Gazzetta n. 182 del 5 agosto 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 23 giugno 2022
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.


IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e, in particolare, l'art. 34, il quale dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
Vista la direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica la suddetta direttiva 2009/33/CE;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266, «Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita' di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo n. 152 del 2006 cosi' come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha approvato il Piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata la revisione del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del giorno 8 maggio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016, recante «Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017, recante «Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, recante «Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati»;
Visto il decreto del Ministero della transizione ecologica 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del giorno 11 marzo 2014, con il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014 in ragione dell'evoluzione normativa di settore, del progresso tecnico e dell'evolversi dei mercati di riferimento, che consentono di migliorare i requisiti di qualita' ambientale in relazione all'espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, spazzamento stradale e igiene urbana e all'acquisizione dei connessi mezzi e attrezzature e di perseguire pertanto, con maggiore efficacia, gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi a tali categorie di affidamenti e forniture;
Considerato che l'attivita' istruttoria per la revisione dei criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto ha visto il costante confronto con le parti interessate e con gli esperti, nonche' con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali Ministeri e' stata altresi' trasmessa la proposta finale di detti criteri per le valutazioni di competenza, cosi' come previsto dal citato Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato al presente decreto, per:
a) l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
b) l'affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana;
c) l'affidamento della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani;
d) l'affidamento della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.
 
Allegato

PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI CONSUMI
NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ovvero
PIANO D'AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT
(PANGPP)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di veicolo pulito e di centro di raccolta di cui, rispettivamente, all'art. 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e all'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si applicano altresi' le seguenti ulteriori definizioni:
a) centro di raccolta autorizzato in via ordinaria antecedentemente al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del giorno 8 aprile 2008: area attrezzata di stoccaggio rifiuti destinata a ricevere i rifiuti conferiti dall'utenza, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nella quale possono essere conferite tutte le tipologie di rifiuti. L'area e' attrezzata in maniera tale da mantenere distinti i diversi flussi di rifiuti in funzione del successivo recupero o smaltimento;
b) centro di raccolta mobile: strutture mobili (es. ecocar, ecofurgone, stazione ecologica itinerante) attrezzate per la raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ivi compresi sfalci e potature, atte a integrare/aumentare la disponibilita' di ricezione dei rifiuti, in relazione al sistema di raccolta;
c) aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo: aree destinate a ricevere dalle utenze domestiche i beni che sono divenuti rifiuti e che possono essere avviati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ovvero sia piccole operazioni di riparazione finalizzate al reimpiego degli stessi per la loro funzione originaria, senza ulteriore pretrattamento. Tali aree, che non necessitano di autorizzazione, possono essere collocate all'interno dei centri di raccolta;
d) centro di preparazione per il riutilizzo: struttura autorizzata allo svolgimento di operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti ai sensi dell'art. 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero in via ordinaria;
e) centro per lo scambio e il riuso: area destinate a ricevere beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo conferiti dalle utenze, non necessita di autorizzazione in quanto vengono esclusivamente gestiti dei beni e non dei rifiuti. Tali aree possono essere collocate all'interno dei centri di raccolta.
 
Art. 3

Abrogazioni e norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e' abrogato, limitatamente all'oggetto di cui all'art. 1 del presente decreto, dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' altresi' abrogato l'allegato 1 («Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani») al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014.

Roma, 23 giugno 2022

Il Ministro: Cingolani