Gazzetta n. 182 del 5 agosto 2022 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68
Testo del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 139 del 16 giugno 2022), coordinato con la legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.».

Avvertenza:

- Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

- Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

- A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere
per la viabilita' della citta' di Roma e il Giubileo 2025

1. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma, in relazione agli interventi indicati nel programma dettagliato di cui all'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, ((n. 152, e della)) riduzione dei termini prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte nei tempi e secondo le modalita' previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile del 2016, n. 50, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, del citato codice dei contratti pubblici e' ridotto a quarantacinque giorni.
3. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) al comma 420 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le dotazioni di cui al secondo periodo relative agli anni 2022 e 2023 sono erogate, nei limiti di spesa previsti per i rispettivi anni, quale contributo forfettario per l'avvio delle attivita' di coordinamento e delle altre attivita' svolte dalla societa' di cui al comma 427»;))
a) al comma 427, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «In relazione agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422, la societa' "Giubileo 2025" puo' sottoscrivere, per l'affidamento di tali interventi, apposite convenzioni con la societa' ANAS S.p.a. in qualita' di centrale di committenza. Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, la selezione degli operatori economici da parte della societa' ANAS S.p.a. puo' avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non e' intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si e' provveduto alla loro esecuzione secondo le modalita' previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici. In relazione alle attivita' affidate ad ANAS S.p.a., la societa' "Giubileo 2025" e' autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al comma 420 destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade oggetto di convenzione, una quota, entro il limite di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilita' analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.a. per le attivita' di investimento.»;
b) dopo il comma 427, e' inserito il seguente:
«427-bis. Agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108((, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo 48, il ricorso alla procedura negoziata e' ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423)). Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi del ((programma dettagliato di cui al comma 422 del presente articolo)), la conferenza di servizi prevista dall'articolo 48, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 fissa il cronoprogramma vincolante da rispettare da parte degli enti preposti alla risoluzione delle interferenze e alla realizzazione delle opere mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al predetto cronoprogramma, l'applicazione nei confronti dei citati enti di sanzioni commisurate alle penali di cui all'articolo 113-bis, comma 4, ((del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile)) 2016, n. 50.».
4. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 422, 423, 426 e 427((,)) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale, nonche' lo sviluppo e la riqualificazione funzionale delle strade di penetrazione e di grande collegamento di Roma Capitale e della Citta' metropolitana di Roma Capitale, rimuovendo le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilita' derivanti dalle condizioni delle strade in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, Roma Capitale e la Citta' metropolitana di Roma Capitale, anche tenendo conto di quanto previsto nel programma dettagliato degli interventi di cui al citato comma 422, sono autorizzati a sottoscrivere per l'affidamento di tali interventi, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposite convenzioni con la societa' ANAS S.p.a. in qualita' di centrale di committenza. Per le finalita' di cui al primo periodo, limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, la selezione degli operatori economici da parte della societa' ANAS S.p.a. puo' avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non e' intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si e' provveduto alla loro esecuzione secondo le modalita' previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6((,)) del codice dei contratti pubblici. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Citta' metropolitana di Roma Capitale con il decreto di cui all'articolo 1, comma 406, della medesima legge n. 234 del 2021, nonche' sulle risorse dei rispettivi bilanci che Roma Capitale e la Citta' metropolitana di Roma Capitale intendano destinare a tale finalita'.
5. In relazione alle attivita' affidate ((all'ANAS S.p.a.)) ai sensi del comma 4, Roma Capitale e la Citta' metropolitana di Roma Capitale sono autorizzate a riconoscere a detta societa', a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 4, una quota, entro il limite di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilita' analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte della medesima ANAS S.p.a. per le attivita' di investimento.
6. Al fine di assicurare una celere e coordinata realizzazione degli interventi di viabilita' comunale di competenza della Citta' metropolitana di Roma Capitale, le risorse relative agli interventi di competenza di quest'ultima possono essere utilizzate anche per l'esecuzione di interventi di viabilita' comunale in continuita' con quelli della medesima Citta' metropolitana.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, comma 420, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024), come modificato dalla presente legge
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
420. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della
Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la
realizzazione delle opere e degli interventi funzionali
all'evento, nonche' per la realizzazione degli interventi
di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la
dotazione pari a 500 milioni in favore del predetto
investimento, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un apposito
capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per
l'anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di
140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato di
previsione e' altresi' istituito, per le medesime
celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare il
coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da
rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024,
di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di
euro per l'anno 2026. Le dotazioni di cui al secondo
periodo relative agli anni 2022 e 2023 sono erogate, nei
limiti di spesa previsti per i rispettivi anni, quale
contributo forfettario per l'avvio delle attivita' di
coordinamento e delle altre attivita' svolte dalla societa'
di cui al comma 427.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 422, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
422. Il Commissario straordinario di cui al comma 421
predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui
all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma
dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La
proposta di programma include gli interventi relativi alla
Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il
Ministro del turismo, il quale puo' delegare il Commissario
straordinario alla stipula di specifici accordi con i
soggetti attuatori.
(Omissis).».
- La parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), reca:
«PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS),
PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER
L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC).».
- Si riporta l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana
e di ricostruzione a seguito di eventi sismici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - (Omissis).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all' iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 8, comma 2-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - (Omissis).
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo
complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto, e' istituita la
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero della transizione ecologica, e
formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
presidente e il segretario, in possesso di diploma di
laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di
esperienza professionale e con competenze adeguate alla
valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei
predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo
delle amministrazioni statali e regionali, delle
istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e
dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo le
modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale
delle pubbliche amministrazioni e' collocato d'ufficio in
posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o
altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti,
alla data di adozione del decreto di nomina di cui
all'ottavo periodo del presente comma. Nel caso in cui al
presidente della Commissione di cui al comma 1 sia
attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al
comma 2-bis, si applica l'articolo 9, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche per
evitare qualsiasi effetto decadenziale. I componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale
attivita' a tempo pieno ad eccezione dei componenti
nominati ai sensi del quinto periodo, salvo che il tempo
pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al
medesimo quinto periodo. Con decreto del Ministro della
transizione ecologica, su proposta del presidente della
Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta
Commissione, fino a un massimo di sei, possono essere
nominati anche componenti della Commissione di cui al
presente comma. Nelle more del perfezionamento del decreto
di nomina, il commissario in esso individuato e'
autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle
riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Nella nomina
dei membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di
genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
sono nominati con decreto del Ministro della transizione
ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, anche attingendo
dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della
Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente
articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al
presente comma. I componenti della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili
per una sola volta. Alle riunioni della commissione
partecipa, senza diritto di voto, anche un rappresentante
del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle
istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite
appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28
giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di
ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da
specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse
regionale, all'attivita' istruttoria partecipa con diritto
di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province
autonome interessate, individuato tra i soggetti in
possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel
settore della valutazione dell'impatto ambientale e del
diritto ambientale; ai fini della designazione e della
conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione
tecnica PNRR-PNIEC, e' in ogni caso sufficiente la
comunicazione o la conferma da parte della regione o della
provincia autonoma del nominativo dell'interessato. La
Commissione opera con le modalita' previste dall'articolo
20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24,
dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e
dall'articolo 27, del presente decreto. I commissari,
laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento
dell'incarico, restano in carica fino al termine dello
stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i
suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al
trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5.
Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si
applica anche ai compiti istruttori svolti dai Commissari
nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori,
sino al 31 dicembre 2023.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 25, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 25 (Verifica preventiva dell'interesse
archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per
le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del
presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al
soprintendente territorialmente competente, prima
dell'approvazione, copia del progetto di fattibilita'
dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai
fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini
geologiche e archeologiche preliminari, con particolare
attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei
terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio,
nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le
stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale
documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle
universita', ovvero mediante i soggetti in possesso di
diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della
documentazione suindicata non e' richiesta per gli
interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a
quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti
esistenti.
2. Presso il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e' istituito un apposito elenco,
reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti
archeologici universitari e dei soggetti in possesso della
necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una
rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari,
si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto
elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione di
tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in
vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma
7.
3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi
trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili,
ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree
oggetto di progettazione, puo' richiedere motivatamente,
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del
progetto di fattibilita' ovvero dello stralcio di cui al
comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura
prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi
opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta
per la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico e' stabilito in sessanta giorni.
4. In caso di incompletezza della documentazione
trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il
soprintendente, con modalita' anche informatiche, richiede
integrazioni documentali o convoca il responsabile unico
del procedimento per acquisire le necessarie informazioni
integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni
sospende il termine di cui al comma 3, fino alla
presentazione delle stesse.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile
il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice
dei beni culturali e del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione
della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di
cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito
negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile
solo in caso di successiva acquisizione di nuove
informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a
ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti
archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo procede,
contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla
comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli
articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del
paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree
archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i
quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi
previsti compresa la facolta' di prescrivere l'esecuzione,
a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi
archeologici. Restano altresi' fermi i poteri previsti
dall'articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, nonche' i poteri autorizzatori e cautelari
previsti per le zone di interesse archeologico, di cui
all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si articola in fasi costituenti livelli
progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e'
subordinata all'emersione di elementi archeologicamente
significativi all'esito della fase precedente. La procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione
dei documenti integrativi del progetto di fattibilita':
a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione
di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da
assicurare una sufficiente campionatura dell'area
interessata dai lavori.
9. La procedura si conclude in un termine
predeterminato dal soprintendente in relazione
all'estensione dell'area interessata, con la redazione
della relazione archeologica definitiva, approvata dal
soprintendente di settore territorialmente competente. La
relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili
come complesso strutturale unitario, con scarso livello di
conservazione per i quali sono possibili interventi di
reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in
altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo' essere
altrimenti assicurata che in forma contestualizzata
mediante l'integrale mantenimento in sito.
10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi
archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
articolo, il responsabile unico del procedimento puo'
motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza
archeologica territorialmente competente, i livelli di
progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in
particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai
documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
procedimento.
11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la
procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si considera chiusa con esito negativo e
accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico
nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di cui al
comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e
la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni
sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela
dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo avvia il
procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13
del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
12. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico e' condotta sotto la direzione della
soprintendenza archeologica territorialmente competente.
Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31
dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad
assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo
decreto sono individuati procedimenti semplificati, con
termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio
archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso
alla realizzazione dell'opera.
14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui
al presente articolo, il soprintendente, entro trenta
giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un
apposito accordo con la stazione appaltante per
disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione
con il responsabile del procedimento e con gli uffici della
stazione appaltante. Nell'accordo le amministrazioni
possono graduare la complessita' della procedura di cui al
presente articolo, in ragione della tipologia e
dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi
e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina,
altresi', le forme di documentazione e di divulgazione dei
risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei
dati raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e
didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla
comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali
mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla
pubblicizzazione delle indagini svolte.
15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti
insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il
territorio o di avvio di attivita' imprenditoriali
suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o
sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale di
cui all'articolo 21, possono ricorrere alla procedura di
cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 4
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta
eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e
seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati
nell'accordo di cui al comma 14.
16. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza
sulla base di quanto disposto dal presente articolo.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 427, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
427. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori
e delle opere indicati nel programma dettagliato degli
interventi, nonche' la realizzazione degli interventi
funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025, e' costituita una
societa' interamente controllata dal Ministero
dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025",
che agisce anche in qualita' di soggetto attuatore e di
stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e
l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad
assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo.
In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al
comma 420, la societa' "Giubileo 2025" agisce in qualita'
di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore
sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza. Alla societa' "Giubileo 2025" non si
applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e
dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Le societa' direttamente o indirettamente
partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze
possono acquisire partecipazioni nella societa' "Giubileo
2025", anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della
normativa vigente. In relazione agli interventi per la
messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle
strade previsti dal programma dettagliato degli interventi
di cui al comma 422, la societa' «Giubileo 2025» puo'
sottoscrivere, per l'affidamento di tali interventi,
apposite convenzioni con la societa' ANAS S.p.a. in
qualita' di centrale di committenza. Limitatamente agli
affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016, la selezione degli
operatori economici da parte della societa' ANAS S.p.a.
puo' avvenire, nel rispetto del principio di rotazione,
anche nell'ambito degli accordi quadro previsti
dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici,
da essa conclusi e ancora efficaci alla data di
sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali
non e' intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione
degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non
si e' provveduto alla loro esecuzione secondo le modalita'
previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del
codice dei contratti pubblici. In relazione alle attivita'
affidate ad ANAS S.p.a., la societa' "Giubileo 2025" e'
autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al
comma 420 destinate alla realizzazione di interventi di
messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle
strade oggetto di convenzione, una quota, entro il limite
di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze
della contabilita' analitica afferente alle spese
effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.a. per le
attivita' di investimento.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, commi 423 e 426 della citata
legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
423. Il programma dettagliato ripartisce i
finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con
il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il
programma dettagliato individua il cronoprogramma
procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale
dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di
redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni
singolo intervento deve essere riconosciuta alla societa'
«Giubileo 2025» di cui al comma 427. L'ammontare di tale
percentuale e' determinato in ragione della complessita' e
delle tipologie di servizi affidati alla societa' «Giubileo
2025» e non puo' essere superiore al 2 per cento
dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla
percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto
conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti
interventi. Il programma dettagliato deve altresi'
individuare per ciascun intervento il costo complessivo a
carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali
risorse gia' disponibili a legislazione vigente, ivi
comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. Il
decreto di cui al comma 422 individua inoltre le modalita'
di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di
monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma
procedurale.
(Omissis)
426. Il Commissario straordinario coordina la
realizzazione di interventi ricompresi nel programma
dettagliato di cui al comma 422, nonche' di quelli
funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della
societa' di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione
agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420,
dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli
obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 24, comma 6, della legge 5
maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione):
«Art. 24 (Ordinamento transitorio di Roma capitale ai
sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione).
- (Omissis).
6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i
raccordi istituzionali, il coordinamento e la
collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione
Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni
di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e' disciplinato
lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 54, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 54 (Accordi quadro). - 1. Le stazioni appaltanti
possono concludere accordi quadro nel rispetto delle
procedure di cui al presente codice. La durata di un
accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti
nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei
settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente
motivati in relazione, in particolare, all'oggetto
dell'accordo quadro.
2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un
accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure
previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali
procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni
aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di
gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori
economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti
basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso
modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo
quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.
3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un
solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati
entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro
stesso. L'amministrazione aggiudicatrice puo' consultare
per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo
quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua
offerta.
4. L'accordo quadro concluso con piu' operatori
economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita':
a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo
quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se
l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano
la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture,
nonche' le condizioni oggettive per determinare quale degli
operatori economici parti dell'accordo quadro effettuera'
la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti
di gara per l'accordo quadro. L'individuazione
dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che
effettuera' la prestazione avviene sulla base di decisione
motivata in relazione alle specifiche esigenze
dell'amministrazione;
b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che
disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture, in parte senza la riapertura del confronto
competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con
la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori
economici parti dell'accordo quadro conformemente alla
lettera c), qualora tale possibilita' sia stata stabilita
dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara
per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori,
forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito
della riapertura del confronto competitivo o direttamente
alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a
criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara
per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano
anche quali condizioni possono essere soggette alla
riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni
previste dalla presente lettera, primo periodo, si
applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il
quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei
lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono
definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti
tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori,
dei servizi e delle forniture per altri lotti;
c) riaprendo il confronto competitivo tra gli
operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo
quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la
prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.
5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere
b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate
all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario
precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti
di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente
procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione
aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori
economici che sono in grado di eseguire l'oggetto
dell'appalto;
b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine
sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun
appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la
complessita' dell'oggetto dell'appalto e il tempo
necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro
contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del
termine previsto per la loro presentazione;
d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica
l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta
migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati
nei documenti di gara per l'accordo quadro.
6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un
accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri
oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto
competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo
quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei
documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono
parita' di trattamento tra gli operatori economici parti
dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto
competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine
sufficiente per consentire di presentare offerte relative a
ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto
all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base
ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato
d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non puo'
ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere
l'applicazione del presente decreto o in modo da
ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 406, della citata
legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
406. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28
febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalita'
per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405, anche
sulla base della consistenza della rete viaria e della
vulnerabilita' rispetto a fenomeni antropici, quali
traffico ed incidentalita', e naturali, quali eventi
sismici e dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto
sono altresi' definite le modalita' di approvazione dei
piani predisposti dalle regioni, province e citta'
metropolitane, di monitoraggio degli interventi, ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche'
le procedure di revoca delle risorse in caso di mancato
rispetto del cronoprogramma procedurale o di mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio. Con lo stesso
decreto sono inoltre definiti i criteri generali per
adeguare la progettazione e l'esecuzione di tali opere ai
principi ambientali dell'Unione europea.
(Omissis).».
- Si riporta, l'articolo 36, comma 3-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 36 (Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS
S.p.A.). - (Omissis).
3-bis. Per le attivita' di investimento di cui al comma
3, lettere a), b) e c), e' riconosciuta ad ANAS s.p.a. una
quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello
stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento
per spese non previste da altre disposizioni di legge o
regolamentari e non inserite nel quadro economico di
progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015. Per i
quadri economici approvati a decorrere dal 1° gennaio 2022,
la quota di cui al precedente periodo non puo' superare il
9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione
dell'intervento. Entro il predetto limite, il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sulla
base delle risultanze della contabilita' analitica sulle
spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a.,
stabilisce la quota da riconoscere alla societa' con
obiettivo di efficientamento dei costi.
(Omissis).».
 
Allegato I

(articolo 9, comma 2)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Misure urgenti in materia di costruzione, manutenzione e messa in
sicurezza delle dighe, nonche' di controllo sul loro esercizio.
1. Al fine di ridurre i tempi di approvazione dei progetti relativi agli interventi afferenti alla costruzione, alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle dighe, in coerenza con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' di rafforzare l'attivita' di vigilanza sul loro esercizio, all'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:
a) modalita' e termini per la presentazione dei progetti e della relativa documentazione, per l'istruttoria e l'approvazione tecnica, nonche' per l'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
b) modalita', termini e contenuti dei provvedimenti dell'amministrazione relativamente a costruzione, esercizio sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e dismissione;
c) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalita' di esercizio degli invasi, di riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere;
d) potere di prescrivere interventi di manutenzione, miglioramento e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere;
e) potere di limitazione dell'esercizio per motivi di sicurezza;
f) poteri ispettivi relativamente alla esecuzione, alla costruzione, all'esercizio e alla dismissione delle opere, alla conservazione e manutenzione degli impianti di ritenuta;
g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione funzionalmente connesse all'invaso in classi di attenzione ai fini della vigilanza e del controllo;
h) modalita' e termini per la presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;
i) termini e modalita' di coordinamento tra procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera a) e procedimenti relativi al rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
2. A decorrere dall'anno 2022, una quota fino al 15 per cento, e comunque entro il limite massimo di 800.000 euro annui, delle risorse di cui all'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, confluiscono nel fondo risorse decentrate del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per essere destinate al riconoscimento di incentivi, con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa e nei limiti delle risorse effettivamente confluite nel medesimo fondo, in favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio nelle articolazioni di cui all'articolo 2, comma 171, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, per lo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonche' di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza. Gli incentivi corrisposti nel corso dell'anno al personale di cui al primo periodo sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e non possono superare l'importo del 15 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. Una quota fino al 4 per cento e, comunque, entro il limite massimo di 200.000 euro annui, delle risorse di cui all'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' destinata alle spese di missione del personale di cui al comma 2 impegnato nello svolgimento delle relative funzioni.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 2, del decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' adottato,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del
procedimento di approvazione dei progetti e del controllo
sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle
dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai
seguenti punti:
a) modalita' e termini per la presentazione dei
progetti e della relativa documentazione, per l'istruttoria
e l'approvazione tecnica, nonche' per l'acquisizione del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
b) modalita', termini e contenuti dei provvedimenti
dell'amministrazione relativamente a costruzione, esercizio
sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e
dismissione;
c) potere di emanare atti generali contenenti norme
tecniche, anche con riferimento alle modalita' di esercizio
degli invasi, di riqualificazione della sicurezza e di
manutenzione delle opere;
d) potere di prescrivere interventi di manutenzione,
miglioramento e adeguamento finalizzati a migliorare le
condizioni di sicurezza delle opere;
e) potere di limitazione dell'esercizio per motivi di
sicurezza;
f) poteri ispettivi relativamente alla esecuzione,
alla costruzione, all'esercizio e alla dismissione delle
opere, alla conservazione e manutenzione degli impianti di
ritenuta;
g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle
opere di derivazione funzionalmente connesse all'in-vaso in
classi di attenzione ai fini della vigilanza e del
controllo;
h) modalita' e termini per la presentazione di una
periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di
manutenzione delle opere;
i) termini e modalita' di coordinamento tra
procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera a)
e procedimenti relativi al rilascio delle concessioni di
derivazione di acqua pubblica da parte delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 1 continuano ad avere applicazione il
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni
tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo,
salve le innovazioni apportate dalla legislazione
successiva. Nei casi di minore importanza il Servizio
nazionale dighe puo' consentire l'applicazione parziale
delle norme suddette.
2-bis. Entro sei mesi dall'emanazione del regolamento
di cui al comma 1, le regioni adottano un regolamento per
la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti
e del controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle
dighe di loro competenza, con opportuno riferimento alle
prescrizioni del predetto regolamento.».
- Si riporta l'articolo 2, commi 171 e 172, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:
«Art. 2 (Misure in materia di riscossione). -
(Omissis).
171. Fermi i compiti, gli obblighi, e le
responsabilita' degli enti concessionari e dei soggetti
gestori in materia di sicurezza, nonche' le funzioni di
controllo delle amministrazioni concedenti, i compiti e le
attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai
sensi del citato articolo 91, comma 1, del decreto
legislativo n. 112 del 1998, nonche' dell'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al
Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle
articolazioni amministrative individuate con il regolamento
di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'
articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento,
l'attivita' facente capo agli uffici periferici del
Registro italiano dighe continua ad essere esercitata
presso le sedi e gli uffici gia' individuati ai sensi
dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.
172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle
attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe sono
finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei
servizi, ai sensi dell' articolo 12, comma 1, lettere b) e
c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla
legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico
dello Stato, e affluiscono ad apposita unita' previsionale
di base inserita nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture. Una quota degli introiti che
affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli
utenti dei servizi, pari ad euro 2.500.000 per l'anno 2012,
pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013, pari a euro
3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a
decorrere dal 2015, resta acquisita al bilancio dello
Stato; il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Nella medesima unita' previsionale
di base confluiscono gli stanziamenti finanziari
attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa
del Ministero delle infrastrutture per le attivita' del
Registro italiano dighe.
(Omissis).».
 
Art. 3
Adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto - Guardia
Costiera, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.
1. Per assicurare la funzionalita' delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera anche attraverso la realizzazione di interventi da eseguire in un arco temporale ultradecennale per la costruzione di nuove sedi e infrastrutture, la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico, l'acquisto dei relativi arredi e il miglioramento antisismico di quelle gia' esistenti, oltre che delle annesse pertinenze, comprese quelle confiscate alla criminalita' organizzata, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito un fondo con una dotazione di 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, di ((500.000 euro)) per l'anno 2023, di 6,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente comma gli immobili in locazione passiva alle Capitanerie di porto - Guardia costiera. Per l'utilizzo delle risorse del fondo si applicano:
a) per le opere di edilizia previste dall'elenco di interventi ((di cui al comma 2)), considerate opere destinate alla difesa militare, le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
b) per le procedure di affidamento, le disposizioni di cui alla parte II, titoli III e IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
c) le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alla funzione di stazione appaltante, svolta dai competenti Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dall'Agenzia del demanio o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate.
2. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal comma 1 equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di urgenza e indifferibilita' delle opere stesse. L'elenco degli interventi, predisposto dal Comando generale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e relativo, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero della difesa e l'Agenzia del demanio, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed e' comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi. Gli interventi sono realizzati ricorrendo preferibilmente a infrastrutture demaniali che possono essere abbattute e ricostruite sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva ricostruzione, laddove economicamente piu' vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di comandi o uffici di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati tra cui quelli destinati a comandi o reparti delle Capitanerie di porto - guardia costiera in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprieta' dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprieta' dello Stato.
3. L'elenco di cui al comma 2 riporta il codice unico di progetto (CUP) per ogni intervento. Il monitoraggio avviene attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, a ((500.000 euro)) per l'anno 2023, a 6,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, si provvede:
a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
b) quanto a 800.000 euro per l'anno 2022, a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente utilizzo delle ((risorse del Fondo)) di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 475:
1) all'alinea, primo periodo:
1.1) le parole «dei servizi di istituto dell'organizzazione territoriale e del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari» sono soppresse;
1.2) le parole «di un programma ultradecennale» sono sostituite dalle seguenti: «, in un arco temporale ultradecennale, di interventi»;
1.3) le parole «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il miglioramento»;
2) alla lettera a), le parole «dal programma» sono sostituite dalle seguenti: «dall'elenco di interventi ((di cui alla lettera e) ))»;
3) alla lettera e):
3.1) le parole «il programma» sono sostituite dalle seguenti: «l'elenco di interventi»;
3.2) le parole «del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta» sono soppresse;
3.3) le parole «del programma» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi»;
4) alla lettera f):
4.1) le parole «del programma» sono soppresse;
4.2) dopo le parole «tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati» sono inserite le seguenti: «, tra cui quelli»;
b) al comma 476:
1) all'alinea, primo periodo:
1.1) le parole «dei servizi di istituto» sono soppresse;
1.2) le parole «di un programma ultradecennale» sono sostituite dalle seguenti: «, in un arco temporale ultradecennale, di interventi»;
1.3) le parole «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il miglioramento»;
2) alla lettera a), le parole «dal programma» sono sostituite dalle seguenti: «dall'elenco di interventi ((di cui alla lettera e) ))»;
3) alla lettera e):
3.1) le parole «il programma» sono sostituite dalle seguenti: «l'elenco di interventi»;
3.2) le parole «del programma» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi»;
4) alla lettera f):
4.1) le parole «del programma» sono soppresse;
4.2) dopo le parole «tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati» sono inserite le seguenti: «, tra cui quelli».
((5-bis. Al fine di assicurare l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dettate dall'Organizzazione marittima internazionale, dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Adeguamento alle disposizioni dell'IMO). - 1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili si da' attuazione alle disposizioni di ordine tecnico contenute in risoluzioni, circolari, interpretazioni e raccomandazioni dell'IMO aventi carattere non obbligatorio o subordinate alla preventiva valutazione da parte dell'Amministrazione))
».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 33, comma 1, della legge 1°
agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti):
«Art. 33 (Disposizioni in materia di capitanerie di
porto - guardia costiera). - 1. Ai fini dell'accertamento
di conformita' previsto dall'articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, le opere di edilizia relative a fabbricati,
pertinenze e opere accessorie destinate o da destinare a
comandi e reparti delle capitanerie di porto - guardia
costiera, comprese quelle per sistemi di controllo dei
traffici marittimi, sono equiparate alle opere destinate
alla difesa militare. Restano ferme le autorizzazioni di
competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, qualora
le predette opere, costruzioni e impianti tecnologici
ricadano su immobili o aree vincolate.
(Omissis).».
- La Parte II, titoli III e IV, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, recano, rispettivamente:
«Disposizioni di accelerazione e snellimento delle
procedure e di rafforzamento della capacita'
amministrativa», «Procedura speciale per alcuni progetti
PNRR», «Contratti pubblici».
- Si riporta l'articolo 15, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214.
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
(Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012.
- Si riporta l'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi). - (Omissis).
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Si riporta l'articolo 1, commi 475 e 476, della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
475. Per assicurare la funzionalita' dell'Arma dei
carabinieri, quale forza militare di polizia a competenza
generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza,
capillarmente dislocata sul territorio nazionale,
attraverso la realizzazione, in un arco temporale
ultradecennale, di interventi per la costruzione di nuove
caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto
dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento,
il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari,
l'efficientamento energetico e il miglioramento antisismico
di quelle gia' esistenti, comprese quelle confiscate alla
criminalita' organizzata, nello stato di previsione del
Ministero della difesa e' istituito un fondo con una
dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni
di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2036. Per l'utilizzo delle risorse
del fondo si applicano le seguenti disposizioni:
a) le opere di edilizia previste dall'elenco di
interventi di cui alla lettera e) sono considerate opere
destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione
del capo I del titolo VII del libro secondo del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66;
b) si applicano le procedure in materia di contratti
pubblici previste dai titoli III e IV della parte II del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
c) la funzione di stazione appaltante e' svolta
dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati
alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di
accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'approvazione dei progetti delle opere previste
dal presente comma equivale a tutti gli effetti a
dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di urgenza e
indifferibilita' delle opere stesse;
e) l'elenco di interventi, predisposto sulla base
delle proposte del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri relative, tra l'altro, all'individuazione e
alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai
parametri progettuali da rispettare, e' approvato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, il
Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e'
comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro
trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili riferisce
annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo
stato di attuazione degli interventi;
f) gli interventi devono essere realizzati ricorrendo
preferibilmente a stabili demaniali che possono essere
abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla
rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla
criminalita' organizzata ai sensi del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il
loro abbattimento e la successiva ricostruzione laddove
economicamente piu' vantaggioso; all'accasermamento nel
medesimo stabile di reparti di diverse organizzazioni
funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di
immobili privati, tra cui quelli gia' sede di presidi
territoriali dell'Arma dei carabinieri in regime di
locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili
di proprieta' dei comuni interessati, acquisiti anche
mediante permuta con aree o fabbricati di proprieta' dello
Stato.
476. Per assicurare la funzionalita' del Corpo della
guardia di finanza, quale forza di polizia a ordinamento
militare con competenza generale in materia economica e
finanziaria, capillarmente dislocata sul territorio
nazionale, attraverso la realizzazione, in un arco
temporale ultradecennale, di interventi per la costruzione
di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e
l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione,
l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi
straordinari, l'efficientamento energetico e il
miglioramento antisismico di quelle gia' esistenti,
comprese quelle confiscate alla criminalita' organizzata,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 20
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.
Per l'utilizzo delle risorse del fondo si applicano le
seguenti disposizioni:
a) le opere di edilizia previste dall'elenco di
interventi di cui alla lettera e) sono considerate opere
destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione
del libro secondo, titolo VII, capo I, del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) si applicano le procedure in materia di contratti
pubblici previste dalla parte II, titoli III e IV, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
c) la funzione di stazione appaltante e' svolta
dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati
alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di
accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'approvazione dei progetti delle opere previste
dal presente comma equivale a tutti gli effetti a
dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di urgenza e
indifferibilita' delle opere stesse;
e) l'elenco di interventi, predisposto dal Comando
generale della Guardia di finanza e relativo, tra l'altro,
all'individuazione e alla localizzazione degli interventi
da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, e'
approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge ed e' comunicato
alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta
giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili riferisce
annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo
stato di attuazione degli interventi;
f) gli interventi devono essere realizzati ricorrendo
preferibilmente a stabili demaniali che possono essere
abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla
rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla
criminalita' organizzata, ai sensi del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche
attraverso il loro abbattimento e la successiva
ricostruzione, laddove economicamente piu' vantaggioso;
all'accasermamento nel medesimo stabile di comandi o
reparti di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto,
tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati, tra cui
quelli gia' sede di comandi o reparti della Guardia di
finanza in regime di locazione con conseguente adeguamento;
ad aree o immobili di proprieta' dei comuni interessati,
acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di
proprieta' dello Stato.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164
(Attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto
degli obblighi dello Stato di bandiera), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2011.
 
((Art. 3 bis
Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile

1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.
2. I contributi sono riconosciuti, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, che costituiscono limite di spesa massima, sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate e fino a un massimo di 3.000 euro, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica, ed eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili.
3. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.))


Riferimenti normativi

- Il Regolamento (UE) del 18 dicembre 2013, n.
1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
(Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24
dicembre 2013.
 
Art. 4
Misure urgenti in materia di trasporto marittimo di passeggeri, di
adeguamenti infrastrutturali portuali e per la laguna di Venezia.
1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'attivita' crocieristica 2022 nella laguna di Venezia, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, e' autorizzato a realizzare, secondo le modalita' previste dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 2, un ulteriore punto di attracco temporaneo nell'area di Chioggia, destinato anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario indica, nella relazione periodica prevista dal comma 2-bis del citato articolo 2 del decreto-legge n. 103 del 2021, lo stato di realizzazione dell'intervento di cui al primo periodo del presente comma e le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticita' rilevate nel corso del processo di realizzazione
((1-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di mancata definizione del procedimento di aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia entro il termine di cui al primo periodo e nelle more della conclusione di detto procedimento:
a) il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a realizzare gli interventi previsti dal medesimo comma 1, garantendone la coerenza con i principi di cui all'articolo 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171. Di tali interventi si tiene conto nell'aggiornamento del suddetto Piano;
b) il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia provvede a eseguire gli interventi di manutenzione necessari all'attivazione funzionale delle barriere del Sistema MOSE alle bocche di porto lagunari per la salvaguardia di Venezia e della Laguna dalle acque alte, nonche' quelli necessari al mantenimento della funzionalita' minima dei canali di navigazione lagunare, garantendone la coerenza con i principi di cui all'articolo 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171. Per l'individuazione e per la predisposizione di un idoneo sito di conferimento dei sedimenti movimentati a tale scopo, il Provveditorato predispone gli atti progettuali necessari e acquisisce tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati mediante conferenza di servizi da indire ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Di tali interventi si tiene conto nell'aggiornamento del suddetto Piano».
1-ter. Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171, l'Autorita' per la Laguna - Nuovo Magistrato alle Acque di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel rispetto dei principi di equilibrio e di sostenibilita' ambientale, economica e sociale del territorio lagunare, approva il nuovo Piano morfologico della Laguna di Venezia finalizzato al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di deficit sedimentario e di degrado del bacino lagunare, mediante la riduzione e il contrasto delle determinanti, sia principali che secondarie, nonche' al mantenimento delle morfologie e delle funzionalita' idromorfodinamiche ed ecosistemiche del sistema lagunare. Il nuovo Piano morfologico della Laguna di Venezia e' aggiornato ogni sei anni e individua:
a) gli interventi necessari finalizzati al controllo dell'evoluzione negativa dell'ambiente lagunare, identificata nei suoi aspetti essenziali, come perdita di velme e barene, appiattimento ed approfondimento dei bassi fondali, interramento dei canali e impoverimento di flora e fauna, migliorando altresi' le capacita' di resistenza e resilienza dell'ambiente lagunare, favorendo i processi di rinaturalizzazione;
b) le misure necessarie al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque lagunari, nonche' le attivita' atte a proteggere i corpi idrici lagunari superficiali e a migliorarne la qualita' ambientale;
c) le attivita' di monitoraggio ambientale dei corpi idrici lagunari in relazione agli interventi di tipo idromorfologico, ecologico e di qualita' ambientale.
1-quater. Nelle more dell'operativita' dell'Autorita' per la Laguna - Nuovo Magistrato alle Acque di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Piano di cui al comma 1-ter e' approvato dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia.))

2. Al fine di garantire un'organizzazione efficace del traffico delle navi da crociera e migliorare i livelli di servizio ai passeggeri, e' autorizzata la spesa, nel limite complessivo di ((euro 675.000)) per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore dell'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico orientale per l'adeguamento funzionale e strutturale delle banchine dei porti di Monfalcone e di Trieste. Il trasferimento delle risorse e' subordinato alla corretta alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e alla comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze del codice unico di progetto (CUP) di ciascun intervento e del relativo cronoprogramma procedurale.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in euro 1.675.000 per l'anno 2022 e in euro 675.000 per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
b) quanto a 675.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente utilizzo delle ((risorse del Fondo)) di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
4. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «l'Autorita' per la laguna di Venezia» sono inserite le seguenti: «- Nuovo Magistrato alle Acque»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, l'Autorita' puo' provvedere alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
2) alla lettera c), le parole «e all'alta sorveglianza su tutti gli» sono sostituite dalle seguenti: «degli»;
3) alla lettera e), la parola «svolge» e' sostituita dalle seguenti: «puo' svolgere»;
4) alla lettera i), ((dopo la parola:)) «provvede» sono inserite le seguenti: «, in relazione alle attivita' di propria competenza,»;
5) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualita' degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonche' alla gestione dell'attivita' amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni relativi agli scarichi industriali. Le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali e alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione sono rilasciate previa approvazione dei progetti da parte del comune di Venezia e i relativi canoni, determinati in base al consumo idrico, sono introitati direttamente dal comune di Venezia;»;
6) alla lettera q), le parole «ed altre materie» sono sostituite dalle seguenti: «ed altri materiali»;
7) alla lettera s), le parole «valuta ed esprime i pareri» sono sostituite dalle seguenti: «esprime pareri obbligatori»;
c) al comma 5, secondo periodo, le parole «, sentiti la Regione Veneto e il Comune di Venezia,» sono sostituite dalle seguenti: «e d'intesa con il sindaco della Citta' metropolitana di Venezia,»;
d) al comma 6, quinto periodo, dopo le parole «Il Presidente sottopone alla» e' inserita la seguente: «preventiva»;
e) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «dotati di specifiche e comprovate competenze ed esperienza» e' inserita la seguente: «anche»;
f) al comma 9:
1) al primo periodo, dopo le parole «dal Presidente dell'Autorita',» sono inserite le seguenti: «sentiti il Presidente della regione Veneto e il Sindaco della citta' metropolitana di Venezia,»;
2) al quinto periodo, le parole «puo' avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale»;
g) al comma 27-bis, le parole «di mare» sono soppresse;
h) al comma 27-quinquies, secondo periodo, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
((4-bis. Ai fini della determinazione del compenso da riconoscere al Commissario liquidatore nominato ai sensi dell'articolo 95, comma 18, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il rinvio alle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, contenuto nel secondo periodo del medesimo comma 18, deve intendersi come riferibile all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1, 2, 5, 6, primo periodo, 7, 8 e 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177.))
5. All'articolo 4, comma 3, della legge 29 novembre 1984, n. 798, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Esso approva il piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione, nonche' l'eventuale rimodulazione delle risorse ripartite.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 2, del decreto-legge 20 luglio
2021, n. 103 (Misure urgenti per la tutela delle vie
d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di
Venezia, nonche' disposizioni urgenti per la tutela del
lavoro), convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 125, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Nomina del Commissario Straordinario per la
realizzazione di approdi temporanei e di interventi
complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua
laguna e ulteriori interventi per la salvaguardia della
Laguna di Venezia). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021,
n. 75, il Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Settentrionale e' nominato Commissario
straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4,
commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, con il compito di procedere alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi,
previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa in materia, e garantendone
la coerenza con le indicazioni del Piano morfologico e
ambientale della Laguna di Venezia, e successivi
aggiornamenti:
a) realizzazione di punti di attracco temporanei in
numero non superiore a cinque nell'area di Marghera, di cui
due disponibili gia' per la stagione crocieristica 2022,
destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri
di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;
b) manutenzione dei canali esistenti;
c) interventi accessori per il miglioramento
dell'accessibilita' nautica e della sicurezza della
navigazione.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, il
Commissario straordinario, qualora nell'attuazione degli
interventi affidati ai sensi del presente articolo
verifichi eventuali disponibilita' rispetto alle risorse
assegnate ai sensi del comma 5, derivanti da economie di
gara accertate a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera,
puo' promuovere studi idrogeologici, geomorfologici e
archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua
Laguna.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al
presente articolo, al Commissario straordinario non spetta
alcun compenso, gettone di presenza, indennita' comunque
denominata o rimborso di spese.
2-bis. Il Commissario straordinario invia al Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, entro
il 31 marzo 2022 e successivamente ogni sei mesi, ai fini
della successiva trasmissione alle Camere da parte del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, una dettagliata relazione in ordine agli
interventi di cui al comma 1, recante l'indicazione dello
stato di realizzazione degli interventi stessi e le
iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione
delle eventuali criticita' rilevate nel corso del processo
di realizzazione.
3. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'articolo
4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il
Commissario straordinario, al fine di assicurare la celere
realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con
proprio provvedimento puo' rilasciare, modificare o
integrare le autorizzazioni e le concessioni ai sensi degli
articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
nonche' disciplinare l'utilizzo dei beni demaniali,
interessati o coinvolti dalla realizzazione di detti
interventi. Qualora la realizzazione degli interventi di
cui al comma 1 comporti la necessita' di una variante al
piano regolatore portuale, in deroga all' articolo 5, comma
2-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ferma
restando la procedura di verifica di assoggettabilita' a
valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'
articolo 6, commi 3-ter e 12, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, da espletare entro i termini previsti
dal comma 2 dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n.
32 del 2019, l'approvazione dei progetti da parte del
Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della
regione Veneto, ha effetto di variante. In deroga all'
articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
gli eventuali adeguamenti tecnico-funzionali del piano
regolatore portuale, occorrenti per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 1, sono approvati dal
Commissario straordinario con proprio provvedimento.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili adottato, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione
Veneto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le
attivita' connessi alla realizzazione degli interventi di
cui al comma 1, nonche' una quota percentuale del quadro
economico degli interventi da realizzare eventualmente da
destinare alle spese di supporto tecnico. Per il supporto
tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione di detti
interventi, il Commissario si puo' avvalere, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito
della percentuale individuata ai sensi del primo periodo.
Il Commissario straordinario puo' nominare fino a due
sub-commissari. L'eventuale compenso del sub-commissario,
da determinare in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota
percentuale individuata ai sensi del primo periodo. I
quadri economici di cui al presente comma sono desumibili
dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229.
4-bis. All' articolo 95, comma 27-bis, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le
parole: "da adottare" sono inserite le seguenti: "entro il
31 dicembre 2021".
4-ter. L'aggiornamento del Piano morfologico e
ambientale della Laguna di Venezia e' approvato entro il 31
dicembre 2021. In caso di mancata definizione del
procedimento di aggiornamento del Piano morfologico e
ambientale della Laguna di Venezia entro il termine di cui
al primo periodo e nelle more della conclusione di detto
procedimento:
a) il Commissario straordinario di cui al comma 1
provvede a realizzare gli interventi previsti dal medesimo
comma 1, garantendone la coerenza con i principi di cui
all'articolo 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171. Di tali
interventi si tiene conto nell'aggiornamento del suddetto
Piano;
b) il Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il
Friuli Venezia Giulia provvede a eseguire gli interventi di
manutenzione necessari all'attivazione funzionale delle
barriere del Sistema MOSE alle bocche di porto lagunari per
la salvaguardia di Venezia e della Laguna dalle acque alte,
nonche' quelli necessari al mantenimento della
funzionalita' minima dei canali di navigazione lagunare,
garantendone la coerenza con i principi di cui all'articolo
1 della legge 16 aprile 1973, n. 171. Per l'individuazione
e per la predisposizione di un idoneo sito di conferimento
dei sedimenti movimentati a tale scopo, il Provveditorato
predispone gli atti progettuali necessari e acquisisce
tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi comunque denominati mediante
conferenza di servizi da indire ai sensi dell'articolo
14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Di tali
interventi si tiene conto nell'aggiornamento del suddetto
Piano.
4-quater. All' articolo 4, comma 6-ter, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine della piu'
celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia
della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale,
per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di cui al primo
periodo sono ripartite, per ciascun anno, nel modo
seguente: euro 28.225.000 al comune di Venezia, euro
5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro 1.775.000 al
comune di Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 a ciascuno
dei comuni di Mira e Jesolo, nonche' euro 500.000 a
ciascuno dei comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia,
Codevigo e Quarto d'Altino".
5. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021,
8 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per
l'anno 2023, 42 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni
di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di euro per l'anno
2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
5.».
- Si riporta l'articolo 1, della legge 16 aprile 1973,
n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia):
«Art. 1. - La salvaguardia di Venezia e della sua
laguna e' dichiarata problema di preminente interesse
nazionale.
La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente
paesistico, storico, archeologico ed artistico della citta'
di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio
idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento
atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalita'
socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e
dell'assetto territoriale della Regione.
Al perseguimento delle predette finalita' concorrono,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la
Regione e gli Enti locali.».
- Si riporta l'articolo 14-bis, della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in
novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte
le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione
procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi
coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2,
lettera d), la riunione della conferenza in modalita'
sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi quarantacinque
giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi'
procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del
privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e'
convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.».
- Si riporta l'articolo 95, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 95 (Misure per la salvaguardia di Venezia e della
sua laguna e istituzione dell'Autorita' per la Laguna di
Venezia). - 1. E' istituita l'Autorita' per la Laguna di
Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, di seguito
"Autorita'", con sede in Venezia. L'Autorita' e' ente
pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di
autonomia amministrativa, organizzativa, rertlamentare, di
bilancio e finanziaria. L'Autorita' opera nell'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai
principi di legalita', imparzialita' e trasparenza, con
criteri di efficienza, economicita' ed efficacia nel
perseguimento della sua missione. L'Autorita' e' sottoposta
ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di
cui al presente articolo. Il quinto e il sesto periodo del
comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, sono abrogati.
2. All'Autorita' sono attribuite tutte le funzioni e
competenze relative alla salvaguardia della citta' di
Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime
idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5
marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre
1984, n. 798, nonche' quelle gia' attribuite al Magistrato
alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale
per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e
Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente
comma, l'Autorita' puo' provvedere alla sottoscrizione di
accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Le funzioni dell'Autorita' sono esercitate
compatibilmente con i principi e i criteri relativi al
buono stato ecologico delle acque di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del
rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23
febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui alle direttive
2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, cosiddette direttive «Uccelli» e «Habitat». In
particolare l'Autorita':
a) approva, nel rispetto del piano generale degli
interventi di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre
1984, n. 798, tenuto conto dei programmi triennali di
intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione delle acque di
cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152
del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio
2010, n. 49, del progetto generale per il recupero
morfologico della Laguna, nonche' dei piani di gestione
delle zone speciali di conservazione (ZPS), il programma
triennale per la tutela della laguna di Venezia, il
programma unico integrato e il programma di gestione e
manutenzione dell'opera gia' denominata Modulo Sperimentale
Elettromeccanico, di seguito MOSE;
a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute
nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione
del rischio di alluvioni - stralci del piano di bacino -
redatti dall'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi
Orientali e relativi all'unita' idrografica della Laguna di
Venezia, bacino scolante e mare antistante;
b) svolge attivita' di progettazione e gestione degli
interventi di salvaguardia in ambito lagunare in
amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite
societa' da essa controllate o mediante affidamenti
all'esito di procedure di gara espletate secondo le
modalita' di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
c) provvede al coordinamento degli interventi di
salvaguardia dell'ambito lagunare e svolge attivita'
tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla
manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili
destinati alle attivita' di competenza e di immobili di
particolare interesse storico, artistico, architettonico e
monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito
lagunare;
d) svolge attivita' di gestione e manutenzione
ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo
svolgimento di servizi professionali e di assistenza
tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso
le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175, una societa' da essa interamente partecipata, i cui
rapporti con l'Autorita' sono disciplinati mediante
convenzioni finanziate con le risorse disponibili a
legislazione vigente per le attivita' di manutenzione del
MOSE. La societa' opera sulla base di un piano che comprovi
la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento
dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;
e) puo' svolgere attivita' tecnica di vigilanza e
supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione
alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare
con fonti di finanziamento non di diretta competenza;
f) assicura la gestione e tutela del demanio
marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo
svolgimento delle relative funzioni amministrative,
contabili e di riscossione dei canoni demaniali;
g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche
mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento
amministrativo delle attivita' di repressione di reati
relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5
marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre
1984, n. 798;
h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di
cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798;
i) provvede, in relazione alle attivita' di propria
competenza, alla riscossione delle sanzioni amministrative
derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare;
l) provvede al rilascio delle concessioni e
autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla
verifica della qualita' degli scarichi in relazione ai
limiti legali, nonche' alla gestione dell'attivita'
amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni
relativi agli scarichi industriali. Le autorizzazioni degli
scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane
produttive, agli enti assistenziali e alle aziende
turistiche ricettive e della ristorazione, sono rilasciate
previa approvazione dei progetti da parte del comune di
Venezia e i relativi canoni, determinati in base al consumo
idrico, sono introitati direttamente dal comune di Venezia;
m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei
canali di competenza statale nonche' la riscossione delle
relative tasse;
n) assicura la gestione e il funzionamento del Centro
sperimentale per modelli idraulici;
o) assicura attivita' di supporto alle altre
amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia
e della laguna, di coordinamento e controllo
tecnico-amministrativo delle attivita' affidate al
concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa
dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la
riqualificazione ambientale, il Servizio informativo;
p) esercita le funzioni di regolazione della
navigazione della laguna di Venezia, nonche' l'esecuzione
di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di
navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle
zone portuali di competenza dell'Autorita' marittima e
dell'Autorita' di sistema portuale, nonche' dei rii e
canali interni al centro storico di Venezia e della
Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena
a Chioggia;
q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per
dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare,
nonche' per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed
altri materiali per qualsiasi uso;
r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo
scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi
canoni; svolge attivita' di monitoraggio e controllo
meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo
della qualita' delle acque lagunari, nonche' le relative
attivita' di laboratorio di analisi chimiche, avvalendosi
anche del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132;
s) esprime pareri obbligatori sulla validita' dei
trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi
reflui all'interno della laguna, sia per quelli defluenti
in mare aperto tramite canali artificiali in prossimita'
della laguna;
t) verifica la conformita' al progetto degli impianti
di depurazione realizzati.
3. L'Autorita' promuove lo studio e la ricerca volti
alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo
le attivita' di ricerca applicata, di informazione e
didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca
internazionale sui cambiamenti climatici di cui
all'articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti
l'Autorita' si puo' avvalere della collaborazione delle
universita' e di enti di ricerca pubblici e privati.
4. Sono organi dell'Autorita':
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione;
c) il Comitato consultivo;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
5. Il Presidente e' il rappresentante legale
dell'Autorita', e' il responsabile del suo funzionamento e
ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i provvedimenti
che non siano attribuiti dalla presente disposizione o
dallo statuto agli altri organi. Il Presidente e' scelto
tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
di grande responsabilita' e rilievo e dotate di alta e
riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali
opera l'Autorita' ed e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
d'intesa con il sindaco della Citta' metropolitana di
Venezia, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari. L'incarico di Presidente ha la durata massima
di tre anni, e' rinnovabile per una volta ed e'
incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato
pubblico o privato e con qualsiasi altra attivita'
professionale privata. I dipendenti di pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in
posizione di aspettativa o di fuori ruolo o altra posizione
equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
per l'intera durata dell'incarico. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per la
durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al
Presidente e' corrisposto un compenso stabilito con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed
organismi pubblici e posto a carico del bilancio
dell'Autorita' e comunque nel limite di cui all'articolo
23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
6. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente
dell'Autorita', che lo presiede, e da sette dipendenti di
livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
della Regione Veneto, della Citta' Metropolitana di Venezia
e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata di tre
anni, secondo le modalita' previste dallo statuto. In sede
di prima applicazione, i componenti del Comitato di
gestione sono individuati dalle Amministrazioni di
appartenenza e nominati con provvedimento del Presidente
dell'Autorita', adottato entro trenta giorni dalla data di
adozione del decreto di cui al comma 5, secondo periodo. Il
Comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente,
lo statuto, il regolamento di amministrazione, i
regolamenti e gli altri atti di carattere generale che
regolano il funzionamento dell'Autorita', i bilanci
preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che
impegnino il bilancio dell'Autorita', anche se ripartite in
piu' esercizi, per importi superiori al limite fissato
dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale
il voto del Presidente. Il Presidente sottopone alla
preventiva valutazione del Comitato di gestione le scelte
strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti
responsabili delle strutture di vertice dell'Autorita'. Ai
componenti del Comitato di gestione non spetta alcun
emolumento, compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo
dovuto. Le deliberazioni del Comitato di gestione relative
allo statuto, ai regolamenti e agli atti di carattere
generale che regolano il funzionamento dell'Autorita' sono
trasmesse al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
per l'approvazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere
negata per ragioni di legittimita' o di merito. Le
deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque
giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun
provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o
documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il
termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non
pervengono gli elementi richiesti.
7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorita' si
avvale, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto, di
un Comitato consultivo composto da sette componenti,
nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorita',
su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del
Sindaco di Chioggia, del Presidente dell'Autorita' di
Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, del
Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
del Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale, del Presidente della Giunta
regionale del Veneto e del Segretario generale
dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali,
scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, dotati di specifiche e comprovate
competenze e esperienza anche in materia idraulica e di
morfodinamica lagunare e di gestione e conservazione
dell'ambiente. Ai componenti del Comitato consultivo non
spetta alcun emolumento, compenso ne' rimborso spese a
qualsiasi titolo dovuto.
8. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da un
Presidente, da due membri effettivi e due supplenti,
nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti: un membro effettivo ed uno supplente sono
designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I
revisori durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. Il Collegio dei revisori dei
conti esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I compensi dei
componenti del Collegio dei revisori dei conti sono
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per
gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del
bilancio dell'Autorita'.
9. Lo statuto dell'Autorita', adottato, in sede di
prima applicazione, dal Presidente dell'Autorita', sentiti
il Presidente della regione Veneto e il Sindaco della
citta' metropolitana di Venezia, e' approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo
statuto disciplina le competenze degli organi di direzione
dell'Autorita', reca i principi generali in ordine
all'organizzazione ed al funzionamento dell'Autorita',
istituendo, inoltre, apposita struttura di controllo
interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L'articolazione degli uffici e' stabilita con disposizioni
interne adottate secondo le modalita' previste dallo
statuto. La Corte dei conti esercita il controllo sulla
gestione finanziaria dell'Autorita' con le modalita'
stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. L'Autorita' si
avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al
presente articolo, e' assegnato all'Autorita' un
contingente di personale di 100 unita', di cui due unita'
di livello dirigenziale generale, sei unita' di livello
dirigenziale non generale e novantadue unita' di livello
non dirigenziale. L'Autorita' adotta, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del
personale dirigenziale e non dirigenziale ai sensi
dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. In particolare, il regolamento di
amministrazione:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'Autorita';
b) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale di ruolo dipendente dall'Autorita' nel limite
massimo di 100 unita'.
11. I dipendenti in servizio presso il Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Veneto,
Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, svolgono compiti relativi alle funzioni
di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti nel
ruolo organico dell'Autorita' con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la
pubblica amministrazione con contestuale riduzione della
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e
trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il
personale non dirigenziale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove
piu' favorevole, in godimento presso l'amministrazione di
provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti.
12. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze,
nell'ambito della dotazione organica, di dipendenti dello
Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti
pubblici collocati in posizione di comando, distacco, fuori
ruolo o equiparata nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 7
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario delle istituzioni scolastiche.
13. Nel limite della dotazione organica di cui al comma
10 e al termine delle procedure di cui al comma 11,
l'Autorita' e' autorizzata all'assunzione a tempo
indeterminato di due unita' di personale dirigenziale di
livello non generale per l'anno 2020 e delle rimanenti
unita' di personale a copertura delle posizioni vacanti
disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle
aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione
di cui al comma 10. Le procedure concorsuali per il
reclutamento del personale di cui al presente comma si
svolgono secondo le modalita' di cui agli articoli 247 e
249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
valorizzando, in particolare, l'esperienza maturata in
materia di progettazione, costruzione e gestione di grandi
opere idrauliche e in materia di salvaguardia lagunare e
previsione delle maree.
14. Al personale dell'Autorita' si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
dell'area e del comparto funzioni centrali secondo le
tabelle retributive sezione enti pubblici non economici.
15. Nelle more della piena operativita' dell'Autorita',
la cui data e' determinata con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del
Presidente dell'Autorita' entro sei mesi dall'adozione del
regolamento di amministrazione di cui al comma 10, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo, ove gia' esistenti, continuano ad
essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici
competenti nei diversi settori interessati.
16. L'Autorita' e' dotata di un proprio patrimonio,
costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed
immobili strumentali alla sua attivita'. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati i beni che costituiscono il patrimonio
iniziale. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15, ivi
compresi quelli relativi alla costituzione ed al primo
avviamento della societa' di cui alla lettera d) del comma
2, quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno 2020 e in
euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 114.
17. Per le attivita' di gestione e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del MOSE e' autorizzata la spesa
di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al
2034. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo
114.
18. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
nomina il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia
Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l.
Con il decreto di nomina viene determinato il compenso
spettante al Commissario liquidatore sulla base delle
tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle
societa' di cui al primo periodo.
19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la
decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, del
Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale -
ComarS.c.ar.l., di cui il predetto Commissario liquidatore
assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi. Gli organi
anche straordinari delle societa' di cui al primo periodo,
entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario
liquidatore, trasmettono al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, nonche' al Commissario liquidatore, una
relazione illustrativa recante la descrizione
dell'attivita' svolta ed il relativo rendiconto, fermi
restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla
vigente normativa.
20. Il Commissario liquidatore ha il compito:
a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e la
Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l. al fine di
ultimare le attivita' di competenza relative al MOSE ed
alla tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia, in
esecuzione degli atti convenzionali, nonche' di procedere
alla consegna dell'opera in favore dell'Autorita';
b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la
Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., provvedendo
alla relativa liquidazione, successivamente alla consegna
del MOSE all'Autorita' medesima. Nello svolgimento delle
sue funzioni, il Commissario liquidatore provvede,
altresi', alla verifica ed all'accertamento delle attivita'
svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose
Arsenale - ComarS.c.ar.l., nonche' all'adozione dei
necessari atti anche di natura negoziale.
21. Il Commissario liquidatore assume tutti i poteri
ordinari e straordinari per la gestione del Consorzio
Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale -
ComarS.c.ar.l., attenendosi agli indirizzi strategici e
operativi del Commissario nominato ai sensi dell'articolo
4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, anche ai fini della celere esecuzione dei lavori
relativi per il completamento dell'opera. Le attivita' del
Commissario liquidatore sono concluse entro il termine
massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del
MOSE da parte dell'Autorita'. A tal fine il Commissario
liquidatore provvede a costituire, a valere sulle
disponibilita' del Consorzio Venezia Nuova e della
Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.a.r.l., un deposito a
garanzia delle eventuali obbligazioni non soddisfatte al
termine della liquidazione mediante versamento sul conto
corrente intestato al Commissario liquidatore aperto presso
un ufficio postale o un istituto di credito scelto dal
Commissario. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non
riscosse dagli aventi diritto, con i relativi interessi,
sono versate a cura del depositario all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE
da parte del Commissario di cui al comma 18, il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previo parere
dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con
il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad
oggetto l'esecuzione delle attivita' previste dal contratto
di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo
transattivo di cui al presente comma e' efficace dalla data
della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione
dello stesso al controllo di legittimita' da parte della
Corte dei conti.
22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798
e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. E' istituito un Comitato istituzionale
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna
costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che
lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dal Ministro dell'universita' e
della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del
Veneto, dal Sindaco della Citta' metropolitana di Venezia,
ove diverso, dal Sindaco di Venezia, dal Sindaco di
Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti o loro
delegati, nonche' da due rappresentanti dei comuni di
Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e
Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato.
2. Segretario del Comitato e' il Presidente
dell'Autorita' per la Laguna di Venezia, che assicura,
altresi', la funzione di segreteria del Comitato stesso.
3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo per l'attuazione degli
interventi previsti dalla presente legge. Esso approva il
piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia
e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per la
loro attuazione.
4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30
settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di
attuazione degli interventi.
5. Il Comitato provvede all'approvazione di apposito
regolamento, volto a disciplinare i propri aspetti
organizzativi e nel quale siano altresi' stabilite
modalita' e frequenza con le quali esso si riunisce,
nonche' le modalita' di votazione dei suoi componenti.".
23. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, procede alla verifica di eventuali
somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e non
piu' dovute, con esclusione delle somme perenti, per
contratti di finanziamento stipulati con istituzioni
finanziarie per la realizzazione del sistema MOSE.
All'esito della verifica e comunque non oltre il 31 marzo
2021, con delibera del Comitato Interministeriale per la
programmazione economica, su proposta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definitiva
ricognizione e conseguente riprogrammazione delle risorse
di cui al primo periodo. Con la predetta delibera le somme
disponibili a seguito della ricognizione, anche iscritte in
conto residui, sono assegnate per il completamento e la
messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico
per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia,
noto come sistema MOSE. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio anche in conto residui.
24. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica
sicurezza nonche' salvaguardare l'unicita' e le eccellenze
del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale
italiano, ferme restando tutte le competenze del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,
previste dal codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nei siti italiani di cui all'articolo
1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella
"lista del patrimonio mondiale" e posti sotto la tutela
dell'UNESCO, e' vietato:
a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto
di assenso, ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche,
i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le
concessioni demaniali per ogni attivita' avente ad oggetto
la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di
stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO;
b) l'avvio dell'esercizio degli impianti di
stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti
dall'UNESCO, gia' autorizzati alla data di entrata in
vigore della presente disposizione e non ancora in
esercizio.
25. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico
adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, sono
individuate le autorizzazioni e gli ulteriori atti di
assenso, gia' adottati alla data di entrata in vigore della
presente disposizione e dichiarati inefficaci ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 24, nonche' stabiliti i
criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'eventuale
indennizzo di cui al comma 26 nei limiti delle risorse ivi
previste.
26. E' istituto nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di euro
1 milione per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno
2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022, finalizzato
all'erogazione, ove ne ricorrano le condizioni e fino ad
esaurimento delle risorse, di un indennizzo in favore dei
beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di
assenso, dichiarati inefficaci ai sensi del comma 25. Agli
oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro
per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di
euro 13 milioni per l'anno 2022 si provvede ai sensi
dell'articolo 114.
27. Al decreto del Presidente della Repubblica 8
novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le
parole: "motore endotermico" sono inserite le seguenti: "o
elettrico o combinazione degli stessi.";
b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) alla rubrica e' soppressa la parola: "liquido";
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il
trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea
esclusivamente all'interno delle acque protette della
laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo
stato gassoso a temperatura ambiente in pressione e'
effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da
emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.".
27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
della salute, da adottare entro il 31 maggio 2022 ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le
disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la
movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermine
lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo
dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di
cui al precedente periodo disciplina anche i termini del
procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative
attivita' di controllo e monitoraggio.
27-ter. Le modifiche e integrazioni degli eventuali
allegati tecnici al decreto di cui al comma 27-bis sono
disposte con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro della salute e
previa intesa con la regione Veneto.
27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di
cui al comma 27-bis e' effettuata in ogni caso la
valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 109, comma 5-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui al
comma 27-bis e' acquisito il parere di una Commissione
tecnico-consultiva istituita presso il Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Veneto,
Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. La Commissione
si esprime entro il termine di trenta giorni.
27-sexies. La Commissione di cui al comma 27-quinquies
e' composta da cinque membri nominati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno
designato dall'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, con funzioni di presidente, uno dal
provveditore interregionale per le opere pubbliche per il
Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, uno
dall'Istituto superiore di sanita', uno dall'Agenzia
regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del
Veneto e uno dal Consiglio nazionale delle ricerche. I
componenti della Commissione sono scelti tra il personale
di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle
amministrazioni designanti. L'incarico di componente della
Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una
sola volta. Le funzioni di segreteria della Commissione
sono svolte, nei limiti delle risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente, dal Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Veneto,
Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Ai componenti
della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso,
ne' rimborso di spese a qualsiasi titolo dovuto.».
- Per l'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica), si veda nei riferimenti normativi all'articolo
3.
- Si riporta l'articolo 4, comma 3, della legge 29
novembre 1984, n. 798 (Nuovi interventi per la salvaguardia
di Venezia), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. - (Omissis).
3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo per l'attuazione degli
interventi previsti dalla presente legge. Esso approva il
piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia
e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per la
loro attuazione, nonche' l'eventuale rimodulazione delle
risorse ripartite.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 4
febbraio 2010, n. 14 (Istituzione dell'Albo degli
amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma
13, della legge 15 luglio 2009, n. 94):
«Art. 8 (Compensi degli amministratori giudiziari). -
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di calcolo e liquidazione dei
compensi degli amministratori giudiziari.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sulla base
delle seguenti norme di principio:
a) previsione di tabelle differenziate per singoli
beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in
azienda;
b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di
sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia
singoli beni o complessi di beni sia beni costituiti in
azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con
riferimento alla gestione piu' onerosa, maggiorato di una
percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di
gestione meno onerosa;
c) previsione che il compenso sia comunque stabilito
sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o
dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla
relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario,
ovvero al reddito prodotto dai beni;
d) previsione che il compenso possa essere aumentato
o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito
di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50
per cento, sulla base dei seguenti elementi:
1) complessita' dell'incarico o concrete
difficolta' di gestione;
2) possibilita' di usufruire di coadiutori;
3) necessita' e frequenza dei controlli esercitati;
4) qualita' dell'opera prestata e dei risultati
ottenuti;
5) sollecitudine con cui sono state condotte le
attivita' di amministrazione;
e) previsione della possibilita' di ulteriore
maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente
complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o
dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o
confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione
particolarmente positivi;
f) previsione delle modalita' di calcolo e
liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati
piu' amministratori per un'unica procedura.
- Si riporta l'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177 (Regolamento
recante disposizioni in materia di modalita' di calcolo e
liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari
iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio
2010, n. 14):
«Art. 3 (Criteri per la determinazione del compenso). -
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, i compensi degli
amministratori giudiziari sono liquidati sulla base dei
seguenti criteri:
a) per i beni costituiti in azienda, quando sono
oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore
giudiziario, i compensi devono consistere in una
percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale,
non superiore alle seguenti misure:
1) dal 12% al 14%; quando il valore non superi
16.227,08 euro;
2) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti 16.227,08
euro fino a 24.340,62 euro;
3) dal 8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti
24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
4) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti 40.567,68
euro fino a 81.135,38 euro;
5) dal 5,50% al 6,50% sulle somme eccedenti
81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
6) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti 405.676,89
euro fino a 811.353,79 euro;
7) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti
811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
8) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano
2.434.061,37 euro;
b) per i beni costituiti in azienda, quando sono
concessi in godimento a terzi, i compensi devono consistere
in una percentuale, calcolata sul valore del complesso
aziendale, non superiore alle seguenti misure:
1) dal 4,8% al 5,6%; quando il valore non superi
16.227,08 euro;
2) dal 4% al 4,80% sulle somme eccedenti 16.227,08
euro fino a 24.340,62 euro;
3) dal 3,4% al 3,8% sulle somme eccedenti 24.340,62
euro fino a 40.567,68 euro;
4) dal 2,8% al 3,2% sulle somme eccedenti 40.567,68
euro fino a 81.135,38 euro;
5) dal 2,2% al 2,6% sulle somme eccedenti 81.135,38
euro fino a 405.676,89 euro;
6) dall'1,6% al 2% sulle somme eccedenti 405.676,89
euro fino a 811.353,79 euro;
7) dallo 0,3% allo 0,72% sulle somme eccedenti
811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
8) dallo 0,2% allo 0,36% sulle somme che superano
2.434.061,37 euro;
c) per i beni immobili, i compensi devono consistere
in una percentuale, calcolata sul valore dei beni, non
superiore alle seguenti misure:
1) dal 6% al 7% quando il valore non superi
16.227,08 euro;
2) dal 5% al 6% sulle somme eccedenti 16.227,08
euro fino a 24.340,62 euro;
3) dal 4,25% al 4,75% sulle somme eccedenti
24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
4) dal 3,5% al 4% sulle somme eccedenti 40.567,68
euro fino a 81.135,38 euro;
5) dal 2,75% al 3,25% sulle somme eccedenti
81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
6) dal 2% al 2,5% sulle somme eccedenti 405.676,89
euro fino a 811.353,79 euro;
7) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme eccedenti
811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
8) dallo 0,22% allo 0,45% sulle somme che superano
2.434.061,37 euro;
d) per i frutti che si ritraggono dai beni di cui
alle lettere a), b) e c) e per i beni diversi da quelli di
cui alle predette lettere, i compensi devono consistere in
una percentuale calcolata sul valore, non superiore alle
seguenti misure:
1) dal 3,6% al 4,2% quando il valore non superi
16.227,08 euro;
2) dal 3% al 3,6% sulle somme eccedenti 16.227,08
euro fino a 24.340,62 euro;
3) dal 2,5% al 2,8% sulle somme eccedenti 24.340,62
euro fino a 40.567,68 euro;
4) dal 2,1% al 2,4% sulle somme eccedenti 40.567,68
euro fino a 81.135,38 euro;
5) dall'1,65% al 2% sulle somme eccedenti 81.135,38
euro fino a 405.676,89 euro;
6) dall'1,2% all'1,5% sulle somme eccedenti
405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
7) dallo 0,27% allo 0,54% sulle somme eccedenti
811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
8) dallo 0,13% allo 0,27% sulle somme che superano
2.434.061,37 euro.
2. Per determinare il valore di cui al comma 1, si
considera:
a) l'importo realizzato, per i beni liquidati;
b) il valore stimato dal perito ovvero, in mancanza,
dall'amministratore giudiziario, per i beni che non hanno
costituito oggetto di liquidazione;
c) ogni altra somma ricavata.
3. Quando l'amministratore giudiziario assiste il
giudice per la verifica dei crediti e' inoltre corrisposto,
sull'ammontare del passivo accertato, un compenso
supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38
euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale
cifra.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera a),
all'amministratore giudiziario e' corrisposto un ulteriore
compenso del 5 per cento sugli utili netti e dello 0,50 per
cento sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti.
5. Il compenso liquidato a norma del presente articolo
non puo' essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35
euro.
6. Nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni
che comprendono beni rientranti in almeno due delle
categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma
1, si applica il criterio della prevalenza della gestione
piu' onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a
norma dei commi 1 e 2, e' maggiorato di una percentuale non
superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di
gestione ed in relazione alla complessita' della stessa.
7. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono
attivo ne' passivo gli importi risultanti da finanziamenti
e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso
insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e
passivo da parte di altra societa' del gruppo.
8. All'amministratore spetta un rimborso forfettario
delle spese generali in una misura compresa tra il 5 e il
10 per cento sull'importo del compenso determinato a norma
del presente decreto. Sono altresi' rimborsate le spese
effettivamente sostenute e documentate, ivi inclusi i costi
dei coadiutori.
9. Quando i beni sequestrati appartengono a piu'
proposti, per la liquidazione del compenso a norma del
presente decreto si procede in relazione a ciascuna massa
attiva e passiva.».
 
((Art. 4 bis
Disposizioni concernenti le Autorita' di sistema portuale

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Le Autorita' di sistema portuale rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei confronti delle quali il presupposto d'imposta si verifica in modo unitario e autonomo.
9-ter. Non costituisce esercizio di attivita' commerciali, in quanto esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, l'attivita' di prelievo autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna tipologia dei prelievi, nonche' i criteri per la determinazione degli stessi. Ciascuna Autorita' di sistema portuale determina l'importo delle predette tasse all'interno dei limiti previsti, destinando lo stesso alla copertura dei costi per la manutenzione e lo sviluppo delle parti comuni dell'ambito portuale destinate alla difesa del territorio, al controllo e alla tutela della sicurezza del traffico marittimo e del lavoro in ambito portuale, alla viabilita' generale e ad attivita' che si connotino come estrinsecazione di potesta' pubbliche, nonche' al mantenimento dei fondali, oltre che alla copertura di quota parte dei costi generali. Le Autorita' di sistema portuale sono tenute alla rendicontazione dei predetti costi con le modalita' stabilite con il decreto di cui al secondo periodo.
9-quater. I canoni percepiti dalle Autorita' di sistema portuale in relazione alle concessioni demaniali, comprese quelle di cui all'articolo 18 della presente legge e di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, nonche' alle autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze demaniali di cui all'articolo 39 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente e non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Autorita' di sistema portuale). - 1. Sono
istituite quindici Autorita' di sistema portuale:
a) del Mare Ligure occidentale;
b) del Mare Ligure orientale;
c) del Mar Tirreno settentrionale;
d) del Mar Tirreno centro-settentrionale;
e) del Mar Tirreno centrale;
f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
g) del Mare di Sardegna;
h) del Mare di Sicilia occidentale;
i) del Mare di Sicilia orientale;
l) del Mare Adriatico meridionale;
m) del Mare Ionio;
n) del Mare Adriatico centrale;
o) del Mare Adriatico centro-settentrionale;
p) del Mare Adriatico settentrionale;
q) del Mare Adriatico orientale;
q-bis) dello Stretto.
2. I porti rientranti nelle Autorita' di sistema
portuale di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato A,
che costituisce parte integrante della presente legge,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'articolo
22, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, possono essere apportate, su richiesta motivata del
Presidente della Regione interessata, modifiche
all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire:
a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica
regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la
cui gestione e' stata trasferita alla regione all'interno
del sistema dell'Autorita' di sistema portuale
territorialmente competente;
b) il trasferimento di un porto a una diversa
Autorita' di sistema portuale, previa intesa con le regioni
nel cui territorio hanno sede le Autorita' di sistema
portuale di destinazione e di provenienza.
3. Sede della Autorita' di sistema portuale e' la sede
del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE) n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorita' di sistema
portuale. In caso di due o piu' porti centrali ricadenti
nella medesima Autorita' di sistema portuale il Ministro
indica la sede della stessa. Il Ministro, su proposta
motivata della regione o delle regioni il cui territorio e'
interessato dall'Autorita' di sistema portuale, ha facolta'
di individuare in altra sede di soppressa Autorita' di
sistema portuale aderente alla Autorita' di sistema
portuale, la sede della stessa.
4. L'Autorita' di sistema portuale nel perseguimento
degli obiettivi e delle finalita' di cui all'articolo 1
svolge i seguenti compiti:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento,
regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli
uffici territoriali portuali secondo quanto previsto
all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e
dei servizi portuali, delle attivita' autorizzatorie e
concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre
attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e
nelle circoscrizioni territoriali. All'Autorita' di sistema
portuale sono, altresi', conferiti poteri di ordinanza,
anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di
incidenti connessi alle attivita' e alle condizioni di
igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette
alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di
servizi di interesse generale, non coincidenti ne'
strettamente connessi alle operazioni portuali di cui
all'articolo 16, comma 1;
d) coordinamento delle attivita' amministrative
esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici
nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime
comprese nella circoscrizione territoriale;
e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei
beni del demanio marittimo ricompresi nella propria
circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla presente
legge e dal codice della navigazione, fatte salve le
eventuali competenze regionali e la legislazione speciale
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la
gestione delle attivita' inerenti le funzioni sul demanio
marittimo le Autorita' di sistema portuale si avvalgono del
Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.);
f) promozione e coordinamento di forme di raccordo
con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.
5. L'Autorita' di sistema portuale e' ente pubblico non
economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed
e' dotato di autonomia amministrativa, organizzativa,
regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad essa non si
applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70,
e successive modificazioni. Si applicano i principi di cui
al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le Autorita' di sistema portuale adeguano i propri
ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del
personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 35, comma 3, del medesimo
decreto legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano,
secondo criteri di trasparenza ed imparzialita', le
procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di
ogni altro incarico. Gli atti adottati in attuazione del
presente comma sono sottoposti all'approvazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per il
Presidente dell'Autorita' di sistema portuale e il
Segretario generale si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 8 e 10. Per il periodo di durata
dell'incarico di Presidente dell'Autorita' di sistema
portuale e di Segretario generale, i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa
senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di
servizio.
6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle
istituite Autorita' di sistema portuale e' assunto mediante
procedure selettive di natura comparativa, secondo principi
di adeguata pubblicita', imparzialita', oggettivita' e
trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo
10, comma 6.
7. L'Autorita' di sistema portuale e' sottoposta ai
poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 12.
Ferma restando la facolta' di attribuire l'attivita'
consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa
dell'Autorita' di sistema portuale dinanzi a qualsiasi
giurisdizione, nel rispetto della disciplina
dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale
interno della stessa Autorita' o ad avvocati del libero
foro, le Autorita' di sistema portuale possono valersi del
patrocinio dell'Avvocatura di Stato.
8. La gestione contabile e finanziaria di ciascuna
Autorita' di sistema portuale e' disciplinata da un
regolamento proposto dal Presidente dell'Autorita' di
sistema portuale, deliberato dal Comitato di gestione di
cui all'articolo 9 e approvato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Si applicano, altresi', le
disposizioni attuative dell'articolo 2 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91. Il conto consuntivo delle Autorita' di sistema
portuale e' allegato allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio
successivo a quello di riferimento. Le Autorita' di sistema
portuale assicurano il massimo livello di trasparenza
sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti,
secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
9. Il rendiconto della gestione finanziaria
dell'Autorita' di sistema portuale e' soggetto al controllo
della Corte dei conti.
9-bis. Le Autorita' di sistema portuale rientrano tra i
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa'
(IRES) previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nei confronti delle quali il presupposto d'imposta si
verifica in modo unitario e autonomo.
9-ter. Non costituisce esercizio di attivita'
commerciali, in quanto esercizio di funzioni statali da
parte di enti pubblici, l'attivita' di prelievo
autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle tasse
portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per
il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16
della presente legge. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinati i limiti minimi e massimi stabiliti per
ciascuna tipologia dei prelievi, nonche' i criteri per la
determinazione degli stessi. Ciascuna Autorita' di sistema
portuale determina l'importo delle predette tasse
all'interno dei limiti previsti, destinando lo stesso alla
copertura dei costi per la manutenzione e lo sviluppo delle
parti comuni dell'ambito portuale destinate alla difesa del
territorio, al controllo e alla tutela della sicurezza del
traffico marittimo e del lavoro in ambito portuale, alla
viabilita' generale e ad attivita' che si connotino come
estrinsecazione di potesta' pubbliche, nonche' al
mantenimento dei fondali, oltre che alla copertura di quota
parte dei costi generali. Le Autorita' di sistema portuale
sono tenute alla rendicontazione dei predetti costi con le
modalita' stabilite con il decreto di cui al secondo
periodo.
9-quater. I canoni percepiti dalle Autorita' di sistema
portuale in relazione alle concessioni demaniali, comprese
quelle di cui all'articolo 18 della presente legge e di cui
all'articolo 36 del codice della navigazione, nonche' alle
autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze demaniali di
cui all'articolo 39 del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, sono considerati redditi diversi e concorrono a
formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito
nel periodo d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di
deduzione forfettaria delle spese.
10. L'esecuzione delle attivita' di cui al comma 4,
lettera b) e c) e' affidata in concessione dall'Autorita'
di sistema portuale mediante procedura di evidenza
pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
11. Le Autorita' di sistema portuale non possono
svolgere, ne' direttamente ne' tramite societa'
partecipate, operazioni portuali e attivita' ad esse
strettamente connesse. Con le modalita' e le procedure di
cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, l'Autorita' di
sistema portuale puo' sempre disciplinare lo svolgimento di
attivita' e servizi di interesse comune e utili per il piu'
efficace compimento delle funzioni attribuite, in
collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni
pubbliche. Essa puo', inoltre, assumere partecipazioni, a
carattere societario di minoranza, in iniziative
finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e
intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale,
ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti
franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste.
Sono fatte salve, altresi', le discipline vigenti per i
punti franchi delle zone franche esistenti in altri ambiti
portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Autorita' di sistema portuale territorialmente
competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione
amministrativa per la gestione di detti punti.
13.
14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, valutate le
interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di
traffico, puo' essere ulteriormente modificato il numero
delle Autorita' di sistema portuale; sullo schema di
regolamento e', altresi', acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la medesima
procedura sono individuati i volumi di traffico minimo al
venir meno dei quali le Autorita' di sistema portuale sono
soppresse e le relative funzioni sono accorpate.
15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, possono essere modificati i limiti territoriali di
ciascuna delle istituite Autorita' di sistema portuale.».
- Si riporta l'articolo 73, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale):
«Art. 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono operazioni
portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito,
il movimento in genere delle merci e di ogni altro
materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi
portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche,
complementari e accessorie al ciclo delle operazioni
portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle
Autorita' di sistema portuale, o, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime, attraverso una specifica
regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri
vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano
sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi
portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate
da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo
periodicamente al Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad
autorizzazione dell'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta
autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni
portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da
parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4,
oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese
autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti
tenuti dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al
pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una
cauzione determinati dalle medesime autorita'.
3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al
comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23
ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo
17.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e
tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di
professionalita' degli operatori e delle imprese
richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i
quali la presentazione di un programma operativo e la
determinazione di un organico di lavoratori alle dirette
dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al
rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto
autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata
ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti
il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
d).
4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda
di svolgimento di operazioni portuali ne' mediante le
imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente
articolo ne' tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia
per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui,
rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave
e' autorizzata a svolgere le operazioni in regime di
autoproduzione a condizione che:
a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo
rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di
esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo
svolgimento di tali operazioni;
c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata
prestata idonea cauzione.
4-ter. L' autorizzazione di cui al comma 4-bis e'
rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti
e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e'
compresa nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del
comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituita, all'autorita' marittima, le
tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
nonche' ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma
operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi
dell'art. 18, durata identica a quella della concessione
medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in
relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del
rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute
a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
condizioni previste nel programma operativo.
7. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione
consultiva locale, determina il numero massimo di
autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del
comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del
porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo
della concorrenza nel settore.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.
7-ter. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi
sulle richieste di autorizzazione di cui al presente
articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i
quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si
intende accolta.».
- Si riporta l'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale):
«Art. 18 (Concessione di aree e banchine). - 1.
L'Autorita' di sistema portuale e, dove non istituita,
ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione
portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le
aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale
alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per
l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva
l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad
attivita' marittime e portuali. E' altresi' sottoposta a
concessione da parte dell'Autorita' di sistema portuale, e
laddove non istituita dall'autorita' marittima, la
realizzazione e la gestione di opere attinenti alle
attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi
da considerarsi a tal fine ambito portuale, purche'
interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei
servizi portuali anche per la realizzazione di impianti
destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti
alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni,
anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi
svolti, sulla base di idonee forme di pubblicita',
stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio
decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza
e controllo delle Autorita' concedenti, le modalita' di
rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari
sono tenuti a versare.
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo
concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorita' di sistema
portuale relativi a concessioni gia' assentite alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
indicati i criteri cui devono attenersi le Autorita' di
sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni
al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi
allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di
altre imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti adegua la disciplina
relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il
presidente dell'Autorita' di sistema portuale puo'
concludere, previa delibera del comitato portuale, con le
modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della
concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei
depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice
della navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto
concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma
di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per
conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al
programma di attivita' di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la
quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso
porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una
nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su
motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese
portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16,
dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo
operativo.
8. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare
accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il
permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
della concessione e l'attuazione degli investimenti
previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6,
lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza
giustificato motivo, l'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano
l'atto concessorio.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.».
- Si riporta l'articolo 36 del regio decreto 30 marzo
1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice
della navigazione):
«Art. 36 (Concessione di beni demaniali). -
L'amministrazione marittima, compatibilmente con le
esigenze del pubblico uso, puo' concedere l'occupazione e
l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare
territoriale per un determinato periodo di tempo.
Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono
di competenza del ministro per la marina mercantile. Le
concessioni di durata superiore a quattro, ma non a
quindici anni, e quelle di durata non superiore al
quadriennio che importino impianti di difficile sgombero
sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni
di durata non superiore al quadriennio, quando non
importino impianti di difficile sgombero, sono di
competenza del capo di compartimento marittimo.».
- Si riporta l'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(Navigazione marittima):
«Art. 39 (Autorizzazione per carico, scarico e sosta di
merci e materiali). - L'utilizzazione delle zone e
pertinenze demaniali marittime ai termini dell'articolo 50
del codice, per il carico e lo scarico delle merci e dei
materiali e per la loro temporanea sosta, e' autorizzata
con atto nel quale sono indicati:
1. le zone e le pertinenze oggetto
dell'autorizzazione;
2. la specie dei materiali o delle merci;
3. la durata dell'utilizzazione;
4. il canone da corrispondere;
5. le altre eventuali condizioni.
Nel caso in cui la predetta utilizzazione abbia
carattere continuativo, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 36 del codice.».
 
Art. 5
Disposizioni urgenti per la funzionalita'
dell'impianto funiviario di Savona

1. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. In caso di cessazione entro il 31 dicembre 2022 della concessione Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo((, al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalita' tecnica di detta funivia, di garantire la continuita' dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario,)) il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale del ((Mar Ligure occidentale)), in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, provvede, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalita' tecnica di detta funivia, nonche' all'individuazione di un nuovo concessionario secondo le modalita' previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il termine di cui al primo periodo e' prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili non oltre il 31 dicembre 2024, ove strettamente necessario al completamento delle procedure di individuazione del nuovo concessionario. Nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale provvede, altresi', alla gestione diretta dell'impianto funiviario.
7-ter. Qualora non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario all'esito della procedura di cui al comma 7-bis, la regione Liguria subentra allo Stato, quale titolare e concedente dell'impianto funiviario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la regione Liguria, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione alla regione Liguria, a decorrere dalla data di effettivo trasferimento dell'impianto funiviario, delle risorse di cui al comma 7-quater.
7-quater. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 7-bis e 7-ter e per l'eventuale supporto tecnico, il presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonche' di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ((con oneri a carico)) delle risorse di cui al comma 7-quinquies nel limite massimo di spesa di ((70.000 euro)) per l'anno 2022 e di ((200.000 euro)) per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
7-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 7-bis e 7-ter, quantificati nel limite massimo di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto ad euro 700.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo delle ((risorse del Fondo)) di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
2. All'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Edizione straordinaria
n. 70 del 17 marzo 2020, e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga
dei termini per l'adozione di decreti legislativi),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile
2020, S.O. n. 16.
- Si riporta l'articolo 16, comma 3-sexies, primo
periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali), convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2021, n. 156 (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei
trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Disposizioni urgenti in materia di Commissari
straordinari). - 3-sexies. Nelle more del recupero della
piena funzionalita' tecnica della Funivia Savona-San
Giuseppe di Cairo, per garantire il mantenimento degli
attuali livelli occupazionali, ai lavoratori di cui all'
articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, puo' essere concessa dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, dal 16 novembre 2021 al 31
dicembre 2022, un'ulteriore indennita' pari al trattamento
straordinario di integrazione salariale, comprensiva della
relativa contribuzione figurativa, in continuita' con
l'indennita' di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 1.
Entro il limite di durata massima di cui al primo periodo,
l'indennita' di cui al presente comma continua ad essere
erogata anche in caso di sopravvenuta risoluzione del
rapporto di lavoro dovuta alla cessazione dell'attuale
concessione. La misura di cui al presente comma e'
incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale,
compresi quelli a carico dei fondi di solidarieta' di cui
al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, e con l'indennita' NASpI di cui al decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 22, ed e' riconosciuta nel limite massimo
di spesa di 187.500 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di
euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal terzo
periodo del presente comma, pari a 187.500 euro per l'anno
2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili destinate alle sovvenzioni per
l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e
ascensori in servizio pubblico e autolinee non di
competenza delle regioni.».
 
Art. 6
Disposizioni in materia di trasporto aereo

1. Al fine di accelerare lo sviluppo del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) e di aumentare l'accesso ferroviario mediante mezzo pubblico agli aeroporti, nonche' di incrementare la rilevanza strategica e lo sviluppo degli aeroporti intercontinentali italiani:
a) le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' quelle relative alle opere inserite nei piani di sviluppo aeroportuali, ivi inclusi gli interventi di mitigazione e miglioramento ambientale, sono svolte nei tempi previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) il dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del ((codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si svolge secondo i termini previsti dall'articolo 46, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
c) sono ridotti della meta' i termini per l'accertamento di conformita' ((previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, relativamente ai piani di sviluppo aeroportuale e alle opere inserite in detti piani.
2. Le opere di cui al comma 1 che comportano un miglioramento dell'impatto ambientale sulle aree antropizzate sono recepite in via prioritaria all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica, naturalistica e paesaggistica vigenti.
3. In relazione ai piani di sviluppo aeroportuale degli aeroporti di interesse nazionale diversi da quelli di cui al comma 1, nonche' alle opere inserite nei medesimi piani di sviluppo, i termini delle procedure di valutazione ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ridotti della meta'. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c).
((3-bis. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2 del medesimo Piano, Rivoluzione verde e transizione ecologica, all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c-bis) e' inserita la seguente: «c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilita' delle societa' di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)».
3-ter. All'articolo 11-quinquiesdecies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 6, comma 3-ter, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 6 (Oggetto della disciplina). - (Omissis).
3-ter. Per progetti di opere e interventi da
realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del
Piano di sviluppo aeroportuale, gia' sottoposti ad una
valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le
categorie per le quali e' prevista la Valutazione di
impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli
elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal
Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo
aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale, il
Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive
varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a
valutazione di impatto ambientale nella loro interezza
secondo le norme comunitarie, tale valutazione e'
effettuata secondo le modalita' e le competenze previste
dalla Parte Seconda del presente decreto ed e' integrata
dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali
contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un
unico provvedimento.
(Omissis).».
- Per l'articolo 8, comma 2-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), si veda nei riferimenti normativi all'articolo
1.
- Si riporta l'articolo 22, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori
di interessi e dibattito pubblico). - 1. Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel
proprio profilo del committente, i progetti di fattibilita'
relativi alle grandi opere infrastrutturali e di
architettura di rilevanza sociale, aventi impatto
sull'ambiente, sulle citta' e sull'assetto del territorio,
nonche' gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi
dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i
portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono
pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti
predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi
lavori.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai
nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore
del medesimo decreto, sono fissati i criteri per
l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte
per tipologia e soglie dimensionali, per le quali e'
obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito
pubblico, e sono altresi' definiti le modalita' di
svolgimento e il termine di conclusione della medesima
procedura. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite
le modalita' di monitoraggio sull'applicazione
dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine e'
istituita una commissione presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con il compito di
raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti
pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre
raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico
sulla base dell'esperienza maturata. Ai componenti della
commissione e' riconosciuto un rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per le missioni
effettuate nei limiti previsti per il personale del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, con oneri complessivi non superiori a 18.000
euro per l'anno 2021 ed a 36.000 euro a decorrere dall'anno
2022.
3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito
pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura
esclusivamente sulla base delle modalita' individuate dal
decreto di cui al comma 2.
4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni
raccolte sono valutate in sede di predisposizione del
progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza
di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito
pubblico.».
- Si riporta l'articolo 46, comma 1, secondo periodo,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure), convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 46 (Modifiche alla disciplina del dibattito
pubblico). - 1. (Omissis).
In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al
presente decreto, il dibattito pubblico ha una durata
massima di quarantacinque giorni e tutti i termini previsti
dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 76 del 2018, sono ridotti della meta'.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento
recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle
opere di interesse statale):
«Art. 2 (Accertamento di conformita' delle opere di
interesse statale). - 1. Per le opere pubbliche di cui
all'articolo 1 del presente regolamento, l'accertamento
della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani
urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate
alla difesa militare, e' fatto dallo Stato di intesa con la
regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta
da parte dell'amministrazione statale competente.».
- Per la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 20, comma 8, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili), come modificata dalla
presente legge:
«Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici
e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili). - Omissis.
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee
sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono gia' installati impianti della
stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3
e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28,
nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in
cui, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui
quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con
variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla
lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di
modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o
integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di
accumulo di capacita' non superiore a 8 MWh per ogni MW di
potenza dell'impianto fotovoltaico;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o
abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le
porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore
sfruttamento;
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita'
delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e
dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche' delle
societa' concessionarie autostradali;
c-bis.1) i siti e gli impianti nelle disponibilita'
delle societa' di gestione aeroportuale all'interno del
perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori,
di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme
restando le necessarie verifiche tecniche da parte
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici,
anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione
di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte
seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone
a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e
le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli
stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo
268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nonche' le aree classificate agricole
racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di
500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
una distanza non superiore a 300 metri;
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere
a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne'
ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della
presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata
considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti
a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di
un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108.».
- Si riporta l'articolo 11-quinquiesdecies, comma 1,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11-quinquiesdecies (Misure urgenti per il
rilancio delle infrastrutture). - 1. Al fine di evitare la
revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere
indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio
dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi
relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada
per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e
Salerno, di cui alla lettera c) del comma 2 del presente
articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di
finanziamento possono essere compiuti entro il 31 marzo
2023, a condizione che gli enti titolari dei codici unici
di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema
di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica
dell'avanzamento dei progetti".».
 
((Art. 6 bis
Norme per favorire l'attuazione delle sinergie
all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane

1. L'art. 2-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2-ter. (Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane).- 1. Allo scopo di realizzare le sinergie previste dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato, nonche' per rilanciare gli investimenti nel settore delle infrastrutture attraverso la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale:
a) l'ANAS S.p.A. e le societa' da questa controllate sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ferme restando le norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, appositi accordi e convenzioni con le altre societa' del gruppo Ferrovie dello Stato, ivi compresa la Ferservizi S.p.A., anche in qualita' di centrale di committenza, al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi resi dalle altre societa' del gruppo;
b) l'ANAS S.p.A. e le societa' da questa controllate possono avvalersi dei contratti, compresi gli accordi quadro, stipulati dalle altre societa' del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti in modo unitario di beni e servizi;
c) l'ANAS S.p.A. e le societa' da questa controllate possono concedere alle altre societa' del gruppo Ferrovie dello Stato l'uso di beni immobili in gestione».))


Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2020, n.
76, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 14 settembre 2020, n. 120, S.O. n. 228.
- Si riporta l'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 luglio 2017, n. 96:
«Art. 49 (Disposizioni urgenti in materia di riordino
di societa'). - 1. Con l'obiettivo di rilanciare gli
investimenti del settore delle infrastrutture attraverso la
programmazione, la progettazione, la realizzazione e la
gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di
interesse nazionale, ANAS S.p.A. sviluppa le opportune
sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato, anche
attraverso appositi contratti e convenzioni al fine di
realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti
nel 2017 di almeno il 10 per cento rispetto al 2016 ed un
ulteriore incremento di almeno il 10 per cento nel 2018.
2. Al fine di realizzare una proficua allocazione delle
partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero
dell'economia e delle finanze in ambiti industriali
omogenei, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al
comma 3, trasferisce, nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea, alla societa' Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A. le azioni della societa' ANAS S.p.A.
mediante aumento di capitale della societa' Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.A. tramite conferimento in natura.
L'aumento di capitale e' realizzato per un importo
corrispondente al patrimonio netto di ANAS S.p.A.
risultante da una situazione patrimoniale approvata dal
Consiglio di amministrazione della societa' e riferita ad
una data non anteriore a quattro mesi dal conferimento.
Pertanto, all'operazione di trasferimento non si applicano
gli articoli 2343, 2343-ter, 2343-quater, nonche'
l'articolo 2441 del codice civile. Tutti gli atti e le
operazioni posti in essere per il trasferimento di ANAS
S.p.A. in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sono esenti
da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.
3. Il trasferimento di cui al comma 2 e' subordinato
alle seguenti condizioni:
a) perfezionamento del Contratto di Programma
2016/2020 tra lo Stato e ANAS S.p.A. secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 870, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
b) acquisizione di una perizia giurata di stima da
cui risulti l'adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio
ANAS, anche considerato quanto disposto dai commi 7 e 8,
rispetto al valore del contenzioso giudiziale in essere; il
perito incaricato viene nominato da Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.a. nell'ambito di una terna di esperti
proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze;
b-bis) l'assenza di effetti negativi sui saldi di
finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in
sede europea, verificata dal Ministero dell'economia e
delle finanze.
4. Ad esito del trasferimento di cui al comma 2,
restano in capo ad ANAS S.p.A. le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri
provvedimenti amministrativi comunque denominati.
5. Intervenuto il trasferimento della partecipazione
detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., qualsiasi
deliberazione o atto avente ad oggetto il trasferimento di
ANAS S.p.A. o operazioni societarie straordinarie sul
capitale della societa' e' oggetto di preventiva
autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze
d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
6. Alla data di trasferimento della partecipazione
detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., all'articolo 7, comma
4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, al terzo
periodo dopo le parole: «successive modifiche» le parole:
«dello statuto o» sono soppresse e il comma 6 del medesimo
articolo 7 e' abrogato.
6-bis. La societa' ANAS S.p.a. adotta sistemi di
contabilita' separata per le attivita' oggetto di diritti
speciali o esclusivi, compresi le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri
provvedimenti amministrativi comunque denominati previsti
dal comma 4, e per ciascuna attivita'. Le attivita' di cui
al periodo precedente sono svolte sulla base del contratto
di programma sottoscritto tra la societa' ANAS S.p.a. e il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili.
7. ANAS S.p.A. e' autorizzata per gli anni dal 2017 al
2022, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, a
definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o
transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie
con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di
riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano
i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e
208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le
modalita' ivi previste, previa valutazione della
convenienza economica di ciascuna operazione da parte della
Societa' stessa.
7-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione verifica in
via preventiva, ai sensi dell'articolo 213, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la correttezza
della procedura adottata dall'ANAS per la definizione degli
accordi bonari e delle transazioni di cui ai commi 7 e
7-ter. Le modalita' di svolgimento della verifica
preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata
tra l'Anas S.p.A. e l'Autorita' nazionale anticorruzione
nella quale e' individuata anche la documentazione oggetto
di verifica.
7-ter. ANAS S.p.a. e' autorizzata nei limiti previsti
ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e
stragiudiziali le controversie con i contraenti generali
derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i
presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa
valutazione della convenienza economica di ciascuna
operazione da parte della societa' stessa.
8. La quota dei contributi quindicennali assegnati con
le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004 pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6
febbraio 2003, n. 304 del 29 dicembre 2004 e n. 147 del 27
giugno 2005, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno
risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle
predette delibere, nel limite complessivo di 700 milioni di
euro, e' destinata, con esclusione delle somme cadute in
perenzione, alle finalita' di cui ai commi 7 e 7-ter. Il
CIPE individua le risorse annuali effettivamente
disponibili in relazione al quadro aggiornato delle opere
concluse da destinare alle predette finalita', nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica.
9. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
i commi 115, 116, 117, 118 e 119, sono abrogati.
10. All'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, il comma 5 e' abrogato.
11. Al fine di favorire l'attuazione del presente
articolo, non si applicano ad ANAS S.p.A., a decorrere dal
trasferimento di cui al comma 2, le norme di contenimento
della spesa previste dalla legislazione vigente a carico
dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo
restando, finche' l'ANAS risulti compresa nel suddetto
elenco dell'ISTAT, l'obbligo di versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai
risparmi conseguenti all'applicazione delle suddette norme,
da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 506, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
12. Nelle more del perfezionamento del contratto di
programma ANAS 2016-2020, ai sensi dell'articolo 1, comma
870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare la
societa' ANAS S.p.A., nel limite del 5% delle risorse
complessivamente finalizzate al contratto dalla medesima
legge n. 208 del 2015, ad effettuare la progettazione di
interventi nonche', nel limite di un ulteriore 15%delle
medesime risorse, a svolgere attivita' di manutenzione
straordinaria della rete stradale nazionale. Le attivita'
svolte ai sensi del presente articolo devono essere
distintamente indicate nel Contratto di programma 2016-2020
e le relative spese sostenute devono essere rendicontate
secondo le modalita' previste per il «Fondo Unico ANAS»,
come definite dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 869, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. Nell'ambito delle attivita' di manutenzione
straordinaria della rete stradale nazionale, la societa'
ANAS S.p.A. ha particolare riguardo alla verifica
dell'idoneita' statica e all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e
strutture similari.
12-bis. All'articolo 1, comma 1025, quarto periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «ad
integrazione delle risorse gia' stanziate a tale scopo, per
gli interventi di completamento dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni
adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente»
sono sostituite dalle seguenti: «ad integrazione delle
risorse gia' stanziate e comprese nell'ambito del contratto
di programma ANAS Spa 2016-2020».
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici e
che abroga la direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 28 marzo 2014,
n. L 94.
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la
direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee 28 marzo 2014, n. L 94.
 
Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e
circolazione stradale e di infrastrutture autostradali

1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'utenza, di favorire lo sviluppo della mobilita' sostenibile, nonche' di incrementare la sicurezza della circolazione stradale, ((al codice della strada, di cui al decreto legislativo)) 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 7, comma 9, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facolta', le modalita' di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonche', previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi»));
a) all'articolo 24:
1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «manufatti per il rifornimento» sono inserite le seguenti: «e la ricarica dei veicoli»;
2) al comma 5, dopo le parole: «da aree di servizio» sono inserite le seguenti: «, da aree per la ricarica dei veicoli»;
3) al comma 5-bis, dopo le parole: «((e successive modificazioni,))» sono inserite le seguenti: «((e delle norme)) che disciplinano l'installazione e la gestione di stazioni di ricarica elettrica»;
b) all'articolo 47, al comma 2, lettera a), i capoversi categoria L1e, categoria L2e, categoria L3e e categoria L4e sono sostituiti dai seguenti:
«- categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocita' massima di costruzione non supera i 45 km/h;
categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i 270 kg e la cui velocita' massima di costruzione non supera i 45 km/h;
categoria L3e: veicoli a due ruote che non possono essere classificati come appartenenti alla categoria ((L1e));
categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, costituiti da veicoli di categoria L3e dotati di sidecar, con un numero massimo di quattro posti a sedere incluso il conducente e con un numero massimo di due posti per passeggeri nel sidecar;»;
c) all'articolo 50:
1) al comma 1, dopo le parole «potenza nominale continua massima di 0,25 KW» sono inserite le seguenti: «, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci,»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo.»;
3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97.
2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocita' superiore a quella prevista dal comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione ((amministrativa del pagamento di una somma)) da euro 845 ad euro 3.382 e' soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocita' oltre i limiti previsti dal comma 1.».
((c-bis) all'articolo 61, comma 1, lettera c), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea possono superare le lunghezze totali previste dal presente articolo nel rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma 5. Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocita' inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L'uso dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in ogni caso, allorche' ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi»));
d) all'articolo 97, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, l'ufficio competente del Dipartimento per la mobilita' sostenibile procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli (ANV), di cui agli articoli 225 e 226. A tal fine, i comuni danno notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza per il tramite ((dell'anagrafe)) nazionale della popolazione residente (ANPR) non appena eseguita la registrazione della variazione anagrafica. In caso di trasferimento della sede delle persone giuridiche intestatarie di certificati di circolazione, l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli e' richiesto dalle medesime persone giuridiche all'ufficio competente del Dipartimento per la mobilita' sostenibile o a uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati al collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento stesso entro trenta giorni dal trasferimento.»;
((d-bis) all'articolo 110:
1) al comma 5, le parole: «per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «di svolgimento, in via esclusivamente telematica, degli adempimenti previsti ai commi 2, 2-bis e 3»;
2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le operazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilita' sostenibile secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»;
d-ter) all'articolo 114:
1) al comma 6, dopo le parole: «Le modalita' per l'immatricolazione» sono inserite le seguenti «, gestite esclusivamente in via telematica,»;
2) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilita' sostenibile secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»;
e) all'articolo 116:
1) al comma 3, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) B:
1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purche' la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 kg, e' richiesto il superamento di una prova di capacita' e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice europeo, indica che il titolare puo' condurre tali complessi di veicoli;
2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore a 3500 kg non determini aumento della capacita' di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni»;
2) al comma 4, le parole: «C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio» sono sostituite dalle seguenti: «BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE»;
3) al comma 11, le parole: «C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE» sono sostituite dalle seguenti: «C1, C, C1E e CE, anche speciale» e dopo le parole: «D1, D1E, D e DE» sono inserite le seguenti: «, anche speciale,»))
;
f) all'articolo 117, comma 2-bis, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica e' di 65 kW/t compreso il peso della batteria.»;
g) all'articolo 120:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Requisiti ((soggettivi)) per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, il giudice con la sentenza di condanna o con l'applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con l'irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, puo' disporre l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita di cui all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi e, per i soggetti destinatari dei predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il prefetto con il provvedimento di revoca della patente di guida puo' disporre l'applicazione dell'ulteriore misura dell'interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi. Avverso il provvedimento interdittivo del prefetto e' ammesso ricorso ai sensi del comma 4. La violazione della misura interdittiva di cui al presente comma e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 7.000 ed e' disposta la confisca del mezzo.»;
((g-bis) all'articolo 123:
1) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il corso di formazione, presso un'autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida";
2) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
«7-bis. L'avvio di attivita' di un'autoscuola avviene tramite segnalazione certificata di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmessa per via telematica allo Sportello unico delle attivita' produttive istituito presso il comune territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola stessa. Ai fini delle verifiche preventive relative alla disponibilita' del parco veicolare ai sensi del comma 7, per ciascuno Sportello unico delle attivita' produttive e' assicurata una specifica funzionalita' di accesso e consultazione dell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, commi 5, 6 e 7»))
;
h) all'articolo 126:
1) al comma 8, le parole «La validita'» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la validita'» e le parole «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «Dipartimento per la mobilita' sostenibile»;
2) dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente:
«8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da piu' di cinque anni, la conferma della validita' e' subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneita' tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilita' sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. ((In caso di esito negativo dell'esperimento di guida, la patente e' revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente e' sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovra' essere richiesto dall'interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessita' di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilita' sostenibile))»;
3) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui al comma 8-ter.»;
4) al comma 10, dopo le parole: «Direzione generale per la motorizzazione» sono inserite le seguenti: «per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione» e le parole «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la mobilita' sostenibile»;
5) al comma 10-bis, le parole: «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la mobilita' sostenibile» e le parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»;
((h-bis) all'articolo 167:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa e' superiore a 10 t, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 42 a euro 173, se l'eccedenza non supera 1 t;
b) da euro 87 a euro 345, se l'eccedenza non supera le 2 t;
c) da euro 173 a euro 695, se l'eccedenza non supera le 3 t;
d) da euro 431 a euro 1.734, se l'eccedenza supera le 3 t»;
3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita', possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi quella indicata nella carta di circolazione piu' una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorche' l'eccedenza non superi rispettivamente il 5, il 15, il 25 per cento, oppure superi il 25 per cento della massa complessiva»;
5) al comma 3-bis, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
6) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a quella indicata nella carta di circolazione e' soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis; in tal caso l'eccedenza di massa e' calcolata separatamente tra i veicoli del complesso, applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore»;
7) al comma 10, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento»;
8) al comma 10-bis, le parole: «valore minimo fra il 20 per cento e il 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento»;
9) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione. La prosecuzione del viaggio e' subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione»;
10) al comma 12, dopo le parole: «strumenti di pesa» sono inserite le seguenti: «di tipo statico»;
11) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Costituiscono altresi' fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido»))
;
i) all'articolo 190, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le macchine per uso di persone con disabilita' possono, altresi', circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonche', se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili.».
((i-bis) dopo l'articolo 198 e' inserito il seguente:
«Art. 198-bis (Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni).- 1. La violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge e' considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un'unica infrazione. Resta fermo che le condotte commesse successivamente alla prima notificazione ovvero alla contestazione immediata costituiscono nuove violazioni.
2. Nel caso di accertamento di piu' violazioni senza contestazione immediata ai sensi dell'articolo 201, l'illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati.
3. Fuori dai casi di cui al comma 2, l'illecito amministrativo oggetto di contestazione immediata assorbe le violazioni accertate, in assenza di contestazione ai sensi dell'articolo 201, nei novanta giorni antecedenti alla predetta contestazione e non ancora notificate. Nel rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione e fatti salvi i divieti posti da altre disposizioni, l'organo accertatore puo' autorizzare il trasgressore a completare il viaggio o a raggiungere il luogo di destinazione per la via piu' breve e nel piu' breve tempo possibile.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, fermo restando il pagamento delle spese di accertamento e notificazione relative a ciascuna violazione, ove ricorrano le condizioni per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, si applica la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto per la disposizione violata, se piu' favorevole.
5. In deroga all'articolo 202, il pagamento della somma di cui al comma 4 puo' essere effettuato entro cento giorni dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata di cui al comma 6. Qualora, nei termini indicati dall'articolo 202, sia stato gia' effettuato il pagamento in misura ridotta previsto per la specifica violazione, entro il suddetto termine di cento giorni puo' essere effettuata l'integrazione del pagamento da corrispondere all'organo di polizia stradale che ha effettuato la prima notificazione o la contestazione immediata, secondo le modalita' indicate dallo stesso.
6. Il pagamento della somma prevista al comma 4, effettuato all'organo di polizia stradale che ha curato la prima notificazione o la contestazione immediata, con contestuale pagamento delle spese di accertamento e notificazione per la violazione da esso accertata, costituisce il presupposto per l'istanza di archiviazione, di cui al comma 7, delle violazioni assorbite ai sensi dei commi 2 e 3.
7. L'istanza di archiviazione deve essere presentata dall'interessato all'ufficio o comando da cui dipende chi ha accertato ciascuna violazione assorbita ai sensi del comma 6, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data della prima notificazione o della contestazione immediata. L'istanza e' corredata da copia dell'attestazione del pagamento di cui al comma 6 e dall'attestazione del pagamento delle spese di accertamento e notificazione relativa alla violazione o alle violazioni accertate dall'ufficio o al comando cui la stessa e' presentata. L'archiviazione e' disposta dal responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende chi ha accertato la violazione»;
i-ter) all'articolo 203, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Quando il veicolo con cui e' stata commessa la violazione e' immatricolato all'estero e non e' possibile, per difficolta' oggettive, procedere all'iscrizione al ruolo ovvero avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, la riscossione coattiva puo' essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi e' trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 207. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministero dell'interno, sono determinate le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l'articolo 208, spettano i proventi delle sanzioni»))
.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalita' di annotazione sul documento unico dell'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato, nonche' di aggiornamento del documento unico gia' rilasciato. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera e), e' subordinata alla definizione della procedura di consultazione della Commissione europea ai sensi della direttiva 96/53/CE del Consiglio, ((del 25 luglio 1996,)) e la medesima disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica ai veicoli per i quali il documento di circolazione riporta le indicazioni di cui al primo periodo.
((2-bis. Il decreto di cui all'articolo 7, comma 9, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1, lettera 0a), del presente articolo, e' adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e puo' essere aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno.))
3. All'articolo 33-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di ventiquattro mesi».
4. (((soppresso))).
((4-bis. Al fine di ridurre i tempi di conclusione delle attivita' liquidatorie delle societa' di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in relazione alle quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia stato gia' adottato il decreto, previsto dal secondo periodo del medesimo comma 2-terdecies, di nomina del commissario liquidatore, e' autorizzata la spesa in favore di detto commissario liquidatore nel limite massimo di euro 2 milioni per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
4-ter. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, qualora risulti, a seguito di accertamenti successivi al rilascio dell'omologazione, l'uso di impianti di manipolazione che riducono l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, assegna un termine non superiore a sessanta giorni al soggetto titolare dell'omologazione per l'adozione di misure idonee a rimuovere l'impianto di manipolazione e a garantire il rispetto dei valori limite di emissioni applicabili ai veicoli prodotti e immessi sul mercato o gia' in circolazione. Il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di notifica del provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili recante la comunicazione al soggetto titolare dell'omologazione degli esiti degli accertamenti di cui al medesimo primo periodo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del titolare dell'omologazione.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili adotta il provvedimento di revoca dell'omologazione qualora, alla scadenza del termine assegnato ai sensi del comma 4-ter, il soggetto titolare dell'omologazione non dimostri di aver adottato misure idonee a rimuovere l'impianto di manipolazione il cui uso non e' ammesso e a garantire il rispetto dei valori limite di emissioni applicabili ai veicoli prodotti e immessi sul mercato o gia' in circolazione.
4-quinquies. Nei casi di revoca dell'omologazione ovvero di mancata adozione, entro il termine assegnato ai sensi del comma 4-ter, delle misure necessarie a rimuovere l'impianto di manipolazione il cui uso non e' ammesso, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 900 ad euro 3.500 per ciascun veicolo.
4-sexies. Al fine di completare l'asse viario di collegamento tra la Via Aurelia e il casello autostradale della Versilia nel comune di Pietrasanta in provincia di Lucca, e' assegnato a detto comune, nell'anno 2022, un contributo di euro 500.000 finalizzato all'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e al conferimento degli incarichi previsti dall'articolo 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4-septies. Agli oneri derivanti dal comma 4-sexies, pari ad euro 500.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
4-octies. Al fine di accelerare l'effettuazione degli interventi di manutenzione necessari a garantire la viabilita' funzionale al superamento del valico del Verghereto ai confini tra la Regione Toscana e la Regione Emilia-Romagna e di assicurare un'alternativa alla E45 in caso di emergenza e, in particolare, in via prioritaria, la risoluzione della situazione emergenziale di tratti della ex strada stradale 3-bis «Tiberina» sottesi al Viadotto Puleto ricadente nelle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, e' assegnato ai soggetti gestori, che assumono le funzioni di soggetti attuatori degli interventi, l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2022, per lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, previa presentazione di un Piano degli interventi, identificati dai codici unici di progetto (CUP), da parte dei soggetti attuatori, alla ripartizione e all'assegnazione delle risorse tra gli stessi. Con il medesimo decreto sono individuate le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 7, comma 9, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
abitati). - (Omissis).
9. I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono
a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza
della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso
di urgenza il provvedimento potra' essere adottato con
ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione
della deliberazione della Giunta. Analogamente i comuni
provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono
subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a
motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche
al pagamento di una somma. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili sono
individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi
di tale facolta', le modalita' di riscossione del
pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonche',
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto
delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie
dei permessi.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 24, commi 4, 5 e 5-bis, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Pertinenze delle strade). - (Omissis).
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con
i relativi manufatti per il rifornimento e la ricarica dei
veicoli ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio,
le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o
comunque destinati dall'ente proprietario della strada in
modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei
suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate,
secondo le modalita' fissate nel regolamento, dall'ente
proprietario della strada in modo che non intralcino la
circolazione o limitino la visibilita'.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da
aree per la ricarica dei veicoli da aree di parcheggio e da
fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a
soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere
affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi
secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione
stradale connesse alla congruenza del progetto
autostradale, le pertinenze di servizio relative alle
strade di tipo A) sono previste, secondo le modalita'
fissate dall'Autorita' di regolazione dei trasporti,
sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, dai progetti dell'ente
proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e
approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni
in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di
carbolubrificanti e delle attivita' commerciali e
ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al
comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, e successive modificazioni, e delle norme che
disciplinano l'installazione e la gestione di stazioni di
ricarica elettrica e d'intesa con le regioni,
esclusivamente per i profili di competenza regionale.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 47, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 47 (Classificazione dei veicoli). - (Omissis).
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al
comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi'
classificati come segue in base alle categorie
internazionali:
a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata
del cui motore non supera i 50 cc per i motori a
combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza
del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocita'
massima di costruzione non supera i 45 km/h;
- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata
del cui motore non supera i 50 cc per i motori a
combustione interna ad accensione comandata o non supera i
500 cc per i motori a combustione interna ad accensione
spontanea, la cui potenza del motore elettrico non supera i
4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i 270 kg
e la cui velocita' massima di costruzione non supera i 45
km/h;
- categoria L3e: veicoli a due ruote che non
possono essere classificati come appartenenti alla
categoria L1e;
- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, costituiti da
veicoli di categoria L3e dotati di sidecar, con un numero
massimo di quattro posti a sedere incluso il conducente e
con un numero massimo di due posti per passeggeri nel
sidecar;
-categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa
a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa
delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita'
massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e
la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³
per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza
massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri
motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale
continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni
tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della
categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche
disposizioni comunitarie;
- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli
di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e'
inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati
al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per
i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del
motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono
considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni
tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo
altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 50, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 50 (Velocipedi). - 1. I velocipedi sono i veicoli
con due ruote o piu' ruote funzionanti a propulsione
esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi
dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul
veicolo; sono altresi' considerati velocipedi le biciclette
a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario
elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25
KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui
alimentazione e' progressivamente ridotta ed infine
interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se
il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata
assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta
di attivare il motore anche a pedali fermi, purche' con
questa modalita' il veicolo non superi i 6 km/h.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di
larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. I
velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un
piano di carico approssimativamente piano e orizzontale,
aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio:
lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di
carico ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima
del veicolo.
2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non
rispondenti ad una o piu' delle caratteristiche o
prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati
ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97.
2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o
vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una
velocita' superiore a quella prevista dal comma 1 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 845 ad
euro 3.382 e' soggetto chi effettua sui velocipedi a
pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza
nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o
la velocita' oltre i limiti previsti dal comma 1.».
- Si riporta l'articolo 61, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 61 (Sagoma limite). - 1. Fatto salvo quanto
disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente
articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel
computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze
dovute ai retrovisori, purche' mobili;
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus
e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e
suburbani circolanti su itinerari prestabiliti e'
consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino,
non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per
i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non
sono considerati i retrovisori, purche' mobili. Gli autobus
da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere
dotati di strutture portasci, portabiciclette o
portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le
sole strutture portabiciclette, anche anteriormente,
secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri. I veicoli o complessi di veicoli che
sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi
aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione
previsti dalla normativa europea possono superare le
lunghezze totali previste dal presente articolo nel
rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma 5. Tali
dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a
cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di
altri utenti della strada o del conducente o, su strade
urbane ed extraurbane con limite di velocita' inferiore o
uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada
vulnerabili. L'uso dei dispositivi aerodinamici deve essere
comunque compatibile con le operazioni di trasporto
intermodali e, in ogni caso, allorche' ritratti o piegati,
i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la
lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli
privo di tali dispositivi.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 97, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 97 (Circolazione dei ciclomotori). - (Omissis).
3. Ciascun ciclomotore e' individuato nell'Archivio
nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da
una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il
nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di
identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il
titolare della targa sia risultato intestatario, con
l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione
d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo
sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per
i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per
l'individuazione del responsabile della circolazione.
3-bis. In caso di trasferimento di residenza delle
persone fisiche intestatarie di certificati di
circolazione, l'ufficio competente del Dipartimento per la
mobilita' sostenibile procede all'aggiornamento
dell'archivio nazionale dei veicoli (ANV), di cui agli
articoli 225 e 226. A tal fine, i comuni danno notizia
dell'avvenuto trasferimento di residenza per il tramite
dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
non appena eseguita la registrazione della variazione
anagrafica. In caso di trasferimento della sede delle
persone giuridiche intestatarie di certificati di
circolazione, l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei
veicoli e' richiesto dalle medesime persone giuridiche
all'ufficio competente del Dipartimento per la mobilita'
sostenibile o a uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264, abilitati al collegamento telematico con il
centro elaborazione dati del Dipartimento stesso entro
trenta giorni dal trasferimento.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 110, comma 5, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 110 (Immatricolazione, carta di circolazione e
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione delle
macchine agricole). - (Omissis).
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le
caratteristiche della carta di circolazione e del
certificato di idoneita' tecnica, nonche' le modalita' di
svolgimento, in via esclusivamente telematica, degli
adempimenti previsti ai commi 2, 2-bis e 3.
5-bis. Le operazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono
svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per
il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
264, attraverso il collegamento telematico con il centro
elaborazione dati del Dipartimento per la mobilita'
sostenibile secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 114, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 114 (Circolazione su strada delle macchine
operatrici). - (Omissis).
6. Le modalita' per l'immatricolazione, gestite
esclusivamente in via telematica, e la targatura sono
stabilite dal regolamento.
6-bis. Le operazioni di cui al comma 2 sono svolte
dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il
tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
264, attraverso il collegamento telematico con il centro
elaborazione dati del Dipartimento per la mobilita'
sostenibile secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 116, commi 3, 4 e 11, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la
guida di veicoli a motore). - (Omissis).
3. La patente di guida, conforme al modello UE, si
distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida
dei veicoli per ciascuna di esse indicati:
a) AM:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con
velocita' massima di costruzione non superiore a 45 km/h,
la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se a
combustione interna, oppure la cui potenza nominale
continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una
velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e
caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore
o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui
potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli
altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza
nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i
motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e'
inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa
delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita'
massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e
la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³
per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza
massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri
motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale
continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici;
b) A1:
1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di
potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non
superiore a 0,1 kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW
con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e
che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre
il doppio della potenza massima;
d) A:
1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza
carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria
L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³
se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima
per costruzione superiore a 45 km/h;
2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1,
lettera e), numero 1);
e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla
lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore o
pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli
destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle
batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima
netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali
veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle
prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della
categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche
disposizioni comunitarie;
f) B:
1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non
supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di
non piu' di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di
questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio avente
una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli
autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg,
purche' la massa massima autorizzata di tale combinazione
non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500
Kg, e' richiesto il superamento di una prova di capacita' e
comportamento su veicolo specifico. In caso di esito
positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con un
apposito codice europeo, indica che il titolare puo'
condurre tali complessi di veicoli;
2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di
merci, alimentati con combustibili alternativi di cui
all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio del
25 luglio 1996 e con una massa autorizzata massima
superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a
condizione che la massa superiore a 3500 kg non determini
aumento della capacita' di carico in relazione allo stesso
veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa
del sistema di propulsione in relazione al sistema di
propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di
un motore convenzionale a combustione interna ad accensione
comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la
patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni;
(Omissis).
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
piu' minorazioni, possono conseguire la patente speciale
delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE,
D1, D1E, D, DE. Le suddette patenti possono essere limitate
alla guida di veicoli di particolari tipi e
caratteristiche, e possono indicare determinate
prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di
cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere
riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari
armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi
informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale
e' vietata la guida di autoambulanze.
(Omissis).
11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie,
come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti
titolari di patente di guida di categoria C1, C, C1E e CE,
anche speciale, conseguono la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose ed i conducenti
titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE,
anche speciale, conseguono la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima e'
sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.».
- Si riporta l'articolo 117, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 117 (Limitazioni nella guida). - (Omissis).
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B,
per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida
di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla
tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria
M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un
ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Per le
autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di
potenza specifica e' di 65 kW/t compreso il peso della
batteria. Le limitazioni di cui al presente comma non si
applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone
invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche'
la persona invalida sia presente sul veicolo. Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano,
inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione
di istruttore, persona di eta' non superiore a
sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida
per la categoria superiore. Fatto salvo quanto previsto
dall' articolo 120 del presente codice, alle persone
destinatarie del divieto di cui all' articolo 75, comma 1,
lettera a), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre
anni dal rilascio della patente di guida.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 120 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 120 (Requisiti soggettivi per ottenere il
rilascio della patente di guida e disposizioni
sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata
assistita). - 1. Non possono conseguire la patente di guida
i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e
coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di
quella di cui all' articolo 2, e dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli
articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti
salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche' i
soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75,
comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del
medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti
divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di
guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta,
con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo
periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della
patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.
(Omissis).
6-bis. Nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1,
il giudice con la sentenza di condanna o con l'applicazione
di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il
prefetto con l'irrogazione dei divieti di cui agli articoli
75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, puo' disporre l'interdizione
dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita di cui
all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli effetti di
provvedimenti riabilitativi e, per i soggetti destinatari
dei predetti divieti, per tutta la loro durata.
Nell'ipotesi di cui al comma 2, il prefetto con il
provvedimento di revoca della patente di guida puo'
disporre l'applicazione dell'ulteriore misura
dell'interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi.
Avverso il provvedimento interdittivo del prefetto e'
ammesso ricorso ai sensi del comma 4. La violazione della
misura interdittiva di cui al presente comma e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
7.000 ed e' disposta la confisca del mezzo.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 123, commi 7 e 7-bis, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 123 (Autoscuole). - (Omissis).
7. L'autoscuola deve svolgere l'attivita' di formazione
dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi
categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e
didattica e disporre di insegnanti ed istruttori
riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, che rilascia specifico attestato di
qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si
consorzino e costituiscano un centro di istruzione
automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Secondo criteri
uniformi fissati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole
possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro
di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti
per il conseguimento di tutte le categorie di patenti,
anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B,
e dei documenti di abilitazione e di qualificazione
professionale. In caso di applicazione del periodo
precedente, le dotazioni complessive, in personale e in
attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono
essere adeguatamente ridotte. Il corso di formazione,
presso un'autoscuola, frequentato da parte del titolare di
patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006,
concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi
previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della
patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida.
7-bis. L'avvio di attivita' di un'autoscuola avviene
tramite segnalazione certificata di inizio di attivita' ai
sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241, trasmessa per via telematica allo Sportello
unico delle attivita' produttive istituito presso il comune
territorialmente competente in ragione della sede
dell'autoscuola stessa. Ai fini delle verifiche preventive
relative alla disponibilita' del parco veicolare ai sensi
del comma 7, per ciascuno Sportello unico delle attivita'
produttive e' assicurata una specifica funzionalita' di
accesso e consultazione dell'archivio nazionale dei veicoli
di cui all'articolo 226, commi 5, 6 e 7.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 126 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 126 (Durata e conferma della validita' della
patente di guida). - (Omissis).
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la
validita' della patente e' confermata dal competente
ufficio centrale del Dipartimento per la mobilita'
sostenibile, che trasmette per posta al titolare della
patente di guida un duplicato della patente medesima, con
l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine i
sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a
trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per la
mobilita' sostenibile, nel termine di cinque giorni
decorrente dalla data di effettuazione della visita medica,
i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione
del duplicato della patente di cui al primo periodo.
Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo
119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita
medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione
delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto
corrente postale degli importi dovuti per la conferma di
validita' della patente di guida. Il personale sanitario
che effettua la visita e' responsabile in solido
dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver
ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione
della patente scaduta di validita'.
(Omissis)
8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da piu'
di cinque anni, la conferma della validita' e' subordinata
anche all'esito positivo di un esperimento di guida
finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneita'
tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici
periferici del Dipartimento per la mobilita' sostenibile
rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica
di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una
ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida, valida
per condurre il veicolo fino al giorno della prova.
L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno
una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida
nel traffico previsti per la prova di verifica delle
capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della
patente della medesima categoria di quella posseduta. In
caso di esito negativo dell'esperimento di guida, la
patente e' revocata con decorrenza dal giorno stesso della
prova. In caso di assenza del titolare, la patente e'
sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento
di guida che dovra' essere richiesto dall'interessato. La
sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato
per la prova senza necessita' di emissione di un ulteriore
provvedimento da parte degli uffici periferici del
Dipartimento per la mobilita' sostenibile.
9. Per i titolari di patente italiana, residenti o
dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei
mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata,
tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e
4, dalle autorita' diplomatico-consolari italiane presenti
negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento
dei requisiti fisici e psichici da parte di medici
fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una
specifica attestazione che per il periodo di permanenza
all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei
requisiti di idoneita' psichica e fisica. Chi ha rinnovato
la patente di guida presso un'autorita'
diplomatico-consolare italiana in uno Stato non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione
della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa
secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 8-ter.
10. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli
accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a
mancare le condizioni per la conferma della validita' della
patente, comunica al competente ufficio della Direzione
generale per la motorizzazione per i servizi ai cittadini
ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione
del Dipartimento per la mobilita' sostenibile l'esito
dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli
articoli 129, comma 2, e 130.
10-bis. La commissione medica locale di cui
all'articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento
dell'idoneita' psicofisica, valuta che il conducente debba
procedere al declassamento della patente di guida,
trasmette, per via informatica, i dati del conducente
all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e
alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e
modalita' di trasmissione dei dati della commissione medica
locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per
la mobilita' sostenibile sono fissati con decreto del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 167 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 167 (Trasporti di cose su veicoli a motore e sui
rimorchi). - 1. I veicoli a motore ed i rimorchi non
possono superare la massa complessiva indicata sulla carta
di circolazione.
1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli
effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica
una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato,
mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma
12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del
valore misurato.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa
complessiva a pieno carico risulta essere superiore a
quella indicata nella carta di circolazione, quando detta
massa e' superiore a 10 t, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 42 a euro 173, se l'eccedenza non supera 1
t;
b) da euro 87 a euro 345, se l'eccedenza non supera
le 2 t;
c) da euro 173 a euro 695, se l'eccedenza non supera
le 3 t;
d) da euro 431 a euro 1.734, se l'eccedenza supera le
3 t
2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione
esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e
dotati di controllo elettronico della stabilita', possono
circolare con una massa complessiva a pieno carico che non
superi quella indicata nella carta di circolazione piu' una
tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2.
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico
non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste
nel comma 2 sono applicabili allorche' l'eccedenza non
superi rispettivamente il 5, il 15, il 25 per cento, oppure
superi il 25 per cento della massa complessiva.
3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione
esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e
dotati di controllo elettronico della stabilita', possono
circolare con una massa complessiva a pieno carico che non
superi del 10 per cento quella indicata nella carta di
circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3.
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di
cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con
il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con
carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera
delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo
rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a
20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera e) e
g), possono circolare con il loro carico sulle strade che
abbiano altezza libera delle opere di sottovia che
garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle
opere d'arte non inferiore a 30 cm.
5. Chiunque circola con un autotreno o con un
autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico
risulti superiore a quella indicata nella carta di
circolazione e' soggetto ad un'unica sanzione
amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La
medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un
autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo
trainante di cui al comma 2-bis; in tal caso l'eccedenza di
massa e' calcolata separatamente tra i veicoli del
complesso, applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis
per il veicolo trattore.
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche
nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli,
anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso.
7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di
cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694, ferma
restando la responsabilita' civile di cui all'art. 2054 del
codice civile.
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste
dal presente articolo le masse complessive a pieno carico
indicate nelle carte di circolazione, nonche' i valori
numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi
percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento
chilogrammi superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste nel presente
articolo si applicano sia al conducente che al proprietario
del veicolo, nonche' al committente, quando si tratta di
trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario
della carta di circolazione del veicolo e' tenuto a
corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse
l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato
all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art.
62.
10. Quando e' accertata una eccedenza di massa
superiore al 5 per cento della massa complessiva a pieno
carico indicata nella carta di circolazione, la
continuazione del viaggio e' subordinata alla riduzione del
carico entro i limiti consentiti.
10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza
di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 10 e' pari al 5 per cento piu' una tonnellata
della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta
di circolazione.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente
articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli
eccezionali, definiti all'articolo 10, quando venga
superata la massa complessiva massima indicata
nell'autorizzazione. La prosecuzione del viaggio e'
subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.
12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del
carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo
statico in regola con le verifiche di legge e di quelli in
dotazione agli organi di polizia, nonche' i documenti di
accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese
per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al
comma 9 in solido.
12-bis. Costituiscono altresi' fonti di prova per il
controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa
di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia,
omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. Le spese per l'accertamento
sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.
13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano
tutte le norme previste dal presente articolo.».
- Si riporta l'articolo 190, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 190. (Comportamento dei pedoni). - (Omissis)
7. Le macchine per uso di bambini o di persone
invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni
di cui all'art. 46, possono circolare sulle parti della
strada riservate ai pedoni, secondo le modalita' stabilite
dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli
6 e 7. Le macchine per uso di persone con disabilita'
possono, altresi', circolare sui percorsi ciclabili e sugli
itinerari ciclopedonali, nonche', se asservite da motore,
sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie
ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane
ciclabili.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 203 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 203 (Ricorso al prefetto). - 1. Il trasgressore o
gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di
giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione,
qualora, non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre
ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da
presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo
accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata
con ricevuta di ritorno o per via telematica, a mezzo di
posta elettronica certificata o di altro servizio
elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le
modalita' previste dall'articolo 65 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il ricorso possono
essere presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere
richiesta l'audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere
presentato direttamente al prefetto mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso per via
telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di
altro servizio elettronico di recapito certificato
qualificato, secondo le modalita' previste dall' articolo
65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il
prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene
l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti
allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla
sua ricezione.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui
appartiene l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere
gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal
deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al
comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto
nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla
prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono
essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche
dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le
risultanze del ricorso.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto
ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta,
il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo
esecutivo per una somma pari alla meta' del massimo della
sanzione amministrativa edittale e per le spese di
procedimento.
3-bis. Quando il veicolo con cui e' stata commessa la
violazione e' immatricolato all'estero e non e' possibile,
per difficolta' oggettive, procedere all'iscrizione al
ruolo ovvero avviare altre procedure di riscossione
coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o
di altro soggetto obbligato in solido, la riscossione
coattiva puo' essere attivata, nei cinque anni successivi,
nei confronti di chi e' trovato alla guida del veicolo
stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni
dell'articolo 207. Con provvedimento del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministero dell'interno, sono determinate le
procedure di riscossione e di attribuzione delle somme
riscosse ai soggetti a cui, secondo l'articolo 208,
spettano i proventi delle sanzioni.».
- La direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio
1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che
circolano nella Comunita', le dimensioni massime
autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i
pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 17
settembre 1996, n. L 235.
- Si riporta l'articolo 33-bis, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 33-bis (Monopattini elettrici). - 1. Il termine
di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1,
comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato
dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e'
prorogato di ventiquattro mesi. La circolazione mediante
segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi
di mobilita' personale, e' consentita, solo se sono a
propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della
sperimentazione disciplinata dal citato decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019
e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive
e delle condizioni di circolazione da esso definite.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 2, comma 2-terdecies, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali), convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2021, n. 156:
«Art. 2 (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture
autostradali e idriche). - (Omissis).
2-terdecies. Le societa' di cui all' articolo 36, comma
2, lettera b), numero 4), del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, che non hanno provveduto, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ad avviare ovvero a concludere con un
provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara per
l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono
sciolte e poste in liquidazione a decorrere dalla medesima
data. Per lo svolgimento delle attivita' liquidatorie, con
decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' nominato un commissario liquidatore.
Con il decreto di nomina e' determinato il compenso
spettante al commissario liquidatore sulla base del decreto
di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio
2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale
compenso sono a carico delle societa' di cui al primo
periodo. Resta ferma l'assegnazione al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili delle risorse
gia' destinate alla realizzazione delle infrastrutture di
rilevanza regionale di cui al primo periodo e ancora
disponibili alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, da impiegare per le
medesime finalita'.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi). - (Omissis).
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, e' pubblicato
nella GUUE n. L 171 del 29 giugno 2007.
- Si riporta l'articolo 31, comma 8, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni). -
(Omissis).
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli incarichi che
la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell'attivita' del responsabile unico del procedimento,
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente
codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di
40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario
non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi,
rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione
delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Il progettista puo'
affidare a terzi attivita' di consulenza specialistica
inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad
altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria
e dell'architettura per i quali siano richieste apposite
certificazioni o competenze, rimanendo ferma la
responsabilita' del progettista anche ai fini di tali
attivita'. Resta, comunque, ferma la responsabilita'
esclusiva del progettista.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la
citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
«Art. 1 (Commissario straordinario per la
ricostruzione). - (Omissis).
6. Il concessionario del tratto autostradale alla data
dell'evento, tenuto, in quanto responsabile del
mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalita'
dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile
dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione
dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema
viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario
straordinario, versa sulla contabilita' speciale di cui al
comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed alle
altre attivita' connesse di cui al comma 5, nell'importo
provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo
conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla
responsabilita' dell'evento e sul titolo in base al quale
sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della
viabilita'. Nella determinazione di detto importo, il
Commissario straordinario comprende tutti gli oneri che
risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi
quelli di cui all'articolo 1-bis. In caso di omesso
versamento nel termine, il Commissario straordinario puo'
individuare, omessa ogni formalita' non essenziale alla
valutazione delle manifestazioni di disponibilita' comunque
pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le
somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere,
a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota
dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario
alla data dell'evento, potendo remunerare tale
anticipazione ad un tasso annuo non superiore al tasso di
rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5
punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle
attivita' del Commissario, in caso di mancato o ritardato
versamento da parte del Concessionario, a garanzia
dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione
e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui
dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente
comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai fini
della compensazione in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno
2018 e 120 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del medesimo Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 40
milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per
l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
All'atto del versamento da parte del Concessionario delle
somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo
del presente comma, il Fondo di cui all'articolo 1, comma
1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da parte del
Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(Omissis).».
 
((Art. 7 bis

Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture
autostradali

1. In caso di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'importo previsto ai sensi del quarto periodo del comma 1 del medesimo articolo 35 e' determinato, previa appropriata verifica delle voci di bilancio in coerenza con quanto previsto dall'articolo 176, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e a seguito di asseverazione da parte di una primaria societa' di revisione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dall'estinzione della concessione. E' fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del concessionario, determinato tenendo conto anche delle risultanze delle ispezioni effettuate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, su richiesta del concedente, finalizzate a verificare lo stato dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione.
2. Il concedente e' autorizzato a trattenere dall'ammontare determinato ai sensi del comma 1 l'importo corrispondente all'eventuale credito vantato dall'ANAS S.p.a., a titolo di prezzo di concessione, nei confronti del concessionario. Le somme trattenute sono versate all'ANAS S.p.a. nei termini e secondo le modalita' definiti con la medesima societa' e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto del flusso di cassa derivante dai proventi della gestione dell'infrastruttura autostradale eventualmente affidata all'ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sulle somme trattenute non decorrono ulteriori interessi.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7-quater.
4. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e n. 25 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 24 ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento per l'affidamento di detti interventi, sono disposte la proroga di ulteriori due anni, fino al 3 agosto 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita', apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, nonche' la proroga di ulteriori due anni, fino al 10 dicembre 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita', apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 35 del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione
tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8:
«Art. 35 (Disposizioni in materia di concessioni
autostradali). - 1. In caso di revoca, di decadenza o di
risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi
incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello
svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a
nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario
alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione
dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, puo' assumere la gestione delle medesime,
nonche' svolgere le attivita' di manutenzione ordinaria e
straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla
loro riqualificazione o adeguamento. Sono fatte salve le
eventuali disposizioni convenzionali che escludano il
riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione
anticipata del rapporto concessorio, ed e' fatta salva la
possibilita' per ANAS S.p.a., ai fini dello svolgimento
delle attivita' di cui al primo periodo, di acquistare gli
eventuali progetti elaborati dal concessionario previo
pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo
ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere
dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e le modalita'
di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS
S.p.a. Qualora l'estinzione della concessione derivi da
inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176,
comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole
convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche
se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi
dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza
che possa operare, per effetto della presente disposizione,
alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del
provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della
concessione non e' sottoposta alla condizione del pagamento
da parte dell'amministrazione concedente delle somme
previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera a).
1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Le province e le citta' metropolitane
certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di
cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli
interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31
dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli
interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti".
1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531,
e' abrogato. Conseguentemente, fino al 31 ottobre 2028, la
Societa' Autostrada tirrenica Spa, in forza della
convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede
esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali
relative al collegamento autostradale A12
Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la Societa' Autostrada tirrenica Spa procedono
alla revisione della predetta convenzione unica tenendo
conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti
pubblici nonche' di quanto disposto dal primo periodo del
presente comma, in conformita' alle delibere adottate
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Le tratte diverse da quelle previste dal
secondo periodo sono assegnate, all'esito del procedimento
di revisione della concessione di cui al terzo periodo,
alla societa' ANAS Spa che provvede altresi' alla
realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro
in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada
statale n. 1 - Aurelia, nei limiti delle risorse che si
renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del
contratto di programma tra il Ministero delle
infrastrutture e delle mobilita' sostenibili e la societa'
ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025. Per la
progettazione ed esecuzione dell'intervento viario di cui
al precedente periodo, a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto di programma relativo al
periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori,
l'amministratore delegato pro tempore della societa' ANAS
Spa e' nominato commissario straordinario, con i poteri e
le funzioni di cui all' articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55. Al commissario straordinario
non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita'
comunque denominate.».
- Si riporta l'articolo 176, comma 4, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 176 (Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione
per inadempimento e subentro). - (Omissis).
4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento
della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima
revochi la concessione per motivi di pubblico interesse
spettano al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate piu' gli oneri
accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in
cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo,
i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da
sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli
oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti
di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di
interesse;
c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato
guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora
da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato
la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi
risultanti dal piano economico finanziario allegato alla
concessione per gli anni residui di gestione.
(Omissis).».
- La delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020 e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre
2020.
- La delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 25 del 25 giugno 2020 e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 24 ottobre
2020.
- La delibera del Comitato interministeriale n. 88 del
18 novembre 2010 e' pubblicata nel supplemento ordinario n.
195 alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011.
- La delibera del Comitato interministeriale n. 51 del
2 agosto 2013 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2
del 3 gennaio 2014.
- Si riporta l'articolo 2, comma 2-terdecies, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali), convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2021, n. 156:
«Art. 2 (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture
autostradali e idriche). - (Omissis).
2-terdecies. Le societa' di cui all' articolo 36, comma
2, lettera b), numero 4), del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, che non hanno provveduto, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ad avviare ovvero a concludere con un
provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara per
l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono
sciolte e poste in liquidazione a decorrere dalla medesima
data. Per lo svolgimento delle attivita' liquidatorie, con
decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' nominato un commissario liquidatore.
Con il decreto di nomina e' determinato il compenso
spettante al commissario liquidatore sulla base del decreto
di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio
2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale
compenso sono a carico delle societa' di cui al primo
periodo. Resta ferma l'assegnazione al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili delle risorse
gia' destinate alla realizzazione delle infrastrutture di
rilevanza regionale di cui al primo periodo e ancora
disponibili alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, da impiegare per le
medesime finalita'.».
 
((Art. 7 ter

Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte
autostradali A24 e A25.

1. La convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra l'ANAS S.p.a. e la Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 e' risolta per grave inadempimento del concessionario, Strada dei Parchi S.p.a., sulla base delle motivazioni di cui al decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 luglio 2022. Con la presente disposizione, il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e' reso immediatamente e definitivamente efficace. Fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai decreti di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si applica la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in considerazione della retrocessione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili in qualita' di concedente della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 e nelle more del trasferimento della titolarita' della concessione di detta rete autostradale alla societa' in house di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2023, l'ANAS S.p.a. assume a decorrere dall'8 luglio 2022, al fine di assicurare la continuita' della circolazione in condizione di sicurezza, la gestione delle autostrade A24 e A25, ai sensi del medesimo comma 1 del citato articolo 35, provvedendo altresi' allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria;
b) completamento degli interventi di cui all'articolo 52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a valere sulle risorse previste dalle citate disposizioni;
c) nei limiti delle risorse allo scopo individuate, effettuazione di ogni ulteriore intervento ritenuto necessario dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ovvero dal Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, nonche' per assicurare la continuita' della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, l'ANAS S.p.a.:
a) si avvale, con rimborso dei relativi oneri e a valere sulle risorse di cui al comma 10, del personale della societa' Strada dei Parchi S.p.a., nonche' delle societa' Parchi Global Services S.p.a. e Infraengineering S.r.l., titolare alla data dell'8 luglio 2022 di un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di dette societa' e assegnato, alla medesima data, allo svolgimento del servizio autostradale, con esclusione del personale inquadrato come dirigente. L'ANAS S.p.a. e' altresi' autorizzata ad assumere, nella misura necessaria ad assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, il personale di cui al primo periodo, che, a tal fine, non e' tenuto ad osservare i termini di preavviso previsti in caso di dimissioni volontarie e che e' inquadrato, fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo, secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima ANAS S.p.a., in un livello corrispondente a quello riconosciuto dalla Strada dei Parchi S.p.a., dalla Parchi Global Services S.p.a. o dalla Infraengineering S.r.l., con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianita' lavorativa maturata presso dette societa'. Al personale assunto dall'ANAS S.p.a. ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi, purche' impiegato nello svolgimento del servizio autostradale relativo alle autostrade A24 e A25 e in deroga alle previsioni di cui al secondo periodo, le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla Strada dei Parchi S.p.a., dalla Parchi Global Services S.p.a. o dalla Infraengineering S.r.l. con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, del livello di inquadramento e dell'anzianita' lavorativa maturata presso dette societa'. Il personale assunto dall'ANAS S.p.a. ai sensi del secondo periodo e' trasferito, con esclusione del diritto d'opzione e fatta salva la possibilita' di detto personale di rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma, del codice civile, alla societa' di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, entro la data indicata con il decreto di cui al comma 2-septies del medesimo articolo 2 ovvero, se posteriore, entro la data dell'effettivo affidamento a detta societa' della titolarita' della concessione relativa alla rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25;
b) per l'affidamento delle attivita' necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle disposizioni in materia di subappalto;
c) puo' effettuare la selezione degli operatori economici affidatari della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del medesimo codice, in relazione ai quali non e' ancora intervenuta l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si e' provveduto alla loro esecuzione secondo le modalita' previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, dello stesso codice;
d) provvede ad applicare e a riscuotere le tariffe da pedaggio, comprensive del sovrapprezzo di cui all'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e i relativi proventi sono destinati alla copertura dei costi di gestione nonche' all'effettuazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo e, per la parte eccedente, a quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, del presente decreto. E' esclusa ogni ulteriore remunerazione in favore dell'ANAS S.p.a. per lo svolgimento delle attivita' affidate ai sensi del presente articolo.
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3, la societa' Strada dei Parchi S.p.a., la societa' Parchi Global Services S.p.a., la societa' Infraengineering S.r.l. e la societa' Toto Holding S.p.a. provvedono a mettere immediatamente a disposizione dell'ANAS S.p.a. tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato di funzionalita' delle infrastrutture autostradali e ai programmi di manutenzione in corso di esecuzione, i beni materiali, ivi compresi i beni immobili, e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonche' a garantire al personale autorizzato dall'ANAS S.p.a. l'accesso a tutta la documentazione pertinente detenuta da dette societa' ovvero da altre societa' controllate dalla societa' Toto Holding S.p.a. La documentazione e i beni messi a disposizione dell'ANAS S.p.a. ai sensi del presente comma sono analiticamente indicati in appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle parti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 340 del codice penale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' nominato un commissario ad acta che si sostituisce agli organi di amministrazione delle societa' di cui al medesimo comma 4 ai fini della messa a disposizione della documentazione e dei beni indicati nello stesso comma 4. Nello svolgimento della propria attivita', il commissario ad acta puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le facolta' previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonche' della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. Al fine di consentire lo svolgimento da parte dell'ANAS S.p.a. delle attivita' di cui al comma 2, nonche' per assicurare la continuita' della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, le prestazioni previste dai contratti stipulati dalla Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione di dette autostrade ovvero per l'effettuazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2, qualora non gia' integralmente eseguite alla data dell'8 luglio 2022, sono rese nei confronti dell'ANAS S.p.a. Entro sessanta giorni dalla predetta data, l'ANAS S.p.a. subentra nei contratti di cui al primo periodo che sono dalla stessa ritenuti indispensabili.
7. In relazione alle procedure di affidamento indette dall'ANAS S.p.a. ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, nonche' a quelle indette dal Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i relativi bandi di gara, avvisi o inviti contengono specifiche clausole sociali finalizzate, ai sensi dell'articolo 50 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nei limiti ivi previsti, a promuovere la stabilita' occupazionale del personale della societa' Toto Costruzioni S.p.a. impiegato alla data dell'8 luglio 2022 nelle attivita' di manutenzione ordinaria, straordinaria o di ripristino infrastrutturale delle tratte autostradali A24 e A25, garantendo altresi' l'applicazione dei contratti collettivi nazionali in essere e con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianita' lavorativa maturata presso la detta societa'.
8. Al fine di promuovere un ampio percorso di partecipazione democratica nella programmazione delle attivita' di cui al comma 2 e di favorire una definizione organica e condivisa delle tariffe da pedaggio, e' istituito un Tavolo istituzionale presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Il Tavolo e' presieduto dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili o da un suo delegato ed e' composto da un rappresentante dell'ANAS S.p.a., un rappresentante della regione Abruzzo, un rappresentante della regione Lazio e una rappresentanza dei sindaci dei comuni interessati dalle tratte autostradali A24 e A25 e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU). Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall'istituzione e dal funzionamento del Tavolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali provvede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2018, n. 130, ad effettuare ispezioni finalizzate a verificare, entro il 31 dicembre 2022, le condizioni di sicurezza dell'intera infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, informando mensilmente l'ANAS S.p.a., il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e i membri del Tavolo di cui al comma 8 sui risultati dell'attivita' ispettiva svolta.
10. Alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera a) del comma 2, dalle lettere a), b) e c) del comma 3, nonche' dai commi 4 e 6 si provvede a valere sui proventi dei pedaggi riscossi dall'ANAS S.p.a. ai sensi della lettera d) del citato comma 3. Per l'anno 2022 e' riconosciuta in favore dell'ANAS S.p.a. un'anticipazione di euro 60 milioni, che e' restituita dalla medesima societa', senza applicazione di interessi, entro sessanta giorni dal trasferimento della titolarita' della concessione relativa all'infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla societa' in house di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo. Detto importo e' riassegnato al fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3.
11. Fermo il diritto al risarcimento del danno causato dal grave inadempimento della societa' Strada dei Parchi S.p.a. agli obblighi previsti dalla convenzione unica di cui al comma 1, l'importo previsto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' determinato secondo le modalita' previste dall'articolo 7-bis, comma 1, del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3.
12. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede a trattenere sull'importo di cui al comma 11, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7-bis, comma 2, una somma corrispondente all'entita' delle rate di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica di cui al comma 1, dovute e non ancora versate dalla Strada dei Parchi S.p.a. all'ANAS S.p.a. alla data dell'8 luglio 2022. Il versamento all'ANAS S.p.a. delle somme trattenute ai sensi del primo periodo del presente comma avviene secondo le modalita' previste dall'articolo 7-bis, comma 2.
13. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 10, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 7-quater.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 21, comma 2, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:
«Art. 21 (Responsabilita' erariale). - (Omissis).
2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno
2023, la responsabilita' dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia di
contabilita' pubblica per l'azione di responsabilita' di
cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e'
limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente
alla condotta del soggetto agente e' da lui dolosamente
voluta. La limitazione di responsabilita' prevista dal
primo periodo non si applica per i danni cagionati da
omissione o inerzia del soggetto agente.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
«Art. 1 (Azione di responsabilita'). - 1. La
responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica
e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
con dolo o con colpa grave, ferma restando
l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali.
La prova del dolo richiede la dimostrazione della volonta'
dell'evento dannoso. In ogni caso e' esclusa la gravita'
della colpa quando il fatto dannoso tragga origine
dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di
controllo preventivo di legittimita', limitatamente ai
profili presi in considerazione nell'esercizio del
controllo. La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente. Il
relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi
vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa
e di conseguente indebito arricchimento degli eredi
stessi.».
- Si riporta l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n.162 (Disposizioni urgenti in materia di
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione
tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8:
«Art. 35 (Disposizioni in materia di concessioni
autostradali). - 1. In caso di revoca, di decadenza o di
risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi
incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello
svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a
nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario
alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione
dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, puo' assumere la gestione delle medesime,
nonche' svolgere le attivita' di manutenzione ordinaria e
straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla
loro riqualificazione o adeguamento. Sono fatte salve le
eventuali disposizioni convenzionali che escludano il
riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione
anticipata del rapporto concessorio, ed e' fatta salva la
possibilita' per ANAS S.p.a., ai fini dello svolgimento
delle attivita' di cui al primo periodo, di acquistare gli
eventuali progetti elaborati dal concessionario previo
pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo
ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere
dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e le modalita'
di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS
S.p.a. Qualora l'estinzione della concessione derivi da
inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176,
comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole
convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche
se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi
dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza
che possa operare, per effetto della presente disposizione,
alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del
provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della
concessione non e' sottoposta alla condizione del pagamento
da parte dell'amministrazione concedente delle somme
previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera a).
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 2, comma 2-sexies, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n.121 (Disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali.), convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2021, n. 156:
«Art. 2 (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture
autostradali e idriche). - (Omissis).
2-sexies. Per l'esercizio dell'attivita' di gestione
delle autostrade statali in regime di concessione mediante
affidamenti in house ai sensi dell'articolo 5 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e' autorizzata la costituzione di una
nuova societa', interamente controllata dal Ministero
dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo
analogo del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 52-quinquies, del decreto-legge
24 aprile 2017, n.50 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici
e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
«Art. 52-quinquies (Sicurezza antisismica delle
autostrade A24 e A25). - 1. Nel rispetto delle previsioni
di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e tenuto conto della necessita' e urgenza di
mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25,
nelle more della definizione degli strumenti di
pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto
infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare
le rate del corrispettivo della concessione di cui
all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione
stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e
2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente
gli interessi di dilazione, e' sospeso, previa
presentazione di un piano di convalida per interventi
urgenti, presentato dal concessionario entro venti giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al
presente comma, da approvare entro il 31 agosto 2017, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Nel medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di
attuazione della presente disposizione, nonche' la
regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo e'
destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in
sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il
concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle
rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di
spettanza dell'ANAS S.p.A., per complessivi euro
111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di
ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali
dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli
interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano
altresi' ferme le scadenze di tutte le restanti rate del
corrispettivo spettante all'ANAS S.p.A.».
- Si riporta l'articolo 16-bis, del decreto-legge 20
giugno 2017, n.91 (Disposizioni urgenti per la crescita
economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:
«Art. 16-bis (Contributo per interventi di ripristino e
messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25). -
1. Per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e
Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli
interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta
autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in
conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del
2017, e' autorizzato un contributo di 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della
societa' concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
3. Il valore degli interventi di ripristino e messa in
sicurezza autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nonche' il contributo di cui al presente
articolo sono riportati nell'aggiornamento del piano
economico-finanziario della societa' concessionaria Strada
dei Parchi S.p.A.».
- Si riporta l'articolo 206, del decreto-legge 19
maggio 2020, n.34 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77:
«Art. 206 (Interventi urgenti per il ripristino, la
messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte
autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a
seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonche'
per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali).
- 1. Al fine di accelerare le attivita' di messa in
sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalita'
delle Autostrade A24 e A25, e il necessario coordinamento
dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica
nazionale ed europea, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' nominato apposito Commissario straordinario per
l'espletamento delle attivita' di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari
interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli
di priorita' per la sicurezza antisismica, nel limite delle
risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente
per la parte effettuata con contributo pubblico. Il
Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025. Al
Commissario straordinario e' attribuito un compenso,
determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in misura non superiore a quella prevista
dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro
economico dell'opera.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale, come struttura di
supporto tecnico-amministrativo, di una societa' pubblica
di gestione di lavori pubblici con la quale stipula
apposita convenzione nonche' di esperti o consulenti fino
al numero massimo di 10, scelti anche tra soggetti estranei
alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di
comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e
nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche, i
cui costi sono posti a carico delle risorse disponibili per
il finanziamento dell'opera nel limite complessivo del 3
per cento.
3. Allo scopo di poter celermente stabilire le
condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il
Commissario straordinario, assume ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente piu'
vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e
approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche
avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, di istituti universitari nonche' di societa' di
progettazione altamente specializzate nel settore, mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico
dell'opera. L'approvazione dei progetti da parte del
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di sessanta giorni di cui
al secondo periodo e' sospeso fino al ricevimento della
documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione
della medesima documentazione, per un periodo massimo di
trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli
elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con
esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad
accertamenti di natura tecnica, l'autorita' competente ne
da' preventiva comunicazione al Commissario straordinario e
il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo e'
sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli
accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta
giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo.
4. Per l'esecuzione dell'attivita' di cui al comma 3,
il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla
nomina, definisce il programma di riqualificazione delle
tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli
interventi di messa in sicurezza antisismica e adeguamento
alle norme tecniche sopravvenute, tenendo conto della
soluzione economicamente piu' vantaggiosa ed individuando
eventuali interventi da realizzare da parte del
concessionario. Per gli interventi individuati, il
Commissario straordinario procede, entro 90 giorni dalla
definizione del programma ed autonomamente rispetto al
concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei
progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno
finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle
risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e
realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi
funzionali secondo livelli di priorita' per la sicurezza
antisismica. Al perfezionamento dell'iter approvativo, il
Commissario straordinario procede all'affidamento dei
lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per
l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario
sovraintende alla gestione delle tratte interessate e agli
eventuali interventi realizzati dal concessionario ed
emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti
provvedimenti per la regolazione del traffico.
5. In relazione alle attivita' di cui al comma 3, il
Commissario straordinario assume direttamente le funzioni
di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni
di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, il Commissario straordinario, con proprio
decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza
e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con
la sola presenza di due rappresentanti della regione o
degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni
altro adempimento.
5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi
alla strada statale n. 4 "via Salaria" - variante
Trisungo-Acquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al
km 161+500, nonche' gli interventi relativi alla strada
statale n. 4 "via Salaria" - Realizzazione di strada a
quattro corsie dal km 36 al km 54, e' autorizzata la spesa
di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di
euro per l'anno 2021 per le attivita' di progettazione, da
concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite
all'ANAS S.p.A. per le attivita' di progettazione nonche',
per la quota eventualmente residua, per la realizzazione
dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto
di, programma con l'ANAS S.p.A. con priorita' di
finanziamento e realizzazione.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a
17 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Il concessionario autostradale prosegue nella
gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i
relativi pedaggi. Entro 30 giorni dalla definizione del
programma di cui al comma 4 da parte del Commissario
straordinario, il concessionario propone al concedente
l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano
economico finanziario aggiornato secondo la disciplina
prevista dall'Autorita' di Regolazione dei Trasporti, in
coerenza con il presente articolo e con gli eventuali
interventi di propria competenza, ai sensi del comma 4.
7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui
al comma 1, e' autorizzata l'apertura di apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario, alla quale affluiscono annualmente le
risorse gia' destinate agli interventi del presente
articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento
di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, per il finanziamento dei lavori di
ripristino e della messa in sicurezza delle tratte
autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del
2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di
bilancio annuali e delle disponibilita' allo scopo
destinate a legislazione vigente.
7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino alla
data del 31 dicembre 2021, al fine di accelerare la
realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a
una o piu' regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178,
comma 8-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, puo' avvenire anche in favore di
societa' integralmente partecipate da altre pubbliche
amministrazioni nelle forme previste dal decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esercita sulla societa' il
controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
secondo le modalita' previste dal citato articolo 178,
comma 8-ter.».
- Si riporta l'articolo 2119 del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 262 (Approvazione del testo del Codice civile):
«Art. 2119 (Recesso per giusta causa). - Ciascuno dei
contraenti puo' recedere dal contratto prima della scadenza
del termine, se il contratto e' a tempo determinato, o
senza preavviso, se il contratto e' a tempo indeterminato,
qualora si verifichi una causa che non consenta la
prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il
contratto e' a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro
che recede per giusta causa compete l'indennita' indicata
nel secondo comma dell'articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del
contratto la liquidazione coatta amministrativa
dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui
rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e
dell'insolvenza.».
- Si riporta l'articolo 2, comma 2-septies, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n.121 (Disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali.), convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2021, n. 156:
«Art. 2 (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture
autostradali e idriche). - (Omissis).
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, con riferimento alla societa' di cui
al comma 2-sexies, sono definiti l'atto costitutivo e lo
statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il
primo periodo di durata in carica, anche in deroga alle
disposizioni del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, sono stabilite le remunerazioni degli
stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del
codice civile e sono definiti i criteri, in riferimento al
mercato, per la remunerazione degli amministratori
investiti di particolari cariche da parte del consiglio di
amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma,
del codice civile, in deroga all'articolo 23-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le
successive modifiche allo statuto e le successive nomine
dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma
del codice civile.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28
marzo 2014, n. L 94.
- La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014,
n. L 94.
- Si riportano gli articoli 30, 34, 35, 42 e 54 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei
contratti pubblici):
«Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione
di appalti e concessioni). - 1. L'affidamento e
l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi,
forniture e concessioni, ai sensi del presente codice
garantisce la qualita' delle prestazioni e si svolge nel
rispetto dei principi di economicita', efficacia,
tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento degli appalti
e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresi', i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' di
pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice.
Il principio di economicita' puo' essere subordinato, nei
limiti in cui e' espressamente consentito dalle norme
vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel
bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela
della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e
alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
di vista energetico.
2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun
modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire
o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o,
nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni,
compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o
servizi.
3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di
concessioni, gli operatori economici rispettano gli
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali
elencate nell'allegato X.
4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e
forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e'
applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della
concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita' contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto,
la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
5-bis. In ogni caso sull'importo netto progressivo
delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformita', previo rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile
unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi
entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente
nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell'articolo 105.
7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere
tali da non escludere le microimprese, le piccole e le
medie imprese.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente
codice e negli atti attuativi, alle procedure di
affidamento e alle altre attivita' amministrative in
materia di contratti pubblici nonche' di forme di
coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal
titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si
applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di
esecuzione si applicano le disposizioni del codice
civile.».
«Art. 34 (Criteri di sostenibilita' energetica e
ambientale). - 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione attraverso
l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara,
almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e conformemente, in
riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori
della ristorazione collettiva e fornitura di derrate
alimentari, anche a quanto specificamente previsto
all'articolo 144.
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di
cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono
tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei
documenti di gara per l'applicazione del criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi
dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi
alle categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e
ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma
1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in
funzione della tipologia di intervento e della
localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di
adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli
affidamenti di qualunque importo, relativamente alle
categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori
oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito
del citato Piano d'azione.».
«Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti). - 1. Ai fini
dell'applicazione del presente codice, le soglie di
rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori
e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali
indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa
soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti
menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 (240) per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,
allorche' tali appalti concernono prodotti non menzionati
nell'allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e
di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e altri servizi specifici elencati
all'allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, che trova diretta applicazione alla
data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
di lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo
totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni
o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
valore stimato dell'appalto.
5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore sono composti da unita' operative distinte,
il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
valore totale stimato per tutte le singole unita'
operative. Se un'unita' operativa distinta e' responsabile
in modo indipendente del proprio appalto o di determinate
categorie di esso, il valore dell'appalto puo' essere
stimato con riferimento al valore attribuito dall'unita'
operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione
delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
europee. Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo
di evitare l'applicazione delle norme del presente codice
tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al
momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del
bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista
un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del
valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi
nonche' del valore complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari
all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei
servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico
appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore
dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di
tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1
e 2 e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del presente codice, quando il
valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a
euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro
1.000.000 per i lavori, purche' il valore cumulato dei
lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore
complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati
l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle
forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al
fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di
quantita' o di valore che potrebbero sopravvenire nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti
successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo
e' superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata
pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato
complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata
supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso
il valore stimato dell'importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
che non puo' essere definita, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
porre come base per il calcolo del valore stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e
altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari:
gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e
altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli
onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non
fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o
inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei
contratti previsti durante l'intera durata degli accordi
quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il
valore da prendere in considerazione e' il valore massimo
stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di ricerca e
sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto
partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi o dei
lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso
di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32,
comma 8, del presente codice, e' subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e'
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita'. La garanzia puo' essere, altresi',
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.».
«Art. 42 (Conflitto di interesse). - 1. Le stazioni
appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le
frodi e la corruzione nonche' per individuare, prevenire e
risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di
interesse nello svolgimento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo
da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e
garantire la parita' di trattamento di tutti gli operatori
economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di
una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che,
anche per conto della stazione appaltante, interviene nello
svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti
e delle concessioni o puo' influenzarne, in qualsiasi modo,
il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un
interesse finanziario, economico o altro interesse
personale che puo' essere percepito come una minaccia alla
sua imparzialita' e indipendenza nel contesto della
procedura di appalto o di concessione. In particolare,
costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle
che determinano l'obbligo di astensione previste
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 62.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma
2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante,
ad astenersi dal partecipare alla procedura di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte
salve le ipotesi di responsabilita' amministrativa e
penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo
periodo costituisce comunque fonte di responsabilita'
disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per
la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinche' gli
adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.».
«Art. 54 (Accordi quadro). - 1. Le stazioni appaltanti
possono concludere accordi quadro nel rispetto delle
procedure di cui al presente codice. La durata di un
accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti
nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei
settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente
motivati in relazione, in particolare, all'oggetto
dell'accordo quadro.
2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un
accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure
previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali
procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni
aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di
gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori
economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti
basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso
modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo
quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.
3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un
solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati
entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro
stesso. L'amministrazione aggiudicatrice puo' consultare
per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo
quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua
offerta.
4. L'accordo quadro concluso con piu' operatori
economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita':
a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo
quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se
l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano
la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture,
nonche' le condizioni oggettive per determinare quale degli
operatori economici parti dell'accordo quadro effettuera'
la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti
di gara per l'accordo quadro. L'individuazione
dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che
effettuera' la prestazione avviene sulla base di decisione
motivata in relazione alle specifiche esigenze
dell'amministrazione;
b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che
disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture, in parte senza la riapertura del confronto
competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con
la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori
economici parti dell'accordo quadro conformemente alla
lettera c), qualora tale possibilita' sia stata stabilita
dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara
per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori,
forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito
della riapertura del confronto competitivo o direttamente
alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a
criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara
per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano
anche quali condizioni possono essere soggette alla
riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni
previste dalla presente lettera, primo periodo, si
applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il
quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei
lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono
definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti
tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori,
dei servizi e delle forniture per altri lotti;
c) riaprendo il confronto competitivo tra gli
operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo
quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la
prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.
5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere
b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate
all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario
precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti
di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente
procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione
aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori
economici che sono in grado di eseguire l'oggetto
dell'appalto;
b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine
sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun
appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la
complessita' dell'oggetto dell'appalto e il tempo
necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro
contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del
termine previsto per la loro presentazione;
d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica
l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta
migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati
nei documenti di gara per l'accordo quadro.
6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un
accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri
oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto
competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo
quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei
documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono
parita' di trattamento tra gli operatori economici parti
dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto
competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine
sufficiente per consentire di presentare offerte relative a
ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto
all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base
ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato
d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non puo'
ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere
l'applicazione del presente decreto o in modo da
ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.».
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2007), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, S.O.
- Si riporta l'articolo 340 del Regio decreto 19
ottobre 1930, n. 1398 (Approvazione del testo definitivo
del Codice penale):
«Art. 340 (Interruzione di un ufficio o servizio
pubblico o di un servizio di pubblica necessita'). -
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari
disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la
regolarita' di un ufficio o servizio pubblico o di un
servizio di pubblica necessita' e' punito con la reclusione
fino a un anno.
Quando la condotta di cui al primo comma e' posta in
essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o
aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due
anni.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la
reclusione da uno a cinque anni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11
novembre 1972, n. 292, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
- Si riporta l'articolo 50 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli
avvisi). - 1. Per gli affidamenti dei contratti di
concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da
quelli aventi natura intellettuale, con particolare
riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita'
di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti
inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea,
specifiche clausole sociali volte a promuovere la
stabilita' occupazionale del personale impiegato,
prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei
contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad
alta intensita' di manodopera sono quelli nei quali il
costo della manodopera e' pari almeno al 50 per cento
dell'importo totale del contratto.».
- Si riporta, l'articolo 12, comma 4, del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la
citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze.), convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2018, n. 130:
«Art. 12 (Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
(Omissis).
4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture
stradali e autostradali e fermi restando i compiti e le
responsabilita' dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche
avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in
materia di sicurezza delle infrastrutture:
a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla
verifica dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori,
dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei
processi di manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e
di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i
gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle
stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo
del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari
interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili;
b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle
reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della
Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
infrastrutture certificati da organismi di parte terza
riconosciuti dall'Agenzia;
c) propone al Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2011, n. 35;
d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalita',
contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto
sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura
di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35
del 2011;
e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che
possono effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del
citato decreto legislativo n. 35 del 2011 nonche' la
relativa attivita' di formazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto;
f) provvede alla classificazione dei tratti ad
elevata concentrazione di incidenti nonche' alla
classificazione della sicurezza della rete esistente,
secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire, con
proprio provvedimento, criteri e modalita' per
l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal
medesimo decreto;
g) effettua, in attuazione del programma annuale di
attivita' di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual volta
ne ravvisi l'opportunita' anche sulla base delle
segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili o di altre pubbliche
amministrazioni, le ispezioni di sicurezza con le modalita'
previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n.
35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle attivita' di
controllo gia' svolte dai gestori eventualmente effettuando
ulteriori verifiche in sito;
h) adotta le misure di sicurezza temporanee da
applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori
stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle
ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione
delle stesse;
i) sovraintende alla gestione dei dati secondo quanto
previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n.
35 del 2011;
l) propone al Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili l'aggiornamento delle tariffe
previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n.
35 del 2011, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento
delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo
decreto legislativo;
m) svolge attivita' di studio, ricerca e
sperimentazione in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali.
(Omissis).».
 
((Art. 7 quater
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7-bis e 7-ter, pari complessivamente a 160 milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme di cui all'articolo 1, comma 813, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, comma 813, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016):
«(Omissis).
813. All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, il comma 9-bis e' sostituito dal seguente:
"9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle
sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2
e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al
pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette
sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo
41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo
di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di
euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti
effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze
attiva il procedimento di rivalsa a carico delle
amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno
determinato le sentenze di condanna, anche con
compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte
dello Stato in favore delle amministrazioni stesse".
(Omissis).».
- La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n.
310, S.O.
- Si riporta l'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi). - (Omissis).
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Si riporta l'articolo 13-duodecies del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e
alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:
«Art. 13-duodecies (Disposizioni di adeguamento e di
compatibilita' degli aiuti con le disposizioni europee). -
1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del
territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di
elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto,
si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate
ai sensi dell'articolo 19-bis.
2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di
cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies,
13-bis, 13-ter, 13-terdecies e 22-bis, anche in conseguenza
delle ordinanze del Ministro della salute del 10 novembre
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10
novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020, e del 20
novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290
del 21 novembre 2020, nonche' in conseguenza delle
eventuali successive ordinanze del Ministro della salute,
adottate ai sensi dell'articolo 19-bis, si provvede nei
limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
una dotazione di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e
190,1 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono
utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili
mediante versamento sulla contabilita' speciale n. 1778,
intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio". In
relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione
degli articoli 9-bis, 13-bis, 13-terdecies e 22-bis, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo
di cui al comma 2, le occorrenti variazioni di bilancio
anche in conto residui.
4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine
dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto
dei residui per essere utilizzate per le medesime finalita'
previste dal comma 2 anche negli esercizi successivi.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis
e 9-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e
successive modificazioni.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 34.».
- Si riporta l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica) convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
((Art. 7 quinquies
Disposizioni in materia di distribuzione automobilistica

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonche' di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non piu' di sei mesi e che non abbiano percorso piu' di 6.000 chilometri.
2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalita' di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilita' e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Ciascuna parte comunica, con nota in forma scritta trasmessa almeno sei mesi prima della scadenza, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione.
3. Il costruttore o l'importatore, prima della conclusione dell'accordo di cui ai commi 1 e 2, nonche' in caso di successive modifiche dello stesso, fornisce al distributore autorizzato tutte le informazioni di cui sia in possesso, che risultino necessarie a valutare consapevolmente l'entita' degli impegni da assumere e la sostenibilita' degli stessi in termini economici, finanziari e patrimoniali, inclusa la stima dei ricavi marginali attesi dalla commercializzazione dei veicoli.
4. Al costruttore o all'importatore che recede dall'accordo prima della scadenza contrattuale e' fatto obbligo di corrispondere al distributore autorizzato un equo indennizzo, parametrato congiuntamente al valore:
a) degli investimenti che questo ha in buona fede effettuato ai fini dell'esecuzione dell'accordo e che non siano stati ammortizzati alla data di cessazione dell'accordo;
b) dell'avviamento per le attivita' svolte nell'esecuzione degli accordi, commisurato al fatturato del distributore autorizzato negli ultimi cinque anni di vigenza dell'accordo.
5. L'indennizzo di cui al comma 4 non e' dovuto nel caso di risoluzione per inadempimento o quando il recesso sia chiesto dal distributore autorizzato.
6. Il termine del 30 giugno 2022 di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' differito al 30 settembre 2022.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia
di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei
trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,
n. 156:
«Art. 8 (Disposizioni in materia di incentivi
all'acquisto di veicoli meno inquinanti e per i veicoli di
categoria M1, M1 speciali, N1 e L). - (Omissis).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e continuano a trovare applicazione, in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82
del 6 aprile 2019, con termine di scadenza, per la
conclusione della procedura prevista dal citato decreto
ministeriale di conferma della prenotazione dei contributi
nell'apposita piattaforma informatica, fissato al 31
dicembre 2021 per le prenotazioni inserite, anche se in
fase di completamento, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno
2021, e con termine di scadenza fissato al 30 giugno 2022
per quelle inserite tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre
2021. I medesimi termini si applicano, alle medesime
condizioni, alle prenotazioni dei contributi relativi ai
veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L.
(Omissis).».
 
((Art. 7 sexies
Modifica all'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020

1. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento piu' rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono soppresse.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 200, comma 7, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 200 (Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale). - (Omissis).
7. Al fine di contenere gli effetti negativi
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo
sviluppo degli investimenti e il perseguimento piu' rapido
ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale
rotabile destinato ai servizi stessi, per le regioni, gli
enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico
locale e regionale, non si applicano le disposizioni che
prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari
nell'acquisto dei mezzi. Per le medesime finalita' di cui
al primo periodo non trovano applicazione fino al 30 giugno
2021 le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di
mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia
presente idonea infrastruttura per l'utilizzo di tali
mezzi. E' autorizzato, fino alla data del 31 dicembre 2021,
l'acquisito di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus
3 stipulata il 2 agosto 2018, nonche' l'acquisto di
materiale rotabile anche in leasing.
(Omissis)».
 
Art. 8

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e
regionale

1. Al fine di migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonche' della mobilita' locale nelle sue diverse modalita', in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale» sono sostituite dalle seguenti: «((Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilita' locale sostenibile))».
2. L'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007 ((provvede)) altresi':
a) alla predisposizione periodica di modelli di elaborazione dei dati trasportistici, economici e ambientali per la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale integrata, ove possibile, con programmi di mobilita' attiva, di soluzioni innovative di mobilita' sostenibile nelle aree urbane, ivi compresi i servizi di noleggio senza conducente di cui all'articolo 84, comma 1, del ((codice della strada, di cui al)) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con la possibilita' di effettuare noleggi anche per pochi minuti senza interazione con personale dedicato (sharing mobility);
b) all'acquisizione di dati e alla predisposizione di modelli di elaborazione digitale utili ad assicurare un'attivita' minima uniforme dei mobility manager d'area e dei mobility manager aziendali e scolastici;
c) all'acquisizione di dati e alla predisposizione di modelli di elaborazione digitale utili a definire gli elementi minimi per la predisposizione dei Piani urbani per la mobilita' sostenibile (PUMS);
d) all'acquisizione periodica e alla predisposizione, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, di modelli di elaborazione di dati utili a valutare le proposte di investimento nel settore della mobilita' locale coordinandole con gli indirizzi di politica industriale che riguardano le filiere produttive interessate;
e) all'acquisizione di dati statistici e analitici utili a predisporre modelli minimi di integrazione dello sviluppo urbano e metropolitano con lo sviluppo della programmazione della mobilita' pubblica.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, l'Osservatorio puo' stipulare((, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,)) apposite convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le aziende di trasporto pubblico locale, nonche' con i mobility manager d'area, i mobility manager aziendali e i mobility manager scolastici, finalizzate a favorire l'acquisizione e lo scambio dei dati e delle informazioni, anche con modalita' automatizzate e mediante l'interoperabilita' tra le banche dati esistenti secondo le modalita' individuate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con le linee guida in materia.
4. Per le medesime attivita' di cui al comma 2, l'Osservatorio si puo' avvalere, oltreche' del personale del Ministero delle infrastrutture ((e della mobilita' sostenibili)) e di quello messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti di cui al comma 3 mediante le convenzioni ivi previste, anche di esperti di particolare e comprovata specializzazione, nel numero massimo di 8 unita', cui il Ministero delle infrastrutture ((e della mobilita' sostenibili)) e' autorizzato a conferire appositi incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a valere sulle risorse destinate all'Osservatorio ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal comma 5 del presente articolo, nel limite massimo di spesa di complessivi euro 200.000 nell'anno 2022 e di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2023.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 3, per l'implementazione e lo sviluppo della banca dati dell'Osservatorio, nonche' per il conferimento degli incarichi di cui al comma 4, all'articolo 27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui».
6. Per promuovere la sperimentazione di servizi di sharing mobility, limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024, lo 0,3 per cento della dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' destinato al finanziamento di specifici progetti individuati con uno o piu' decreti adottati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico anche a seguito degli effetti negativi derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, la ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2022 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale((, di cui all'articolo 16-bis)), comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' effettuata:
a) quanto a euro 4.879.079.381 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, senza l'applicazione di penalita' e applicando le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2013;
b) quanto a euro 75.350.957, secondo modalita' e criteri che tengono conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 ottobre 2022;
c) quanto a euro 14.923.662 per le finalita' di cui al comma 6;
d) quanto a euro 5.200.000 per le finalita' di cui all'articolo 27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017.
8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7, l'erogazione alle regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ((relativa all'anno 2022, da calcolare)) sulle risorse di cui alla lettera a) del predetto comma 7, e' effettuata in un'unica soluzione entro la data del 31 luglio 2022, per la parte relativa ai pagamenti non gia' avvenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Al fine di garantire la continuita' e la regolarita' dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, le aziende esercenti tali servizi e le aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono eserciti trasmettono entro il 30 settembre 2022 e, successivamente, con cadenza ((trimestrale)), ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, i dati delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto utilizzati nonche', per ciascun sottosistema, le date di prevista effettuazione dell'attivita' manutentiva, secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al comma 10. ((In caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati ai sensi del presente comma, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico assegna all'azienda inadempiente un termine non superiore a novanta giorni per l'esecuzione degli interventi manutentivi comunicati. Qualora l'azienda non effettui gli interventi manutentivi entro il termine assegnato ai sensi del secondo periodo, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonche' ad applicare nei confronti della stessa una sanzione amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro, determinata tenendo conto dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 10, dell'entita' degli interventi manutentivi non eseguiti, delle conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuita' nonche' delle attivita' poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi)). Nei casi di cui al presente comma si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ((e sono destinate)), nella misura del 50 per cento, all'implementazione e allo sviluppo della banca dati del predetto Osservatorio e, nella misura del 50 per cento, al finanziamento di iniziative dirette al miglioramento dei servizi erogati all'utenza.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 luglio 2022, sono individuati e, successivamente, aggiornati almeno ogni tre anni:
a) i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali e' obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi del comma 9;
b) la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione dei dati;
c) ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9, le modalita' di contestazione dell'inadempimento, nonche' i criteri di quantificazione delle sanzioni.
11. Nelle more dell'effettuazione degli interventi manutentivi programmati, nonche' durante lo svolgimento degli stessi, al fine di evitare interruzioni o limitazioni nell'erogazione dei servizi di trasporto in ambito metropolitano, l'ente concedente o committente, sulla base delle indicazioni fornite da una Commissione tecnica indipendente, dallo stesso appositamente costituita e composta da soggetti di comprovata esperienza in materia di trasporti e di sicurezza delle relative infrastrutture, all'esito della valutazione dell'effettivo stato di manutenzione del sistema di trasporto interessato dall'intervento ed acquisite le valutazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e, ove necessario, del costruttore, puo' autorizzare l'esercizio del predetto sistema di trasporto, ((prescrivendo le necessarie misure di mitigazione e)) le modalita' di controllo e delle periodiche verifiche di sicurezza. Tale autorizzazione all'esercizio del sistema di trasporto non puo' comunque superare il periodo di sei mesi, ((prorogabile una sola volta)) e per non piu' di sei mesi. Al funzionamento della Commissione tecnica di cui al primo periodo, nonche' agli oneri necessari all'acquisizione delle valutazioni in ordine alla possibilita' di proseguire l'esercizio del sistema di trasporto, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ente concedente o committente disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai sottosistemi delle reti ferroviarie, nonche' agli impianti a fune.
((11-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' di cui ai commi da 9 a 11 ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.))
12. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili previsti dal programma di ammodernamento delle ferrovie regionali, nonche' l'acquisto di materiale rotabile, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 70 milioni di euro per l'anno 2025. All'assegnazione dei contributi ai singoli interventi si provvede mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli interventi devono essere identificati dal Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Con il decreto di cui al secondo periodo sono definiti altresi' l'entita' massima dei contributi riconoscibili, tenendo conto di eventuali ulteriori fonti di finanziamento, il cronoprogramma degli interventi, nonche' le ipotesi e le modalita' di revoca dei contributi riconosciuti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 70 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
((12-bis. Al fine di migliorare l'organizzazione della mobilita' nelle aree urbane, all'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
«6. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile e il contenimento del traffico, l'educazione della comunita' scolastica alla mobilita' sostenibile e il miglioramento dell'accessibilita' scolastica, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, tenendo conto del piano "Rigenerazione Scuola" di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, adotta specifiche linee guida per l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del mobility manager scolastico finalizzate alla promozione della funzione educativa della scuola e dello sviluppo sostenibile.
6-bis. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, individuano il mobility manager scolastico tra il personale docente, senza esonero dall'insegnamento, ovvero ricorrendo a figure professionali esterne, in coerenza con il piano dell'offerta formativa.
6-ter. Il mobility manager scolastico ha il compito di:
a) diffondere la cultura della mobilita' sostenibile;
b) promuovere l'uso della mobilita' ciclo-pedonale e dei servizi di noleggio e condivisione di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale;
c) supportare il mobility manager d'area, ove nominato, e le competenti amministrazioni locali ai fini dell'adozione delle misure di mobilita' sostenibile fornendo elementi per favorire la sostenibilita' degli spostamenti del personale scolastico e degli studenti dell'istituto scolastico;
d) segnalare al competente ente locale eventuali esigenze legate al trasporto scolastico e delle persone con disabilita'.
6-quater. Il Ministero dell'istruzione puo' mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche un'infrastruttura digitale al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti del mobility manager scolastico.
6-quinquies. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi da 6-bis a 6-quater nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
12-ter. All'articolo 229, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle istituzioni scolastiche,».
12-quater. Al fine di garantire la continuita' dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole minori siciliane oggetto della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nonche' del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al soggetto incaricato della gestione dei servizi e' riconosciuto un contributo straordinario, nella misura massima di 8 milioni di euro, destinato a compensare gli effetti economici dell'aumento eccezionale dei costi del carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
12-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la determinazione della compensazione di cui al comma 12-quater, nei limiti di quanto strettamente necessario a compensare la maggiore spesa derivante dall'aumento eccezionale del costo del carburante e comunque in misura non superiore all'importo massimo stabilito al comma 12-quater. Tali criteri, al fine di evitare eventuali sovracompensazioni, sono definiti tenendo conto degli aumenti delle tariffe gia' praticati dal gestore dei servizi nel primo semestre 2022 sulla base degli strumenti previsti a legislazione vigente o della convenzione in essere.
12-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-quater, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12-septies. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicita' gestionale della linea metropolitana di Catania, elevando, al contempo, la qualita' dei servizi erogati, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
b) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, comma 300, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008):
«Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali). - (Omissis).
300. E' istituito presso il Ministero dei trasporti
l'Osservatorio nazionale per il supporto alla
programmazione e per il monitoraggio della mobilita'
pubblica locale sostenibile, cui partecipano i
rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e
degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un
sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e
di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del
completamento del processo di riforma. Per il funzionamento
dell'Osservatorio e' autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definiti i criteri e le modalita' di
monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei
relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti
locali, nonche' le modalita' di funzionamento
dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente alle
Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico
locale.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 84, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada):
«Art. 84 (Locazione senza conducente). - 1. Agli
effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
a locazione senza conducente quando il locatore, dietro
corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del
locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo
stesso.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione - Art. 1
del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
D.Lgs n. 80 del 1998). - (Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 37, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei trasporti).
- 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi
di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n.
481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti,
di seguito denominata "Autorita'", la quale opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
La sede dell'Autorita' e' individuata in un immobile di
proprieta' pubblica nella citta' di Torino, laddove idoneo
e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In
sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012.
L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi
accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della
parte seconda della Costituzione. L'Autorita' esercita le
proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14
novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di
funzionamento di cui alla medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio
nomina un segretario generale, che sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al
presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti
e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e
porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione
alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di
servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che
gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte
salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione
degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore
autostradale, a stabilire per le nuove concessioni nonche'
per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli
aspetti di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei
pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore
aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni
di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove
ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate
dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta'
europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate
ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i
comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella
fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro
corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei
consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di
avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del servizio,
individuando criteri mirati ad ampliare la formazione
professionale degli operatori con particolare riferimento
alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue
straniere, nonche' alla conoscenza della normativa in
materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore,
favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla
lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e
l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle
sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione
negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i
soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a
impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante
l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di
altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni
assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo
le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda
adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e
poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle
controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata nei casi di
inosservanza dei criteri per la formazione e
l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque
denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione
contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi
pertinenti alle attivita' di servizio pubblico e di
violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti
e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla
stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e
alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria
fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di
fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti
aziendali, nonche' rifiutino di fornire o forniscano in
modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti
richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui
alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i
provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione
posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate
le competenze previste dal presente articolo.
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di
euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di
stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie
per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo
funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le
somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di
cui al primo periodo della presente lettera. Fino
all'attivazione del contributo di cui alla lettera b),
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita'
di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
il necessario supporto operativo-logistico, economico e
finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo
periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di
prima attuazione del presente articolo, l'Autorita'
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella
misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita
selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
di contratti di programma nonche' di atti convenzionali,
con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica.».
- Si riporta l'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane - Art. 7 del
D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del
D.Lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del
D.Lgs n. 387 del 1998). - (Omissis).
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto e, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il
divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato
articolo 36, comma 5-quater.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 27, comma 2, lettera e-bis, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale). -
(Omissis).
2. A decorrere dall'anno 2020, il riparto del Fondo di
cui al comma 1 e' effettuato, entro il 30 giugno di ogni
anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto
previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Il suddetto riparto e' operato
sulla base dei seguenti criteri:
(Omissis);
e-bis) destinazione annuale dello 0,105 per cento
dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di
euro 5,2 milioni annui alla copertura dei costi di
funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 16 bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario):
«Art. 16-bis (Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato,
agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante
dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.
L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla
previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata,
ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da
assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a
decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo
stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti
anni, delle seguenti risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni
di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a
decorrere dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al
gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e
dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli
articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota
di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente
del Servizio sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel
fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio
2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui
ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le
risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono
definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra
ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla
normativa nazionale vigente in materia di servizi di
trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari
regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei
territori anche con differenziazione dei servizi, e sono
finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a
razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la
gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu'
efficiente ed economica per il soddisfacimento della
domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi
da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in
eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente
incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali
appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio
e di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario,
al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali
destinati a investimenti o a servizi in materia di
trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono,
in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
di cui al comma 3, all'adozione di un piano di
riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a
domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni
dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere
diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del
rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al
netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel
rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A
seguito della riprogrammazione, rimodulazione e
sostituzione di cui al presente comma, i contratti di
servizio gia' stipulati da aziende di trasporto, anche
ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario,
sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le
risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento
delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal
piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4,
nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle
risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle
modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano
di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle
regioni a statuto ordinario.
6.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di
trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi
ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e
trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a
richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati
commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e
un sistema informativo per la verifica dell'andamento del
settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le
modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei
contratti di servizio non possono essere erogati alle
aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non
trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere
destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme
restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio
sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del
servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 3.
9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo
di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico
della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa,
secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono
stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalita' di redazione del piano di
riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione
dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e
delle societa' regionali che gestiscono il trasporto
pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei
relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina
di commissari ad acta.».
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta l'articolo 27, commi 2-bis e 4, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
«Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale). -
(Omissis)
2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1
si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna
Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei
costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria
introdotte dalla societa' Rete ferroviaria italiana Spa,
con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai
criteri stabiliti dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali
variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo
rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del
2019. Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a
verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in
sede di saldo a partire dall'anno 2020 a seguito di
apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di
ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di
trasporto pubblico ferroviario al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per il tramite
dell'Osservatorio, di cui all'articolo 1, comma 300, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' alle regioni, a
pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di
cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni in
analogia a quanto disposto al comma 7 dell'articolo 16-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini
del riparto del saldo 2019 si terra' conto dei soli dati a
consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e
certificati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto
pubblico ferroviario con le modalita' e i tempi di cui al
precedente periodo e con le medesime penalita' in caso di
inadempienza.
(Omissis).
4. A partire dal mese di gennaio 2018 e nelle more
dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun
anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta
per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione e'
effettuata sulla base delle percentuali attribuite a
ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse erogate a
titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di
saldo o di compensazione con gli anni successivi. La
relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario e'
disposta con cadenza mensile.
(Omissis).».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Si riporta l'articolo 11, comma 1, della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione):
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta
data, e' dotato di un "Codice unico di progetto", che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita
dal CIPE.
(Omissis).».
- Per il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
si rimanda ai riferimenti normativi all'articolo 3.
- Si riporta l'articolo 1, comma 405, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
405. Per il finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione straordinaria e
adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti
climatici della viabilita' stradale, anche con riferimento
a varianti di percorso, di competenza di regioni, province
e citta' metropolitane, e' autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per
l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2031 al 2036.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 5, comma 6, della legge 28
dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale
per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni per incentivare la mobilita'
sostenibile). - Omissis.
6. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli di
inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei
consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del
trasporto e della circolazione stradale, la riduzione al
minimo dell'uso individuale dell'automobile e il
contenimento del traffico, l'educazione della comunita'
scolastica alla mobilita' sostenibile e il miglioramento
dell'accessibilita' scolastica, fatta salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche, il Ministro dell'istruzione,
sentiti il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e il Ministro della transizione ecologica,
tenendo conto del piano "Rigenerazione Scuola" di cui
all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 196, adotta specifiche linee guida per
l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni
ordine e grado del mobility manager scolastico finalizzate
alla promozione della funzione educativa della scuola e
dello sviluppo sostenibile.
6-bis. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in
rete, individuano il mobility manager scolastico tra il
personale docente, senza esonero dall'insegnamento, ovvero
ricorrendo a figure professionali esterne, in coerenza con
il piano dell'offerta formativa.
6-ter. Il mobility manager scolastico ha il compito di:
a) diffondere la cultura della mobilita' sostenibile;
b) promuovere l'uso della mobilita' ciclo-pedonale e
dei servizi di noleggio e condivisione di veicoli elettrici
o a basso impatto ambientale;
c) supportare il mobility manager d'area, ove
nominato, e le competenti amministrazioni locali ai fini
dell'adozione delle misure di mobilita' sostenibile
fornendo elementi per favorire la sostenibilita' degli
spostamenti del personale scolastico e degli studenti
dell'istituto scolastico;
d) segnalare al competente ente locale eventuali
esigenze legate al trasporto scolastico e delle persone con
disabilita'.
6-quater. Il Ministero dell'istruzione puo' mettere a
disposizione delle istituzioni scolastiche
un'infrastruttura digitale al fine di agevolare lo
svolgimento dei compiti del mobility manager scolastico.
6-quinquies. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione dei commi da 6-bis a 6-quater nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Si riporta l'articolo 229, comma 4, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), come modificato dalla presente legge:
«Art. 229 (Misure per incentivare la mobilita'
sostenibile). - Omissis.
4. Al fine di favorire il decongestionamento del
traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso
del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione
delle istituzioni scolastiche, con singole unita' locali
con piu' di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di
Regione, in una Citta' metropolitana, in un capoluogo di
Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a
50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31
dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti
casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato
alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato
individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con
funzioni di supporto professionale continuativo alle
attivita' di decisione, pianificazione, programmazione,
gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilita'
sostenibile. Il Mobility Manager promuove, anche
collaborando all'adozione del piano di mobilita'
sostenibile, la realizzazione di interventi di
organizzazione e gestione della domanda di mobilita' delle
persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e
permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico
veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite
l'attuazione di interventi di mobilita' sostenibile. Per le
pubbliche amministrazioni tale figura e' scelta tra il
personale in ruolo. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al presente comma. Le
amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del
presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri
bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 998, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007):
«Omissis.
998. Ai fini di completare il processo di
liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di
privatizzare le societa' esercenti i servizi di
collegamento ritenuti essenziali per le finalita' di cui
all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli
articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e
successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza
in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate,
nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione
vigente, con dette societa' entro il 30 giugno 2007. A tal
fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 19-ter del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (Disposizioni urgenti
per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione
di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita'
europee):
«Art. 19-ter (Disposizioni di adeguamento comunitario
in materia di liberalizzazione delle rotte marittime). - 1.
Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale ai principi
comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di
liberalizzazione delle relative rotte, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e' trasferito a titolo gratuito, da
Tirrenia di navigazione S.p.a., il cento per cento del
capitale sociale della:
a) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. alla
regione Campania;
b) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla
regione Sardegna
c) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. alla
regione Toscana.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono posti
in essere gli atti di perfezionamento del trasferimento
delle societa' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
3. Entro i novanta giorni successivi al completamento
degli atti relativi al trasferimento di cui ai commi 1 e 2,
la regione Campania cede, per il tramite della societa'
Caremar, alla regione Lazio, a titolo gratuito, il ramo
d'azienda di tale societa' costituito dal complesso delle
attivita', passivita' e risorse umane utilizzate per
l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino.
4. Le societa' di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con le attivita' e
passivita' connesse.
5. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, sotto
l'aspetto contabile, non determinano sui bilanci
rispettivamente della societa' Tirrenia di navigazione e
della societa' Caremar riflessi di carattere economico ma
solo patrimoniale.
6. Al fine di assicurare le condizioni per la migliore
valorizzazione delle societa' esercenti i servizi di
collegamento ritenuti essenziali per le finalita' di cui
all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli
articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, nelle
more della completa liberalizzazione del settore del
cabotaggio marittimo attraverso il completamento del
processo di privatizzazione entro il 30 settembre 2010, le
convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino a
tale data nei limiti degli stanziamenti pro quota di cui ai
commi da 16 a 18.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le funzioni e i
compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai
servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si
svolgono all'interno di una regione sono esercitati dalla
stessa regione. Per le regioni a statuto speciale il
conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel
rispetto dei relativi statuti. Per le regioni di cui ai
commi 1, lettere a), b) e c), e 3, la gestione dei servizi
di cabotaggio e' regolata da contratti di servizio secondo
quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, in quanto applicabili al settore.
8. La Tirrenia di navigazione S.p.a. e la
Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., nonche' la
Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a., la
Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e la
Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. sono
privatizzate, in conformita' alle disposizioni nazionali e
comunitarie vigenti in materia, attraverso procedure di
gara aperte, non discriminatorie, atte a determinare un
prezzo di mercato, le quali, relativamente alle
privatizzazioni realizzate dalle regioni Campania, Lazio,
Sardegna e Toscana, possono riguardare sia l'affidamento
dei servizi marittimi sia l'apertura del capitale ad un
socio privato.
9. Ai fini di cui al comma 8:
a) entro il 31 dicembre 2009:
1) e' pubblicato il bando di gara per la
privatizzazione di Tirrenia di navigazione S.p.a., nonche',
per effetto dei trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7,
della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.;
2) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi della normativa vigente, uno schema
di nuova convenzione di durata non superiore a otto anni
con la Tirrenia di navigazione S.p.a., costituente uno
degli atti della gara di cui al numero 1);
3) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Regione siciliana, ai sensi della
normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di
durata non superiore a dodici anni con la Siremar-Sicilia
Regionale Marittima S.p.a., costituente uno degli atti
della gara di cui al numero 1);
4) sono pubblicati dalle regioni Sardegna e Toscana
i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di
Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e di
Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a.
5) sono approvati dalle regioni Sardegna e Toscana,
secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del
mantenimento del servizio universale e della continuita'
territoriale con le isole, gli schemi di contratti di
servizio di durata non superiore a dodici anni con le
societa', rispettivamente, Saremar e Toremar, costituenti
altresi' atti delle gare di cui al numero 4);
b) entro il 28 febbraio 2010, in considerazione di
quanto disposto dal comma 3:
1) sono pubblicati dalle regioni Campania e Lazio i
bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di
Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. e della
societa' della regione Lazio derivante dalla cessione del
ramo d'azienda di cui al comma 3;
2) sono approvati dalle regioni Campania e Lazio,
secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del
mantenimento del servizio universale e della continuita'
territoriale con le isole, gli schemi di contratti di
servizio di durata non superiore a dodici anni con le
societa', rispettivamente, Caremar e quella della regione
Lazio derivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al
comma 3, costituenti altresi' atti delle gare di cui al
numero 1).
10. Le convenzioni e i contratti di servizio di cui al
comma 9 sono stipulati all'atto del completamento delle
procedure di gara di cui al medesimo comma 9.
11. Le nuove convenzioni di cui al comma 9, stipulate
sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE e comunque nei
limiti degli stanziamenti di cui ai commi da 16 a 18,
determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di
liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico,
introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre
i costi del servizio per l'utenza, nonche' forme di
flessibilita' tariffaria non distorsive della concorrenza.
I contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulati
nel rispetto del mantenimento del servizio universale e
della continuita' territoriale con le isole.
12. Le nuove convenzioni e i contratti di servizio di
cui al comma 9 prevedono la presenza nel collegio sindacale
delle singole societa' esercenti i servizi oggetto di
convenzione o contratto di servizio di due rappresentanti
designati, rispettivamente, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le societa' Siremar
S.p.a. e Tirrenia di navigazione S.p.a. il rappresentante
designato dal Ministero dell'economia e delle finanze
assume le funzioni di presidente.
13. Per la privatizzazione dell'intero capitale della
Tirrenia di navigazione S.p.a., che, a seguito dei
trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, comporta altresi'
la cessione dell'intero capitale sociale della
Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., si applicano,
in quanto compatibili con le disposizioni dei commi da 1 a
7, nonche' dei commi da 8 a 15, le disposizioni del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile
2009.
14. Qualora, ai fini delle procedure di privatizzazione
di cui ai commi da 8 a 15, si renda necessario l'esercizio
dei poteri di cui all' articolo 16 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, il termine per il relativo esercizio e' di
trenta giorni dall'avvio del procedimento.
15. All' articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, il secondo
periodo e' soppresso.
16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei
servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in
vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonche' delle
nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai
commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251
a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per
ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e
dei singoli contratti di servizio, come segue:
a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;
b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro
55.694.895
c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. -
regione Sardegna: euro 13.686.441;
d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. -
regione Toscana: euro 13.005.441;
e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. -
regione Campania: euro 29.869.832.
17. Successivamente alla cessione alla regione Lazio
del ramo d'azienda per l'esercizio dei collegamenti con
l'arcipelago pontino, ai sensi del comma 3, le risorse di
cui al comma 16, lettera e), sono cosi' ripartite: ramo
Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.606.
18. Il contributo dello Stato alle regioni a copertura
degli oneri di servizio pubblico sui contratti di servizio
di cui ai commi da 8 a 15 e' incrementato, senza maggiori
oneri per lo Stato, per la durata dei contratti medesimi in
misura parametrata al maggiore onere derivante
dall'attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, nonche' dell'articolo 9, comma 4,
della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
19. Nell'ambito delle risorse iscritte in conto
residui, non ancora impegnate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo
di 7 milioni di euro, per l'anno 2009, e' finalizzato
all'ammodernamento e all'adeguamento alle norme
internazionali in materia di sicurezza marittima della
flotta del gruppo Tirrenia.
20. Previa richiesta delle regioni interessate al
processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, il
CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, delibera in ordine all'utilizzo delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai
programmi di interesse strategico regionale di cui alla
delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, per fare
fronte a specifiche criticita' nel settore del cabotaggio
marittimo.
21. Al fine di garantire la continuita' territoriale
con le isole e a fronte degli obblighi di servizio pubblico
sono riconosciuti alle societa' oggetto del processo di
privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15 il mantenimento
degli accosti gia' assegnati e la priorita'
nell'assegnazione di nuovi accosti, nel rispetto delle
procedure di competenza delle Autorita' portuali e
marittime e dei principi sanciti dalla legge 28 gennaio
1994, n. 84, nonche' dal codice della navigazione.
22. All'articolo 7-sexies, comma 3, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: "Nel limite massimo complessivo di
spesa di 15 milioni di euro a valere sulle risorse di cui
all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n.
203, e successive modificazioni, ai dipendenti delle
societa' del Gruppo Tirrenia, delle societa' da queste
derivanti e di quelle che dalle stesse acquistano o
affittano aziende o rami d'azienda, il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' concedere per
dodici mesi l'intero trattamento di integrazione salariale
straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge,
con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per
il nucleo familiare ove spettanti".
23. Agli oneri di cui ai commi da 16 a 18, pari a
184.942.251 euro a decorrere dal 2010, si fa fronte
mediante utilizzo degli stanziamenti di bilancio allo scopo
finalizzati, pari a 181.370.249 euro annui, quanto a
3.550.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a valere
sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
istituita ai sensi del comma 8 dell' articolo 13-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la
conseguente riassegnazione alle pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a 22.002
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 3.572.002 euro
a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.
24. Per le regioni a statuto speciale l'efficacia delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 e' subordinata
all'emanazione, ove occorrente, di apposite norme di
attuazione.
24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per i
trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15
sono esenti da imposizione fiscale.
25. L' articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nonche' l'articolo 1, comma 999, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
26. Il primo e il secondo periodo del comma 1
dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, sono soppressi.
27. Una quota, pari a 5,6 milioni di euro, delle
risorse iscritte per l'anno 2009 sul Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all' articolo 10,
comma 5, del citato decreto-legge n. 282 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004,
e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
trasferita nell'anno 2010 alla contabilita' speciale
istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. E'
altresi' trasferito alla citata contabilita' speciale di
cui al periodo precedente, con le medesime modalita',
l'importo di 1,5 milioni di euro a valere sulle risorse di
cui all' articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, intendendosi
corrispondentemente ridotta la predetta autorizzazione di
spesa.».
- Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto
2012, n. 189, S.O.
- Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013, e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013,
n. 194, S.O.
- Si riporta l'articolo 3, comma 33, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008):
«Art. 3 (Disposizioni in materia di: Fondi da
ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese
valide per tutte le missioni; Pubblico impiego. Norme
finali). - Omissis.
33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 56, comma 2, le parole: "non dedotti
ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6" sono
sostituite dalle seguenti: "non dedotti ai sensi degli
articoli 61 e 109, comma 5" ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per le perdite derivanti dalla
partecipazione in societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma
2 dell'articolo 8";
b) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
"Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15";
c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;
d) all'articolo 66, comma 3, la parola: "96," e'
soppressa;
e) all'articolo 77, comma 1, le parole: "33 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "27,5 per cento";
f) all'articolo 83, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "In caso di attivita' che fruiscono di
regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le
relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa
misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati
positivi";
g) all'articolo 84, comma 1:
1) il secondo periodo e' soppresso;
2) al quarto periodo, le parole: "non dedotti ai
sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6" sono sostituite
dalle seguenti: "non dedotti ai sensi dell'articolo 109,
comma 5";
h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole: "del
91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007"
sono sostituite dalle seguenti: "del 95 per cento";
i) l'articolo 96 e' sostituito dal seguente:
"Art. 96 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi
nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b),
dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo
d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e
proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite
del 30 per cento del risultato operativo lordo della
gestione caratteristica. La quota del risultato operativo
lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non
utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli
oneri finanziari di competenza, puo' essere portata ad
incremento del risultato operativo lordo dei successivi
periodi d'imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende la
differenza tra il valore e i costi della produzione di cui
alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile,
con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e
b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni
strumentali, cosi' come risultanti dal conto economico
dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali si assumono le
voci di conto economico corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza
gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonche' gli
oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di
mutuo, da contratti di locazione finanziaria,
dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni
altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione
degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura
commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli
derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei
soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si
considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del
presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso
ufficiale di riferimento aumentato di un punto,
ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta
sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta,
se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli
interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza
eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia
inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di
competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari
indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, con l'eccezione delle societa' che esercitano
in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di
partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da
quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di
assicurazione nonche' alle societa' capogruppo di gruppi
bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi
precedenti non si applicano, inoltre, alle societa'
consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o
parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle societa' di
progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e alle societa' costituite per la realizzazione e
l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990,
n. 240, e successive modificazioni, nonche' alle societa'
il cui capitale sociale e' sottoscritto prevalentemente da
enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per
la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonche'
impianti per lo smaltimento e la depurazione.
6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole
di indeducibilita' assoluta previste dall'articolo 90,
comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente
testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli
obbligazionari, e dall'articolo 1, comma 465, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui
prestiti dei soci delle societa' cooperative.
7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale
di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale
eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati
indeducibili generatasi in capo a un soggetto puo' essere
portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo
se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al
consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un
risultato operativo lordo capiente non integralmente
sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche
alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione
di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel
consolidato nazionale.
8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i
soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale
possono essere incluse anche le societa' estere per le
quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti
dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b)
e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato
devono essere indicati i dati relativi agli interessi
passivi e al risultato operativo lordo della societa'
estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2";
l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;
m) all'articolo 101, il comma 6 e' sostituito dal
seguente:
"6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti
per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta
dalla stessa societa' che ha generato le perdite";
n) all'articolo 102:
1) il comma 3 e' abrogato;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per i beni concessi in locazione finanziaria
l'impresa concedente che imputa a conto economico i
relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo
piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa
utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di
locazione finanziaria, la deduzione e' ammessa a condizione
che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi
del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita'
esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili,
qualora l'applicazione della regola di cui al periodo
precedente determini un risultato inferiore a undici anni
ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e' ammessa
se la durata del contratto non e', rispettivamente,
inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.
Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la
deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e'
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia
inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di
interessi impliciti desunta dal contratto e' soggetta alle
regole dell'articolo 96";
o) all'articolo 102-bis, il comma 4 e' abrogato;
p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo
al quarto sono sostituiti dai seguenti: "Le spese di
rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di
sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e
congruita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, anche in funzione della natura e della
destinazione delle stesse, del volume dei ricavi
dell'attivita' caratteristica dell'impresa e dell'attivita'
internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le
spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore
unitario non superiore a euro 50";
q) all'articolo 109:
1) al comma 4, lettera b), le parole da: "Gli
ammortamenti dei beni materiali" fino a: ", che hanno
concorso alla formazione del reddito." sono soppresse;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: "per la
parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 96" sono sostituite dalle seguenti: "per la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi
e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi";
3) il comma 6 e' abrogato;
r) all'articolo 119, comma 1, lettera d), la parola:
"ventesimo" e' sostituita dalla seguente: "sedicesimo";
s) l'articolo 122 e' sostituito dal seguente:
"Art. 122 (Obblighi della societa' o ente
controllante). - 1. La societa' o ente controllante
presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato,
calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla
somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da
ciascuna delle societa' partecipanti al regime del
consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di
gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel
decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di
approvazione del modello annuale di dichiarazione dei
redditi";
t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) e'
abrogata;
u) all'articolo 152, comma 2, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni
dell'articolo 101, comma 6";
v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;
z) dopo l'articolo 139 e' inserito il seguente:
"Art. 139-bis (Recupero delle perdite compensate). - 1.
Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del
consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze
derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni
nelle societa' consolidate, percepiti o realizzate
dall'ente o societa' consolidante dal periodo d'imposta
successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la
parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole,
concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della
differenza tra le perdite della societa' estera che si
considerano dedotte e i redditi della stessa societa'
inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica
durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione
della percentuale di possesso senza il venir meno del
rapporto di controllo.
2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono
stabilite le disposizioni attuative del comma 1 del
presente articolo, anche per il coordinamento con gli
articoli 137 e 138";
aa) all'articolo 172, comma 7, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si
applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di
riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96".».
- Si riporta l'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi). - Omissis.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
 
Art. 9

Interventi urgenti per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ((e della Scuola
nazionale dell'amministrazione))

1. Al fine di realizzare gli investimenti di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 393, primo periodo, le parole: «e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro ((per l'anno 2025)), 250 milioni di euro ((per l'anno 2026, 300 milioni)) di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036» sono sostituite dalle seguenti: «e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro ((per l'anno 2025)), 250 milioni di euro ((per l'anno 2026, 300 milioni)) di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028, 310 milioni di euro per l'anno 2029, 320 milioni di euro per l'anno 2030 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036»;
b) al comma 394, primo periodo, le parole: «la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ((ciascuno degli anni 2026 e 2027)), 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni ((dal 2032 al 2034 e)) 450 milioni di euro per l'anno 2035» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ((ciascuno degli anni 2026 e 2027)), 400 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 420 milioni di euro per l'anno 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni ((dal 2032 al 2034 e)) 450 milioni di euro per l'anno 2035»;
c) al comma 395, le parole: «la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 230 milioni di euro per l'anno 2025, ((300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni)) di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 40 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 230 milioni di euro per l'anno 2025, di ((300 milioni di euro per l'anno 2026, di 500 milioni)) di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di 480 milioni di euro per l'anno 2029, di 460 milioni di euro per l'anno 2030, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036».
2. Sono autorizzate le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato I annesso al presente decreto.
3. All'articolo 5 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili puo' essere riconosciuta al coordinatore del CISMI un'indennita' di funzione nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 e a valere sulle risorse ivi previste e comunque non superiore a 25.000 euro.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In deroga alle previsioni di cui al comma 1, terzo periodo, e fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3, l'incarico di coordinatore del CISMI puo' essere conferito con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ad un professore universitario di I fascia, che viene collocato in aspettativa per l'intera durata dell'incarico ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con conservazione del trattamento economico in godimento, che e' posto integralmente a carico del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. L'incarico di coordinatore ha una durata non inferiore a tre anni ed e' rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, per l'intera durata dell'incarico e' reso contestualmente indisponibile all'interno del contingente di cui al comma 1 il posto destinato al dirigente di ricerca.».
4. L'articolo 5-quinquies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e' abrogato.
5. All'articolo 1, comma 238, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e all'importo di euro 7.309.900 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, all'importo di 7.309.900 euro per l'anno 2021 e all'importo di 10.883.900 euro a decorrere dall'anno 2022».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante utilizzo delle ((risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione)) di cui al comma 4.
((6-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Fermo restando quanto previsto, in relazione agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dagli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dal titolo II della parte I del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, effettua il monitoraggio dell'osservanza dei termini procedimentali di cui al comma 3, segnalando alla regione competente eventuali ritardi, proponendo eventuali interventi correttivi ed assegnando alla regione un termine non superiore a trenta giorni per la conclusione del procedimento. In caso di inosservanza del termine assegnato ai sensi del primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili propone l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».
7. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) gli interventi di piccola manutenzione nonche' quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono curati direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, nell'ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni e' fatta salva la possibilita' di finanziare e realizzare l'esecuzione anche di interventi relativi alla messa a norma degli impianti o correlati alle norme in materia di prevenzione incendi, al fine di favorire il coordinamento degli stessi con altri interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da eseguire ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma e del comma 5. Sempre al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, l'Agenzia del demanio o i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche possono curare, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri, l'esecuzione degli interventi di cui al periodo precedente, nei casi in cui interessino immobili gia' oggetto di finanziamenti per lavori nell'ambito di piani di investimento approvati dalla medesima Agenzia. Parimenti i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche possono gestire, previo atto di intesa con l'Agenzia del demanio, l'esecuzione degli interventi ascritti ai piani di intervento dell'Agenzia del demanio nei casi in cui questi riguardino immobili gia' oggetto di finanziamento nell'ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni. Tutti gli interventi curati direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia»;
b) al comma 5, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria ovvero di manutenzione straordinaria dei lavori di importo in ogni caso inferiore a 100.000 euro, di cui al comma 2, lettere a) e b), e' curata, senza nuovi o maggiori oneri, direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici degli immobili».
7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 11-bis e 11-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trovano applicazione anche nel periodo intercorrente tra la data dell'abrogazione dell'articolo 92, comma 7-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per effetto dell'articolo 217 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la data di entrata in vigore della legge 14 giugno 2019, n. 55.
7-ter. All'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Resta ferma la possibilita' per le amministrazioni, le Autorita' indipendenti, la Commissione e gli enti indicati al comma 1, per motivate esigenze, previo accordo con la proprieta', di entrare nel possesso anticipato anche di porzioni di immobili, corrispondendo, nei limiti delle risorse disponibili, una somma a titolo di anticipata occupazione, commisurata ai metri quadri delle porzioni occupate e alla durata della predetta anticipata occupazione e comunque non superiore a tre dodicesimi del canone annuo congruito; il possesso anticipato non ha effetti sulla durata del contratto di locazione come prevista dalle vigenti disposizioni e dagli specifici accordi contrattuali tra le parti».))

8. All'articolo 121 del ((odice della strada, di cui al)) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3 e 4, le parole «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»;
b) al comma 5, le parole «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»;
c) al comma 5-bis, le parole «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede a un controllo di qualita' sul predetto personale e a una formazione periodica dello stesso, secondo modalita' e programmi indicati dal Dipartimento per la mobilita' sostenibile.».
((8-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 121, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si considerano validi ad ogni effetto di legge le qualifiche, le abilitazioni e gli attestati di formazione periodica, previsti dal medesimo comma 3 del citato articolo 121, conseguiti dal personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili anteriormente alla data del 16 giugno 2022.
8-ter. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) degli studenti degli istituti nautici e professionali della pesca commerciale e delle produzioni ittiche, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministero dell'istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede a definirne le modalita' di svolgimento a bordo di imbarcazioni nautiche a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, con proprio provvedimento che deve tenere conto di un percorso formativo, facendo riferimento alle norme IMO STCW 1995, e successive modifiche, prevedendo per gli studenti la frequenza del corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali (Personal Safety and Social Responsibilities - PSSR) con oneri a carico degli stessi.))

9. Al fine di semplificare le ((procedure per la digitalizzazione)) e la pubblicita' degli atti mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto e per l'annotazione sulla licenza di navigazione, ((al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo)) 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 2, le parole: «venti giorni» sono sostitute dalle seguenti: «sessanta giorni»;
b) all'articolo 24, comma 2, le parole: «venti giorni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
c) all'articolo 58, comma 1, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
((9-bis. All'articolo 59, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, dopo la parola: «adozione» sono inserite le seguenti: «dei principi».
10. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 8), le parole: «nonche' Porto di Licata» sono sostituite dalle seguenti: «, Porto di Licata nonche' Porto di Sciacca»;
b) al punto 9), le parole: «Porti di Augusta e Catania» sono sostituite dalle seguenti: «Porti di Augusta, Catania e Pozzallo»;
c) al punto 10), le parole: «e Monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «, Monopoli e Termoli»;
d) al punto 12), le parole: «e Ortona» sono sostituite dalle seguenti: «, Ortona e Vasto».
10-bis. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Al fine di sviluppare ulteriori percorsi di formazione che favoriscano l'integrazione interdisciplinare fra il mondo accademico, la formazione e la ricerca nel settore della pubblica amministrazione, nonche' di integrare il sistema della formazione universitaria, postuniversitaria, della ricerca e quello dell'accesso sempre piu' qualificato nella pubblica amministrazione, la Scuola puo' prevedere nella propria offerta formativa l'erogazione anche di corsi di alta formazione e di perfezionamento post lauream nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3-ter. La Scuola, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, comunque non inferiore a sei, individuati anche tra professori universitari sulla base di una convenzione con l'ateneo di appartenenza secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto compatibili, puo' altresi' emanare bandi per corsi di dottorato in Scienze della pubblica amministrazione, in favore di un massimo di otto candidati, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unita', nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
b) all'articolo 11, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «possono essere» e' inserita la seguente: «prioritariamente».
10-ter. Le strutture finanziate con risorse assegnate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai comuni per interventi straordinari sul patrimonio residenziale pubblico, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, non ancora del tutto completate, possono essere riutilizzate dai medesimi comuni beneficiari, anche eventualmente cambiando la destinazione d'uso, a condizione che sia garantita una finalita' di interesse pubblico generale. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10-quater. All'art. 5, comma 2-ter, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, dopo le parole: «sono depositati» sono inserite le seguenti: «ai soli fini informativi»;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «Con la stessa modalita'» sono inserite le seguenti: «e per le medesime finalita'».
10-quinquies. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, al medesimo articolo 1, comma 26, della citata legge n. 160 del 2019, le parole da: «come previsto» fino a: «legge 28 giugno 2019, n. 58,» sono soppresse e le parole: «e' assegnata al soggetto attuatore degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «e' trasferita alla medesima provincia».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, commi 393, 394 e 395, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
393. Al fine di promuovere la sostenibilita' della
mobilita' urbana, anche mediante l'estensione della rete
metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle citta'
di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, ivi comprese le
attivita' di progettazione, e l'acquisto o il rinnovo del
materiale rotabile, e' autorizzata la spesa di 40 milioni
di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno
2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di
euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026, 300
milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per
l'anno 2028, 310 milioni di euro per l'anno 2029, 320
milioni di euro per l'anno 2030 e 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2031 al 2036. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2022, sono
definite le modalita' di assegnazione delle risorse da
destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero
al completamento dell'attivita' di progettazione e sono
individuati gli interventi e il soggetto attuatore, con
indicazione dei codici unici di progetto, le modalita' di
monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi
obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di
cui al presente comma, nonche' le modalita' di revoca in
caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o
di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma
procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione
degli interventi di cui al presente comma sono rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi
collegati.
394. Per l'accelerazione degli interventi finalizzati
alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta
velocita' e alta capacita' (AV/AC) sulla linea ferroviaria
adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete
centrale (Core Network) della Rete transeuropea di
trasporto (TEN-T), e' autorizzata, in favore di Rete
ferroviaria italiana Spa (RFI), la spesa complessiva di
5.000 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per l'anno
2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di
euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025,
250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al
2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di
euro per l'anno 2029, 420 milioni di euro per l'anno 2030,
450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 450 milioni di
euro per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente comma
sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di
impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in
vigore della presente legge.
395. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per
l'anno 2022, di 40 milioni di euro per l'anno 2023, di 20
milioni di euro per l'anno 2024, di 230 milioni di euro per
l'anno 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026, di 500
milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di 480
milioni di euro per l'anno 2029, di 460 milioni di euro per
l'anno 2030, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni
2031 e 2032 e di 550 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2033 al 2036 per il finanziamento del contratto di
programma, parte investimenti 2022-2026 tra il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e RFI.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia
di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei
trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti per la funzionalita' del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
in materia di incentivi per funzioni tecniche). - 1. Al
fine di garantire la realizzazione degli interventi di
titolarita' del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, finanziati in tutto o in parte con
le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di
cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, nonche'
di promuovere e incrementare le attivita' di studio, di
ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilita'
delle infrastrutture e della mobilita', della innovazione
tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando, al
contempo, nuove forme di intermodalita' e di servizi di
rete anche attraverso lo svolgimento di specifiche
attivita' di natura formativa, e' istituita presso il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili la struttura di missione, denominata Centro per
l'innovazione e la sostenibilita' in materia di
infrastrutture e mobilita', di seguito denominato «CISMI»,
che non costituisce struttura dirigenziale e opera alle
dirette dipendenze del Ministro. Al CISMI e' assegnato un
contingente complessivo di venti unita' di personale, da
individuarsi, nella misura di cinque ricercatori, di cinque
tecnologi, di quattro primi ricercatori, di quattro primi
tecnologi, di un dirigente tecnologo e di un dirigente di
ricerca, tra il personale degli Enti pubblici di ricerca
collocato fuori ruolo con mantenimento del trattamento
economico in godimento presso l'amministrazione di
appartenenza che e' posto integralmente a carico del
predetto Ministero. Al coordinamento del CISMI e' preposto
il dirigente di ricerca individuato secondo le modalita' di
cui al secondo periodo. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili puo' essere
riconosciuta al coordinatore del CISMI un'indennita' di
funzione nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 3 e a valere sulle risorse ivi previste e comunque
non superiore a 25.000 euro. Per lo svolgimento delle
attivita' di cui al presente comma, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in aggiunta
al contingente di cui al secondo periodo, nel limite di
spesa di euro 47.000 per l'anno 2021 e di euro 140.000 a
decorrere dall'anno 2022, puo' avvalersi di non piu' di
quattro esperti o consulenti nominati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
1-bis. In deroga alle previsioni di cui al comma 1,
terzo periodo, e fermo restando il limite di spesa di cui
al comma 3, l'incarico di coordinatore del CISMI puo'
essere conferito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ad un
professore universitario di I fascia, che viene collocato
in aspettativa per l'intera durata dell'incarico ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con conservazione del
trattamento economico in godimento, che e' posto
integralmente a carico del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. L'incarico di coordinatore ha
una durata non inferiore a tre anni ed e' rinnovabile una
sola volta. Al fine di assicurare il rispetto del limite di
spesa di cui al comma 3, per l'intera durata dell'incarico
e' reso contestualmente indisponibile all'interno del
contingente di cui al comma 1 il posto destinato al
dirigente di ricerca.
(Omissis).».
- L'articolo 5-quinquies, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, abrogato
dalla presente legge, recava:
«Art. 5-quinquies (Disposizioni urgenti in materia di
infrastrutture).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 238, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005), come modificato dalla presente legge:
«(Omissis).
238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, e'
stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le
operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo
18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da
assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle
predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per
l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno
2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli
oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La riassegnazione di
cui al precedente periodo e' limitata all'importo di euro
6.120.000 per l'anno 2013, all'importo di euro 9.278.000
per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000 per l'anno
2015, all'importo di euro 10.215.000 per l'anno 2016,
all'importo di 11,5 milioni di euro per l'anno 2019 e
all'importo di 5.809.900 euro per l'anno 2020, all'importo
di 7.309.900 euro per l'anno 2021 e all'importo di
10.883.900 euro a decorrere dall'anno 2022.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79 (Ulteriori misure urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), come modificato dalla seguente legge:
«Art. 33 (Disposizioni urgenti per la realizzazione
degli impianti di elettrificazione dei porti). - 1. Al fine
di provvedere alla realizzazione degli interventi previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, misura M3C2,
Riforma 1.3, i progetti destinati alla realizzazione di
opere e impianti di elettrificazione dei porti nonche' le
opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque
indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e
all'esercizio degli impianti stessi, autorizzati ai sensi
del comma 2, sono da considerarsi di pubblica utilita',
anche ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
caratterizzati da indifferibilita' ed urgenza.
2. Fatti salvi i provvedimenti di competenza del
Ministero dell'interno in materia di prevenzione degli
incendi, la costruzione e l'esercizio degli impianti di
elettrificazione dei porti, gli interventi di modifica,
potenziamento, rifacimento totale o parziale e
riattivazione di detti impianti, nonche' le opere e le
infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla
costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli
impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche
consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di
ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione
delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad
una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione
competente nel rispetto delle normative vigenti in materia
di tutela dell'ambiente e di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata
all'esito di una conferenza di servizi, promossa
dall'Autorita' di sistema portuale o dalla regione
competente e svolta secondo le modalita' di cui
all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla
quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi
compresa l'autorita' competente al rilascio ai sensi
dell'articolo 36 del codice della navigazione, di apposita
concessione di durata non inferiore a quindici anni e con
canone determinato ai sensi dell'articolo 39, secondo
comma, del medesimo codice della navigazione. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire gli impianti, in conformita' al progetto
approvato. Il termine massimo per la conclusione del
procedimento unico non puo' essere superiore a centoventi
giorni, ovvero a centottanta nel caso in cui sia necessario
il procedimento di valutazione di impatto ambientale o la
verifica di assoggettabilita' sul progetto di fattibilita'
tecnico-economica.
4. Ogni eventuale procedimento di valutazione di
impatto ambientale o della verifica di assoggettabilita' da
svolgersi sul progetto di fattibilita' tecnico-economica,
ivi inclusi quelli che riguardano le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili, e' di competenza della
regione. A tal fine, tutti i termini previsti dall'articolo
27-bis, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono dimezzati.
4-bis. Fermo restando quanto previsto, in relazione
agli interventi finanziati in tutto o in parte con le
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero
del Piano nazionale per gli investimenti complementari di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, dagli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, e dal titolo II della parte I
del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nei
limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, effettua il
monitoraggio dell'osservanza dei termini procedimentali di
cui al comma 3, segnalando alla regione competente
eventuali ritardi, proponendo eventuali interventi
correttivi ed assegnando alla regione un termine non
superiore a trenta giorni per la conclusione del
procedimento. In caso di inosservanza del termine assegnato
ai sensi del primo periodo, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili propone
l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
- Si riporta, l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento
di immobili pubblici). - (Omissis).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi
manutentivi, a carattere ordinario e straordinario,
effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso
per finalita' istituzionali alle Amministrazioni dello
Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le
specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero
della difesa, il Ministero degli affari esteri e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Restano altresi' esclusi dalla disciplina
del presente comma gli istituti penitenziari.
Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli
interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli
immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte,
nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del
demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al
Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di
edilizia penitenziaria;
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio
le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi
manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) sono attribuite al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso
assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici
statali e agli immobili demaniali, le decisioni di spesa
relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura
delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi
dell'articolo 176 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni
immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali
interventi e' tempestivamente comunicata all'Agenzia del
demanio, al fine del necessario coordinamento con le
attivita' dalla stessa poste in essere ai sensi del
presente articolo;
d) gli interventi di piccola manutenzione nonche'
quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni
di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono
curati direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici
degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Fermo
restando quanto previsto dal periodo precedente,
nell'ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni e'
fatta salva la possibilita' di finanziare e realizzare
l'esecuzione anche di interventi relativi alla messa a
norma degli impianti o correlati alle norme in materia di
prevenzione incendi, al fine di favorire il coordinamento
degli stessi con altri interventi di manutenzione ordinaria
o straordinaria da eseguire ai sensi delle lettere a) e b)
del presente comma e del comma 5. Sempre al fine di
promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi,
favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento
dei relativi costi, l'Agenzia del demanio o i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
possono curare, previo atto di intesa e senza nuovi o
maggiori oneri, l'esecuzione degli interventi di cui al
periodo precedente, nei casi in cui interessino immobili
gia' oggetto di finanziamenti per lavori nell'ambito di
piani di investimento approvati dalla medesima Agenzia.
Parimenti i Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche possono gestire, previo atto di intesa con
l'Agenzia del demanio, l'esecuzione degli interventi
ascritti ai piani di intervento dell'Agenzia del demanio
nei casi in cui questi riguardino immobili gia' oggetto di
finanziamento nell'ambito del Sistema accentrato delle
manutenzioni. Tutti gli interventi curati direttamente
dalle amministrazioni utilizzatrici sono comunicati
all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del
necessario coordinamento con le attivita' poste in essere
ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili
in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni
contrattuali in materia.
(Omissis).
5. L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e
realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2,
lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla
stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma
6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali
predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed
anche avvalendosi di societa' a totale o prevalente
capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri.
L'esecuzione degli interventi manutentivi e' curata, previa
sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle
strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori oneri. Qualora l'importo
dei lavori risulti inferiore a 100.000 euro, l'esecuzione
degli interventi di manutenzione ordinaria ovvero di
manutenzione straordinaria dei lavori di importo in ogni
caso inferiore a 100.000 euro, di cui al comma 2, lettere
a) e b), e' curata, senza nuovi o maggiori oneri, di cui
alle lettere a) e b) del comma 2, puo' essere curata
direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici degli
immobili. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle
strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici
appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalita'
previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del
Demanio sono controllati secondo le modalita' previste
dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con
i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche
per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero
per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta stipula
delle convenzioni o degli accordi quadro e' data immediata
notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine
di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le
convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata
organizzazione delle proprie strutture periferiche, in
particolare individuando all'interno dei provveditorati un
apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attivita'
affidate dall'Agenzia del Demanio e di quelle previste
dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato di
idonee professionalita'.
(Omissis).».
- Si riportano i commi 11-bis e 11-ter, dell'articolo
23, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici):
«Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonche' per i servizi). -
Omissis.
11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
economico di ciascun intervento sono comprese le spese di
carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all'intervento.
11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per
sopralluoghi, riguardanti le attivita' finalizzate alla
stesura del piano generale degli interventi del sistema
accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a
carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze trasferite all'Agenzia del demanio.».
- Si riporta l'articolo 217 del legislativo 18
aprile2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 217 (Abrogazioni). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente codice, sono o restano
abrogati, in particolare:
a) l'articolo 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;
b) l'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440;
c) l'articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827;
c-bis) la legge 11 novembre 1986, n. 770;
d) l'articolo 1, commi da 1 a 5, della legge 21
dicembre 2001, n. 443;
d-bis) l'articolo 14-viciester, del decreto-legge 30
giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 agosto 2005, n. 168;
e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
f) l'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio
2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2006, n. 228;
g) l'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
h) il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6;
i) il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113;
i-bis) l'articolo 2, commi 289 e 289-bis della legge
24 dicembre 2007, n. 244;
l) l'articolo 1, comma 2, lettera s) n. 2 e n. 3,
l'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
l-bis) l'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
m) il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;
n) l'articolo 23 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2;
o) l'articolo 29, comma 1-sexies e 1-quinquiesdecies,
lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14;
p) l'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77;
q) l'articolo 4, comma 4-bis, e l'articolo 4-quater
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
r) l'articolo 2, comma 16, della legge 15 luglio
2009, n. 94;
s) l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2009,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166;
t) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 e 14 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, con effetto: 1) dalla data di entrata
in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali
operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse
sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente
codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la
Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V,
VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II,
Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la
Parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le
Parti IV, V e VII, nonche' gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamati;
v) l'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, con esclusione dei commi 13 e 14;
v-bis) l'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n.
180;
w) l'articolo 23, commi 4 e 5, l'articolo 41 commi 1,
2, 5-bis e 5-ter, l'articolo 42 commi 1, 2, 3, 4 e 5 e
l'articolo 44, commi 1, lett. a), 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
x) l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228;
z) gli articoli 41, 42, 44, 46, 50, 51, 52, 55, comma
1 e 59-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27;
aa) l'articolo 20, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35;
bb) l'articolo 8, comma 2-bis, l'articolo 11 e
l'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94;
cc) l'articolo 4, comma 5-ter del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122;
dd) l'articolo 3, comma 2, l'articolo 4-bis,
l'articolo 5 e l'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134;
ee) l'articolo 1, commi 2, 2-bis e 4, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
ff) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189;
gg) l'articolo 28 del decreto legislativo 19
settembre 2012, n. 169;
hh) l'articolo 6, comma 3, l'articolo 33, commi
3-bis, 3-ter e 4-bis, l'articolo 33-bis, l'articolo
33-quater, l'articolo 33-quinquies, l'articolo 34, comma 4,
e l'articolo 36, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221;
ii) l'articolo 1, commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e
58, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012,
n. 190; l'articolo 4, commi 4, 5 e 6, della legge 14
gennaio 2013, n. 10;
jj) l'articolo 19, commi 1 e 2, l'articolo 26, comma
2, articolo 26-bis, articolo 26-ter, articolo 27, comma 2,
articolo 31, comma 2 e articolo 32, commi 4, 5 e 7-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
ll) l'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9;
mm) l'articolo 1, commi 72 e 343, della legge 27
dicembre 2013, n. 147;
nn) l'articolo 12, commi 3,5,8, 9 e 11, del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
oo) l'articolo 9, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89;
pp) l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116;
qq) l'articolo 13-bis, articolo 23-bis, articolo
23-ter, commi 1 e 2, articolo 35, articolo 37 e articolo
39, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114;
rr) gli articoli 2, commi 1, 2, 3 e 4, 5, 13, comma
1, 14, 24 e 34, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
ss) l'articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge
31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
ss-bis) l'articolo 1, comma 505, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
tt) gli articoli 16, 18 e 19 della legge 28 dicembre
2015, n. 221;
uu) l'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.».
- La legge 14 giugno 2019, n. 55 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore
dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2019, n. 140.
- Si riporta l'articolo 16-sexies del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215 (Misure urgenti in materia
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili), come modificato dalla presente legge:
«Art. 16-sexies (Disciplina dei contratti di locazione
passiva stipulati dalle Amministrazioni statali entro il 31
dicembre 2023 e contenimento della spesa per societa'
pubbliche). - 1. In considerazione delle modalita'
organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e
avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di
transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell' articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le Autorita'
indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob), e gli enti nazionali di
previdenza e assistenza, per i contratti di locazione
passiva stipulati dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di
mercato previste dai commi 4, 6 e 10 dell'articolo 3 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in
presenza di una delle seguenti condizioni:
a) classe di efficienza energetica dell'immobile
oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore
a D per gli immobili sottoposti ai vincoli previsti dal
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) rispetto da parte delle amministrazioni statali di
cui all' articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non superiore a
15 metri quadrati per addetto ovvero non superiore a 20
metri quadrati per addetto per gli immobili non di nuova
costruzione con limitata flessibilita' nell'articolazione
degli spazi interni;
c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore
rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando
quanto previsto dall' articolo 2, commi 222 e seguenti,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per le
amministrazioni statali.
1-bis. Resta ferma la possibilita' per le
amministrazioni, le Autorita' indipendenti, la Commissione
e gli enti indicati al comma 1, per motivate esigenze,
previo accordo con la proprieta', di entrare nel possesso
anticipato anche di porzioni di immobili, corrispondendo,
nei limiti delle risorse disponibili, una somma a titolo di
anticipata occupazione, commisurata ai metri quadri delle
porzioni occupate e alla durata della predetta anticipata
occupazione e comunque non superiore a tre dodicesimi del
canone annuo congruito; il possesso anticipato non ha
effetti sulla durata del contratto di locazione come
prevista dalle vigenti disposizioni e dagli specifici
accordi contrattuali tra le parti.
2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace
svolgimento delle attivita' funzionali al raggiungimento
dell'oggetto sociale e ferma restando l'autonomia
finanziaria e operativa della societa', per ciascuno degli
anni 2021, 2022, 2023 e 2024 non si applicano alla societa'
AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia
di gestione, organizzazione, contabilita', finanza,
investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione
vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco redatto
dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'
articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
ivi comprese le disposizioni di cui all'articolo 14, commi
8-bis e 8-ter, della medesima legge n. 196 del 2009,
all'articolo 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867, 868,
869, 870, 871 e 872, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. La societa'
rispetta l'obbligo di informazione preventiva al competente
Ministero in relazione alle operazioni finanziarie che
comportano la variazione dell'esposizione debitoria della
societa' stessa.
3. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui
risultati economici delle societa' derivanti dall'epidemia
da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'
articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati
conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non sono
comunque considerati nel computo delle annualita' in
perdita. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle
societa' a partecipazione pubblica quotate, come definite
all' articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' alle
societa' da queste controllate.».
- Si riporta l'articolo 121, commi 3, 4, 5 e 5-bis, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 121 (Esame di idoneita'). - (Omissis).
3. Gli esami per la patente di guida, per le
abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del
certificato di idoneita' professionale di cui all'articolo
118, sono effettuati da dipendenti del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, a seguito
della frequenza di corso di qualificazione iniziale,
secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame
di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione
di esaminatore e' subordinato alla frequenza di corsi di
formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai
commi 5 e 5-bis.
4. Nel regolamento sono determinati i profili
professionali dei dipendenti del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili che danno
titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili sono determinate le norme e
modalita' di effettuazione dei corsi di qualificazione
iniziale, di formazione periodica e degli esami per
l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito
alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle
cognizioni.
5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale
del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di
esaminatore nelle prove di verifica delle capacita' e dei
comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono
finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Con lo stesso
decreto sono altresi' disciplinate le condizioni soggettive
necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonche' i
contenuti e le procedure dell'esame finale. La Direzione
generale del personale, del bilancio, degli affari generali
e della gestione sostenibile del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede a un
controllo di qualita' sul predetto personale e a una
formazione periodica dello stesso, secondo modalita' e
programmi indicati dal Dipartimento per la mobilita'
sostenibile.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 17, comma 2, 24, comma 2 e
58, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
(Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172) come modificati dalla presente legge:
«Art. 17 (Disposizioni per la pubblicita' degli atti
relativi alle unita' da diporto). - (Omissis).
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei
documenti per la pubblicita', rilasciata dallo Sportello
telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di
navigazione per la durata massima di sessanta giorni.
(Omissis).».
«Art. 24 (Rinnovo della licenza di navigazione). -
(Omissis).
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei
documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo
Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la
licenza di navigazione anche ai fini del rilascio del ruolo
e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato
ricetrasmittente di bordo per la durata massima di sessanta
giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED)
rinnova la licenza di navigazione entro sessanta giorni
dalla presentazione dei documenti.».
«Art. 58 (Durata dei procedimenti). - 1. I procedimenti
amministrativi relativi alle unita' da diporto devono
essere portati a termine entro sessanta giorni dalla data
di presentazione della documentazione prescritta.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 59, comma 1, del decreto
legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (Revisione ed
integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della
legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1
della legge 7 ottobre 2015, n. 167), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 59 (Disposizioni attuative e abrogative). - 1.
Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, della difesa,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo, della salute,
per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con
il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati
personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento
di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, al fine di disciplinare secondo criteri di
semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie
di seguito indicate:
(Omissis);
aa) adozione dei principi del Passenger Yacht Code
italiano, al fine di razionalizzare i requisiti e gli
standard che devono essere soddisfatti dalle unita' da
diporto che trasportano piu' di dodici ma non piu' di
trentasei passeggeri in viaggi internazionali e che non
trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali.
Il Passenger Yacht Code e' adottato, in particolare, nel
rispetto dei seguenti criteri:
1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati
rispetto alle convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw
78/95/10, Tonnage 1969, Marpol 73/78, Colreg 1972, Mlc
2006, Ballast Water Management Convention 2004,
International Convention on the Control of Harmful
Anti-fouling Systems on Ships, International Convention on
Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001;
2) i principi generali delle convenzioni, di cui al
precedente punto 1), assicurando equivalenze ed esenzioni,
laddove l'applicazione delle previsioni delle convenzioni
alle unita' da diporto non e' ragionevole o tecnicamente
non praticabile;
(Omissis).».
- Si riporta l'allegato A, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale),
come modificato dalla presente legge:
«Allegato A
(Omissis)
8) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA
OCCIDENTALE - Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto
Empedocle e Trapani, Porto Rifugio di Gela e Porto Isola di
Gela, Porto di Licata nonche' Porto di Sciacca.
9) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA
ORIENTALE - Porti di Augusta, Catania e Pozzallo.
10) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
MERIDIONALE - Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia,
Barletta, Monopoli e Termoli.
(Omissis)
12) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
CENTRALE - Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San
Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica), Ortona e
Vasto.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 11 decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 (Riorganizzazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione
(SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno
2009, n. 69) come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Compiti). - 1. Per adempiere alla missione di
cui all'articolo 2 la Scuola articola le proprie attivita'
nell'ambito delle seguenti competenze principali:
a) attivita' di formazione, selezione e reclutamento
dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla
legislazione vigente;
b) organizzazione della formazione dei dirigenti
delle amministrazioni pubbliche all'estero ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge 4 marzo
2009, n. 15;
c) attivita' di formazione e aggiornamento legata ai
processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti
delle amministrazioni centrali;
d) attivita' di formazione ed aggiornamento, in base
a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei
committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche
diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi
pubblici e di istituzioni ed imprese private, al fine di
migliorare l'interazione e l'efficienza dei rapporti di
collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione
statale e le altre amministrazioni pubbliche, nonche' con
il settore privato;
e) attivita' di formazione, su richiesta, diretta a
funzionari di altri Paesi in un quadro di cooperazione
internazionale;
e-bis) attivita' di ricerca e di studio per
l'individuazione di specifiche tipologie di formazione per
il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo
sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza;
f) attivita' di ricerca, analisi e documentazione
finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attivita'
di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione
della pubblica amministrazione che coinvolga la dirigenza e
su altri temi funzionali, in relazione ai suoi effetti
sull'economia e la societa', anche in collaborazione con
universita' e istituti di ricerca pubblici e privati,
italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e
istituzioni e societa' private;
g) attivita' di ricerca, analisi e consulenza sulla
metodologia e sui criteri di valutazione della formazione
offerta alla pubblica amministrazione da istituzioni
pubbliche e private;
h) attivita' di pubblicazione e diffusione di
materiali didattici e di ricerca attraverso strumenti
editoriali sia interni che esterni, con preferenza dell'uso
dell'e-editing;
i) attivita' di valutazione, validazione e
monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni statali e
sulla base di apposite indicazioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica
amministrazione a tale fine delegato, della qualita' delle
offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro
rispondenza ai requisiti richiesti e attivita' di
monitoraggio;
l) cura dei rapporti con gli organismi e le strutture
di formazione similari di altri Paesi e la definizione con
essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di
collaborazione e di scambio di esperienze nell'ambito di
tutte le attivita' di competenza della Scuola;
m) sostegno, anche finanziario, ad iniziative di
collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi
dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
n) ogni altra competenza attribuita dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica
amministrazione in funzione del perseguimento delle
finalita' di cui all'articolo 2.
2. La Scuola puo' promuovere o partecipare ad
associazioni e consorzi, nonche' stipulare accordi di
programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e
privati.
3. La Scuola rilascia titoli post laurea di alta
professionalita'.
3-bis. Al fine di sviluppare ulteriori percorsi di
formazione che favoriscano l'integrazione interdisciplinare
fra il mondo accademico, la formazione e la ricerca nel
settore della pubblica amministrazione, nonche' di
integrare il sistema della formazione universitaria,
postuniversitaria, della ricerca e quello dell'accesso
sempre piu' qualificato nella pubblica amministrazione, la
Scuola puo' prevedere nella propria offerta formativa
l'erogazione anche di corsi di alta formazione e di
perfezionamento post lauream nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
3-ter. La Scuola, previo accreditamento ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, anche in deroga
al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),
del predetto regolamento relativamente al numero minimo di
docenti per la formazione del collegio del dottorato,
comunque non inferiore a sei, individuati anche tra
professori universitari sulla base di una convenzione con
l'ateneo di appartenenza secondo le modalita' di cui
all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, in quanto compatibili, puo' altresi' emanare bandi per
corsi di dottorato in Scienze della pubblica
amministrazione, in favore di un massimo di otto candidati,
fino al raggiungimento, a regime, di un numero di
frequentatori non superiore a trentadue unita', nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.».
«Art. 11 (Altri incarichi). - 1. La Scuola puo'
avvalersi di consulenti esterni, di professionalita' e
competenze utili allo svolgimento delle sue attivita'
istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla
ricerca.
1-bis. Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la
Scuola nazionale dell'amministrazione e' autorizzata a
stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per un contingente
di personale non superiore a trenta unita', previo
svolgimento di selezioni pubbliche comparative.
1-ter. Agli oneri relativi all'attuazione del comma
1-bis, nel limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola
nazionale dell'amministrazione provvede nell'ambito delle
risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario
dello Stato disponibile a legislazione vigente.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti dal
Presidente, sentito il Segretario Generale.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali e con corrispondente aumento
della dotazione organica del personale non dirigenziale,
ventotto unita' di personale non dirigenziale, da
inquadrare nella categoria A, posizione economica F1,
mediante apposite procedure selettive, nell'ambito delle
quali possono essere prioritariamente valorizzate le
esperienze lavorative maturate dai titolari di contratti
stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di
attivita' di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis. A tal
fine e' autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui a
decorrere dall'anno 2023.».
- Si riporta l'articolo 3, primo comma, lettera q),
della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia
residenziale):
«Art. 3 (Competenze del Comitato per l'edilizia
residenziale). - Il Comitato per l'edilizia residenziale,
sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal
C.I.P.E.:
a) predispone il piano decennale, i programmi
quadriennali e le eventuali revisioni;
b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le
regioni;
c) indica i criteri generali per la scelta delle
categorie degli operatori, in modo da garantire una
equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse
categorie interessate e programmi articolati in relazione
alle varie forme di intervento;
d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle
modalita' di erogazione dei flussi finanziari;
e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei
programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei
finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione
consentiti;
f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati
relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo
alle determinazioni del fabbisogno abitativo;
g) propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e
per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia
residenziale pubblica;
h) promuove e coordina, a livello nazionale, la
formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di
abitazione di edilizia residenziale comunque fruenti del
contributo dello Stato;
i) determina le linee generali per gli indirizzi
tecnici;
l) determina le modalita' per il finanziamento,
l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche
direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui
al precedente articolo 2, lettera f);
m) determina le modalita' per l'espletamento di
concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle
regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla base dei
requisiti di qualita' e di costo predeterminati, di
prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti
che attuano i programmi;
n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le
regioni devono osservare nella determinazione dei costi
ammissibili per gli interventi;
o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del
secondo comma dell'articolo 19 e del secondo comma
dell'articolo 20, della misura dei tassi e dei limiti di
reddito per gli interventi di edilizia residenziale
assistita dal contributo dello Stato, sulla base
dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni
dell'I.S.T.A.T., nonche' la misura dell'aggiornamento
previsto dal secondo comma dell'articolo 16;
p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n.
407, sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia
residenziale e sulle previsioni di intervento;
q) riserva il due per cento dei finanziamenti
complessivi per sopperire con interventi straordinari nel
settore dell'edilizia residenziale alle esigenze piu'
urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita';
r) propone al Comitato interministeriale per il
credito e risparmio i criteri e le direttive cui gli
istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e
prestiti dovranno attenersi nella concessione dei
finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla lettera
c) dell'articolo 2;
r-bis) dispone una riserva di finanziamenti
complessivi per la concessione di contributi in conto
capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari,
comunque denominati o trasformati, imprese, cooperative o
loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o
per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e
agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti
handicappati ovvero ai nuclei familiari assegnatari di
abitazioni assistiti da contributo pubblico tra i cui
componenti figurano persone handicappate in situazione di
gravita' o con ridotte o impedite capacita' motorie.
Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i
criteri e le modalita' di impiego, anche in deroga alle
vigenti norme sulla contabilita' generale dello Stato e
sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti
previsti dalla lettera f) del precedente articolo 2 e di
quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto
q) del presente articolo.
Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia
residenziale, ad eccezione di quelle relative all'esercizio
di funzioni consultive, sono rese esecutive con
provvedimento del suo presidente.».
- Si riporta l'articolo 5, comma 2-ter, del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186
(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di
taluni settori della pubblica amministrazione), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Normative tecniche in materia di costruzioni).
- 1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme
restando le competenze delle regioni e delle province
autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della
protezione civile, secondo un programma di priorita' per
gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme
tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica,
relative alle costruzioni, nonche' alla redazione di norme
tecniche per la progettazione, la costruzione e
l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di
ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno
dei terreni. Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche
per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche
sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere
tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro
trenta giorni dalla richiesta.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con
le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento
della protezione civile.
2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di
applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e'
consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di
applicazione, in alternativa, della normativa precedente
sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971,
n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative
norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto
dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei
progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la
verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la
conformita' dei progetti alle norme tecniche per le
costruzioni di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la
progettazione e la costruzione degli sbarramenti di
ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio
2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo
periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui
all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al
capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64,
e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I
progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo
sono depositati ai soli fini informativi, con modalita'
telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle
opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la
stessa modalita' e per le medesime finalita' di cui al
terzo periodo sono depositati le varianti di carattere
sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui
agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
nonche' agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67,
commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici
di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50
per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra
la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le
costruzioni di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio
2008, e la data di entrata in vigore del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio
2018, l'accertamento della conformita' di detti progetti
alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 e' effettuato entro il 31
dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni
appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di
importo superiore a 50 milioni di euro e dai comitati
tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati
interregionali per le opere pubbliche per i lavori di
importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro
pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti
elementi di particolare rilevanza e complessita',
l'accertamento di cui al primo periodo e' effettuato dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta
motivata del provveditore interregionale per le opere
pubbliche.
2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento
di cui al comma 2-quater produce i medesimi effetti degli
adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli
93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre
1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2
febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati
dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono
depositati, con modalita' telematica, presso l'archivio
informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui
all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalita' di cui al
secondo periodo sono depositati le varianti di carattere
sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui
agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
nonche' agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67,
comma 7 o comma 8-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 26, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022), come modificato dalla presente legge:
«(Omissis).
26. Ai fini della riqualificazione della viabilita'
funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali
Milano-Cortina del 2026, e in particolare, in via
prioritaria, della risoluzione della situazione
emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla
provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione
straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza
della strada, e' trasferita alla medesima provincia la
somma di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022.
(Omissis).».
 
Art. 10
Disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche di rilevante
impatto, nonche' per la funzionalita' del Consiglio superiore dei
lavori pubblici
1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, comma 3, ((al quarto periodo)), le parole «degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «di tutti gli interventi» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione e' nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dal quarto periodo del presente comma, si applica, altresi', la riduzione dei termini prevista dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio((, del 13 dicembre 2011))»;
b) all'articolo 44, al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC((,)) dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101»;
c) all'articolo 46, comma 1, quinto periodo, dopo le parole «all'articolo 44, comma 4» ((sono aggiunte)) le seguenti: «, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».
2. In considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi ((dei materiali da costruzione, dei carburanti)) e dei prodotti energetici, in relazione ai progetti di fattibilita' tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro da sottoporre obbligatoriamente, in base alle vigenti disposizioni, al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non si applica, per gli anni 2022 e 2023, quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, ((e al fine)) di assicurare la funzionalita' del medesimo Consiglio e' autorizzata la spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2022 e di euro 3.200.000 per l'anno 2023, a valere sulle risorse di cui al comma 5.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica esclusivamente ai progetti sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' escluso il rimborso delle somme gia' versate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, in relazione ai progetti di cui al comma 2.
((3-bis. All'articolo 1, comma 136, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi».))
4. In considerazione dell'esigenza di garantire che lo svolgimento delle procedure di dibattito pubblico ((di cui all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto)) legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risulti coerente con i tempi di realizzazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 46 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' autorizzata, per il finanziamento delle attivita' della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 22 del ((citato codice di cui al)) decreto legislativo n. 50 del 2016, la spesa di euro 150.000 per l'anno 2022 e di euro 300.000 per l'anno 2023.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4, quantificati in complessivi euro 1.750.000 per l'anno 2022 ((ed euro 3.500.000)) per l'anno 2023, ((si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo)) di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
((5-bis. Al fine di favorire lo sviluppo psico-fisico dei minori, il conseguimento degli obiettivi di rigenerazione del tessuto socio-economico delle citta', nonche' il miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza e la rifunzionalizzazione di spazi pubblici, anche periferici, secondo il modello urbano della citta' intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City), per la realizzazione di parchi gioco innovativi e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo, con una dotazione pari a complessivi 5 milioni di euro per l'anno 2023, per l'attuazione di un programma sperimentale denominato «Dateci spazio» destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti. Le relative proposte sono trasmesse, anche per via telematica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e devono indicare l'area oggetto di intervento, le finalita' ludico-didattiche perseguite, i profili di accessibilita', sicurezza e risparmio energetico, il cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento, la parte destinata ai lavori e quella relativa alle forniture, le modalita' e i costi di gestione ed eventuali ulteriori contribuzioni alla realizzazione dell'intervento. Sono ammissibili a finanziamento, nel limite massimo di 500.000 euro, esclusivamente interventi che non risultino gia' destinatari di contributi e risorse sulla base di altra normativa regionale, nazionale o europea.
5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
a) i tempi e le relative modalita' di erogazione del finanziamento;
b) i criteri per la valutazione delle proposte;
c) le modalita' di monitoraggio del programma e le ipotesi di revoca del finanziamento.
5-quater. La valutazione delle proposte di cui al comma 5-ter e' svolta dall'Alta Commissione di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a tal fine, puo' avvalersi del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nonche' del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'Alta Commissione opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e l'avvalimento avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-quinquies. L'Alta Commissione di cui al comma 5-quater, all'esito dell'esame delle proposte presentate, predispone un apposito elenco, contenente le proposte ammissibili a finanziamento e il codice unico di progetto (CUP) di ciascun intervento, che e' approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono altresi' definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle proposte.
5-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 5-bis a 5-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-septies. In ottemperanza alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2021 per l'adeguamento delle decisioni di investimento pubblico ai principi di coerenza e compatibilita' con il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, promuove, d'intesa con il comune di Genova, la regione Liguria, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la Rete ferroviaria italiana s.p.a., nell'ambito del Progetto unico previsto dal comma 12-septies del medesimo articolo 4, la realizzazione di un progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del comune di Genova, interessate dal progetto ferroviario «Potenziamento Genova-Campasso» di cui al medesimo comma 12-septies, denominato «Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova», finalizzato ad una maggiore sostenibilita' ambientale, sociale ed economica dell'intervento infrastrutturale ferroviario e a realizzare un miglioramento del contesto urbano.
5-octies. Per le finalita' di cui al comma 5-septies e' autorizzata in favore della Rete ferroviaria italiana s.p.a. la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.
5-novies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 12-octies, del citato decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, il comune di Genova, la regione Liguria, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la Rete ferroviaria italiana s.p.a. provvedono a definire, mediante la sottoscrizione di un'apposita convenzione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le attivita' necessarie per assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi e delle opere del Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova di cui al comma 5-septies, ferma restando l'attribuzione al comune di Genova delle funzioni di soggetto attuatore delle opere e degli interventi inseriti nel predetto Progetto di riqualificazione.
5-decies. Agli oneri derivanti dai commi da 5-septies a 5-novies, pari a complessivi 89 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.))


Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 44, commi 3 e 4, e 46 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure), convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 44 (Semplificazioni procedurali in materia di
opere pubbliche di particolare complessita' o di rilevante
impatto). - (Omissis).
3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV
del presente decreto, il progetto di fattibilita' tecnica
ed economica e' trasmesso all'autorita' competente ai fini
dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di
cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui
all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, a cura della stazione appaltante decorsi
quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore
dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica ove questo non sia stato restituito ai sensi del
secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla
trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato
nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti della
valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e
comunicati dall'autorita' competente alle altre
amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi
di cui al comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito
pubblico di cui all'articolo 46, e' escluso il ricorso
all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del
predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. Le procedure
di valutazione di impatto ambientale di tutti gli
interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto sono
svolte con le modalita' e nei tempi previsti per i progetti
di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli interventi
di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui
realizzazione e' nominato un commissario straordinario ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, fermo quanto previsto dal quarto periodo del
presente comma, si applica, altresi', la riduzione dei
termini prevista dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente
con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla
direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 dicembre 2011.
4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV
del presente decreto, decorsi quindici giorni dalla
trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, ove non sia
stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1,
ovvero contestualmente alla trasmissione al citato
Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso
richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di
servizi per l'approvazione del progetto ai sensi
dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50
del 2016. La conferenza di servizi e' svolta in forma
semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le
prerogative dell'autorita' competente in materia di VIA,
sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e
direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici ai sensi del secondo periodo del comma 1, nonche'
gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte
secondo le modalita' di cui all'articolo 46 del presente
decreto, della verifica preventiva dell'interesse
archeologico e della valutazione di impatto ambientale,
tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilita'
dell'opera e della sua realizzazione entro i termini
previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi
finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al
comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101. La determinazione conclusiva della conferenza
approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione
dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica
dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. La
determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad
ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e
regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione
dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti
urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e
l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione
esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla
determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato
all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le
comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della
fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce
di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi
incompatibili con la localizzazione dell'opera.
(Omissis).».
«Art. 46 (Modifiche alla disciplina del dibattito
pubblico). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
adottato su proposta della Commissione nazionale per il
dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere
individuate, in relazione agli interventi di cui
all'articolo 44, comma 1, nonche' a quelli finanziati in
tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, soglie
dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a
dibattito pubblico inferiori a quelle previste
dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli
interventi di cui all'Allegato IV al presente decreto, il
dibattito pubblico ha una durata massima di quarantacinque
giorni e tutti i termini previsti dal citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018, sono
ridotti della meta'. Nei casi di obbligatorieta' del
dibattito pubblico, la stazione appaltante provvede ad
avviare il relativo procedimento contestualmente alla
trasmissione del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per
l'acquisizione del parere di cui all'articolo 44, comma 1.
In caso di restituzione del progetto ai sensi del secondo
periodo dell'articolo 44, comma 1, il dibattito pubblico e'
sospeso con avviso pubblicato sul sito internet
istituzionale della stazione appaltante e il termine di cui
al secondo periodo del presente comma riprende a decorrere
dalla data di pubblicazione sul medesimo sito internet
istituzionale dell'avviso di trasmissione del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica integrato o modificato
secondo le indicazioni rese dal Comitato speciale del
Consiglio superiore di lavori pubblici. Gli esiti del
dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate
nella conferenza di servizi di cui all'articolo 44, comma
4, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilita'
dell'opera e della sua realizzazione entro i termini
previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi
finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al
comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101. Al fine di assicurare il rispetto dei termini
di cui al secondo periodo del presente comma, la
Commissione nazionale per il dibattito pubblico provvede ad
istituire, entro il termine di sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, un elenco di
soggetti, in possesso di comprovata esperienza e competenza
nella gestione dei processi partecipativi ovvero nella
gestione ed esecuzione delle attivita' di programmazione e
pianificazione in materia urbanistica o di opere pubbliche,
cui conferire l'incarico di coordinatore del dibattito
pubblico, come disciplinato dal decreto adottato in
attuazione dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016. In caso di inosservanza da
parte della stazione appaltante dei termini di svolgimento
del dibattito pubblico previsti dal presente comma, la
Commissione nazionale per il dibattito pubblico esercita,
senza indugio, i necessari poteri sostitutivi. Ai
componenti della Commissione nazionale e' riconosciuto, per
il periodo dal 2021 al 2026 in caso di esercizio dei poteri
sostitutivi, il rimborso delle spese di missione nei limiti
previsti per il personale del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con oneri non
superiori a 22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge
30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 2006, n. 21 (Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di
protezione civile):
«Art. 1 (Risoluzione del contratto e affidamento del
servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania). - (Omissis).
5. Il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi, per
tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel
settore dei rifiuti, del Consiglio superiore dei lavori
pubblici. Fatta salva la normativa comunitaria e nazionale
in materia di valutazione di impatto ambientale, per le
esigenze connesse allo svolgimento della procedura di
valutazione e di consulenza nell'ambito di progetti di
opere di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, il cui valore sia di
entita' superiore a 5 milioni di euro, per le relative
verifiche tecniche e per le conseguenti necessita'
operative, e' posto a carico del soggetto committente il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una
somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da
realizzare. Le predette entrate sono riassegnate con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ad apposita unita' previsionale di base del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. L'obbligo di versamento si
applica ai progetti presentati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 136, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge:
«(Omissis).
136. Il comune beneficiario del contributo di cui al
comma 135 e' tenuto ad affidare i lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro dodici mesi
decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I
risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono
vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione
e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori
investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma
135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro
sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
(Omissis).».
- Per l'articolo 22, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 6.
- Per l'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica), si veda nei riferimenti normativi all'articolo
3.
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 8.
- Si riporta l'articolo 1, comma 439, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022):
«(Omissis).
439. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al
comma 438, e' istituita presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un'Alta Commissione
composta da:
a) sei rappresentanti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di
presidente;
b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome;
c) un rappresentante designato dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani;
d) un rappresentante designato dal Ministero
dell'interno;
e) un rappresentante designato dal Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo;
f) un rappresentante designato dal Dipartimento per
la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
g) un rappresentante designato dal Dipartimento per
la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 214 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 214 (Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e struttura tecnica di missione). - 1.
Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999 n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti promuove le attivita' tecniche e amministrative
occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione
e approvazione delle infrastrutture ed effettua, con la
collaborazione delle regioni o province autonome
interessate, le attivita' di supporto necessarie per la
vigilanza, da parte dell'autorita' competente, sulla
realizzazione delle infrastrutture.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Ministero impronta la propria attivita' al principio di
leale collaborazione con le regioni e le province autonome
e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi
indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o
province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1,
il Ministero, in particolare:
a) promuove e riceve le proposte delle regioni o
province autonome e degli altri enti aggiudicatori;
b) promuove e propone intese quadro tra Governo e
singole regioni o province autonome, al fine del congiunto
coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;
c) promuove la redazione dei progetti di fattibilita'
delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori,
anche attraverso eventuali intese o accordi procedimentali
tra i soggetti comunque interessati;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti interessati
con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al
CIPE per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da
parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei
soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle
attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto;
f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e
definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alle
deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui
alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali
prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le opere
di competenza dello Stato, il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o
commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti,
e' acquisito sul progetto definitivo;
g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), le
risorse finanziarie integrative necessarie alle attivita'
progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V,
propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori,
a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative
necessarie alla realizzazione delle infrastrutture,
contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e
nei limiti delle risorse disponibili, dando priorita' al
completamento delle opere incompiute;
h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso
sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri
interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine puo'
avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di
finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli
di intesa.
3. Per le attivita' di indirizzo e pianificazione
strategica, ricerca, supporto e alta consulenza,
valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e
alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero puo'
avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da
dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati
dalle regioni o province autonome territorialmente
coinvolte, nonche', sulla base di specifici incarichi
professionali o rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di
lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La
struttura tecnica di missione e' istituita con decreto del
Ministro delle infrastrutture. La struttura puo', altresi',
avvalersi di personale di alta specializzazione e
professionalita', previa selezione, con contratti a tempo
determinato di durata non superiore al quinquennio
rinnovabile per una sola volta nonche' quali advisor, di
Universita' statali e non statali legalmente riconosciute,
di Enti di ricerca e di societa' specializzate nella
progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La
struttura svolge, altresi', le funzioni del Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144
e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 228.
4. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase
istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e
insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonche' i
Presidenti delle regioni o province autonome interessate,
propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina
di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento
delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo
e supporto promuovendo anche attivita' di prevenzione
dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con
riferimento alle esigenze delle comunita' locali, nonche'
le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati
interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita', e
nel caso di particolare complessita' delle stesse, il
commissario straordinario puo' essere affiancato da un
sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o
province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a
carico delle regioni o province autonome proponenti ovvero
a valere sulle risorse di cui al comma 8. Per le opere non
aventi carattere interregionale o internazionale, la
proposta di nomina del commissario straordinario e'
formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma,
o l'ente territoriale interessati.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4
sono posti a carico dei fondi di cui all'articolo 202 e
sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che
annualmente sono destinate allo scopo con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri
per il funzionamento della struttura tecnica di missione di
cui al comma 3 trovano copertura sui fondi di cui
all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, nonche' sulle risorse assegnate annualmente al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi
della legge n. 144 del 1999.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i
Ministri competenti nonche', per le infrastrutture di
competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i
presidenti delle regioni o province autonome interessate,
abilita eventualmente i commissari straordinari ad
adottare, con le modalita' e i poteri di cui all'articolo
13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in
sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli
atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita
progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
7. I commissari straordinari agiscono in autonomia e
con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e
riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle
infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche
riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le
direttive dai medesimi impartite e con il supporto del
Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di
missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli
stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei
costi autorizzati a norma del comma 8, i commissari
straordinari e i sub-commissari si avvalgono della
struttura di cui al comma 3, nonche' delle competenti
strutture regionali e possono avvalersi del supporto e
della collaborazione dei soggetti terzi.
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di nomina del commissario straordinario individua il
compenso e i costi pertinenti alle attivita' da svolgere
dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli
stessi a valere sulle risorse del quadro economico di
ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziate per
tale finalita'.
8-bis. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le
opere di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.
9.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
assicura il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni
appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore,
in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano nell'ambito delle attivita' che queste
esercitano ai sensi del presente codice.
11. In sede di prima applicazione restano, comunque,
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dell'articolo 163 del decreto legislativo
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
12.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 241, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015):
«(Omissis).
241. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio
culturale e storico e' autorizzata la spesa di 5,5 milioni
di euro per l'anno 2015. Gli interventi da finanziare sono
individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 4, commi 12-septies e
12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici):
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - (Omissis).
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e
"Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del
contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
"Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi
dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 47, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022):
«(Omissis).
47. Allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati
alla promozione e al potenziamento di percorsi di
collegamento urbano destinati alla mobilita' ciclistica, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo
delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la
citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per
la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze):
«Art. 1 (Commissario straordinario per la
ricostruzione). - (Omissis).
6. Il concessionario del tratto autostradale alla data
dell'evento, tenuto, in quanto responsabile del
mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalita'
dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile
dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione
dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema
viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario
straordinario, versa sulla contabilita' speciale di cui al
comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed alle
altre attivita' connesse di cui al comma 5, nell'importo
provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo
conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla
responsabilita' dell'evento e sul titolo in base al quale
sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della
viabilita'. Nella determinazione di detto importo, il
Commissario straordinario comprende tutti gli oneri che
risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi
quelli di cui all'articolo 1-bis. In caso di omesso
versamento nel termine, il Commissario straordinario puo'
individuare, omessa ogni formalita' non essenziale alla
valutazione delle manifestazioni di disponibilita' comunque
pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le
somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere,
a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota
dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario
alla data dell'evento, potendo remunerare tale
anticipazione ad un tasso annuo non superiore al tasso di
rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5
punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle
attivita' del Commissario, in caso di mancato o ritardato
versamento da parte del Concessionario, a garanzia
dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione
e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui
dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente
comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai fini
della compensazione in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno
2018 e 120 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del medesimo Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 40
milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per
l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
All'atto del versamento da parte del Concessionario delle
somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo
del presente comma, il Fondo di cui all'articolo 1, comma
1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da parte del
Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(Omissis).».
 
Art. 11
Disposizioni urgenti sull'utilizzo di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie

1. All'articolo 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) all'alinea, le parole «15 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;
2) il numero 1 e' abrogato;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole «15 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonche' degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 10-quater, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie
respiratorie). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e
formativo, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti
casi:
a) fino al 30 settembre 2022, per l'accesso ai seguenti
mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1);
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto
interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto
ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity,
Intercity Notte e Alta Velocita';
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di
persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada
in modo continuativo o periodico su un percorso che collega
piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e
prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con
conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto
pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli
studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di
secondo grado;
(Omissis).
2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso
diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle
abitazioni private, e' fatto obbligo, sull'intero
territorio nazionale, di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie. Fino al 30 settembre
2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti
e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalita' e
lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli
hospice, le strutture riabilitative, le strutture
residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e
comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 3, comma 5, lettera a), del
citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87
«Art. 3 (Disposizioni per il sistema educativo,
scolastico e formativo, ivi comprese modalita' di gestione
dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2). -
(Omissis).
5. Fino alla conclusione dell'anno scolastico
2021/2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al
presente articolo nonche' negli istituti tecnici superiori
continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di
maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i
bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di
istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, per i soggetti con
patologie o disabilita' incompatibili con l'uso dei
predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attivita'
sportive;
(Omissis).».
 
Art. 12
Misure in materia di funzionamento della Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione
tecnica PNRR-PNIEC
1. Al fine di consentire il corretto funzionamento ((della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC)), ad integrazione delle risorse di cui all'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' autorizzata la spesa di ((8 milioni di euro annui)) a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a ((8 milioni di euro annui)) a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.
((1-bis. Nell'ambito delle esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e al fine di accelerare le procedure di individuazione degli aventi diritto, di assegnazione e di erogazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, assicurando altresi' il necessario supporto alle amministrazioni centrali e locali e una costante verifica sullo stato di attuazione delle procedure di gara per gli interventi ammissibili a finanziamento ai sensi del citato articolo 26, comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire, per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, due posizioni dirigenziali di livello non generale. Alla copertura delle predette due posizioni dirigenziali di livello non generale si provvede attraverso l'indizione di concorsi pubblici o anche, per il triennio 2022-2024, in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 10 unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1. Il reclutamento del suddetto contingente di personale e' effettuato, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilita', attraverso l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari ad euro 320.557 per l'anno 2022 e ad euro 769.336 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-quinquies. All'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, e comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «provvedimento» e' sostituita dalla seguente: «parere».
1-sexies. Anche al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti destinati all'attuazione degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d'interesse nonche' all'espletamento dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle rispettive competenze sono autorizzati, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 700 unita' di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, di cui 400 unita' per le esigenze del Ministero dell'interno, e in particolare delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e 300 unita' per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare delle ragionerie territoriali dello Stato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 2.624.475 per l'anno 2022 e di euro 31.493.700 a decorrere dall'anno 2023.
1-septies. Il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato stipulano un apposito protocollo d'intesa per definire l'attivita' di collaborazione destinata alle finalita' di cui al comma 1-sexies, anche attraverso la costituzione di presidi territoriali unitari tra le prefetture-uffici territoriali del Governo e le ragionerie territoriali dello Stato.
1-octies. Per la corresponsione al personale non dirigenziale da reclutare ai sensi del comma 1-sexies dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario, e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2023, di cui euro 500.000 per le esigenze del Ministero dell'interno ed euro 500.000 per le esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
1-novies. Agli oneri di cui ai commi 1-sexies e 1-octies, pari a euro 2.624.475 per l'anno 2022 e a euro 32.493.700 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.449.364 euro per l'anno 2022 e a 17.892.368 euro annui a decorrere dall'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a 1.175.111 euro per l'anno 2022 e a 14.601.332 euro annui a decorrere dall'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1-decies. All'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «I comandi o distacchi» sono inserite le seguenti: «del personale non dirigenziale»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «per il personale non dirigenziale» sono soppresse.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 8, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - (Omissis).
5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i costi di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e
della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei
compensi per i relativi componenti, in misura
complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe
di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente,
senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle
responsabilita' di ciascun membro della Commissione e della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a
seguito dell'adozione del provvedimento finale, fermo
restando che gli oneri relativi al trattamento economico
fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano in
carico all'amministrazione di appartenenza. Per i
componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si
applicano i compensi previsti per i membri della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale,
nelle more dell'adozione del nuovo decreto ai sensi del
presente comma.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 26, comma 7, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - (Omissis).
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
"Fondo per l'avvio di opere indifferibili", con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali - Art. 19
del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
D.Lgs n. 387 del 1998). - (Omissis).
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 8, commi 2 e 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - (Omissis).
2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra
professori o ricercatori universitari, tra il personale di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30
marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad
enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, all'Istituto superiore di sanita' ovvero tra
soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione,
provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di
laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza
professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina;
il loro incarico dura quattro anni ed e' rinnovabile una
sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione
motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei
prescelti dei necessari requisiti di comprovata
professionalita' e competenza nelle materie ambientali,
economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il
rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai
commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si
applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in
regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con
le modalita' di cui al comma 5 esclusivamente in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a
seguito dell'adozione del relativo parere finale.
(Omissis).
5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i costi di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e
della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei
compensi per i relativi componenti, in misura
complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe
di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente,
senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle
responsabilita' di ciascun membro della Commissione e della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a
seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che
gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale
del personale di cui al comma 2-bis restano in carico
all'amministrazione di appartenenza. Per i componenti della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi
previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del nuovo
decreto ai sensi del presente comma.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 6, commi 2 e 3, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6 (Revisione del quadro normativo sulla mobilita'
orizzontale). - (Omissis).
2. I comandi o distacchi del personale non
dirigenziale, in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30,
comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo,
cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale
scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le
amministrazioni non abbiano gia' attivato procedure
straordinarie di inquadramento di cui al comma 3.
3. Al fine di non pregiudicare la propria
funzionalita', le amministrazioni interessate possono
attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale
di cui al comma 2, gia' in servizio a tempo indeterminato
presso le amministrazioni, le Autorita' e i soggetti di cui
all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del
presente articolo, eccettuato il personale appartenente al
servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla
data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando
o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti
facolta' assunzionali e nell'ambito della dotazione
organica, procedure straordinarie di inquadramento in
ruolo, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le
procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene
conto della anzianita' maturata in comando o distacco, del
rendimento conseguito e della idoneita' alla specifica
posizione da ricoprire. Non e' richiesto il nulla osta
dell'amministrazione di provenienza.
(Omissis).».
 
((Art. 12 bis
Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR

1. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti, anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio, che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresi' il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, si applica il primo periodo del presente comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti. Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolga entro i termini previsti dal presente comma, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.
2. Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di merito, il giudice motiva espressamente sulla compatibilita' della misura e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR.
3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.
4. Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica l'articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.
7. All'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento, nonche' in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR»;
b) dopo le parole: «al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.» sono aggiunte le seguenti: «In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR».
8. Nelle ipotesi in cui, prima della data dell'8 luglio 2022, la misura cautelare sia gia' stata concessa, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, l'udienza per la discussione del merito e' anticipata d'ufficio entro il termine di cui al comma 1. In tale ipotesi si applicano le ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, comma 4, lettera l), del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure), convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 1 (Principi, finalita' e definizioni). -
(Omissis).
4. Ai fini del presente decreto si intende per:
(Omissis);
l) "amministrazioni centrali titolari di interventi
previsti nel PNRR", i Ministeri e le strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili
dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti
nel PNRR;
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 49 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per
il riordino del processo amministrativo):
«Art. 49 (Integrazione del contraddittorio). - 1.
Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei
controinteressati, il presidente o il collegio ordina
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli
altri.
2. L'integrazione del contraddittorio non e' ordinata
nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile,
inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il
collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai
sensi dell'articolo 74.
3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del
contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le
parti cui il ricorso deve essere notificato. Puo'
autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la
notificazione per pubblici proclami prescrivendone le
modalita'. Se l'atto di integrazione del contraddittorio
non e' tempestivamente notificato e depositato, il giudice
provvede ai sensi dell'articolo 35.
4. I soggetti nei cui confronti e' integrato il
contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati
dagli atti processuali anteriormente compiuti.».
- Si riportano gli articoli 119, comma 2 e 120, comma
9, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), come modificati dalla presente legge:
«Art. 119 (Rito abbreviato comune a determinate
materie). - (Omissis).
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati
salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la
notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso
incidentale e dei motivi aggiunti, nonche' quelli di cui
all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente
disciplinati nel presente articolo.
(Omissis).».
«Art. 120 (Disposizioni specifiche ai giudizi di cui
all'articolo 119, comma 1, lettera a). - (Omissis).».
9. Il giudice deposita la sentenza con la quale
definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di
discussione. Quando la stesura della motivazione e'
particolarmente complessa, il giudice pubblica il
dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando
anche le domande eventualmente accolte e le misure per
darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro
trenta giorni dall'udienza.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 48, comma 4, del citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei
contratti pubblici PNRR e PNC). - (Omissis).
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle
procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi
che riguardano le procedure di progettazione,
autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere
finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal
PNRR e relative attivita' di espropriazione, occupazione e
di asservimento, nonche' in qualsiasi procedura
amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto
o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica
l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede
di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto
della coerenza della misura adottata con la realizzazione
degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del
PNRR.
(Omissis).».
 
((Art. 12 ter
Disposizioni urgenti in materia di funzionamento del comitato di
monitoraggio di cui all'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
maggio 2012, n. 56.
1. All'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole: «Ministero della difesa,» sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'interno,».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1-bis, comma 7, del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di
poteri speciali sugli assetti societari nei settori della
difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le
attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia,
dei trasporti e delle comunicazioni), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti ai servizi di
comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G,
basati sulla tecnologia cloud e altri attivi). - (Omissis).
7. Le attivita' di monitoraggio, tese alla verifica
dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni
impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri
speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla
verifica dell'adozione di adeguate misure, anche
tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o
condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o
piu' rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del
Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, o, se non nominato, della struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, nonche'
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le
attivita' di monitoraggio, il comitato si avvale anche del
Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e
delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e
della difesa. Ai lavori del comitato di monitoraggio
possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti
dei Ministeri di cui al comma 6. Al fine del concreto
esercizio delle attivita' di monitoraggio il soggetto
interessato comunica, con la periodicita' indicata con il
provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni
attivita' esecutiva posta in essere, ivi inclusa la
stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo ogni
opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni
idonee ad assicurare la conformita' della medesima al piano
approvato ai sensi del comma 3. Il soggetto interessato
trasmette altresi' una relazione periodica semestrale sulle
attivita' in corso. E' fatta salva la possibilita' per il
comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche
tecniche, anche con le modalita' di cui all'articolo 2-bis,
relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensita'
tecnologica funzionali alla progettazione, alla
realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle
attivita' di cui al comma 1 nonche' ad altri possibili
fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere
l'integrita' e la sicurezza delle reti, dei dati che vi
transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di
esercizio dei poteri speciali. L'inosservanza delle
prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento
di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a
incidere sul provvedimento approvativo e' segnalata al
gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali
di cui al comma 6, il quale puo' proporre al Consiglio dei
ministri l'applicazione delle sanzioni previste dal comma
5, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo
e il divieto di esercizio delle attivita' funzionali alla
progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla
gestione delle attivita' di cui al comma 1.
(Omissis).».
 
((Art. 12 quater
Misure urgenti per le infrastrutture culturali

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata, per l'anno 2022, di 15 milioni di euro. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del medesimo decreto-legge.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 183, commi 2 e 3, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 183 (Misure per il settore della cultura). -
(Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un
Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni
culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per
l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie,
dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i
lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti
d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'articolo 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di
cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi' al ristoro
delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica
da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o piu' decreti
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e
assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto
economico negativo nei settori conseguente all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19.
3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e
dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti
al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da
vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19, e' autorizzata
la spesa di 165 milioni di euro per l'anno 2020, di 125
milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per
l'anno 2022. Le somme di cui al presente comma sono
assegnate allo stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo.
(Omissis).».
 
((Art. 12 quinquies
Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.))

 
Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.