Gazzetta n. 174 del 27 luglio 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 15 luglio 2022 |
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 904). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 444 del 4 aprile 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, n. 495 del 4 gennaio 2018, n. 502 del 26 gennaio 2018, n. 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, nonche' n. 603 del 23 agosto 2019, n. 607 del 27 settembre 2019, n. 614 del 12 novembre 2019, n. 624 del 19 dicembre 2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, n. 626 del 7 gennaio 2020, n. 634 del 13 febbraio 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 670 del 28 aprile 2020, n. 679 del 9 giugno 2020, n. 683 del 23 luglio 2020, n. 697 del 18 agosto 2020, n. 729 del 31 dicembre 2020, n. 779 del 20 maggio 2021 e n. 788 del 1° settembre 2021 e n. 871 del 4 marzo 2022, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017» convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45; Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che, all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017; Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che, all'art. 1, ha stabilito la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2018 ed ha stabilito che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020, che dispone che lo stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 e' integrato di euro 345.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna; Visto l'art. 57, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2021, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di euro 300 milioni per l'anno 2021; Visto l'art. 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante la proroga dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre 2022; Visto l'art. 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2022, della dotazione di risorse umane a tempo determinato assegnata agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; Ravvisata la necessita' di supportare, sotto il profilo tecnico-amministrativo, le regioni ed i comuni interessati nelle attivita' relative alle procedure di espropriazione ed occupazione delle aree su cui insistono le strutture emergenziali temporanee attesa la particolarita' e complessita' dei procedimenti connessi; Ritenuto di individuare nei predetti Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, attraverso l'Ufficio centralizzato espropri appositamente costituito nel proprio ambito, i soggetti in possesso delle esperienze e competenze necessarie per espletare tale attivita' di supporto, garantendo, in tal modo, l'applicazione dei principi di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa nell'espletamento delle funzioni di coordinamento, ed acquisitane la disponibilita'; Ravvisata, altresi', la necessita' di razionalizzare la capacita' di monitoraggio delle azioni in essere e assicurare, senza soluzione di continuita', a tal fine il passaggio, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle funzioni espletate dal soggetto attuatore per il monitoraggio delle attivita' per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale, di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 ed all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 518 del 4 maggio 2018; Ravvisata la necessita' di garantire la continuita' e piena funzionalita' del servizio pubblico ospedaliero del Comune di Cascia attraverso l'incremento del limite di spesa, previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 553 del 31 ottobre 2018, per la realizzazione dei lavori ivi indicati, in ragione delle prescrizioni rese dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Umbria in sede di valutazione ambientale strategica; Acquisita l'intesa delle Regioni Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1 Disposizioni finalizzate a supportare l'espletamento delle attivita' relative alle procedure di espropriazione ed occupazione
1. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle regioni e ai comuni interessati dal contesto emergenziale in rassegna nell'espletamento delle attivita' relative alle procedure di espropriazione ed occupazione delle aree su cui insistono le strutture emergenziali temporanee realizzate a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio del Centro Italia a partire dal giorno 24 agosto 2016, e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2022, l'avvalimento dell'Ufficio centralizzato espropri, costituito nell'ambito degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. L'organizzazione e le modalita' di espletamento dell'attivita' di supporto sono definite mediante accordo concluso, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni interessate ed altre amministrazioni eventualmente coinvolte in ragione delle proprie competenze. 2. Agli oneri derivanti dall'espletamento, da parte dell'Ufficio centralizzato espropri, delle attivita' di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 78.000,00, a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa. |
| Art. 2 Disposizioni in materia di monitoraggio delle attivita' per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale.
1. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, le funzioni espletate dal soggetto attuatore per il monitoraggio delle attivita' per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale, di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 ed all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 518 del 4 maggio 2018, sono assicurate, senza soluzione di continuita', dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del coordinamento della struttura di missione «Sisma Centro Italia» con il supporto dell'Ufficio pianificazione interventi infrastrutturali d'emergenza. |
| Art. 3
Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuita' del servizio pubblico ospedaliero
1. Al fine di garantire la piena funzionalita' del servizio pubblico ospedaliero, il Comune di Cascia e' autorizzato ad incrementare, di un importo pari ad euro 185.000,00, il limite di spesa previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 553 del 31 ottobre 2018 per l'espletamento dei lavori ivi indicati, in ragione della modifica del progetto di fattibilita' resa necessaria dalle prescrizioni della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Umbria in sede di valutazione ambientale strategica. 2. Resta fermo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 553 del 31 ottobre 2018 in ordine all'approvazione, da parte della Regione Umbria, del progetto di fattibilita', come modificato a seguito delle prescrizioni rese in sede di valutazione ambientale strategica, unitamente alla relativa quantificazione economica. 3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede, nel limite massimo di euro 185.000,00, a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 2022
Il Capo del Dipartimento: Curcio |
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