Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2022 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2022, n. 113
Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e in particolare i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 16;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e in particolare l'articolo 31, sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;
Visto il regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.), ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 4-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, la Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro e, anche mediante scambio informazioni, con le autorita' competenti degli Stati membri ospitanti in cui un fondo EuVECA o EuSEF e' commercializzato.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Banca d'Italia, sentita la Consob per i soggetti non iscritti agli albi previsti dagli articoli 35 e 35-ter, registra e cancella i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi degli articoli 14, 14-bis e 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013 e degli articoli 15, 15-bis e 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 346/2013. Tali gestori sono iscritti in una sezione distinta dell'albo di cui all'articolo 35, tenuto dalla Banca d'Italia. Si applicano gli articoli 34, 35, commi 2 e 3, 35-bis, 35-ter, 35-quinquies, da 35-septies a 35-undecies, comma 1, e 35-duodecies e la relativa disciplina di attuazione in quanto compatibile con il regolamento (UE) n. 345/2013 e il regolamento (UE) n. 346/2013.»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a effettuare:
a) la notifica nei confronti delle autorita' competenti degli Stati membri ospitanti prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013 con riferimento alla registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA e di EuSEF;
b) la notifica, corredata di motivazioni, prevista dall'articolo 14-ter del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 15-ter del regolamento (UE) n. 346/2013 in caso di rifiuto di registrare i gestori di EuVECA e di EuSEF.
2-ter. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad adottare le misure previste:
a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere a), c), e) e h) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 5, 12, 14 e 14-bis del citato regolamento;
b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere a), c), e) e h) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 5, 13, 15 e 15-bis del citato regolamento.
2-quater. La Consob e' l'autorita' competente ad adottare le misure previste:
a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere b), d) e i) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 6, 3, lettera b), punto iii) e 13 del citato regolamento;
b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere b), d) e i) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 6, 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii) e 14 del citato regolamento.
2-quinquies. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate all'articolo 5, sono le autorita' competenti ad adottare le misure previste:
a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere f) e g) del medesimo articolo ai fini del rispetto dell'articolo 7, lettere a) e b), del citato regolamento;
b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere f) e g) del medesimo articolo ai fini del rispetto dell'articolo 7, lettere a) e b), del citato regolamento.
2-sexies. La Banca d'Italia e la Consob si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.»;
d) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Essa riceve inoltre la notifica prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013 con riferimento alla registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF da parte delle autorita' competenti degli Stati membri d'origine di questi gestori.»;
e) al comma 4, dopo le parole «regolamento (UE) n. 346/2013» sono inserite le seguenti: «nei confronti dell'AESFEM e, limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013,»;
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. La Consob e' responsabile di mettere a disposizione dell'AESFEM:
a) le informazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche inter pares previste dagli articoli 16-bis e 19 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dagli articoli 17-bis e 20 del regolamento (UE) n. 346/2013;
b) le informazioni previste dall'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 346/2013.
4-ter. Con riferimento all'articolo 21, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 22, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 346/2013:
a) la Banca d'Italia effettua l'informativa alle autorita' competenti degli Stati membri ospitanti in cui il fondo e' commercializzato prevista dall'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 346/2013 con riferimento alla cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF in caso di violazioni;
b) la Consob effettua l'informativa all'AESFEM con riferimento all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 346/2013;
c) la Consob effettua senza indugio la comunicazione nei confronti dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 346/2013 e assicura il tempestivo coinvolgimento della Banca d'Italia nelle interlocuzioni con l'AESFEM, quando la Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi dei commi 2-ter e 2-quinquies. A questo fine, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalita' del coinvolgimento e del reciproco scambio di informazioni.»;
g) al comma 5, sono eliminate le parole «, una volta ottenuta la registrazione ai sensi di citati regolamenti» e dopo le parole «ricevere tale notifica» sono inserite le seguenti: «limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013».
2. All'articolo 190, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole «e 13» sono sostituite dalle seguenti: «, 13, 14 e 14-bis»;
b) alla lettera b) dopo la parola «14» sono aggiunte le seguenti: «, 15 e 15-bis».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 della
Costituzione della Repubblica Italiana:
«Art. 76 - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 22
aprile 2021, n. 53, recante: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2019-2020»:
«Art. 16 (Principi e criteri direttivi per
l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2017/1991, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013
relativo ai fondi europei per il venture capital e il
regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per
l'imprenditoria sociale). - 1. Il Governo adotta, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento
della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del
2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento
(UE) 2017/1991, attribuendo i poteri e le competenze di
vigilanza previsti dal citato regolamento alla Banca
d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive attribuzioni
e finalita' indicate negli articoli 5 e 6 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e
prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;
b) apportare al citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche necessarie
per prevedere la possibilita', per i gestori di fondi
d'investimento alternativi autorizzati ai sensi della
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, di gestire e
commercializzare fondi europei per il venture capital fondi
europei per l'imprenditoria sociale;
c) modificare il citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998 per adeguarlo alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 in materia di
cooperazione e scambio di informazioni con le autorita'
competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonche'
con l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati;
d) apportare al citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche e le
integrazioni necessarie per estendere il regime
sanzionatorio previsto dal medesimo testo unico in
attuazione della direttiva 2011/61/CE anche ai gestori di
cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
345/2013 e di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 346/2013;
e) prevedere, in conformita' alle definizioni e
alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1991 nonche' ai
criteri direttivi previsti nella presente legge, le
occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di
derivazione europea, per i settori interessati dalla
normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore
coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel
rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Il regolamento (CE) 2017/1991 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il
regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per
il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013
relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
10 novembre 2017, n. L 293.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4-quinquies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52), come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 4-quinquies (Individuazione delle autorita'
nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n.
345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital
(EuVECA), e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai
fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF)). - 1. La
Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive
attribuzioni e le finalita' indicate dall'articolo 5, sono
le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento
(UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013. La
Banca d'Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente
le informazioni che ciascuna di esse e' competente a
ricevere ai sensi del presente articolo. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 4, la Banca d'Italia e la
Consob collaborano tra loro e, anche mediante scambio
informazioni, con le autorita' competenti degli Stati
membri ospitanti in cui un fondo EuVECA o EuSEF e'
commercializzato.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob per i
soggetti non iscritti agli albi previsti dagli articoli 35
e 35-ter, registra e cancella i gestori italiani di EuVECA
e di EuSEF ai sensi degli articoli 14, 14-bis e 21,
paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013 e
degli articoli 15, 15-bis e 22, paragrafo 2, lettera b),
del regolamento (UE) n. 346/2013. Tali gestori sono
iscritti in una sezione distinta dell'albo di cui
all'articolo 35, tenuto dalla Banca d'Italia. Si applicano
gli articoli 34, 35, commi 2 e 3, 35-bis, 35-ter,
35-quinquies, da 35-septies a 35-undecies, comma 1, e
35-duodecies e la relativa disciplina di attuazione in
quanto compatibile con il regolamento (UE) n. 345/2013 e il
regolamento (UE) n. 346/2013.
2-bis. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a
effettuare:
a) la notifica nei confronti delle autorita'
competenti degli Stati membri ospitanti prevista
dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
345/2013 e dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 346/2013 con riferimento alla registrazione o
cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA e di
EuSEF;
b) la notifica, corredata di motivazioni, prevista
dall'articolo 14-ter del regolamento (UE) n. 345/2013 e
dall'articolo 15-ter del regolamento (UE) n. 346/2013 in
caso di rifiuto di registrare i gestori di EuVECA e di
EuSEF.
2-ter. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad
adottare le misure previste:
a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo
1, lettere a), c), e) e h) del medesimo articolo, ai fini
del rispetto degli articoli 5, 12, 14 e 14-bis del citato
regolamento;
b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo
1, lettere a), c), e) e h) del medesimo articolo, ai fini
del rispetto degli articoli 5, 13, 15 e 15-bis del citato
regolamento.
2-quater. La Consob e' l'autorita' competente ad
adottare le misure previste:
a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo
1, lettere b), d) e i) del medesimo articolo, ai fini del
rispetto degli articoli 6, 3, lettera b), punto iii) e 13
del citato regolamento;
b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo
1, lettere b), d) e i) del medesimo articolo, ai fini del
rispetto degli articoli 6, 3, paragrafo 1, lettera b),
punto iii) e 14 del citato regolamento.
2-quinquies. La Banca d'Italia e la Consob, secondo
le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate
all'articolo 5, sono le autorita' competenti ad adottare le
misure previste:
a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo
1, lettere f) e g) del medesimo articolo ai fini del
rispetto dell'articolo 7, lettere a) e b), del citato
regolamento;
b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo
1, lettere f) e g) del medesimo articolo ai fini del
rispetto dell'articolo 7, lettere a) e b), del citato
regolamento.
2-sexies. La Banca d'Italia e la Consob si informano
reciprocamente delle misure adottate ai sensi dei commi
2-ter, 2-quater e 2-quinquies.
3. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a
ricevere dai gestori italiani di EuVECA e di EuSEF la
comunicazione prescritta dall'articolo 15 del regolamento
(UE) n. 345/2013 e dall'articolo 16 del regolamento (UE) n.
346/2013. Essa riceve inoltre la notifica prevista
dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n.
346/2013 con riferimento alla registrazione o cancellazione
dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF da parte
delle autorita' competenti degli Stati membri d'origine di
questi gestori.
3-bis. La Consob e' l'autorita' competente a ricevere
dai gestori italiani di EuVECA e EuSEF la comunicazione
relativa alle attivita' di pre-commercializzazione prevista
dall'articolo 4-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e
dall'articolo 4-bis del regolamento (UE) n. 346/2013, e a
informare le autorita' competenti degli Stati membri in cui
i gestori italiani svolgono o hanno svolto la
pre-commercializzazione, come definita dall'articolo 3,
lettera o), del regolamento (UE) n. 345/2013 e
dall'articolo 3, lettera o), del regolamento (UE) n.
346/2013.
3-ter. Qualora gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti
in uno Stato membro diverso dall'Italia svolgono o hanno
svolto la pre-commercializzazione in Italia, la Consob e'
l'autorita' competente a ricevere da parte dell'autorita'
competente dello Stato d'origine di tali gestori
l'informativa relativa alle attivita' di
pre-commercializzazione di cui al comma 3-bis e a chiedere
a tale autorita' di fornire ulteriori informazioni sulla
pre-commercializzazione che si effettua o e' stata
effettuata in Italia, ai sensi dell'articolo 4-bis,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 345/2013 e
dell'articolo 4-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
346/2013.
4. La Consob effettua le notifiche previste
dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e
dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013 nei
confronti dell'AESFEM e, limitatamente a ogni aggiunta o
cancellazione nell'elenco degli Stati membri di cui
all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento
(UE) n. 345/2013 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera
d), del regolamento (UE) n. 346/2013, nei confronti delle
autorita' competenti degli Stati membri in cui i gestori
italiani di EuVECA e di EuSEF registrati ai sensi del comma
2 intendono commercializzare i relativi Oicr in conformita'
con la disciplina dei regolamenti stessi.
4-bis. La Consob e' responsabile di mettere a
disposizione dell'AESFEM:
a) le informazioni necessarie per lo svolgimento
delle verifiche inter pares previste dagli articoli 16-bis
e 19 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dagli articoli
17-bis e 20 del regolamento (UE) n. 346/2013;
b) le informazioni previste dall'articolo 12,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 345/2013 e
dall'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.
346/2013.
4-ter. Con riferimento all'articolo 21, paragrafi 3 e
5, del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 22,
paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 346/2013:
a) la Banca d'Italia effettua l'informativa alle
autorita' competenti degli Stati membri ospitanti in cui il
fondo e' commercializzato prevista dall'articolo 21,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 345/2013 e
dall'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
346/2013 con riferimento alla cancellazione dal registro di
un gestore di EuVECA o di EuSEF in caso di violazioni;
b) la Consob effettua l'informativa all'AESFEM con
riferimento all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 345/2013 e all'articolo 22, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 346/2013;
c) la Consob effettua senza indugio la
comunicazione nei confronti dell'AESFEM ai sensi
dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.
345/2013 e dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 346/2013 e assicura il tempestivo coinvolgimento
della Banca d'Italia nelle interlocuzioni con l'AESFEM,
quando la Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi
dei commi 2-ter e 2-quinquies. A questo fine, la Banca
d'Italia e la Consob stabiliscono, mendiate un protocollo
di intesa, le modalita' del coinvolgimento e del reciproco
scambio di informazioni.
5. I gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno
Stato membro diverso dall'Italia che soddisfano i requisiti
previsti nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 e
che intendono commercializzare in Italia gli Oicr dagli
stessi gestiti effettuano, per il tramite della competente
autorita' dello Stato d'origine, la notifica prescritta
dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e
dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013. La
Consob e' l'autorita' competente a ricevere tale notifica
limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco
degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 1,
lettera d), del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo
15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n.
346/2013.
6. Nel caso di superamento della soglia di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva
2011/61/UE, ai gestori indicati dai commi 2 e 5 si
applicano le disposizioni previste per il gestore dal
presente decreto legislativo e dalle relative disposizioni
di attuazione. In tale ipotesi, la denominazione di EuVECA
o EuSEF puo' essere mantenuta solo ove previsto dai
suddetti regolamenti dell'UE.
7. Per assicurare il rispetto del presente articolo
nonche' dei regolamenti indicati al comma 1, la Banca
d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive
attribuzioni e le finalita' dell'articolo 5, dei poteri
loro attribuiti dal presente decreto legislativo.».
- Si riporta il testo dell'art. 190 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti
dei soggetti abilitati, delle holding di investimento come
definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del
regolamento (UE) 2019/2033, delle societa' di
partecipazione finanziaria mista come definite all'articolo
4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, dei
depositari e dei soggetti ai quali sono state
esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, per la mancata
osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2,
2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 11-bis;
12; 12-bis; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24,
commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4;
27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter,
comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e
7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies;
35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40,
commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi
2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4;
42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10, 43, commi 2, 3, 4, 7,
7-bis, 7-ter, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e 5;
45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter;
55-quater; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali
o particolari emanate in base ai medesimi articoli.
1-bis.
1-bis.1. Chiunque eserciti l'attivita' di gestore di
portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto
dall'articolo 50-quinquies e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro
cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, si applica nei confronti di questi
ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si
applica:
a) alle banche non autorizzate alla prestazione di
servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di quelle
emanate in base ad esse;
b) ai soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
previste dall'articolo 25-ter, commi 1 e 2, e quelle
emanate in base ad esse;
c) ai depositari centrali che prestano servizi o
attivita' di investimento per la violazione delle
disposizioni del presente decreto richiamate dall'articolo
79-noviesdecies.1.
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica:
a) ai gestori dei fondi europei per il venture
capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 e 14-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e
delle relative disposizioni attuative;
b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15 e 15-bis del regolamento (UE) n. 346/2013 e
delle relative disposizioni attuative;
b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento delegato
(UE) n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n.
2015/760, e delle relative disposizioni attuative;
b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento delegato
(UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative
disposizioni attuative;
b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni dell'articolo 13 del
regolamento (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni
attuative;
b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento (UE)
2017/1131 e delle relative disposizioni attuative.
2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis), b-ter) e
b-quinquies), emanate dalla Commissione europea ai sensi
degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010.
2-ter.
2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3
e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative
disposizioni di attuazione nei confronti di:
a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare
offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi
dell'articolo 20-ter;
b) soggetti stabiliti nel territorio della
Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista
dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate
a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di
emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo
20-ter.
2-quinquies. La Consob applica nei confronti dei
soggetti abilitati la sanzione prevista dal comma 1 per
l'inosservanza dell'articolo 25-quater.
2-sexies. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
applica alle Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 che
soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo
1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
e, fuori dal caso previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 3,
svolgono uno dei servizi di investimento indicati
nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), in assenza
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1.
3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni
generali o particolari emanate in base al medesimo comma
dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a
cinquecentomila euro.
4.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 agosto 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Orlando, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Cartabia, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Cartabia