Gazzetta n. 174 del 27 luglio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 27 maggio 2022
Modifica del decreto 11 agosto 2017, recante criteri, procedure e modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 20-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che introduce nel citato decreto-legge n. 189 del 2016 l'art. 20-bis, recante «Interventi volti alla ripresa economica»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 2017, recante i criteri, le procedure e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi previsti dal citato art. 20-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 2019, recante modificazioni al predetto decreto 11 agosto 2017 volte ad assicurare una migliore attuazione della misura, nonche' il massimo perseguimento degli obiettivi di ripresa economica fissati dal citato art. 20-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto 11 agosto 2017, come modificato dal richiamato decreto 6 giugno 2019, che, al fine di garantire la ripresa economica, individua i costi ammissibili nei costi della produzione sostenuti dalle imprese beneficiarie in due esercizi consecutivi individuati tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2017 e 2020 compreso;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato che i vice commissari di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali e' affidata la gestione dell'intervento disciplinato dal decreto interministeriale 11 agosto 2017, hanno manifestato la necessita' di apportare modificazioni al richiamato decreto al fine di garantire sostegno anche alle imprese che non sono state ancora in grado di riprendere l'attivita' produttiva;
Ritenuto opportuno, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ripresa economica e tenuto conto dell'attuale situazione emergenziale connessa alla pandemia da COVID-19, consentire alle imprese di dimostrare l'avvenuta ripresa dell'attivita' esponendo costi di produzione fino all'esercizio 2022 compreso;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto 11 agosto 2017

1. All'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2017, e successive modificazioni e integrazioni, richiamato in premessa, le parole «tra gli esercizi 2017 e 2020 compresi» sono sostituite dalle seguenti: «tra gli esercizi 2017 e 2022 compresi».
 
Art. 2

Disposizioni finali

2. Fatti salvi i provvedimenti gia' adottati dai vice commissari, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle istanze per le quali e' gia' intervenuta la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2017, e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2022

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 850