Gazzetta n. 182 del 5 agosto 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2022, n. 109
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, di organizzazione del Ministero della transizione ecologica.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica e, in particolare, l'articolo 10, comma 1;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, l'art. 17-sexies, comma 3;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e, in particolare, l'articolo 17, comma 1-ter;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da 35 a 40;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita', e, in particolare, gli articoli 2 e 4-bis;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
Informate le organizzazioni sindacali, con nota del 24 maggio 2022;
Ritenuto, per ragioni di speditezza, di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2022;
Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 luglio 2021, n. 128

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) partecipazione del Ministero ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e collaborazione con le competenti direzioni generali nei processi di definizione e gestione degli accordi internazionali, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto; monitoraggio sull'applicazione degli accordi internazionali e della normativa ambientale europea e sul reporting alle istituzioni e agli organismi internazionali;»;
2) alla lettera b), le parole «, secondo le modalita' indicate nella direttiva di secondo livello del Capo del DiAG,» sono soppresse;
3) alla lettera d), le parole «organi competenti» sono sostituite dalle seguenti: «organi istituzionali»;
b) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole «avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni» sono inserite le seguenti: «e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione»;
c) all'articolo 28, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Agli Uffici di diretta collaborazione possono essere altresi' assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui al comma 1, fino a dieci consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, dirigenti pubblici, nonche' fino a ventisei esperti e consulenti in possesso di particolari professionalita' e specializzazioni nella materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione, ovvero collaboratori estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato. La durata degli incarichi di cui al presente comma non puo' essere superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 1° marzo 2021, n. 51:
«Art. 10 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Ai fini di quanto disposto dal presente
decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 30
giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri
dello sviluppo economico, della transizione ecologica,
della cultura, delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici
di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del
Consiglio di Stato.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo
17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2021, n. 136:
«3. Per il Ministero della transizione ecologica il
termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge
1°(gradi) marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e' prorogato al 31
luglio 2021, nonche', ai soli fini dell'adeguamento
dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al
31 dicembre 2021.».
- Si riporta il testo del comma 1-ter dell'articolo 17
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 27 gennaio 2022, n. 21.:
«1-ter. Tenuto conto della necessita' di accelerare
le procedure di valutazione ambientale delle opere
attuative del PNRR e del PNIEC anche alla luce
dell'instabilita' sul mercato dei prodotti energetici, per
il Ministero della transizione ecologica il termine di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2021, n. 55, e' fissato al 30 giugno 2022.».
- Si riporta il testo degli articoli da 35 a 40 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1999, n.203 - S.O. n.163:
«Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni).
- 1. Et istituito il ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente,
del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo
alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della Convenzione di
Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari,
della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della
comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica
dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e
sostenibile, nazionali e internazionali; c-bis) politiche
di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente
delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero
dello sviluppo economico; c-ter) coordinamento delle misure
di contrasto e contenimento del danno ambientale e di
ripristino in sicurezza dei siti inquinati;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e all'impatto sull'ambiente, con
particolare riferimento alla prevenzione e repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente,
prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico,
acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento
ai valori naturali e ambientali. 3. Al ministero sono
trasferite con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti
dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto,
ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le
funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59',
sono altresi' trasferite le funzioni e i compiti attribuiti
al ministero delle politiche agricole in materia di polizia
forestale ambientale.».
«Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza
del Ministro). - 1. Al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e' attribuita la titolarita' dei
poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' la titolarita' del potere di
vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi
degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione
dell'ICRAM.
1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di
programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale e'
garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.».
«Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla
cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi
dell'articolo 4 sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. Le direzioni sono coordinate
da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di
cui al periodo precedente si provvede ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
2. Il ministero si avvale altresi' degli uffici
territoriali del governo di cui all'articolo 11.».
«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di
quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, prevede l'istituzione di un
consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive
nei confronti del direttore generale e del comitato
direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato
direttivo sia composto di quattro membri, di cui due
designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo
statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze
degli organismi sopra indicati e la loro durata,
nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli 03,
comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali
istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri.
Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate
all'agenzia.».
«Art. 39 (Funzioni dell'agenzia). - 1. L'agenzia
svolge in particolare, le funzioni concernenti:
a) la protezione dell'ambiente, come definite
dall'articolo 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonche' le
altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del
ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4
della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' ogni altro
compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo
88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad
eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui
all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra
nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe -
RID.».
«Art. 40 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) l'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183;
b) l'articolo 1-ter, 2 e 2-ter del decreto legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 2001, n.112.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia
di famiglia e disabilita') pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 14 agosto 2018 n.188:
«Art. 2 (Riordino delle competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). -
1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza
ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6.2. Per le finalita' di cui al
comma 1, all'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri" a "Ministro della difesa" sono
sostituite dalle seguenti: «presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un
Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro
dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute,
dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e dal
Ministro della difesa" ; b) al comma 2, le parole: su
proposta del Ministro per la coesione territoriale," sono
sostituite dalle seguenti: " , sulla proposta del Ministro
delegato per il Sud" e le parole da: "un rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei Ministri" a "Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"
sono sostituite dalle seguenti: "un rappresentante del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che la presiede, e da un rappresentante del Ministro
delegato per il Sud, del Ministero dell'interno, del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La
segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto
tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono
assicurati dalle strutture organizzative del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
oneri per la finanza pubblica.».
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare esercita altresi' le funzioni gia'
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in
materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa
e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di
coordinamento interministeriale proprie della Presidenza
del Consiglio dei ministri. All'articolo 7, comma 8, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le
parole «di concerto con la struttura di missione contro il
dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la
Presidenza del Consiglio" sono soppresse e il comma 9 et
abrogato. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole: "della Presidenza del
Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il
dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle
infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di
programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei
ministri" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare" e le parole: "d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti:
"d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare".
4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera c)
sono inserite le seguenti: "c-bis) politiche di promozione
per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse,
fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo
economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale e di ripristino in
sicurezza dei siti inquinati";
b) all'articolo 37, comma 1, le parole: comma
5-bis," sono soppresse.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, si provvede alla puntuale
quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da
allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il
presente articolo.
6. Le risorse di cui al comma 5, gia' trasferite al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri e disponibili, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti
capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il
triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma
5 sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4-bis, si
provvede ad adeguare le strutture organizzative del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 (Disposizioni urgenti
per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione
dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
dello sviluppo economico, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti
per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e
delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti
e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle
funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21
settembre 2019, n. 222:
«Art. 5 (Organizzazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare). - 1. All'articolo
37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma
1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola
in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali
definite all'articolo 35 del presente decreto.». Al fine di
assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri
derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla
soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale
di livello non generale equivalente sul piano finanziario.
La dotazione organica dirigenziale del Ministero e'
rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di
livello generale e quarantotto posizioni di livello non
generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino
dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli
adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al
presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di
organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta
collaborazione, puo' essere adottato con le modalita' di
cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 97.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 luglio 2021, n. 128 (Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2021, n. 228.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 dicembre 2021, n. 243 (Regolamento recante modifiche al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio
2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione
del Ministero della transizione ecologica) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022, n. 50.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 8, comma 1, 23 e
28 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 128, del 2021, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 8 (Direzione generale attivita' europea ed
internazionale). - 1. La Direzione generale attivita'
europea ed internazionale (AEI) svolge le funzioni di
competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) partecipazione del Ministero ai processi di
definizione delle politiche e della legislazione europea e
collaborazione con le competenti direzioni generali nei
processi di definizione e gestione degli accordi
internazionali, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto;
monitoraggio sull'applicazione degli accordi internazionali
e della normativa ambientale europea e sul reporting alle
istituzioni e agli organismi internazionali;
b) coordinamento delle attivita' di rilevanza
europea delle direzioni generali dei dipartimenti nella
partecipazione alla formazione delle politiche e delle
decisioni dell'UE e monitoraggio dell'attuazione della
normativa europea sul piano interno sulla base delle
informative acquisite dagli altri dipartimenti, fatte salve
le competenze dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo
23, comma 1;
c) cura dei rapporti con gli organismi
internazionali nelle materie di competenza delle direzioni
generali afferenti al DiAG e acquisizione dell'informativa
con riferimento agli altri organismi internazionali di
settore; cura della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite
sui Cambiamenti Climatici, del Protocollo di Kyoto e della
Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero
di Oslo in raccordo con gli altri dipartimenti;
d) gestione dei rapporti del Ministero con gli
organi istituzionali dell'Unione europea e con le
organizzazioni internazionali, con particolare riguardo
all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), al Consiglio
d'Europa, all'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO),
all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE), nonche' attuazione della Convenzione
sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia
in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il
25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 16 marzo 2001, n. 108;
e) supporto al Ministro per la partecipazione al
Consiglio dell'Unione europea dei Ministri dell'ambiente,
al Comitato interministeriale per gli affari europei
(CIAE), nonche', per quanto di competenza del Ministero,
per la predisposizione del Programma Nazionale di Riforma
(PNR);
f) predisposizione, sentiti gli altri Ministeri
interessati e in raccordo con gli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro, dell'allegato al Documento di
economia e finanza (DEF) sullo stato di attuazione degli
impegni per la riduzione di gas ad effetto serra;
g) verifica dell'attuazione della strategia di
sviluppo sostenibile in coerenza con gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030, ivi compresi gli
aspetti di educazione ambientale, e degli altri strumenti
internazionali; h) cura delle iniziative di cooperazione
internazionale ambientale;
i) supporto all'Ufficio legislativo nelle attivita'
relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di
precontenzioso sulla base del supporto istruttorio dei
dipartimenti e delle direzioni generali competenti per
materia.».
«Art. 23 (Ufficio legislativo). - 1. L'Ufficio
legislativo coordina e definisce gli schemi dei
provvedimenti normativi di competenza del Ministero di
natura legislativa, regolamentare e non regolamentare;
esamina i decreti interministeriali e ministeriali
sottoposti alla firma del Ministro; assicura l'analisi e la
valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione
dei procedimenti e la qualita' del linguaggio normativo,
nonche' il corretto recepimento e la completa attuazione
della normativa dell'Unione europea.
2. L'Ufficio legislativo cura i rapporti con il
Parlamento, segue l'andamento dei lavori parlamentari, cura
gli atti del sindacato ispettivo, coordina l'attivita'
relativa al contenzioso giurisdizionale ordinario,
amministrativo e costituzionale ivi inclusa la formulazione
alla Presidenza del Consiglio dei ministri della richiesta
di autorizzazione alla costituzione di parte civile nei
processi penali, cura, per l'esame dei provvedimenti
normativi di competenza, i rapporti con il Sistema delle
Conferenze e, in particolare, con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla consulenza
giuridica sulle questioni di particolare rilevanza su
richiesta del Ministro.
3. Presso l'Ufficio legislativo opera il Nucleo di
valutazione degli atti dell'Unione europea di cui
all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
costituito da un coordinatore, individuato nel limite del
contingente di cui all'articolo 28, e da referenti
designati per competenza dai dipartimenti e dalle direzioni
generali. L'Ufficio legislativo, per il tramite del Nucleo
di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui
all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
coordina le attivita' relative alle procedure d'infrazione
e le fasi di precontenzioso, sulla base del supporto
istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali
competenti per materia, coordinandosi con l'Ufficio di
gabinetto; monitora le attivita' relative alla
partecipazione alla formazione delle politiche e delle
decisioni dell'UE con il supporto del DiAG.
4. All'Ufficio legislativo e' preposto il Capo
dell'Ufficio legislativo il quale e' nominato dal Ministro
tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti
di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonche' tra
professori universitari in materie giuridiche e avvocati
del libero foro iscritti al relativo albo professionale da
almeno quindici anni e soggetti, anche estranei alla
pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita'
ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e
legislativa e della progettazione e produzione normativa.
5. L'Ufficio legislativo e' articolato in distinte
aree, cui sono preposti un Vice Capo dell'Ufficio
legislativo con funzioni vicarie e uno o piu' Vice Capi.
Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro a magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato,
consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, nonche' a professori
universitari in materie giuridiche, avvocati del libero
foro e soggetti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed
esperienza nel campo della consulenza giuridica e
legislativa e della progettazione e produzione normativa.».
«Art. 28 (Personale degli Uffici di diretta
collaborazione). - 1. Agli Uffici di diretta collaborazione
del Ministro di cui all'articolo 21, comma 2, ad eccezione
di quelli di cui alla lettera h) disciplinati dal
successivo del comma 3, e' assegnato personale dipendente
del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti,
organismi e imprese pubblici in posizione di aspettativa,
di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, nel numero massimo di centodieci unita', nel rispetto
dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.
2. Agli Uffici di diretta collaborazione possono
essere altresi' assegnati, nel limite complessivo del
contingente di cui al comma 1, fino a dieci consiglieri
giuridici, economici e scientifici del Ministro, scelti tra
magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari,
professori universitari, ricercatori di enti pubblici di
ricerca, dirigenti pubblici, nonche' fino a ventisei
esperti e consulenti in possesso di particolari
professionalita' e specializzazioni nella materia oggetto
dell'incarico, anche estranei alla pubblica
amministrazione, ovvero collaboratori estranei alla
pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo
determinato. La durata degli incarichi di cui al presente
comma non puo' essere superiore alla scadenza del mandato
del Ministro, nel limite delle risorse disponibili a
legislazione vigente per le competenze degli addetti al
Gabinetto e alle segreterie particolari.
3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e
di ciascuno dei Sottosegretari di Stato e' assegnato dal
Ministro, al di fuori del limite di cui al comma 1, un
contingente di personale dipendente del Ministero o di
altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese
pubblici in posizione di comando o collocamento fuori
ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, nel limite massimo di sette unita',
nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di
bilancio. Nell'ambito delle predette unita' puo' essere
assegnato anche un esperto o un collaboratore di cui al
comma 2.
4. Le posizioni relative al Capo di Gabinetto, al
Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al Capo
dell'Ufficio legislativo, al Vice Capo dell'Ufficio
legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria
del Ministro, al Segretario particolare del Ministro, al
Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al Consigliere
diplomatico, al Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione,
al Portavoce del Ministro, ai Capi delle Segreterie del
Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato si intendono
aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.»
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. I contratti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza, ferma restando la facolta' di recesso esercitabile in qualunque momento per il venir meno del rapporto fiduciario.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 giugno 2022

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro
della transizione ecologica
Cingolani

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg.ne n. 2246

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 28, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 128, del 2021 si
veda nelle note all'art. 1.