Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2022 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari.


Con il presente provvedimento si emanano le disposizioni della Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche, intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del testo unico bancario, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV e SICAF.
Le disposizioni realizzano un aggiornamento della disciplina in materia di autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di partecipazioni qualificate negli intermediari sopra elencati, in attuazione della normativa europea e nazionale di riferimento e in linea con gli orientamenti delle Autorita' europee. In un'ottica di razionalizzazione normativa, la disciplina relativa a questi intermediari viene inoltre compendiata in un unico testo.
Le disposizioni, in attuazione del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), come modificati dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 182, individuano, tra l'altro: i criteri di calcolo delle partecipazioni qualificate; i casi di influenza notevole e acquisizione involontaria di una partecipazione qualificata; le presunzioni e gli indici relativi alle azioni di concerto; le regole procedurali e i criteri di valutazione dei progetti di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate; gli obblighi di comunicazione riguardanti le partecipazioni.
Le disposizioni, che tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione, sono pubblicate sul sito web della Banca d'Italia, unitamente al presente provvedimento, al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Il provvedimento e le disposizioni saranno anche pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In conformita' con l'art. 5 del regolamento della Banca d'Italia sull'adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare (Provvedimento del 9 luglio 2019) e con le linee guida della Banca d'Italia contenute nella circolare n. 277/2010, la Banca d'Italia non ha svolto un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in ragione del fatto che le disposizioni si limitano ad attuare o recepire conformemente il contenuto delle norme del TUB e del TUF e di atti, anche non vincolanti, di Autorita' europee gia' sottoposti a procedure di consultazione o AIR. Sussistono inoltre ragioni di necessita' e urgenza che discendono dai termini per l'emanazione delle disposizioni individuati dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 182.
Le disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2023; esse si applicano a partire da questa data, salvo che per i procedimenti di autorizzazione all'acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in relazione ai quali le istanze siano state presentate prima del 1° gennaio 2023. Con riguardo al criterio del moltiplicatore (parte I, capo III, paragrafo 3, delle disposizioni), all'azione di concerto (parte I, capo IV) e alle comunicazioni in caso di mancanza sopravvenuta o di modifica dei presupposti e delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione (parte V, paragrafo 3), restano ferme le disposizioni transitorie contenute nell'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, e nell'art. 4, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 182.
Dal 1° gennaio 2023 sono o restano abrogati:
1) il titolo II, capitolo 1, della circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, e successivi aggiornamenti («Istruzioni di vigilanza per le banche»), in materia di partecipazioni al capitale delle banche e delle societa' finanziarie capogruppo;
2) il titolo II, capitolo 1, della circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015, e successivi aggiornamenti («Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari»), in materia di partecipanti al capitale degli intermediari finanziari e delle societa' finanziarie capogruppo;
3) il titolo VII, capitolo 2, sezione 3, della circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015, e successivi aggiornamenti («Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari») in materia di partecipanti al capitale delle societa' fiduciarie di cui all'art. 199, comma 2, del TUF, limitatamente ai riferimenti al titolo II della medesima circolare;
4) il provvedimento della Banca d'Italia del 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1994 («Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti al capitale di intermediari finanziari»);
5) il titolo II, capitolo 3, del regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 («Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare»);
6) il titolo IV, capitolo 1 e capitolo 3, sezione II, paragrafo 7, del provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 («Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio»), in materia di partecipanti alle societa' di gestione del risparmio e al capitale delle societa' di investimento a capitale variabile e delle societa' di investimento a capitale fisso;
7) il titolo I, capitolo 3, della circolare della Banca d'Italia n. 164 del 24 giugno 1992 e successivi aggiornamenti («Istruzioni di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare»), in materia di obblighi di comunicazione relativi alla partecipazione al capitale delle SIM;
8) il capitolo 3, sezioni I, II e III del provvedimento della Banca d'Italia del 17 maggio 2016 («Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica»), come modificato dal provvedimento della Banca d'Italia del 23 luglio 2019, in materia di assetti proprietari degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, nonche' il capitolo 3, sezione V, del provvedimento del 17 maggio 2016, limitatamente ai procedimenti amministrativi e alle corrispondenti unita' organizzative responsabili rilevanti ai sensi delle sezioni I, II e III;
9) la comunicazione della Banca d'Italia del 12 maggio 2009 - direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento.
Si rammenta inoltre che, per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, dal 1° gennaio 2023 non sono piu' applicabili le delibere adottate dal CICR e i decreti emanati in via d'urgenza dal Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari.
Le disposizioni abrogate, le delibere adottate dal CICR e i decreti emanati in via d'urgenza dal Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR, sopra richiamati, continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2023, nonche' con riferimento alle istanze di autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di partecipazioni qualificate presentate prima di questa data.
Eventuali rinvii alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle disposizioni emanate con il presente provvedimento.

Roma, 26 luglio 2022

Il Governatore: Visco
 
Allegato

Disposizioni in materia di assetti proprietari
di banche e altri intermediari

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 1

Schemi esemplificativi di calcolo delle partecipazioni indirette

Parte di provvedimento in formato grafico