Gazzetta n. 182 del 5 agosto 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 2022 |
Revisione della rete stradale di interesse nazionale e regionale ricadente nella Regione Lazio. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge 15 marzo del 1997, n. 59», e in particolare, l'art. 98 recante «Funzioni mantenute allo Stato», l'art. 99 recante «Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali» e l'art. 101 recante «Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale»; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo n. 112», ed in particolare l'art. 1-bis, comma 1 nel quale e' previsto che alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del medesimo decreto, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia; Visto altresi', l'art. 1-bis, comma 2, del citato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, nel quale e' previsto che le modifiche di cui al comma 1 del medesimo articolo consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione di intere strade o di singoli tronchi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, in materia di viabilita'»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2000, recante «Criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita'»; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000 relativi al trasferimento alle Regioni Emilia Romagna, Lazio e Toscana e agli enti locali delle regioni medesime dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001, 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio 2006, 16 dicembre 2008, 8 luglio 2010, 13 giugno 2017, 28 febbraio 2018 e 21 novembre 2019 con i quali sono state modificate sia le tabelle di individuazione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale di cui decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che le tabelle delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000; Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 2 febbraio 2006, 14 febbraio 2007 e 5 novembre 2010, con cui sono state rideterminate le risorse da attribuire, rispettivamente, dallo Stato alle Regioni Abruzzo, Campania, Liguria, Marche, Puglia e Umbria a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale a seguito dell'emanazione dei sopracitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio 2006 e 16 dicembre 2008; Vista la nota della Regione Lazio n. prot. 634258 del 12 ottobre 2018, protocollata al n. 11598 del 15 ottobre 2018, di richiesta di riclassificazione a strada statale di n. 2 tronchi di SSV Sora - Cassino ricadenti nella regione Lazio; Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili prot. n. 30029 del 5 agosto 2021, concernente la richiesta di riclassificazione di n. 2 tronchi di SSV Sora - Cassino ricadenti nella regione Lazio; Considerata l'esigenza riclassificare 2 tronchi della SSV Sora - Cassino; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 16/2021, reso nell'adunanza del 20 maggio 2021; Acquisita l'intesa in Conferenza unificata nella seduta del 2 febbraio 2022, rep. atti n. 11/CU; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Decreta:
Art. 1
1. La tabella di individuazione della rete stradale di interesse nazionale relativa alla Regione Lazio allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e' sostituita da quella di cui all'allegato A, al presente decreto. 2. La tabella di individuazione della rete stradale d'interesse regionale relativa alla regione Lazio, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, come modificata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001, e 20 febbraio 2018 e' sostituita da quella di cui all'allegato B, al presente decreto. 3. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, restano di proprieta' dei comuni i tratti delle strade aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti. 4. Eventuali rettifiche ai dati contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto possono essere apportate d'intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000. A completamento delle operazioni di consegna il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede, a seguito della trasmissione da parte dell'Anas S.p.a. dei relativi verbali unitamente alle tabelle aggiornate, alla ricognizione delle rettifiche eventualmente resesi necessarie e, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla ripubblicazione delle tabelle. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. Per l'esercizio delle funzioni conferite con il presente decreto si provvede con i criteri e modalita' delineati dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000 recante Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, in materia di viabilita'. |
| Art. 3
1. L'operativita' del trasferimento per i tratti di strade riclassificati e' subordinata alla redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 giugno 2022
Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1797 |
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