Gazzetta n. 182 del 5 agosto 2022 (vai al sommario)
SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERA 27 luglio 2022
Riforma del regolamento del Senato a seguito della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari.


Il Senato della Repubblica, il 27 luglio 2022, ha adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti deliberazioni:
Art. 1

Disposizioni per l'adeguamento
alla riduzione del numero dei Senatori

1. Agli articoli 5, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27, 34, 40, 41, 55, 56, 78, 81, 99, 102-bis, 105, 107, 109, 113, 116, 135-bis, 135-ter, 142, 143, 144, 144-bis, 144-ter, 156-bis, 157, 165 e 167 sono apportate le modificazioni di cui ai commi seguenti.
2. All'art. 5, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.
3. All'art. 13, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I componenti del Consiglio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo parlamentare di appartenenza decadono dall'incarico»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano mai al Presidente del Senato».
4. L'art. 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Composizione dei Gruppi parlamentari). - 1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo. Sono considerati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare i Senatori che si dimettono dal Gruppo di appartenenza, ivi compreso il Gruppo misto, o ne vengono espulsi, salvo che entro il termine di tre giorni abbiano aderito ad un altro Gruppo gia' costituito, ad eccezione del Gruppo misto, previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso. E' tuttavia consentita entro il termine di tre giorni l'adesione ad una componente politica in seno al Gruppo misto, previa deliberazione favorevole degli appartenenti a tale componente e acquisita l'autorizzazione del legale rappresentante del corrispondente partito o movimento politico. Ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo sono garantiti proporzionati tempi di intervento stabiliti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ai sensi dell'art. 55, comma 5.
2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore e' tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.
3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.
4. Ciascun Gruppo, ad esclusione del Gruppo misto e del Gruppo costituito ai sensi del comma 8, dev'essere composto da almeno sei Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di piu' partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di almeno un Senatore. Fermi restando i requisiti di cui al primo periodo e fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo, in caso di aggregazione di piu' partiti o movimenti politici, per ciascun contrassegno presentato, anche contenente piu' di un simbolo, possono essere costituiti un solo Gruppo o una sola componente politica in seno al Gruppo misto; a tale fine, la richiesta di costituzione del Gruppo o della componente politica deve essere accompagnata dall'assenso del soggetto che ha depositato il contrassegno. Ove piu' partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, essi possono costituire un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici, ovvero uno o piu' Gruppi autonomi, composti da almeno sei Senatori, purche' corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che abbiano presentato il proprio contrassegno in coalizione alle ultime elezioni del Senato. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.
5. In deroga al comma 4, e' ammessa la costituzione di Gruppi che rappresentino un partito o un movimento politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l'elezione di propri rappresentanti, a condizione che tale Gruppo sia costituito da non meno di nove componenti e che abbia la medesima denominazione ovvero il medesimo contrassegno del partito o movimento politico rappresentato. Entro trenta giorni dalla costituzione del Gruppo, il Consiglio di Presidenza, integrato da un rappresentante del Gruppo medesimo, stabilisce l'importo del contributo di cui all'art. 16, comma 1, nel rispetto delle specifiche esigenze di tale Gruppo.
6. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di costituire componenti politiche in seno ad esso, purche' coloro che intendono aderirvi rappresentino un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di piu' partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di almeno un Senatore. E' altresi' consentita la costituzione di componenti politiche in seno al Gruppo misto, che rappresentino un partito o un movimento politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche, regionali o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l'elezione di propri rappresentanti.
7. Nei casi previsti al comma 5 e al comma 6, secondo periodo, i Senatori che intendono costituire un Gruppo parlamentare o una componente politica in seno al Gruppo misto devono trasmettere al Presidente del Senato una dichiarazione di riconoscimento da parte del partito o movimento politico che intendono rappresentare.
8. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle regioni di cui all'art. 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno quattro iscritti.
9. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito ai sensi dei commi precedenti si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a quello stabilito, ovvero qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 5 o al comma 7, il Gruppo e' dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto».
5. All'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, al primo periodo, le parole: «ai sensi del primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1» e dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Ciascun Gruppo nomina o revoca un Senatore Tesoriere. Il regolamento di ciascun Gruppo puo' prevedere l'attribuzione al Tesoriere della rappresentanza legale del Gruppo stesso.»;
b) al comma 3, le parole: «Salvo il caso previsto all'art. 14, commi 4, penultimo periodo, e 5» sono sostituite dalle seguenti: «Salvi i casi previsti all'art. 14, commi 4, penultimo periodo, 5 e 8».
6. All'art. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il componente della Giunta che cessa di far parte del Gruppo al quale apparteneva al momento della nomina decade dall'incarico. In tal caso il Presidente del Senato provvede a sostituirlo.»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle riunioni della Giunta, convocata ai sensi dell'art. 167, possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno alla Giunta stessa, o un loro delegato.»;
c) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, puo' disporre la convocazione della Giunta per il Regolamento in seduta congiunta con l'omologo organismo della Camera dei deputati, al fine di elaborare disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e coordinate, volte a garantire il buon andamento dei lavori parlamentari».
7. All'art. 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari e' composta di diciannove Senatori, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, ed e' presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione. Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di Presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa. Il componente della Giunta che cessa di far parte del Gruppo al quale apparteneva al momento della nomina decade dall'incarico. In tal caso il Presidente del Senato provvede a sostituirlo»;
b) il comma 2 e' abrogato.
8. All'art. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «quattordici» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «prevista nel primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «prevista al comma 1» e le parole: «sia rispecchiata» sono sostituite dalle seguenti: «siano rispecchiati»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Senato assegna alle diverse Commissioni permanenti i Senatori che non risultano iscritti ad alcun Gruppo parlamentare, nel rispetto del rapporto tra maggioranza e opposizione».
9. L'art. 22 e' sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Commissioni permanenti - Competenze). - 1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:
1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione;
2ª - Giustizia;
3ª - Affari esteri e difesa;
4ª - Politiche dell'Unione europea;
5ª - Programmazione economica, bilancio;
6ª - Finanze e tesoro;
7ª - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
8ª - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica;
9ª - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare;
10ª - Affari sociali, sanita', lavoro pubblico e privato, previdenza sociale».
10. All'art. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «entrano a far parte di un Gruppo diverso da quello» sono sostituite dalle seguenti: «cessano di far parte del Gruppo»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica con riferimento a tutti gli organi collegiali del Senato, tranne quelli presieduti dal Presidente del Senato».
11. All'art. 34, comma 3, le parole: 14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione».
12. All'art. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»;
b) al comma 6, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»;
c) al comma 10, le parole: «delle Commissioni permanenti 1ª, 5ª e 14ª» sono sostituite dalle seguenti: «delle Commissioni permanenti 1ª, 4ª e 5ª».
13. All'art. 41, comma 1, al secondo periodo, le parole: «di tre e di cinque» sono sostituite dalle seguenti: «di due e di tre» e, al terzo periodo, la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque».
14. All'art. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «da riservare a ciascun Gruppo» sono inserite le seguenti: «e ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo»;
b) al comma 7, primo periodo, la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque».
15. All'art. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «salvo i casi» sono sostituite dalle seguenti: «salvi i casi»;
b) ai commi 3 e 4, la parola: «otto», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «cinque».
16. All'art. 78, comma 3, al primo periodo, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «sette» e, al secondo periodo, dopo le parole: «La Presidenza puo'» e' inserita la seguente: «altresi'».
17. All'art. 81, comma 1, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «dodici».
18. All'art. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) al comma 3, primo periodo, la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
c) al comma 4, le parole: «del comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 3».
19. All'art. 102-bis, comma 1, primo periodo, la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «dieci».
20. All'art. 105, comma 1, primo periodo, la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque».
21. All'art. 107, comma 2, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «sette».
22. All'art. 109, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilisce i tempi per le dichiarazioni di voto dei Senatori non iscritti ad alcun Gruppo».
23. All'art. 113, comma 2, al secondo periodo, la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «dieci» e, al quarto periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «dodici».
24. All'art. 116, comma 1, primo periodo, la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «dieci».
25. All'art. 135-bis, comma 7, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «dodici».
26. All'art. 135-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «L'Assemblea» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione,»;
b) al comma 2, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «dodici»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. E' ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza».
27. All'art. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «otto Senatori, la 14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «cinque Senatori, la 4ª Commissione»;
b) al comma 3, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione».
28. All'art. 143 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»;
b) al comma 2, le parole: «al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»;
c) al comma 3, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione».
29. All'art. 144, le parole: «14ª Commissione», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione».
30. All'art. 144-bis, le parole: «14ª Commissione», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione».
31. All'art. 144-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»;
b) al comma 2, le parole: «e di un relatore designato dalla 14ª Commissione permanente» sono soppresse.
32. All'art. 156-bis, comma 2, la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «nove».
33. All'art. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3, terzo periodo, la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «nove».
34. All'art. 165, il comma 2 e' abrogato.
35. All'art. 167, comma 6, la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque».
 
Art. 2

Disposizioni per la semplificazione
e la razionalizzazione dei lavori

1. Agli articoli 16, 23, 29, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 54, 55, 56, 78, 79, 80, 81, 100, 105, 127, 135, 135-bis, 140, 144, 145 e 153 sono apportate le modificazioni di cui ai commi seguenti.
2. All'art. 16, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «risorse finanziarie» sono inserite le seguenti: «, tali da garantire il corretto funzionamento dei Gruppi medesimi»
3. All'art. 23, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I membri del Parlamento europeo eletti in Italia possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea, in relazione a specifici provvedimenti. Possono altresi' formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.
1-ter. Il Presidente della Commissione assicura il coordinamento dei lavori della Commissione stessa con le attivita' dei membri del Parlamento europeo invitati a partecipare».
4. All'art. 29 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3»;
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Le Commissioni possono essere convocate in concomitanza con l'Assemblea qualora durante i lavori della stessa non siano previste votazioni, salvo che il Presidente del Senato non disponga diversamente nell'interesse dei lavori»;
c) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
«8-bis. I Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali possono riunirsi per stabilire orari di' convocazione delle sedute delle Commissioni, al fine di coordinare i rispettivi lavori ed evitare convocazioni contestuali».
5. All'art. 35, comma 2, al primo periodo, le parole da: «alla sua approvazione finale» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, previa votazione degli articoli, alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto» e, al secondo periodo, le parole: «nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi previste dai commi 5, 6, 6-bis e 6-ter».
6. All'art. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dal primo comma dell'art. 35» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 dell'art. 35» e le parole: «, con le modalita' e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 109» sono soppresse;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3, le parole: «l'ipotesi prevista dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «una delle ipotesi previste dai commi 5, 6, 6-bis e 6-ter».
7. All'art. 37 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dal primo comma dell'art. 35» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 dell'art. 35»;
b) al comma 2, le parole: «nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi previste dai commi 5, 6, 6-bis, sesto periodo, e 6-ter; secondo periodo».
8. All'art. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ad eccezione dei disegni di legge esaminati ai sensi dell'art. 126-bis, il parere alla 5ª Commissione permanente e' richiesto per i soli emendamenti approvati. In assenza di tale parere, l'incarico di riferire all'Assemblea non puo' essere conferito al relatore prima del decorso di quindici giorni dalla richiesta, salva la facolta' del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine diverso. Ove la 5ª Commissione deliberi di richiedere al Governo la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari recati dagli emendamenti, di cui all'art. 76-bis, comma 3, il Governo trasmette la relazione tecnica entro il termine di cinque giorni. La mancata trasmissione della relazione entro tale termine non puo' determinare presunzioni di onerosita' finanziaria degli emendamenti. Ove la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario, ai sensi dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso art. 81, a modificazioni specificamente formulate, la Commissione competente per materia pone in votazione le modifiche richieste. In caso di esame in sede redigente o deliberante, il disegno di legge e' rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere. In caso di esame in sede referente, qualora la Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione all'Assemblea.
6-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il parere alla 1ª Commissione permanente e' richiesto per i soli emendamenti approvati. In caso di esame in sede redigente o deliberante, ove la 1ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, la Commissione competente per materia pone in votazione le modifiche richieste; qualora la Commissione competente non si uniformi al suddetto parere il disegno di legge e' rimesso all'Assemblea. In caso di esame in sede referente, qualora la Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione all'Assemblea»;
b) al comma 12, le parole: «al successivo art. 76-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 76-bis».
9. All'art. 41 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «non possono essere votati se non siano stati preventivamente» sono sostituite dalla seguente: «sono» e le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»;
b) al comma 5, terzo periodo, le parole da: «i pareri della 1ª» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 6-bis e 6-ter dell'art. 40».
10. All'art. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alle questioni pregiudiziali e sospensive si applicano le disposizioni del comma 3 dell'art. 43»;
c) al comma 4, le parole: «Dopo l'esame dei singoli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «Al termine della discussione,»;
d) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono ammesse le sole dichiarazioni di voto finali».
11. All'art. 43, il comma 3-bis e' abrogato.
12. All'art. 44, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3» e le parole: «la votazione degli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «l'esame»;
b) il secondo periodo e' soppresso.
13. All'art. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «assegnati» sono inserite le seguenti: «e alle materie di loro competenza»;
b) al comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A seguito dell'audizione si puo' aprire un dibattito a se' stante»;
c) alla rubrica, le parole: «e affari assegnati alle» sono sostituite dalle seguenti: «, affari assegnati e materie di competenza delle».
14. All'art. 50, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Su materie per le quali non debba riferire all'Assemblea o per le quali non sia in corso la trattazione di un affare assegnato ai sensi del comma 2, ciascuna Commissione puo' comunque votare, su proposta del rappresentante di almeno un Gruppo parlamentare, risoluzioni dirette a definire indirizzi su specifici argomenti di propria competenza. Tali risoluzioni sono ammesse anche in sede di Commissioni riunite.
3-bis. Sul dispositivo recato dalle risoluzioni di cui al presente articolo e' ammessa la votazione per parti separate.
3-ter. Le risoluzioni di cui al presente articolo, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinche' le sottoponga alla votazione dell'Assemblea».
15. L'art. 54 e' abrogato.
16. All'art. 55, comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari puo' fissare il termine decorso il quale i disegni di legge iscritti nel calendario sono posti in votazione, nel testo presentato o trasmesso al Senato ovvero approvato dalla Commissione. Ove il provvedimento sia discusso in Assemblea ai sensi dell'art. 44, comma 3, gli emendamenti approvati dalla Commissione sono posti nuovamente in votazione. Il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e' sempre sottoposto ad una successiva deliberazione dell'Assemblea, con votazione a scrutinio nominale simultaneo. La procedura di cui al secondo, al terzo e al quarto periodo non puo' essere richiesta per i disegni di legge di cui agli articoli 72, ultimo comma, e 79 della Costituzione».
17. All'art. 56, comma 2, le parole: «o sulla base dello schema» sono soppresse.
18. All'art. 78, il comma 6 e' abrogato.
19. All'art. 79, comma 2, al primo periodo, le parole: «al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e, al secondo periodo, le parole: «o schema» sono soppresse.
20. All'art. 80, comma 1, le parole: «o schema» sono soppresse.
21. All'art. 81, comma 3, le parole: «o nello schema» sono soppresse.
22. All'art. 100 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il Presidente puo' consentire, quando se ne manifesti l'opportunita', la presentazione di emendamenti oltre il termine di cui al comma 3, purche' sottoscritti da almeno cinque Senatori»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole: «due commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 5».
23. All'art. 105, comma 1, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «A conclusione delle comunicazioni del Governo ciascun Senatore puo' presentare una proposta di risoluzione, che e' votata al termine della discussione, secondo l'ordine di presentazione. Tuttavia, qualora il Governo dichiari di accettare una o piu' proposte di risoluzione presentate, a fronte di piu' proposte si vota per prima quella o quelle accettate dal Governo e successivamente sono poste in votazione le altre risoluzioni presentate per le parti non precluse o assorbite, ovvero in ordine di presentazione».
24. All'art. 127, comma 2, le parole: «purche' siano sottoscritti da otto Senatori» sono soppresse.
25. All'art. 135, comma 8, le parole: «al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 7» e le parole: «o nello schema» sono soppresse.
26. All'art. 135-bis, il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
«8-bis. In caso di proposte di diniego dell'autorizzazione, i Senatori possono votare per tutta la durata della seduta mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, in caso di sospensione, dichiarando il voto ai Segretari. Nel corso di eventuali sospensioni i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei Segretari».
27. All'art. 140 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. E' possibile presentare petizioni in formato elettronico. Il Consiglio di Presidenza stabilisce forme e modalita' della presentazione».
28. All'art. 144, comma 6, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-ter».
29. All'art. 144-ter, comma 3, ultimo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-ter».
30. All'art. 145, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Alle interrogazioni che riguardano l'operato e l'attivita' delle Autorita' indipendenti, nel rispetto dell'autonomia delle stesse, risponde la Presidenza del Consiglio dei ministri o il Ministro competente per materia».
31. All'art. 153, comma 2, le parole: «il Presidente, d'intesa con l'interrogante, dispone, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interrogazione venga iscritta» sono sostituite dalle seguenti: «questa e' iscritta».
 
Art. 3

Istituzione del Comitato per la legislazione

1. Nel capo V, dopo l'art. 20 e' aggiunto il seguente:
«Art. 20-bis (Comitato per la legislazione). - 1. Il Comitato per la legislazione e' composto da otto Senatori, scelti dal Presidente del Senato in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione.
2. Il Comitato e' presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di un anno ciascuno.
3. Il Comitato esprime pareri sui disegni di legge discussi dall'Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante. Le Commissioni possono sempre deliberare di richiedere il parere del Comitato sugli schemi di atti normativi del Governo.
4. Il parere del Comitato e' espresso in tempo utile per la conclusione dell'esame, e comunque non oltre cinque giorni dalla trasmissione del testo. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore incaricato dalla Commissione competente e il rappresentante del Governo.
5. Il Comitato si esprime sulla valutazione d'impatto e sulla qualita' dei testi, con riguardo alla loro omogeneita', alla semplicita', chiarezza e proprieta' della loro formulazione, nonche' all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Su richiesta di uno o piu' membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere da' conto di esse e delle loro motivazioni.
6. Qualora le Commissioni che procedono in sede deliberante non intendano adeguare il testo del disegno di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, si applicano le disposizioni degli articoli 35, comma 2, e 40, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter. Per i disegni di legge discussi in Assemblea dalla sede redigente, la Presidenza puo' ammettere la presentazione di emendamenti strettamente volti ad adeguare il testo in discussione alle condizioni contenute nel parere del Comitato.
7. Le Commissioni possono deliberare di trasmettere al Comitato i disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potesta' regolamentare del Governo o di altri soggetti materie gia' disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere ai sensi dei commi 5 e 6.
8. Al Comitato sono assegnati i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, sui quali esprime entro cinque giorni il proprio parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificita' e omogeneita' e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla legislazione vigente».
2. Alla rubrica del capo V, le parole: «e della Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «, della Commissione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Comitato per la legislazione».
 
Art. 4
Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province
autonome e degli enti locali ai lavori della Commissione
parlamentare per le questioni regionali

1. Dopo l'art. 138 e' inserito il seguente:
«Art. 138-bis (Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali ai lavori della Commissione parlamentare per le questioni regionali). - 1. La Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel rispetto di quanto stabilito dai Regolamenti di ciascuna Camera, puo' invitare i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali a partecipare alle sedute della Commissione stessa, in relazione a specifici provvedimenti Tali rappresentanti possono altresi' formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.
2. La disposizione di cui al comma 1 e' sempre applicabile quando il Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali e' un Senatore».
 
Art. 5

Disposizioni per incentivare la digitalizzazione
degli atti parlamentari

1. Al fine di incentivare i processi di digitalizzazione e dematerializzazione, la stampa e la distribuzione degli atti parlamentari, ove previste dal Regolamento, sono sostituite prevalentemente dalla pubblicazione in formato digitale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Consiglio di Presidenza definisce gli atti per i quali sono disposte la stampa e la distribuzione.
 
Art. 6

Disposizioni per la regolamentazione dei rapporti
di lavoro dei Senatori e dei Gruppi parlamentari

1. Il Consiglio di Presidenza stabilisce i criteri che i Gruppi parlamentari e i Senatori devono adottare nella regolamentazione dei rapporti di lavoro di loro competenza.
 
Art. 7

Disposizione finale

1. Al fine di disincentivare i trasferimenti ad altro Gruppo parlamentare, tenuto conto della specificita' dei Gruppi costituiti ai sensi dell'art. 14, il Consiglio di Presidenza stabilisce la riduzione del 50 per cento del contributo proporzionale, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 1, primo periodo, del Regolamento, nei confronti del Gruppo del quale il Senatore cessa di far parte, attribuendo il 30 per cento del contributo proporzionale iniziale al Gruppo di destinazione. I risparmi di spesa sono destinati al bilancio del Senato. Qualora il Senatore non si iscriva ad alcun Gruppo parlamentare, i risparmi di spesa sono destinati al bilancio del Senato.
 
Art. 8

Disposizione finale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti modificazioni al Regolamento, cessa ogni effetto prodotto dai pareri interpretativi della Giunta per il Regolamento e dalle circolari riferiti agli articoli oggetto della presente riforma.
 
Art. 9

Entrata in vigore

1. Le modificazioni al Regolamento di cui ai presenti articoli sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla XIX legislatura.

Roma, 27 luglio 2022

Il Presidente: Alberti Casellati