Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE |
DECRETO 30 maggio 2022 |
Individuazione dei costi e dei criteri e modalita' di ripartizione e ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma di cui all'art. 26, comma 14 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. |
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IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE
Visto l'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'art. 26, comma 19, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e come altresi' modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che, al fine di rendere piu' semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, prevede la realizzazione di una piattaforma digitale per le notifiche, il cui sviluppo e' affidato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla societa' di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, la quale si avvale, in tutto o in parte, del fornitore del servizio universale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprieta' del suddetto fornitore; Visto l'art. 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che per la realizzazione della piattaforma notifiche autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020; Visto l'art. 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e come altresi' modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante la disciplina della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e delle sue modalita' di funzionamento, e in particolare il comma 14, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per disciplinare le modalita' di determinazione e anticipazione delle spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite la suddetta piattaforma nonche' i relativi criteri di riparto; Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, che disciplina le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari ed in particolare gli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e in particolare l'art. 8, comma 2, che prevede la costituzione di una societa' per azioni, interamente partecipata dallo Stato e sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, che ha autorizzato la costituzione, su iniziativa della Presidenza del Consiglio, della societa' di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge, denominata PagoPA S.p.a.; Visto l'atto costitutivo della societa', di cui all'atto pubblico notarile del 24 luglio 2019; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colao e' stata nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao e' stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 marzo 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao e' stata conferita la delega di funzioni; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che individua il fornitore del servizio universale di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali nonche' della realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica; Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 maggio 2022;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «addetto al recapito postale»: il soggetto incaricato del recapito analogico dell'avviso di avvenuta ricezione, ai sensi art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'avviso di mancato recapito, ai sensi art. 26, comma 6, del medesimo decreto-legge; b) «decreto-legge»: il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e come altresi' modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante la disciplina della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e delle sue modalita' di funzionamento; c) «gestore della piattaforma»: la societa' di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; d) «mittenti»: le amministrazioni individuate dall'art. 26, comma 2, lettera c), del decreto-legge; e) «destinatari»: le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni ed ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni; f) «atti»: atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, oggetto di notificazione tramite piattaforma; g) «piattaforma»: la piattaforma digitale per le notifiche prevista dall'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. |
| Art. 2
Ripetibilita' delle spese di notificazione
1. Le spese della notificazione degli atti tramite piattaforma, ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge, sono ripetibili nei confronti del destinatario e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, in caso di mancato pagamento, sono recuperate dai mittenti con le modalita' previste dalla legge. |
| Art. 3
Modalita' di determinazione delle spese di notificazione
1. Le spese di notificazione degli atti mediante la piattaforma sono determinate tenendo conto: a) dei costi, sostenuti dai mittenti, per l'elaborazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notifica, per il relativo deposito sulla piattaforma e per la gestione degli esiti della notifica; b) dei costi, sostenuti dal gestore della piattaforma, per la gestione del complessivo servizio di notifica, con esclusione di quelli di cui alla lettera c) e d); c) dei costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo, nei casi di cui all'art. 26, commi 6 e 7, del decreto-legge; d) dei costi sostenuti dal fornitore del servizio universale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 26 luglio 1999, n. 261, per la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione nei casi di cui all'art. 26, comma 20, del decreto-legge. |
| Art. 4
Determinazione delle spese di notificazione
1. L'ammontare delle spese di cui all'art. 2, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, e' fissato nella misura di euro 2,00 per ciascuna notifica effettuata tramite la piattaforma. 2. Nei casi di notifica, tramite piattaforma, a destinatario privo di un indirizzo di Posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato iscritto ai sensi dell'art. 26, comma 5, del decreto-legge ovvero nei casi di cui all'art. 26, comma 6, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, all'ammontare delle spese ripetibili previste dal comma 1, si aggiungono i costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c). 3. Nei casi in cui il destinatario acquisisca copia cartacea degli atti oggetto di notificazione tramite il fornitore del servizio universale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ai sensi dell'art. 26, comma 20, del decreto-legge, all'ammontare delle spese ripetibili previste dai commi 1 e 2, si aggiungono altresi' le spese relative alla suddetta attivita', indicate all'art. 5, comma 1, lettera c). 4. I costi di spedizione di cui al comma 2 per l'attivita' di notifica degli avvisi in formato cartaceo, a mezzo posta, sono determinati sulla base di quelli risultanti dai contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma all'esito di procedure ad evidenza pubblica, in misura differenziata a seconda della modalita' di spedizione utilizzata tra quelle previste all'art. 26, commi 6 e 7, del decreto-legge, tenuto conto anche degli esiti, degli accertamenti e delle attivita' necessarie ad eseguire e a completare la notifica. 5. L'ammontare dei costi di spedizione di cui al comma 2 e' reso pubblico dal gestore della piattaforma mediante pubblicazione, con adeguata evidenza, sul proprio sito istituzionale. |
| Art. 5
Ripartizione delle spese di notificazione
1. L'ammontare delle spese di notificazione indicate nell'art. 4, e' ripartito, ai sensi dell'art. 26, comma 14, del decreto-legge, nella misura di: a) euro 1,00, a favore dei mittenti, per le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera a); b) euro 1,00, a favore del gestore della piattaforma per le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera b); c) euro 1,40, a favore del fornitore del servizio universale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nei casi di consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione ai sensi dell'art. 26, comma 20, del decreto-legge, per le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera d). 2. Le somme di cui al comma 1, lettera b), sono versate dal mittente al gestore della piattaforma, con le modalita' indicate all'art. 6. 3. Le somme di cui al comma 1, lettera c), sono versate direttamente dal destinatario al fornitore del servizio universale al momento della consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione ai sensi dell'art. 26, comma 20, del decreto-legge. 4. I costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo, di cui all'art. 4, commi 2 e 4, sono versati dal mittente al gestore della piattaforma, unitamente alle somme di cui al comma 1, lettera b), con le modalita' indicate all'art. 6. 5. Per la notifica degli atti dell'amministrazione finanziaria e dell'agente della riscossione, sono ripetibili esclusivamente le somme di cui alle lettere b) e c) del comma 1, oltre ai costi di spedizione di cui all'art. 4, commi 2 e 4. Nei predetti casi, l'ammontare delle spese di cui all'art. 4, comma 1, ripetibili nei confronti del destinatario, e' ridotto in misura corrispondente. |
| Art. 6
Anticipazioni
1. I mittenti anticipano al gestore della piattaforma, all'atto di ciascuna commessa relativa agli atti avviati alla notifica, il 30% dell'ammontare delle spese di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), relative a ciascuna notifica, nonche' il 30% dei costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo, calcolato dal mittente sulla base della percentuale degli invii cartacei effettuati nell'anno antecedente a quello della commessa stessa. 2. Entro trenta giorni dalla verifica di regolarita' delle prestazioni relative a ciascuna commessa, effettuata nei termini e con le modalita' previste dalle condizioni di servizio che disciplinano l'utilizzo della piattaforma da parte dei mittenti, questi ultimi versano al gestore della piattaforma il saldo dell'importo dovuto a consuntivo, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 4, relativamente alle prestazioni suddette. 3. In ordine all'ammontare dell'anticipazione e ai tempi del saldo e del rimborso dei costi relativi alla notifica degli avvisi sono fatti salvi eventuali, diversi accordi tra il gestore della piattaforma e ciascun mittente. |
| Art. 7
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 maggio 2022
Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Colao Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1841 |
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