Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 giugno 2022
Recepimento della direttiva n. 2020/2089/UE della Commissione dell'11 dicembre 2020, che modifica l'allegato II della direttiva n. 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nei giocattoli.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.»;
Visto l'art. 32 del predetto decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 che dispone: «All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.»;
Vista la direttiva n. 2020/2089/UE della Commissione dell'11 dicembre 2020 che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nei giocattoli;
Tenuto conto del parere conforme del Comitato istituito dall'art. 47, paragrafo 1, della direttiva 2009/48/CE;
Ritenuto necessario procedere alla modifica dell'allegato II, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, aggiornandone il contenuto in conformita' alle disposizioni prescritte dalla direttiva 2020/2089/UE;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'allegato II di cui al decreto legislativo 11 aprile
2011, n. 54

1. All'allegato II, parte III, punto 11, primo paragrafo del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, nella tabella, sono aggiunte le voci seguenti:

===================================================================== |  N. | Denominazione della fragranza allergizzante |Numero CAS | +=====+=================================================+===========+ |«(56)|Atranolo (2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide) |526-37-4 | +-----+-------------------------------------------------+-----------+ | |Cloratranolo | | |(57) |(3-cloro-2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide) |57074-21-2 | +-----+-------------------------------------------------+-----------+ |(58) |Metileptin carbonato |111-12-6»; | +-----+-------------------------------------------------+-----------+
2. All'allegato II, parte III, punto 11, terzo paragrafo del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, nella tabella, la voce 10 e' soppressa.
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 5 luglio 2022.
2. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ne sara' data comunicazione alla Commissione europea.
Roma, 30 giugno 2022

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 877