Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 26 luglio 2022
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nel territorio regionale a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021. (Ordinanza n. 907).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021 con cui e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021 e con la quale sono stati stanziati euro 7.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018, ripartiti come di seguito: euro 1.000.000,00 alla Regione Molise, euro 2.000.000,00 alla Regione Calabria, euro 2.000.000,00 alla Regione autonoma della Sardegna, euro 2.000.000,00 alla Regione Siciliana;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 1° settembre 2021, n. 789, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 16 febbraio 2022, n. 862, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022 con la quale e' stato prorogato, di due mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021;
Ravvisata la necessita', al fine di favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, di integrare il piano degli interventi con ulteriori interventi, previamente vagliati favorevolmente in fase istruttoria, ma che, per ragioni procedurali anche a causa delle tempistiche ristrette, non risultano allo stato formalmente approvati;
Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' e degli interventi ancora non ultimati;
Acquisita l'intesa della Regione Calabria;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Calabria e' individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni di Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 789 del 1° settembre 2021, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il dirigente generale del Dipartimento protezione civile della Regione Calabria, e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 6 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 789 del 1° settembre 2021 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvate alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Per le ragioni di cui in premessa, il soggetto responsabile predispone, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un'integrazione del piano degli interventi, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, contenente l'impiego, per le finalita' ivi previste, delle risorse autorizzate ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 16 febbraio 2022, n. 862, per il supporto logistico alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale e a quelle iscritte negli elenchi territoriali inviate da altre regioni; nonche' l'utilizzo delle risorse residue disponibili sulla contabilita' speciale.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato della Regione Calabria di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 789 del 1° settembre 2021 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si avvale delle strutture organizzative della Regione Calabria, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connesse, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 6349, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 789 del 1° settembre 2021, che viene allo stesso intestata fino al 31 dicembre 2023.
6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.
7. Entro i termini temporali di operativita' della contabilita' speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile puo' sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilita' speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalita' di cui al comma 9.
9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilita' speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Calabria che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonche' le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilita' speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della contabilita' speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attivita' svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei piani approvati, provvede altresi' a inviare una comunicazione conclusiva.
12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2022

Il Capo del Dipartimento: Curcio