Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2022 (vai al sommario)
LEGGE 15 luglio 2022, n. 106
Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1
della legge 22 novembre 2017, n. 175

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole da: «e dalla Convenzione Unesco» fino a: «legge 19 febbraio 2007, n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19, e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005, di cui alla legge 1° ottobre 2020, n. 133, e tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI))»;
b) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti dello spettacolo nella pluralita' delle diverse modalita' e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;
c-ter) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo;
c-quater) riconosce la flessibilita', la mobilita' e la discontinuita' quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive;
c-quinquies) riconosce la specificita' delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, ancorche' rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;
c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo;
c-septies) riconosce le peculiarita' del settore dello spettacolo, che comprende le attivita' aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale;
c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo in tutte le sue forme quale strumento per preservare e arricchire l'identita' culturale e il patrimonio spirituale della societa', nonche' quale forma universale di espressione e comunicazione».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 22
novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di
spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della
materia), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 dicembre 2017, n.
289:
«Art. 1 (Principi). - 1. La Repubblica, in attuazione
degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e nel
quadro dei principi stabiliti dall'art. 167 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione
Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla
legge 27 settembre 2007, n. 167, dalla Convenzione Unesco
sulla protezione e la promozione della diversita' delle
espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre
2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19, e dalla
Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del
patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27
ottobre 2005, di cui alla legge 1° ottobre 2020, n. 133, e
tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 7
giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249
(INI)):
a) promuove e sostiene lo spettacolo, nella
pluralita' delle sue diverse espressioni, quale fattore
indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di
coesione e di identita' nazionale, strumento di diffusione
della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in
Europa e nel mondo, nonche' quale componente
dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta
turistica nazionale;
b) riconosce il valore formativo ed educativo dello
spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per
contrastare il disagio sociale, e il valore delle
professioni artistiche e la loro specificita', assicurando
altresi' la tutela dei lavoratori del settore;
c) riconosce l'utilita' sociale dello spettacolo,
anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.
2. La Repubblica promuove e sostiene le attivita' di
spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate
dalla compresenza di professionalita' artistiche e tecniche
e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile,
e in particolare:
a) le attivita' teatrali;
b) le attivita' liriche, concertistiche, corali;
c) le attivita' musicali popolari contemporanee;
c-bis) promuove e sostiene i lavoratori e i
professionisti dello spettacolo nella pluralita' delle
diverse modalita' e forme espressive, anche tenendo conto
delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in
termini di espressioni culturali;
c-ter) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e
dei professionisti dello spettacolo, quale fattore
indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di
diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte
italiane in Europa e nel mondo;
c-quater) riconosce la flessibilita', la mobilita'
e la discontinuita' quali elementi propri delle professioni
dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i
lavoratori del settore al fine di renderle effettive;
c-quinquies) riconosce la specificita' delle
prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo,
ancorche' rese in un breve intervallo di tempo, in quanto
esigono tempi di formazione e preparazione di norma
superiori alla durata della singola prestazione o alla
successione di prestazioni analoghe;
c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di
preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a
ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei
professionisti dello spettacolo;
c-septies) riconosce le peculiarita' del settore
dello spettacolo, che comprende le attivita' aventi ad
oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi,
indipendentemente dal loro carattere materiale o
immateriale;
c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo in
tutte le sue forme quale strumento per preservare e
arricchire l'identita' culturale e il patrimonio spirituale
della societa', nonche' quale forma universale di
espressione e comunicazione;
d) le attivita' di danza classica e contemporanea;
e) le attivita' circensi tradizionali e nelle forme
contemporanee del circo di creazione, nonche' le attivita'
di spettacolo viaggiante;
f) le attivita' a carattere interdisciplinare e
multidisciplinare quali espressioni della pluralita' dei
linguaggi artistici;
g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche.
3. La Repubblica riconosce altresi':
a) il valore delle pratiche artistiche a carattere
amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le
formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita
socio-culturale;
b) il valore delle espressioni artistiche della
canzone popolare d'autore;
c) la peculiarita' del linguaggio espressivo del
teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle
interpretazioni contemporanee;
d) la tradizione dei corpi di ballo italiani;
e) l'apporto degli artisti di strada alla
valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani;
f) l'attivita' dei centri di sperimentazione e di
ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello
spettacolo.
4. L'intervento pubblico a sostegno delle attivita'
di spettacolo favorisce e promuove, in particolare:
a) la qualita' dell'offerta, la pluralita' delle
espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a
carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la
diversita' come espressione della contemporaneita';
b) la qualificazione delle competenze artistiche e
tecniche, nonche' l'interazione tra lo spettacolo e
l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;
c) le attivita' di spettacolo realizzate con il
diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia;
d) il teatro e altre forme dello spettacolo per
ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la
ricerca;
e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena,
intese come opportunita' di sviluppo culturale per tutti i
cittadini, con particolare attenzione alle nuove
generazioni di pubblico, fin dall'infanzia;
f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel
Paese dell'offerta e della domanda delle attivita' di
spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente
disagiate;
g) lo sviluppo di circuiti regionali di
distribuzione, promozione e formazione tra i diversi
soggetti e le strutture operanti nel settore dello
spettacolo, anche con riferimento alle residenze
artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione
con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno
2016, n. 106, un'offerta di qualita' su tutto il territorio
nazionale e favorire la collaborazione con il sistema
dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;
h) la diffusione dello spettacolo italiano
all'estero e i processi di internazionalizzazione, in
particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di
coproduzione artistica, collaborazione e scambio,
prevedendo forme di partenariato culturale, anche
attraverso gli organismi preposti alla promozione
all'estero, e favorendo la circolazione delle opere con
specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti;
i) la trasmissione dei saperi, la formazione
professionale e il ricambio generazionale, al fine di
valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti;
l) la conservazione del patrimonio musicale,
teatrale, coreutico, nonche' della tradizione della scena e
dei suoi mestieri;
m) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a
reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico;
n) le attivita' di spettacolo realizzate in luoghi
di particolare interesse culturale, tali da consentire una
reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e
l'attivita';
o) le modalita' di collaborazione tra Stato ed enti
locali per l'individuazione di immobili pubblici non
utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado
o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in ordine
all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento
dei beni immobili pubblici, per le attivita' di cui al
comma 2.»
 
Art. 2
Deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in
materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli
strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonche'
per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di
lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attivita', organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonche' per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attivita' circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto piu' efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualita' artistico-culturale delle attivita', incentivandone la produzione, l'innovazione, nonche' la fruizione da parte della collettivita', con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformita' alla raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01). Tenuto conto dei principi di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, il Governo esercita la delega secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 2, escluso il numero 5) della lettera b), 3 e 4, della medesima legge n. 175 del 2017 e secondo il procedimento di cui allo stesso articolo 2, commi 5 e 7.
2. Con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresi' secondo il seguente principio e criterio direttivo: revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso nuove procedure che prevedano in particolare:
a) l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonche' da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni;
b) l'adozione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti.
3. Al fine di valorizzare la funzione sociale della musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui questa forma d'arte performativa si realizza, i decreti legislativi di cui al comma 1 recano disposizioni per il riconoscimento dei Live club quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo e per il sostegno delle medesime attivita'.
4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento delle specificita' del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
b) riconoscimento di un'indennita' giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilita' su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
c) previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;
d) previsione di tutele specifiche per l'attivita' preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione di parametri retributivi diretti ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di un equo compenso, proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, nonche' al contenuto, alle caratteristiche e alla complessita' della prestazione;
b) obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.
6. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennita' e per l'introduzione di un'indennita' di discontinuita', quale indennita' strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonche' dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto legislativo e' adottato tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati su:
1) limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;
2) limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;
3) reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;
b) determinazione dei criteri di calcolo dell'indennita' giornaliera, della sua entita' massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 7;
c) incompatibilita' con eventuali sostegni, indennita' e assicurazioni gia' esistenti;
d) individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni;
e) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonche' di un contributo di solidarieta' a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 si provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lettera e) del comma 6 nonche' dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennita'.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 3-bis, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie
urgenti per gli enti territoriali e il territorio),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160:
«3-bis. Al fine di garantire il consolidamento e la
stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di
cui al comma 1, nonche' di prevenire il verificarsi di
ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel
settore, con uno o piu' regolamenti da adottare, entro il
30 giugno 2017, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, il Governo
provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, alla revisione dell'assetto ordinamentale e
organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla
legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando o
abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia,
secondo i seguenti criteri e principi:
a) individuazione di modelli organizzativi e
gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilita'
economico-finanziaria;
b) individuazione dei requisiti che devono essere
posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del
31 dicembre 2020, al fine dell'inquadramento di tali enti,
alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o
"teatro lirico-sinfonico", con conseguente revisione delle
modalita' di organizzazione, gestione e funzionamento,
secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilita'
economica e valorizzazione della qualita';
c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera
b), anche della dimostrazione del raggiungimento
dell'equilibrio economico-finanziario, della capacita' di
autofinanziamento e di reperimento di risorse private a
sostegno dell'attivita', della realizzazione di un numero
adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di
internazionalizzazione, della specificita' nella storia e
nella cultura operistica e sinfonica italiana;
d) definizione delle modalita' attraverso le quali
viene accertato il possesso dei requisiti e disposta
l'attribuzione della qualifica conseguente;
e) previsione che, nell'attuazione di quanto
previsto alla lettera b), l'eventuale mantenimento della
partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e
nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente con
riferimento agli enti di cui al decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003,
n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle
fondazioni lirico-sinfoniche.».
- Per il testo dell'art. 1 della legge 22 novembre
2017, n. 175 si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 22
novembre 2017, n. 175:
«Art. 2 (Deleghe al governo). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il coordinamento e il riordino delle
disposizioni legislative e di quelle regolamentari adottate
ai sensi dell'art. 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attivita',
organizzazione e gestione delle fondazioni
lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11
novembre 2003, n. 310, nonche' per la riforma, la revisione
e il riassetto della vigente disciplina nei settori del
teatro, della musica, della danza, degli spettacoli
viaggianti, delle attivita' circensi, dei carnevali storici
e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un
unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo»,
al fine di conferire al settore un assetto piu' efficace,
organico e conforme ai principi di semplificazione delle
procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e
volto a migliorare la qualita' artistico-culturale delle
attivita', incentivandone la produzione, l'innovazione,
nonche' la fruizione da parte della collettivita', con
particolare riguardo all'educazione permanente, in
conformita' alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1
e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della
Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della
Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di
delega;
b) razionalizzazione degli interventi di sostegno
dello Stato, mantenendo o prevedendo, tra l'altro, tra le
attribuzioni statali:
1) la gestione del Fondo unico per lo spettacolo
di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
2) la determinazione dei criteri per l'erogazione
e delle modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei
contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo con
decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito
il Consiglio superiore dello spettacolo istituito dall'art.
3 della presente legge e previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
3) l'armonizzazione degli interventi dello Stato
con quelli degli enti pubblici territoriali anche
attraverso lo strumento dell'accordo di programma;
4) la promozione della diffusione delle
produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle
opere di giovani artisti e compositori emergenti di cui al
comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,
n. 112, attraverso appositi spazi di programmazione nelle
piattaforme radiotelevisive anche mediante specifici
obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra il
Ministero dello sviluppo economico e la RAI -
Radiotelevisione italiana s.p.a.;
5) l'attivazione di un tavolo programmatico tra
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo ed ENIT - Agenzia nazionale del turismo,
finalizzato all'inserimento delle attivita' di spettacolo
nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale;
6) la promozione tra le giovani generazioni della
cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante
le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti
o istituti di alta formazione;
7) la promozione dell'integrazione e
dell'inclusione, attraverso attivita' formative, nonche'
mediante la pratica e la fruizione delle attivita' di
spettacolo anche in contesti disagiati;
8) l'individuazione, d'intesa con la Conferenza
unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato
anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, ivi
incluso l'Istituto per il credito sportivo;
c) indicazione esplicita delle disposizioni
abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile;
d) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la
piu' estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f) riconoscimento dell'importanza di assicurare la
piu' ampia fruizione dello spettacolo, tenendo conto
altresi' delle specifiche esigenze delle persone con
disabilita', secondo i principi stabiliti dalle convenzioni
internazionali applicabili in materia.
3. Con particolare riferimento alle fondazioni
lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati nel rispetto del seguente criterio direttivo
specifico: revisione dei criteri di ripartizione del
contributo statale, anche tramite scorporo dal Fondo unico
per lo spettacolo delle risorse ad esse destinate, in
coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell'art.
24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160, e con i principi di riparto delle risorse di cui
all'art. 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, nonche' sulla base dei seguenti ulteriori parametri:
a) rafforzamento della responsabilita' del
sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle
singole fondazioni;
b) revisione delle modalita' di nomina e dei
requisiti del sovrintendente e del direttore artistico
prevedendo in particolare, nei casi di responsabilita'
accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni
relative alla gestione economico-finanziaria, che al
sovrintendente sia preclusa la possibilita' di essere
nominato per lo stesso ruolo o ruoli affini, anche in altre
fondazioni;
c) realizzazione di coproduzioni nazionali e
internazionali;
d) promozione e diffusione della cultura lirica,
con particolare riguardo alle aree disagiate;
e) risultati artistici e gestionali del triennio
precedente.
4. Con particolare riferimento ai settori del teatro,
della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e
delle attivita' circensi, dei carnevali storici e delle
rievocazioni storiche, i decreti legislativi di cui al
comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) ottimizzazione dell'organizzazione e del
funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi
di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di
efficienza, corretta gestione, economicita',
imprenditorialita' e sinergia tra i diversi enti e soggetti
operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori
diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto
di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacita' di
operare in rete tra soggetti e strutture del sistema
artistico e culturale, adeguando il quadro delle
disposizioni legislative alla pluralita' dei linguaggi e
delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;
b) riconoscimento del ruolo dell'associazionismo
nell'ambito della promozione delle attivita' di spettacolo;
c) miglioramento e responsabilizzazione della
gestione;
d) ottimizzazione delle risorse attraverso
l'individuazione di criteri e modalita' di collaborazione
nelle produzioni;
e) previsione, ai fini del riparto del Fondo unico
per lo spettacolo, che i decreti non aventi natura
regolamentare di cui al comma 2, lettera b), numero 2),
definiscano i seguenti criteri:
1) l'adozione di regole tecniche di riparto sulla
base dell'esame comparativo di appositi programmi di
attivita' pluriennale presentati dagli enti e dagli
organismi dello spettacolo, corredati di programmi per
ciascuna annualita';
2) la valorizzazione della qualita' delle
produzioni;
3) la definizione di categorie tipologiche dei
soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei
settori della danza, della musica, del teatro, delle
attivita' circensi, degli spettacoli viaggianti, dei
carnevali storici e delle rievocazioni storiche;
4) l'adozione di misure per favorire la mobilita'
artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e
internazionale;
5) il finanziamento selettivo di progetti
predisposti da giovani di eta' inferiore ai trentacinque
anni;
6) l'erogazione di contributi per manifestazioni
e spettacoli all'estero;
7) l'attivazione di piani straordinari, di durata
pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento
tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente
destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a
quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti;
8) il sostegno ad azioni di riequilibrio
territoriale e diffusione, anche tramite la realizzazione
di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione
del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti
territoriali, mediante i circuiti di distribuzione che
includano anche i piccoli centri urbani;
f) in relazione al settore delle attivita' musicali
di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, revisione e
riassetto della disciplina al fine di assicurare:
1) l'interazione tra i diversi organismi operanti
nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni
lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle
istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi
strumentali;
2) l'estensione delle misure di sostegno alle
attivita' musicali popolari contemporanee quali componenti
fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale
ed economico del Paese, nonche' quali elementi di coesione
sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo
sviluppo dell'offerta turistico-culturale;
3) la definizione delle figure che afferiscono
all'organizzazione e alla produzione di musica popolare
contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio
della suddetta attivita';
4) la valorizzazione delle musiche della
tradizione popolare italiana, anche in chiave
contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza
regionale e locale;
5) il progressivo superamento dello strumento del
contrassegno SIAE di cui all'art. 181-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, per quanto concerne la registrazione
di opere musicali;
g) in relazione al settore della danza:
1) revisione della normativa in materia di
promozione delle attivita' di danza, d'intesa con le altre
amministrazioni competenti, con l'introduzione di
disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di
ricostruzione del repertorio coreutico classico e
contemporaneo, alla produzione artistica e alla
sperimentazione;
2) introduzione di una normativa relativa
all'istituzione delle scuole di danza e al controllo e
vigilanza sulle medesime nonche', al fine di regolamentare
e garantire le professionalita' specifiche
nell'insegnamento della danza in questi contesti,
individuazione di criteri e requisiti finalizzati
all'abilitazione di tale insegnamento tramite la
definizione di percorsi formativi e professionalizzanti
certificati e validi su tutto il territorio nazionale;
h) revisione delle disposizioni nei settori delle
attivita' circensi e degli spettacoli viaggianti,
specificamente finalizzata al graduale superamento
dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;
i) introduzione di norme, nonche' revisione di
quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei
giovani alle attivita' di spettacolo e finalizzate a creare
un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni,
con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3
per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo
per la promozione di programmi di educazione nei settori
dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado in
coerenza con l'art. 1, comma 7, lettere c) e f), della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e con l'art. 5 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 60;
l) riordino e introduzione di norme che, in armonia
e coerenza con le disposizioni generali in materia,
disciplinino in modo sistematico e unitario, con le
opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito
di attivita', il rapporto di lavoro nel settore dello
spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi,
dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 del codice
civile, tenuto conto anche del carattere intermittente
delle prestazioni lavorative con riferimento alle
specificita' contrattuali e alle tutele sociali, anche
previdenziali e assicurative;
m) fermo restando quanto previsto dai decreti
adottati in attuazione dell'art. 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte a
semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti
burocratici relativi allo svolgimento di attivita' di
pubblico spettacolo, ivi inclusa, di concerto con le altre
amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica
sicurezza;
n) sostegno alla diffusione dello spettacolo
italiano all'estero e ai processi di
internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo,
attraverso iniziative di coproduzione artistica,
collaborazione e scambio, favorendo la mobilita' e la
circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta
artistico-culturale di qualificato livello internazionale,
ferme restando le competenze del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale di cui all'art.
12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
o) sostegno all'internazionalizzazione delle
produzioni di giovani artisti italiani, nonche' degli
spettacoli di musica popolare contemporanea, anche
attraverso iniziative di coproduzione artistica e
collaborazioni intersettoriali.
5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma
1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, sentito il Consiglio
superiore dello spettacolo di cui all'art. 3 della presente
legge e di concerto con i Ministri interessati, previa
acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e
del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine
di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello
schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo
puo' comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo
sono successivamente trasmessi alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che si
pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi
possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
6. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al
comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. In conformita' all'art. 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu'
decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che
non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi
decreti legislativi sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al presente articolo, entro due
anni dalla data della loro entrata in vigore.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a)
e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182
(Attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e
23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia
di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo
iscritti all'ENPALS):
«Art. 2 (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS). -
1. Nell'ambito delle categorie di cui all'art. 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708 , come modificato dalla legge 29
novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed
integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti
contributivi e delle modalita' di calcolo delle
contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono
distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura
autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati
con successivo decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda
che:
a) prestino a tempo determinato, attivita'
artistica o tecnica, direttamente connessa con la
produzione e la realizzazione di spettacoli;
b) prestino a tempo determinato attivita' al di
fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 18, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge rientra
nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo
aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti
concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso
agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai
dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita'
contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio
1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi
del comma 23 dell'art. 1, e' stabilito un massimale annuo
della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni,
con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di
pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero
successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta
misura e' annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
cosi' come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della
Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
relative al trattamento fiscale e contributivo della parte
di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove
destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza
rispetto ai principi gia' previsti nel predetto decreto e
successive modificazioni ed integrazioni.».
- Si riporta il comma 352 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024):
«352. Al fine di introdurre nell'ordinamento un
sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del
carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni
lavorative, nello stato di previsione del Ministero della
cultura e' istituito un fondo, denominato «Fondo per il
sostegno economico temporaneo - SET», con una dotazione di
40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con
apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse
di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo
limite di spesa, si provvede a dare attuazione
all'intervento previsto.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.».
 
Art. 3

Registro nazionale dei professionisti operanti
nel settore dello spettacolo

1. E' istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale dei lavoratori di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste.
2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalita' per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1.
3. Il registro e' pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura.
4. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 non costituisce condizione per l'esercizio delle attivita' professionali di cui al citato articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
5. Al registro di cui al comma 1 possono attingere le istituzioni scolastiche pubbliche al fine di individuare professionisti che possano supportare la realizzazione di attivita' extracurriculari deliberate dai competenti organi collegiali e inserite nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
6. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3, primo comma, del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708 (Disposizioni concernenti l'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo), ratificato, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1952, n. 2388:
«Art. 3. - Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente
tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi
nazionalita':
1) artisti lirici;
2) attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed
attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori,
disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse
all'attivita' turistica;
3) attori e generici cinematografici, attori di
doppiaggio cinematografico;
4) registi e sceneggiatori teatrali e
cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori
cinetelevisivi;
5) organizzatori generali, direttori, ispettori,
segretari di produzione cinematografica, cassieri,
segretari di edizione;
6) direttori di scena e doppiaggio;
7) direttori d'orchestra e sostituti;
8) concertisti e professori d'orchestra,
orchestrali e bandisti;
9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti,
indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
10) amministratori di formazioni artistiche;
11) tecnici del montaggio, del suono, dello
sviluppo e stampa;
12) operatori di ripresa cinematografica e
televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche,
teatrali e radio televisive;
13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti
teatrali e cinematografici;
14) truccatori e parrucchieri;
15) macchinisti pontaroli, elettricisti,
attrezzisti, falegnami e tappezzieri;
16) sarti;
17) pittori, stuccatori e formatori;
18) artieri ippici;
19) operatori di cabine, di sale cinematografiche;
20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti
dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle
imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della
produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo
e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia
dipendente dagli enti ed imprese soprannominati;
21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da
gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da
corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai
totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli
ippodromi e cinodromi, nonche' presso le sale da corsa e le
agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti
dalle imprese di spettacoli viaggianti;
22) calciatori ed allenatori di calcio;
23) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti
il noleggio e la distribuzione dei films;
23-bis) lavoratori autonomi esercenti attivita'
musicali.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15
marzo 1997, n. 59):
«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). -
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la
partecipazione di tutte le sue componenti, il piano
triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente.
Il piano e' il documento fondamentale costitutivo
dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed
educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi,
determinati a livello nazionale a norma dell'art. 8, e
riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico della realta' locale, tenendo conto della
programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso
comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche,
anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti
professionalita' e indica gli insegnamenti e le discipline
tali da coprire:
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno
dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario
degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di
autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilita',
nonche' del numero di alunni con disabilita', ferma
restando la possibilita' di istituire posti di sostegno in
deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione
vigente;
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento
dell'offerta formativa.
3. Il piano indica altresi' il fabbisogno relativo ai
posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto
previsto dall'art. 1, comma 334, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di
attrezzature materiali, nonche' i piani di miglioramento
dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
n. 80.
4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti
sulla base degli indirizzi per le attivita' della scuola e
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal
dirigente scolastico. Il piano e' approvato dal consiglio
d'istituto.
5. Ai fini della predisposizione del piano, il
dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli
enti locali e con le diverse realta' istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio;
tiene altresi' conto delle proposte e dei pareri formulati
dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le
scuole secondarie di secondo grado, degli studenti.».
 
Art. 4

Professione di agente o rappresentante
per lo spettacolo dal vivo

1. E' riconosciuta la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «agente», quale attivita' di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli, come disciplinata dal presente articolo.
2. L'agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:
a) promuovere, trattare e definire i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni e le relative clausole contrattuali;
b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto del lavoratore di cui ha la rappresentanza in base a un mandato espresso;
c) prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;
d) ricevere le comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti alla loro attivita' professionale;
e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse del mandante o preponente.
3. L'attivita' di agente e' incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici superiori a euro 100.000.
4. E' istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo.
5. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalita' per l'iscrizione nel registro di cui al comma 4.
6. Il registro e' pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura.
 
Art. 5

Osservatorio dello spettacolo

1. Al fine di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilita' di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilita', e' istituito presso il Ministero della cultura l'Osservatorio dello spettacolo.
2. L'Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito internet istituzionale:
a) i dati aggiornati e le notizie relativi all'andamento delle attivita' di spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero, anche con riferimento ai finanziamenti per le fondazioni lirico-sinfoniche;
b) gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e all'incentivazione dello spettacolo;
c) informazioni relative alla normativa in materia di condizioni di lavoro, mobilita', disoccupazione, previdenza e assistenza, anche sanitaria, per i lavoratori e i professionisti dello spettacolo, nonche' informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che assumono tali lavoratori e professionisti;
d) informazioni concernenti le procedure per l'organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli, in Italia e all'estero, anche con riferimento alle aree pubbliche attrezzate e disponibili per le installazioni delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante;
e) informazioni riguardanti l'andamento del mercato del lavoro e le relative evoluzioni, con particolare riferimento all'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali.
3. L'Osservatorio elabora documenti di raccolta e analisi dei dati e delle informazioni di cui al comma 2, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori nei mercati nazionali e internazionali. L'Osservatorio promuove altresi' il coordinamento con le attivita' degli osservatori istituiti dalle regioni con finalita' analoghe, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione nel settore dello spettacolo.
4. L'Osservatorio provvede alla realizzazione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti, aventi carattere di affidabilita', tracciabilita' e continuita' delle fonti di dati.
5. Presso l'Osservatorio e' istituita una Commissione tecnica che provvede alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, di cui all'articolo 3. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. La composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con uno o piu' decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro quaranta giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto, trascorsi i quali i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalita' di raccolta e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2 e di tenuta del registro di cui al comma 5, le modalita' operative di realizzazione, gestione e funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, nonche' la composizione e le modalita' di funzionamento, senza oneri per la finanza pubblica, della Commissione tecnica di cui al comma 5.
7. L'Osservatorio puo' avvalersi di esperti nel numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo pari ad euro 7.000 pro capite, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati. L'Osservatorio puo' altresi' stipulare convenzioni con le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di studio previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Nello svolgimento dei tirocini, gli studenti non devono in alcun modo essere impiegati in sostituzione di posizioni professionali.
8. Le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, nonche' per gli incarichi agli esperti e per le collaborazioni di cui al comma 7, sono a carico del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
9. Fino alla data di entrata in funzione dell'Osservatorio, sulla base dei decreti di cui al comma 6, resta in funzione l'osservatorio di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. A decorrere dalla predetta data, l'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e' abrogato.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 30 aprile
1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato
a favore dello spettacolo):
«Art. 1 (Fondo unico per lo spettacolo). - Per il
sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni,
organismi ed imprese operanti nei settori delle attivita'
cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e
dello spettacolo viaggiante, nonche' per la promozione ed
il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e
rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero del
turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo
spettacolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 30
aprile 1985, n. 163:
«Art. 5 (Osservatorio dello spettacolo). - E'
istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione
del Ministero del turismo e dello spettacolo,
l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di:
a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le
notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue
diverse forme, in Italia e all'estero;
b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla
spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella
delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata
al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;
c) elaborare documenti di raccolta e analisi di
tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee
di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei
singoli settori di esso sui mercati nazionali e
internazionali.
A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro
del turismo e dello spettacolo puo' avvalersi, con appositi
incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero
complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione
di esperti e di enti pubblici e privati.
Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti
necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio
dello spettacolo, nonche' per le collaborazioni di cui al
comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'art. 1
della presente legge.».
 
Art. 6

Sistema nazionale a rete
degli osservatori dello spettacolo

1. Al fine di assicurare omogeneita' ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attivita', e' istituito il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo, di cui all'articolo 5, e gli osservatori regionali dello spettacolo, di cui all'articolo 7.
2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale. Con il medesimo decreto sono stabiliti:
a) le modalita' operative per lo svolgimento di attivita' a supporto degli osservatori regionali o in collaborazione con essi, nel territorio di rispettiva competenza;
b) le modalita', gli strumenti e i criteri per il monitoraggio delle attivita' dello spettacolo, nonche' per la raccolta, la valutazione e l'analisi dei relativi dati, anche a supporto delle attivita' di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;
c) le modalita' operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale.
3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro della cultura trasmette una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla successiva trasmissione alle Camere, e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La relazione di cui al primo periodo e' predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 7

Osservatori regionali dello spettacolo

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni, in applicazione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza, prossimita' ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, quali principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
a) promuovono l'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attivita' dello spettacolo dal vivo;
b) verificano, anche attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attivita' di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo;
c) promuovono e sostengono, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le attivita' dello spettacolo dal vivo.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 22 novembre
2017, n. 175 si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 8

Portale dell'INPS e servizi per i lavoratori
dello spettacolo

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attiva specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attivita' svolte all'estero.
2. Tra i servizi di informazione e comunicazione di cui al comma 1, l'INPS, tramite il proprio portale, attiva, in forma telematica, un canale di accesso dedicato denominato «Sportello unico per lo spettacolo», anche al fine di semplificare l'accesso al certificato di agibilita' da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese o associazioni, che non hanno come scopo istituzionale o sociale o quale attivita' principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o lo svolgimento di attivita' pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a), del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 si veda nelle
note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 1 della legge 30 aprile 1985,
n. 163 si veda nelle note all'art. 5.
 
Art. 9

Istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo

1. E' istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per lo spettacolo, con lo scopo di favorire un dialogo fra gli operatori, per individuare e risolvere le evenienze critiche del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia di COVID-19.
2. Il Tavolo persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro;
b) il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative concernenti i lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculiarita' delle prestazioni;
c) il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo.
3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalita' di funzionamento del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennita', rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.
4. Il Tavolo e' presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed e' composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 10
Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini
assistenziali

1. Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo di cui all'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' elevato a 120 euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Note all'art. 10:
- Si riporta il comma 15 dell'art. 6 del decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri
sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno,
interventi per settori in crisi e norme in materia di
organizzazione dell'INPS), convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48:
«15. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i
lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i contributi
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i
contributi e le prestazioni per le indennita' economiche di
malattia e maternita' sono calcolati su un importo massimo
della retribuzione giornaliera pari a euro 100.».
 
Art. 11

Tirocini formativi e di orientamento
per giovani diplomati presso istituti professionali

1. Al fine di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con diploma di istruzione secondaria superiore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo. Si applicano le linee guida di cui all'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Note all'art. 11:
- Si riporta il comma 721 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024):
«721. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo e le regioni
concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida
condivise in materia di tirocini diversi da quelli
curriculari, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina, secondo criteri che
ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con
difficolta' di inclusione sociale;
b) individuazione degli elementi qualificanti,
quali il riconoscimento di una congrua indennita' di
partecipazione, la fissazione di una durata massima
comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di
tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;
c) definizione di livelli essenziali della
formazione che prevedano un bilancio delle competenze
all'inizio del tirocinio e una certificazione delle
competenze alla sua conclusione;
d) definizione di forme e modalita' di
contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi
tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti
al termine del periodo di tirocinio;
e) previsione di azioni e interventi volti a
prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto,
anche attraverso la puntuale individuazione delle modalita'
con cui il tirocinante presta la propria attivita'.».
 
Art. 12

Disposizioni concernenti il Fondo unico
per lo spettacolo

1. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio integrativo riguardante la promozione dell'equilibrio di genere.
2. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio integrativo riguardante il riconoscimento di una premialita' per le istituzioni che impiegano, nelle rappresentazioni liriche, giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il 75 per cento degli artisti scritturati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 luglio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Franceschini, Ministro della
cultura

Orlando, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 30 aprile 1985,
n. 163 si veda nelle note all'art. 5.