Gazzetta n. 182 del 5 agosto 2022 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 28 luglio 2022 |
Inserimento del medicinale rituximab (originator e biosimilare) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti adulti con sindrome nefrosica steroido-dipendente o a frequenti recidive in corso di glomerulopatia a lesioni minime o glomerulosclerosi focale. (Determina n. 90294). |
|
|
IL DIRIGENTE dell'area pre-autorizzazione
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; Vista la determina del direttore generale n. 1792 del 13 novembre 2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, e' stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilita' del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera a) del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno 2022, in virtu' della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; Considerate le evidenze relative all'efficacia del «Rituximab» nell'indurre e mantenere la rimessione della sindrome nefrosica steroido-dipendente o a frequenti recidive in corso di glomerulopatia a lesioni minime o glomerulosclerosi focale nei pazienti adulti; Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a totale carico del servizio sanitario nazionale per il trattamento di pazienti adulti con sindrome nefrosica steroido-dipendente o a frequenti recidive in corso di glomerulopatia a lesioni minime o glomerulosclerosi focale; Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nella riunione del 2, 3 e 4 maggio 2022 - stralcio verbale n. 68; Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 14 luglio 2022 n. 30 - punto n. 5; Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale rituximab nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti adulti con sindrome nefrosica steroido-dipendente o a frequenti recidive in corso di glomerulopatia a lesioni minime o glomerulosclerosi focale;
Determina:
Art. 1
Il medicinale RITUXIMAB e' inserito ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per l'indicazione terapeutica di cui all'art. 2. |
| Allegato 1
Denominazione: rituximab (originator e biosimilare). Indicazione terapeutica: trattamento di pazienti adulti con sindrome nefrosica steroido-dipendente o a frequenti recidive in corso di glomerulopatia a lesioni minime o glomerulosclerosi. Criteri di inclusione: pazienti adulti affetti da sindrome nefrosica idiopatica (MCD o FSGS) steroido-dipendente o con frequenti recidive per i quali le alternative terapeutiche autorizzate risultino non efficaci o non raccomandabili sulla base del profilo di sicurezza. La sindrome nefrosica steroido-dipendente e' definita da due recidive consecutive in corso di terapia steroidea o entro due settimane dalla sospensione dei corticosteroidi. La sindrome nefrosica con frequenti recidive e' definita da due o piu' recidive entro i sei mesi dalla risposta iniziale, o da quattro o piu' recidive in un periodo di dodici mesi. Criteri di esclusione: ipersensibilita' al principio attivo, alle proteine di origine murina o ad uno qualsiasi degli altri eccipienti elencati nel paragrafo 6.1 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) dei medicinali a base di rituximab; infezioni attive gravi (vedere paragrafo 4.4 dell'RCP dei medicinali a base di rituximab); pazienti in uno stato di grave immunocompromissione; scompenso cardiaco grave (classe IV New York Heart Association) o malattia cardiaca grave e non controllata (vedere paragrafo 4.4 dell'RCP dei medicinali a base di rituximab). Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco. Piano terapeutico: due somministrazioni di rituximab (originator e biosimilare) da 375 mg/m² a distanza di due settimane, ripetibile in caso di recidiva. Altre condizioni da osservare: le modalita' previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa. Parametri per il monitoraggio clinico. Screening pre-infusione: prima della prima somministrazione di Rituximab, il paziente dovra' essere sottoposto a valutazione mediante esame fisico completo, esami ematochimici e strumentali: esami ematochimici: emocromo, creatinina, eGFR, ionogramma completo, elettroforesi proteine sieriche, GOT, GPT, ALP, gammaGT, PCR, sierologia per HBV (almeno HBsAg e HBcAb) e HCV, pneumococco, quantiferon, tipizzazione linfocitaria, IgG, IgA, IgM, esame urine ed urinocoltura, betaHCG nelle donne in eta' fertile; esami strumentali: Rx torace. Monitoraggio a 1-3-6 mesi: eGFR, ProtU, albumina sierica. Monitoraggio a 3-6 mesi: tipizzazione linfocitaria, IgG, IgA, IgM. |
| Art. 2
1. Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento di pazienti adulti con sindrome nefrosica steroido-dipendente o a frequenti recidive in corso di glomerulopatia a lesioni minime o glomerulosclerosi focale, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina. 2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it |
| Art. 3
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2022
Il dirigente: Petraglia |
|
|
|