Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2022 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2022, n. 104
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020;
Vista la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea;
Vista la direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro;
Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;
Vista la direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunita' europea;
Vista la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto;
Vista la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;
Vista la direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;
Vista la direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;
Vista la direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari;
Vista la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche);
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, recante attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Visto del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale, e, in particolare, l'articolo 9-bis;
Visto del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e, in particolare, l'articolo 54-bis;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e datori di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina il diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela e trova applicazione, con le sole esclusioni di cui al comma 4, in relazione ai seguenti rapporti e contratti di lavoro:
a) contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
b) contratto di lavoro somministrato;
c) contratto di lavoro intermittente;
d) rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
e) contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile;
f) contratto di prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Il presente decreto si applica altresi' ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e a quelli degli enti pubblici economici.
3. Le previsioni di cui al presente decreto si applicano inoltre:
a) ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
b) ai lavoratori domestici, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 10 e 11.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
a) i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V del codice civile e quelli di lavoro autonomo di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purche' non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile;
b) i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive. E' considerato nella media delle tre ore il tempo di lavoro prestato in favore di tutti i datori di lavoro che costituiscono una stessa impresa, uno stesso gruppo di imprese. La presente esclusione non opera in relazione ai rapporti di lavoro nell'ambito dei quali non sia stata stabilita una quantita' garantita di lavoro retribuito prima dell'inizio del lavoro;
c) i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
d) i rapporti di collaborazione prestati nell'impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi;
e) i rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all'estero, limitatamente all'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, come modificato dal presente decreto;
f) i rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente alle disposizioni di cui al Capo III del presente decreto.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)
- Si riporta il testa dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.»
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 - Suppl. Ordinario
n. 86.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2013, n. 3.
- La legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2019-2020), e' pubblicata nella GU Serie Generale
n. 97 del 23.04.2021.
- La direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di
lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, e'
pubblicata nella GUUE L 186 del 11.07.2019.
- La direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre
1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di
informare il lavoratore delle condizioni applicabili al
contratto o al rapporto di lavoro e' pubblicata nella GUUE
n. L 288 del 18/10/1991
- La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e'
pubblicata nella GUUE n. L 018 del 21/01/1997.
- La direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno
1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione
complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori
autonomi che si spostano all'interno della Comunita'
europea e' pubblicata nella GUUE n. L 209 del 25/07/1998.
- La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto e' pubblicata nella GUUE
del 23.3.2002 n. L 80.
- La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. L 299 del 18/11/2003.
- La direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite
agenzia interinale e' pubblicata nella GUUE del 5.12.2008
n. L 327.
- La direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16
febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso
dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti
(ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e
modifica della direttiva 1999/63/CE e' pubblicata nella
GUUE del 20.5.2009 n. L 124.
- La direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi
per accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari e' pubblicata nella GUUE del
30.4.2014 n. L 128.
- La direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19
dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo
all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore
della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del
lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione
generale delle cooperative agricole nell'Unione europea
(Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali
delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) e'
pubblicata nella GUUE del 31.1.2017 n. L 25.
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152,
recante attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente
l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore
delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di
lavoro e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12
giugno 1997.
- Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda
ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma
1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio
2000.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
n. 30 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9
ottobre 2003.
- Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno
2015.
- Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
recante disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e
nel settore previdenziale, e, in particolare, l'articolo
9-bis e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2
ottobre 1996.
- Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
per lo sviluppo e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
giugno 2017, n. 144, S.O.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo il dell'articolo 2, comma 1, del
citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
«Art. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente).
- 1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la
disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai
rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni
di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui
modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
qualora le modalita' di esecuzione della prestazione siano
organizzate mediante piattaforme anche digitali.»
- Si riporta il testo dell'articolo 409 del Codice di
procedura civile:
«Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). - Si
osservano le disposizioni del presente capo nelle
controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se
non inerenti all'esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di
compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore
diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti
agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate
agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza
commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si
concretino in una prestazione di opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale, anche se non a
carattere subordinato. La collaborazione si intende
coordinata quando, nel rispetto delle modalita' di
coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il
collaboratore organizza autonomamente l'attivita'
lavorativa;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti
pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente
attivita' economica;
5) rapporti di lavori dei dipendenti di enti
pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche'
non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.»
- Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
«Art. 54-bis (Disciplina delle prestazioni
occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione
occasionale). - 1. Entro i limiti e con le modalita' di cui
al presente articolo e' ammessa la possibilita' di
acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi
per tali le attivita' lavorative che danno luogo, nel corso
di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla
totalita' degli utilizzatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla
totalita' dei prestatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni
prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi
di importo non superiore a 2.500 euro;
c-bis) per ciascun prestatore, per le attivita' di
cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui
alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo
complessivo non superiore a 5.000 euro.
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
disciplinata dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero,
alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto
agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della
sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da
imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di
disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione
del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro
occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in
corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di
lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e
continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo
possono fare ricorso:
a) le persone fisiche, non nell'esercizio
dell'attivita' professionale o d'impresa, per il ricorso a
prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di
cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al
comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro
mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al
comma 13;
b-bis) le societa' sportive di cui alla legge 23
marzo 1981, n. 91.
7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono fare ricorso al contratto di prestazione
occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del
presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla
vigente disciplina in materia di contenimento delle spese
di personale e fermo restando il limite di durata di cui al
comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze
temporanee o eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a
specifiche categorie di soggetti in stato di poverta', di
disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o che
fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza
correlati a calamita' o eventi naturali improvvisi;
c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione
con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del
loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi
per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti
soggetti, purche' i prestatori stessi, all'atto della
propria registrazione nella piattaforma informatica di cui
al comma 9, autocertifichino la relativa condizione:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di
invalidita';
b) giovani con meno di venticinque anni di eta', se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un
istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un
ciclo di studi presso l'universita';
c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del
salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre
prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa
relativa alle prestazioni integrative del salario o di
sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti
dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese
del settore agricolo, il prestatore e' tenuto ad
autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al
comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente
articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a
registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche
tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979,
n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica,
gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma
informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione
e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della
posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema
di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere
altresi' effettuati utilizzando il modello di versamento
F24, con esclusione della facolta' di compensazione dei
crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al
Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i
relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente
di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere
a) e b-bis), puo' acquistare, attraverso la piattaforma
informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9 ovvero
presso gli uffici postali, un libretto nominativo
prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il
pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore
da uno o piu' prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori
domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di
manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle
persone anziane, ammalate o con disabilita'; c)
insegnamento privato supplementare; c-bis) attivita' di cui
al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007, limitatamente alle societa' sportive di cui al comma
6, lettera b-bis), del presente articolo. Mediante il
Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di cui
al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4,
comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92,
per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare
fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di
pagamento, il cui valore nominale e' fissato in 10 euro,
utilizzabili per compensare prestazioni di durata non
superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato
sono interamente a carico dell'utilizzatore la
contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita
nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10
euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero
avvalendosi dei servizi di contact center messi a
disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6,
lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo
svolgimento della prestazione, comunica i dati
identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il
luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche'
ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione
del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica
attraverso comunicazione di short message service (SMS) o
di posta elettronica.
13. Il contratto di prestazione occasionale e' il
contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai
commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalita'
semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie
di ridotta entita', entro i limiti di importo di cui al
comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi
14 e seguenti.
14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione
occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle
proprie dipendenze piu' di cinque lavoratori subordinati a
tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere
e delle strutture ricettive che operano nel settore del
turismo, per le attivita' lavorative rese dai soggetti di
cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a
otto lavoratori;
b) da parte delle imprese del settore agricolo,
salvo che per le attivita' lavorative rese dai soggetti di
cui al comma 8 purche' non iscritti nell'anno precedente
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) da parte delle imprese dell'edilizia e di
settori affini, delle imprese esercenti l'attivita' di
escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle
imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere
o servizi.
15. Ai fini dell'attivazione del contratto di
prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al
comma 6, lettera b), versa, anche tramite un intermediario
di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la
responsabilita' dell'utilizzatore, attraverso la
piattaforma informatica INPS, con le modalita' di cui al
comma 9, le somme utilizzabili per compensare le
prestazioni. L'1 per cento degli importi versati e'
destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore
dell'INPS.
16. La misura minima oraria del compenso e' pari a 9
euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il
compenso minimo e' pari all'importo della retribuzione
oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata
dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a
carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del
compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5
per cento del compenso.
17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e'
tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della
prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS
ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a
disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra
l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e
identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento
della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la
data e l'ora di inizio e di termine della prestazione
ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda
alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del
turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte
orario complessivo presunto con riferimento a un arco
temporale non superiore a dieci giorni; e) il compenso
pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36
euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore
continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto
stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16,
fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore
continuative di prestazione sono riferite all'arco
temporale di cui alla lettera d) del presente comma. Il
prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione
attraverso comunicazione di short message service (SMS) o
di posta elettronica.
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non
abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b),
e' tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma
informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact
center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della
dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni
successivi al giorno programmato di svolgimento della
prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS
provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei
contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel
termine di cui al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese
nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di
prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS
provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a
tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al
comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento
del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo
attraverso accredito delle spettanze su conto corrente
bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero,
in mancanza della registrazione del conto corrente
bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile
presso gli uffici della societa' Poste italiane Spa. Gli
oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
carico del prestatore. A richiesta del prestatore espressa
all'atto della registrazione nella piattaforma informatica
INPS, invece che con le modalita' indicate al primo
periodo, il pagamento del compenso al prestatore puo'
essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in
cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa
inserita nella procedura informatica e' divenuta
irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte
della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero
di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma
informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato
al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata
della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri
del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a
carico del prestatore. Attraverso la piattaforma
informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresi'
all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla
posizione contributiva del prestatore e al trasferimento
all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno,
dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nonche' dei dati
relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo
rendicontato.
20. In caso di superamento, da parte di un
utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del
limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque
del limite di durata della prestazione pari a 280 ore
nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di
durata e' pari al rapporto tra il limite di importo di cui
al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria
individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione
dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di
uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa
giornaliera per cui risulta accertata la violazione, salvo
che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore
agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non
veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella
piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma
8. Non si applica la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124.
21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le
parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo
sviluppo delle attivita' lavorative disciplinate dal
presente articolo.»
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 1 e l'art. 3 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.»
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). -
1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari, a tempo indeterminato o
determinato, resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai principi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.»
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
(Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n.
86, recante riordino e riforma delle disposizioni in
materia di enti sportivi professionistici e
dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «programmazione del lavoro»: la programmazione che determina in quali giorni e ore inizia e termina la prestazione di lavoro;
b) «ore e giorni di riferimento»: le fasce orarie di giorni specificati durante le quali puo' essere svolto il lavoro su richiesta del datore di lavoro;
c) «organizzazione del lavoro»: la forma di organizzazione dell'orario di lavoro e la sua ripartizione conformemente a una determinata organizzazione stabilita dal datore di lavoro.
 
Art. 3

Modalita' di comunicazione delle informazioni

1. Il datore di lavoro comunica a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni previste dal presente decreto in formato cartaceo oppure elettronico. Le medesime informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.
 
Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152

1. Al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 1 (Informazioni sul rapporto di lavoro). - 1. Il datore di lavoro pubblico e privato e' tenuto a comunicare al lavoratore, secondo le modalita' di cui al comma 2, le seguenti informazioni:
a) l'identita' delle parti ivi compresa quella dei co-datori di cui all'articolo 30, comma 4-ter e 31, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore e' occupato in luoghi diversi, o e' libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
d) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l'identita' delle imprese utilizzatrici, quando e non appena e' nota;
h) la durata del periodo di prova, se previsto;
i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
l) la durata del congedo per ferie, nonche' degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se cio' non puo' essere indicato all'atto dell'informazione, le modalita' di determinazione e di fruizione degli stessi;
m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
n) l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalita' di pagamento;
o) la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonche' le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalita' organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
1) la variabilita' della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore e' tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove cio' sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro puo' annullare l'incarico;
q) il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
r) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
s) gli elementi previsti dall'articolo 1-bis qualora le modalita' di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 e' assolto mediante la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attivita' lavorativa, alternativamente:
a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Le informazioni di cui al comma 1 eventualmente non contenute nei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa. Le informazioni di cui alle lettere g), i), l), m), q) e r) possono essere fornite al lavoratore entro un mese dall'inizio della prestazione lavorativa.
4. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di un mese dalla data dell'instaurazione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni di cui al comma 1, ove tale obbligo non sia stato gia' adempiuto.
5. Agli obblighi informativi di cui al presente articolo e' tenuto, nei limiti della compatibilita', anche il committente nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, dei rapporti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonche' dei contratti di prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
6. Le disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali relative alle informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro sono disponibili a tutti gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo e facilmente accessibile, tramite il sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per le pubbliche amministrazioni tali informazioni sono rese disponibili tramite il sito del Dipartimento della funzione pubblica.
7. Ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere p) e r).
8. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione.»;
b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Articolo 1-bis (Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati). - 1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato e' tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonche' indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, il datore di lavoro o il committente e' tenuto a fornire al lavoratore, unitamente alle informazioni di cui all' articolo 1, prima dell'inizio dell'attivita' lavorativa, le seguenti ulteriori informazioni:
a) gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1;
b) gli scopi e le finalita' dei sistemi di cui al comma 1;
c) la logica ed il funzionamento dei sistemi di cui al comma 1;
d) le categorie di dati e i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi di cui al comma 1, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni;
e) le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualita';
f) il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi di cui al comma 1 e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonche' gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.
3. Il lavoratore, direttamente o per il tramite delle rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, ha diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori informazioni concernenti gli obblighi di cui al comma 2. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a trasmettere i dati richiesti e a rispondere per iscritto entro trenta giorni.
4. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a integrare l'informativa con le istruzioni per il lavoratore in merito alla sicurezza dei dati e l'aggiornamento del registro dei trattamenti riguardanti le attivita' di cui al comma 1, incluse le attivita' di sorveglianza e monitoraggio. Al fine di verificare che gli strumenti utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa siano conformi alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il datore di lavoro o il committente effettuano un'analisi dei rischi e una valutazione d'impatto degli stessi trattamenti, procedendo a consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali ove sussistano i presupposti di cui all'articolo 36 del Regolamento medesimo.
5. I lavoratori, almeno 24 ore prima, devono essere informati per iscritto di ogni modifica incidente sulle informazioni fornite ai sensi del comma 2 che comportino variazioni delle condizioni di svolgimento del lavoro.
6. Le informazioni e i dati di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo devono essere comunicati dal datore di lavoro o dal committente ai lavoratori in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. La comunicazione delle medesime informazioni e dati deve essere effettuata anche alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle predette rappresentanze, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro possono richiedere la comunicazione delle medesime informazioni e dati e l'accesso agli stessi.
7. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo gravano anche sul committente nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano alle informazioni di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.»;
c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 2 (Prestazioni di lavoro all'estero). - 1. Il datore di lavoro che distacca in uno Stato membro o in uno Stato terzo un lavoratore nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, e' tenuto a fornire allo stesso, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' le seguenti ulteriori informazioni:
a) il paese o i paesi in cui deve essere svolto il lavoro all'estero e la durata prevista;
b) la valuta in cui verra' corrisposta la retribuzione;
c) le eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura inerenti agli incarichi svolti;
d) ove sia previsto il rimpatrio, le condizioni che lo disciplinano;
e) la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante;
f) le eventuali indennita' specifiche per il distacco e le modalita' di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
g) l'indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco.
2. Al lavoratore che e' inviato in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo per un periodo superiore a quattro settimane consecutive, il datore di lavoro comunica per iscritto, prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' le ulteriori informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
3. Il presente articolo non si applica al personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all'estero, ne' ai lavoratori marittimi ed ai lavoratori della pesca.»;
d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 3 (Modifica degli elementi del contratto dopo l'assunzione). - 1. Il datore di lavoro e il committente pubblico e privato comunicano per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica, qualsiasi variazione degli elementi di cui agli articoli 1, 1-bis e 2 che non derivi direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.»;
e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 4 (Sanzioni). - 1. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1, 1-bis, 2, e 3, e 5, comma 2, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. Per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le violazioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 2, 3 e 5, sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale, nonche' della misurazione della performance ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150.».
 
Art. 5

Ulteriori modifiche a disposizioni legislative

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) e' trasmessa, in formato elettronico, oppure e' consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione.»;
b) al comma 20: al secondo periodo, le parole «In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del comma 17»; dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di violazione dell'obbligo informativo di cui al secondo periodo del comma 17, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
2. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato in forma scritta ai fini della prova e, oltre alle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, deve contenere i seguenti elementi:
a) la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13;
b) il luogo e le modalita' della disponibilita' eventualmente garantita dal lavoratore;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l'indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonche' la relativa indennita' di disponibilita', ove prevista;
d) le forme e le modalita' con cui il datore di lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonche' le modalita' di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalita' di pagamento della retribuzione e dell'indennita' di disponibilita';
f) le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attivita' dedotta in contratto;
g) le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore e' tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.»;
b) all'articolo 33, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le informazioni di cui al comma 1, la data di inizio e la durata prevedibile della missione, nonche' le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono comunicate per iscritto al lavoratore dall'agenzia di somministrazione secondo le modalita' e i termini di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 1997, ovvero prima dell'invio in missione presso l'utilizzatore.»;
c) all'articolo 47-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere entro la data di instaurazione del rapporto di lavoro le informazioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in quanto compatibili, nonche' le informazioni inerenti alla tutela della sicurezza ai sensi del comma 3 dell'articolo 47-septies.»;
3. Al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 9-bis, comma 2, al quinto periodo, le parole «Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Le Agenzie di somministrazione autorizzate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
4. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 19, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 1-bis, commi 2, 3, secondo periodo, 5 del medesimo decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, si applica, per ciascun mese di riferimento, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro, ferma restando la configurabilita' di eventuali violazioni in materia di protezione dei dati personali ove sussistano i presupposti di cui agli articoli 83 del Regolamento (UE) 2016/679 e 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori la sanzione amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori, la sanzione amministrativa e' da 1.000 a 5.000 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 1-bis si applica, per ciascun mese in cui si verifica la violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.500 euro.».
5. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all'articolo 4-bis, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attivita' lavorativa, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a fornire al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro, secondo le modalita' e i tempi di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente decreto:
«Art. 54-bis (Disciplina delle prestazioni
occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione
occasionale). - 1. Entro i limiti e con le modalita' di cui
al presente articolo e' ammessa la possibilita' di
acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi
per tali le attivita' lavorative che danno luogo, nel corso
di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla
totalita' degli utilizzatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla
totalita' dei prestatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni
prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi
di importo non superiore a 2.500 euro;
c-bis) per ciascun prestatore, per le attivita' di
cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui
alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo
complessivo non superiore a 5.000 euro (260).
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
disciplinata dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero,
alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto
agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della
sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da
imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di
disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione
del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro
occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in
corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di
lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e
continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo
possono fare ricorso:
a) le persone fisiche, non nell'esercizio
dell'attivita' professionale o d'impresa, per il ricorso a
prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di
cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al
comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro
mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al
comma 13;
b-bis) le societa' sportive di cui alla legge 23
marzo 1981, n. 91.
7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono fare ricorso al contratto di prestazione
occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del
presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla
vigente disciplina in materia di contenimento delle spese
di personale e fermo restando il limite di durata di cui al
comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze
temporanee o eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a
specifiche categorie di soggetti in stato di poverta', di
disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o che
fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza
correlati a calamita' o eventi naturali improvvisi;
c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione
con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del
loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi
per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti
soggetti , purche' i prestatori stessi, all'atto della
propria registrazione nella piattaforma informatica di cui
al comma 9, autocertifichino la relativa condizione:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di
invalidita';
b) giovani con meno di venticinque anni di eta', se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un
istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un
ciclo di studi presso l'universita';
c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del
salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre
prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa
relativa alle prestazioni integrative del salario o di
sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti
dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese
del settore agricolo, il prestatore e' tenuto ad
autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al
comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente
articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a
registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche
tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979,
n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica,
gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma
informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione
e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della
posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema
di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere
altresi' effettuati utilizzando il modello di versamento
F24, con esclusione della facolta' di compensazione dei
crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al
Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i
relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente
di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere
a) e b-bis), puo' acquistare, attraverso la piattaforma
informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9 ovvero
presso gli uffici postali, un libretto nominativo
prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», per il
pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore
da uno o piu' prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori
domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di
manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle
persone anziane, ammalate o con disabilita'; c)
insegnamento privato supplementare; c-bis) attivita' di cui
al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007, limitatamente alle societa' sportive di cui al comma
6, lettera b-bis), del presente articolo. Mediante il
Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di cui
al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4,
comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92,
per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare
fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di
pagamento, il cui valore nominale e' fissato in 10 euro,
utilizzabili per compensare prestazioni di durata non
superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato
sono interamente a carico dell'utilizzatore la
contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita
nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10
euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero
avvalendosi dei servizi di contact center messi a
disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6,
lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo
svolgimento della prestazione, comunica i dati
identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il
luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche'
ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione
del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica
attraverso comunicazione di short message service (SMS) o
di posta elettronica.
13. Il contratto di prestazione occasionale e' il
contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai
commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalita'
semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie
di ridotta entita', entro i limiti di importo di cui al
comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi
14 e seguenti.
14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione
occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle
proprie dipendenze piu' di cinque lavoratori subordinati a
tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere
e delle strutture ricettive che operano nel settore del
turismo, per le attivita' lavorative rese dai soggetti di
cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a
otto lavoratori;
b) da parte delle imprese del settore agricolo,
salvo che per le attivita' lavorative rese dai soggetti di
cui al comma 8 purche' non iscritti nell'anno precedente
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) da parte delle imprese dell'edilizia e di
settori affini, delle imprese esercenti l'attivita' di
escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle
imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere
o servizi.
15. Ai fini dell'attivazione del contratto di
prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al
comma 6, lettera b), versa, anche tramite un intermediario
di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la
responsabilita' dell'utilizzatore, attraverso la
piattaforma informatica INPS, con le modalita' di cui al
comma 9, le somme utilizzabili per compensare le
prestazioni. L'1 per cento degli importi versati e'
destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore
dell'INPS.
16. La misura minima oraria del compenso e' pari a 9
euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il
compenso minimo e' pari all'importo della retribuzione
oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata
dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a
carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del
compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5
per cento del compenso.
17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e'
tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della
prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS
ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a
disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra
l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e
identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento
della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la
data e l'ora di inizio e di termine della prestazione
ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda
alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del
turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte
orario complessivo presunto con riferimento a un arco
temporale non superiore a dieci giorni; e) il compenso
pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36
euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore
continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto
stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16,
fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore
continuative di prestazione sono riferite all'arco
temporale di cui alla lettera d) del presente comma. Copia
della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle
lettere da a) ad e) e' trasmessa, in formato elettronico,
oppure e' consegnata in forma cartacea prima dell'inizio
della prestazione.
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non
abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b),
e' tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma
informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact
center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della
dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni
successivi al giorno programmato di svolgimento della
prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS
provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei
contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel
termine di cui al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese
nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di
prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS
provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a
tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al
comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento
del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo
attraverso accredito delle spettanze su conto corrente
bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero,
in mancanza della registrazione del conto corrente
bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile
presso gli uffici della societa' Poste italiane Spa. Gli
oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
carico del prestatore. A richiesta del prestatore espressa
all'atto della registrazione nella piattaforma informatica
INPS, invece che con le modalita' indicate al primo
periodo, il pagamento del compenso al prestatore puo'
essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in
cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa
inserita nella procedura informatica e' divenuta
irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte
della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero
di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma
informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato
al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata
della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri
del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a
carico del prestatore. Attraverso la piattaforma
informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresi'
all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla
posizione contributiva del prestatore e al trasferimento
all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno,
dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nonche' dei dati
relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo
rendicontato.
20. In caso di superamento, da parte di un
utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del
limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque
del limite di durata della prestazione pari a 280 ore
nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di
durata e' pari al rapporto tra il limite di importo di cui
al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria
individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione
dell'obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del
comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione
lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la
violazione, salvo che la violazione del comma 14 da parte
dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni
incomplete o non veritiere contenute nelle
autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS
dai prestatori di cui al comma 8. Non si applica la
procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di violazione
dell'obbligo informativo di cui al secondo periodo del
comma 17, si applica la sanzione di cui all'articolo 19,
comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le
parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo
sviluppo delle attivita' lavorative disciplinate dal
presente articolo."
- Si riporta il testo degli artt. 15, 33 e 47-ter del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 15. (Forma e comunicazioni). - 1. Il contratto
di lavoro intermittente e' stipulato in forma scritta ai
fini della prova e, oltre alle informazioni di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 152, deve contenere i seguenti elementi:
a) la natura variabile della programmazione del
lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che
consentono la stipulazione del contratto a norma
dell'articolo 13;
b) il luogo e le modalita' della disponibilita'
eventualmente garantita dal lavoratore;
c) il trattamento economico e normativo spettante
al lavoratore per la prestazione eseguita, con
l'indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite
garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il
lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonche' la
relativa indennita' di disponibilita', ove prevista;
d) le forme e le modalita' con cui il datore di
lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione della
prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata
del lavoratore, nonche' le modalita' di rilevazione della
prestazione;
e) i tempi e le modalita' di pagamento della
retribuzione e dell'indennita' di disponibilita';
f) le misure di sicurezza necessarie in relazione
al tipo di attivita' dedotta in contratto;
g) le eventuali fasce orarie e i giorni
predeterminati in cui il lavoratore e' tenuto a svolgere le
prestazioni lavorative.
2. Fatte salve le previsioni piu' favorevoli dei
contratti collettivi, il datore di lavoro e' tenuto a
informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali
aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria
sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro
intermittente.
3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o
di un ciclo integrato di prestazioni di durata non
superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a
comunicarne la durata alla direzione territoriale del
lavoro competente per territorio, mediante sms o posta
elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, possono
essere individuate modalita' applicative della disposizione
di cui al primo periodo, nonche' ulteriori modalita' di
comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente
comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad
euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e'
stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura
di diffida di cui all' articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.»
«Art. 33 (Forma del contratto di somministrazione). -
1. Il contratto di somministrazione di lavoro e' stipulato
in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al
somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute
e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione
adottate;
d) la data di inizio e la durata prevista della
somministrazione di lavoro;
e) le mansioni alle quali saranno adibiti i
lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento
economico e normativo dei lavoratori.
2. Con il contratto di somministrazione di lavoro
l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al
somministratore il trattamento economico e normativo
applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le
medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a
rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e
previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore
dei lavoratori.
3. Le informazioni di cui al comma 1, la data di
inizio e la durata prevedibile della missione, nonche' le
informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono comunicate per
iscritto al lavoratore dall'agenzia di somministrazione
secondo le modalita' e i termini di cui all'articolo 1,
comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 1997,
ovvero prima dell'invio in missione presso l'utilizzatore.»
«Art. 47-ter (Forma contrattuale e informazioni). -
1. I contratti individuali di lavoro di cui all'articolo
47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono
ricevere entro la data di instaurazione del rapporto di
lavoro le informazioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in quanto
compatibili, nonche' le informazioni inerenti alla tutela
della sicurezza ai sensi del comma 3 dell'articolo
47-septies.
2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma
1, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 152, e il lavoratore ha diritto a
un'indennita' risarcitoria di entita' non superiore ai
compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata
equitativamente con riguardo alla gravita' e alla durata
delle violazioni e al comportamento delle parti.
3. La violazione di quanto previsto dal comma 1 e'
valutata come elemento di prova delle condizioni
effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle
connesse lesioni dei diritti previsti dal presente
decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con
modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di
collocamento). - 1.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, nonche' di lavoro intermediato da
piattaforma digitale, comprese le attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo
67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione, fatto salvo quanto previsto dal
comma 2-quinquies. La comunicazione deve indicare i dati
anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data
di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici
esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo'
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di somministrazione
autorizzate ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono tenute a
comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente. Tali comunicazioni sono
effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o
internati che prestano la loro attivita' all'interno degli
istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione
penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 19. (Sanzioni amministrative). - 1. Gli
editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui
quali siano pubblicati annunci in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 9 sono puniti con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo
1, commi da 1 a 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 152, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.
In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo
1-bis, commi 2, 3, secondo periodo, 5 del medesimo decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152, si applica, per ciascun
mese di riferimento, la sanzione amministrativa pecuniaria
da 100 a 750 euro, ferma restando la configurabilita' di
eventuali violazioni in materia di protezione dei dati
personali ove sussistano i presupposti di cui agli articoli
83 del Regolamento (UE) 2016/679 e 166 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni. Se la violazione si riferisce a piu' di
cinque lavoratori la sanzione amministrativa e' da 400 a
1.500 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci
lavoratori, la sanzione amministrativa e' da 1.000 a 5.000
euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura
ridotta. In caso di violazione degli obblighi di cui al
comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 1-bis si
applica, per ciascun mese in cui si verifica la violazione,
la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.500 euro.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo
4-bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, cosi' come sostituito dall'articolo
6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002,
e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile
1949, n. 264, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma
2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per
ogni lavoratore interessato.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo
4-bis, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per
ogni lavoratore interessato.
5.»
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea L 119 del 4.5.2016.
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis, comma 2 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 4-bis (Modalita' di assunzione e adempimenti
successivi). - 1. I datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di
tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di
lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso
eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici
economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste
per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste
per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o
trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398, nonche' quelle previste dalla legge
12 marzo 1999, n. 68.
2. All'atto dell'instaurazione del rapporto di
lavoro, prima dell'inizio dell'attivita' lavorativa, i
datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a fornire
al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro,
secondo le modalita' e i tempi di cui agli articoli 1 e
1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Tale
obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le
Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni
effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti
pubblici economici sia riservata a particolari categorie di
lavoratori a rischio di esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono
tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese
successivo alla data di assunzione, al servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede
operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei
lavoratori temporanei assunti nel corso del mese
precedente.
5. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in
caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra
esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato,
a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro le
seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo
indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a
contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e
lavoro a contratto a tempo indeterminato;
e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore
di lavoro;
e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di
essa.
6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione,
trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo,
subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze
professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al
Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata
la sede di lavoro con i moduli di cui al comma 7, sono
valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e
provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o di altre
forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei
confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie.
6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le
parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie
dipendenze" sono soppresse.
6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente
articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono
avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai
servizi competenti presso i quali e' ubicata la sede di
lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le
modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto dal
presente comma.
7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e
l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, i moduli per
le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle
imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonche' le
modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al
comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4
e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo
9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29
aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli
altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla
gestione ed alla amministrazione del personale dipendente
del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali
dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o
conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei
predetti obblighi, possono avvalersi della facolta' di cui
all'articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni
sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con
personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1,
primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.»
 
Art. 6

Disposizioni per il personale in regime di diritto pubblico

1. Le disposizioni del presente capo si applicano al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti di settore.

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 7

Durata massima del periodo di prova

1. Nei casi in cui e' previsto il periodo di prova, questo non puo' essere superiore a sei mesi, salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi.
2. Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova e' stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non puo' essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.
3. In caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternita' o paternita' obbligatori, il periodo di prova e' prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza.
4. Per le pubbliche amministrazioni continua ad applicarsi l'articolo 17 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del d.P.R. 9
maggio 1994, n. 487:
«Art. 17 (Assunzioni in servizio). - 1. I candidati
dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo assicurata
convenzionale, ad assumere servizio in via provvisoria,
sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la nomina e sono assunti in prova nel
profilo professionale di qualifica o categoria per il quale
risultano vincitori. La durata del periodo di prova e'
differenziata in ragione della complessita' delle
prestazioni professionali richieste e sara' definita in
sede di contrattazione collettiva. I provvedimenti di
nomina in prova sono immediatamente esecutivi.
2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, il numero dei candidati vincitori
assunti ed eventuali modifiche nell'arco dei diciotto mesi
di validita' della graduatoria di cui all'articolo 15,
comma 7.
3. I vincitori dei concorsi, salva la possibilita' di
trasferimenti d'ufficio nei casi previsti dalla legge,
devono permanere nella sede di prima destinazione per un
periodo non inferiore a sette anni e, in tale periodo, non
possono essere nemmeno comandati o distaccati presso sedi
con dotazioni organiche complete. In ogni caso non puo'
essere attivato alcun comando o distacco nel caso in cui la
sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella
dotazione organica della qualifica posseduta, salvo che il
dirigente della sede di appartenenza non lo consenta
espressamente.
4. Il vincitore, che non assuma servizio senza
giustificato motivo entro il termine stabilito, decade
dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per
giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli,
gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di
servizio.»
 
Art. 8

Cumulo di impieghi

1. Fatto salvo l'obbligo previsto dall'articolo 2105 del codice civile, il datore di lavoro non puo' vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attivita' lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell'attivita' lavorativa concordata, ne' per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole.
2. Il datore di lavoro puo' limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro qualora sussista una delle seguenti condizioni:
a) un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;
b) la necessita' di garantire l'integrita' del servizio pubblico;
c) il caso in cui la diversa e ulteriore attivita' lavorativa sia in conflitto d'interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedelta' di cui all'articolo 2105 del codice civile.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al committente nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavoratori marittimi e ai lavoratori del settore della pesca.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 2105 del codice
civile:
«Art. 2105 (Obbligo di fedelta'). - Il prestatore di
lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di
terzi, in concorrenza con l'imprenditore, ne' divulgare
notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di
produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter
recare ad essa pregiudizio.»
- Per il testo dell'articolo 409 del codice di
procedura civile, si veda nelle note all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 si veda nelle note
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del
presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117
e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
(396)
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3
non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e'
consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge
o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si
applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e
amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli
incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti
gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti
e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le
prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte
dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di
invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di
docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da
parte del dipendente pubblico indebito percettore
costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta
alla giurisdizione della Corte dei conti. (399)
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati
non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,
deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza
del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che
intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere
richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di
appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta stessa. Per il personale che presta comunque
servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del
compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti
pubblici o privati comunicano all'amministrazione di
appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica , tempestivamente e comunque nei termini
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i
dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto
legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi
conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche'
l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse
nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti
di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di
finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e'
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.»
 
Art. 9

Prevedibilita' minima del lavoro

1. Qualora con riferimento alla tipologia del rapporto di lavoro l'organizzazione del lavoro sia interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro non puo' imporre al lavoratore di svolgere l'attivita' lavorativa, salvo che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) il lavoro si svolga entro ore e giorni di riferimento predeterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera p), numero 2), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, come modificato dal presente decreto;
b) il lavoratore sia informato dal suo datore di lavoro sull'incarico o la prestazione da eseguire, con il ragionevole periodo di preavviso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), numero 3) del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
2. Il lavoratore, in carenza di una o entrambe le condizioni di cui al comma 1, ha il diritto di rifiutare di assumere un incarico di lavoro o di rendere la prestazione, senza subire alcun pregiudizio anche di natura disciplinare.
3. Il datore di lavoro che abbia stabilito, conformemente ai criteri individuati dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, il numero delle ore minime retribuite garantite deve informare il lavoratore:
a) del numero delle ore minime retribuite garantite su base settimanale, nella misura indicata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
b) delle maggiorazioni retributive, in misura percentuale rispetto alla retribuzione oraria base, spettanti per le ore lavorate in aggiunta alle ore minime retribuite garantite.
4. Qualora, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, il datore di lavoro revochi un incarico o una prestazione di lavoro precedentemente programmati, senza un ragionevole periodo di preavviso, e' tenuto a riconoscere al lavoratore la retribuzione inizialmente prevista per la prestazione pattuita dal contratto collettivo, ove applicabile o, in mancanza, una somma a titolo di compensazione per la mancata esecuzione dell'attivita' lavorativa, la cui misura non puo' essere in ogni caso inferiore al 50 per cento del compenso inizialmente pattuito per la prestazione annullata.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavoratori marittimi e ai lavoratori del settore della pesca.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al committente nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Note all'art. 9:
- Per il testo dell'articolo 409, n. 3, del codice di
procedura civile, si veda nelle note all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 si veda nelle note
all'articolo 1.
 
Art. 10

Transizione a forme di lavoro piu' prevedibili, sicure e stabili

1. Ferme restando le disposizioni piu' favorevoli gia' previste dalla legislazione vigente, il lavoratore che abbia maturato un'anzianita' di lavoro di almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro o committente e che abbia completato l'eventuale periodo di prova, puo' chiedere che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni piu' prevedibili, sicure e stabili, se disponibile.
2. Il lavoratore che abbia ricevuto risposta negativa puo' presentare una nuova richiesta dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla precedente.
3. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volonta' al datore di lavoro o al committente.
4. Entro un mese dalla richiesta del lavoratore il datore di lavoro o il committente forniscono risposta scritta motivata. In caso di richiesta reiterata da parte del lavoratore di analogo contenuto, le persone fisiche in qualita' di datori di lavoro o le imprese che occupano fino a cinquanta dipendenti possono rispondere in forma orale qualora la motivazione della risposta rimanga invariata rispetto alla precedente.
5. Le previsioni del presente articolo non si applicano ai lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai lavoratori marittimi e del settore della pesca ed ai lavoratori domestici.
 
Art. 11

Formazione obbligatoria

1. Quando il datore di lavoro e' tenuto, secondo previsioni di legge o di contratto individuale o collettivo, a erogare ai lavoratori una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, tale formazione, da garantire gratuitamente a tutti i lavoratori, va considerata come orario di lavoro e, ove possibile, deve svolgersi durante lo stesso.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla secondo la legge o la contrattazione collettiva.
3. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 36 e 37 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 36 (Informazione ai lavoratori). - 1. Il datore
di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
connessi alla attivita' della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo
soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di
lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di
applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti
del servizio di prevenzione e protezione e del medico
competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresi' affinche'
ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione
all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e
delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati
di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme
di buona tecnica;
c) sulle misure e le attivita' di protezione e
prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di
cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e
c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la
informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene
previa verifica della comprensione della lingua utilizzata
nel percorso informativo.»
«Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti). - 1. Il datore di lavoro assicura che
ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto
alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento
a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili
danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione
e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno
2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla
rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del
presente decreto in materia di formazione, in modo da
garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti
minimi e delle modalita' della formazione obbligatoria a
carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalita' della verifica
finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di
tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle
modalita' delle verifiche di efficacia della formazione
durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che
ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del
presente decreto successivi al I. Ferme restando le
disposizioni gia' in vigore in materia, la formazione di
cui al periodo che precede e' definita mediante l'accordo
di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento
specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o
dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di
lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele
pericolose .
5. L'addestramento viene effettuato da persona
esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste
nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi,
anche di protezione individuale; l'addestramento consiste,
inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di
lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento
effettuati devono essere tracciati in apposito registro
anche informatizzato.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di
nuovi rischi.
7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti
ricevono un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto
previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 puo' essere
effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui
all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso
le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori.
7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificita'
della formazione nonche' l'aggiornamento periodico dei
preposti ai sensi del comma 7, le relative attivita'
formative devono essere svolte interamente con modalita' in
presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno
biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in
ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di
nuovi rischi.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1,
possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente
definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico; in attesa
dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in
data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo
13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ha diritto ad una formazione particolare in materia di
salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalita', la durata e i contenuti specifici
della formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti
minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b)
legislazione generale e speciale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i
relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei
fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f)
individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti
normativi dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima
dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale
disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento
periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore
annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e
a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50
lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel
territorio in cui si svolge l'attivita' del datore di
lavoro, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare
oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua veicolare
utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello
svolgimento delle attivita' di formazione di cui al
presente decreto sono registrate nel libretto formativo del
cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, se concretamente disponibile in quanto
attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il
contenuto del libretto formativo e' considerato dal datore
di lavoro ai fini della programmazione della formazione e
di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della
verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
14-bis. In tutti i casi di formazione ed
aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo
per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi
formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, e'
riconosciuto il credito formativo per la durata e per i
contenuti della formazione e dell'aggiornamento
corrispondenti erogati. Le modalita' di riconoscimento del
credito formativo e i modelli per mezzo dei quali e'
documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari
provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai
lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente
decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute
e sicurezza sul lavoro.»
 
Art. 12

Meccanismi di risoluzione rapida e diritto di ricorso

1. Ferma restando la facolta' di adire l'autorita' giudiziaria e amministrativa e salvo specifiche procedure previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di violazioni dei diritti previsti dal presente decreto e dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i lavoratori, compresi coloro il cui rapporto di lavoro e' cessato, possono promuovere il tentativo di conciliazione previsto dagli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile, ovvero ricorrere al collegio di conciliazione ed arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile. E' possibile, inoltre, rivolgersi alle camere arbitrali previste dall'articolo 31, comma 12, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art.51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,
per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.»
- Si riporta il testo degli articoli 410 e 411, 412 e
412-quater del codice di procedura civile:
«Art. 410 (Tentativo di conciliazione). - Chi intende
proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti
previsti dall'articolo 409 puo' promuovere, anche tramite
l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce
mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la
commissione di conciliazione individuata secondo i criteri
di cui all'articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e
sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e
per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il
decorso di ogni termine di decadenza.
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso
la Direzione provinciale del lavoro. La commissione e'
composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo
delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualita'
di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da
quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei
lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello
territoriale.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita',
affidano il tentativo di conciliazione a proprie
sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione
provinciale del lavoro o da un suo delegato, che
rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In
ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la
presenza del Presidente e di almeno un rappresentante dei
datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.
La richiesta del tentativo di conciliazione,
sottoscritta dall'istante, e' consegnata o spedita mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della
richiesta del tentativo di conciliazione deve essere
consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di
ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell'istante e del
convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona
giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato,
l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonche'
la sede;
2) il luogo dove e' sorto il rapporto ovvero dove
si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale e' addetto
il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera
al momento della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte
istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a
fondamento della pretesa.
Se la controparte intende accettare la procedura di
conciliazione, deposita presso la commissione di
conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della
copia della richiesta, una memoria contenente le difese e
le eccezioni in fatto e in diritto, nonche' le eventuali
domande in via riconvenzionale. Ove cio' non avvenga,
ciascuna delle parti e' libera di adire l'autorita'
giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito,
la commissione fissa la comparizione delle parti per il
tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i
successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il
lavoratore puo' farsi assistere anche da un'organizzazione
cui aderisce o conferisce mandato.
La conciliazione della lite da parte di chi
rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede
giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo
e terzo, non puo' dar luogo a responsabilita', salvi i casi
di dolo e colpa grave.»
«Art. 411 (Processo verbale di conciliazione). - Se
la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410
riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda,
viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle
parti e dai componenti della commissione di conciliazione.
Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara
esecutivo con decreto.
Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la
commissione di conciliazione deve formulare una proposta
per la bonaria definizione della controversia. Se la
proposta non e' accettata, i termini di essa sono riassunti
nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse
dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata
dalla commissione e non accettata senza adeguata
motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto
dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo
415 devono essere allegati i verbali e le memorie
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se
il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede
sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta
conciliazione e' depositato presso la Direzione provinciale
del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di
un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato,
accertatane l'autenticita', provvede a depositarlo nella
cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato
redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata,
accertata la regolarita' formale del verbale di
conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.»
«Art. 412 (Risoluzione arbitrale della controversia).
- In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al
suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono
indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale
concordano, riconoscendo, quando e' possibile, il credito
che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la
risoluzione della lite, affidando alla commissione di
conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la
controversia.
Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale
della controversia, le parti devono indicare:
1) il termine per l'emanazione del lodo, che non
puo' comunque superare i sessanta giorni dal conferimento
del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi
revocato;
2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle
loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo
equita', nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia,
anche derivanti da obblighi comunitari.
Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato,
sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le
parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo
2113, quarto comma, del codice civile.
Il lodo e' impugnabile ai sensi dell'articolo
808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validita'
del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo
808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di
giudice del lavoro, nella cui circoscrizione e' la sede
dell'arbitrato. Il ricorso e' depositato entro il termine
di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale
termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per
iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il
ricorso e' stato respinto dal tribunale, il lodo e'
depositato nella cancelleria del tribunale nella cui
circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il giudice, su
istanza della parte interessata, accertata la regolarita'
formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con
decreto.»
«Art. 412-quater (Altre modalita' di conciliazione e
arbitrato). - Ferma restando la facolta' di ciascuna delle
parti di adire l'autorita' giudiziaria e di avvalersi delle
procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla
legge, le controversie di cui all'articolo 409 possono
essere altresi' proposte innanzi al collegio di
conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo
quanto previsto dai commi seguenti.
Il collegio di conciliazione e arbitrato e' composto
da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo
membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo
dagli arbitri di parte tra i professori universitari di
materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio
davanti alla Corte di cassazione.
La parte che intenda ricorrere al collegio di
conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte
un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una
pubblica amministrazione, personalmente o da un suo
rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il
quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere
la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della
domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si
fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della
controversia entro il quale si intende limitare la domanda.
Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme
invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e
l'eventuale richiesta di decidere secondo equita', nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei
principi regolatori della materia, anche derivanti da
obblighi comunitari.
Se la parte convenuta intende accettare la procedura
di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di
parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del
ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro
arbitro, alla scelta del presidente e della sede del
collegio. Ove cio' non avvenga, la parte che ha presentato
ricorso puo' chiedere che la nomina sia fatta dal
presidente del tribunale nel cui circondario e' la sede
dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la
sede, il ricorso e' presentato al presidente del tribunale
del luogo in cui e' sorto il rapporto di lavoro o ove si
trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale e' addetto
il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera
al momento della fine del rapporto.
In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della
sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni
da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio
una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di
una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia
conferito mandato e presso il quale deve eleggere il
domicilio. La memoria deve contenere le difese e le
eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in
via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.
Entro dieci giorni dal deposito della memoria
difensiva il ricorrente puo' depositare presso la sede del
collegio una memoria di replica senza modificare il
contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il
convenuto puo' depositare presso la sede del collegio una
controreplica senza modificare il contenuto della memoria
difensiva.
Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere
entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la
controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle
parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.
All'udienza il collegio esperisce il tentativo di
conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le
disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo.
Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede,
ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e
assumere le prove, altrimenti invita all'immediata
discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il
collegio puo' rinviare ad altra udienza, a non piu' di
dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la
discussione orale.
La controversia e' decisa, entro venti giorni
dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo
emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli
arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di
cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice
civile. Il lodo e' impugnabile ai sensi dell'articolo
808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validita'
del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo
808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di
giudice del lavoro, nella cui circoscrizione e' la sede
dell'arbitrato. Il ricorso e' depositato entro il termine
di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale
termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per
iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il
ricorso e' stato respinto dal tribunale, il lodo e'
depositato nella cancelleria del tribunale nella cui
circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il giudice, su
istanza della parte interessata, accertata la regolarita'
formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con
decreto.
Il compenso del presidente del collegio e' fissato in
misura pari al 2 per cento del valore della controversia
dichiarato nel ricorso ed e' versato dalle parti, per meta'
ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni
circolari intestati al presidente almeno cinque giorni
prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare
l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il
compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste
ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore
della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli
articoli 91, primo comma, e 92.
I contratti collettivi nazionali di categoria possono
istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle
spese per il compenso del presidente del collegio e del
proprio arbitro di parte.»
- Si riporta il comma 12 dell'articolo 31 della legge 4
novembre 2010, n. 183:
«12. Gli organi di certificazione di cui all'articolo
76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, possono istituire camere
arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo
808-ter del codice di procedura civile, delle controversie
nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo codice e
all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76
del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive
modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali
prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si
applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi terzo
e quarto, del codice di procedura civile.»
 
Art. 13

Protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli

1. L'adozione di comportamenti di carattere ritorsivo o che, comunque, determinano effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori o dei loro rappresentanti che abbiano presentato un reclamo al datore di lavoro o che abbiano promosso un procedimento, anche non giudiziario, al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui al presente decreto e di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, ferma ogni conseguenza prevista dalla legge derivante dall'invalidita' dell'atto, comporta, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, i lavoratori possono rivolgersi all'Ispettorato Nazionale del Lavoro che applica la sanzione.
3. La denuncia puo' essere presentata dall'interessato o dall'organizzazione sindacale delegata dal medesimo.

Note all'art. 13:
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 41 del decreto
legislativo 11 aprile 2006 n. 198:
«2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli
articoli 27, commi 1, 2 e 3, 28, 29, 30, commi 1, 2, 3 e 4,
e' punita con l'ammenda da 250 euro a 1500 euro.»
 
Art. 14
Protezione contro il licenziamento o contro il recesso del
committente e onere della prova

1. Sono vietati il licenziamento e i trattamenti pregiudizievoli del lavoratore conseguenti all'esercizio dei diritti previsti dal presente decreto e dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, come modificato dal presente decreto.
2. Fatta salva la disciplina di cui all'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, i lavoratori estromessi dal rapporto o comunque destinatari di misure equivalenti al licenziamento adottate nei loro confronti dal datore di lavoro o dal committente possono fare espressa richiesta al medesimo dei motivi delle misure adottate. Il datore di lavoro o il committente fornisce, per iscritto, tali motivi entro sette giorni dall'istanza.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, qualora il lavoratore faccia ricorso all'autorita' giudiziaria competente, lamentando la violazione del comma 1, incombe sul datore di lavoro o sul committente l'onere di provare che i motivi addotti a fondamento del licenziamento o degli altri provvedimenti equivalenti adottati a carico del lavoratore non siano riconducibili a quelli di cui al comma 1.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 della legge
15 luglio 1966, n. 604:
«Art.2. 1. Il datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento
al prestatore di lavoro.
2. La comunicazione del licenziamento deve contenere
la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' inefficace.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui
all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti.»
«Art. 5. L'onere della prova della sussistenza della
giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento
spetta al datore di lavoro.»
 
Art. 15
Regime di tutela per il personale di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165

1. Per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trovano applicazione, relativamente alle misure di tutela di cui al presente Capo, le disposizioni dei rispettivi ordinamenti di settore.

Note all'art. 15:
- Per il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 16

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro gia' instaurati alla data del 1° agosto 2022.
2. Il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore gia' assunto alla data del 1° agosto 2022, e' tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.152, come modificati dall'articolo 4 del presente decreto. In caso di inadempimento del datore di lavoro o del committente, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
3. L'assenza della richiesta di cui al comma 2, non preclude al lavoratore i diritti minimi di cui agli articoli del Capo IIII del presente decreto.

Note all'art. 16:
- Per il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, si veda nelle note all'articolo
5.
 
Art. 17

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 giugno 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Orlando, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione

Lamorgese, Ministro dell'interno

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Guerini, Ministro della difesa

Patuanelli, Ministro delle
politiche agricole alimentari e
forestali

Giovannini, Ministro delle
infrastrutture e della mobilita'
sostenibili
Visto, il Guardasigilli: Cartabia