Gazzetta n. 182 del 5 agosto 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 17 giugno 2022
Modalita' di ripartizione del Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive.


IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
Visto in particolare, l'art. 24 del citato regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 in materia di rendicontazione periodica;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 502, che istituisce il Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive, con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e contestualmente demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in cui sono stabilite le modalita' di ripartizione fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del Fondo;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;
Considerato che gli interventi di rilevamento precoce e di gestione, di cui rispettivamente agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, sono da attuare in misura proporzionale alla superficie di territorio delle regioni e delle province autonome;
Visto quanto indicato dall'art. 2, comma 1, del decreto del direttore generale per il patrimonio naturalistico e mare n. 12 del 16 marzo 2022, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, in materia di dati ed informazioni raccolti dalle regioni e province autonome;
Ritenuto che la tempestivita' nell'individuazione ed eradicazione rapida delle specie esotiche invasive e' determinante per il successo delle operazioni, per il minor numero di esemplari da rimuovere e di conseguenza i minori costi da sostenere;
Ritenuta l'importanza di garantire un uso efficace delle risorse, ovvero la tempestivita' degli interventi e l'effettiva eradicazione delle specie esotiche invasive a livello della regione o provincia autonoma, ovvero la significativa riduzione della consistenza nel caso di specie ampiamente diffuse;
Acquisito il concerto dal Ministero dell'economia e delle finanze reso con nota del 26 aprile 2022;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che si e' espressa nella seduta del 25 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1

Oggetto, finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le modalita' di ripartizione del «Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive» fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 che ha istituito il predetto Fondo.
2. Ai sensi del citato art. 1, comma 502 della legge n. 234 del 2021, il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, stanziati sul capitolo 1393 piano gestionale 01 dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica.
 
Allegato 1

Superficie assoluta e in percentuale delle regioni e Province autonome (Fonte ISTAT), con indicazione dell'importo annuo delle risorse di cui all'art. 1.

Superficie Euro Regione (Kmq) %

Abruzzo 10832 3,6 180.000

Basilicata 10073 3,3 165.000

Calabria 15222 5,0 250.000

Campania 13671 4,5 225.000

Emilia-Romagna 22445 7,4 370.000

Friuli-Venezia Giulia 7932 2,6 130.000

Lazio 17232 5,7 285.000

Liguria 5416 1,8 90.000

Lombardia 23863 7,9 395.000

Marche 9401 3,1 155.000

Molise 4460 1,5 75.000

Piemonte 25387 8,4 420.000

Puglia 19541 6,5 325.000

Sardegna 24099 8,0 400.000

Sicilia 25833 8,6 430.000

Toscana 22987 7,6 380.000

Umbria 8464 2,8 140.000

Valle d'Aosta 3261 1,1 55.000

Veneto 18345 6,1 305.000

P.A. Bolzano 7398 2,4 120.000

P.A. Trento 6207 2,1 105.000

302068 100 5.000.000

 
Art. 2

Criteri di ripartizione del Fondo

1. Il Ministero della transizione ecologica provvede a trasferire le risorse disponibili di cui all'art. 1 tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo il criterio di ripartizione pro-porzionale alla superficie territoriale di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministero della transizione ecologica trasferisce a ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano le somme, secondo la ripartizione di cui al comma 1.
 
Art. 3
Attivita' delle regioni e delle Provincie autonome di Trento e
Bolzano

1. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le risorse del fondo per dare attuazione alle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, tenendo conto dei criteri di priorita' e tempestivita' indicati, ai fini dell'efficacia degli interventi, nelle misure di gestione adottate dal Ministero per ogni singola specie invasiva.
2. Ai fini della rendicontazione periodica di cui all'art. 24 del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall'anno 2023 e sino all'anno 2025, le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero della transizione ecologica una relazione circa i risultati ottenuti per l'eradicazione rapida delle specie esotiche invasive, nonche' per la significativa riduzione della consistenza e per la gestione, nel caso di specie ampiamente diffuse. Detta relazione e' corredata dalla documentazione a consuntivo delle spese sostenute per i predetti fini.
 
Art. 4

Revoca del contributo

1. Il Ministero della transizione ecologica puo' disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sull'effettiva attivita' di rilevamento precoce ed eradicazione rapida nonche' di applicazione delle mi-sure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui e' stata constatata l'ampia diffusione, effettuati da ciascuna regione o dalle Provincie autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministero della transizione ecologica, nel caso di riscontrate irregolarita' delle procedure o, comunque, di accertati comportamenti devianti rispetto a quanto previsto dalla legge, dal presente decreto, revoca il contributo e le risorse erogate sono recuperate e versate all'entrata del bilancio dello Stato su apposito capitolo individuato con successivo atto e restano acquisite definitivamente all'erario.
 
Art. 5

Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2022

Il Ministro
della transizione ecologica
Cingolani Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 2155