Gazzetta n. 174 del 27 luglio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 aprile 2022
Criteri generali per il rafforzamento della cooperazione, informativa e operativa, e l'accesso alle banche dati tra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10, comma 6, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei criteri generali per il rafforzamento della cooperazione, informativa e operativa, nonche' per l'accesso alle banche dati fra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale ai fini dell'applicazione dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso di cui all'art. 9 e allo stesso art. 10 del predetto decreto-legge n. 14 del 2017;
Visti gli articoli dall'8 al 10 della legge 1° aprile 1981, concernenti l'istituzione, e la disciplina del centro elaborazione dati istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (nel prosieguo: CED);
Visto la legge 7 marzo 1986, n. 65, recante la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale;
Visto l'art. 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 secondo cui le modalita' di accesso agli schedari dei veicoli rubati, dei documenti di identita' rubati o smarriti, nonche' alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno da parte del personale della polizia locale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e' determinato con decreti del Ministro dell'interno adottati ai sensi del comma 2 del medesimo art. 16-quater;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del predetto decreto-legge n. 14 del 2017, secondo cui le misure per coordinare, tra l'altro, lo scambio informativo nei settori di rispettivo interesse tra le Forze di polizia e la polizia locale, sono specificate con le linee generali per la realizzazione delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata;
Visto inoltre, l'art. 5, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 14 del 2017, secondo cui i patti per la sicurezza urbana, sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, possono individuare, in relazione alla specificita' dei contesti interventi per la sicurezza urbana nel rispetto delle linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa, alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati;
Visto l'art. 18, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernenti le condizioni nel rispetto delle quali il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale puo' accedere al CED al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone identificate o controllate;
Viste le linee generali per la realizzazione delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate, ai sensi del predetto art. 2 del decreto-legge n. 14 del 2017, adottate con accordo stipulato il 24 gennaio 2018 in sede di Conferenza unificata;
Viste le linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana adottate, ai sensi del citato art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2017, con accordo stipulato il 26 luglio 2018, in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Ritenuto di definire i criteri generali per il rafforzamento della cooperazione, informativa e operativa, nonche' per l'accesso alle banche dati fra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale ai fini dell'applicazione delle misure di cui ai predetti articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14 del 2017;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto definisce i criteri generali per il rafforzamento della cooperazione, informativa e operativa, nonche' per l'accesso alle banche dati fra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale ai fini dell'applicazione dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «CED» il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
c) «decreto-legge n. 14 del 2017», il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
d) «divieto di accesso» il divieto di accesso ad una o piu' aree urbane adottato dal questore ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2017;
e) «ordine di allontanamento», l'ordine di allontanamento da un luogo disposto dall'organo accertatore ai sensi degli articoli 9, commi 1 e 2, e 10, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2017.
 
Art. 2

Criteri generali per il rafforzamento
della cooperazione informativa

1. Ai fini della piu' efficace attuazione delle previsioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14 del 2017, i patti per la sicurezza urbana, sottoscritti tra il prefetto e il sindaco ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto-legge n. 14 del 2017, possono prevedere misure di rafforzamento della cooperazione informativa ispirate ai seguenti criteri generali:
a) predisposizione e condivisione da parte del comune della «mappa» dei luoghi e delle aree nei quali sono vigenti, nel proprio territorio, i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi di cui all'art. 9, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 14 del 2017;
b) aggiornamento da parte del comune della «mappa» elaborata, anche sulla base del parere reso in apposite sedute del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, finalizzato ad individuare pure le ulteriori aree e luoghi dove sono piu' frequenti i comportamenti in danno del decoro urbano o che ne impediscono l'accessibilita' e la fruibilita';
c) elaborazione, a cadenze periodiche stabilite con i predetti patti, di rilevazioni statistiche in forma anonima concernenti il numero di ordini di allontanamento disposti dagli uffici e Comandi delle Forze di polizia operanti nel territorio del comune interessato, nonche' dal Corpo o servizio di polizia municipale dipendente dal comune stesso. I patti possono prevedere che la statistica sia riferita sia al numero complessivo degli ordini adottati sia a quello degli ordini adottati nei luoghi dove sono piu' frequenti i comportamenti in danno del decoro urbano o che ne impediscono l'accessibilita' e la fruibilita';
d) possibilita' di utilizzare, per la realizzazione delle rilevazioni statistiche di cui alla lettera c), i sistemi di georeferenziazione implementati nell'ambito delle iniziative previste dal paragrafo 3 delle linee generali per la realizzazione delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate, ai sensi del predetto art. 2 del decreto-legge n. 14 del 2017, con accordo stipulato il 24 gennaio 2018 in sede di Conferenza unificata;
e) elaborazione a cura del questore, secondo le cadenze periodiche stabilite con i predetti patti, di rilevazioni statistiche in forma anonima del numero dei divieti di accesso adottati;
f) comunicazione da parte del prefetto, secondo le modalita' previste dalle linee generali per la realizzazione delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 14 del 2017, con accordo stipulato il 24 gennaio 2018 in sede di Conferenza unificata, di elaborazioni statistiche anonime concernenti il numero delle violazioni di cui all'art. 10, comma 2, secondo periodo e comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 14 del 2017.
2. Le elaborazioni statistiche, anche in forma georeferenziata, previste dal comma 1 sono utilizzate, oltreche' ai fini della pianificazione delle attivita' operative finalizzate alla salvaguardia del decoro, anche per l'individuazione da parte dei comuni di ulteriori aree da sottoporre a particolare tutela anche ai sensi del paragrafo 4 delle linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2017.
 
Art. 3

Criteri generali per il rafforzamento
della cooperazione operativa

1. Per il rafforzamento della cooperazione di natura operativa finalizzata all'attuazione di un'efficace prevenzione delle manifestazioni di degrado, il prefetto e il sindaco del comune interessato, sulla base delle rilevazioni statistiche, anche in forma georeferenziata, di cui all'art. 2, possono concordare, nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana, mirate iniziative di controllo da eseguirsi a cura della polizia locale, finalizzate ad accertare, in particolare nelle aree e nei luoghi interessati da consistenti afflussi di persone o turistici, le eventuali condotte che ne impediscono l'accessibilita' e la fruizione.
2. Alle iniziative di controllo di cui al comma 1, possono aggiungersi, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, servizi di controllo straordinario del territorio, definiti sentito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. I predetti servizi sono eseguiti con la partecipazione anche delle Forze di polizia, per gli aspetti di specifica competenza e secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al decreto del Ministro dell'interno adottato in data 15 agosto 2017.
 
Art. 4

Criteri generali per l'accesso
alle banche dati

1. Ai fini della piu' efficace attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14 del 2017, il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo e all'identificazione delle persone, puo' verificare l'eventuale esistenza di ordini di allontanamento e di divieti di accesso nei confronti delle persone controllate, accedendo, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al livello del CED stabilito con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge n. 14 del 2017.
2. L'accesso al CED di cui al comma 1 avviene secondo le modalita' stabilite con i decreti del Ministro dell'interno previsti dall'art. 16-quater, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
3. Restano ferme le indicazioni recate dal paragrafo 3 delle linee generali per la realizzazione delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate, ai sensi dell'art. 2, del decreto-legge n. 14 del 2017, con accordo stipulato il 24 gennaio 2018 in sede di Conferenza unificata.
 
Art. 5

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o ulteriori oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2022

Il Ministro: Lamorgese

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 1593