Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 13 luglio 2022
Modalita' di erogazione delle risorse finanziarie destinate a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, in relazione ai conseguenti maggiori oneri sostenuti dalle imprese di settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi in relazione al consumo di gasolio riferito al primo trimestre dell'anno 2022 - Capitolo di spesa 1342/P.G. 02 - annualita' 2022.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, il comma 1 dell'art. 3, che al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di trasporto indicate all'art. 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro cinque o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
Considerato che il medesimo art. 3, comma 2, decreto-legge n. 50 del 2022 prevede, altresi', che «Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto»;
Vista la disponibilita' per il citato credito d'imposta pari a euro 496.945.000 per l'anno 2022, di cui a comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge n. 50 del 2022;
Visto l'art. 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'art. 15, il quale prevede che «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune»;
Considerato che la grave difficolta' in cui versano le imprese di autotrasporto di merci a causa del costante aumento del prezzo del carburante richiedono l'attuazione di procedure celeri per il riconoscimento dei rimborsi di cui al citato art. 3 del decreto-legge n. 50 del 2022;
Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale ente competente alla gestione delle procedure relative al rimborso delle accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dispone di strumenti idonei alla ricezione delle domande delle imprese destinatarie dei predetti rimborsi, utili per le finalita' di cui al presente decreto;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Considerata la necessita' di definire i criteri e le modalita' di assegnazione delle predette risorse nel rispetto alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
Considerato che il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visti gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);
Vista la comunicazione della Commissione 2022/C 131 I/01 «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
Considerato che i contributi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Considerato che le risorse di cui decreto-legge n. 50 del 2022, art. 3, comma 4, pari a euro 496.945.000 destinati a mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, trovano giusta misura nella comunicazione della Commissione (2022/C 131 I) «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
Vista la sezione 1, punto 3, della comunicazione della Commissione (2022/C 131 I/01), che cosi' tra l'altro recita: «Il mercato dell'energia ha risentito in modo significativo di questa situazione facendo registrare un aumento dei prezzi dell'elettricita' e del gas nell'UE. Il rischio di un'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina aveva gia' avuto effetti sul mercato dell'energia nelle settimane precedenti l'aggressione fisica. I prezzi elevati dell'energia hanno un impatto su diversi settori economici, tra cui alcuni di quelli particolarmente colpiti dalla pandemia di COVID-19, come i trasporti e il turismo.»;
Considerato che, nell'ambito dello sforzo complessivo degli Stati membri per affrontare i problemi dovuti alla situazione geopolitica, la comunicazione della Commissione (2022/C 131 I/01), individua le possibilita' di cui dispongono gli Stati membri ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato per garantire la liquidita' per le imprese, che si trovano a dover far fronte a difficolta' economiche nel contesto dell'attuale crisi;
Considerato che, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione (2022/C 131), le compensazioni in parola potrebbero attenuare le conseguenze per le imprese e aiutare queste ultime a far fronte ai forti aumenti dei costi dovuti alla crisi attuale;
Considerato che, nel primo trimestre del 2022, l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, le sanzioni imposte dall'UE o dai suoi partner internazionali e le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, hanno determinato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l'energia elettrica, ma anche per altri carburanti quale il gasolio, incidendo praticamente su ogni attivita' economica, tra cui senz'altro quella del trasporto merci, che e' pertanto colpita da un grave turbamento economico;
Ritenuto che, per porre rimedio a questo grave turbamento, la misura di aiuto di Stato, di cui all'art. 3, comma 1, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, compatibilmente con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni riportate dalla comunicazione della Commissione (2022/C 131 I), e' stata individuata quale giusta aiuto per la compensazione dei danni subiti in conseguenza delle azioni di contenimento e di contrasto alla crisi energetica delle imprese esercenti i servizi di trasporto merci, relativamente al periodo indicato del primo trimestre 2022;
Considerato che le misure di compensazione di cui all'art. 3, comma 1, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, rientrano nell'ambito della comunicazione della Commissione 2022/C 131 I, in quanto sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia della Repubblica italiana e soddisfano tutti i requisiti richiesti dalla medesima comunicazione alla sezione 2.1;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili alla voce «Amministrazione trasparente»;
Tenuto conto degli esiti del confronto tenutosi in data 16 giugno 2022 fra le associazioni di categoria dell'autotrasporto e i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in ordine alla destinazione delle suddette risorse;
Visto l'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a euro 496.945.000,00, destinate a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti in relazione ai conseguenti maggiori oneri sostenuti dalle imprese di settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi in relazione al consumo di gasolio riferito al primo trimestre dell'anno 2022.
2. Nell'importo di cui al comma 1 e' ricompresa la spesa, nel limite massimo di euro 100.000, IVA inclusa, per la societa' CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici pubblica amministrazione - quale soggetto gestore dell'attivita' di cui all'art. 8 del presente decreto.
 
Art. 2

Destinatari

1. I soggetti destinatari delle misure di cui al decreto-legge n. 50 del 2022 sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di trasporto merci indicate all'art. 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
 
Art. 3

Criteri di determinazione

1. Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui all'art. 1, sono assegnate agli aventi diritto nella misura del 28 % della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022 per l'acquisto di gasolio, impiegato dai soggetti di cui all'art. 2 in veicoli, di categoria euro V o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
2. Il credito di imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
 
Art. 4

Procedura di concessione del credito d'imposta

1. Le risorse assegnate agli aventi diritto sono erogate alle imprese che esercitano, in via prevalente, l'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) di cui all'art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
2. Per il riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 i destinatari del beneficio presentano domanda attraverso apposita piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce i dati secondo specifico modello.
3. Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie dell'agevolazione avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'art. 1, comma 1, secondo l'ordine di arrivo delle richieste, nei limiti delle medesime risorse.
 
Art. 5

Modalita' di fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all'art. 6, comma 1.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
 
Art. 6

Trasmissione di dati

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per il tramite dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalita' sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.
 
Art. 7

Aiuti di Stato

1. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dalla comunicazione della Commissione (2022/C 131) e compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidita' delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dalla crisi economica a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina non ne compromettano la redditivita'.
 
Art. 8

Soggetto gestore per la verifica aiuti di Stato

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto delega le attivita' istruttorie di cui all'art. 7 al soggetto gestore di cui all'art. 1 comma 2, mediante atto convenzionale, da sottoscrivere entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, che determina, la copertura delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione sostenuti e risultanti alla voce «costi della produzione» del bilancio di esercizio, tenuto conto che tale attivita' di gestione non da' luogo, per il soggetto gestore, a margini di profitto o a conseguimento di utili.
2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite sulla base della convenzione di cui al comma 1, provvede alla realizzazione, alla manutenzione dell'applicazione telematica che consente la gestione del flusso documentale per l'inserimento dei dati necessari nella piattaforma RNA, e a tutto quanto previsto nel medesimo atto convenzionale di cui al comma 1, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.
 
Art. 9

Verifiche e controlli

1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. Le attivita' previste al presente articolo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse gia' previste a legislazione vigente.
 
Art. 10

Modalita' di attuazione

1. Con successivo decreto-direttoriale, da redigersi secondo le indicazioni dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalita' di presentazione delle istanze, le informazioni necessarie per la formalizzazione dell'istanza, nonche' le modalita' di trasferimento dei dati da Agenzia delle dogane e dei monopoli al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e da quest'ultimo al soggetto gestore CONSAP per il riconoscimento del credito d'imposta e l'inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato nonche' ad Agenzia delle entrate per il definito riconoscimento del credito d'imposta.
 
Art. 11

Entrata in vigore

1. L'efficacia della presente misura e' subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2022

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 2190