Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 25 maggio 2022 |
Criteri per la nomina di Fintecna nelle procedure di amministrazione straordinaria. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 19, comma 3-bis, comma 3-ter, e comma 3-quater, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa»; Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»; Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/2004; Visto l'articolo 39, comma 1, del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in forza del quale con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi dello Sviluppo economico), di concerto con il Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari da nominare a norma rispettivamente dell'art. 8, comma 1, lett. b, e dell'art. 38 del medesimo decreto legislativo n. 270 del 1999; Visto l'art. 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che stabilisce le cause di incompatibilita' dei commissari straordinari; Visto il decreto n. 60/2013 del 10 aprile 2013 «Regolamento recante i requisiti di professionalita' ed onorabilita' dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ai sensi dell'articolo 39 comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 270 del 1999»; Visto il decrto ministeriale 28 luglio 2016 recante «Criteri per la scelta degli esperti delle procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270». Ritenuto opportuno disciplinare il procedimento amministrativo e individuare i criteri per l'individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario, nonche' specificare i profili normativi non immediatamente desumibili dall'art. 19, comma 3-bis, comma 3-ter, e comma 3-quater, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, sopra richiamato;
Decreta:
Art. 1
Procedura e criteri di nomina
1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua le societa' e i gruppi in amministrazione straordinaria, per i quali, ai sensi dell'art. 19 comma 3-bis del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, Fintecna e' nominata commissario. 2. Il Ministro, nell'ambito delle procedure che presentino le caratteristiche previste dall'art. 19 comma 3-bis prima richiamato, procede alla nomina di cui al comma 1 in uno dei seguenti casi: a. eccessiva durata della procedura avuto riguardo agli adempimenti necessari per la realizzazione dell'attivo ovvero per i riparti ai creditori, anche in considerazione della durata media di altre procedure di amministrazione straordinaria, con esclusione di quelle avviate ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95; b. mancata adozione di piani di riparto, senza adeguate motivazioni, in presenza di un adeguato livello di liquidita' disponibile; c. sussistenza di un rapporto tra costi della procedura e riparti effettuati tale da non consentire un'adeguata soddisfazione del ceto creditorio; d. sussistenza dei presupposti normativi per l'adozione di un provvedimento di revoca. In ogni caso la nomina di cui al presente comma potra' essere disposta in presenza di comprovate esigenze di razionalizzazione, celerita' e urgenza, ovvero per circostanze straordinarie riconducibili alla particolarita' della procedura. 3. Fintecna non puo' essere nominata commissario nei seguenti casi: a) sussistenza di cause di incompatibilita' o conflitto di interesse in capo a Fintecna; b) procedure concernenti gruppi di imprese che annoverino anche societa' in esercizio di impresa; c) societa' o gruppi per le quali risultino pendenti istanze di concordato o di conversione in fallimento ovvero per le quali siano stati trasmessi al Ministero gli atti finali della procedura. |
| Art. 2
Modalita' di esercizio dell'incarico - Referente unico
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 41, comma 1, decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le funzioni di commissario sono svolte, ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis del decreto-legge n. 118/2021 (come convertito dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147), tramite gli uffici, i dipendenti e con l'ausilio dei professionisti e degli esperti incaricati dalla stessa societa', in ossequio ai requisiti di professionalita', di onorabilita' ed alle situazioni impeditive stabilite dalla normativa in vigore. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di commissario Fintecna individua, tra i propri dipendenti, un referente unico per ciascuna procedura di amministrazione straordinaria, incaricato della gestione della procedura stessa. |
| Art. 3
Compenso
1. Per lo svolgimento delle funzioni di commissario spetta a Fintecna un compenso calcolato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2021, rideterminato applicando una riduzione del 20%. |
| Art. 4
Conferimento di incarichi
1. Per lo svolgimento di attivita' che non sono oggetto della delega prevista dall'art. 41, comma 1, decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e per lo svolgimento di servizi amministrativi, tecnici o comunque necessari allo svolgimento della procedura Fintecna puo' essere autorizzata dal comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 41, comma 2, decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite o, per esigenze di razionalizzazione e nel rispetto dei principi di economicita' e sotto la propria responsabilita' gestionale, ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di effettiva necessita' e previa verifica circa la insussistenza di adeguate professionalita' tra i dipendenti dell'impresa in amministrazione straordinaria. Gli incarichi, oltre al vaglio del comitato di sorveglianza, come previsto dall'art. 41, comma 1, decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, devono essere conferiti tenendo conto delle disposizioni del decreto ministeriale 28 luglio 2016 recante «Criteri per la scelta degli esperti delle procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270». 2. Nella scelta degli esperti la cui opera e' richiesta dalla procedura, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 luglio 2016, Fintecna adotta procedure idonee ad assicurare l'economicita' degli incarichi, tenuto conto delle prospettive di recupero del credito o di realizzo dell'attivo, dei principi di rotazione degli incarichi, della trasparenza degli affidamenti, nel rispetto dei parametri regolamentari per la liquidazione giudiziale dei compensi e del principio dell'equo compenso di cui all'art. 13-bis, legge 31 dicembre 2012, n. 247. 3. Fintecna e' tenuta ad osservare gli adempimenti in materia di trasparenza cosi' come determinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in quanto applicabili. 4. Resta inteso che tutte le attivita' di ordinaria competenza della gestione commissariale sono svolte da Fintecna con la propria struttura, senza che dette attivita' siano oggetto di incarico a ulteriori soggetti. |
| Art. 5
Liquidazione beni della procedura
1. Ai fini della razionalizzazione delle fasi di liquidazione, Fintecna puo' promuovere l'alienazione dei beni dell'impresa in amministrazione straordinaria con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, tenuto conto delle caratteristiche dei beni da alienare e dei costi per la conservazione degli stessi. In particolare, Fintecna puo' proporre procedure competitive di alienazione di beni o cessione di crediti rientranti nell'attivo di piu' imprese in amministrazione straordinaria, assicurando che i proventi della alienazione di ciascun bene e della cessione di ciascun credito siano attribuiti all'attivo della procedura della impresa che ne e' titolare. |
| Art. 6
Transazioni
1. Al fine di razionalizzare il contenzioso derivato o potenzialmente derivante dalla procedura, e nell'ottica del miglior soddisfacimento del ceto creditorio, Fintecna conclude transazioni di valore inferiore a euro 206.582,76 euro, se del caso acquisendo un parere legale che esponga le ragioni di convenienza della transazione, anche per le possibilita' di soccombenza o le prospettive di recupero, laddove non gia' disponibile o ritenuto necessario. 2. Ferma restando l'autorizzazione prevista dall'art. 42 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, al fine di razionalizzare il contenzioso derivato o potenzialmente riguardante la procedura, Fintecna, nell'ottica del miglior soddisfacimento del ceto creditorio, puo' promuovere le transazioni di valore indeterminato o superiore a euro 206.582,76 per le controversie relative ad opposizioni allo stato passivo iniziate da creditori e non definite da sentenze di primo grado, previa eventuale acquisizione di un parere legale, anche avente ad oggetto piu' controversie, se presentano elementi comuni, con facolta' di richiederlo anche a professionista diverso da quello costituito nel giudizio che esponga le ragioni di convenienza della transazione, per le possibilita' di soccombenza o le prospettive di recupero delle spese. Tale parere legale puo' essere richiesto solo nel caso in cui l'eventuale parere gia' agli atti della procedura venga, motivatamente, considerato inadeguato. Della motivazione viene informato il comitato di sorveglianza chiamato ad autorizzare il nuovo incarico. Roma, 25 maggio 2022
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 800 |
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