Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 luglio 2022
Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).


IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce tra l'altro che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
Visto il comma 769 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che i soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalita' approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresi' disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme;
Visto l'art. 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 con il quale e' stata istituita, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'art. 2 del codice della navigazione;
Visto il comma 7 dello stesso art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, il quale dispone che, per quanto non espressamente previsto dall'art. 38, si applicano le altre disposizioni dell'IMU, in quanto compatibili e il successivo comma 8, il quale stabilisce che restano ferme le disposizioni relative ai manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attivita' di rigassificazione del gas naturale, di cui al comma 728 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019;
Visto l'art. 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 a norma del quale il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU), relativa all'anno di imposta 2021 e' differito al 31 dicembre 2022;
Considerato che tra le norme che regolano la disciplina dell'IMU rientra anche la disposizione recata dall'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, concernente la dichiarazione che si ritiene compatibile ai fini della dichiarazione relativa IMPi;
Considerato, altresi', che e' necessario aggiornare il modello dichiarativo IMU affinche' lo stesso tenga conto anche delle agevolazioni che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica di cui all'art. 1, commi da 13 a 17 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e autorizzate, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni nonche' con decisione del 15 ottobre 2021 nell'ambito del regime SA. 62668 (2021/N), successivamente prorogata al 30 giugno 2022 con decisione dell'11 gennaio 2022 SA.101076 (2021/N);
Considerato che il decreto 28 aprile 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro della transizione ecologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 108 del 10 maggio 2022, nell'individuare i comuni cui e' attribuito il gettito dell'IMPi, stabilisce all'art. 3 che i soggetti passivi che hanno versato il tributo per le annualita' 2020 e 2021 comunicano allo Stato le informazioni relative alla base imponibile e all'imposta versata per i medesimi anni 2020 e 2021, relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale e che pertanto la dichiarazione dovra' essere presentata a regime a partire dall'anno di imposta 2022, poiche' per gli anni 2020 e 2021 valgono i dati comunicati dai contribuenti, entro il termine di cui al citato art. 3, che saranno messi a disposizione dei comuni interessati da parte dello Stato;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Sentita la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2022

E m a n a
il seguente decreto:

Art. 1

Approvazione del modello di dichiarazione

1. Sono approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, allegati al presente decreto di cui ne costituiscono parte integrante, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), di cui all'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: «Dichiarazione IMU/IMPi»).
2. La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata, a norma dell'articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019 dai soggetti passivi, di cui all'articolo 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019 - ad eccezione di quelli di cui al successivo comma 759, lettera g), vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera i) - in modalita' cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. La dichiarazione deve essere presentata nei casi individuati nelle istruzioni allegate al presente decreto. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Struttura del modello di dichiarazione cartacea
e specifiche tecniche per la trasmissione telematica

1. La dichiarazione cartacea deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'art. 1. Il modello e' su fondo bianco, con caratteri in colore nero. La compilazione e la presentazione della dichiarazione devono avvenire secondo le istruzioni di cui allo stesso art. 1.
2. La dichiarazione telematica e' un documento informatico formato in conformita' alle specifiche tecniche allegate al presente decreto, che ne formano parte integrante.
3. Gli eventuali aggiornamenti del modello di dichiarazione IMU/IMPi, delle istruzioni e delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it
 
Specifiche tecniche per la trasmissione
telematica del Modello per la Dichiarazione IMU e IMPi
degli Enti Commerciali e delle Persone Fisiche

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Disponibilita' dei modelli di dichiarazione

1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con le relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it in versione PDF editabile e possono essere utilizzati, purche' vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 4.
3. E' altresi' autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonche' gli estremi del presente decreto.
 
Art. 4

Caratteristiche tecniche per la stampa
del modello di dichiarazione

1. Il modello di dichiarazione IMU/IMPi deve presentare i seguenti requisiti:
stampa realizzata con le caratteristiche previste per il modello di cui all'art. 1;
conformita' di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
2. Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
3. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;
altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
4. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.
 
Art. 5

Riproduzione del modello di dichiarazione

1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 4, la riproduzione del modello indicato nell'articolo 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
2. E' altresi' autorizzata la riproduzione del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
colore, dimensioni, conformita' di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 4;
indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrita' del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.
3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.
 
Art. 6

Presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione cartacea o telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce. La dichiarazione relativa all'IMPi deve essere presentata ai comuni individuati dal decreto previsto dall'articolo 38, comma 4, del decreto-legge, n. 124 del 2019.
2. E' possibile presentare una dichiarazione IMU/IMPi «nuova», «sostitutiva» o «multipla», secondo le regole contenute nelle istruzioni e nelle specifiche tecniche allegate al presente decreto.
3. Nel caso di presentazione della dichiarazione cartacea, il comune deve rilasciarne ricevuta; la dichiarazione puo' essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _» e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del comune competente. La dichiarazione puo' essere, altresi', trasmessa in via telematica con posta certificata. La spedizione puo' essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione. La data di spedizione e' considerata come data di presentazione della dichiarazione.
4. Il comune, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, puo' stabilire altre modalita' di trasmissione della dichiarazione cartacea piu' adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.
5. La presentazione della dichiarazione in modalita' telematica e' effettuata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, attraverso il canale Fisconline/Entratel.
 
Art. 7

Termini di presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione, cartacea o telematica, deve essere presentata a norma dell'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni relative all'anno di imposta 2021 devono essere presentate entro il 31 dicembre 2022. Restano comunque valide le dichiarazioni gia' presentate per l'anno di imposta 2021, utilizzando il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012, nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo. Limitatamente all'IMPi, le dichiarazioni sono presentate a decorrere dall'anno d'imposta 2022. Per gli anni d'imposta 2020 e 2021, sono messi a disposizione dei comuni i dati comunicati allo Stato dai soggetti passivi ai sensi dell'art. 3 del decreto 28 aprile 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro della transizione ecologica.
 
Art. 8

Trattamento dei dati

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dall'art. 6, paragrafo 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - e' individuata nell'art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali inseriti in dichiarazione in relazione alle fasi di acquisizione, trasmissione, conservazione e messa a disposizione della dichiarazione IMU/IMPi. I comuni sono Titolari del trattamento dei dati personali a partire dal momento in cui hanno a disposizione la dichiarazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.a., al quale e' affidata la gestione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, designato per questo responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica, si avvale inoltre del servizio di autenticazione all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, per l'accesso all'applicazione ivi disponibile, e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L'Agenzia delle entrate e', pertanto, designata responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 limitatamente alle fasi citate.
3. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello di dichiarazione sono descritte nell'informativa sul trattamento dei dati personali del modello medesimo.
4. Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati personali (articolo 5, paragrafo1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679), il Dipartimento delle finanze conserva i dati oggetto del trattamento per il periodo strettamente necessario a consentire l'esercizio del potere di accertamento da parte dei comuni entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione deve essere presentata, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Nel rispetto del principio di integrita' e riservatezza dei dati personali oggetto di trattamento (art. 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 2016/679), la trasmissione del modello di dichiarazione IMU/IMPi deve essere effettuata esclusivamente mediante le modalita' descritte nel presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2022

Il direttore generale delle finanze
Lapecorella