Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2022 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |
COMUNICATO |
Statuto del partito della Rifondazione comunista - Sinistra europea |
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STATUTO APPROVATO DALL'XI CONGRESSO NAZIONALE DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
22-23 e 24 ottobre 2021
Art. 1. Principi
1. Il Partito della rifondazione comunista - Sinistra europea (d'ora in poi siglabile anche come Prc-Se), con sede in Roma, in via degli Scialoja n. 3, e' libera organizzazione politica della classe operaia, delle classi popolari, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle precarie e dei precari, delle disoccupate e dei disoccupati, delle e dei giovani, delle donne e degli uomini che si uniscono per concorrere alla trasformazione della societa' capitalista e patriarcale e alla liberazione dell'umanita' da ogni forma di oppressione, sfruttamento e discriminazione attraverso la costituzione di una societa' comunista e democratica, fondata sull'uguaglianza, la liberta' e l'autodeterminazione. 2. Per realizzare questo fine, il Prc-Se si ispira al pensiero fondativo di Karl Marx e di Antonio Gramsci e partecipa ai movimenti anticapitalistici internazionali. Si propone di rifondare teoria, prassi e organizzazione del movimento operaio per superare la societa' capitalista nel tempo presente, segnato dall'intersezione fra dominio di classe e genere, discriminazioni su base etnica e devastazione ambientale. Il Prc-Se si propone, dunque, di continuare e innovare la storia delle comuniste e dei comunisti e riconosce nella sua genealogia la Comune di Parigi, la Rivoluzione d'Ottobre, la Resistenza antifascista, la contestazione del biennio '68-'69, il movimento altermondialista contro la globalizzazione neoliberista. Si riconosce altresi' nella coniugazione di comunismo e democrazia che ha connotato la tradizione comunista in Italia e la questione della rivoluzione in Occidente. Difende la Costituzione italiana nata dalla Resistenza e lotta per la sua piena attuazione. Il Prc-Se e' pacifista e antifascista e ripudia la guerra e ogni forma di fascismo. Condanna l'antisemitismo e ogni forma di persecuzione su base religiosa. Promuove e difende la laicita' dello Stato. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2. Finalita'
1. Il Prc-Se lotta perche' in Italia, in Europa e nel mondo avanzino e si affermino le istanze di liberta' dei popoli, di giustizia sociale, di pace e di solidarieta' internazionalista; pratica il conflitto di classe e si batte contro lo sfruttamento del lavoro produttivo e riproduttivo in ogni sua forma; si impegna per la giustizia ambientale, la difesa dei beni comuni e dei servizi pubblici; persegue il superamento del capitalismo e del patriarcato e la libera autodeterminazione di donne e uomini. Il Prc-Se assume il posizionamento femminista e intersezionale ed e' consapevole della piena autonomia dei movimenti femministi e per la libera espressione dell'identita' di genere e dell'orientamento sessuale; ripudia ogni forma di violenza maschile contro le donne, di sessismo, di omolesbobitransfobia e ogni forma di razzismo, di xenofobia, di discriminazione, di sfruttamento, di respingimento delle persone migranti; sostiene le lotte di liberazione e autodeterminazione dei popoli; pratica il mutualismo conflittuale e la connessione delle lotte come forma concreta di ricomposizione del proprio blocco sociale e di costruzione di una societa' fondata sulla solidarieta' e sulla cura. 2. Il Prc-Se rigetta ogni concezione autoritaria e burocratica, stalinista o d'altra matrice, del socialismo e ogni concezione e ogni pratica di relazioni od organizzativa interna al partito di stampo gerarchico e plebiscitario. 3. Riconosce l'autonomia e la politicita' degli organismi e delle associazioni della sinistra alternativa e dei movimenti anticapitalisti, con i quali collabora e si confronta alla pari ed ai quali partecipa in modalita' democratica e non settaria. 4. Il Prc-Se agisce per la collaborazione e la reciproca solidarieta' tra le forze politiche, i soggetti sociali, i movimenti comunisti e anticapitalisti di tutto il mondo e coopera alle iniziative che tendono a unirli per l'alternativa di societa' e contro la globalizzazione capitalista e tutte le manifestazioni dell'imperialismo. 5. Il Partito della rifondazione comunista e' soggetto fondatore del Partito della sinistra europea (Party of the European Left). Propone l'unita' politica e sociale delle lotte, dei movimenti, della sinistra di classe e di alternativa per la liberazione dell'Europa dal neoliberismo su cui si fondano i trattati vigenti. 6. Le comuniste e i comunisti del Prc-Se sono parte del movimento reale per la trasformazione dello stato di cose presente e partecipano attivamente ai movimenti anticapitalisti, femministi, ambientalisti, antirazzisti, pacifisti che danno vita alla futura umanita' nel tempo presente. |
| Art. 3. L'iscrizione al partito
1. Il partito favorisce l'adesione alla sua organizzazione che avviene mediante l'iscrizione. L'iscrizione al partito e' individuale. 2. Possono iscriversi al partito coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta' e che, indipendentemente dalla nazionalita' e dalla confessione od opinione religiosa, condividano principi e finalita' espressi nel presente statuto. L'adesione al partito impegna altresi' al rispetto del presente statuto. |
| Art. 4. La domanda di prima iscrizione
1. La domanda di prima iscrizione è rivolta al circolo territoriale o funzionale piu' vicino al luogo di residenza, lavoro o studio. L'iscrizione puo' essere presentata anche per via telematica e, in tal caso, e' trasmessa alla struttura territoriale o funzionale di riferimento. 2. L'eventuale rifiuto di prima iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata/o entro un mese dalla domanda. Contro il rifiuto è ammesso il ricorso agli organismi di garanzia che sono tenuti a deliberare entro un mese. Qualora il collegio di garanzia riconosca il diritto dell'interessata/o, la/il segretaria/o di circolo provvede alla consegna della tessera. |
| Art. 5. Il rinnovo dell'iscrizione
1. La/Il compagna/o iscritta/o ha diritto a ricevere la tessera per gli anni successivi alla prima iscrizione; in tal caso, la consegna della tessera è atto dovuto. |
| Art. 6. La procedura del tesseramento
1. L'atto di iscrizione si perfeziona solo al momento del regolare versamento della quota tessera. L'iscritta/o riceve la tessera, valida per l'anno solare in corso contenente l'indicazione delle sue generalita' e della quota versata. 2. E' compito della/del segretaria/o firmare la tessera e curarne la consegna all'iscritta/o. La/Il segretaria/o verifica altresi' il corretto inserimento dei dati dell'iscritta/o nel database della piattaforma del partito nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. |
| Art. 7. Le incompatibilita'
1. Non è ammessa la contemporanea iscrizione al Prc-Se e ad altra organizzazione partitica. È fatta eccezione per le/gli straniere/i residenti in Italia e per le/gli italiane/i residenti all'estero purche' l'iscrizione si riferisca ad altro partito comunista o progressista con il quale il Prc-Se abbia rapporti ufficialmente stabiliti. 2. L'iscrizione al partito è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza o i cui principi ispiratori contraddicano i valori e le scelte del partito. |
| Art. 8. I diritti dell'iscritta/o
1. Ogni iscritta/o al Prc-Se ha il diritto di partecipare alle attivita', alla discussione e ai processi decisionali di partito, con piena libertà di avanzare proposte di discussione e di lavoro. È suo diritto che queste proposte vengano prese in esame e ricevano risposta. 2. Ogni iscritta/o ha il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni politiche e di formulare critiche sia nelle sedi di partito che esternamente, in luoghi pubblici o in rete, rispettando la dignita' delle istanze e delle persone. 3. Ogni iscritta/o ha il diritto di elettorato attivo e passivo interno secondo le norme del presente statuto. Ogni iscritta/o ha il diritto di candidarsi o di essere candidata/o nell'elezione degli organismi dirigenti, esecutivi e di garanzia nonche' di proporsi o di essere proposta/o per ogni livello della rappresentanza istituzionale. 4. Ogni iscritta/o ha il diritto di essere informata/o delle discussioni e delle decisioni delle varie istanze organizzate del partito e delle critiche rivoltele/gli. |
| Art. 9. I doveri dell'iscritta/o
1. Le/Gli iscritte/i al Prc-Se sono tenute/i a contribuire alla realizzazione delle proposte e delle iniziative del partito; a promuoverne la crescita, prendere parte alla sua vita interna e ad avere in essa comportamenti democratici e solidali; a contribuire al finanziamento del partito; a diffonderne la comunicazione. 2. Le/Gli iscritte/i al Prc-Se sono tenute/i a sostenere e votare tutte le liste elettorali e le/i candidate/i il cui sostegno sia stato deciso dall'organismo politico del partito al livello competente. 3. Le/Gli iscritte/i al Prc-Se sono tenute/i ad appoggiare, contribuire alla costruzione e partecipare alle attivita' degli organismi e delle associazioni della sinistra alternativa, dei movimenti critici e anticapitalisti, a contribuire allo sviluppo delle organizzazioni sindacali di classe, delle associazioni democratiche e dei movimenti di massa. 4. Le/Gli iscritte/i sono tenute/i a fornire una rappresentazione pubblica corretta della linea politica del partito. 5. Le/Gli iscritte/i, in ottemperanza all'art. 5 del decreto legislativo n. 460/1997, sono tenute/i a non trasmettere ad altre/i la quota tessera e le sottoscrizioni al partito, escludendone la rivalutabilita'. |
| Art. 10. Liberta' e partecipazione alla vita del partito
1. La liberta' e la partecipazione rappresentano l'essenza della vita democratica del partito. 2. L'intera vita interna del Prc-Se e' orientata alla democrazia e al confronto, basi fondamentali per una dialettica interna rispettosa delle persone e che anticipi e metta in pratica nella quotidianita' la qualita' totalmente democratica delle relazioni della futura umanita'. 3. L'organizzazione dei tempi della vita interna di partito e della sua iniziativa deve tendere a rimuovere gli ostacoli materiali alla partecipazione. 4. Per consentire la piena partecipazione alle attivita' in rete, il partito promuove la formazione digitale delle iscritte e degli iscritti e lavora a rimuovere gli ostacoli di fatto all'accesso e al pieno utilizzo degli strumenti telematici. 5. Il Prc-Se organizza, in forme plurali e democratiche, l'elaborazione teorico-politica, il lavoro di inchiesta, la formazione politica; sostiene la libera organizzazione al proprio interno o in forma indipendente, di luoghi di ricerca e tematici aperti alla partecipazione di persone non iscritte al partito; e' aperto alla collaborazione con associazioni, riviste e altri luoghi e modi di ricerca teorico-politica. |
| Art. 11. Pluralismo e unita' del partito
1. Il partito è una collettivita' politica unitaria con una pratica politica e una direzione unitarie. Il libero dibattito e la pluralita' delle posizioni contribuiscono alla definizione dell'indirizzo politico del partito ed alla sua azione politica. Il partito e' impegnato nei suoi organismi alla costante ricerca della sintesi e, nelle sue articolazioni, alla solidarieta' nei confronti della comunita' politica. 2. La pluralita' delle posizioni puo' esprimersi liberamente in fase congressuale e anche nel corso di dibattiti su questioni di grande rilevanza politica. 3. La rappresentazione della pluralita' del dibattito interno e' garantita anche dagli organi di stampa e dai mezzi di comunicazione digitali del partito. 4. Non è consentita la formazione di correnti o frazioni permanentemente organizzate o finalizzate all'ottenimento di ruoli negli organismi dirigenti. |
| Art. 12. L'attuazione della linea politica del partito
1. Ogni istanza di partito promuove, in raccordo con le istanze superiori, le iniziative ritenute piu' idonee a perseguire gli obiettivi politici del partito a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale nel rispetto della linea politica definita dal Congresso nazionale, nonche' delle decisioni assunte dal Comitato politico nazionale nell'intervallo fra due congressi nazionali. 2. Nel Prc-Se le strutture territoriali del partito hanno il compito e l'autonomia di sviluppare l'iniziativa locale, di fare analisi e inchiesta, di arricchire ed articolare la linea del partito. L'autonomia delle federazioni e dei regionali, per quanto riguarda le elezioni regionali e i capoluoghi di provincia, non autorizza ad alleanze elettorali non compatibili con la linea approvata dal Congresso e dal comitato politico nazionale. Qualora le strutture locali del partito esprimessero posizioni riguardanti importanti questioni in netto contrasto con le scelte decise dal Congresso e dagli organismi nazionali, compromettendo la credibilita' e l'azione complessiva del partito, e' compito degli organismi dirigenti: a) aprire subito il confronto e la necessaria dialettica politica con le strutture locali e con tutte le compagne e i compagni di quella realta' con lo scopo di raggiungere una sintesi condivisa e coerente con gli orientamenti generali del partito; b) valutare le iniziative e le decisioni da prendere in relazione all'esito del suddetto confronto per tutelare il ruolo e le scelte di fondo del partito. |
| Art. 13. La democrazia di genere, l'autodeterminazione e la co-rappresentanza
1. Il Prc-Se assume come fondanti per la rifondazione comunista il posizionamento femminista e intersezionale e la lotta per il superamento del capitalismo e del patriarcato e sostiene i movimenti femministi, per la liberta' e l'autodeterminazione delle donne e delle soggettivita' LGBTQIA+. Riconosce pienamente la liberta' delle compagne iscritte nella scelta delle pratiche femministe di autorganizzazione e autodeterminazione e delle relazioni politiche tra donne dentro e fuori il partito. 2. Il Prc-Se sostiene la partecipazione delle donne alla politica e contrasta a tutti i livelli - politico, sociale, culturale, linguistico - il sessismo, la discriminazione e la violenza contro le donne in tutte le sue forme. Nella vita interna del partito e dei movimenti a cui esso partecipa ripudia ogni forma di sessismo e omolesbobitransfobia. Nelle iniziative pubbliche non vi puo' essere una rappresentazione monosessuata del partito, salvo comprovati motivi. 3. Il Prc-Se si riconosce nel principio della democrazia di genere. Gli organismi dirigenti, di garanzia ed esecutivi, le delegazioni nei congressi e nelle conferenze, la composizione delle liste elettorali devono contemplare a tutti i livelli, salvo comprovati motivi, una composizione paritaria tra i generi e tenere conto delle disponibilita' reali, delle possibilita' materiali e dei tempi di vita e di lavoro delle iscritte e degli iscritti. 4. Il Prc-Se si riconosce nel principio della co-rappresentanza. La funzione di segretaria/o puo', a tutti i livelli, essere svolta contemporaneamente da due persone di genere diverso. 5. Per scelta le donne comuniste si riuniscono periodicamente in Conferenza nazionale al fine di elaborare a partire da se' la propria proposta politica; di discutere, anche in relazione ai movimenti trans-femministi e contro la violenza maschile sulle donne, del nesso fra capitalismo e patriarcato, di democrazia di genere, di antisessismo, di lotta contro l'omolesbobitransfobia; di attuare pratiche di autodeterminazione dentro e fuori il partito. 6. Per scelta gli uomini comunisti promuovono incontri periodici per discutere a partire da se' del superamento del patriarcato, del sessismo e di ogni forma di violenza contro le donne fino a sperimentare momenti di Conferenza nazionale. 7. Il Forum delle donne del Prc-Se e' un luogo di incontro permanente di percorsi diversi, di relazione tra donne dentro e fuori il partito e sede comune di elaborazione e costruzione della politica di genere. Le donne che scelgono di parteciparvi decidono autonomamente i modi e le forme del funzionamento del Forum. Il Forum concorre alla formazione degli orientamenti e delle scelte del Prc-Se. |
| Art. 14. La partecipazione alla vita del partito attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
1. Il Prc-Se utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic) al fine di promuovere la massima partecipazione nell'elaborazione e nella costruzione delle decisioni, la messa in comune delle intelligenze e delle conoscenze, la comunicazione interna ed esterna, il funzionamento del partito come intellettuale collettivo. L'uso delle Tic e' finalizzato a integrare l'attivita' in presenza e a garantire la partecipazione ove ostacoli logistici impediscano la presenza fisica alle riunioni. Respinge ogni uso delle Tic che causi partecipazione passiva e pratiche plebiscitarie. 2. Il Prc-Se si dota di una piattaforma informatica al fine di: promuovere l'adesione al partito anche per via telematica; costruire un database delle/degli iscritte/i nel rispetto della normativa a protezione dei dati personali e sensibili; agevolare l'elaborazione e la scrittura partecipata; organizzare la partecipazione a forum tematici e riunioni da remoto o in forma mista (in presenza e/o online). 3. Il presente statuto rinvia al regolamento di cui all'art. 75 per la definizione delle modalita' di svolgimento delle riunioni in forma mista (in presenza e online) e la modalita' di votazione attraverso la piattaforma. In ogni caso, andra' garantita la regolarita' e, ove prevista, la segretezza del voto. |
| Art. 15. La democrazia diretta e gli organismi dirigenti
1. Il Prc-Se pratica la connessione tra forme di democrazia diretta e delegata nella costruzione della decisione. A tal fine si avvale della convocazione periodica delle assemblee delle/degli iscritte/i al livello competente, anche avvalendosi di piattaforma digitale. 2. Su questioni di particolare rilievo politico, gli organismi dirigenti possono promuovere forme di consultazione diretta di tutte/i le/gli iscritte/i secondo norme e modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 75. 3. Tali consultazioni sono effettuate anche quando richiesto dalla maggioranza assoluta del Comitato politico nazionale o del Comitato politico federale o da un quinto delle/degli iscritte/i della Federazione o di una regione o da un decimo del partito a livello nazionale, in almeno tre regioni. Possono essere altresi' promosse dalla Direzione nazionale in caso di grave conflitto nei territori fra organismi dirigenti circa la collocazione politica del partito e l'individuazione di candidature per le liste elettorali di pertinenza territoriale. |
| Art. 16. La funzione dirigente e di rappresentanza
1. La funzione dirigente si esprime nel: promuovere la partecipazione democratica e l'attivita' politica di tutte/i le/gli iscritte/i; stimolare l'approfondimento teorico e culturale, anche attraverso l'attivita' di formazione; assicurare la circolazione delle informazioni; garantire la libera espressione di tutte le opinioni; lavorare costantemente per l'unità del partito attraverso il dibattito democratico e l'azione solidale di tutte/i le/i militanti; organizzare l'attivita' politica in modo da favorire la piu' ampia partecipazione; proporre decisioni operative e far sì che le decisioni assunte trovino concreta applicazione; riferire periodicamente alle/agli iscritte/i circa l'attuazione delle decisioni assunte; contribuire a superare gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che limitano la possibilita' di partecipazione di tutte/i le/gli iscritte/i. 2. Non possono esercitare la funzione dirigente le/i compagne/i che non abbiano tempestivamente rinnovato, senza giustificato motivo, la tessera per l'anno solare in corso entro tre mesi dall'inizio della campagna di tesseramento. 3. Le/i compagne/i elette/i in ruoli di rappresentanza pubblica hanno un particolare dovere di responsabilita' democratica nei confronti del partito, di solidarieta' nei confronti della comunita' politica e di coerenza con le decisioni democratiche assunte dalle istanze del partito. 4. I gruppi dirigenti, gli apparati e le rappresentanze istituzionali sono tenuti a comportamenti esemplari nella promozione e nella difesa, all'interno del partito, di rapporti di democrazia, di solidarieta', di lealta' e di eguaglianza. Debbono essere loro assegnate responsabilita' definite e sottoposte a verifica nelle modalita' di esercizio e nei risultati. Il Prc-Se contrasta moralmente e politicamente l'utilizzo di ruoli di responsabilita' per la ricerca di posizioni di prestigio e di privilegi materiali e la costituzione dei gruppi dirigenti in ceti separati. |
| Art. 17. Gli organismi: definizione, loro durata e criteri di designazione
1. Gli organismi sono dirigenti, di garanzia ed esecutivi. 2. Gli organismi dirigenti sono: l'Assemblea di circolo; il Comitato direttivo di circolo (siglabile «direttivo»); il Comitato politico federale (siglabile «CPF»); il Comitato politico regionale (siglabile «CPR»); il Comitato politico nazionale (siglabile «CPN»); la Direzione nazionale (siglabile «DN»). 3. Gli organismi esecutivi sono: la/il segretaria/o; la/il tesoriera/e; le segreterie di qualsiasi livello. 4. Gli organismi di garanzia sono: i collegi di garanzia previsti da questo statuto per i diversi livelli. 5. Gli organismi dirigenti e di garanzia eletti in sede congressuale durano in carica sino all'apertura del corrispondente Congresso successivo, quindi, di norma vanno rinnovati almeno ogni tre anni. 6. Gli organismi esecutivi nonche' gli altri incarichi durano in carica sino all'apertura del corrispondente Congresso successivo, quindi, di norma vanno rinnovati da parte degli organismi competenti almeno ogni tre anni. 7. La designazione degli iscritti/e negli organismi e nelle cariche tutte dovra' avvenire senza distinzione di sesso, di orientamento sessuale, di etnia, di lingua, di religione, di condizioni personale e sociale con votazione democratica su singole candidature o su liste, su proposte o su autocandidature. |
| Art. 18. Lo scioglimento del partito
1. Lo scioglimento del partito, la sua confluenza o unificazione in una nuova soggettivita' politica possono essere decisi solo dal congresso del partito con la maggioranza dei due terzi delle delegate e dei delegati. |
| Art. 19. L'articolazione territoriale del partito
1. L'organizzazione del partito si articola, di norma, in circoli, federazioni e comitati regionali. 2. Le strutture territoriali operano nell'ambito di pertinenza, che deve essere sempre definito. Possono essere: sub-comunali, comunali, intercomunali, sub-provinciali o provinciali, interprovinciali e regionali. 3. L'articolazione del partito e l'ambito territoriale di pertinenza delle strutture territoriali sono definiti dal Piano organizzativo regionale di competenza. |
| Art. 20. Il Piano organizzativo regionale
1. Il Piano organizzativo regionale deve essere redatto in conformita' allo statuto e al regolamento di cui all'art. 75. 2. Il Piano organizzativo regionale e' elaborato e proposto dall'Assemblea regionale. Diviene esecutivo se approvato dalla Direzione nazionale. 3. Viene posto a verifica e discusso, a partire dai territori, almeno ogni tre anni, di norma in corrispondenza dei congressi nazionali. |
| Art. 21. L'assemblea regionale
1. L'Assemblea regionale e' costituita: nelle regioni fino a 200 iscritte/i da tutte/i le/gli iscritte/i; nelle regioni sopra le/i 200 iscritte/i da: le/i componenti del Comitato politico nazionale e del Collegio nazionale di garanzia della regione; le/i componenti del Comitato politico regionale, del Collegio regionale di garanzia e del Coordinamento regionale delle/dei Giovani comuniste/i ove eletto; le/i componenti dei Comitati politici federali della regione; le/i segretarie/i dei circoli della regione; le/i referenti dei nuclei territoriali della regione che non fanno riferimento a nessun circolo; le/i compagne/i indicate/i dalla Segreteria regionale tenuto conto delle proposte delle/dei segretarie/i delle federazioni, in numero non superiore al 20% delle/dei componenti del Comitato politico regionale. 2. L'Assemblea regionale ha le seguenti funzioni: predisporre, con il metodo del consenso, il Piano organizzativo regionale attraverso cui definire, in forma di proposta e senza automatismi coercitivi, l'articolazione del partito sul territorio di competenza; promuovere occasioni e iniziative di elaborazione e partecipazione che coinvolgano in forma assembleare - oltre al gruppo dirigente regionale in senso proprio - i quadri attivi dei diversi territori. 3. L'Assemblea regionale viene convocata con le medesime modalita' con cui viene convocato il Comitato politico regionale. |
| Art. 22. Il circolo: generalita'
1. Il circolo e' l'istanza fondamentale del partito. Il circolo puo' essere territoriale o funzionale. 2. L'iniziativa per la costituzione dei circoli e' assunta dall'organismo politico competente territorialmente e/o dalle/i singole/i iscritte/i. 3. Possono assumere l'iniziativa anche iscritte/i che risiedano nel medesimo ambito territoriale o che operino nel medesimo ambito di lavoro, di studio, vertenziale o di pratica sociale. Il regolamento di cui all'art. 75 definisce le modalita' di costituzione ed il numero minimo dei/delle promotrici/ori. La costituzione dei circoli e' diritto delle/dei proponenti nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 75. 4. Per qualificarsi quale istanza congressuale i circoli devono essere composti da un numero minimo di iscritte/i stabilito dal regolamento di cui all'art. 75. |
| Art. 23. Il circolo territoriale
1. Il circolo territoriale e' composto da tutte/i le/i sue/suoi iscritte/i nella forma dell'assemblea di circolo con le attribuzioni previste nel presente statuto e nel regolamento di cui all'art. 75. 2. Si possono costituire nuclei organizzativi territoriali, composti da un numero di compagne/i inferiore a quello necessario per la formazione di un circolo, ai fini di un capillare radicamento del partito. Tali strutture sono costituite su istanza delle/degli interessate/i e possono fare capo all'istanza congressuale competente per territorio. Godono di autonomia organizzativa e non costituiscono livello congressuale. 3. Organo fondamentale del circolo territoriale e' l'assemblea delle/degli iscritte/i. 4. L'assemblea del circolo approva il bilancio preventivo e consuntivo, nonche' il piano di lavoro proposto dalla/dal segretaria/o o dal Comitato direttivo laddove eletto. 5. Ogni circolo territoriale e' diretto da una/un segretaria/o e, ove eletto, da un Comitato direttivo. Il Comitato direttivo e' eletto dal congresso del circolo. I circoli con meno di 30 iscritte/i possono decidere, in sede congressuale, di non eleggere il Comitato direttivo, le cui funzioni in tal caso sono assunte dall'assemblea delle/degli iscritte/i. 6. Alle/Ai componenti del Comitato direttivo possono essere attribuiti incarichi specifici. 7. La/Il segretaria/o e la/il tesoriera/e sono eletti dal Comitato direttivo, ove istituito, al proprio interno a maggioranza di voti e dall'assemblea delle/gli iscritte/i negli altri casi. |
| Art. 24. Il circolo funzionale
1. Il circolo funzionale puo' essere: di luogo di lavoro, di studio, vertenziale o di pratiche sociali. E' composto da tutte/i le/i sue/suoi iscritte/i nella forma dell'assemblea di circolo con le attribuzioni previste nel presente statuto e nel regolamento di cui all'art. 75. 2. L'iscrizione al circolo funzionale e' compatibile con l'iscrizione al circolo territoriale fino a quando esso non si costituisca in istanza congressuale. 3. La scelta di costituirsi in istanza congressuale non prevede automatismi (deve rispettare il numero minimo di iscritte/i previsto nel regolamento) ed e' assunta dall'assemblea delle/degli iscritte/i. 4. Organo fondamentale del circolo e' l'assemblea delle/degli iscritte/i. 5. Il circolo funzionale sperimenta le forme organizzative che ritiene piu' idonee alla propria azione. L'assemblea delle/degli iscritte/i elegge la/il segretaria/o. 6. L'organismo politico competente territorialmente verifica che la costituzione e le forme organizzative dei circoli funzionali siano compatibili con il Piano organizzativo regionale e con il regolamento di cui all'art. 75. |
| Art. 25. La Federazione
1. La federazione e' costituita, con le attribuzioni previste dal presente statuto e dal regolamento di cui all'art. 75, di norma, dove sono costituiti, quali istanza congressuale, almeno due circoli. 2. Possono essere costituite federazioni in ambiti territoriali caratterizzati da omogeneita' ovvero in ambito provinciale, sub-provinciale, interprovinciale, area metropolitana. 3. Alla costituzione delle federazioni provvede la direzione nazionale anche approvando il Piano organizzativo regionale di cui all'art. 20. Il Piano organizzativo regionale puo' prevedere motivate deroghe al primo comma del presente articolo. |
| Art. 26. I comitati regionali
1. Nelle regioni si costituisce un Comitato regionale eletto dal congresso regionale con le attribuzioni previste dal presente statuto e dal regolamento di cui all'art. 75. |
| Art. 27. Le minoranze nazionali e linguistiche
1. Nelle realta' territoriali in cui siano presenti minoranze nazionali e linguistiche vengono promosse sedi di partecipazione e meccanismi di rappresentanza riservati alle/agli iscritte/i appartenenti a tali minoranze. |
| Art. 28. L'autonomia sarda
1. Il partito riconosce la condizione specifica della autonomia sarda cosi' come si esprime nei suoi valori di progresso e di sentimento unitario di popolo, coerentemente con gli obiettivi di liberazione umana; di identita' e di espressivita' del proprio patrimonio storico, culturale e linguistico; del progetto di rinascita economica e sociale delineato dalla norma costituzionale dell'art. 13 dello Statuto d'autonomia. E cio' essenzialmente in coerenza con l'ispirazione del pensiero di Antonio Gramsci e di Emilio Lussu in tema di sentimento nazionale, di democrazia effettiva e di autogoverno del popolo, da affermare nel contesto unitario italiano, europeo e mediterraneo. |
| Art. 29. Il partito all'estero
1. Nei Paesi di emigrazione italiana possono essere costituite strutture organizzate del Prc-Se sulla base delle norme del presente statuto. 2. Le aree continentali o subcontinentali possono essere equiparate ai comitati regionali. Il responsabile nazionale delle/degli italiane/i nel mondo e' componente di diritto dei suddetti comitati. 3. Le organizzazioni del Partito della rifondazione comunista - Sinistra europea all'estero sviluppano e articolano i rapporti di collaborazione con le formazioni politiche locali orientate analogamente al partito e con le forze politiche e sociali che organizzano e costruiscono rapporti con le/gli emigranti all'estero. |
| Art. 30. Le conferenze
1. Per esaminare lo stato dell'organizzazione, problemi politici o pianificare l'azione del partito su determinate tematiche, possono essere convocate conferenze di circolo, cittadine, zonali, di federazione, regionali e nazionali. I gruppi di lavoro nazionali e/o i Comitati politici federali e/o regionali possono proporre alla Direzione nazionale lo svolgimento di conferenze nazionali su temi di carattere generale. 2. Vengono indette, per ogni singola istanza del partito, dai rispettivi organismi dirigenti che stabiliscono gli obiettivi politici e le modalita' di svolgimento e di partecipazione. 3. Le conferenze non sono sostitutive dei congressi e non possono eleggere o modificare gli organismi dirigenti. Possono essere anche aperte a realta' esterne al partito. 4. Gli atti in esse approvati entrano a far parte della linea politica del partito al livello corrispondente con effetti vincolanti. |
| Art. 31. L'assemblea delle/dei segretarie/i di circolo
1. Le/I segretarie/i di circolo si riuniscono in assemblea, a livello nazionale, almeno una volta all'anno. 2. L'assemblea delle/dei segretarie/i di circolo e' convocata dalla direzione nazionale e puo' svolgersi con modalita' articolate sul territorio. |
| Art. 32. L'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i (siglabile «Le/I G.C.»)
1. Le/I giovani comuniste/i sono l'organizzazione giovanile del Partito della rifondazione comunista - Sinistra europea; ne fanno parte tutte le iscritte e gli iscritti del Partito della rifondazione comunista - Sinistra europea che non abbiano ancora compiuto 30 anni e che, volontariamente, aderiscano al partito mediante la tessera delle/dei giovani comuniste/i. 2. All'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i e' riconosciuta autonomia di proposta e iniziativa politica, la costruzione di campagne e di intervento territoriale e tematico nelle istanze di movimento, la possibilita' di concorrere alla creazione di strutture aperte alle/ai non iscritte/i (collettivi studenteschi, comitati per il lavoro ecc.), la promozione, nei circoli del partito, della discussione e dell'iniziativa politica sulle tematiche che caratterizzano lo specifico giovanile. 3. All'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i e' riconosciuta la facolta' di promuovere la creazione di circoli funzionali che caratterizzano lo specifico giovanile (studenti medi, universita', apprendisti, ecc.). 4. L'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i si da' un proprio regolamento interno, approvato dalla conferenza nazionale, nel quale sono definite tutte le procedure non presenti nel presente statuto. Il regolamento contiene altresi' le specifiche discipline in funzione di quanto prescritto dallo statuto. 5. Gli organismi di garanzia competenti per le/i giovani comuniste/i sono gli stessi del partito, indicati al capo 4 del titolo VI dello statuto. |
| Art. 33. L'adesione delle/dei giovani comuniste/i
1. L'adesione all'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i avviene secondo le norme di cui al titolo II dello statuto. 2. Al fine di favorire l'incremento delle adesioni, alla/al portavoce e' riconosciuta la possibilita' di iscrivere, nel rispetto dell'art. 6 primo comma, firmandone le tessere, le/i giovani comuniste/i che non abbiano un'agevole possibilita' di contattare i circoli competenti territoriali o funzionali. La/Il portavoce provvederanno tempestivamente alla trasmissione delle tessere da loro firmate, unitamente alle relative quote versate dalla/lo iscritta/o, alla/al segretaria/o del circolo competente. 3. Le/I segretarie/i di circolo sono tenute/i ad informare le/i portavoce federali delle/dei giovani comuniste/i in caso di adesione di iscritte/i con eta' inferiore ai 30 anni. |
| Art. 34. I diritti e i doveri delle/dei giovani comuniste/i
1. Le/I giovani comuniste/i godono degli stessi diritti e degli stessi doveri di tutte/i le/gli iscritte/i al Prc-Se. 2. Alle/Ai dirigenti delle/dei giovani comuniste/i si applicano le norme sulla funzione dirigente e di rappresentanza di cui all'art. 16. |
| Art. 35. L'articolazione territoriale delle/dei giovani comuniste/i
1. L'articolazione territoriale delle/dei giovani comuniste/i si struttura di norma sui livelli organizzativi del partito cosi' come definiti dal competente Piano organizzativo regionale, salvo forme di sperimentazione proprie sempre definite nel medesimo Piano e previa consultazione da parte della Direzione nazionale del comitato esecutivo nazionale delle/dei giovani comuniste/i. 2. A livello di federazione l'assemblea delle/dei giovani comuniste/i iscritte/i nella federazione medesima e' l'istanza di base delle/dei giovani comuniste/i. 3. Nelle regioni puo' essere costituita un'assemblea regionale delle/degli iscritte/i giovani comuniste/i appartenenti alla medesima regione. 4. Viene istituita l'assemblea nazionale di cui fanno parte tutti e tutte gli iscritti alle/ai giovani comuniste/i. Tale organismo viene convocato almeno una volta l'anno ed ha funzioni consultive e di impulso politico. |
| Art. 36. La conferenza nazionale delle/dei giovani comuniste/i
1. A livello nazionale, ogni tre anni viene convocata la conferenza nazionale costituita dalle/dai delegate/i elette/i su base federale tra le/i giovani comuniste/i secondo quanto previsto dal regolamento per la conferenza approvato dal coordinamento nazionale. 2. La conferenza nazionale elegge il coordinamento nazionale e ne determina il numero delle/i componenti. 3. La conferenza nazionale approva il regolamento nazionale dell'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i. Tale puo' essere modificato dal Coordinamento nazionale delle/dei giovani comuniste/i con voto favorevole della maggioranza dei componenti. 4. Per lo svolgimento delle conferenze, ordinarie e straordinarie, delle/dei giovani comuniste/i si applicano per quanto compatibili le norme di cui al titolo V dello statuto. |
| Art. 37. Gli organismi dirigenti
1. L'assemblea federale delle/degli iscritte/i giovani comuniste/i e' costituita dalle/dagli iscritte/i alla medesima federazione del Prc-Se. All'assemblea spetta il compito di direzione politica in ambito locale delle/dei giovani comuniste/i. 2. L'assemblea federale con un numero di iscritte/i pari o superiore a quello stabilito dal regolamento di cui all'art. 32, quarto comma, puo' eleggere un coordinamento federale con compiti esecutivi e di direzione politica, il quale opera su mandato dell'assemblea e risponde ad essa. 3. L'assemblea regionale delle/degli iscritte/i giovani comuniste/i ha il compito di coordinare regionalmente l'attivita' della organizzazione giovanile, la sua promozione, rafforzamento e sviluppo, partecipa all'organizzazione delle attivita' di formazione, determina una piattaforma politica regionale. Dirige l'attivita' sui territori ove non siano istituiti i livelli federali, finalizzandola al radicamento locale. 4. L'assemblea regionale puo' eleggere un coordinamento regionale, rappresentativo di tutte le federazioni costituite, il quale opera su mandato dell'assemblea e risponde ad essa. La costituzione dei coordinamenti regionali e' disciplinata dal regolamento di cui all'art. 32, quarto comma. 5. Il Coordinamento nazionale coordina e dirige la politica e le attivita' dell'organizzazione. 6. Nel caso in cui il coordinamento nazionale perdesse la meta' piu' uno delle/dei sue/suoi componenti, i rimanenti avranno l'obbligo di convocare entro tre mesi una conferenza nazionale straordinaria. Passato questo termine, il Comitato politico nazionale ha il diritto di individuare, di concerto con le/i componenti rimanenti del coordinamento nazionale stesso, una/o compagna/o delle/dei giovani comuniste/i a cui affidare il compito di convocare entro tre mesi una conferenza nazionale straordinaria. 7. La frequenza delle riunioni delle assemblee e dei coordinamenti a tutti i livelli e' disciplinata dal regolamento di cui all'art. 32, quarto comma. |
| Art. 38. Gli organismi esecutivi
1. Organi esecutivi delle/dei giovani comuniste/i sono: le/i portavoce federali, le/i referenti e portavoce regionali, le/i portavoce nazionali e il comitato esecutivo nazionale. 2. Le/I giovani comuniste/i si riconoscono nel principio della co-rappresentanza. La funzione di portavoce e referente puo', a tutti i livelli, essere svolta contemporaneamente da due persone di genere diverso. La/Il portavoce fa parte di diritto dell'organismo dirigente corrispondente del partito ed invitata/o permanente nell'organismo esecutivo corrispondente del partito, qualora siano due lo sono entrambi. 3. L'assemblea federale delle/degli iscritte/i o il coordinamento, se costituito, eleggono la/il portavoce con compiti esecutivi nei riguardi degli indirizzi approvati dall'assemblea federale. La/Il portavoce convoca l'assemblea e/o il coordinamento e ne presiede e organizza i lavori. 4. La/Il referente regionale e' eletta/o dall'assemblea regionale delle/degli iscritte/i nelle regioni in cui vi siano almeno due federazioni costituite. E' invitata/o permanente al Comitato politico regionale. Compiti della/del referente sono la cura dei rapporti con il Prc-Se, la convocazione delle assemblee delle/dei giovani comuniste/i, il coordinamento tra le federazioni della regione e l'organizzazione collettiva dei lavori. 5. Nelle regioni con numero di iscritte/i alle/ai giovani comuniste/i pari o superiore a quello stabilito dal regolamento di cui all'art. 32, quarto comma, l'assemblea delle/degli iscritte/i o il coordinamento, se costituito, eleggono una/uno o due portavoce. La/Il portavoce ha compiti esecutivi nei riguardi degli indirizzi approvati dall'assemblea regionale dal coordinamento; convoca l'assemblea e/o il coordinamento e ne presiede e organizza i lavori. 6. Il coordinamento nazionale elegge al suo interno una/uno o due portavoce. La/Il portavoce nazionale delle/dei giovani comuniste/i fa parte di diritto anche della Direzione nazionale, qualora siano due, ne fanno parte entrambi. 7. Il coordinamento nazionale elegge al proprio interno, su proposta delle/dei rispettivi portavoce, un comitato esecutivo presieduto e coordinato dalle/dai portavoce stesse/i. L'esecutivo collegialmente decide, ove eletto, in merito alle funzioni attribuite alla/al portavoce in co-rappresentanza qualora non vi sia accordo tra gli stessi. Negli altri casi prevale la decisione della/del portavoce anziana/o determinata/o secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'art. 75. 8. Ad ognuna/o delle/dei componenti del comitato esecutivo nazionale vengono affidati incarichi specifici tra i quali la responsabilita' del radicamento dell'organizzazione per macro aree territoriali. 9. Le/I giovani comuniste/i ad ogni livello possono costituire gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 46. 10. Le/I giovani comuniste/i possono dotarsi ad ogni livello di una/un cassiera/e di maggiore eta' che gestisca le risorse loro assegnate dalla/dal tesoriera/e di pari livello e di quelle frutto dell'autofinanziamento realizzato. La/Il cassiera/e e' eletta/o dalla corrispondente assemblea o al proprio interno dal coordinamento, ove costituito. La/Il cassiera/e nazionale e' eletta/o dal coordinamento nazionale. Alla/Al tesoriera/e di pari livello, le/i cassiere/i rendono il loro conto annualmente ed ogni qualvolta cessino dall'incarico, informandone per conoscenza l'assemblea o il coordinamento corrispondente secondo quanto prevede il regolamento di cui all'art. 32, quarto comma. |
| Art. 39. Scioglimento delle articolazioni territoriali delle/dei giovani comuniste/i
1. Nel caso in cui si determinino situazioni di mancato rispetto delle regole democratiche, di comprovata inattivita', o di grave pregiudizio all'immagine esterna del partito, il coordinamento nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con il parere favorevole del collegio nazionale di garanzia, puo' sciogliere i coordinamenti regionali e federali, convocarne le conferenze straordinarie. Tali conferenze devono essere svolte entro sei mesi e, allo scopo, il coordinamento nazionale individua una/un compagna/o con i compiti di commissaria/o straordinaria/o. Questi non puo' assumere iniziative che vadano oltre i contenuti del suo mandato, cosi' come specificato dall'organismo che lo nomina. |
| Art. 40. I Congressi: norme generali
1. Il congresso e', per ogni istanza del partito, il massimo organo deliberativo. 2. Il congresso nazionale definisce la linea politica e il programma del partito nel suo complesso. 3. I congressi di federazione e di circolo vi contribuiscono definendo, nel contempo, il programma d'iniziativa politica delle rispettive organizzazioni. 4. Il congresso regionale definisce il programma d'iniziativa del partito a livello regionale. Definisce, nel contempo, il programma di iniziativa nei territori della regione ove non siano presenti istanze congressuali di federazione con lo scopo di ricostituire le medesime. 5. Ogni iscritta/o che partecipa al congresso ha diritto di esprimere, nel dibattito, opinioni e proposte, presentare ordini del giorno, illustrarli, chiedere che siano messi in votazione e che vengano trasmessi al congresso di istanza superiore. 6. In presenza di documenti congressuali alternativi la designazione delle/dei delegate/i e l'elezione in sede congressuale degli organismi politici e di garanzia dovranno essere proporzionali ai consensi ottenuti dai diversi documenti, con applicazione del sistema proporzionale puro quindi con la massima garanzia delle eventuali posizioni di minoranza e di motivato dissenso. 7. In caso di piu' liste, collegate a documenti congressuali o sottoscritti da almeno il 20% delle/degli aventi diritto al voto, il numero delle/degli elette/i verra' calcolato proporzionalmente ai consensi ottenuti dalle liste medesime quindi con la massima garanzia delle eventuali posizioni di minoranza e di motivato dissenso all'interno di ciascun documento congressuale. 8. Per lo svolgimento dei congressi straordinari di circolo, di federazione e regionali si applicano le norme usate per lo svolgimento dell'ultimo congresso ordinario, per quanto applicabili. 9. Gli organismi eletti dal congresso, in ogni istanza e articolazione del partito, rimangono in carica fino all'apertura del rispettivo congresso successivo, pertanto di norma per non piu' di tre anni, salvo quanto altrimenti previsto dal presente statuto. 10. Il Congresso, a ciascun livello, prima di procedere alla formazione degli organismi politici e di garanzia (questi ultimi nei limiti posti nel presente statuto), deve determinarne la composizione numerica |
| Art. 41. Il congresso di circolo
1. Il congresso di circolo e' costituito dall'assemblea generale delle iscritte e degli iscritti. 2. Viene convocato dalla/dal segretaria/o o dal direttivo ove eletto di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso di federazione. Puo' essere convocato in via straordinaria e per decisione motivata dal comitato politico federale oppure, nel caso in cui la maggioranza delle/degli iscritte/i lo richieda. 3. Elegge le/i delegate/i al congresso di federazione, elegge il comitato direttivo, stabilendone preventivamente la composizione numerica, salvo quanto disposto dagli articoli 23, quinto comma e 24, terzo comma; in quest'ultimo caso elegge la/il segretaria/o e la/il tesoriera/e del circolo. |
| Art. 42. Il congresso di federazione
1. Il congresso di federazione e' costituito dall'assemblea delle/dei delegate/i dei circoli elette/i proporzionalmente alle/agli iscritte/i ed e' convocato dal comitato politico federale di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale. 2. Puo' essere convocato in via straordinaria su decisione motivata della direzione nazionale oppure nel caso in cui la maggioranza delle/degli iscritte/i lo richieda. 3. Il congresso di federazione elegge il comitato politico federale e il collegio federale di garanzia stabilendone preventivamente la composizione numerica; elegge altresi' le/i delegate/i al congresso nazionale e al congresso regionale. |
| Art. 43. Il congresso regionale
1. Il congresso regionale e' costituito dall'assemblea delle/dei delegate/i elette/i dai congressi delle federazioni ed e' convocato dal Comitato politico regionale, d'intesa con la Direzione nazionale, entro tre mesi dallo svolgimento del congresso nazionale. Ove non siano istituite federazioni e' costituito dall'assemblea di tutte/tutti le/gli iscritte/i ed e' convocato di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale. 2. Puo' essere convocato in via straordinaria per decisione motivata dalla direzione nazionale o su decisione della maggioranza delle/dei componenti del comitato regionale o su richiesta di almeno un terzo delle/degli iscritte/i nella regione. 3. Il congresso regionale elegge il comitato politico regionale e il collegio regionale di garanzia, stabilendone preventivamente la composizione numerica. 4. Le/I segretarie/i di federazione fanno parte di diritto del comitato politico regionale. |
| Art. 44. Il congresso nazionale
1. Il congresso nazionale e' costituito dalle/dai delegate/i elette/i dai congressi di federazione o di quelle/i elette/i ai sensi dell'art. 43, primo comma, secondo capoverso proporzionalmente alle/agli iscritte/i. 2. E' convocato dal comitato politico nazionale almeno ogni tre anni. 3. Puo' essere convocato in via straordinaria su deliberazione del comitato politico nazionale o su richiesta motivata di comitati politici federali, con voto a maggioranza delle/dei componenti, che rappresentino almeno un terzo di tutte/i le/gli iscritte/i al partito. 4. Con l'atto di convocazione si stabiliscono, anche, le norme per lo svolgimento dei congressi a ogni livello. 5. Il congresso nazionale elegge il comitato politico nazionale, stabilendone preventivamente la composizione numerica, e il collegio nazionale di garanzia. 6. L'elezione del comitato politico nazionale deve avvenire in modo tale che vi sia la percentuale del sessanta per cento di rappresentanza territoriale. 7. Il congresso nazionale ha potere esclusivo in materia di statuto e sue modifiche, esamina le proposte di carattere statutario e decide su di esse con voto espresso a maggioranza. Il congresso nazionale ha altresi' potere esclusivo in materia di definizione del simbolo e della denominazione del partito. |
| Art. 45. Gli organismi. Norme generali
1. Gli organismi dirigenti, di garanzia ed esecutivi sono eletti secondo le norme stabilite dal presente statuto. 2. Le sedute degli organismi collegiali dirigenti, esecutivi e di garanzia, ad ogni livello, sono valide in prima convocazione, se e' presente la maggioranza delle/dei componenti. In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero delle/dei presenti. 3. Tutte le sedute degli organismi collegiali possono svolgersi sia in presenza sia a distanza o in forma mista come normato dal regolamento di cui all'art. 75. 4. L'Ordine del giorno (siglabile «O.d.g.») con il quale è convocato l'organismo o l'assemblea delle/degli iscritte/i deve sempre contenere data, ora, luogo e modalita' di svolgimento della riunione, nonche' la chiara indicazione delle materie poste in discussione e distintamente individuate quelle sulle quali si effettueranno votazioni. 5. Le deliberazioni negli organismi collegiali sono prese a maggioranza di voti, salvo sia richiesta dal presente statuto una maggioranza qualificata. 6. Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze del partito deve essere sancito dal voto e verbalizzato insieme all'esito della votazione, a pena di nullita'. L'esito della votazione deve essere immediatamente proclamato. Gli atti deliberativi degli organismi dirigenti devono essere pubblicati entro trenta giorni dalla loro assunzione sulle pagine web del rispettivo livello organizzativo. Ogni iscritto/a ha il diritto di accedere alle verbalizzazioni degli atti deliberativi degli organismi dirigenti del Circolo, della Federazione e del Regionale di appartenenza nonche' del Comitato politico nazionale. La domanda dell'interessato deve essere rivolta per iscritto al/lla segretario/a competente e la documentazione richiesta deve essere posta a sua disposizione entro trenta giorni dal deposito della domanda. 7. Le/I componenti di un organismo collegiale, dopo tre assenze consecutive non giustificate, sono dichiarate/i decadute/i dall'organismo di appartenenza sulla base di una verifica effettuata dal collegio di garanzia competente. |
| Art. 46. Gli organismi dirigenti: generalita'
1. Nell'intervallo tra due congressi la direzione politica del partito spetta, nell'ambito di propria competenza, all'Assemblea di circolo o al Comitato direttivo di circolo ove eletto, al Comitato politico federale, al Comitato politico regionale e al Comitato politico nazionale. 2. Le riunioni dei suddetti organismi sono convocate dalla/dal segretaria/o, sentita la segreteria corrispondente, o su richiesta di un terzo delle/dei componenti l'organismo politico stesso. 3. Delle convocazioni degli organismi e' data notizia a quelli di ambito territoriale superiore. Questi ultimi hanno diritto a designare una/un invitata/o a parteciparvi senza diritto di voto. 4. Le/I presidenti dei comitati politici, ove eletti, hanno il compito di presiedere le sedute, sovrintendere alla registrazione delle presenze e alla verbalizzazione delle decisioni. 5. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di una/un componente degli organismi dirigenti eletti in sede congressuale, l'organismo dirigente stesso provvede alla sua sostituzione nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica. La sostituzione deve avvenire nel rispetto degli esiti congressuali e deve essere approvata a maggioranza delle/dei votanti, che non potranno essere inferiori ad un terzo delle/dei componenti. 6. La cooptazione di nuove/i componenti negli organismi dirigenti e' consentita solo motivatamente ed e' deliberata a maggioranza delle/dei votanti che non potranno essere inferiori ad un terzo delle/dei componenti. 7. Le cooptazioni superiori al dieci per cento della composizione originaria dell'organismo per il quale vengono proposte sono consentite solo con il voto favorevole dei due terzi delle/degli aventi diritto. |
| Art. 47. I gruppi di lavoro
1. Sono costituiti, su temi di maggiore rilevanza, a livello nazionale, regionale e di federazione. Possono articolarsi a ogni livello o essere costituiti dagli organismi dirigenti che li ritengano necessari. Sono luogo di elaborazione e di proposta integrando le competenze tra i vari livelli del partito. Sono aperti a esterne/i, e contribuiscono ai processi decisionali degli organismi dirigenti. 2. Le/I responsabili sono nominati dall'organismo dirigente competente. 3. I gruppi di lavoro nazionali devono di norma prevedere la partecipazione di compagne/i designati dal comitato esecutivo nazionale delle/dei giovani comuniste/i. 4. Le modalita' di funzionamento sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 75. |
| Art. 48. I funzionari
1. L'assunzione delle/dei funzionarie/i di partito o di gruppo consiliare e di gruppo parlamentare e' a tempo determinato ed e' decisa dalle competenti segreterie, su proposta dei tesorieri o dei gruppi istituzionali, e deve essere comunicata agli organismi dirigenti. 2. Nei comitati politici delle federazioni e dei regionali la presenza delle/dei funzionarie/i non puo' essere superiore a un decimo delle/dei componenti. 3. Nel Comitato politico nazionale e nella Direzione nazionale la presenza delle/dei funzionarie/i di partito non puo' essere superiore al trenta per cento. |
| Art. 49. Assemblea di circolo o Comitato direttivo (siglabile «direttivo»)
1. L'Assemblea di circolo, costituito in livello congressuale, o il Direttivo di circolo ove eletto, dirige l'attivita' politica del partito a livello locale, approva le candidature per le liste elettorali di pertinenza territoriale, il bilancio consuntivo e preventivo, dirige e coordina l'attivita' delle altre istanze nell'ambito territoriale di pertinenza. 2. L'Assemblea di circolo o, ove eletto, il Direttivo elegge al proprio interno e a maggioranza di voti, la/il segretaria/o e la/il tesoriera/e. 3. L'Assemblea di circolo si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione della/del segretaria/o o del Comitato direttivo del circolo laddove eletto. Ove non eletto il Comitato direttivo, l'Assemblea del circolo si riunisce almeno una volta al mese. Deve essere convocata tempestivamente dalla/dal segretaria/o anche su richiesta motivata di almeno un quinto delle/degli iscritte/i. Il Direttivo ove eletto si riunisce almeno una volta al mese. 4. L'Assemblea di circolo, o il Comitato direttivo ove eletto, indica al gruppo del consiglio comunale la proposta per la/il capogruppo. Nel caso di piu' circoli nello stesso comune, l'indicazione avviene nella riunione congiunta delle assemblee di circolo alla presenza della segreteria di federazione. |
| Art. 50. Il Comitato politico federale (siglabile «CPF»)
1. Il Comitato politico federale decide gli indirizzi politici della federazione, approva le candidature per le liste elettorali di pertinenza federale, il bilancio consuntivo e preventivo, dirige e coordina l'attivita' dei circoli e delle altre istanze nell'ambito territoriale di competenza. 2. Il Comitato politico federale si riunisce almeno ogni due mesi, in caso contrario puo' essere convocato dalla segreteria regionale. 3. Deve prevedere la rappresentanza di tutti i circoli che siano istanza congressuale. Le/I segretarie/i di circolo, qualora non componenti, sono invitate/i permanenti. 4. Il Comitato politico federale elegge, fra le/i sue/suoi componenti, la/il segretaria/o, la segreteria, la/il tesoriera/e e, qualora lo ritenga necessario, la/il presidente del Comitato politico federale. 5. Alle/Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici sulla base di un piano di lavoro. 6. Il Comitato politico federale nomina i responsabili dei Gruppi di lavoro nell'ambito territoriale di competenza. 7. Il Comitato politico federale discute, annualmente, un rapporto sull'attivita' delle/degli elette/i nelle liste del partito e di coloro che rivestono cariche pubbliche alle quali sono state/i designate/i dal partito. 8. Il Comitato politico federale indica al gruppo del comune capoluogo e della provincia e della citta' metropolitana la proposta per la/il capogruppo. 9. Nel caso di piu' federazioni nella stessa provincia, l'indicazione avviene nella riunione congiunta dei comitati politici federali alla presenza delle segreterie e regionale e nazionale. |
| Art. 51. Il Comitato politico regionale (siglabile «CPR»)
1. Il Comitato politico regionale coordina l'attivita' delle organizzazioni di partito nella regione, ne promuove il rafforzamento e lo sviluppo, promuove e organizza l'attivita' di formazione sul piano regionale, determina e dirige la politica regionale sulla base di una piattaforma politica concernente la dimensione regionale, definisce le liste per le elezioni regionali, decide le scelte politiche e di collocazione rispetto al governo regionale ed orienta, sul piano politico e organizzativo, le attivita' delle federazioni. Dirige le attivita' del partito sui territori ove non siano istituite federazioni. 2. Il comitato politico regionale elegge, fra le/i sue/suoi componenti, la/il segretaria/o, la segreteria, la/il tesoriera/e e, qualora lo ritenga necessario, la/il presidente del Comitato politico regionale. 3. Alle/Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici sulla base di un piano di lavoro. 4. La carica di segretaria/o regionale e' incompatibile con quella di segretaria/o di federazione. 5. Il comitato politico regionale indica al gruppo del consiglio regionale la proposta per la/il capogruppo e, su proposta di questi, discute e approva i criteri relativi all'organizzazione funzionale dell'attivita' dei gruppi. 6. Il comitato politico regionale si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque entro il mese successivo allo svolgimento di un Comitato politico nazionale. In caso contrario provvede alla convocazione la Direzione nazionale. |
| Art. 52. Il Comitato politico nazionale (siglabile «CPN»)
1. Il Comitato politico nazionale e' il massimo organismo dirigente del partito. Esso determina gli indirizzi fondamentali e gli obiettivi dell'attivita' complessiva del partito, ne verifica l'attuazione e ne risponde collegialmente al congresso nazionale. 2. Le/I componenti del Comitato politico nazionale rappresentano il partito a livello nazionale ed estero e operano in collegamento con le federazioni e i regionali di provenienza senza vincolo di mandato. 3. E' convocato dalla/dal segretaria/o nazionale, sentita la segreteria nazionale, oppure, in via straordinaria, su richiesta di un terzo delle/dei componenti il Comitato politico nazionale. 4. Il Comitato politico nazionale si riunisce almeno ogni tre mesi. 5. Il Comitato politico nazionale elegge, tra le/i sue/suoi componenti, la/il segretaria/o del partito, la/il tesoriera/e nazionale, la Segreteria, la Direzione nazionale e, qualora lo ritenga necessario, la/il presidente del Comitato politico nazionale. 6. Approva in via definitiva le liste per il Parlamento italiano ed europeo e avanza la proposta ai gruppi parlamentari per l'elezione delle/dei capigruppo al Parlamento italiano ed europeo. 7. Fanno parte di diritto del comitato politico nazionale: il presidente del collegio nazionale di garanzia, le/i presidenti dei gruppi parlamentari, e le/i portavoce nazionali delle/dei giovani comuniste/i. 8. Il comitato politico nazionale, con decisione a maggioranza semplice, puo' invitare ai propri lavori, con diritto di parola e non di voto, in relazione a singoli punti dell'ordine del giorno o in modo permanente, iscritte/i individualmente al Partito della sinistra europea. |
| Art. 53. La Direzione nazionale (siglabile «DN»)
1. La Direzione nazionale e' composta da un numero di componenti stabilito dal Comitato politico nazionale. 2. Ne fa parte di diritto la/il segretaria/o del partito. Sono invitate/i permanenti le compagne e i compagni della segreteria nazionale se non componenti. 3. La Direzione nazionale opera su mandato del Comitato politico nazionale e risponde ad esso. 4. In conformita' agli orientamenti fissati dal comitato politico nazionale, provvede a esaminare le problematiche inerenti la vita del partito e delle sue relazioni esterne, discute gli orientamenti politici, esprime il parere sulla composizione delle liste per il Parlamento italiano e quello europeo, sulla proposta di indicazione per le/i capigruppo al Parlamento italiano ed europeo, discute e approva, in seduta allargata alle/ai segretarie/i dei Comitati politici regionali, il bilancio preventivo e il rendiconto del partito. A quest'ultime sedute le/i tesoriere/i regionali sono invitati senza diritto di voto. |
| Art. 54. Norme generali
1. L'elezione della/del segretaria/o, della segreteria e della/del tesoriera/e, a tutti i livelli, e' fatta a scrutinio segreto. 2. In prima convocazione la votazione degli organismi esecutivi e' valida se vi partecipa la maggioranza delle/degli aventi diritto. In seconda convocazione la votazione e' valida se vi partecipa almeno un terzo delle/degli aventi diritto. 3. Il Comitato politico federale, il Comitato politico regionale e il Comitato politico nazionale, qualora lo ritengano necessario, procedono alla elezione a scrutinio segreto dei rispettivi presidenti. 4. Risulta eletta/o alle rispettive cariche la/il candidata/o che riporti la maggioranza dei voti. 5. Le Segreterie di federazione, regionale e nazionale vengono elette a scrutinio segreto, su lista bloccata, a maggioranza dei voti rispettivamente del Comitato politico di federazione, del Comitato politico regionale e del Comitato politico nazionale. La proposta viene avanzata dalla/dal segretaria/o rispettivamente di federazione, regionale o nazionale. |
| Art. 55. Le/I segretarie/i
1. La/Il segretaria/o, ad ogni livello, coordina la segreteria, presiedendone i lavori, presiede l'organismo dirigente corrispondente qualora non siano state/i elette/i le/i presidenti del Comitato politico federale, regionale e nazionale, rappresenta politicamente il partito. La/Il segretaria/o nazionale presiede i lavori della direzione nazionale, ha la rappresentanza politica del partito sia nei rapporti con altre organizzazioni politiche sia nei confronti delle strutture territoriali; detiene inoltre la disponibilita' dell'uso del simbolo nelle elezioni amministrative e regionali. 2. La funzione di segretaria/o nazionale non puo' essere svolta oltre tre mandati congressuali interi consecutivi e, comunque, per non piu' di 10 anni consecutivi. 3. Tale norma si applica anche alle funzioni di segretaria/o regionale e di federazione, salvo deroga motivata approvata dalla Direzione nazionale. |
| Art. 56. Le segreterie
1. La segreteria ad ogni livello ove sia prevista e' organo con funzioni esecutive. 2. A ciascun componente sono assegnati incarichi specifici sulla base di un piano di lavoro da comunicare al Comitato politico corrispondente. 3. La segreteria collegialmente decide in merito alle funzioni attribuite dal presente statuto alla/al segretaria/o in co-rappresentanza qualora non vi sia accordo tra gli stessi. 4. Alla Segreteria nazionale compete, anche, di convocare la Direzione nazionale, di definirne l'ordine del giorno e di istruirne i lavori. |
| Art. 57. I Collegi di garanzia
1. Il Collegio di garanzia e' eletto in sede congressuale a scrutinio segreto a livello nazionale, regionale e di Federazione. 2. Esso e' composto da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette a livello federale e regionale e di nove a livello nazionale. 3. Ogni collegio elegge, al proprio interno, una/un presidente che fa parte di diritto del rispettivo organismo dirigente eletto al congresso. 4. Il Collegio nazionale di garanzia elegge, al proprio interno, un/una presidente, due vicepresidenti e una/un segretaria/o. 5. Il Collegio nazionale di garanzia si da' un proprio regolamento interno conforme ai principi e ai criteri adottati nel regolamento nazionale di funzionamento. 6. E' compito esclusivo del collegio di garanzia, nell'ambito di competenza: esaminare le questioni attinenti i diritti e i doveri delle/dei singole/i iscritte/i; garantire il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello statuto, con particolare attenzione alla democrazia di genere; adottare le misure disciplinari di cui al successivo art. 58 nei casi di violazione dello statuto; formulare proposte per il superamento di conflitti tra gli organismi dirigenti e adottare misure per risolverle; esprimere parere vincolante sull'interpretazione delle norme statutarie e dei regolamenti nazionali, nonche' di giudicare sulla conformita' allo statuto di questi ultimi e dei quesiti previsti dall'art. 15, secondo comma; esprimere parere vincolante sulla proposta di scioglimento degli organismi dirigenti di cui all'art. 62; verificare la validita' delle firme per la convocazione dei congressi straordinari; esaminare i bilanci preventivi e i conti consuntivi. 7. Per l'esame dei bilanci e dei conti consuntivi il Collegio nazionale di garanzia elegge tra le/i sue/suoi componenti un collegio dei revisori dei conti composto da tre persone di cui una/un presidente. 8. I Collegi di garanzia esercitano la vigilanza sulla attivita' finanziaria e patrimoniale delle corrispondenti istanze di partito. Quelli federali vigilano anche sulla attivita' finanziaria e patrimoniale dei circoli, funzione esercitata da quelli regionali allorche' non costituiti quelli di federazione competenti. 9. Il Collegio nazionale di garanzia assume il compito della formazione e dell'informazione delle/dei componenti dei collegi federali e regionali. 10. Le/I componenti dei collegi di garanzia partecipano alle riunioni del Comitato politico corrispondente con diritto di parola e senza diritto di voto. 11. Il Collegio nazionale di garanzia e' istanza di appello rispetto ai Collegi federali e regionali. I provvedimenti del Collegio nazionale sono impugnabili sulla base delle norme e con le modalita' previste dal vigente ordinamento legislativo. 12. Il Collegio nazionale puo' intervenire in funzione sostitutiva in caso di carenza o di inerzia di tutti i livelli inferiori. 13. Il Collegio federale di garanzia e' competente, in prima istanza, per le questioni disciplinari relative alle/agli iscritte/i dei circoli della federazione, e per le/gli elette/i nei consigli circoscrizionali comunali e provinciale. Il Collegio regionale di garanzia, in prima istanza, per quelle relative alle/ai componenti degli organismi regionali e le/i consigliere/i e deputate/i regionali, nonche' quelle di competenza dei collegi federali di garanzia ove non costituiti. Il collegio nazionale di garanzia per quelle relative alle/ai componenti degli organismi nazionali e alle/ai compagne/i investite/i di mandato parlamentare nazionale o europeo. 14. In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, delle/dei componenti dei Collegi di garanzia, provvede alla sostituzione rispettivamente il Comitato politico federale, il Comitato politico regionale e il Comitato politico nazionale in seduta congiunta con il corrispondente Collegio di garanzia, nel rispetto degli esiti congressuali, e deve essere approvata a maggioranza delle/dei votanti che non potranno essere inferiori ad un terzo delle/degli aventi diritto. 15. La funzione di componente di un collegio di garanzia e' incompatibile con quella di un collegio di garanzia di livello superiore anche se, come nel caso del collegio regionale, esso non e' istanza d'appello per decisioni dei collegi federali. 16. La funzione di componente di un collegio di garanzia e' incompatibile con quella di tesoriere/a a qualsiasi livello. |
| Art. 58. Le misure disciplinari
1. Il ricorso a misure disciplinari va considerato come rimedio a situazioni non altrimenti risolvibili. 2. Le sanzioni disciplinari per le/gli iscritte/i al partito sono: il richiamo formale; la sospensione da incarichi direttivi; la sospensione dal partito; l'allontanamento dal partito. 3. La sospensione da incarichi direttivi e' adottata in caso di gravi violazioni dello statuto. 4. La sospensione dal partito e' adottata nel caso di violazioni gravi e ripetute dello statuto, ovvero, di comportamenti lesivi dell'immagine pubblica del partito. 5. Le misure disciplinari della sospensione dagli incarichi direttivi e della sospensione dal partito sono comminate per un periodo minimo di un mese e per un periodo massimo di un anno. 6. L'allontanamento dal partito e' adottato nel caso di grave pregiudizio all'organizzazione del partito. 7. Nei casi di particolare gravita', le misure sospensive di cui ai commi precedenti e l'allontanamento dal partito possono essere eseguite, in via provvisoria, anche in pendenza di ricorso, alla condizione che la relativa decisione sia assunta dal collegio di garanzia con la maggioranza dei due terzi dei componenti ed immediatamente comunicata al collegio nazionale di garanzia. Il collegio nazionale di garanzia puo' annullare il provvedimento di provvisoria esecuzione. 8. Le sanzioni sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti dell'organismo e comunicate per iscritto all'interessata/o ed all'organismo dirigente di livello corrispondente. 9. Il provvedimento che irroga una sanzione deve essere redatto in forma scritta, datato, motivato e sottoscritto dalla/dal presidente del Collegio o da componente da questi delegato, trasmesso all'interessata/o e all'organismo dirigente di livello corrispondente. 10. Contro il provvedimento chiunque vi abbia interesse puo' proporre ricorso all'organismo di appello di cui all'art. 57, comma 11, entro trenta giorni dalla sua comunicazione. 11. Il ricorso presentato oltre il termine e' inammissibile. 12. Le/Gli iscritte/i che siano state/i allontanate/i dal partito non possono essere reiscritte/i prima di due anni dal provvedimento di allontanamento e, in ogni caso, sulla re-iscrizione deve esprimersi favorevolmente il collegio di garanzia che ne aveva emanato in via definitiva il provvedimento di allontanamento. |
| Art. 59. Diritto alla difesa
1. L'iscritta/o sottoposta/o a procedimento disciplinare deve essere posta/o a conoscenza dei fatti che le/gli vengono addebitati. 2. Ella/Egli ha diritto di essere sentita/o dal Collegio di garanzia che esamina il suo caso, di produrre memorie, documenti e quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa. 3. I collegi di garanzia a ogni livello si pronunciano nel termine di due mesi. Questo termine e' elevato a tre mesi per il collegio nazionale di garanzia. |
| Art. 60. La sospensione cautelare
1. La sospensione cautelativa dall'attivita' di partito puo' essere decisa, come misura temporanea, nel caso di pendenza di indagini giudiziarie. Non costituisce sanzione disciplinare e non puo' essere stabilita per piu' di dodici mesi, prorogabile per eguale periodo, anche piu' volte, in caso di necessita'. 2. La deliberazione e' assunta dagli organismi di garanzia competenti, sentite preventivamente le ragioni dell'interessato, con le modalita' di cui all'art. 59, e puo' essere revocata dai medesimi in ogni momento. 3. L'autosospensione volontaria dal partito o dai suoi organismi e' consentita esclusivamente nel caso in cui la/il compagna/o sia coinvolta/o in indagini giudiziarie; in tutti gli altri casi l'autosospensione equivale alle dimissioni dagli incarichi di partito. |
| Art. 61. Le altre misure
1. Tutti gli atti e i provvedimenti disciplinari del collegio nazionale di garanzia sono definitivi e vincolanti per le/gli iscritte/i al partito. 2. Il rifiuto o la non osservanza di tali provvedimenti disciplinari, degli atti prescrittivi di fare, non fare, permettere, emanati dal collegio nazionale, le formali dimissioni dal partito nonche' la candidatura in liste alternative e/o contrapposte a quelle del partito o da questo sostenute, comporta la perdita dell'iscrizione al partito. 3. La perdita dell'iscrizione al partito si concreta con il mero atto di accertamento dell'inadempienza e con la conseguente declaratoria. 4. La re-iscrizione al partito non puo' avvenire prima di due anni dalla declaratoria di perdita dell'iscrizione e, in ogni caso, sulla richiesta di re-iscrizione, deve pronunciarsi il collegio nazionale. Il termine e' ridotto a un anno nel solo caso di formali dimissioni dal partito. 5. Per l'esecuzione dei provvedimenti emanati, il Collegio nazionale di garanzia puo' incaricare gli organismi dirigenti locali che sono tenuti a provvedere, oppure, puo' nominare, di volta in volta, un commissario ad acta. |
| Art. 62. Lo scioglimento degli organismi
1. Nel caso si determinino situazioni gravi di mancato rispetto delle regole di democrazia, di inadempienza statutaria, di dissesto finanziario o di grave pregiudizio all'immagine pubblica del partito, la direzione nazionale, il Comitato politico federale e regionale, preavvisando la struttura interessata, con il parere favorevole vincolante dei corrispondenti collegi di garanzia, possono sciogliere gli organismi delle istanze immediatamente inferiori e convocarne il congresso straordinario. Avverso il provvedimento di scioglimento e' possibile proporre ricorso al Collegio nazionale di garanzia ai sensi dell'art. 57, comma 11. 2. Questo congresso straordinario deve essere indetto entro sei mesi, prorogabili per ulteriori sei mesi. Anche per le proroghe deve essere acquisito il parere favorevole vincolante del collegio di garanzia di pari livello dell'organismo deliberante. I collegi di garanzia, prima di esprimere il proprio parere, dovranno garantire il contraddittorio con la struttura interessata, audendone il/la segretario/a, al fine di acquisire gli elementi utili al rilascio del loro parere. 3. La gestione delle situazioni di cui al comma 2 e' affidata, per il periodo dallo scioglimento fino al Congresso straordinario, ad una/un compagna/o con i compiti di commissaria/o straordinaria/o. Questi non puo' assumere iniziative che vadano oltre i contenuti del suo mandato, cosi' come specificato dall'organismo che lo nomina. |
| Art. 63. La designazione e la concentrazione
1. Per tutti gli altri incarichi di partito e per la designazione a cariche pubbliche si procede con deliberazioni degli organismi politici competenti, assunte a maggioranza di voti e con voto segreto. 2. In caso di pluralita' di circoli e di federazioni nel medesimo ambito territorio, ciascun circolo o federazione avanza una proposta sulla quale decide l'istanza superiore. 3. E' da evitare la concentrazione di piu' incarichi di partito e istituzionali su singole/i compagne/i. 4. Dinanzi a fenomeni di concentrazione, dovranno intervenire gli organismi di garanzia che, a fronte del rifiuto di rinunciare a incarichi di pari livello, faranno decadere le/gli interessate/i da quelli di partito. 5. Le segreterie devono essere costituite in maggioranza da compagne/i non impegnate/i a livello istituzionale di pari livello. 6. Sono incompatibili gli incarichi istituzionali di carattere esecutivo con i compiti esecutivi a livello di partito. |
| Art. 64. Le candidature e gli eletti: norme generali
1. La definizione delle candidature relative a ogni livello della rappresentanza istituzionale deve perseguire l'obiettivo di eleggere donne e uomini in termini paritari. La designazione dovra' avvenire, nel rispetto del pluralismo interno, senza distinzione di sesso, di orientamento sessuale, di etnia, di lingua, di religione, di condizioni personale e sociale con votazione democratica su singole candidature o su liste, su proposte o su autocandidature da parte dell'organismo dirigente del livello corrispondente. 2. La/Il candidata/o anche se non iscritta/o al Partito della rifondazione comunista - Sinistra europea e da questo sostenuta/o non puo' svolgere la campagna elettorale in modo contrario all'impostazione stabilita dal partito ed e' tenuta/o a rispondere ai requisiti previsti dal presente articolo. A tale fine verra' concordato un impegno. 3. Le/Gli elette/i debbono: conformarsi rigorosamente agli orientamenti del partito ed al regolamento del gruppo nell'esercizio del loro mandato; versare al partito una quota dell'indennita' di carica e ogni emolumento percepito in forza del loro mandato sulla base dei regolamenti di cui all'art. 71, primo e secondo comma. |
| Art. 65. Le cariche elettive regionali, nazionali ed europee
1. Le cariche nelle assemblee elettive regionali, nazionali ed europee non sono cumulabili, ad eccezione di chi svolge la funzione di segretaria/o nazionale del partito. 2. Nel rispetto del vincolo di maggioranza sulle alleanze e le scelte politiche approvate dagli organismi dirigenti, nelle cariche elettive vanno valorizzate le pluralita' delle esperienze e delle soggettivita' interne al partito e di quelle esterne che collaborano con esso. 3. Non puo' essere ricandidata/o, fatto salvo chi svolge la funzione di segretaria/o nazionale, chi ha ricoperto i seguenti incarichi istituzionali per un numero di anni consecutivi equivalenti a due mandati interi: parlamentare europea/o, deputata/o, senatrice/ore, consigliera/e regionale e chi ha svolto funzioni di governo nazionale, regionale, provinciale e comunale in citta' capoluogo di provincia. 4. Con voto espresso sul singolo caso della maggioranza dei tre quinti delle/dei componenti, l'organismo deputato ad approvare le liste puo' stabilire singole eccezioni al precedente vincolo. |
| Art. 66. Le candidature negli enti locali e nelle regioni
1. Le candidature nei consigli comunali, circoscrizionali e municipali vengono discusse e votate nei circoli interessati all'elezione. 2. Nel caso in cui insistano piu' circoli in un comune, le candidature sono proposte dai circoli del comune e votate dal Comitato politico federale se esistente e in caso contrario dal Comitato politico regionale. 3. Le proposte di candidature per le elezioni provinciali e delle citta' metropolitane vengono adottate nei comitati politici federali se esistente e in caso contrario dal Comitato politico regionale competente. 4. Spetta altresi' ai Comitati politici federali, ove esistenti (e in caso contrario ai Comitati politici regionali competenti), approvare le candidature per i consigli comunali del comune capoluogo di provincia ed avanzare le candidature per i consigli regionali, limitatamente ai collegi elettorali di propria pertinenza, sulla base dei criteri, delle indicazioni e degli orientamenti formulati dal Comitato politico regionale, che approva in via definitiva le liste regionali. 5. Non puo' essere ricandidata/o chi ha svolto due mandati interi consecutivi in una assemblea o in una carica di governo nel medesimo ente locale, ovvero tre mandati in enti locali differenti, prevedendo eccezioni motivate con voto espresso sul singolo caso dalla maggioranza dei tre quinti delle/dei componenti del comitato competente. 6. Il Comitato politico regionale valutata la proposta nel suo complesso, provvede all'approvazione definitiva delle candidature al consiglio regionale. |
| Art. 67. Le candidature al Parlamento nazionale ed europeo
1. Per le candidature al Parlamento nazionale, i Comitati politici federali, ove esistenti, sulla base delle indicazioni del Comitato politico nazionale e del Comitato politico regionale, formulano le varie proposte. 2. Per le candidature al Parlamento nazionale, ove non esista il Comitato politico federale, il Comitato politico regionale, sulla base delle indicazioni del Comitato politico nazionale, formula le varie proposte. 3. Per le candidature al Parlamento europeo, la Direzione nazionale approva le liste su proposta dei Comitati politici regionali interessati alle singole circoscrizioni. |
| Art. 68. La/Il tesoriera/e
1. La/Il tesoriera/e ha la responsabilita' delle attivita' amministrative, finanziarie e patrimoniali dell'istanza presso la quale e' nominata/o. Ad essa/o e' attribuita in via esclusiva la rappresentanza legale del proprio livello organizzativo. 2. La/Il tesoriera/e ha la responsabilita' di redigere il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese della propria organizzazione; di richiedere o verificare presso l'Agenzia delle entrate l'attribuzione del codice fiscale relativo alla struttura rappresentata; di richiedere o verificare la corretta iscrizione nell'elenco delle/dei tesoriere/i del partito, comunicando i propri dati e quelli della struttura rappresentata alla tesoreria nazionale. 3. Provvede altresi' alla tenuta ed all'aggiornamento delle scritture e dei documenti contabili ed all'inventario dei beni mobili, immobili e delle partecipazioni. 4. Il patrimonio immobiliare del partito a qualsiasi livello appartiene all'intera comunita' di iscritti ed iscritte al Partito della rifondazione comunista - Sinistra europea. La sua alienazione, anche parziale, o vendita puo' essere deliberata solo con il voto favorevole dei due terzi dei presenti della direzione nazionale. 5. La/Il tesoriera/e nazionale e' abilitata/o a riscuotere le somme spettanti al partito in relazione agli adempimenti della legge sul finanziamento pubblico. 6. Nel caso di elezione di una/un nuova/o tesoriera/e, la/il tesoriera/e uscente e' obbligata/o a redigere un rendiconto della sua gestione e consegnarlo alla/al nuova/o tesoriera/e mediante apposito verbale. 7. La/Il tesoriera/e e' componente di diritto della segreteria, a tutti i livelli. 8. Nel corso dei lavori del congresso nazionale la/il tesoriera/e nazionale rende il conto della propria gestione. |
| Art. 69. I mezzi finanziari e le spese
1. I mezzi finanziari del partito sono costituiti da: le quote del tesseramento; il finanziamento pubblico e le risorse previste dalle disposizioni di legge; gli introiti delle feste, delle sottoscrizioni, delle donazioni e di ogni altra forma di autofinanziamento consentita dalla legge; le erogazioni liberali, ivi comprese quelle previste dall'art. 11 del decreto-legge n. 149 del 2013 convertito in legge n. 13 del 2014 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Ogni organizzazione di partito puo' promuovere sottoscrizioni informandone le/i tesoriere/i e gli organismi esecutivi del livello immediatamente superiore. 3. L'importo minimo della tessera e' stabilito dalla direzione nazionale. 4. Tutte le strutture organizzative, territoriali (circoli, federazioni, regionali) e nazionale, hanno autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Ciascuna struttura organizzativa risponde, inoltre, esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici posti in essere e non e' responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. In caso di assenza di acquisizioni autonome di risorse da parte delle articolazioni territoriali, il partito provvede a garantire le risorse necessarie al funzionamento di dette articolazioni, proporzionalmente alla loro consistenza. 5. Per ogni spesa deve essere indicata la relativa copertura. 6. La spesa va prioritariamente e prevalentemente impegnata a sostegno del lavoro esterno di partito, di massa o di movimento. In ogni caso il partito tende a ridurre al minimo indispensabile i ruoli d'apparato centrale. |
| Art. 70. I bilanci preventivi e i rendiconti
1. Ciascun livello di organizzazione del partito deve redigere ed approvare annualmente un bilancio preventivo e un rendiconto. 2. Il bilancio preventivo e' predisposto e approvato entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rendiconto si chiude alla data del 31 dicembre di ciascun anno, deve essere redatto secondo il modello di rendiconto approvato dalla direzione nazionale e deve essere sottoposto all'approvazione nei tempi e nelle modalita' previsti dalla legge n. 2/1997 e successive modificazioni. Al rendiconto e' allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili. 3. I bilanci preventivi e i rendiconti sono predisposti dalla/dal tesoriera/e, esaminati dal competente collegio di garanzia e sottoposti all'approvazione dei rispettivi organismi dirigenti. 4. Copia dei bilanci preventivi e dei rendiconti approvati deve essere trasmessa alle/ai tesoriere/i dell'istanza superiore. I rendiconti dei comitati regionali devono essere allegati al rendiconto del partito. 5. L'approvazione e la trasmissione dei bilanci preventivi e dei rendiconti alla tesoreria nazionale da parte delle strutture territoriali e' condizione necessaria all'erogazione, da parte della Direzione nazionale del partito, delle eventuali sovvenzioni di solidarieta' di cui all'art. 69, comma 4. 6. Il rendiconto nazionale e' esaminato ed approvato dal Comitato politico nazionale. Il bilancio preventivo nazionale e' esaminato ed approvato dalla Direzione nazionale. 7. I bilanci preventivi e i rendiconti regionali sono esaminati e approvati dai Comitati Politici Regionali, riuniti con le/i segretarie/i provinciali e le/i tesoriere/i provinciali quest'ultime/i con diritto di parola senza diritto di voto qualora non siano componenti del Comitato politico regionale stesso. 8. I bilanci preventivi e i rendiconti delle federazioni sono esaminati ed approvati dai Comitati politici federali, riuniti con le/i segretarie/i di circolo e con le/i tesoriere/i di circolo quest'ultimi con diritto di parola senza diritto di voto qualora non siano componenti del Comitato politico federale stesso. 9. Il bilancio preventivo e il rendiconto devono essere portati a conoscenza delle/degli iscritte/i. 10. Il rendiconto nazionale e' pubblicato integralmente, ai sensi di legge, sul sito web del partito. 11. In ottemperanza all'art. 5 del decreto legislativo n. 460/1997, si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita del partito, salvo che non sia imposto per legge. 12. Il partito si obbliga a devolvere il suo patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra associazione od organizzazione politica avente le medesime finalita' politiche e ideali. In tal caso si dovra' sentire l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge n. 662/1996. |
| Art. 71. La contribuzione delle/degli elette/i
1. I contributi delle/dei consigliere/i regionali, delle/dei deputate/i, delle/dei senatrici/tori e delle/dei parlamentari europee/i, vengono versati all'amministrazione nazionale del partito sulla base di un regolamento approvato dalla direzione nazionale e conforme ai principi e criteri del regolamento di cui all'art. 75. 2. I contributi delle/dei consigliere/i provinciali, comunali, circoscrizionali o delle/dei rappresentanti designate/i dal partito a tutti i livelli, vengono versati alle articolazioni territoriali di competenza che ne fissano l'entita' e la ripartizione in sintonia con i criteri fissati dal regolamento della direzione nazionale di cui al primo comma del presente articolo. 3. Il mancato rispetto di questa norma determina l'intervento del collegio di garanzia e l'automatica esclusione da successive candidature delle/degli interessate/i, fatta salva l'irrogazione per le/gli iscritte/i di eventuali sanzioni disciplinari da parte dei collegi di garanzia competenti. 4. I regolamenti nazionali, di cui al primo comma del presente articolo, e locali, di cui al secondo comma del presente articolo, si atterranno al principio di fissare il trattamento economico delle/dei rappresentanti istituzionali, tenuto conto delle spese e degli oneri collegati al mandato, nonche' dei diritti acquisiti in materia retributiva, in misura pari a quella dei funzionari di partito di livello corrispondente tenuto conto delle retribuzioni del lavoro dipendente. 5. I regolamenti di cui al comma precedente fissano l'ammontare massimo delle retribuzioni. |
| Art. 72. La stampa ed i mezzi di comunicazione: principi
1. La stampa del partito e i mezzi di comunicazione di cui il partito dispone si ispirano agli orientamenti politici fissati dal Comitato politico nazionale. 2. Corrispondono alle esigenze del libero dibattito garantendo a tutte le opinioni gli spazi adeguati ed una informazione pluralista. 3. La/Il direttora/e degli organi di informazione nazionale, sentite le rispettive redazioni, sono eletti dalla Direzione nazionale su proposta della/del segretaria/o nazionale. 4. I social del partito, la loro gestione e i rispettivi responsabili sono definiti dall'organo esecutivo a ogni livello che ne da' comunicazione all'organo dirigente corrispondente. 5. La comunicazione del partito deve conformarsi alla linea politica decisa dal congresso cosi' come interpretata dagli organi dirigenti a ciascun livello di competenza territoriale. |
| Art. 73. I simboli del partito
1. La bandiera del partito e' rossa e reca, in colore oro, la stella, la falce e il martello. Un nastro con i colori nazionali e' legato all'asta della bandiera. 2. Il simbolo del partito e' cosi' descritto: «due cerchi eccentrici e tangenti internamente sulla destra. Il piu' grande a fondo rosso, in secondo piano, riporta nella porzione di cerchio visibile a sinistra, la scritta in bianco Sinistra Europea. Il secondo cerchio, in primo piano, e' piu' piccolo e interno al primo, con fondo bianco e riporta: falce, martello e stella gialli sopra una bandiera rossa distesa e inclinata a sinistra sormontato dalla scritta in nero Rifondazione, nella parte inferiore compare la scritta in nero Partito comunista. Le due scritte sono separate da due settori circolari verde a sinistra e rosso a destra che, con il fondo bianco, compongono i colori della bandiera nazionale». 3. Gli inni del partito sono: l'Internazionale, Bandiera Rossa, l'Inno dei lavoratori. 4. Nei territori in cui vivono minoranze etniche, linguistiche e nazionali, il simbolo e le scritte del partito devono essere plurilingue, cosi' come gli atti ufficiali ove possibile. |
| Art. 74. I simboli elettorali
1. Nelle elezioni nazionali ed europee, l'eventuale adozione di simbolo diverso da quello del partito deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti del Comitato politico nazionale. 2. Nelle elezioni degli enti locali e regionali, l'eventuale adozione di simbolo diverso da quello del partito deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti del corrispondente organismo dirigente. |
| Art. 75. Il regolamento nazionale di funzionamento
1. Il Prc-Se si dota di un regolamento nazionale nel quale sono definite tutte le procedure non presenti nel presente statuto e contiene altresi' le specifiche discipline in funzione di quanto prescritto dallo statuto. 2. Il regolamento di funzionamento e' deliberato dal congresso nazionale. Puo' essere modificato dal Comitato politico nazionale, su proposta della Direzione nazionale, con votazione favorevole della maggioranza delle/dei componenti. |
| Art. 76. Altri regolamenti
1. I regolamenti adottati dalle federazioni e dai regionali sulle materie ad esse eventualmente demandate dal regolamento nazionale di funzionamento devono conformarsi ai principi ed ai criteri adottati nel regolamento nazionale di funzionamento. |
| Art. 77. La privacy
1. Il partito riconosce ed assicura a chiunque entri in relazione con se' il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali che lo riguardano in conformita' a quanto previsto e disciplinato dal regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dal «Codice in materia di protezione dei dati personali» di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, alle norme a esso collegate nonche' ai provvedimenti dell'autorita' garante. |
| Art. 78. Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione, i piani organizzativi regionali potranno essere adottati entro sei mesi dalla conclusione dell'XI Congresso nazionale e la riorganizzazione del partito da questi determinata sara' immediatamente operativa e verra' sottoposta a verifica dopo un anno dalla loro adozione. 2. La/Il tesoriera/e nazionale ha mandato per la formazione in atto pubblico del presente statuto e per apportare tutte le modifiche al presente statuto approvato in sede di XI Congresso che si rendessero necessarie per l'ottenimento dell'iscrizione al Registro dei partiti politici, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni. Le eventuali modifiche dovranno essere ratificate, in ogni caso, da parte della platea congressuale che, a questo solo fine, verra' appositamente riconvocata entro quarantacinque giorni dalla loro definizione. |
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