Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 giugno 2022
Definizione dei criteri e ripartizione delle risorse del Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 45 recante le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2021 recante «Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita';
Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto, in particolare, l'art. 105-bis del citato decreto-legge n. 34/2020, recante «Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza» che prevede, per l'anno 2020, l'incremento di 3 milioni di euro a favore del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 223/2006, al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilita', nonche' di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di poverta' da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che per le finalita' di cui al summenzionato art. 105-bis del decreto-legge n. 34, prevede l'incremento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del sopracitato decreto-legge n. 223/2006;
Visto l'art. 1, comma 670, della citata legge n. 234/2021 che per le finalita' di cui al summenzionato art. 105-bis del decreto-legge n. 34 prevede un ulteriore incremento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del sopracitato decreto-legge n. 223/2006, da ripartire;
Considerato che il medesimo art. 1, comma 670 della legge n. 234/2021 prevede altresi' che le risorse siano ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle Autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;
Vista la proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia del 20 maggio 2022 formulata ai sensi dell'art. 105-bis del citato decreto-legge n. 34/2020 e dell'art. 1, comma 670 della summenzionata legge n. 234/2021;
Visto il concerto espresso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota del 17 marzo 2022, n. 4240;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 28 aprile 2022;
Ritenuto pertanto di procedere con un unico provvedimento alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse complessivamente stanziate per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 a favore del «Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza», pari a complessivi 9 milioni di euro;
Su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1

Ambito e definizioni

1. Con il presente decreto si provvede alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse complessivamente stanziate per gli esercizi 2021 e 2022 per le finalita' di cui all'art. 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza» (di seguito «Fondo»), che ammontano, tenuto conto di quanto disposto dal medesimo art. 105-bis, dall'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 1, comma 670, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a 9 milioni di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate, ai sensi del richiamato art. 105-bis, a contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilita', nonche' di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di poverta'.
 
Tabella 1

Dati Istat - Popolazione femminile al 1° gennaio 2021
(eta' compresa 18-67 anni)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Criteri di riparto
e modalita' di trasferimento delle risorse

1. Il riparto delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, per un importo pari ad euro 9 milioni tra regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2021 riferiti alla popolazione femminile residente nei comuni di ciascuna regione appartenente alla fascia di eta' 18-67 anni, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
2. Le risorse attribuite con il presente decreto a ciascuna regione possono essere incrementate dalle medesime regioni con ulteriori risorse proprie trasferite direttamente ad INPS.
3. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente articolo alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente a euro 81.441,00 ed euro 80.332,00 e' acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
4. Le risorse di cui al presente decreto sono trasferite ad INPS dal Dipartimento per le pari opportunita' sulla base della programmazione della spesa massima stabilita per le singole regioni secondo la tabella 1, entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo.
5. Le risorse ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2020 gia' trasferite ad INPS e non utilizzate nell'esercizio finanziario 2021 sono utilizzabili anche nell'esercizio finanziario 2022, nel rispetto della ripartizione tra regioni stabilita dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
 
Art. 3

Istanza per accedere al «Reddito di liberta'»

1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, e' riconosciuto un contributo denominato «Reddito di liberta'», stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilita' destinato alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia.
2. Il reddito di liberta' e' riconosciuto, nella misura prevista al comma 1, su istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilita' o in condizione di poverta', al fine di favorirne l'indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente e' dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale nella stessa dichiarazione di cui al comma 4.
3. Non puo' essere accolta piu' di un'istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione.
4. La domanda e' presentata all'INPS sulla base del modello predisposto di un'autocertificazione dell'interessata, allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del centro antiviolenza di cui al comma 1 che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
5. Il reddito di liberta' e' finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale nonche' il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non e' incompatibile con altri strumenti di sostegno come il reddito di cittadinanza.
6. Il reddito di liberta' e' riconosciuto ed erogato da INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna regione con il presente decreto.
7. Non saranno prese in carico dall'INPS le istanze di richiesta del reddito di liberta' non conformi ai criteri indicati nel presente decreto.
8. L'INPS puo' procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento dello stesso.
 
Art. 4

Dati e informativa dell'INPS

1. INPS fornira' con cadenza trimestrale i dati statistici sulle prestazioni erogate e sui beneficiari di cui al presente decreto.
 
Art. 5

Efficacia

1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° giugno 2022

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi

La Ministra per le pari opportunita'
e la famiglia
Bonetti

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1847