione della spesa; b) attivita' di analisi e valutazione della spesa e delle politiche pubbliche, anche in collaborazione con le strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui alla lettera a); c) collaborazione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-bis della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, alle attivita' necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa di ciascun ministero, dei relativi accordi e delle successive attivita'; d) partecipazione alle attivita' dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del 2009; e) stipula, con societa' a prevalente partecipazione pubblica ed esperti, di progetti di collaborazione e convenzioni con altri soggetti istituzionali, quali universita', enti e istituti di ricerca, con riferimento alle attivita' di competenza; f) supporto all'attivita' prelegislativa nelle materie di competenza, anche ai fini della predisposizione del quadro finanziario della manovra di finanza pubblica.»; f) all'articolo 10: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera a), dopo le parole: «affari esteri» sono aggiunte le seguenti: «e della cooperazione internazionale»; 1.2) alla lettera g), le parole: «, alimentari, forestali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «alimentari e forestali»; 1.3) alla lettera h), le parole: «dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione ecologica»; 1.4) alla lettera i), le parole: «e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «e della mobilita' sostenibili»; 1.5) alla lettera o), le parole: «per i beni e le attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura»; 1.6) alla lettera o), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»; 1.7) dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente: «o-bis) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del turismo, che si articola in uffici dirigenziali non generali.»; g) all'articolo 11, comma 4, la parola «due» e' sostituita dalla seguente: «tre»; h) all'articolo 13: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera d), dopo le parole «della legge 27 dicembre 2019, n. 160» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 31-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,»; 1.2) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'articolo 31-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176»; 1.3) alla lettera g), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «del Dipartimento, nonche' contenzioso che coinvolge piu' dipartimenti»; 2) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza del Dipartimento, al medesimo sono assegnati tre posti di funzione di livello dirigenziale generale, cui sono affidati, tra gli altri, i seguenti compiti: a) garantire il supporto alle attivita' relative all'attuazione del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni, anche in riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e delle attivita' di revisione della spesa per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici, di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' per la definizione degli indirizzi e del controllo strategico nei confronti della societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di programma di razionalizzazione degli acquisti; b) curare il contenzioso che coinvolge piu' dipartimenti, ai sensi dell'articolo 7-bis comma 4 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; c) supportare il capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attivita' connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.»; 3) il comma 6, e' sostituito dal seguente: «6. I dirigenti generali di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del capo del Dipartimento, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, e delle posizioni di livello dirigenziale non generale di consulenza, studio e ricerca assegnate alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento.»; i) all'articolo 14: 1) al comma 1: 1.1) la lettera h), e' sostituita dalle seguenti: «h) funzioni di indirizzo e controllo strategico nei confronti della societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in accordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a);»; «h-bis) definizione degli indirizzi per la gestione della piattaforma di e-procurement, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, in raccordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), nonche' con la Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione;»; 2) al comma 2: 2.1) alla lettera a): 2.1.1) dopo le parole «nell'ambito dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento», sono aggiunte le seguenti: «e a supporto della transizione digitale»; 2.1.2) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ivi incluse le attivita' relative al comma 1, lettera h-bis)»; 2.2) alla lettera e), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, anche a supporto della transizione digitale»; l) all'articolo 16, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali di riferimento, fatte salve eventuali specificita' previste per le province autonome di Trento e Bolzano, svolgono, oltre le attivita' proprie dei direttori delle Ragionerie territoriali ubicate nei capoluoghi di Regione, le seguenti funzioni: a) il supporto ai compiti di audit del PNRR e di sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'attivita' di monitoraggio e controllo del PNRR; b) il coordinamento dei controlli preventivi e successivi di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, del riscontro della legalita' della spesa e del monitoraggio della stessa, garantendo l'unitarieta' di indirizzo della funzione di controllo sulla base degli indirizzi e delle linee guida formulate dal Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e dall'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) il coordinamento dei servizi amministrativi sulla base degli indirizzi e delle linee guida dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze competenti per materia; d) lo studio, su richiesta dei direttori interessati, delle questioni di maggior rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attivita' istituzionali al fine di pervenire alle proposte di soluzioni di competenza da sottoporre agli uffici dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze; e) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro, per le Ragionerie territoriali dello Stato, per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; f) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 e l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie territoriali dello Stato; g) la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento dei presidi territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione di quelli connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle Commissioni Tributarie, sulla base degli indirizzi ed in forza del decentramento delle risorse operato dai competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali; h) la formulazione delle proposte al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici; i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, per le attivita' da svolgersi a livello territoriale, finalizzate alla realizzazione di poli logistici territoriali unitari, ai sensi del comma 350, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»; m) all'articolo 19, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° ottobre 2022, in attuazione dell'articolo 21-bis¸ comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la dotazione organica del personale dirigenziale e' individuata nella tabella B allegata al presente decreto.»; n) le tabelle A e B sono sostituite dalle tabelle A e B allegate al presente decreto. |
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N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta il testo dell'art. 10, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»: «Art. 10 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri). - 1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. 1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, e' adottato con la medesima procedura di cui al comma 1.». - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»: «Art. 7 (Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza). - 1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) e' istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato. 2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241, nonche' la coerenza dei relativi obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla verifica della qualita' e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e svolge attivita' di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano. Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con universita', enti e istituti di ricerca, nonche' all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonche' di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalita', da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale e' effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilita' e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. 2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: "e per i Sottosegretari" sono soppresse. 3. L'Unita' di missione si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale. Essa provvede altresi' a supportare le attivita' di valutazione delle politiche di spesa settoriali di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole ", di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, e' reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario" sono soppresse. 4. Per le finalita' dell'articolo 6 e del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato a conferire n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per le restanti unita' di livello dirigenziale non generale. Per le finalita' di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalita' il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi del supporto della societa' Studiare Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalita' specialistiche. 5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 luglio 2022 con le modalita' di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del presente articolo. 6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attivita' puo' avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalita' che saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attivita' di supporto. Alla societa' Sogei S.p.A. non si applicano le disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la stessa determina i processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di massima celerita' ed efficacia, prediligendo modalita' di selezione basate su requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicita', efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 8. Ai fini del rafforzamento delle attivita' di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonche' ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell'Autorita' nazionale anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; c-bis); d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e); f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742]. 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico. 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate. 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 31-septies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»: «Art. 31-septies (Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa). - 1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da: "che, sulla base" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e sono svolte sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti. Ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettivita' e per l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal Dipartimento. Analoga facolta' e' riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti al sistema di finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio 2021 con uno o piu' provvedimenti del Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, sentita la SOGEI Spa, gli importi dei corrispettivi previsti dalla convenzione per la realizzazione e gestione delle attivita' informatiche dello Stato 2013-2016 sono rideterminati, in conseguenza della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli Dipartimenti, secondo criteri di ripartizione definiti ed applicati nell'ambito della convenzione, ivi inclusi quelli applicati nell'ambito delle attivita' di customer satisfaction, approvati dal Comitato di governo della convenzione relativamente all'anno precedente. Gli effetti della convenzione di cui al quarto periodo e degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati cessano a seguito dell'efficacia di tutti gli accordi previsti al secondo e al terzo periodo. Il Dipartimento delle finanze, ai sensi dall'articolo 56, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stipula, d'intesa con le Agenzie fiscali e gli altri enti della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto regolativo con la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il Sistema informativo della fiscalita'. Fino alla stipula del nuovo atto regolativo, continuano ad avere vigore gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la SOGEI Spa".». - Si riporta il testo dell'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: «Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria). - 1.-14. (omissis). 15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.». - Si riporta il testo dei commi 884 e 1050 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»: «884. Al fine di potenziare e accelerare le attivita' e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nel territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonche' di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria, nonche' per potenziare le connesse funzioni di supporto e coordinamento delle attivita' svolte dalle articolazioni territoriali, anche in materia di sicurezza, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per l'anno 2022, a bandire procedure concorsuali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 550 unita', di cui 350 unita' da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 100 unita' nell'Area II, posizione economica F2, da destinare alle ragionerie territoriali dello Stato e 100 unita' di Area III, posizione economica F1, di cui 60 da destinare alle commissioni tributarie e 40 da destinare al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando la possibilita' di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le medesime finalita' di cui al presente comma, alla lettera c) del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "l'unificazione e la rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento." sono soppresse.». «1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, e' istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unita' di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale finalita', e' istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca. L'unita' di missione, oltre che di personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non piu' di 10 unita' di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. A tal fine, all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la parola: "Ministro" e' sostituita dalla seguente: "Ministero".». - Si riporta il testo dell'articolo 11-bis, comma 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»: «Art. 11-bis (Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma "cashback" e credito d'imposta POS). - 1.-14. Omissis. 15. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di dieci unita' di personale dal 2021. Una quota parte, non inferiore a otto unita' di personale, e' riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. Per i medesimi anni di cui al primo periodo del presente comma, in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2003, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 547.279 euro per l'anno 2021 e di 1.094.558 euro a decorrere dall'anno 2022. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 7-bis e 8 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136: «Art. 7-bis (Reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR, nonche' di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per l'anno 2022, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilita', ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquarantacinque unita' da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto Funzioni centrali, di cui cinquanta unita' da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trenta unita' al Dipartimento del tesoro, trenta unita' al Dipartimento delle finanze e trentacinque unita' al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e un contingente di settantacinque unita' da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali, da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2. Al fine di assicurare la piena operativita' delle strutture del Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del PNRR, nonche' per il connesso e necessario potenziamento della capacita' di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitivita' e la resilienza delle imprese italiane, e' istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca. 3. Per le attivita' indicate all'articolo 8, comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono istituite presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui tre di consulenza, studio e ricerca. A tal fine, lo stesso Dipartimento e' autorizzato a conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo. 4. Al fine di curare il contenzioso che coinvolge piu' dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e' istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca. 5. Nell'ambito delle esigenze anche derivanti dal presente articolo, la Sogei Spa assicura la piena efficacia delle attivita' anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima societa' e provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per le medesime finalita' la Sogei Spa e' autorizzata, previa delibera dell'assemblea degli azionisti, alla costituzione di societa' o all'acquisto di partecipazioni. 6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.». «Art. 8 (Reclutamento di personale per le attivita' di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza). - 1. In considerazione delle maggiori responsabilita' connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attivita' di monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 2. I direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale assicurano, nell'ambito territoriale di competenza definito nella tabella di cui all'Allegato I, il coordinamento unitario delle attivita' di cui al comma 1. 3. Il raccordo con il semestre europeo, come definito all'articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che provvede inoltre a curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 14 del medesimo regolamento. A tal fine sono istituite presso il Dipartimento del Tesoro due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca. 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. 5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 941.000 per l'anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.». - Il testo del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 18/02/2021 L57/17. - Si riporta il testo degli articoli 9, comma 9 e 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»: «9. Per le attivita' istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico di cui al comma 8 e' istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unita' di missione, che svolge anche attivita' di segreteria tecnica, cui e' preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale. L'Unita' di missione, anche in collaborazione con gli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, svolge attivita' di analisi e valutazione della spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8. L'Unita' di missione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, collabora alle attivita' necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi, nonche' al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle relative relazioni. L'Unita' di missione concorre all'attivita' dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del 2009. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.». «Art. 31-bis (Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno). - 1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalita' per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attivita' di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero e' istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Le disposizioni del comma 1, per le finalita' e con le modalita' ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati. 4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 3 i comuni possono applicare le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalita' strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non e' sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. 6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 7. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche' al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale puo' stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilita' del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "Governance e capacita' istituzionale 2014-2020", di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia. 8. Il personale di cui al comma 7 e' selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalita' e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni. I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia per la coesione territoriale a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volonta' di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attivita' concretamente svolta dal personale. 9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilita' tecnico-economica nonche' degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attivita' necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonche' degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento. 10. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all'articolo 90 del predetto testo unico, nei limiti dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalita' nell'ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.». - Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi: «13. Allo scopo di adeguare il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle modifiche apportate alla struttura organizzativa per effetto di intervenute modificazioni normative, compresa l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonche' di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attivita' connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2022".». - Si riporta il testo dell'articolo 21-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»: «Art. 21-bis (Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e per il Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Al fine di garantire sostegno per le attivita' di sanita' pubblica prestate dalla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, anche in emergenza, e per parita' di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale: a) all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennita'," sono soppresse; b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusivita' del rapporto di lavoro, e' riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indennita' di esclusivita' di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.251.692 per l'anno 2022, ad euro 6.106.273 per l'anno 2023 e ad euro 6.057.800 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale cosi' composto: a) 25 dirigenti di seconda fascia, di cui 5 unita' da destinare alle verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica e 20 unita' a cui conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca nel numero di 5 unita' per ciascuno dei Dipartimenti del Ministero; b) 100 unita' da inquadrare nell'area III - posizione economica F1; c) 60 unita' da inquadrare nell'area II - posizione economica F2. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, anche attraverso il ricorso alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilita' volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Per l'attuazione del comma 3 e' autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 800.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 200.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale. E' altresi' autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 328.115 e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 1.312.450 per la corresponsione, al personale delle aree da reclutare ai sensi del medesimo comma 3, dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari ad euro 4.072.880 per l'anno 2022 e ad euro 12.291.510 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante: «Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2019, n. 221. - Il decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2020, n. 306.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 e 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze), come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Dipartimenti del Ministero). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Il Ministero e' articolato nei seguenti dipartimenti: a) Dipartimento del tesoro; b) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) Dipartimento delle finanze; d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. 2. Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al capo II. Con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative al corpo unico degli ispettori del Ministero ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di seicentoquaranta e, a decorrere dal 1° ottobre 2022, 0020 seicentosessantacinque. In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali relative agli uffici di Segreteria delle commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche' quelle relative agli uffici di diretta collaborazione e quelle relative all'Ufficio per il supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance. I Dipartimenti svolgono l'attivita' normativa nonche' l'attivita' prelegislativa previste dal presente decreto, fatte salve le competenze e il coordinamento degli uffici legislativi del Ministro.». «Art. 4 (Competenze del Dipartimento del tesoro). - 1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria, supporta l'elaborazione e la definizione degli indirizzi e delle strategie macroeconomiche di competenza del Ministro, finalizzate alle scelte di politica economica e finanziaria del Governo. A tal fine, provvede nelle seguenti aree tematiche: a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali; ricerca e analisi degli impatti economico-finanziari a supporto dell'adozione e del monitoraggio delle politiche economiche; elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilita' derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; b) copertura del fabbisogno finanziario, ricorso al mercato finanziario, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonche' analisi dei relativi andamenti e flussi; c) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo; d) regolamentazione e politiche del sistema finanziario; vigilanza in materia di stabilita' e integrita' del sistema finanziario; prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nel settore finanziario (cyber security), per quanto di competenza del Ministero, ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2018; e) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture e del sostegno sociale, nonche' a favore di organi, societa' ed enti pubblici; monitoraggio della riforma delle societa' a partecipazione pubblica; sostegno all'esportazione; valutazione degli impatti degli interventi finanziari e politiche tariffarie e concessorie; garanzie pubbliche; monetazione, carte valori, prevenzione delle frodi e della falsificazione; f) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico; censimento e analisi delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni; programmi di dismissione dell'attivo immobiliare pubblico; nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: gestione delle partecipazioni societarie dello Stato; esercizio dei diritti del socio; valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato, anche tramite operazioni di privatizzazione e dismissione, e relativa attivita' istruttoria e preparatoria; g) affari legali e gestione del contenzioso nelle materie di competenza del Dipartimento; h) rapporti con gli investitori e le agenzie di valutazione del merito di credito, comunicazione istituzionale e relazioni esterne; i) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali, in coerenza con le linee generali elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; pianificazione strategica e controllo di gestione, coordinamento amministrativo-contabile, innovazione e informatica dipartimentale. 2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di "Direttore generale del tesoro". 3. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria; b) Direzione II - debito pubblico; c) Direzione III - rapporti finanziari europei; d) Direzione IV - rapporti finanziari internazionali; e) Direzione V - regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario; f) Direzione VI - interventi finanziari nell'economia; g) Direzione VII - valorizzazione del patrimonio pubblico; h) Servizio affari legali e contenzioso; i) Servizio relazioni con investitori e comunicazione dipartimentale. 4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte, che il Ministero sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). 4-bis. Sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, anche con riferimento alle esigenze di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati, nonche' per le esigenze connesse alle funzioni istituzionali del Direttore generale del tesoro con il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai progetti trasversali alle strutture dipartimentali e alle attivita' istituzionali d'interesse comune. 5. Alle dirette dipendenze del direttore generale del tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: coordinamento e segreteria dell'ufficio del direttore generale del tesoro, pianificazione strategica e controllo di gestione dipartimentale, innovazione e informatica dipartimentale, coordinamento dell'attivita' prelegislativa, coordinamento dell'attivita' amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera i). 5-bis. I dirigenti generali di cui al comma 4-bis per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del Direttore generale del tesoro, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5 e delle posizioni di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro.». «Art. 5 (Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro). - 1. La Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) elaborazione e coordinamento dei documenti di programmazione economico-finanziaria e delle previsioni macroeconomiche ufficiali; b) ricerca e analisi congiunturale e strutturale delle tematiche economiche, monetarie e finanziarie interne ed internazionali; c) sviluppo e gestione della modellistica ai fini di previsione, valutazione e monitoraggio delle politiche economiche e delle riforme strutturali; d) analisi delle riforme strutturali, predisposizione del Programma nazionale di riforma in coordinamento con le altre amministrazioni e con le unita' preposte all'attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale di ripresa e resilienza; responsabilita' per la procedura sugli squilibri macroeconomici della Commissione europea (MIP); e) analisi e sviluppo degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) ed elaborazione dei relativi documenti programmatici; f) analisi economica dell'andamento della finanza pubblica e degli aspetti di governance fiscale ed economica; f-bis) analisi economica dei settori produttivi dell'economia italiana nel contesto competitivo globale; g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza. 2. La Direzione II - debito pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero; b) gestione della liquidita'; c) gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; d) analisi del funzionamento dei mercati finanziari relativi al debito pubblico; e) partecipazione all'elaborazione dei documenti programmatici di finanza pubblica per le materie di competenza; f) coordinamento e monitoraggio dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti territoriali ed enti locali; g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza. 3. La Direzione III - rapporti finanziari europei - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) affari economici monetari e finanziari europei; b) analisi economica e istituzionale del funzionamento dell'unione economica e monetaria, della politica monetaria della Banca centrale europea, del tasso di cambio dell'euro, dello SME2 e del processo di adozione dell'euro; c) partecipazione a Ecofin, Eurogruppo, Comitato economico e finanziario, Euro Working Group e Comitato interministeriale per gli affari europei; d) procedure di sorveglianza fiscale, degli squilibri macroeconomici e coordinamento delle politiche economiche dei paesi dell'Unione europea; e) partecipazione ai meccanismi di stabilita' finanziaria e attivita' connesse ai programmi di assistenza finanziaria nell'area dell'euro e nell'Unione europea; f) relazioni bilaterali con i paesi e le istituzioni dell'Unione europea. 4. La Direzione IV - rapporti finanziari internazionalisi articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) relazioni bilaterali con i paesi extraeuropei; b) analisi del sistema economico, monetario e finanziario internazionale e delle politiche economiche delle principali aree; c) governance globale, cooperazione finanziaria internazionale e coordinamento delle attivita' relative ai gruppi governativi informali, inclusi G7 e G20; d) rapporti con le istituzioni internazionali a carattere economico, monetario e finanziario, tra cui l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il Fondo monetario internazionale (FMI), banche e fondi di sviluppo; e) politiche e interventi per la cooperazione allo sviluppo nell'ambito della governance nazionale prevista dalla legge n. 125 del 2014; f) accordi e trattati internazionali con contenuto economico e finanziario; g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza. 5. La Direzione V - regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) analisi, regolamentazione e politiche di vigilanza del sistema bancario, finanziario e dei pagamenti, dei mercati finanziari e dei relativi operatori, ivi inclusi i fondi pensione, gli intermediari finanziari disciplinati nel testo unico bancario e l'attivita' finanziaria delle imprese di assicurazione; b) vigilanza in materia di stabilita' finanziaria e gestione delle crisi in ambito bancario/finanziario; c) politiche di educazione e inclusione finanziaria, segreteria tecnica del Comitato per la programmazione e il coordinamento dell'attivita' di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15; d) vigilanza sulla Banca d'Italia, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, vigilanza sulle fondazioni bancarie; e) analisi dei rischi di vulnerabilita' del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti (contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, usura); f) procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria; g) segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari; h) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza. 6. La Direzione VI - interventi finanziari nell'economia - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture, di sostegno sociale, nonche' a favore di organi, societa' ed enti pubblici e analisi economica dei relativi impatti; b) garanzie pubbliche; c) analisi, per quanto di competenza, delle concessioni, convenzioni e contratti di servizio con le societa' dello Stato; d) sostegno pubblico all'esportazione e ai processi di internazionalizzazione; e) vigilanza di competenza del Dipartimento su enti e fondazioni non bancarie; f) esercizio del controllo analogo sulle societa' in house di competenza del Dipartimento; g) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro; h) monetazione, politiche di prevenzione della falsificazione dell'euro e delle frodi sui mezzi di pagamento; vigilanza sulle produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.; rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della pubblica amministrazione e gazzette ufficiali; i) controllo e monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante il Testo Unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, per le partecipazioni statali; l) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza. 7. La Direzione VII - valorizzazione del patrimonio pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) gestione delle banche dati realizzate mediante il censimento delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni, tra i quali beni immobili, partecipazioni e concessioni di beni demaniali e servizi, e analisi delle informazioni raccolte; b) politiche di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico e coordinamento con le amministrazioni e societa' pubbliche cui e' affidata la gestione di immobili pubblici e di beni demaniali dati in concessione; c) attivita' di valorizzazione e dismissione dell'attivo immobiliare pubblico, anche mediante la costituzione di fondi immobiliari; d) analisi, gestione e valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato nonche' esercizio dei diritti del socio, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; e) indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante Testo Unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, per le partecipazioni non statali; f) gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione, nonche' supporto ai processi di valorizzazione industriale delle societa' partecipate. 8. Il Servizio affari legali e contenzioso, posto alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro, e' articolato in uffici dirigenziali non generali, con le seguenti funzioni: a) consulenza legale e giuridica a supporto delle attivita' dipartimentali; b) gestione del contenzioso nelle materie di competenza; c) precontenzioso e contenzioso UE; concorrenza e aiuti di Stato. 9. Il Servizio relazioni con investitori e comunicazione dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro, e' articolato in uffici dirigenziali non generali, con le seguenti funzioni svolte in raccordo con le competenti Direzioni del Dipartimento: a) rapporti con gli investitori; b) rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito; c) comunicazione e relazioni esterne sui temi di interesse del Dipartimento.» «Art. 7 (Competenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato). - 1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita il monitoraggio, anche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarita' amministrativa e contabile. Provvede alla valutazione della fattibilita' e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza europea, nonche' alla relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie: a) previsioni economiche e finanziarie; elaborazione dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi; relazione sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche; predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria per quanto di competenza; verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata; b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, definizione del rendiconto generale dello Stato, nonche' predisposizione del budget e del rendiconto economico; c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici; analisi studio ricerca economica e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento; d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale; integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria, previsione e calcolo del fabbisogno; e) rapporti con gli organismi e le istituzioni nazionali e internazionali per quanto di competenza del Dipartimento e con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per i raccordi tra la contabilita' pubblica e la contabilita' nazionale prevista dalla disciplina dell'Unione europea e le rilevazioni statistiche d'interesse del Sistema statistico nazionale. Definizione dei principi, delle regole e della metodologia di contabilita' economico-patrimoniale; f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica; definizione delle esigenze funzionali, prestazioni e modalita' operative dei servizi e dei sistemi informativi e di connettivita' per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; g) attivita' di indirizzo e coordinamento normativo in materia di contabilita' delle amministrazioni pubbliche; h) definizione dei principi e delle metodologie della contabilita' economica, anche analitica e patrimoniale, anche ai fini del controllo di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche in ordine alla loro armonizzazione con quelli previsti nell'ambito dell'Unione europea; individuazione degli strumenti per il controllo di economicita' ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio e valutazione dei costi dei servizi e dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche; i) monitoraggio e valutazione degli effetti delle leggi di spesa; monitoraggio e valutazione degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del lavoro pubblico; consulenza per l'attivita' predeliberativa del CIPE nonche' relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento; partecipazione all'attivita' preparatoria del Consiglio dei Ministri e supporto tecnico in sede di Consiglio dei Ministri; l) controllo e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica, secondo criteri di programmazione e flessibilita' nonche' in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere g) e h); m) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183; n) definizione delle modalita' e dei criteri per l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di principi di contabilita' economica e per la trasmissione dei bilanci in via telematica da parte di enti pubblici, regioni ed enti locali; o) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti; o-bis) svolgimento dei compiti di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, attribuiti al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; p) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione del fabbisogno e rappresentazione delle esigenze per le attivita' amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; rapporti con le articolazioni territoriali. Comunicazione istituzionale di competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e relazioni esterne. 2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di "Ragioniere generale dello Stato". 3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si articola in: a) Uffici centrali di livello dirigenziale generale; b) Uffici centrali del bilancio; c) Ragionerie territoriali dello Stato. 4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici centrali di livello dirigenziale generale: a) Ispettorato generale di finanza; b) Ispettorato generale del bilancio; c) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico; d) Ispettorato generale per gli affari economici; e) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni; f) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea; g) Ispettorato generale per la spesa sociale; h) Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica; i) Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica; i-bis) Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica; l) Servizio studi dipartimentale; m) Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e per il controllo interno dipartimentale; m-bis) Servizio centrale per il PNRR; m-ter) Unita' di Missione Next Generation-EU; m-quater) Unita' di Missione per l'analisi e la valutazione della spesa. 5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento undici posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno per il coordinamento degli uffici di livello non generale alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, uno per le finalita' di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e uno per le finalita' di cui all'articolo 31-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 6. Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dei processi relativi alla formalizzazione dei documenti di competenza del Ragioniere generale dello Stato, controllo di gestione dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali, comunicazione istituzionale e relazioni esterne, per quanto di competenza del Dipartimento, in raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p) del presente articolo.». «Art. 8 (Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato). - 1. L'Ispettorato generale di finanza si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) attivita' di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile; b) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; c) attivita' concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso enti, societa' ed organismi pubblici e tenuta della relativa anagrafe; trattazione delle questioni concernenti il trattamento giuridico ed economico degli organi degli enti, ad eccezione di quelli di regioni ed enti locali, e degli organismi pubblici; tenuta dell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e coordinamento e indirizzo dell'attivita' di controllo e monitoraggio svolta ai sensi della medesima disposizione presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero; d) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori; e) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti; f) attivita' diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; g) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; h) attivita' normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni dello Stato, ivi compresi i profili relativi ai controlli, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilita' pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilita' degli enti ed organismi pubblici; i) vigilanza sull'attivita' di liquidazione degli enti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto; l) attivita' normativa, interpretativa e di indirizzo in materia di pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, nonche' coordinamento delle attivita' dipartimentali in materia dei predetti pagamenti; m) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato. 2. L'Ispettorato generale del bilancio si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato a legislazione vigente, nonche' del budget economico e delle note integrative; b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento del bilancio, della revisione del budget, nonche' del rendiconto generale dello Stato, delle note integrative e del rendiconto economico; predisposizione degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e coordinamento delle variazioni adottate dalle amministrazioni interessate, definizione e revisione delle classificazioni del bilancio dello Stato; c) elaborazione e coordinamento della legge di bilancio, delle relative note di variazione, dei provvedimenti ad essa correlati e degli altri provvedimenti legislativi in materia di finanza pubblica; d) coordinamento, nell'ambito dell'attivita' prelegislativa, in ordine al riscontro ed alla valutazione della congruita' e degli effetti delle coperture finanziarie, alla verifica delle relazioni tecniche, alla valutazione delle clausole di salvaguardia; d-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e dei dati economici; predisposizione, per quanto di competenza del Dipartimento, di dati ed elementi ai fini dell'elaborazione degli altri documenti di finanza pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio e i conti nazionali; predisposizione di dati ed analisi sulle interrelazioni tra il bilancio dello Stato e la tesoreria statale; f) analisi e monitoraggio degli andamenti della spesa e delle entrate; coordinamento delle attivita' istruttorie e predisposizione delle relazioni e dei provvedimenti da adottare; g) definizione dei principi, delle regole e delle metodologie della contabilita' economico-patrimoniale e analitica delle amministrazioni centrali dello Stato; analisi e monitoraggio dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato; collaborazione con le amministrazioni centrali dello Stato per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici riportati nei documenti di programmazione, per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse; h) sperimentazione per l'adozione di un bilancio di genere; i) definizione, in raccordo con l'Ispettorato competente, dei principi, delle regole e dei requisiti da implementare sui sistemi informatici relativi al bilancio e al patrimonio dello Stato sui sistemi connessi alla loro esecuzione, gestione e rendicontazione, nonche' sui sistemi relativi alla contabilita' integrata finanziaria e economico-patrimoniale dello Stato. 3. L'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001; b) coordinamento, nell'ambito dell'attivita' prelegislativa, in ordine alla valutazione della congruita' della quantificazione dei costi del personale delle amministrazioni pubbliche; b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; c) attivita' di supporto per la definizione delle politiche retributive ed occupazionali del personale delle pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di finanza pubblica e verifica della compatibilita' economico-finanziaria della contrattazione collettiva, anche integrativa, per il personale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente; d) acquisizione e monitoraggio dei piani di fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni; e) trattazione delle questioni e degli affari di competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, anche a status internazionale, nonche' di quelle relative alla ricollocazione di personale connesso ai processi di trasferimento di funzioni tra pubbliche amministrazioni. 4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) attivita' normativa e consultiva in materia di interventi pubblici e di incentivazione di quelli privati nei diversi settori dell'economia, ivi inclusi gli interventi di prevenzione, emergenziali e di ripristino a seguito di eventi calamitosi, anche ai fini della valutazione della compatibilita' economico finanziaria; monitoraggio finanziario e proposte di semplificazione degli atti e delle procedure connesse; b) attivita' normativa e consultiva in materia di programmazione e attuazione degli investimenti pubblici e relativo monitoraggio; c) valutazione dei contratti di programma e di servizio, atti convenzionali e altre forme contrattuali anche ai fini della valutazione della compatibilita' economico finanziaria; d) attivita' di analisi, consulenza e supporto normativo - per quanto di competenza del Dipartimento - ai fini dell'attivita' pre-deliberativa del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e connessi adempimenti di attuazione; e) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; f) valutazione della fattibilita' ed impatto economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa di attuazione delle materie di competenza; g) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, ivi inclusa la partecipazione ai relativi organi direttivi e finanziari; h) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza del Dipartimento, in attuazione delle direttive del Ragioniere generale dello Stato e in raccordo con gli uffici di coordinamento e con le altre strutture di livello dirigenziale generale; i) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato. 5. L'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; rilevazione, previsione e consolidamento dei flussi di cassa dei singoli comparti delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica; coordinamento del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi dallo Stato; b) monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni; acquisizione e analisi delle informazioni di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, anche ai fini della prevenzione delle situazioni di crisi finanziarie; b-bis) coordinamento delle attivita' di programmazione e attuazione delle disposizioni in materia di investimenti degli enti territoriali, per quanto di competenza del Dipartimento, e relativo monitoraggio, nonche' analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; c) coordinamento del servizio di tesoreria statale; d) rapporti con la Banca d'Italia; disciplina della tesoreria unica; e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di quelli di cui al comma 6, lettera g) e di quelli affidati in gestione ad altri uffici del Ministero; elaborazione del conto riassuntivo del tesoro; f) gestione dei rapporti finanziari con gli enti decentrati di spesa; g) attivita' di supporto alla verifica della legittimita' costituzionale delle leggi regionali; h) attivita' normativa, interpretativa e di coordinamento in materia di rapporti finanziari con gli enti territoriali; rapporti con la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-citta'; i) attivita' di supporto all'attuazione del federalismo; attivita' di supporto all'attuazione della riforma contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; i-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato. 6. L'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti; b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e quantificazione degli oneri a carico della finanza nazionale; c) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche in sede comunitaria e coordinamento del processo di recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno, per quanto di competenza del Dipartimento; c-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione europea; monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi strutturali; e) esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie, ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato; f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; g) gestione dei conti correnti di tesoreria riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea; g-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato; g-ter) funzione di Autorita' di audit del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. 7. L'Ispettorato generale per la spesa sociale si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) monitoraggio e previsione degli andamenti generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; b) attivita' normativa, di consulenza e di coordinamento in materia di protezione sociale, nonche' supporto delle delegazioni italiane presso organismi internazionali; b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; c) attivita' di verifica, di gestione, ove prevista, e di supporto nei procedimenti riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e degli interventi di edilizia sanitaria, nonche' in materia di assistenza sociale; verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, monitoraggio dei Piani di rientro e della spesa sanitaria regionale; d) vigilanza sulle attivita' degli enti previdenziali in materia di contributi e prestazioni; e) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche per il settore sanitario; f) monitoraggio, analisi e verifica degli andamenti della spesa sanitaria, farmaceutica e di quella relativa alle prescrizioni mediche. Coordinamento e gestione delle attivita' non informatiche connesse al progetto Tessera sanitaria e al Fascicolo sanitario elettronico; f-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato. 8. L'Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) definizione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici e tecnologici integrati in materia di contabilita', bilancio e finanza pubblica, nonche' a supporto delle attivita' di monitoraggio e valutazione nei principali settori della spesa pubblica, ivi compresa la gestione informatica dei progetti Tessera sanitaria e Fascicolo sanitario elettronico, per l'implementazione delle attivita' del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle amministrazioni e degli enti pubblici e delle altre istituzioni competenti; b) definizione del Piano strategico pluriennale in materia di informatica, innovazione tecnologica e digitalizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e relativi Piani operativi annuali; c) presidio per la definizione e gestione delle infrastrutture, delle connettivita' e dei servizi informatici e tecnologici del Dipartimento e relative strategie evolutive; definizione di metodologie, standard di qualita' e di sicurezza fisica e delle informazioni; supporto agli adempimenti in materia di cyber security per quanto di competenza del Dipartimento; d) monitoraggio e controllo sull'allineamento dei sistemi informatici e tecnologici agli obiettivi progettuali ed agli standard quali-quantitativi; verifica della qualita' e delle performance tecnico-funzionali dei software, dei sistemi tecnologici e dei servizi di assistenza tecnica agli utenti; e) definizione di sistemi e metodi per la gestione, l'analisi e la valorizzazione del patrimonio dati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici e privati; gestione e sviluppo della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), del portale dati e servizi open, del sito istituzionale del Dipartimento; f) gestione di programmi e progetti finanziati con risorse europee finalizzati allo sviluppo dei sistemi informatici e tecnologici del Dipartimento, delle competenze tecniche e delle capacita' di analisi e valutazione; g) servizio di assistenza tecnica agli utenti delle strutture centrali e territoriali del Dipartimento per l'efficace utilizzo dei sistemi e degli strumenti informatici, tecnologici e digitali in dotazione; h) gestione dei rapporti con la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; i) programmazione dei fabbisogni e acquisizione dei beni e degli strumenti informatici e tecnici per le esigenze del Dipartimento; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica; l) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie di competenza. 9. L'Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge, le seguenti funzioni: a) iniziative volte all'armonizzazione per l'adeguamento dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici con le disposizioni contenute nella normativa nazionale e in quella comunitaria, al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle risultanze dei bilanci dei vari enti e per la costruzione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche; b) previsione, monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore statale e pubblico e dei flussi giornalieri di cassa, anche ai fini della gestione della liquidita'; c) previsione e monitoraggio dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; d) coordinamento delle attivita' inerenti i rapporti con ISTAT ed Eurostat e con gli organismi comunitari, europei e internazionali per gli aspetti di policy e di programmazione economico-finanziaria, nonche' in materia di metodologia e classificazione dei dati di finanza pubblica; e) coordinamento e gestione del modello disaggregato di finanza pubblica e del modello integrato con le variabili macroeconomiche; f) coordinamento nella predisposizione delle Relazioni sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche ed elaborazione degli altri documenti di previsione e consuntivo in materia di finanza pubblica; g) analisi e monitoraggio dell'impatto sui saldi di finanza pubblica delle operazioni di partenariato pubblico-privato ivi compreso l'esame normativo e l'elaborazione degli schemi contrattuali e delle convenzioni; h) previsione e monitoraggio delle entrate tributarie, con il supporto del Dipartimento delle finanze, delle entrate extra tributarie e della spesa anche mediante l'analisi dei relativi provvedimenti ai fini della valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica; h-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato. 9-bis. L'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica si articola in uffici dirigenziali di livello non generale e in posizioni dirigenziali non generali destinate allo svolgimento delle attivita' ispettive, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) attivita' ispettiva sulla regolarita' e proficuita' della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, degli enti e degli organismi pubblici, nonche' delle societa' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; b) attivita' ispettiva nelle materie di competenza dei dipartimenti del Ministero e sulle relative strutture, anche in relazione agli ambiti individuati in appositi programmi di attivita' definiti con i dipartimenti medesimi; c) accertamenti su richiesta di autorita' giurisdizionali e verifiche sulla base di protocolli d'intesa o convenzioni con altre pubbliche amministrazioni; d) indagini conoscitive sullo stato di attuazione delle misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e sugli equilibri di bilancio dei soggetti indicati alla lettera a); e) collaborazione all'attivita' di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e all'analisi e valutazione della sostenibilita' degli interventi in materia di entrata e di spesa; f) acquisizione di ogni utile informazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sulla gestione degli enti e organismi di cui alla lettera a), nonche' degli enti di diritto privato vigilati dal Ministero dell'economia e delle finanze; g) supporto all'attivita' normativa e prelegislativa del Dipartimento e all'elaborazione di proposte volte alla razionalizzazione della spesa e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; h) esecuzione di altri progetti o attivita' delegate dal Ragioniere generale dello Stato. 10. Il Servizio studi dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge attivita' di analisi metodologica, studio e ricerca a supporto delle attivita' di tutto il Dipartimento. Il Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) ricerca economica e metodologica in materia di finanza pubblica per l'analisi degli effetti delle politiche di bilancio; b) analisi e studi finalizzati allo sviluppo di metodologie e modelli econometrici in materia di finanza pubblica; c) studio dell'evoluzione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle iniziative di riforma e delle relative attivita' di monitoraggio e controllo; studio e analisi comparata delle discipline contabili adottate nei paesi dell'UE; d) attivita' di analisi e studio in materia di contabilita' pubblica economico-patrimoniale per la definizione di principi, regole e metodologie; elaborazione di proposte di modifica della normativa vigente; d-bis) analisi, ricerca economica e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento; e) definizione di procedure, di metodologie e di tecniche per l'analisi della performance delle amministrazioni pubbliche tramite indicatori di economicita', efficacia ed efficienza; f) studio e analisi dei profili normativi, regolatori e gestionali delle societa' a partecipazione pubblica, anche ai fini della valutazione dell'impatto sulla finanza pubblica; g) studi e analisi statistiche riguardanti il monitoraggio dei pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni; g-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio. 11. Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e per il controllo interno dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici dirigenziali non generali, posizioni dirigenziali non generali destinate allo svolgimento dell'attivita' di verifica sugli uffici centrali di livello dirigenziale generale e sul sistema delle ragionerie e svolge le seguenti funzioni: a) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, sulle attivita' degli Uffici centrali di bilancio, ivi compreso quanto previsto in riferimento a tali articolazioni dipartimentali dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; b) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, sulle attivita' delle Ragionerie territoriali dello Stato, ivi compreso quanto previsto con riferimento alle citate articolazioni territoriali dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; c) attivita' di analisi per valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalita' e l'affidabilita' dei processi interni di gestione, dei programmi e delle procedure di lavoro rientranti nelle materie di competenza del sistema delle Ragionerie. Pianificazione e conduzione di attivita' di revisione interna sugli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Dipartimento e sul sistema delle Ragionerie; d) svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 7, comma 1, lettera p), con riferimento al sistema delle Ragionerie, in collaborazione con i competenti uffici alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato; d-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio. 11-bis. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attivita' di coordinamento delle fasi di programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e svolge le seguenti funzioni: a) coordinamento delle attivita' di programmazione, attuazione, gestione e controllo del PNRR, attraverso l'adozione di linee guida, la definizione di orientamenti applicativi indirizzati alle Amministrazioni responsabili degli interventi e la definizione della manualistica e della strumentazione operativa; b) verifica della coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie; c) monitoraggio, analisi e valutazione dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi programmati nonche' elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni relativi ai risultati ottenuti; d) assistenza alle Amministrazioni titolari di interventi al fine di garantire correttezza, completezza e qualita' dei dati di monitoraggio; e) attivita' di comunicazione istituzionale e pubblicita' del PNRR; f) verifica delle rendicontazioni di spesa dei piani attuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR, ai fini della verifica della coerenza con la normativa nazionale ed europea e del rilascio delle attestazioni di rendicontazione; g) coordinamento del processo di predisposizione dei programmi UE e degli interventi progettuali complementari di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di procedere agli adempimenti di gestione, monitoraggio e controllo degli stessi; h) gestione finanziaria del Fondo di rotazione nazionale Next Generation EU-Italia e dei flussi di assegnazione e trasferimento delle risorse alle Amministrazioni titolari degli interventi e agli altri aventi diritto nonche' vigilanza sulle attivita' di recupero degli importi indebitamente utilizzati dalle amministrazioni responsabili ed attivazione delle necessarie operazioni di compensazione; i) definizione e gestione amministrativa delle convenzioni e degli accordi con enti esterni, ivi comprese le societa' in house della Pubblica amministrazione; l) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio. 11-ter. L'Unita' di missione Next Generation EU, di seguito Unita' di missione NG EU, si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attivita' di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU e svolge le seguenti funzioni: a) monitoraggio delle riforme e degli investimenti in campo infrastrutturale e sociale, ivi compresi quelli relativi all'istruzione, alla ricerca, alla coesione e alla salute contenuti nel PNRR, in raccordo con le altre strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; b) individuazione di eventuali criticita' nell'attuazione del PNRR e conseguente formulazione di proposte per il loro superamento, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, con riferimento alle riforme non settoriali, della digitalizzazione, della rivoluzione verde e delle infrastrutture di trasporto; c) attivita' di supporto al Servizio Centrale per il PNRR nella verifica dell'avanzamento delle milestones e dei target europei e nazionali, nei medesimi ambiti e partecipazione ai processi di definizione e monitoraggio del quadro di valutazione, della relazione annuale di cui agli articoli 30 e 31 del Regolamento UE 241/2021 e degli indicatori di outcome del PNRR; d) promozione di forme di partecipazione, con particolare riferimento alle priorita' trasversali del PNRR, relative ai divari di genere, generazionali e territoriali, favorite dal potenziamento di iniziative di trasparenza, indirizzate alle istituzioni e ai cittadini; e) predisposizione delle valutazioni di impatto del PNRR e delle politiche sottostanti ex ante, in itinere ed ex post, anche tramite convenzioni con altri soggetti e in base alle indicazioni della Cabina di regia del PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021 e attivita' di supporto agli Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'utilizzo di strumenti per l'analisi e la valutazione della spesa pubblica; f) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie di competenza dell'Unita'. 11-quater. L'Unita' di missione per l'analisi e la valutazione della spesa, si articola in uffici dirigenziali non generali destinati allo svolgimento delle seguenti funzioni: a) attivita' istruttoria e di segreteria tecnica del Comitato scientifico di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 152 del 2021, dedicato alle attivita' inerenti alla revisione della spesa; b) attivita' di analisi e valutazione della spesa e delle politiche pubbliche, anche in collaborazione con le strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui alla lettera a); c) collaborazione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-bis della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, alle attivita' necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa di ciascun ministero, dei relativi accordi e delle successive attivita'; d) partecipazione alle attivita' dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del 2009; e) stipula, con societa' a prevalente partecipazione pubblica ed esperti, di progetti di collaborazione e convenzioni con altri soggetti istituzionali, quali universita', enti e istituti di ricerca, con riferimento alle attivita' di competenza; f) supporto all'attivita' prelegislativa nelle materie di competenza, anche ai fini della predisposizione del quadro finanziario della manovra di finanza pubblica.». «Art. 10 (Uffici centrali di bilancio). - 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali del bilancio di seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale generale: a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che si articola in uffici dirigenziali non generali; b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno, che si articola in uffici dirigenziali non generali; c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia, che si articola in uffici dirigenziali non generali; d) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, che si articola in uffici dirigenziali non generali; e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che si articola in uffici dirigenziali non generali; f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, che si articola in uffici dirigenziali non generali; g) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si articola in uffici dirigenziali non generali; h) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della transizione ecologica, che si articola in uffici dirigenziali non generali; i) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, che si articola in uffici dirigenziali non generali; l) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si articola in uffici dirigenziali non generali; m) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, che si articola in uffici dirigenziali non generali; n) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione, che si articola in uffici dirigenziali non generali; n-bis) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, che si articola in uffici dirigenziali non generali; o) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della cultura, che si articola in uffici dirigenziali non generali; o-bis) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del turismo, che si articola in uffici dirigenziali non generali. 2. Le modalita' organizzative interne degli Uffici centrali di bilancio e le rispettive competenze sono definite con decreto ministeriale, di cui all'articolo 1, comma 2, prevedendo anche, nel caso in cui l'ambito di competenza dei predetti Uffici ricomprenda piu' Ministeri, la suddivisione operativa in corrispondenti sezioni di livello dirigenziale non generale ferma restando la direzione unitaria. La denominazione e l'ambito di competenza degli Uffici centrali di bilancio di cui al comma 1 si adeguano altresi' alle eventuali successive modificazioni legislative relative al Ministero di riferimento. 3. Gli uffici centrali del bilancio svolgono, in modo coordinato, le seguenti funzioni: a) concorrono alla formazione degli stati di previsione dei singoli Ministeri nelle sue diverse fasi e curano in gestione le variazioni di bilancio da adottarsi con atto amministrativo; b) effettuano gli adempimenti relativi alla predisposizione del rendiconto di ciascun Ministero, sia relativamente al conto del bilancio, che al conto del patrimonio; c) esercitano, sia in via preventiva che successiva, anche a campione, il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle Amministrazioni centrali statali. Esercitano il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sui decreti interministeriali. Provvedono alla tenuta delle scritture contabili in relazione alle spese e alle entrate e alla registrazione degli atti di spesa, risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la responsabilita' dei dirigenti competenti. Verificano l'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti - cronoprogramma; d) effettuano, in via successiva, anche a campione, il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati, della rendicontazione dettagliata dei pagamenti relativi alle competenze fisse e accessorie del personale centrale dello Stato e dei rendiconti prodotti ai sensi di leggi di settore che li prevedano; effettuano, altresi', il riscontro amministrativo contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili; e) coordinano i lavori della Conferenza permanente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con lo scopo anche di favorire un'ottimale collaborazione interistituzionale in materia di programmazione, controllo e monitoraggio dell'attivita' finanziaria, ai fini indicati dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; f) verificano l'uniformita' e la corretta tenuta delle scritture di contabilita' integrata finanziaria, economico e patrimoniale, di cui all'articolo 38-bis della legge n. 196 del 2009; g) effettuano gli adempimenti relativi alle rilevazioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001, sui dati comunicati dalle amministrazioni, in materia di consistenza del personale, delle relative spese, nonche' delle attivita' svolte; h) effettuano il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 5 comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 123 del 2011; i) svolgono compiti di controllo, verifica e monitoraggio ad essi demandati da specifiche norme; j) svolgono gli altri compiti ad essi demandati dalle vigenti norme in materia di contabilita' generale dello Stato e di gestioni fuori bilancio; k) svolgono le attivita' delegate dalle strutture di livello dirigenziale generale del Dipartimento; l) provvedono al controllo ed alla contabilizzazione delle entrate dello Stato, curando i connessi adempimenti relativi al rendiconto.». «Art. 11 (Competenze del Dipartimento delle finanze). - 1. Il Dipartimento delle finanze, nell'esercizio delle competenze ad esso attribuite, svolge, in particolare, le seguenti funzioni statali: a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni, anche nel contesto dei rapporti istituzionali con il Servizio statistico nazionale; sviluppa e gestisce modelli economici per la valutazione delle politiche fiscali e delle previsioni delle entrate; predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in materia fiscale, in ambito nazionale e internazionale; b) valutazione degli effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali; c) previsioni, monitoraggio e consuntivazione delle entrate tributarie erariali e territoriali; d) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle norme in materia tributaria, in ambito nazionale, europeo e internazionale; valutazione dell'impatto amministrativo della normativa, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie; e) valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo, anche acquisendo informazioni dalle agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalita'; f) emanazione di direttive interpretative della legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi di politica economica e tributaria e il rispetto, da parte degli uffici, delle esigenze di equita', semplicita' e omogeneita' di trattamento, con particolare riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; g) verifica delle modalita' di assolvimento degli obblighi tributari rispetto alle esigenze di semplificazione nonche' di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti, sia per i contribuenti sia per l'amministrazione finanziaria; h) relazioni con gli altri Stati e con gli organismi dell'Unione europea e internazionali per le materie di competenza del Dipartimento, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dello sviluppo economico; i) pianificazione e coordinamento, in relazione alle quali: raccoglie ed elabora le informazioni necessarie per la definizione degli indirizzi e della strategia di politica fiscale; formula e coordina le proposte al Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; svolge attivita' propedeutica e preparatoria per la stipula delle convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il coordinamento generale per preservare l'unitarieta' del sistema nell'esercizio delle funzioni fiscali e promuove la collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale; contribuisce alla programmazione delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento delle agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalita'; l) monitoraggio, verifica e controllo in relazione alle quali: ferma rimanendo l'attivita' del Ministro di valutazione e controllo strategico nonche' di alta vigilanza, monitora l'andamento gestionale delle agenzie; verifica i risultati di gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalle convenzioni; monitora e attribuisce le risorse da trasferire alle agenzie fiscali e agli enti della fiscalita'; svolge le attivita' istruttorie relative alle deliberazioni dei comitati di gestione delle agenzie di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni; svolge le attivita' di controllo previste dalla legge nei confronti delle societa' partecipate; m) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma restando l'attivita' del Ministro di alta vigilanza, le modalita' di esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie, e degli altri enti della fiscalita' di competenza dello Stato, sotto il profilo della trasparenza, imparzialita' e correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonche' a quanto previsto dalla legge n. 212 del 2000; n) coordinamento del sistema informativo della fiscalita', in relazione al quale: svolge attivita' di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, l'attuazione, l'integrazione ed il coordinamento del sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria di settore; definisce criteri e regole per l'utilizzazione delle informazioni e dei dati che costituiscono il sistema informativo della fiscalita'; o) gestione dei servizi relativi al funzionamento della giustizia tributaria; programmazione, progettazione, sviluppo e gestione dei servizi dell'amministrazione della giustizia tributaria e degli uffici giudiziari; analisi, elaborazione e monitoraggio delle norme ordinamentali e processuali in materia di giustizia tributaria e relative alle spese di giustizia nel processo tributario; rilevazioni e analisi statistiche sull'andamento del processo tributario; valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo; analisi giurisprudenziale in materia di tributi; emanazione di direttive interpretative della legislazione in materia di processo tributario e delle relative spese di giustizia; gestione dell'elenco nazionale dei difensori abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; p) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. 2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di "Direttore generale delle finanze". Alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'ufficio del direttore generale delle finanze; controllo di gestione dipartimentale; coordinamento e monitoraggio dei progetti dipartimentali; coordinamento dell'attivita' amministrativa; attivita' tecnica di supporto all'ufficio del direttore generale delle finanze; supporto nell'attivita' prelegislativa e di studio, analisi e legislazione fiscali; comunicazione istituzionale e relazioni esterne; coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p), del presente articolo. 3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali; b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale; c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita'; d) Direzione rapporti fiscali europei e internazionali; e) Direzione sistema informativo della fiscalita'; f) Direzione della giustizia tributaria. 4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento tre posti di funzione di livello dirigenziale generale. 5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di finanza e il coordinamento dell'attivita' svolta dai militari della Guardia di finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio presso il Ministero e' assicurato da un ufficiale della Guardia di finanza scelto dal Ministro.». «Art. 13 (Competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi). - 1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi svolge attivita' di supporto per il Ministero ed ulteriori servizi, tra cui gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, e la gestione e lo sviluppo della piattaforma immateriale nazionale centralizzata per la gestione giuridica ed economica del personale delle pubbliche amministrazioni; definisce il modello unitario del controllo di gestione in raccordo con gli altri dipartimenti. Il Dipartimento e' competente nelle materie di seguito indicate: a) amministrazione generale, spese a carattere strumentale dei dipartimenti e comuni del Ministero, servizi logistici e servizi comuni del Ministero, ivi compresa l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gestione delle attivita' e dei sistemi informativi legati all'amministrazione generale, alla gestione degli approvvigionamenti e della logistica sulla base delle esigenze definite dai Dipartimenti; b) elaborazione degli indirizzi generali concernenti il personale del Ministero, anche in attuazione di norme, direttive e circolari emanate dalle amministrazioni competenti; programmazione generale del fabbisogno di personale del Ministero, sentiti gli altri dipartimenti; rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali e indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata; elaborazione ed attuazione delle politiche del personale e gestione delle risorse umane; gestione delle attivita' e dei sistemi informativi legati alla gestione del personale; elaborazione degli indirizzi metodologici in materia di rilevazione ed analisi delle competenze e dei comportamenti anche a fini di valorizzazione del capitale umano; rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza; c) servizi del tesoro incluso il pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni ed il pagamento e la liquidazione di altri assegni erogati dallo Stato a particolari categorie di cittadini; d) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'articolo 31-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del Ministero e gestione e sviluppo dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; servizi informativi comuni e trasversali del Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali, affidati al Dipartimento d'intesa con glia altri Dipartimenti; attuazione per quanto di relativa competenza dell'agenda digitale; e) definizione, in coerenza con le direttive impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo, e, in materia di sistemi informativi d'intesa con i dipartimenti indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), degli indirizzi e delle linee operative relativamente ai rapporti convenzionali con le societa' di cui all'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti; cura dei relativi rapporti amministrativi, fermi restando i rapporti operativi con la societa' di cui all'articolo 4, comma 3-bis del citato decreto-legge da parte degli altri dipartimenti in materia di sviluppo e gestione di sistemi informativi di specifico interesse, ai sensi dell'articolo 31-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; f) comunicazione istituzionale, in relazione alla quale: attua le strategie e le iniziative di comunicazione del Ministero in raccordo con il Portavoce del Ministro, i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero; cura lo sviluppo e la gestione del Portale internet del Ministero e della Intranet; assolve agli adempimenti della legge 7 giugno 2000, n. 150; svolge le attivita' di comunicazione istituzionale esterna ed interna; promuove la conoscenza delle attivita' del Ministero; coordina e gestisce le funzioni di informazione e assistenza agli utenti; supporta e gestisce gli eventi e le manifestazioni; cura le attivita' di customer satisfaction; promuove e coordina la realizzazione delle carte dei servizi erogati dal Ministero; svolge le funzioni di ufficio di statistica del Ministero; g) contenzioso e affari legali nelle materie di competenza del Dipartimento, nonche' contenzioso che coinvolge piu' dipartimenti; h) coordinamento del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; supporto alle attivita' nelle politiche di spending review con riferimento agli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici. 2. Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la programmazione delle risorse, la qualita' dei processi e dell'organizzazione, il coordinamento del sistema informativo concernente il personale del Ministero e degli eventuali altri progetti dei sistemi informativi dei dipartimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), compresa la gestione delle relative risorse, nonche' della comunicazione istituzionale. Sono fatte salve le competenze del Dipartimento delle finanze relative al Sistema informativo della fiscalita', di cui all'articolo 11, comma 1, lettera n). 3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali; b) Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione; c) Direzione del personale; d) Direzione della comunicazione istituzionale; e) Direzione dei servizi del tesoro. 4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza del Dipartimento, al medesimo sono assegnati tre posti di funzione di livello dirigenziale generale, cui sono affidati, tra gli altri, i seguenti compiti: a) garantire il supporto alle attivita' relative all'attuazione del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni, anche in riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e delle attivita' di revisione della spesa per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici, di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' per la definizione degli indirizzi e del controllo strategico nei confronti della societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di programma di razionalizzazione degli acquisti; b) curare il contenzioso che coinvolge piu' dipartimenti, ai sensi dell'articolo 7-bis comma 4 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; c) supportare il capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attivita' connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. 5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano uffici di livello dirigenziale non generale, con competenze in materia di: coordinamento e segreteria del capo Dipartimento, consulenza giuridico-legale, attivita' prelegislativa e verifica della compatibilita' economico finanziaria delle iniziative legislative dipartimentali, definizione e monitoraggio di progetti innovativi nelle materie di competenza del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli finanziati dall'Unione europea e da istituzioni internazionali, nonche' amministrazioni ed enti pubblici, sviluppo organizzativo analisi dei processi e dei modelli di organizzazione del lavoro, organizzazione di eventi e comunicazione, in raccordo con la Direzione di cui al comma 3, lettera d), controllo di gestione, relazioni sindacali. 6. I dirigenti generali di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del capo del Dipartimento, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, e delle posizioni di livello dirigenziale non generale di consulenza, studio e ricerca assegnate alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento.»
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«Art. 14. Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi 1. La Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il Ministero: a) acquisizione, amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero con i relativi impianti tecnologici non informatici; b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; gestione degli spazi e delle superfici interni ed esterni; c) gestione del patrimonio mobiliare del Ministero, anche di rilievo storico-artistico; d) gestione degli affari e dei servizi di carattere generale, del protocollo e della corrispondenza; coordinamento e definizione del modello unitario di protocollo e gestione documentale in raccordo con gli altri dipartimenti; e) gestione contabile del Dipartimento, in raccordo con le direzioni del Dipartimento; gestione unificata nelle materie comuni a piu' dipartimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; f) servizio di economato e provveditorato, anche attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi; g) cura dei rapporti amministrativi nei confronti della societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti; attuazione operativa del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni; h) funzioni di indirizzo e controllo strategico nei confronti della societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in accordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a); h-bis) definizione degli indirizzi per la gestione della piattaforma di e-procurement, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, in raccordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), nonche' con la Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione; i) supporto delle attivita' di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di revisione della spesa, per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici; l) procedure di gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, per l'acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi che esulano dalle attribuzioni specifiche di altre direzioni e uffici, sulla base dei fabbisogni e delle istruttorie degli uffici dipartimentali richiedenti laddove non sussista obbligo di ricorso al sistema delle convenzioni od altri strumenti di negoziazione ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; m) rilevamento, analisi delle esigenze logistiche e degli uffici centrali e locali ed attuazione delle misure atte al loro soddisfacimento; n) coordinamento delle attivita' propedeutiche finalizzate alla presa in consegna degli immobili degli uffici centrali e periferici; o) razionalizzazione della gestione degli immobili e degli spazi degli uffici centrali e territoriali; p) rapporti con l'Agenzia del demanio; q) contenzioso nelle materie di competenza; r) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5 e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale. 2. La Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione svolge le seguenti funzioni: a) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento e a supporto della transizione digitale, in materia di acquisti, logistica, personale, ed altri servizi dipartimentali, ivi incluse le attivita' relative al comma 1, lettera h-bis); b) sviluppo e conduzione della piattaforma nazionale per la gestione delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni; c) pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e gestione del trattamento economico per le amministrazioni pubbliche, comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi; d) definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di stipendi per il personale delle amministrazioni dello Stato; e) ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di diffusione delle tecnologie informatiche, anche a supporto della transizione digitale; f) definizione, in coerenza con le direttive impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo, degli indirizzi e delle linee operative relativamente ai rapporti convenzionali intrattenuti dal Dipartimento con la societa' dedicata di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e cura dei relativi rapporti amministrativi; g) attuazione dell'Agenda digitale per quanto di competenza del Dipartimento; h) rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale; i) gestione dei progetti, delle infrastrutture e dei servizi relativi ai sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, inclusa la piattaforma e-procurement; l) servizi informativi comuni e trasversali del Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali in cloud, affidati al Dipartimento d'intesa con gli altri dipartimenti; m) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5 e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale. 3. La Direzione del personale svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il personale del Ministero: a) elaborazione e definizione delle politiche del personale alla luce di modelli innovativi di gestione, valorizzazione e sviluppo, anche attraverso l'implementazione di banche dati l'ausilio di strumenti innovativi in materia di rilevazione ed analisi delle competenze e dei comportamenti, anche a fini di valorizzazione del capitale umano; b) verifica degli impatti normativi ed economico finanziari dei provvedimenti di competenza della direzione; c) programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sulla base dei fabbisogni rilevati; d) selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione della performance riferita al personale nonche' organizzazione delle competenze; e) cessazioni dal servizio; f) procedimenti disciplinari; g) mobilita', comandi, aspettative, distacchi e fuori ruolo del personale; h) trattamento giuridico, retributivo e previdenziale; i) contratti di lavoro del personale inquadrato nelle aree funzionali; l) istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali, atti di conferimento, contratti di lavoro e relativi rapporti con gli organi di controllo; m) gestione dei fondi per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti e del fondo risorse decentrate per il personale delle aree; n) attuazione di politiche di benessere organizzativo e di conciliazione vita-lavoro anche attraverso la rilevazione e l'analisi del livello di benessere del personale e lo svolgimento di analisi di clima; o) gestione degli adempimenti relativi alle denunce per infortuni; p) conservazione e gestione dei fascicoli personali, definizione e gestione delle banche dati, del ruolo dei dirigenti e del ruolo unico del personale; q) rilascio autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali e anagrafe degli incarichi; r) contenzioso nelle materie di competenza della direzione e rappresentanza in giudizio di cui all'articolo 417-bis del codice di procedura civile; s) rapporti con la Scuola nazionale di amministrazione e con enti e altre scuole di formazione del personale pubblico al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni formativi del Ministero; rapporti con Universita' e istituti scolastici per lo svolgimento di tirocini presso le strutture del Ministero, con l'Aran, con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri soggetti istituzionali, coinvolti nelle materie di competenza; t) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5, e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale. 4. La Direzione della comunicazione istituzionale assicura per il Ministero l'attuazione della strategia di comunicazione in coordinamento con il portavoce del Ministro, i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero. A tal fine svolge le seguenti funzioni: a) sviluppo e gestione delle iniziative di comunicazione del Ministero in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; b) elaborazione del piano di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 150 del 2000; c) coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, assicurandone l'integrazione funzionale; d) promozione di campagne informative di pubblico interesse; e) coordinamento e gestione di eventi e manifestazioni del Dipartimento e supporto ad eventi e manifestazioni del Ministero; f) sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine e il rispetto dell'identita' visiva del Ministero; g) gestione della biblioteca storica e delle iniziative di comunicazione ad esse collegate; h) sviluppo e gestione del portale internet del Ministero e della Intranet; i) coordinamento della comunicazione interna del Ministero; l) supporto alle attivita' di comunicazione istituzionale di comitati e commissioni cui partecipa il Ministero; m) sviluppo e gestione delle attivita' di relazione con il pubblico; n) tenuta e aggiornamento del registro degli accessi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; monitoraggio della qualita' dei servizi e della soddisfazione dei cittadini; o) studi e analisi di dati e informazioni sulle attivita' di customer satisfaction; p) promozione e coordinamento delle carte dei servizi erogati dal Ministero; q) svolge le funzioni di ufficio di statistica del Ministero e provvede al coordinamento dell'informazione statistica e ai rapporti con l'ISTAT ed il Servizio statistico nazionale (SISTAN). 5. La Direzione dei servizi del Tesoro svolge le seguenti funzioni: a) segreteria del Comitato di verifica per le cause di servizio; b) organizzazione e coordinamento della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche di verifica; c) emissione ordini di pagamento conseguenti a pronunce degli organi della giustizia amministrativa, contabile e tributaria per violazione del termine ragionevole di durata dei processi e su pronunce di condanna emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali per l'inosservanza dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; d) riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario; e) risarcimenti per casi di responsabilita' civile dei giudici; spese per liti e arbitraggi; f) gestione dei ruoli di spesa fissa sugli indennizzi per soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusione di sangue ed emoderivati e per gli affetti da sindrome da talidomide; g) gestione dei ruoli fissi di spesa per i vitalizi a favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata, del dovere e soggetti equiparati; h) gestione delle pensioni tabellari militari erogate all'estero; i) servizio delle pensioni di guerra; l) recupero crediti erariali derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti in materia di responsabilita' amministrativa; m) sanzioni alternative su condanne a carico delle stazioni appaltanti; n) gestione del servizio dei depositi definitivi; o) segreterie della Commissione per gli ex perseguitati politici, antifascisti e razziali e della Commissione per gli ex deportati dei campi di sterminio nazisti e dei loro congiunti e concessione degli assegni vitalizi; p) adempimenti connessi al pagamento dei benefici previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in favore dei grandi invalidi; q) adempimenti connessi al condono edilizio di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; r) indennizzi per i beni perduti all'estero; s) definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; t) contenzioso nelle materie di competenza; u) attivita' residuale in materia di procedimenti sanzionatori per irregolarita' nella trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; v) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5, e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.» «Art. 16. Ragionerie territoriali dello Stato 1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 1-bis. Le posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali di riferimento, fatte salve eventuali specificita' previste per le province autonome di Trento e Bolzano, svolgono, oltre le attivita' proprie dei direttori delle Ragionerie territoriali ubicate nei capoluoghi di Regione, le seguenti funzioni: a) il supporto ai compiti di audit del PNRR e di sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'attivita' di monitoraggio e controllo del PNRR; b) il coordinamento dei controlli preventivi e successivi di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, del riscontro della legalita' della spesa e del monitoraggio della stessa, garantendo l'unitarieta' di indirizzo della funzione di controllo sulla base degli indirizzi e delle linee guida formulate dal Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e dall'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) il coordinamento dei servizi amministrativi sulla base degli indirizzi e delle linee guida dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze competenti per materia; d) lo studio, su richiesta dei direttori interessati, delle questioni di maggior rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attivita' istituzionali al fine di pervenire alle proposte di soluzioni di competenza da sottoporre agli uffici dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze; e) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro, per le Ragionerie territoriali dello Stato, per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; f) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 e l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie territoriali dello Stato; g) la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento dei presidi territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione di quelli connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle Commissioni Tributarie, sulla base degli indirizzi ed in forza del decentramento delle risorse operato dai competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali; h) la formulazione delle proposte al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici; i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, per le attivita' da svolgersi a livello territoriale, finalizzate alla realizzazione di poli logistici territoriali unitari, ai sensi del comma 350, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. Le Ragionerie territoriali si articolano in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto. 3. Le Ragionerie territoriali svolgono a livello territoriale le funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelle attribuite al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. 4. Le Ragionerie territoriali provvedono alle attivita' in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realta' istituzionali presenti nel territorio; esercitano nei confronti degli organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarita' amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, esercitano la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei servizi. Svolgono altresi' le funzioni che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale, nonche' ogni altra attivita' attribuita dalle disposizioni normative vigenti o delegate dai Dipartimenti del Ministero. 5. Al fine del garantire il governo coordinato e l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali in ambito territoriale, le Ragionerie territoriali svolgono le funzioni di presidio unitario in favore delle articolazioni territoriali del Ministero. 6. Il supporto per l'erogazione dei servizi istituzionali da parte delle Ragionerie territoriali, attraverso il presidio unitario, anche a favore delle altre pubbliche amministrazioni, e' assicurato dai Dipartimenti del Ministero, per quanto di rispettiva competenza, anche mediante lo sviluppo e l'ampliamento dei sistemi informativi dell'Amministrazione.». «Art. 19 (Dotazioni organiche). - 1. La dotazione organica del personale dirigenziale e' individuata nella tabella A allegata al presente decreto. A decorrere dal 1° ottobre 2022, in attuazione dell'articolo 21-bis¸ comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la dotazione organica del personale dirigenziale e' individuata nella tabella B allegata al presente decreto.». |
| Allegato
«Tabella A
+-----------------------------------------+---------+ |Tabella Organici Dirigenziali | | +-----------------------------------------+---------+ |Dirigenti di prima fascia | | +-----------------------------------------+---------+ |Uffici di diretta collaborazione con il | | |Ministro |4 | +-----------------------------------------+---------+ |Dipartimento del tesoro |12 | +-----------------------------------------+---------+ |Dipartimento della Ragioneria generale | | |dello Stato |49 | +-----------------------------------------+---------+ |Dipartimento delle finanze |10 | +-----------------------------------------+---------+ |Dipartimento dell'amministrazione | | |generale, del personale e dei servizi |9 | +-----------------------------------------+---------+ |Totale |84 | +-----------------------------------------+---------+ |Dirigenti di seconda fascia | | +-----------------------------------------+---------+ |Dirigenti di seconda fascia |640* | +-----------------------------------------+---------+
*Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA). ---------------------
Allegato
Tabella B
+-----------------------------------------+---------+ |In vigore dal 1° ottobre 2022 | | +-----------------------------------------+---------+ |Tabella Organici Dirigenziali | | +-----------------------------------------+---------+ |Dirigenti di prima fascia | | +-----------------------------------------+---------+ |Uffici di diretta collaborazione con il | | |Ministro |4 | +-----------------------------------------+---------+ |Dipartimento del tesoro |12 | +-----------------------------------------+---------+ |Dipartimento della Ragioneria generale | | |dello Stato |49 | +-----------------------------------------+---------+ |Dipartimento delle finanze |10 | +-----------------------------------------+---------+ |Dipartimento dell'amministrazione | | |generale, del personale e dei servizi |9 | +-----------------------------------------+---------+ |Totale |84 | +-----------------------------------------+---------+ |Dirigenti di seconda fascia | | +-----------------------------------------+---------+ |Dirigenti di seconda fascia |665* | +-----------------------------------------+---------+
*Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA).» |
| Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Sono fatti salvi, fino alla scadenza dei relativi contratti, gli incarichi dirigenziali in essere presso le strutture organizzative del Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle nuove Strutture previste dal presente decreto, nonche' quelli le cui procedure di conferimento sono state avviate prima della data di entrata in vigore dello stesso. 2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 giugno 2022
Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1185 |
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