Gazzetta n. 182 del 5 agosto 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 27 giugno 2022 |
Attivazione, con risorse finanziarie del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) «H2 Technology», «H2 Industry», «Infrastrutture digitali e servizi cloud» e «Microelettronica 2». |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in applicazione del quale la Commissione puo' considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo (nel seguito, anche IPCEI); Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica, autorizzato con decisione della Commissione europea C(2018) 8864 final del 18 dicembre 2018; Visto l'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che, per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitivita' dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assume la denominazione di «Fondo IPCEI» e puo' intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e in tutte le catene del valore individuati dalla Commissione europea; Considerato che il medesimo comma 232 prevede che, ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito del citato importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonche' per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo, e che sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico; Visto il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021, che definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI di cui al citato art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo; Visto in particolare l'art. 6, comma 1, del predetto decreto 21 aprile 2021 che prevede che, preliminarmente all'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI, ai fini dell'individuazione dei soggetti partecipanti alle iniziative da sostenere e della costituzione del raggruppamento progettuale, il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito internet apposito invito a manifestare interesse, con riguardo al settore di intervento individuato dallo stesso invito e relativamente alle attivita' da realizzare sul territorio italiano; Visto altresi' il comma 3 dello stesso art. 6 che, nel rispetto del richiamato art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che l'intervento del Fondo IPCEI e' disposto con decreto di attivazione del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei criteri generali stabiliti dallo stesso decreto 21 aprile 2021 e nel rispetto della decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata per il progetto interessato in esito alle procedure di notifica preventiva e notifica di cui al comma 2 del medesimo art. 6; Visto l'invito pubblicato in data 7 febbraio 2019 sul sito del Ministero dello sviluppo economico a manifestare interesse alla presentazione di proposte relative ad importanti progetti di comune interesse europeo; Visto, in particolare, l'avviso dedicato alle proposte nazionali per la costituzione di uno o piu' IPCEI nella catena del valore dell'idrogeno, pubblicato in data 5 febbraio 2021 sul sito del Ministero; Viste le notifiche preventive degli aiuti n. SA.64644 e n. SA.64645 del 31 agosto 2021 relative a due proposte di IPCEI nella catena strategica del valore dell'idrogeno denominate «H2 Technology» e «H2 Industry», che riportano un fabbisogno provvisorio di risorse finanziarie stimate per un importo rispettivamente pari a 1,4 e 1,2 miliardi di euro per l'agevolazione dei soggetti partecipanti ammessi nell'ambito del Fondo IPCEI, in considerazione delle risultanze della valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto 21 aprile 2021 effettuata dal Ministero dello sviluppo economico sulle istanze presentate a valere sul predetto invito a manifestare interesse del 5 febbraio 2021; Vista la notifica degli aiuti n. SA.64644 del 17 giugno 2022 relativa alla predetta proposta di IPCEI nella catena strategica del valore dell'idrogeno denominata «H2 Technology», che riporta un fabbisogno provvisorio di risorse finanziarie stimate per un importo pari a 1,23 miliardi di euro in esito alla valutazione preliminare della Commissione europea; Visto altresi' l'avviso dedicato alle manifestazioni d'interesse per la presentazione di proposte dedicate alla costituzione di un secondo IPCEI nella catena del valore della microelettronica, pubblicato in data 24 agosto 2020 sul sito ministeriale e riaperto il 22 febbraio 2021; Vista la notifica preventiva degli aiuti n. SA.101186 del 21 dicembre 2021 relativa alla proposta di un secondo IPCEI nella catena strategica del valore della microelettronica (nel seguito, «Microelettronica 2»), che riporta un fabbisogno provvisorio di risorse finanziarie stimate per un importo pari a 1,4 miliardi di euro per l'agevolazione dei soggetti partecipanti ammessi nell'ambito del Fondo IPCEI, in esito alla valutazione preliminare effettuata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto 21 aprile 2021 sulle istanze presentate a valere sul predetto invito a manifestare interesse del 24 agosto 2020; Visto inoltre l'avviso dedicato alle manifestazioni d'interesse per la presentazione di proposte relative alla realizzazione di un IPCEI su infrastrutture digitali e servizi cloud, pubblicato in data 30 marzo 2021 sul sito del Ministero dello sviluppo economico; Vista la notifica preventiva degli aiuti n. SA.102519 del 5 aprile 2022 relativa alla proposta di un IPCEI su infrastrutture digitali e servizi cloud, che riporta un fabbisogno provvisorio di risorse finanziarie stimate per un importo pari a 823,5 milioni di euro per l'agevolazione dei soggetti partecipanti ammessi nell'ambito del Fondo IPCEI, sulla base dei risultati della valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto 21 aprile 2021 effettuata dal Ministero dello sviluppo economico sulle istanze presentate a valere sul predetto invito a manifestare interesse del 30 marzo 2021; Visto l'art. 8, comma 2, del piu' volte richiamato decreto 21 aprile 2021, che prevede che il sostegno fornito attraverso il Fondo IPCEI puo' essere combinato a risorse messe a disposizione da istituzioni e programmi europei, nel rispetto delle disposizioni concernenti l'utilizzazione delle stesse; Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Vista, in particolare, la misura M4C2-I2.1 del PNRR inerente all'investimento 2.1 del PNRR, dal titolo «Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI, Important Project of Common European Interest)», previsto nell'ambito della missione 4 «Istruzione, formazione, ricerca», componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», che prevede l'integrazione del Fondo IPCEI, di cui all'art. 1, comma 232, della legge di bilancio 2020, con risorse aggiuntive destinate ai nuovi progetti autorizzati secondo le indicazioni contenute nell'allegato riveduto della citata decisione di approvazione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 novembre 2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; Visto il regolamento UE 2020/852 (regolamento Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, tra cui, in particolare, l'art. 17 recante il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm») agli obiettivi ambientali di cui al medesimo regolamento, e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale; Visto il regolamento (UE) 2021/241 che all'art. 5 stabilisce che tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi al principio del DNSH e ai sei obiettivi ambientali di cui all'art. 9 regolamento Tassonomia, come integrato dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisca in modo sostanziale a non arrecare un danno significativo a nessun obiettivo ambientale; Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final, recante gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (regolamento InvestEU); Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani. In particolare, per la misura M4C2-I2.1 e' previsto un contributo del 40 per cento al climate tag (campo di intervento 022 - Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici), un contributo del 60 per cento al digital tag (campo di intervento 021quarter - Investimenti in tecnologie avanzate quali: capacita' di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico/capacita' di comunicazione quantistica compresa la crittografia quantistica; progettazione, produzione e integrazione dei sistemi di microelettronica; la prossima generazione di dati, cloud e capacita' europee all'avanguardia in infrastrutture, piattaforme e servizi; realta' virtuale e aumentata, Deeptech e altre tecnologie digitali avanzate. Investimenti volti a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento digitale); Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di obiettivi, traguardi ed obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare, per la misura M4C2-I2.1 la pubblicazione, entro giugno 2022, di atti ministeriali attraverso cui si assegnano i finanziamenti necessari a sostenere i progetti partecipanti (milestone M4C2-11), e la successiva pubblicazione, entro giugno 2023, dell'elenco dei soggetti partecipanti a tutti gli avvisi (milestone M4C2-12), con il fine ultimo di assicurare il coinvolgimento di almeno venti imprese sostenute attraverso il modello IPCEI (target M4C2-22); Visto l'art. 8, comma 1, del piu' volte citato decreto 21 aprile 2021, che prevede che le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche possono contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla realizzazione di ciascun IPCEI, nei limiti dei massimali di aiuto concedibili dalle autorita' italiane stabiliti nelle decisioni di autorizzazione e mettendo a disposizione del Fondo proprie risorse aggiuntive, recepite nel rispettivo decreto di attivazione come previsto all'art. 6, comma 3, del decreto 21 aprile 2021; Vista la misura M2C2-I5.2 relativa all'investimento 5.2 dal titolo «Idrogeno», previsto nell'ambito della missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile» del medesimo PNRR, finalizzata a consolidare e creare competenze proprietarie, attraverso ricerca e sviluppo e creare una catena europea nella produzione e nell'utilizzo dell'idrogeno, attraverso il sostegno a progetti tesi a creare una catena del valore dell'idrogeno in Italia che sia adatta anche per partecipare a potenziali importanti progetti di comune interesse europeo sull'idrogeno secondo le indicazioni contenute nell'allegato riveduto della citata decisione di approvazione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unita' di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 27 aprile 2022, che ha stabilito la dotazione finanziaria delle singole linee di intervento per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile», investimento 5.2 «Idrogeno» e ha individuato i criteri generali per la declinazione delle modalita' di attuazione degli interventi, ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a), che ha destinato 250 milioni di euro a iniziative nell'ambito degli IPCEI per la realizzazione di impianti per la produzione di elettrolizzatori; Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto 27 aprile 2022, che stabilisce che, nel rispetto dei contenuti, delle condizionalita', dei traguardi e obiettivi e della tempistica stabiliti dal PNRR, nonche' della normativa nazionale che disciplina l'attuazione del Piano medesimo, con successivi provvedimenti del direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica sono selezionati i progetti ammessi a ricevere sostegno ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del medesimo decreto, nonche' sono disciplinate le modalita' di assegnazione delle relative risorse; Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ed in particolare l'art. 10, comma 4, che stabilisce che, laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021; Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; Vista la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25, del Ministero dell'economia e delle finanze recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»; Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»; Vista la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»; Vista la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»; Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto (CUP); Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115, del 31 maggio 2017, recante «regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni; Vista la «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 final del 25 novembre 2021 recante l'aggiornamento dei criteri per l'analisi della compatibilita' con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, che si applica dal 1° gennaio 2022 a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali la Commissione e' chiamata a decidere a partire dalla medesima data, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della stessa in forza della comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014; Tenuto conto che l'effettiva implementazione degli aiuti di Stato a sostegno della realizzazione di IPCEI ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' soggetta alla preventiva approvazione della Commissione europea, che le agevolazioni del Fondo IPCEI sono concesse nelle forme e nei limiti autorizzati dalla Commissione europea e che, pertanto, l'esecuzione degli aiuti di cui alle richiamate notifiche preliminari relative alle proposte di IPCEI afferenti alla catena strategica del valore dell'idrogeno, della microelettronica e delle infrastrutture digitali e servizi cloud e' sottoposta all'emanazione delle relative decisioni di autorizzazione da parte della stessa Commissione, in esito al completamento dell'iter di notifica e valutazione della compatibilita' degli aiuti con il mercato interno; Tenuto conto dell'esito positivo delle valutazioni preliminari del Ministero dello sviluppo economico effettuate ai sensi dell'art. 6, comma 2, del richiamato decreto interministeriale 21 aprile 2021 rispetto alle richiamate proposte di IPCEI afferenti alla catena strategica del valore dell'idrogeno, della microelettronica e delle infrastrutture digitali e servizi cloud nell'ambito delle predette procedure di selezione e notifica preventiva dei progetti, e dello stato di avanzamento del procedimento di notifica, valutazione e autorizzazione europeo, ancora da completarsi; Tenuto conto che, in esito alle notifiche preliminari effettuate dal Ministero dello sviluppo economico, la Commissione europea - DG Concorrenza deve esprimersi ai fini del completamento della valutazione di compatibilita' con il mercato interno secondo i richiamati criteri stabiliti dalla Commissione europea con Comunicazione C(2021) 8481 final, tuttora in corso; Tenuto conto del cronoprogramma di attivazione delle risorse del PNRR per la richiamata misura M4C2-I2.1, relativa all'integrazione delle risorse del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere alla destinazione delle risorse di cui alla misura M4C2-I2.1 del PNRR a sostegno della realizzazione dei richiamati progetti notificati preliminarmente a data odierna, attraverso l'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI nelle more dell'adozione delle relative decisioni di autorizzazione della Commissione europea, assicurando l'attribuzione delle risorse ai predetti interventi in coerenza con il cronoprogramma degli obiettivi, traguardi ed obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR per la misura citata e recependo contestualmente, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto interministeriale 21 aprile 2021, le risorse della misura M2C2-I5.2 destinate dal decreto 27 aprile 2022 del Ministro della transizione ecologica al co-finanziamento delle proposte compatibili con tale linea di intervento presenti nell'ambito degli IPCEI proposti nell'ambito della catena del valore dell'idrogeno; Ritenuto opportuno, pertanto, attivare l'intervento del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a sostegno della realizzazione dei progetti di cui agli aiuti n. SA.64644, relativo alla proposta di IPCEI Idrogeno «H2 Technology», n. SA.64645, relativo alla proposta di IPCEI Idrogeno «H2 Industry», n. SA.101186, relativo alla proposta di IPCEI «Microelettronica 2», e n. SA.102519, relativo alla proposta di IPCEI «Infrastrutture digitali e servizi cloud», sottoposti dall'Italia alla Commissione europea con notifica preventiva nelle date sopra richiamate, subordinatamente all'emanazione e ai contenuti delle relative decisioni di autorizzazione della stessa, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal decreto 21 aprile 2021 avuto riguardo agli orientamenti applicabili per effetto della comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 final del 25 novembre 2021, prevedendo che il riparto delle risorse finanziarie tra le iniziative, le procedure di dettaglio per la concessione delle agevolazioni, le modalita' di erogazione delle stesse e gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi agevolativi previsti dal decreto 21 aprile 2021 siano di conseguenza definiti nei successivi provvedimenti di attuazione, da emanarsi in esito al completamento delle procedure di autorizzazione europea piu' volte richiamate, nel rispetto dei vincoli derivanti dal PNRR;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) Componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo scopo di affrontare sfide specifiche, che si articola in una o piu' misure; b) Comunicazione IPCEI: la comunicazione della Commissione europea comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 final del 25 novembre 2021, recante i «Criteri per l'analisi della compatibilita' con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo», che si applica dal 1° gennaio 2022 a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali la Commissione e' chiamata a decidere a partire dalla medesima data, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della stessa; c) Decisioni di autorizzazione: le diverse decisioni della Commissione europea di autorizzazione delle proposte di aiuti presentate per il sostegno alla realizzazione degli IPCEI «H2 Technology» e «H2 Industry» nella catena strategica del valore dell'idrogeno, relative rispettivamente agli aiuti SA.64644 e SA.64645, dell'IPCEI Microelettronica 2 in relazione all'aiuto SA.101186, e dell'IPCEI Infrastrutture digitali e servizi cloud inerente all'aiuto SA.102519, ed eventuali successive decisioni della Commissione che autorizzino ulteriori interventi nell'ambito degli IPCEI medesimi; d) Decreto interministeriale: il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021, che definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI, di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli IPCEI; e) DGIAI: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero; f) Fondo IPCEI: il fondo, di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli IPCEI; g) Gazzetta ufficiale: la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; h) IPCEI: importante progetto di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; i) IPCEI Infrastrutture digitali e servizi cloud: l'IPCEI di cui alla proposta SA.102519 nella catena strategica del valore relativa alle infrastrutture digitali e ai servizi cloud; j) IPCEI Microelettronica 2: l'IPCEI di cui alla proposta SA.101186 nella catena strategica del valore della microelettronica; k) IPCEI H2 Technology: l'IPCEI di cui alla proposta SA.64644 nella catena strategica del valore dell'idrogeno; l) IPCEI H2 Industry: l'IPCEI di cui alla proposta SA.64645 nella catena strategica del valore dell'idrogeno; m) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico; n) Missione: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti. Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche» strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilita' sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute); o) Misure: specifici investimenti e/o riforme previste dal PNRR realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati; p) Principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali (anche solo DNSH): Principio definito all'art. 17 del regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) 2021/24,1e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del regolamento (UE) 2021/241; q) Project portfolio: il progetto individuale dell'impresa e/o dell'organismo di ricerca partecipante ad un IPCEI, riportante la chiara definizione degli obiettivi realizzativi e delle modalita' di esecuzione da parte del soggetto. In caso di progetto integrato, i project portfolio rispondono ai requisiti previsti dalla Comunicazione IPCEI; r) PNRR: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241, approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021. |
| Art. 2
Ambito di applicazione e risorse disponibili
1. Il presente decreto dispone, ai sensi dell'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno degli IPCEI H2 Technology, H2 Industry, Infrastrutture digitali e servizi cloud e microelettronica 2, nel rispetto delle procedure e per le finalita' stabilite dal decreto interministeriale, dei contenuti della comunicazione IPCEI e delle successive decisioni di autorizzazione, nonche' delle norme, disposizioni e procedure applicabili previste per il finanziamento nell'ambito del PNRR. 2. Per l'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno degli IPCEI di cui al comma 1, sono rese disponibili: a) risorse pari a euro 1.500.000.000,00 (unmiliardocinquecentomilioni,00) dell'intervento del PNRR M4C2-I2.1 - missione 4 «Istruzione, formazione, ricerca», componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», investimento 2.1 «Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)», a valere sulle disponibilita' destinate a tale intervento dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 recante l'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR; b) risorse pari a euro 250.000.000 (duecentocinquantamilioni,00) dell'intervento del PNRR M2C2-I5.2 - missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile», investimento 5.2 «Idrogeno», a valere sulle disponibilita' destinate a tale intervento dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 recante l'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR, da destinarsi alle iniziative ammissibili previste nell'ambito degli IPCEI H2 Technology e H2 Industry secondo quanto disposto dal decreto del Ministro della transizione ecologica 27 aprile 2022 richiamato in premessa. 3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 possono essere aumentate, con uno o piu' decreti di attivazione ad integrazione del presente provvedimento, per il completamento degli interventi agevolativi, anche a valere sulle risorse delle regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche che si rendano disponibili per contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla realizzazione del progetto di cui al comma 1, fermo restando l'importo massimo degli aiuti di Stato concedibili previsto dalle decisioni di autorizzazione. 4. Qualora per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto vengano rese disponibili risorse nell'ambito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, tali disponibilita' potranno essere attivate, nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi regolamenti e delle disposizioni concernenti l'utilizzazione delle stesse. 5. Per le finalita' di cui al presente intervento ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto, le risorse destinate all'intervento e le eventuali successive integrazioni delle stesse sono attribuite alla contabilita' speciale n. 1726, fermo restando il rispetto delle disposizioni finanziarie previste per l'utilizzazione delle risorse a valere sul PNRR. |
| Art. 3
Condizioni di attuazione degli interventi agevolativi
1. Gli interventi agevolativi sono attuati dalla DGIAI per ciascun IPCEI tra quelli individuati dall'art. 2, comma 1, in esito al completamento del relativo iter di autorizzazione degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento, dal decreto interministeriale e dalle norme e disposizioni applicabili stabilite per il finanziamento nell'ambito del PNRR. 2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del decreto interministeriale per la realizzazione di progetti di cui all'art. 4 del medesimo provvedimento, ammessi al sostegno delle autorita' italiane ed individuati dalla decisione di autorizzazione relativa allo specifico IPCEI oggetto di attuazione, e gli organismi di ricerca partecipanti ai medesimi progetti selezionati dal Ministero nella fase di valutazione preliminare e agevolabili ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale. 3. Le agevolazioni sono concesse secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto interministeriale, nel rispetto di tutte le condizioni e limiti che saranno stabiliti nelle decisioni di autorizzazione e subordinatamente all'emanazione delle stesse, nonche' in ottemperanza alle norme, disposizioni e condizionalita' applicabili previste nell'ambito del PNRR. Le agevolazioni costituenti aiuti di Stato sono accordate nelle forme e nel rispetto di tutte le condizioni e limiti stabiliti nella relativa decisione di autorizzazione. Le agevolazioni destinate agli organismi di ricerca di cui al comma 2 sono concedibili al di fuori del campo di applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato, laddove ricorrano le condizioni previste dalla vigente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. E' fatto in ogni caso divieto di cumulo con agevolazioni costituenti aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto interministeriale. Nei casi in cui il cumulo e' consentito con agevolazioni non costituenti aiuti di Stato, il medesimo costo progettuale non puo' essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. 4. E' garantito il rispetto del contributo per il clima e per il digitale previsto per l'ammissibilita' al finanziamento del PNRR nell'ambito delle misure di riferimento, e l'ottemperanza al principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali (DNSH), ivi comprese le esclusioni di carattere settoriale individuate all'allegato V, punto B, del regolamento istitutivo del programma InvestEU (regolamento UE 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che modifica il regolamento UE 2015/1017). 5. Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e in ottemperanza a quanto indicato nella comunicazione IPCEI, i progetti sono finanziabili con risorse del PNRR se conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali (DNSH), agli orientamenti attuativi applicabili diramati in ambito nazionale e alla normativa ambientale nazionale ed europea vigente, e non dovranno riguardare le seguenti attivita': a) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01); b) attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. Se l'attivita' che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attivita' che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione; c) attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (l'esclusione non si applica per gli impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, ne' agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purche' tali azioni non determinino un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l'esclusione non si applica per gli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purche' tali azioni non determinino un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto); d) attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. 6. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), sono attribuite ai soggetti beneficiari individuati da una decisione di autorizzazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della transizione ecologica 27 aprile 2022 richiamato in premessa. 7. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie destinate a ciascun intervento, come individuate nei provvedimenti di attuazione emanati ai sensi dell'art. 4, comma 8. |
| Art. 4
Procedura di accesso alle agevolazioni
1. I termini per la presentazione delle istanze su ciascun intervento di sostegno agli IPCEI di cui all'art. 2, comma 1, sono aperti dalla DGIAI entro novanta giorni dalla data di notifica allo Stato membro della relativa decisione di autorizzazione, fermi restando i termini necessari per l'attivazione delle risorse di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 ove applicabili. La data di apertura dei termini per ciascun intervento e' indicata nel relativo provvedimento di attuazione di cui al comma 8. 2. Le istanze di accesso alle agevolazioni devono essere presentate alla DGIAI con le modalita' e con gli schemi indicati nei provvedimenti di cui al comma 8, firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del beneficiario e corredate della seguente documentazione: a) project portfolio approvato; b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica degli importi di progetto; c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni; d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione; e) quanto ulteriore previsto dai provvedimenti di cui al comma 8 in relazione allo specifico intervento. 3. In caso di variazione della documentazione di cui alle lettere c) e d) del comma 2, i soggetti richiedenti sono tenuti a darne pronta comunicazione alla DGIAI per gli adempimenti di propria competenza. 4. La DGIAI, anche per il tramite dei soggetti dalla stessa incaricati, procede alla valutazione di ammissibilita' formale di cui all'art. 6, comma 6, lettera a), del decreto interministeriale, da completare nel termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso al Fondo IPCEI, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Nel corso dell'istruttoria, la DGIAI: a) verifica il rispetto delle modalita' e dei termini di presentazione delle istanze; b) riscontra la completezza della documentazione presentata; c) procede a verificare il rispetto dei requisiti di ammissibilita' alle agevolazioni previsti dal decreto interministeriale e delle condizioni per la concessione delle stesse sulla base del project portfolio e della decisione di autorizzazione; d) procede alle verifiche previste per l'ammissibilita' al PNRR, nei casi applicabili; e) determina l'ammontare delle agevolazioni concedibili secondo quanto previsto dal decreto interministeriale, sulla base delle risorse disponibili. 5. Qualora nel corso di svolgimento dell'attivita' istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, la DGIAI puo' richiederli al soggetto richiedente mediante una comunicazione scritta assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a trenta giorni. 6. In caso di esito positivo della valutazione di ammissibilita' formale, effettuata la verifica antimafia di cui all'art. 6, comma 6, lettera b), del decreto interministeriale, la DGIAI procede entro venti giorni alla registrazione degli aiuti sul registro nazionale degli aiuti di Stato e all'adozione del decreto di concessione, contenente l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni e gli oneri a carico dei soggetti beneficiari, nonche' gli ulteriori elementi necessari per la corretta esecuzione dei progetti e l'implementazione dell'iter agevolativo. Nel decreto di concessione e' altresi' indicato, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Il decreto di concessione e' trasmesso al soggetto beneficiario che provvede, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituirlo entro dieci giorni debitamente sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o procuratore speciale in possesso di idonei poteri. 7. In caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria di cui al comma 1, il Ministero da' comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza al soggetto richiedente ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. 8. La modulistica, le procedure di dettaglio per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, le disposizioni per il trattamento dei dati personali e gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi agevolativi oggetto del presente provvedimento di attivazione sono definiti con uno o piu' provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. Con i medesimi provvedimenti sono individuate le date di apertura delle procedure agevolative per ciascun intervento ed e' effettuato il riparto delle risorse di cui all'art. 2, comma 2, tra le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, nei limiti dei rispettivi fabbisogni emergenti dalle decisioni di autorizzazione, tenuto conto delle risultanze relative all'avanzamento degli interventi e dei vincoli previsti nell'ambito del PNRR per il soddisfacimento del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale. |
| Art. 5
Esecuzione dei progetti
1. Ciascun progetto deve essere attuato conformemente al relativo project portfolio e alle previsioni della decisione di autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione IPCEI e delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto interministeriale. 2. Per ciascun intervento, sono ammissibili le spese e i costi autorizzati, nell'ambito delle categorie previste dalla comunicazione IPCEI, sostenuti nel corso della realizzazione del progetto nel rispetto del periodo di eleggibilita' previsto dalla decisione di autorizzazione, determinate secondo le disposizioni individuate dal relativo provvedimento di cui all'art. 4, comma 8. Le spese e i costi possono essere determinati ricorrendo alle opzioni semplificate di costo, ove consentito dalle predette disposizioni in ragione della fonte di finanziamento e nel rispetto dei piani finanziari di progetto autorizzati. 3. Ciascun soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilita' separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato. Al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche sulla corretta esecuzione dei progetti, ciascun soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate e degli importi ammessi alle agevolazioni. 4. Ulteriori limiti e condizioni sono individuati nei provvedimenti di attuazione e concessione, per garantire il rispetto delle disposizioni per il finanziamento nell'ambito del PNRR, ovvero qualora siano utilizzate risorse nell'ambito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali applicabili. 5. Il Ministero, anche attraverso i soggetti dallo stesso incaricati, effettua le attivita' inerenti alle verifiche amministrative propedeutiche all'erogazione delle agevolazioni, a fronte degli stati avanzamento lavori in itinere e a saldo presentati da ciascun soggetto beneficiario, e debitamente corredati della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute. 6. Il Ministero, anche avvalendosi di uno o piu' dei competenti esperti nominati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto interministeriale, effettua altresi' verifiche di natura tecnica sullo stato di attuazione di ciascun progetto sia durante lo svolgimento dei programmi, sia ad ultimazione degli stessi. Tali verifiche, anche in loco, sono indirizzate a valutare lo stato di svolgimento dei progetti nel rispetto del project portfolio approvato, le eventuali criticita' tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attivita' previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione dei progetti. 7. Al fine di consentire lo svolgimento da parte del Ministero delle verifiche di cui ai precedenti commi, ciascun soggetto beneficiario trasmette, preliminarmente, una relazione sullo stato di attuazione del relativo progetto. Tale relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati negli schemi resi disponibili con i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 8. 8. Il Ministero condivide le risultanze delle verifiche sull'avanzamento dei progetti con gli organi di governo di ciascun IPCEI, al fine di acquisire le ulteriori eventuali determinazioni da parte degli stessi, ai fini dell'attuazione degli interventi agevolativi. 9. Laddove gli organi di governo dello specifico IPCEI riscontrino la necessita' di concedere una proroga, a seguito di richiesta motivata da parte di un soggetto beneficiario, e decidano di autorizzare la stessa, il Ministero prendera' atto del nuovo termine di ultimazione del progetto. 10. Rimangono ferme le condizioni di finanziabilita' e le limitazioni temporali per l'ammissione di attivita' progettuali a finanziamento nell'ambito del PNRR, nonche' le ulteriori emergenti in ragione delle diverse fonti di finanziamento attivate. 11. La DGIAI ridetermina, con proprio decreto, in via definitiva, l'ammontare delle agevolazioni spettanti, previa acquisizione delle determinazioni sullo svolgimento del progetto da parte degli organi di Governo dell'IPCEI di riferimento e degli organismi comunitari competenti, e sulla base delle verifiche in merito alla realizzazione del progetto effettuati. Le agevolazioni concesse non possono eccedere il limite del deficit di finanziamento riconosciuto, a seconda della tipologia di soggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 e comma 3, del decreto interministeriale. Gli aiuti di Stato sono sottoposti alle clausole di recupero nei casi e con le modalita' stabiliti dalla relativa decisione di autorizzazione. |
| Art. 6
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi ove previste. I provvedimenti di cui all'art. 4, comma 8, recano i criteri di dettaglio per l'ammissione, determinazione e rendicontazione delle spese e dei costi. 2. Le richieste di erogazione, predisposte da ciascun soggetto beneficiario, sono sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore speciale del medesimo, secondo i modelli resi disponibili per ciascun intervento dal relativo provvedimento di cui all'art. 4, comma 8, e trasmesse alla DGIAI con nei termini e con le modalita' indicate nello stesso. 3. Ciascuna richiesta di erogazione dovra' essere accompagnata dalla seguente documentazione, redatta secondo i modelli e con le modalita' indicate per ciascun intervento dal relativo provvedimento di cui all'art. 4, comma 8: a) scheda di rendicontazione dei costi, firmata dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario; b) relazione tecnica di consuntivo, da cui risultino lo stato di avanzamento del progetto, gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, la valutazione di congruita' e pertinenza dei costi sostenuti, il dettaglio delle attivita' svolte e dei relativi costi con riferimento ai diversi ambiti tecnologici del progetto; c) dichiarazione del legale rappresentante o procuratore speciale della societa' che i costi esposti sono pertinenti al progetto, sono congrui e sono stati regolarmente sostenuti, e che le relative fatture e titoli di spesa sono stati regolarmente e integralmente pagati, fermo restando quanto previsto in caso di ricorso alle opzioni semplificate di costo ove consentite; d) schede di rendicontazione dei costi del personale; e) ulteriore documentazione prevista dal provvedimento attuativo. 4. Il Ministero si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria ai fini della valutazione di ammissibilita' dei costi presentati. Qualora nel corso di svolgimento dell'attivita' istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il Ministero puo' richiederli al soggetto beneficiario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a trenta giorni. 5. Entro i centoventi giorni successivi alla data di presentazione della richiesta di erogazione, ovvero del completamento della documentazione presentata ai sensi del comma 4, ai fini dell'erogazione delle somme spettanti, il Ministero provvede a: a) verificare l'avanzamento del progetto e la pertinenza delle spese rendicontate sulla base della relazione tecnica presentata dal soggetto beneficiario; b) verificare la pertinenza, la congruita' e l'ammissibilita' delle spese e dei costi rendicontati; c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal presente articolo, fermo restando quanto previsto in caso di ricorso alle opzioni semplificate di costo ove consentite; d) verificare la regolarita' contributiva del soggetto beneficiario; e) verifica dell'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia; f) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; g) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; h) procedere alle ulteriori verifiche previste per la determinazione, verifica ed erogazione degli aiuti di Stato; i) determinare le agevolazioni spettanti. 6. Ai fini dello svolgimento delle verifiche di natura tecnica di cui al comma 5, e delle ulteriori valutazioni che si rendano necessarie in relazione allo specifico stato avanzamento, la DGIAI provvede ad acquisire, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione ovvero dalla data di completamento della documentazione prevista dal comma 3, una valutazione tecnica redatta da uno o piu' dei competenti esperti nominati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto interministeriale. 7. Effettuate le verifiche di cui al comma 5, in assenza di rilievi da parte degli organismi di Governo del progetto circa l'andamento delle attivita' autorizzate dello specifico intervento, il Ministero: a) comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'agevolazione e l'importo effettivamente erogabile; b) liquida ai beneficiari, entro il termine di cui al comma 5, gli importi di agevolazione spettanti, nel limite delle disponibilita' di cassa derivanti dalle risorse stanziate per ciascun anno, provvedendo all'erogazione del saldo via via che le risorse annualmente stanziate nel Fondo IPCEI si renderanno disponibili. 8. Risorse residue del Fondo IPCEI, stanziate e non erogate, saranno rese disponibili negli anni successivi, sulla base dell'avanzamento della spesa e delle determine degli organi di Governo delle iniziative. 9. Laddove indicato nei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 8, la prima erogazione puo' essere disposta nei casi applicabili a titolo di anticipazione nel limite massimo del 20 per cento del totale delle agevolazioni concesse e comunque nel rispetto del piano finanziario di progetto approvato in sede di autorizzazione degli aiuti di Stato, esclusivamente previa richiesta del soggetto beneficiario e presentazione, nel caso delle imprese beneficiarie, di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare. 10. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate, in anticipazione e ad avanzamento, non puo' superare il 90 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultima richiesta di erogazioni o, se non sufficiente, anche da quella immediatamente precedente, e' erogato a saldo, una volta effettuata la verifica finale sul completamento del progetto ed emanato il decreto di cui all'art. 5, comma 11. 11. Qualora, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il Ministero opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il soggetto beneficiario deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni quindici dalla richiesta trasmessa dal Ministero, l'accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione e decorrente dalla data di accreditamento, sul conto corrente bancario dallo stesso indicato. |
| Art. 7
Variazioni
1. Ciascun progetto deve essere realizzato in conformita' al relativo documento project portfolio approvato in sede di autorizzazione. 2. Eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate dal singolo soggetto beneficiario al Ministero con un'argomentata relazione illustrativa, corredata di idonea documentazione. 3. Non sono ammissibili le variazioni che alterino i contenuti, gli obiettivi e le modalita' attuative oggetto dell'autorizzazione della Commissione europea di cui alla decisione di autorizzazione. 4. Le variazioni che non alterino i contenuti, gli obiettivi e le modalita' attuative oggetto dell'autorizzazione della Commissione europea di cui alla decisione di autorizzazione, concernenti le singole voci dei costi ammessi in concessione o scostamenti di costi tra le diverse attivita' sono valutate in sede di erogazione a saldo. 5. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di titolarita' del progetto, il soggetto beneficiario deve darne tempestiva comunicazione al Ministero, con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione, fermo restando il rispetto delle condizioni previste per la realizzazione del progetto e il conseguimento dei risultati dello stesso. 6. Fino a quando le proposte di variazione non siano state assentite dal Ministero, previo eventuale assenso degli organi di Governo dell'IPCEI, della Commissione europea e dei competenti organi dedicati alla supervisione del progetto, e' sospesa l'erogazione delle agevolazioni. |
| Art. 8
Controlli, ispezioni e monitoraggio
1. Ciascun soggetto beneficiario e' tenuto ad acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonche' da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi di Governo del progetto e dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, ivi compreso per quanto concerne il finanziamento a valere sul PNRR o su altre fonti di finanziamento nazionali o europee. 2. Nel caso in cui i suddetti controlli e l'esame della documentazione presentata ai fini dell'erogazione non abbiano dato esito positivo, il Ministero, in caso di rilievi sanabili, sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al soggetto beneficiario, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla richiesta. 3. Il soggetto beneficiario e' tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero e dai competenti organi della Commissione europea e di Governo dello specifico IPCEI, nonche' per il finanziamento a valere sul PNRR o su altre fonti di finanziamento nazionali o europee. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 27 giugno 2022
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 879 |
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