Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2022, n. 102
Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, relativamente agli uffici centrali e articolazioni territoriali della Direzione generale dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l'articolo 35, comma 5;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e, in particolare, l'articolo 17, commi 1, 2 e 5;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'articolo 1, comma 864, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, recante «Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, recante «Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonche' dell'organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2020, n. 175, contenente «Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, in materia di articolazioni decentrate dell'organizzazione giudiziaria»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2022, n. 54, contenente «Modifiche al regolamento di riorganizzazione del ministero della giustizia di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro della giustizia, nonche' dell'organismo indipendente di valutazione di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100»;
Sentite le organizzazioni sindacali di settore;
Ritenuto, per ragioni di speditezza, di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 giugno 2022;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la tabella C e' sostituita da quella di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto;
b) la tabella F e' sostituita da quella di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 5, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose), convertito con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233:
«Art. 35 (Rafforzamento organizzativo in materia di
Giustizia). - 1. - 4. (Omissis).
5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai
commi 2, 3, 4 e 4-bis, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, il
regolamento di organizzazione del Ministero della
giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta
collaborazione, e' adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei
ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio
di Stato.
6. e 7. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 1, 2 e 5,
del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)) convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79:
«Art. 17 (Misure di potenziamento dell'esecuzione
penale esterna e rideterminazione della dotazione organica
dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di
comunita', nonche' autorizzazione all'assunzione). - 1. Ai
fini del rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale
esterna e per garantire la piena operativita' degli uffici
territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e
di comunita' del Ministero della giustizia, la dotazione
organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione
penale esterna e' incrementata di 11 unita'. A tale fine e'
autorizzata la spesa di euro 521.938 per l'anno 2022, di
euro 1.043.876 per l'anno 2023, di euro 1.071.475 per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.099.074 per
ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.126.674 per
ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 1.154.273 annui a
decorrere dall'anno 2030.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, la
dotazione organica del Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita' e' aumentata di 1.092 unita' di
personale del comparto funzioni centrali, di cui 895 unita'
dell'Area III, posizione economica F1 e 197 unita'
dell'Area II, posizione economica F2. A tale fine e'
autorizzata la spesa di euro 7.791.328 per l'anno 2022 e di
euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023.
3. - 4. (Omissis).
5. Ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti
le dotazioni organiche di personale dirigenziale
penitenziario e del personale non dirigenziale, indicate
nel regolamento di organizzazione del Ministero della
giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede ai sensi
dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233.
6. - 7. (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 4, e 5,
16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.-3.
(Omissis).
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. - 6. (Omissis).»
«Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene
conferito in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti
commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi
secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza,
nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di
coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti
degli uffici del dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio
del potere di proposta per il conferimento degli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel
relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
essere definiti ulteriori compiti del capo del
dipartimento.»
«Art. 16 (Attribuzioni). - 1. Il ministero di grazia
e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono
rispettivamente la denominazione di ministro della
giustizia e ministero della giustizia.
2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e
i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle
leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita'
giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il
consiglio superiore della magistratura, attribuzioni
concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini
professionali, archivi notarili, cooperazione
internazionale in materia civile e penale.
3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e
i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:
a) servizi relativi alla attivita' giudiziaria:
gestione amministrativa dell'attivita' giudiziaria in
ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
da parte del ministro delle sue competenze in materia
processuale; casellario giudiziale; cooperazione
internazionale in materia civile e penale; studio e
proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
b) organizzazione e servizi della giustizia:
organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia; gestione amministrativa del personale
amministrativo e dei mezzi e strumenti necessari; attivita'
relative alle competenze del ministro in ordine ai
magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel
settore di competenza;
c) servizi dell'amministrazione penitenziaria:
gestione amministrativa del personale e dei beni della
amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti
relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei
compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei
detenuti e degli internati;
d) servizi relativi alla giustizia minorile:
svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero
della giustizia in materia di minori e gestione
amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi;
d-bis) servizi per la transizione digitale della
giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione:
gestione dei processi e delle risorse connessi alle
tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della
innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e
analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi
all'amministrazione della giustizia; attuazione delle
procedure di raccolta dei dati e della relativa
elaborazione statistica secondo criteri di completezza,
affidabilita', trasparenza e pubblicita'; monitoraggio
dell'efficienza del servizio giustizia con particolare
riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi
di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari;
coordinamento della programmazione delle attivita' della
politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.
3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il
disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare
l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi
connessi all'amministrazione della giustizia, anche se
raccolti dagli uffici giudiziari.
4. Relativamente all'ispettorato generale restano
salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo
8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.»
«Art. 17 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a cinque, in riferimento alle aree
funzionali definite nel precedente articolo.»
«Art. 18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici
di diretta collaborazione con il ministro ed ai
dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo
23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni
ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori
universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati;
quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai
medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti
estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80.
2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti
all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati della
giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche
esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere
preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.»
«Art. 19 (Magistrati). - 1. Il numero massimo dei
magistrati collocati fuori dal ruolo organico della
magistratura e destinati al Ministero non deve superare le
65 unita'.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 864, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«(Omissis)
864. Per il compiuto svolgimento delle specifiche
attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria,
la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia
- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e'
aumentata di 100 unita' di personale appartenente all'Area
III.
(Omissis).».
 
Allegato I

"Tabella C
(articolo 16, comma 4)



+-------------------------------------------------------------------+ | Ministero della giustizia | +-------------------------------------------------------------------+ | Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale | +-------------------------------------------------------------------+ | Qualifiche dirigenziali - | Dotazione | | carriera amministrativa | organica | +---------------------------------------------------+---------------+ |Dirigenti 1^ fascia | 20| +---------------------------------------------------+---------------+ |Dirigenti 2^ fascia | 392| +---------------------------------------------------+---------------+ |Totale Dirigenti | 412| +---------------------------------------------------+---------------+ | | | +---------------------------------------------------+---------------+ | Qualifiche dirigenziali - | Dotazione | | carriera penitenziaria | organica | +---------------------------------------------------+---------------+ |Dirigenti generali penitenziari | 18| +---------------------------------------------------+---------------+ |Dirigenti penitenziari | 352| +---------------------------------------------------+---------------+ |Totale Dirigenti | 370| +---------------------------------------------------+---------------+


"

 
Allegato II

"Tabella F
(articolo 16, comma 4)



+-------------------------------------------------------------------+ | Ministero della giustizia | +-------------------------------------------------------------------+ | Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' | +-------------------------------------------------------------------+ | Dotazione organico complessiva del personale amministrativo | +-------------------------------------------------------------------+ | | Dotazione | | Qualifiche dirigenziali | organica | +---------------------------------------------------+---------------+ |Dirigenti 1^ fascia - carriera amministrativa | 3| +---------------------------------------------------+---------------+ |Dirigente generale penitenziario | 1| +---------------------------------------------------+---------------+ |Dirigenti 2^ fascia - carriera amministrativa | 17| +---------------------------------------------------+---------------+ |Dirigenti esecuzione penale esterna e IPM - | | |carriera penitenziaria | 52| +---------------------------------------------------+---------------+ |Totale Dirigenti | 73| +---------------------------------------------------+---------------+ | | | +---------------------------------------------------+---------------+ | Aree | Dotazione | | | organica | +---------------------------------------------------+---------------+ |Terza Area | 3273| +---------------------------------------------------+---------------+ |Seconda Area | 1182| +---------------------------------------------------+---------------+ |Prima Area | 115| +---------------------------------------------------+---------------+ |Totale qualifiche dirigenziali | 73| +---------------------------------------------------+---------------+ |Totale aree | 4570| +---------------------------------------------------+---------------+ |Totale complessivo | 4643| +---------------------------------------------------+---------------+


"

 
Art. 2

Disposizioni finali

1. All'individuazione nonche' alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale degli uffici centrali e delle articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)) convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79:
«Art. 17 (Misure di potenziamento dell'esecuzione
penale esterna e rideterminazione della dotazione organica
dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di
comunita', nonche' autorizzazione all'assunzione). - 1. Ai
fini del rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale
esterna e per garantire la piena operativita' degli uffici
territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e
di comunita' del Ministero della giustizia, la dotazione
organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione
penale esterna e' incrementata di 11 unita'. A tale fine e'
autorizzata la spesa di euro 521.938 per l'anno 2022, di
euro 1.043.876 per l'anno 2023, di euro 1.071.475 per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.099.074 per
ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.126.674 per
ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 1.154.273 annui a
decorrere dall'anno 2030.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, la
dotazione organica del Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita' e' aumentata di 1.092 unita' di
personale del comparto funzioni centrali, di cui 895 unita'
dell'Area III, posizione economica F1 e 197 unita'
dell'Area II, posizione economica F2. A tale fine e'
autorizzata la spesa di euro 7.791.328 per l'anno 2022 e di
euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023.
3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il
Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire
nell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con
decorrenza 1° luglio 2022, del citato contingente di
personale dirigenziale, in aggiunta alle ordinarie facolta'
assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie
in corso di validita' alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. Per la copertura della dotazione organica
conseguente a quanto disposto dal comma 2 il Ministero
della giustizia e' autorizzato ad assumere, con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in data non
anteriore al 1° novembre 2022, 1.092 unita' di personale
amministrativo non dirigenziale, di cui 895 appartenenti
all'Area III, posizione economica F1, e 197 unita'
appartenenti all'Area II, posizione economica F2, mediante
l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle
graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in
vigore del presente decreto e in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali dell'amministrazione per la giustizia
minorile e di comunita' previste dalla normativa vigente.
L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni
dalle assunzioni, i dati concernenti le unita' di personale
effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i
relativi oneri sostenuti.
5. Ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti
le dotazioni organiche di personale dirigenziale
penitenziario e del personale non dirigenziale, indicate
nel regolamento di organizzazione del Ministero della
giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede ai sensi
dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233.
6. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di
cui ai commi 3 e 4 e' autorizzata la spesa di euro
2.000.000 per l'anno 2022.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1,
2 e 6 del presente articolo pari a euro 10.313.266 per
l'anno 2022, a euro 47.791.843 per l'anno 2023, a euro
47.819.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro
47.847.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro
47.874.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro
47.902.240 annui a decorrere dall'anno 2030 si provvede:
a) quanto ad euro 10.313.266 per l'anno 2022 e ad
euro 17.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di
riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia;
b) quanto ad euro 30.291.843 per l'anno 2023, euro
30.319.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro
30.347.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro
30.374.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 ed euro
30.402.240 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.».
- Per l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400 e per l'articolo 4, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 199, n. 300, si vedano le
note alle premesse.
 
Art. 3

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 giugno 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro della giustizia
Cartabia

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 1933