Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 giugno 2022, n. 103
Regolamento relativo ai requisiti e alle modalita' di accesso, nonche' ai requisiti di idoneita' psicofisica per gli atleti paralimpici, alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» della Polizia di Stato e al reimpiego del personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera c), che demanda a un regolamento ministeriale la determinazione dei requisiti di idoneita' attitudinale al servizio di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, che demanda a un regolamento ministeriale, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la determinazione dei requisiti di idoneita' attitudinale al servizio necessaria per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante «Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazioni»;
Visto l'articolo 44 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante il regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza e, in particolare, l'articolo 77, che ha, tra l'altro, previsto la costituzione dei Gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e, in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, recante «Regolamento concernente modalita' per l'assunzione di atleti nei Gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro"»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante «Regolamento degli Istituti di istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985, recante «Individuazione degli Istituti di istruzione della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, recante «Nuova organizzazione di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della pubblica sicurezza»;
Visti lo Statuto e il Regolamento dei Gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», adottati con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 gennaio 2017;
Visto il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 febbraio 2019, recante «Modalita' per l'impiego nella sezione paralimpica dei Gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" del personale della Polizia di Stato inidoneo al servizio di polizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al Ruolo d'onore»;
Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Sentiti il Ministro per le disabilita', il Dipartimento per lo sport e il Comitato Italiano Paralimpico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 5711 P- del 16 giugno 2022;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento del pubblico concorso per titoli per il reclutamento nei Gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di seguito «Sezione paralimpica Fiamme Oro», di atleti tesserati presso le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, di seguito C.I.P., i relativi requisiti di partecipazione, i requisiti di idoneita' psicofisica differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonche' il reimpiego nei ruoli della Polizia di Stato del personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. -2. (Omissis)
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 6, commi 1 e 1-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia):
«Art. 6 (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli
agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso per
titoli ed esame, al quale possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe
di cui al predetto regolamento;
c) efficienza e idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti
stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo
grado che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario;
e) qualita' di condotta previste dalle disposizioni
di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1,
lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di
Stato-Fiamme Oro» e' sufficiente il possesso del diploma di
istruzione secondaria di primo grado.
2. - 7. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica):
«Art. 5 (Nomina ad agente tecnico). - 1. (Omissis).
2. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio dei candidati e' accertata secondo quanto
stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
2-bis. (Omissis).
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi
agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di
formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei
mesi
4. - 8. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 4
novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro):
«Art. 28 (Personale dei gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco). - 1. Per particolari discipline sportive
indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo
di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi
sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in
diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai
sensi del presente articolo non puo' essere impiegato in
attivita' operative fino al compimento del diciottesimo
anno di eta'.».
- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione e riforma
delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro
sportivo):
«Art. 44 (Tesseramento e reclutamento di atleti
paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di
Stato-Fiamme Oro). - 1. I gruppi sportivi «Polizia di
Stato-Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro»,
tesserano gli atleti paralimpici, inserendoli in
un'apposita Sezione paralimpica composta anche da non
appartenenti alla Polizia di Stato. La Sezione cura lo
sviluppo tecnico agonistico delle attivita' sportive degli
atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti
riconosciuti di interesse nazionale.
2. Le modalita' gestionali ed organizzative della
Sezione paralimpica, sono disciplinate con decreto del Capo
della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
3. Le «Fiamme Oro» reclutano, nel limite del 5 per
cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti
tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso
pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalita'
sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da
adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro 3 mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto. Il reclutamento degli atleti
paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla
normativa vigente.
4. Con lo stesso regolamento sono altresi'
disciplinati i requisititi di idoneita' psicofisica degli
atleti paralimpici, differenti da quelli previsti per gli
altri ruoli della Polizia di Stato, nonche' il reimpiego
nei ruoli della Polizia di Stato del personale non piu'
idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei limiti dei
posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
5. Gli atleti reclutati ai sensi del comma 3 sono
inseriti nella Sezione paralimpica di cui al comma 1
istituita, nell'ambito dei ruoli tecnici e
tecnico-scientifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 11,
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
6. Agli atleti di cui al presente articolo sono
riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di
carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale
del Gruppo sportivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
(Approvazione del regolamento di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
«Art. 77 (Attivita' sportiva). - L'Amministrazione
della pubblica sicurezza cura e promuove l'esercizio della
pratica sportiva del personale in servizio, al fine di
consentire la preparazione e il ritempramento psico-fisico
necessario per lo svolgimento delle attivita'
istituzionali, predisponendo le necessarie infrastrutture e
attraverso la costituzione di gruppi sportivi, che assumono
la denominazione «Polizia di Stato-Fiamme Oro», partecipa
alle attivita' agonistiche locali, nazionali ed
internazionali.
Ai suindicati fini, l'Amministrazione della pubblica
sicurezza stipula appositi accordi o convenzioni con il
Comitato olimpico nazionale italiano. Fino alla stipula di
nuovo accordo o convenzione vige quello stipulato il 12
agosto 1954.
L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di
servizio, consente, inoltre, che propri atleti partecipino
alle preparazioni individuali o collettive organizzate
dalle federazioni sportive nazionali o dalle Forze armate,
in vista della partecipazione a gare nazionali o
internazionali ufficiali.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno
svolto attivita' agonistica possono essere utilizzati per
l'addestramento del personale.
Ai fini del coordinamento dell'attivita' dei gruppi
sportivi, e' istituito nell'ambito della direzione centrale
per gli affari generali del Dipartimento della pubblica
sicurezza un apposito ufficio al quale e' preposto un primo
dirigente della Polizia di Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi):
«Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1.
Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al
successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini, non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che
appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o
equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
profili professionali o categorie nella percentuale del
15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma
65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei
militari in ferma di leva prolungata e di volontari
specializzati delle tre Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel
limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti
messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a
ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici
concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita'
di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i
titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma;
20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti
di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei
corpi civili dello Stato.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta'.».
 
Tabella A

(articolo 3, comma 2)

TITOLI SPORTIVI PARALIMPICI
CERTIFICATI DAL C.I.P.

1. Paralimpiadi: piazzamento dal 1° al 10° posto a scalare, piazzamento oltre il 10° posto, conseguimento record olimpico (fino a punti 40 per il primo posto);
2. Campionati Mondiali: piazzamento dal 1° al 10° posto a scalare, piazzamento oltre il 10° posto, conseguimento record mondiale (fino a punti 35 per il primo posto);
3. Classifica finale di Coppa del Mondo: piazzamento dal 1° al 10° posto a scalare, piazzamento oltre il 10° posto (fino a punti 30 per il primo posto);
4. Campionati Europei: piazzamento dal 1° al 10° posto a scalare, piazzamento oltre il 10° posto, conseguimento record europeo (fino a punti 25 per il primo posto);
5. Prove di Coppa del Mondo: piazzamento dal 1° al 10° posto a scalare, piazzamento oltre il 10° posto (fino a punti 15 per il primo posto);
6. Campionati Italiani: piazzamento dal 1° al 3° posto (fino a punti 10 per il primo posto).

__________

Tabella B

(articolo 5, comma 6)
REQUISITI ATTITUDINALI RICHIESTI PER IL RECLUTAMENTO DI ATLETI
TESSERATI PRESSO LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI RICONOSCIUTE DAL
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO DA PARTE DEI GRUPPI SPORTIVI «POLIZIA
DI STATO-FIAMME ORO»

a) livello evolutivo: una maturazione globale che esprima una sintonica integrazione della personalita', con riferimento alla sicurezza nelle proprie potenzialita' ed al senso di responsabilita';
b) controllo emotivo: una stabilita' emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali e che attraverso l'autocontrollo e la volitivita' aumenti il senso di autoefficacia;
c) capacita' intellettiva: delle facolta' intellettive che favoriscano un positivo reimpiego in compiti di supporto (prevalentemente tecnico) e che implichino capacita' di attenzione, di memorizzazione e che consentano una comunicazione efficace;
d) socialita': un comportamento sociale che evidenzi una capacita' di stabilire e gestire in modo soddisfacente rapporti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'adattabilita', della motivazione, dello spirito di collaborazione e del senso di appartenenza al gruppo.
 
Art. 2

Reclutamento degli atleti paralimpici

1. L'accesso alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» istituita nell'ambito dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica di agente tecnico, avviene mediante il pubblico concorso per titoli di cui all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, assicurando che l'aliquota complessiva degli atleti paralimpici non superi il limite massimo del cinque per cento rispetto alla dotazione organica di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, e rendendo indisponibile un corrispondente numero di posti nei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 44, comma 3, del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, v. nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393
«Regolamento concernente modalita' per l'ammissione di
atleti nei Gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme
Oro"»:
«Art. 1 (Assunzione degli atleti). - 1. L'accesso ai
gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», di seguito
denominati «Fiamme Oro», avviene, nel limite delle vacanze
organiche del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia
di Stato e nell'ambito di un contingente complessivo non
superiore a quattrocento unita', mediante pubblico
concorso, per titoli, riservato ad atleti riconosciuti di
interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, in
possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui alla
tabella A, categoria I, e dei requisiti previsti per
l'accesso al predetto ruolo.».
 
Art. 3

Requisiti di partecipazione e cause
di esclusione dal concorso

1. Fermi restando i requisiti per l'accesso alla qualifica di agente tecnico del ruolo del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica della Polizia di Stato, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonche' il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, la partecipazione ai concorsi di cui al presente regolamento e' riservata agli atleti di interesse paralimpico con l'eta' di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, anche se obiettori di coscienza.
2. Gli atleti di cui al comma 1 devono essere riconosciuti dal C.I.P. atleti di interesse nazionale e paralimpico, secondo le disposizioni da questo impartite, tesserati presso le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.I.P. e in possesso di almeno uno dei titoli sportivi paralimpici indicati nella tabella A, allegata al presente regolamento e che ne costituisce parte integrante.
3. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente.
4. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, v.
nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre
2010, n. 183, v. nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Bando di concorso

1. Il concorso e' indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Nel bando di concorso sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle discipline sportive paralimpiche interessate ovvero per ciascuna specialita' nell'ambito delle stesse;
b) le categorie di disabilita' richieste ai candidati, secondo le classificazioni funzionali e in base alla disciplina sportiva praticata, tenendo conto delle determinazioni adottate dall'I.P.C. (International Paralympic Committee) e dalle Federazioni sportive di riferimento;
c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
d) i limiti minimo e massimo di eta' previsti per la partecipazione, in ragione della disciplina sportiva, ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
e) i termini e le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
f) i titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili, nell'ambito delle categorie di titoli indicati nella tabella A, nonche' le modalita' e i termini di presentazione della relativa documentazione;
g) i titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonche' i termini e le modalita' della loro presentazione;
h) gli accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale, con riferimento alla categoria di atleti paralimpici per i quali e' indetto il concorso;
i) ogni altra prescrizione o notizia utile.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre
2010, n. 183, v. nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 5, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, v. nelle
note alle premesse.
 
Art. 5

Requisiti di idoneita'

1. L'ammissione ai concorsi di cui al presente regolamento e' subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica e attitudinale.
2. I requisiti di idoneita' si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo non rileva ai fini dell'idoneita'.
3. All'atto della presentazione all'accertamento dei requisiti psicofisici, i candidati debbono esibire certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica riferito alla disciplina per la quale concorrono e recante data non anteriore a trenta giorni prima dell'accertamento.
4. I candidati ai concorsi pubblici per titoli per l'accesso alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» devono possedere i requisiti di idoneita' fisica richiesti per l'attivita' sportiva paralimpica esercitata, secondo criteri fissati dal C.I.P.
5. Costituiscono cause di non idoneita':
a) i tatuaggi che per la loro sede e natura siano contrari al decoro o arrecanti discredito alle Istituzioni della Repubblica o che per il loro contenuto siano indice di disturbi della personalita';
b) l'uso, anche occasionale, di sostanze psicoattive, salvo documentate finalita' terapeutiche, nonche' l'abuso di sostanze alcoliche;
c) i disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici; il disturbo bipolare e i disturbi correlati; il disturbo depressivo maggiore; i disturbi di personalita' paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale e borderline; le disabilita' intellettive e i disturbi neurocognitivi maggiori.
6. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale, a cui accedono i soli candidati risultati in possesso dell'idoneita' psicofisica, e' diretto a verificare, secondo la tabella B, allegata al presente regolamento e di cui costituisce parte integrante, e ai soli fini del servizio di polizia svolto nella «Sezione paralimpica Fiamme Oro» nonche' delle attivita' in sede di reimpiego, la sussistenza dei requisiti attitudinali indicati dal decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, nei limiti di compatibilita' con i particolari requisiti psicofisici previsti.
7. Il giudizio di idoneita' e' definitivo e, qualora negativo, comporta l'esclusione dal concorso disposta con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
 
Art. 6

Commissioni

1. La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e qualifiche equiparate, ed e' composta da:
a) un funzionario di qualifica dirigenziale della carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato;
b) un funzionario della carriera dei funzionari di Polizia, con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso uffici, reparti e istituti periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi competenza sul territorio della Citta' metropolitana di Roma capitale;
c) un rappresentante del C.I.P.
2. Uno dei componenti, compreso il Presidente, di cui al comma precedente, deve prestare servizio presso l'Ufficio per i Gruppi sportivi della Polizia di Stato della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Gli accertamenti psicofisici sono effettuati da un'apposita commissione, da nominarsi con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico della Polizia di Stato, che la presiede, e da due funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente medico.
5. Gli accertamenti attitudinali sono effettuati da un'apposita commissione, da nominarsi con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nella medesima composizione prevista per gli accertamenti attitudinali per l'accesso alla qualifica di agente tecnico del ruolo del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica della Polizia di Stato.
 
Art. 7

Titoli valutabili

1. Le categorie di titoli ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nella tabella A.
2. La valutazione e' limitata ai titoli indicati nella domanda di partecipazione da parte dei candidati risultati idonei ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, purche' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi, sono presi in considerazione solo quelli certificati dal C.I.P. ed acquisiti nei ventiquattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso.
4. La commissione esaminatrice predetermina i criteri necessari per la valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi e annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali, allegate ai relativi verbali, di cui costituiscono parte integrante, con sottoscrizione anche digitale.
 
Art. 8
Dichiarazione dei vincitori e avvio al corso e all'attivita' sportiva
presso la «Sezione paralimpica Fiamme Oro»

1. Al termine del concorso, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono approvate le graduatorie di merito relative alle singole discipline sportive sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli e sono dichiarati i vincitori del concorso.
2. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica e sono ammessi alla frequenza di uno specifico corso di formazione, da svolgersi anche con modalita' telematiche, a carattere teorico-pratico, della durata di sei mesi, suddivisi in un periodo di formazione teorica e un periodo di formazione ed applicazione pratica presso la rispettiva «Sezione paralimpica Fiamme Oro», istituito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
3. Gli allievi agenti, al termine del corso di formazione, superato l'esame finale e ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, prestano giuramento e sono nominati agenti tecnici in prova, secondo la graduatoria di fine corso. Superato il periodo di prova, da svolgersi presso la «Sezione paralimpica Fiamme Oro» del Centro nazionale Fiamme Oro a cui sono assegnati, gli agenti tecnici in prova sono nominati agenti tecnici e confermati nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami di fine corso.
4. Agli appartenenti ai ruoli tecnici della «Sezione paralimpica Fiamme Oro» e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle attivita' sportive paralimpiche svolte, nonche' alle specifiche funzioni esercitate in sede di reimpiego ai sensi dell'articolo 9.
5. Fermo restando il giudizio di idoneita' espresso all'atto dell'ammissione sulla base di requisiti differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, per il personale di cui al presente regolamento non e' prevista l'idoneita' al tiro e alle tecniche operative.

Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, v.
nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 44 del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, v. nelle note alle premesse.
 
Art. 9

Impiego in altre attivita' istituzionali
della Polizia di Stato

1. Gli atleti di cui all'articolo 1 perdono l'idoneita' all'attivita' nella «Sezione paralimpica Fiamme Oro» in caso di:
a) perdita, accertata dagli organismi medico sanitari preposti, dei requisiti di idoneita' sportiva necessari per l'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito della «Sezione paralimpica Fiamme Oro»;
b) perdita della qualita' di atleta di interesse paralimpico per un periodo superiore a sei mesi;
c) sospensione definitiva disposta dal competente organo di giustizia sportiva per un periodo superiore agli undici mesi;
d) accoglimento della domanda di cessazione dall'attivita' sportiva paralimpica presentata dall'atleta.
2. Gli atleti paralimpici di cui al comma 1 sono destinati, con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, ad altri compiti di istituto ed impiegati, preferibilmente, in attivita' istituzionali di supporto tecnico-sportivo, addestrativo, formativo e amministrativo nella «Sezione paralimpica Fiamme Oro».
3. Gli atleti paralimpici, cessata l'attivita' sportiva, frequentano un corso di aggiornamento professionale, della durata non superiore a tre mesi, da svolgersi anche con modalita' telematiche, istituito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
 
Art. 10

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente regolamento sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2022

Il Ministro: Lamorgese
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa,reg.ne n. 1945