IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli da 26 a 40-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che recano la disciplina dei fondi di solidarieta' bilaterali; Visto, in particolare, il comma 9, lettera b), dell'art. 26, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che dispone che i fondi di solidarieta' possono avere tra le finalita' anche quella di prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; Visto il comma 3, dell'art. 33, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede che per l'assegno straordinario di cui all'art. 26, comma 9, e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata; Visto l'art. 12, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, con il quale e' stato stabilito che limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalita' di finanziamento prevista dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la finalita' di cui al comma 9, lettera b), dell'art. 26, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarieta' per la riconversione riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, potesse essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che avessero raggiunto i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni; Visto il secondo periodo del sopra citato art. 12, del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016, che ha stabilito che l'operativita' delle disposizioni di cui al primo periodo del medesimo art. 12 fosse subordinata all'emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 1, comma 234, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale e' stato stabilito che all'art. 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «2016 e 2017» fossero sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 2018 e 2019»; Visto l'art. 3, comma 5-undecies, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha stabilito che al primo periodo del comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2022»; Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83486 del 28 luglio 2014, relativo al Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito; Visto l'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83486 del 28 luglio 2014 che prevede l'erogazione di un assegno straordinario per il sostegno del reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; Visti i decreti n. 97220 del 23 settembre 2016 e n. 98998 del 3 aprile 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con i quali e' stata data attuazione, con l'adeguamento della disciplina del Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito per gli anni dal 2016 al 2019, all'art. 12 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016, come modificato dall'art. 1, comma 234, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; Considerato che l'art. 3, comma 5-undecies, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha stabilito che al primo periodo del comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2022»; Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina del Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016, come ulteriormente modificate dall'art. 1, comma 234, primo periodo, della legge n. 232 del 2016 e dall'art. 3, comma 5-undecies, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15
Decreta:
Art. 1
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97220 del 23 settembre 2016, che prevedono che, limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalita' di finanziamento prevista dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, possa essere riconosciuta la prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, di cui al Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, come prorogate dall'art. 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 98998 del 3 aprile 2017 per gli anni 2018 e 2019, si applicano anche per l'anno 2022. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 giugno 2022
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1960 |