Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2022 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2022, n. 114
Attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), in particolare l'articolo 20;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP»: un prodotto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1238;
b) «fornitore di PEPP»: l'impresa finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2019/1238;
c) «distributore di PEPP»: un soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2019/1238;
d) «depositario»: il soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) 2019/1238;
e) «Stato membro ospitante del fornitore di PEPP»: uno Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2019/1238;
f) «EIOPA»: l'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010;
g) «Consob»: la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
h) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
i) «IVASS»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
l) «contratto PEPP»: il contratto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1238;
m) «conto PEPP»: il conto pensionistico individuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1238;
n) «sottoconto»: la sezione nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 23), del regolamento (UE) 2019/1238;
o) «sottoconto italiano»: il sottoconto conforme ai requisiti e alle condizioni stabilite dal presente decreto legislativo;
p) «risparmiatore in PEPP»: la persona fisica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2019/1238;
q) «beneficiario di PEPP»: la persona fisica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2019/1238;
r) «cliente PEPP»: il soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 7), del regolamento (UE) 2019/1238;
s) «prestazioni pensionistiche PEPP»: le prestazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 9) del regolamento (UE) 2019/1238;
t) «rendita»: la somma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 13) del regolamento (UE) 2019/1238;
u) «prelievo»: l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14) del regolamento (UE) 2019/1238;
v) «capitale»: il montante finale accumulato nel sottoconto italiano al raggiungimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla prestazione pensionistica PEPP.
z) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 della
Costituzione della Repubblica Italiana:
«Art. 76 - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto
pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) e' stato
pubblicato nella G.U.U.E. 25 luglio 2019, n. L 198.
- Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 22
aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea
2019-2020):
«Art. 20 (Principi e criteri direttivi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico
individuale paneuropeo (PEPP)) - 1. Il Governo adotta,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del
2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) individuare e designare la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP) come autorita'
competente per le procedure di registrazione e di
annullamento della registrazione, nonche' come unico
soggetto deputato allo scambio di informazioni con le
autorita' competenti degli Stati membri e di comunicazioni
con l'Autorita' europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali (EIOPA); individuare e
designare le autorita' nazionali competenti, ai fini dello
svolgimento delle altre attivita' di vigilanza previste dal
medesimo regolamento, tra cui la vigilanza sull'adozione e
la corretta attuazione delle procedure in materia di
governo e di controllo del prodotto in coerenza con il
generale assetto e il riparto di competenze previsti, a
livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d'Italia, la
CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS), con particolare riguardo alle competenze previste
in materia di autorizzazione alla costituzione delle forme
pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche
prevedendo forme di coordinamento e di intesa tra le
anzidette autorita';
b) attribuire alle autorita' designate ai sensi della
lettera a) i poteri previsti dal regolamento (UE)
2019/1238, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine
e quelli di intervento sul prodotto rispettivamente
previsti dagli articoli 62 e 63 del medesimo regolamento,
in coerenza con quanto disposto ai sensi della lettera a);
c) individuare nella COVIP l'autorita' nazionale
competente a effettuare la pubblicazione nel proprio sito
internet delle disposizioni nazionali, primarie e
secondarie, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2019/1238, prevedendo che la Banca
d'Italia, la CONSOB e l'IVASS garantiscano un collegamento
diretto dai propri siti internet a tale pubblicazione;
d) definire per i prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) un trattamento fiscale analogo a quello
previsto per le forme pensionistiche complementari di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche
prevedendo l'obbligo della sussistenza di requisiti che
garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela
almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di
forme pensionistiche complementari gia' esistenti;
e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 37,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente
di imporre ai fornitori di PEPP di fornire, ai
risparmiatori in PEPP, proiezioni pensionistiche aggiuntive
rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238,
basate su ipotesi fissate a livello nazionale in modo da
permettere la confrontabilita' con i prodotti nazionali;
f) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina
delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo
47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che
consente di determinare le condizioni relative alla fase di
accumulo del sottoconto nazionale del PEPP;
g) esercitare l'opzione di cui all'articolo 53,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente
di prevedere che la richiesta di trasferimento del
risparmiatore in PEPP sia presentata in forma scritta e che
questi abbia anche il diritto di ricevere comunicazione, in
forma scritta, da parte del fornitore di PEPP,
dell'accoglimento della stessa;
h) esercitare l'opzione di cui all'articolo 54,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che, nel caso
di richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP,
consente di fissare le commissioni e gli oneri addebitati
al risparmiatore in PEPP dal fornitore di PEPP trasferente,
per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso, ad
un limite inferiore rispetto a quello previsto nella
medesima disposizione, ovvero ad un limite diverso nel caso
in cui il fornitore di PEPP consenta ai risparmiatori in
PEPP di effettuare il trasferimento presso altro fornitore
di PEPP con una frequenza maggiore di quella prevista
dall'articolo 52, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
i) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina
delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo
57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che
consente di fissare le condizioni riguardanti la fase di
decumulo e le erogazioni del sottoconto nazionale, ivi
incluse le condizioni del rimborso prima dell'inizio della
fase di decumulo;
l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 58,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente
di adottare misure volte a privilegiare la rendita
vitalizia quale forma di erogazione della prestazione,
coordinando e collegando tali misure alla definizione del
trattamento fiscale di cui alla lettera d);
m) esercitare l'opzione di cui all'articolo 58,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente
di specificare le condizioni che devono sussistere
affinche' lo Stato possa esigere il rimborso dei vantaggi e
degli incentivi concessi ai risparmiatori in PEPP ai sensi
della lettera c);
n) attribuire alle autorita' designate ai sensi della
lettera a) il potere di imporre le sanzioni e le altre
misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo
3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le violazioni
previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo 67 e per le
violazioni di ulteriori obblighi previsti dal regolamento
medesimo, nel rispetto dei criteri e dei limiti nonche'
delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali
vigenti che disciplinano l'esercizio del potere
sanzionatorio da parte delle autorita' anzidette, avuto
riguardo alla ripartizione di competenze secondo i principi
indicati nella lettera a); le sanzioni amministrative
pecuniarie devono essere non inferiori nel minimo a 500
euro e non superiori nel massimo a quanto previsto
dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE)
2019/1238;
o) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello
delle sanzioni e delle altre misure amministrative previste
dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE)
2019/1238, si tenga conto delle circostanze pertinenti
elencate dall'articolo 68, paragrafo 2, del medesimo
regolamento e prevedere la pubblicazione delle decisioni
che impongono sanzioni o altre misure amministrative nei
limiti e secondo le previsioni dell'articolo 69 del
medesimo regolamento (UE) 2019/1238;
p) apportare alla normativa vigente tutte le
modifiche e le integrazioni necessarie a dare adeguamento
alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 e alle
inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione
della Commissione europea previste dal medesimo
regolamento;
q) prevedere forme di coordinamento e di intesa tra
le autorita' di cui alla lettera a), al fine di dare
esecuzione alle disposizioni emanate ai sensi del presente
articolo.".
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4
gennaio 2013, n. 3.
- La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante
disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28
dicembre 2005, n. 301, S.O.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche
al sistema penale e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni e' pubblicato nella Gazz. Uff
28 luglio 1997, n. 174.
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
recante disciplina delle forme pensionistiche complementari
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289,
S.O.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante codice delle assicurazioni private e' pubblicato
nella Gazz. Uff 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre
1993, n. 230, S.O.

Note all'art. 1:
- Il regolamento (UE) 2019/1238 del 20 giugno 2019, sul
prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
25.7.2019 L 198.
 
Art. 2

Individuazione delle autorita' nazionali competenti

1. Secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo, la COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS sono le autorita' nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), del regolamento (UE) 2019/1238 e dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238 loro attribuite dal presente decreto.
2. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto legislativo, la COVIP e' l'autorita' nazionale competente a vigilare sul rispetto di tutti gli obblighi che il regolamento (UE) 2019/1238 impone ai fornitori di PEPP, avuto riguardo alla natura pensionistica del prodotto PEPP, alla tutela del cliente PEPP e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.
3. Le attribuzioni previste dal presente decreto legislativo in capo alle altre autorita' nazionali competenti di cui al comma 1 sono esercitate:
a) dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione ai fornitori di PEPP dalla stessa vigilati;
b) dalla Consob ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione alla distribuzione di PEPP posta in essere dai soggetti dalla stessa vigilati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b);
c) dall'IVASS ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in relazione ai fornitori e ai distributori di PEPP dallo stesso vigilati.
4. Restano in ogni caso ferme le competenze della Banca d'Italia e dell'IVASS, in materia di sana e prudente gestione dei soggetti dalle stesse vigilati, di contenimento del rischio e di stabilita', previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 5. (Finalita' e destinatari della vigilanza) - 1.
Le autorita' creditizie esercitano i poteri di vigilanza a
esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo
riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti
vigilati, alla stabilita' complessiva, all'efficienza e
alla competitivita' del sistema finanziario nonche'
all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche,
dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli
istituti di moneta elettronica e degli istituti di
pagamento.
3. Le autorita' creditizie esercitano altresi' gli
altri poteri a esse attribuiti dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52):
«Art. 5. (Finalita' e destinatari della vigilanza) - 1.
La vigilanza sulle attivita' disciplinate dalla presente
parte ha per obiettivi:
a) la salvaguardia della fiducia nel sistema
finanziario;
b) la tutela degli investitori;
c) la stabilita' e il buon funzionamento del sistema
finanziario;
d) la competitivita' del sistema finanziario;
e) l'osservanza delle disposizioni in materia
finanziaria.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
1, la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il
contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale e la
sana e prudente gestione degli intermediari.
3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
1, la Consob e' competente per quanto riguarda la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di
vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna
vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e
regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e
3.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo
coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri
gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca
comunicazione dei provvedimenti assunti e delle
irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di
vigilanza.
5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di
coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza
e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti
abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad
oggetto:
a) i compiti di ciascuna e le modalita' del loro
svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle
funzioni di cui ai commi 2 e 3;
b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento
alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti
nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.
5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis e'
reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le
modalita' da esse stabilite.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private):
«Art. 3. (Finalita' della vigilanza) - 1. Scopo
principale della vigilanza e' l'adeguata protezione degli
assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni
assicurative. A tal fine l'IVASS persegue la sana e
prudente gestione delle imprese di assicurazione e
riassicurazione, nonche', unitamente alla Consob, ciascuna
secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e
correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo
della vigilanza, ma subordinato al precedente, e' la
stabilita' del sistema e dei mercati finanziari.».
 
Art. 3

Registrazione dei PEPP

1. La COVIP e' l'autorita' nazionale competente a ricevere le domande di registrazione dei PEPP presentate dai fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia.
2. La decisione di registrazione dei PEPP e' assunta dalla COVIP sentite le seguenti autorita':
a) la Banca d'Italia, con riferimento ai fornitori di PEPP di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), d), e) ed f), del regolamento (UE) 2019/1238;
b) l'IVASS, con riferimento ai fornitori di PEPP di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1238.
3. La COVIP e' l'autorita' nazionale competente a adottare una decisione di annullamento della registrazione del PEPP ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1238. La decisione di annullamento e' adottata sentite le autorita' di cui al comma 2, secondo quanto ivi previsto.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238 del
20 giugno 2019 si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 4

Distribuzione dei PEPP

1. Ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 22, 23, 24, 25, paragrafo 1 comma 6, 26, paragrafo 8, 33, paragrafi 1 e 2, 34 e 50 del regolamento (UE) 2019/1238 in tema di distribuzione di PEPP e al fine di verificare che la consulenza sui PEPP sia affidata a soggetti in possesso delle adeguate conoscenze e competenze:
a) la COVIP e' l'autorita' nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2019/1238;
b) la Consob e' l'autorita' nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), d), e) ed f), e alle imprese di investimento autorizzate di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1238 e alla societa' Poste Italiane Divisione servizi di Bancoposta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
c) l'IVASS e' l'autorita' nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1238, diversi dai soggetti di cui alla lettera b).
2. La COVIP e' l'autorita' nazionale competente a vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1238.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238 del
20 giugno 2019 si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144
(Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta):
«Art. 2. (Attivita' di bancoposta) - 1. Le attivita' di
bancoposta svolte da Poste comprendono:
a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come
definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico
bancario ed attivita' connesse o strumentali;
b) raccolta del risparmio postale;
c) prestazione di servizi di pagamento, comprese
l'emissione di moneta elettronica e di altri di mezzi di
pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f),
numeri 4) e 5), del testo unico bancario;
d) servizio di intermediazione in cambi;
e) promozione e collocamento presso il pubblico di
finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari
abilitati;
f) servizi di investimento ed accessori di cui
all'articolo 12;
f-bis) servizio di riscossione di crediti;
f-ter) esercizio in via professionale del commercio di
oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto
disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7.
2. Poste e' autorizzata a prestare tutti i servizi di
bancoposta senza necessita' di iscrizione in albi od
elenchi.
2-bis. Poste puo' stabilire succursali negli altri
Stati comunitari ed extracomunitari nonche' esercitare le
attivita' di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in
uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed
operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi
succursali.
3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita'
di cui al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5,
16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58,
da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter, da 115 a 120-bis, da 121,
comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attivita' di
intermediario di cui al comma 1, lettera e), del presente
articolo, da 126-bis a 128-quinquies, 129, 140, 144 e 145
del testo unico bancario.
4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi e
attivita' di investimento ed accessori si applicano, in
quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico
finanza: 5, 6, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quinquies, 7,
commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis, 30, 31, commi
1, 3 e 7, da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4,
195.
5. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, Poste
e' equiparata alle banche italiane anche ai fini
dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e
del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4,
nonche' della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A Poste si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative
previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni
specifiche da parte delle autorita' competenti.
6. Il risparmio postale e' disciplinato dal
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre
2004, e dalle norme del testo unico della finanza indicate
nel comma 4, in quanto compatibili, nonche' dalle norme del
testo unico bancario, ove applicabili.
7. Per quanto non diversamente previsto nel presente
decreto, si applicano le disposizioni del codice civile in
materia di prescrizione.
8. Poste non puo' esercitare attivita' di concessione
di finanziamenti nei confronti del pubblico.
9. Per l'esercizio dell'attivita' di bancoposta, Poste
si avvale di strutture organizzative autonome. E' tenuta,
altresi', ad istituire un sistema di separazione contabile
dell'attivita' di bancoposta rispetto alle altre attivita'.
9-bis. Poste, nell'esercizio dell'attivita' di
bancoposta, puo' svolgere attivita' di promozione e
collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari
fuori sede.».
 
Art. 5

Altri poteri e funzion
delle autorita' nazionali competenti

1. La COVIP e' l'autorita' nazionale competente:
a) a esercitare i poteri previsti dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1238 in qualita' di autorita' nazionale competente dello Stato membro ospitante, sentita la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo;
b) fermo restando quanto previsto dalle normative settoriali richiamate dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1238 in tema di esercizio della libera prestazione di servizi e della liberta' di stabilimento, a ricevere la notifica di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1238 relativamente all'apertura di un sottoconto per uno Stato membro ospitante e a trasmettere all'autorita' dello Stato membro ospitante la documentazione di cui al medesimo articolo 21, sentite la Banca d'Italia e l'IVASS secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo;
c) a esercitare i poteri di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, inerenti al divieto o alla limitazione della commercializzazione o distribuzione di un PEPP, sentite:
1) la Banca d'Italia per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
2) la Consob per le finalita' di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, e con riferimento ai soggetti dalla stessa vigilati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b);
3) l'IVASS per le finalita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) responsabile delle comunicazioni e dello scambio di informazioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238 con EIOPA, con le autorita' competenti degli Stati membri e con i fornitori di PEPP.
2. I compiti previsti dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1238 circa l'esercizio della libera prestazione di servizi da parte dei fornitori di PEPP ivi indicati sono esercitati dalla COVIP, sentita la Banca d'Italia, con riferimento ai fornitori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/1238.
3. La COVIP e' l'autorita' nazionale competente a ricevere le segnalazioni ai fini di vigilanza previste dall'articolo 40 del regolamento (UE) 2019/1238. Tali segnalazioni sono trasmesse dalla stessa anche alle autorita' di cui all'articolo 2, comma 1, in base alle rispettive attribuzioni. La COVIP puo' disporre, sentite le altre autorita' di cui sopra, il contenuto, le modalita' e i termini dell'invio delle segnalazioni di cui al primo periodo e puo' prevedere l'invio sistematico di ulteriori segnalazioni di vigilanza.
4. Ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2019/1238 in tema di regole di investimento:
a) la COVIP e' l'autorita' nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed f);
b) l'IVASS e' l'autorita' nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1238.
5. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, sono le autorita' nazionali competenti in relazione all'articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1238 sulla base del riparto di funzioni previsto dal presente decreto legislativo.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238 del
20 giugno 2019 si veda nelle note all'art. 1.
- I testi dell'articolo 5 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, dell'articolo 5 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 3 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
riportati nelle note all'articolo 2.
 
Art. 6

Pubblicazione delle disposizioni nazionali

1. La COVIP pubblica e aggiorna, costantemente, su una sezione del proprio sito internet, i testi delle disposizioni nazionali di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/1238.
2. La Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS garantiscono che sul proprio sito internet vi sia un collegamento alla sezione del sito della COVIP di cui al comma 1.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238 del
20 giugno 2019 si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 7

Coordinamento tra le autorita' nazionali

1. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo, anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati.
2. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo. 

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 della
legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela
del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari):
«Art. 20. (Coordinamento dell'attivita' delle
Autorita') - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP) e l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza,
individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle
competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli
d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, di comitati di
coordinamento.
2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1
prevedono la riunione delle Autorita' indicate nel medesimo
comma almeno una volta l'anno.
Art. 21. (Collaborazione fra le Autorita') - 1. La
Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato collaborano tra
loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare
l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorita' non
possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti
i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati
da una ad altra Autorita', anche attraverso l'inserimento
in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al
segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla
legge per l'Autorita' che li ha prodotti o acquisiti per
prima.».
 
Art. 8

Sanzioni amministrative relative alle violazioni
delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238

1. La violazione da parte dei fornitori di PEPP e dei distributori di PEPP delle disposizioni di cui al Capo II, articoli 6, paragrafo 2, 7, paragrafo 3, 9 e 10, Capo III, articoli 15, 18, 19, 20, 21, al Capo IV, al Capo V, al Capo VI, articoli 48 e 50, e al Capo VII del regolamento (UE) 2019/1238, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero la mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 9, comprese le relative norme di attuazione, e 12, e' punita, se commessa da una societa' o da un ente, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato annuo totale, quando tale importo e' superiore a cinque milioni di euro ed e' determinato secondo quanto previsto dalla normativa di settore.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento fino a euro settecentomila.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata al comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela dei risparmiatori in PEPP o per la trasparenza, l'integrita' e il corretto funzionamento del mercato.
4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
5. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, puo' applicarsi, nei riguardi dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, una delle seguenti misure amministrative:
a) un ordine che impone di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
b) una dichiarazione pubblica indicante l'identita' del soggetto e la natura della violazione.
6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della gravita' della violazione accertata, puo' essere applicata nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo del fornitore di PEPP o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni di gestione nelle imprese di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238.
7. L'importo e la tipologia delle sanzioni amministrative sono determinati in base ai criteri indicati dall'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238.
8. Le sanzioni e le misure amministrative previste dal presente articolo si applicano anche al depositario nominato dal fornitore di PEPP ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/1238, in caso di violazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 48, paragrafo 2, del medesimo regolamento, come recepite negli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nelle relative disposizioni attuative.
9. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate, secondo le rispettive procedure sanzionatorie, dalla COVIP, dall'IVASS, dalla Banca d'Italia e dalla Consob, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le rispettive attribuzioni di competenze specificate agli articoli 2, 3, 4 e 5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla COVIP e dall'IVASS non si applica inoltre l'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per le sanzioni irrogate dall'IVASS non si applica, altresi', l'articolo 14, commi 1 e 4, per la parte relativa alla facolta' di pagamento della sanzione in misura ridotta, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto legislativo, dopo la comunicazione al destinatario, e' pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet dell'autorita' che lo ha adottato in conformita' all'articolo 69 del regolamento (UE) 2019/1238, salvo quanto previsto nel paragrafo 3 del medesimo articolo.
11. La COVIP provvede ad effettuare le comunicazioni all'EIOPA di cui all'articolo 70, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (UE) 2019/1238. Tali comunicazioni sono effettuate tenendo anche conto delle informazioni tempestivamente fornite dalle altre autorita' di cui all'articolo 2, comma 1.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238 del
20 giugno 2019 si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 6, 10, 11, 16,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale):
«Art. 6 (Solidarieta') - Il proprietario della cosa che
servi' o fu destinata a commettere la violazione o, in sua
vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il
titolare di un diritto personale di godimento, e' obbligato
in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta se non prova che la cosa e' stata
utilizzata contro la sua volonta'.
Se la violazione e' commessa da persona capace di
intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorita',
direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita'
o incaricata della direzione o della vigilanza e' obbligata
in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto
impedire il fatto.
Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal
dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di
personalita' giuridica o, comunque, di un imprenditore,
nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la
persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligata in
solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha
diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore
della violazione.».
«Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto
tra limite minimo e limite massimo) - La sanzione
amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro
15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il
limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non
puo', per ciascuna violazione, superare il decuplo del
minimo.».
«Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie) - Nella determinazione della
sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra
un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione
delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle
sue condizioni economiche.».
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta) - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma primo,
della citata legge n 689 del 1981, n. 689:
«Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione) -
Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni
di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e
contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli
interessati possono proporre opposizione dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e'
regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della citata
legge n 689 del 1981, n. 689:
«Art. 14 (Contestazione e notificazione) - La
violazione, quando e' possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente,
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».
 
Art. 9

Informazioni aggiuntive

1. I fornitori di PEPP sono tenuti a fornire ai risparmiatori in PEPP proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238, in modo da permettere la confrontabilita' dei PEPP con le forme pensionistiche individuali di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. A tal fine trovano applicazione le disposizioni sulle proiezioni pensionistiche dettate dalla COVIP per le predette forme pensionistiche complementari, in attuazione degli articoli 13-quater, comma 3, e 19, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 13-quinquies e 19
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina
delle forme pensionistiche complementari):
«Art. 13-quinquies. (Informazioni periodiche agli
aderenti) - 1. Agli aderenti e' trasmesso, con cadenza
annuale, un documento conciso contenente le informazioni
relative alla posizione individuale dell'aderente alla fine
dell'anno precedente. Il titolo del documento contiene la
locuzione «Prospetto delle prestazioni pensionistiche
2. Tenendo conto della natura del regime della forma
pensionistica complementare, il documento di cui al comma 1
include almeno le seguenti informazioni chiave per gli
aderenti:
a) i dati personali dell'aderente compresa, se del
caso, una indicazione della data di pensionamento prevista
dalla legge in vigore al momento della comunicazione,
dell'eta' di pensionamento stabilita dalla forma
pensionistica complementare o dalla stessa stimata, o della
data di pensionamento indicata dall'aderente;
b) il nome della forma pensionistica complementare,
l'indirizzo di contatto e l'identificazione del comparto a
cui e' iscritto l'aderente;
c) se del caso, le informazioni sulle garanzie totali
o parziali previste dalla forma pensionistica complementare
e, se pertinente, il luogo in cui e' possibile reperire
maggiori informazioni;
d) le informazioni sui diritti maturati o sul
capitale accumulato;
e) le informazioni sui contributi versati alla forma
pensionistica complementare dall'impresa promotrice e
dall'aderente, nel corso degli ultimi dodici mesi;
f) una suddivisione dei costi dedotti nel corso degli
ultimi dodici mesi;
g) le informazioni relative al livello di
finanziamento della forma pensionistica complementare nel
suo complesso;
h) le informazioni sul se e sul come sono tenuti in
conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo
societario nella strategia di investimento.
3. Con il documento di cui al comma 1 sono anche
fornite informazioni sulle proiezioni delle prestazioni
pensionistiche basate sull'eta' di pensionamento di cui al
comma 1 lettera a), nonche' una clausola di esclusione
della responsabilita' secondo cui tali proiezioni
potrebbero differire dal valore finale delle prestazioni
ricevute.
4. Il documento di cui al comma 1 precisa dove e come
ottenere informazioni aggiuntive, tra cui:
a) le ulteriori informazioni sulle opzioni per gli
aderenti previste dalla forma pensionistica complementare;
b) le informazioni sui bilanci, i rendiconti e sul
documento illustrante i principi della politica di
investimento;
c) le informazioni sulle ipotesi prese a riferimento
per le proiezioni delle prestazioni pensionistiche;
d) le informazioni circa il livello delle prestazioni
in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per le forme pensionistiche complementari in cui gli
aderenti assumono il rischio di investimento e in cui
un'opzione di investimento sia imposta a un aderente da una
specifica regola dello schema pensionistico, il documento
indica dove sono disponibili ulteriori informazioni.
6. Sono indicati in modo chiaro e visibile i
cambiamenti sostanziali delle informazioni rispetto
all'anno precedente e la data cui si riferiscono le
informazioni.
7. Le informazioni di cui al comma 4, lettera c), sono
anche fornite agli aderenti che le richiedano.».
«Art. 19. (Compiti della COVIP) - 1. Le forme
pensionistiche complementari di cui al presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8,
nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici
prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR,
comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di
societa' o enti ovvero determinate le modalita' di
erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno
di enti pubblici, anche economici, che esercitano i
controlli in materia di tutela del risparmio, in materia
valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un
apposito albo, tenuto a cura della COVIP.
1-bis La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo
le modalita' dalla stessa definite, in merito ai fondi
iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni
effettuate.
2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando
la vigilanza di stabilita' esercitata dalle rispettive
autorita' di controllo sui soggetti abilitati di cui
all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante
l'emanazione di istruzioni di carattere generale e
particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche
complementari con approccio prospettico e basato sul
rischio. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo
tempestivo e proporzionato alle dimensioni, alla natura,
alla portata e alla complessita' delle attivita' della
forma pensionistica complementare. In tale ambito:
a) definisce le condizioni che, al fine di garantire
il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilita' e
portabilita', le forme pensionistiche complementari devono
soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di
applicazione del presente decreto ed essere iscritte
all'albo di cui al comma 1;
a-bis) elabora gli schemi degli statuti e dei
regolamenti delle forme pensionistiche complementari;
a-ter) detta disposizioni di dettaglio, anche
attraverso gli schemi degli statuti e dei regolamenti, in
materia di sistema di governo delle forme pensionistiche
complementari, con esclusione dei fondi pensione costituiti
nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera i), incluse le funzioni fondamentali,
nonche' relativamente al documento sulla politica di
remunerazione e al documento sulla valutazione interna del
rischio;
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza
delle condizioni richieste dal presente decreto e
valutandone anche la compatibilita' rispetto ai
provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel
disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per
l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio
dell'attivita' e per l'approvazione degli statuti e dei
regolamenti dei fondi, nonche' delle relative modifiche, la
COVIP individua procedimenti di autorizzazione
semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del
silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione
preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in
particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di
modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a
sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e
prudente gestione, la COVIP puo' richiedere di apportare
modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme
pensionistiche complementari, fissando un termine per
l'adozione delle relative delibere;
c) verifica la coerenza della politica di
investimento e dei criteri di individuazione e ripartizione
del rischio della forma pensionistica complementare,
illustrati nel documento di cui all'articolo 6, comma
5-quinquies, con le previsioni di cui all'articolo 6 e
relative disposizioni di attuazione;
d) definisce, sentite le autorita' di vigilanza sui
soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme
pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle
convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono
attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori
nella stipula dei relativi contratti;
e) vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per
la gestione delle risorse ai criteri di cui alla lettera
d);
f) indica criteri omogenei per la determinazione del
valore del patrimonio delle forme pensionistiche
complementari, della loro redditivita', nonche' per la
determinazione della consistenza patrimoniale delle
posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta
disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a
tutte le forme pensionistiche circa la definizione del
termine massimo entro il quale le contribuzioni versate
devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta
disposizioni per la redazione dei bilanci, dei rendiconti e
delle relazioni ai predetti documenti, nonche' circa le
modalita' attraverso le quali tali documenti sono resi
pubblici e resi disponibili agli aderenti; detta
disposizioni per la tenuta delle scritture contabili,
prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale
annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei
contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni
altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il
prospetto della composizione e del valore del patrimonio
della forma pensionistica complementare attraverso la
contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando
le posizioni individuali degli iscritti;
g) detta disposizioni volte a garantire la
trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme
pensionistiche complementari, al fine di tutelare
l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire
il diritto alla portabilita' della posizione individuale
tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo
anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilita'
dei costi; garantisce che gli iscritti attivi possano
ottenere, a richiesta, informazioni in merito alle
conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui
loro diritti pensionistici complementari e, in particolare,
relative: 1) alle condizioni che disciplinano
l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e
alle conseguenze della loro applicazione in caso di
cessazione del rapporto di lavoro; 2) al valore dei diritti
pensionistici maturati o ad una valutazione dei diritti
pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici
mesi precedenti la data della richiesta; 3) alle condizioni
che disciplinano il trattamento futuro dei diritti
pensionistici in sospeso; garantisce, altresi', che gli
iscritti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c-bis),
nonche' gli eredi e beneficiari di cui all'articolo 14,
comma 3, possano ottenere, su richiesta, informazioni
relative al valore dei loro diritti pensionistici in
sospeso, o a una valutazione dei diritti pensionistici in
sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la
data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il
trattamento dei diritti pensionistici in sospeso;
disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di
sollecitazione del pubblico risparmio, le modalita' di
offerta al pubblico di tutte le predette forme
pensionistiche, dettando disposizioni volte
all'applicazione di regole comuni per tutte le forme
pensionistiche complementari, relativamente alle
informazioni generali sulla forma pensionistica
complementare, alle informazioni ai potenziali aderenti,
alle informazioni periodiche agli aderenti, alle
informazioni agli aderenti durante la fase di
prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante
la fase di erogazione delle rendite. A tale fine elabora
schemi per le informative da indirizzare ai potenziali
aderenti, agli aderenti e ai beneficiari di tutte le forme
pensionistiche complementari. Detta disposizioni sulle
modalita' di pubblicita';
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del
presente decreto e delle disposizioni secondarie di
attuazione dello stesso, nonche' delle disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili alle forme
pensionistiche complementari, con facolta' di sospendere o
vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione
delle disposizioni stesse;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica,
finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme
pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni
presso le stesse, ivi comprese le attivita' esternalizzate
e su quelle oggetto di riesternalizzazione, richiedendo
l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga
necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, formulando anche proposte di
modifiche legislative in materia di previdenza
complementare;
l-bis) diffonde regolarmente informazioni relative
all'andamento della previdenza complementare;
m) diffonde informazioni utili alla conoscenza dei
temi previdenziali;
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel
settore della previdenza complementare anche in rapporto
alla previdenza di base; a tale fine, le forme
pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e
le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP
puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo'
richiedere in qualsiasi momento che l'organo di
amministrazione e di controllo, il direttore generale, il
responsabile e i titolari delle funzioni fondamentali
forniscano alla stessa, per quanto di rispettiva
competenza, informazioni e valutazioni su qualsiasi
questione relativa alla forma pensionistica complementare e
trasmettano ogni dato e documento richiesto. Con le
modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti, la COVIP
puo' disporre l'invio sistematico:
a) delle segnalazioni statistiche e di vigilanza,
comprese quelle a livello di singolo iscritto, nonche' di
ogni altro dato e documento, anche per finalita' di
monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di
previdenza complementare in attuazione delle lettere l),
l-bis), m) e n) del comma 2;
b) dei verbali delle riunioni e degli accertamenti
degli organi di controllo delle forme pensionistiche
complementari.
4. La COVIP puo' altresi':
a) convocare presso di se' i componenti degli organi
di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i
responsabili delle forme pensionistiche complementari e i
titolari delle funzioni fondamentali;
b) ordinare la convocazione degli organi di
amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche
complementari, fissandone l'ordine del giorno; in caso di
inottemperanza puo' procedere direttamente alla
convocazione degli organi di amministrazione e di controllo
delle forme pensionistiche complementari;
b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o
in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attivita'
della forma pensionistica complementare ove vi sia il
fondato sospetto di grave violazione delle norme del
presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.
5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto
di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle
pubbliche amministrazioni.
5-bis. Tenuto conto della dimensione, della natura,
della portata e della complessita' delle attivita' delle
forme pensionistiche complementari, la COVIP esamina
periodicamente le strategie, i processi e le procedure di
segnalazione stabiliti dalle forme pensionistiche
complementari per rispettare le disposizioni del presente
decreto e della normativa secondaria adottata in attuazione
dello stesso. Il riesame tiene conto delle circostanze in
cui le forme pensionistiche complementari operano e, ove
opportuno, dei soggetti che eseguono per loro conto
funzioni fondamentali o qualsiasi altra attivita'
esternalizzata. Tale esame comprende:
a) una valutazione dei requisiti qualitativi relativi
al sistema di governo;
b) una valutazione dei rischi cui la forma
pensionistica e' esposta;
c) una valutazione della capacita' della forma di
valutare e gestire tali rischi.
5-ter. La COVIP puo' adottare ogni strumento di
monitoraggio ritenuto opportuno, incluse le prove di
stress, che consenta di rilevare il deterioramento delle
condizioni finanziarie di una forma pensionistica
complementare e di monitorare come vi sia posto rimedio.
5-quinquies. La COVIP puo' richiedere alle forme
pensionistiche complementari di rimediare alle carenze o
alle deficienze individuate nel quadro della procedura di
cui ai commi 5-bis e 5-ter.
6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui
mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri
atti sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri
Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di
informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e
le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP
trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in
corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee
programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno
successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie
eventuali osservazioni.
7-bis I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati
di un pubblico servizio.».
 
Art. 10

Condizioni relative alla fase di accumulo

1. Il finanziamento dei sottoconti italiani di PEPP puo' essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del risparmiatore in PEPP, del datore di lavoro o del committente. Il finanziamento da parte del datore di lavoro o del committente e' consentito solo su base volontaria. Nel caso di soggetti fiscalmente a carico, il finanziamento dei sottoconti italiani PEPP puo' essere attuato dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.
2. I contributi di cui al comma 1 sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto delle contribuzioni effettuate a forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all' articolo 105, comma 1, del citato TUIR. I contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresi' delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per la parte dei contributi versati al PEPP che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il limite di cui al primo periodo, il contribuente comunica al fornitore di PEPP, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sara' dedotto nella dichiarazione dei redditi.
3. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 2.
4. Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di apertura del sottoconto italiano, e' consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di apertura del sottoconto italiano, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di apertura del sottoconto italiano e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. Ai fini del calcolo dei predetti limiti concorrono le deduzioni fruite con riferimento alla contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
5. La contribuzione al PEPP puo' proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'eta' pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza del risparmiatore in PEPP, a condizione che alla data del pensionamento risulti effettuata la contribuzione per almeno un anno al sottoconto italiano. E' fatta salva la facolta' del risparmiatore in PEPP di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche PEPP.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
come modificato dal presente decreto:
«Art. 10. (Oneri deducibili) - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui
redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito
complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori
per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica
Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi
agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della
deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da
scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del
codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a
carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se
assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare,
in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di
restituzione puo' essere portato in deduzione dal reddito
complessivo dei periodi d'imposta successivi; in
alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso
dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo
modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati
in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche' quelli
versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi . Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della
legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni
e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti
dall'articolo 8 del medesimo decreto, nonche' ai sottoconti
italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, alle
condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni
nazionali di attuazione del medesimo regolamento. Alle
medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al
primo periodo sono deducibili i contributi versati alle
forme pensionistiche complementari istituite negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono
un adeguato scambio di informazioni e ai sottoconti esteri
di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di
cui al regolamento (UE) 2019/1238;
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro
3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di
intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del
predetto limite si tiene conto anche dei contributi di
assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51,
comma 2, lettera a). Per i contributi versati
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che
si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione
spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in
ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in
favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi
dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
di due milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per
il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo
29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516,
all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n.
517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993,
n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai
genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il
pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
da persone fisiche;
l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro
effettuate a favore di universita', fondazioni
universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli
studenti universitari e di istituzioni universitarie
pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli
enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto
superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti
parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale
disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla
lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate
nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente
a carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di
lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai
servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.
2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1,
se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della
ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma
1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo 5
si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5ai fini
della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in
cui avviene il pagamento e nei quattro successivi,
l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle
societa' stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino all'ammontare della rendita
catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative
pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di detta unita' immobiliare. Sono
pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del
codice civile, classificate o classificabili in categorie
diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle
persone fisiche. Per abitazione principale si intende
quella nella quale la persona fisica, che la possiede a
titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi
familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della
variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero
permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che l'unita' immobiliare non risulti locata.".
- Si riporta il testo dell'articolo 105 del citato
testo unico delle imposte sui redditi:
"Art. 105. (Accantonamenti di quiescenza e previdenza)
- 1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine
rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente
istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se
costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti,
sono deducibili nei limiti delle quote maturate
nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative
e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei
dipendenti stessi.
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i
fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive
sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le
modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e
nei due successivi.
3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme
pensionistiche complementari e' deducibile nella misura
prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per
gli accantonamenti relativi alle indennita' di fine
rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c), d) e
f).".
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005:
"Art. 16. (Contributo di solidarieta') - 1. Fermo
restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel
regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed
elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se
destinate a previdenza complementare, a carico del
lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore
di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di
accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalita'
di previdenza pensionistica complementare di cui
all'articolo 1, e' applicato il contributo di solidarieta'
previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis
del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.
2. A valere sul gettito del contributo di solidarieta'
di cui al comma 1:
a) e' finanziato, attraverso l'applicazione di una
aliquota pari all'1 per cento, l'apposito fondo di garanzia
istituito, mediante evidenza contabile nell'ambito della
gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, contro il
rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da
parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di
fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione
coatta amministrativa ovvero di amministrazione
controllata, come previsto ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;
b) e' destinato al finanziamento della COVIP l'importo
di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2005, a incremento dell'importo previsto dall'articolo 13,
comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato
dall'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449; a tale fine e' autorizzata, a decorrere dall'anno
2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a favore
dell'INPS.".
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato testo
unico delle imposte sui redditi:
"Art. 12. (Detrazioni per carichi di famiglia) - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i
seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e
l'importo corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e'
aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati
fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o
affidati, di eta' pari o superiore a 21 anni. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli che
danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro e'
aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio
successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella
misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli
stessi, spetta al genitore che possiede un reddito
complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo,
al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto
o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire
in tutto o in parte della detrazione, per limiti di
reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un
importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di
affidamento congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il
contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato, per il primo figlio si applicano,
se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera
a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che
hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona
indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva
con il contribuente o percepisca assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi non
spetti la detrazione ai sensi della lettera c). La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 80.000 euro.
1-bis.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta'
non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito
complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000
euro.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero
1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di
690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a),
numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non
compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d),
sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le
detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato
dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e'
assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno
riferimento alle persone indicate nel presente articolo,
anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i
quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c)
del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali
spetta tale detrazione.».
 
Art. 11

Segregazione di attivita' e passivita'
e tutela dei clienti

1. Le attivita' e passivita' corrispondenti all'attivita' di fornitura di PEPP sono separate, senza la possibilita' di trasferirle ad altre attivita' del fornitore di PEPP.
2. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari del sottoconto italiano di un fornitore di PEPP depositate a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi.
 
Art. 12

Richiesta di trasferimento rivolta
a un fornitore di PEPP avente sede legale in Italia

1. Il risparmiatore in PEPP che, ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2019/1238, intenda chiedere il trasferimento della propria posizione presso altro fornitore di PEPP, presenta domanda in forma scritta al proprio fornitore di PEPP il quale, analogamente in forma scritta, fornisce informativa circa l'avvenuto accoglimento della domanda e l'effettuazione del relativo trasferimento.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, il totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore del PEPP trasferente per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso e' limitato alle spese amministrative effettivamente sostenute dal fornitore di PEPP e sono previamente comunicate al risparmiatore in PEPP. Il totale delle commissioni e degli oneri addebitati non puo' comunque eccedere lo 0,2 percento degli importi da trasferire.
3. Le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) 2019/1238 sono esenti da ogni onere fiscale.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238 del
20 giugno 2019 si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 13

Condizioni relative alla fase di decumulo
prima dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE) 2019/1238, i requisiti e le modalita' di accesso alle prestazioni PEPP e alle prestazioni pensionistiche PEPP sono definiti nei contratti PEPP nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo e dell'articolo 15.
2. I risparmiatori in PEPP possono, in conformita' alle disposizioni previste dall'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata nel sottoconto italiano:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, della posizione maturata nel sottoconto italiano, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, e' applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno dall'apertura del sottoconto italiano, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata nel sottoconto italiano, per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
c) decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione maturata nel sottoconto italiano, per ulteriori esigenze dei risparmiatori in PEPP. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.
3. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate nel sottoconto italiano. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta del risparmiatore in PEPP, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, e' riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
4. Ai lavoratori che cessino l'attivita' lavorativa e maturino l'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni PEPP del sottoconto italiano possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta del risparmiatore in PEPP, in forma di rendita temporanea, denominata «Rendita integrativa temporanea anticipata» (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato nel sottoconto italiano richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.
5. La rendita anticipata di cui al comma 4 e' riconosciuta altresi' ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.
6. La parte imponibile della rendita anticipata e' assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di maturazione della posizione pensionistica individuale nel sottoconto italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Il percettore della rendita anticipata ha facolta' di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi in tal caso la rendita anticipata e' assoggettata a tassazione ordinaria.
7. Il risparmiatore in PEPP, anche prima del periodo minimo di permanenza di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, puo':
a) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata nel sottoconto italiano, in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilita', cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
b) riscattare l'intera posizione individuale maturata nel sottoconto italiano in caso di invalidita' permanente che comporti la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi.
8. In caso di morte del risparmiatore in PEPP prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale maturata e' riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene devoluta a finalita' sociali secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
9. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste dal comma 7, lettere a) e b), e dal comma 8, e' operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di maturazione della posizione pensionistica individuale nel sottoconto italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
10. Ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle altre prestazioni previste dal presente articolo, sono considerati utili tutti i periodi di adesione al sottoconto italiano del PEPP per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Qualora nella posizione individuale maturata sia stato trasferito quanto maturato in altri sottoconti italiani, ai fini dell'anzianita' si prendono a riferimento anche i diversi periodi di adesione maturati nel sottoconto italiano oggetto del trasferimento.
11. Ferma restando l'intangibilita' delle posizioni individuali costituite presso un sottoconto italiano nella fase di accumulo, le anticipazioni di cui al comma 2, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 2, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita'.
12. Al fine dell'applicazione delle ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 6 e 7. 

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238 del
20 giugno 2019 si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia (Testo A)]:
«Art. 3 (L) (Definizioni degli interventi edilizi) - 1.
Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonche' per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino la volumetria
complessiva degli edifici e non comportino mutamenti
urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso
implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o
accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di
opere anche se comportanti la variazione delle superfici
delle singole unita' immobiliari nonche' del carico
urbanistico purche' non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione di uso. Nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche
ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati
necessarie per mantenere o acquisire l'agibilita'
dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non
pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio,
purche' l'intervento risulti conforme alla vigente
disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento
delle destinazioni d'uso purche' con tali elementi
compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo
strumento urbanistico generale e dai relativi piani
attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa
sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico.
L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli
interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli
edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli
136, comma 1, lettere c) e d), e 142, nonche', fatte salve
le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a
quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in
zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale
e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei
storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare
pregio storico e architettonico, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino
di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente
e non siano previsti incrementi di volumetria;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra
o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di
impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
delle tende e delle unita' abitative mobili con meccanismi
di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori,
che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno
dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che
non posseggano alcun collegamento di natura permanente al
terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e
tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di
settore ove esistenti;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme
tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle
aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% (per cento) del volume dell'edificio
principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attivita'
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica",
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico
- edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica):
«Art. 1. (Disposizioni tributarie concernenti
interventi di recupero del patrimonio edilizio) - 1. Ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un
importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed
effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle
parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo
1117, n. 1), del codice civile, nonche' per la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e
d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o
detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute
sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie
e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5
marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti
elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6
dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La
stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi
limiti, spetta per gli interventi relativi alla
realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
anche a proprieta' comune, alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazioni di gravita', ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi,
alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura
degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico,
al conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego
delle fonti rinnovabili di energia, nonche' all'adozione di
misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione
di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare
sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi
all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica devono essere
realizzati sulle parti strutturali degli edifici o
complessi di edifici collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri
storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti
unitari e non su singole unita' immobiliari. Gli effetti
derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono
cumulabili con le agevolazioni gia' previste sugli immobili
oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del
50 per cento.
1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese
sostenute per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione.
2. La detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in
quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le
spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari
importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche
mediante l'intervento di banche o della societa' Poste
Italiane Spa, in funzione del contenimento del fenomeno
dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante
l'intervento delle aziende unita' sanitarie locali, in
funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre
1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi
specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione.
Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per
edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato
richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata
l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a
decorrere dal 1997, se dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e
3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI
anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari
inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al
recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
agevolata e' applicata limitatamente alle unita'
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di
tre anni dall'inizio dei lavori.
6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel
periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e
in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento
delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta
in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001,
per una quota pari al 36 per cento.
7. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
1 le detrazioni previste dai precedenti commi possono
essere utilizzate dal venditore oppure possono essere
trasferite per i rimanenti periodi di imposta di cui al
comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unita'
immobiliare.
8. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad
incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato
comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
modalita' di cui alla medesima lettera b).
9. I commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:
"40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno
presentato domanda di concessione o di autorizzazione
edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo
della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel
termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n.
724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato
pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo
39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e
successive modificazioni, comporta l'applicazione
dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da
corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica
da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.
41. E' ammesso il versamento della somma di cui al
comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari
importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al
comune, entro trenta giorni dalla data di notifica
dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in
scadenza, comprensive degli interessi maturati dal
pagamento della prima rata allegando l'attestazione del
versamento della prima rata medesima.
42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della
concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e'
subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione,
degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della
citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni".
10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che
l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
dell'espressione del parere di propria competenza, deve
attenersi esclusivamente alla valutazione della
compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per
i quali e' richiesta la sanatoria, in relazione alle
specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti
all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies) e'
inserito il seguente:
"127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad
oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di
edilizia residenziale pubblica;".».
- Si riporta il testo del articolo 128 del regio
decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155
(Perfezionamento e coordinamento legislativo della
previdenza sociale):
«Art. 128. - Le pensioni, gli assegni, e le indennita'
spettanti in forza del presente decreto non sono cedibili,
ne' sequestrabili, ne' pignorabili, eccezione fatta per le
pensioni, che possono essere cedute, sequestrate e
pignorate soltanto nell'interesse di stabilimenti pubblici
ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie
relative, e non oltre l'importo di queste.
L'Istituto ha diritto di trattenere sulle pensioni, gli
assegni e le indennita' di cui al precedente comma,
l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di
provvedimenti della autorita' giudiziaria.
Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per
ottenere prestazioni previdenziali, non e' assoggettato al
pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli
istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio
intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato
e temerario.».
- Si riporta il testo del articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180
(Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi,
salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche
Amministrazioni):
«Art. 2. (Eccezioni alla insequestrabilita' e
all'impignorabilita') - Gli stipendi, i salari e le
retribuzioni equivalenti, nonche' le pensioni, le
indennita' che tengono luogo di pensione e gli altri
assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri
enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, sono
soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al
netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al
netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli
altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende,
derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al
netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle
province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro
origine, all'impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo
concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono
colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e,
quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non
possono colpire una quota maggiore della meta', valutata al
netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel
caso di concorso anche di vincoli per cessioni e
delegazioni.».
 
Art. 14

Regime tributario dei rendimenti

1. I sottoconti italiani sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che i fornitori di PEPP applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' versata dai fornitori di PEPP entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata dai fornitori di PEPP con le modalita' e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
4. I fornitori di PEPP che operano in regime di libera prestazione di servizi applicano l'imposta sostitutiva direttamente ovvero mediante un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde in solido per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme.
5. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite misure applicative del presente articolo.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell' articolo 17 del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 17. (Regime tributario delle forme pensionistiche
complementari) - 1. I fondi pensione sono soggetti ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
del 20 per cento, che si applica sul risultato netto
maturato in ciascun periodo d'imposta.
2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione
definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data
del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili
relativamente alla restante parte del patrimonio e per le
forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20,
comma 1, in regime di contribuzione definita o di
prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il
sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il
risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio
netto al termine di ciascun anno solare, al lordo
dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni
effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni
previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme
pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle
somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonche' dei
redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque
non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso
all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del
fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da
un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel
caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo
del patrimonio all'inizio dell'anno si' assume il
patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo
del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio
alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo
maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa
dichiarazione, e' computato in diminuzione del risultato
della gestione dei periodi d'imposta successivi, per
l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in
tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di
gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a
partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato
il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a
favore della linea di investimento che ha maturato il
risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello
scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione
sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che
trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma
di previdenza, complementare o individuale, un'apposita
certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma
di previdenza destinataria della posizione individuale puo'
portare in diminuzione del risultato netto maturato nei
periodi d'imposta successivi e che consente di computare la
quota di partecipazione alla forma pensionistica
complementare tenendo conto anche del credito d'imposta
corrispondente all'11 per cento di tale importo.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale
percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo
d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma
2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e
altri proventi dei conti correnti bancari e postali, le
ritenute previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e
26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973 e dai
commi 1, 2 e 5 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare
il risultato della gestione e sui quali non e' stata
applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta
sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o
dell'imposta sostitutiva.
5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni
definite, per le forme pensionistiche individuali di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma
1, gestite mediante convenzioni con imprese di
assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo
dal valore attuale della rendita in via di costituzione,
calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero
determinato alla data di accesso alla prestazione,
diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore
attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il
risultato negativo e' computato in riduzione del risultato
dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che
trova in essi capienza.
6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28
aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili,
sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio
riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita
contabilita' separata, secondo i criteri di valutazione
previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi,
calcolato come media annua dei valori risultanti dai
prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul
patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali
il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione
dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre
1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo
precedente e' aumentata all'1,50 per cento.
7. Le forme pensionistiche complementari di cui
all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite
gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in
conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura
dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata
alla data di accesso alla prestazione, tra il valore
attuale della rendita e i contributi versati.
8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 e'
versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di
fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e
dalle societa' e dagli enti nell'ambito del cui patrimonio
il fondo e' costituito entro il 16 febbraio di ciascun
anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e'
presentata dai fondi pensione con le modalita' e negli
ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di
societa' ed enti la dichiarazione e' presentata
contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della
societa' o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e
di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b), la dichiarazione e' presentata
rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione
aperti e dalle imprese di assicurazione.
9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione,
scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette
alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella
misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.».
- il Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), reca «Disposizioni in materia di
riscossione».
Note all'art. 14 - Comma 4:
- Si riporta il testo del articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
«Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) -
1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5
del predetto testo unico e le persone fisiche che
esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51
del citato testo unico, o imprese agricole, le persone
fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore
fallimentare, il commissario liquidatore nonche' il
condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono
somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo
unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a
titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa .
Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori
non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali
pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al
sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della
ritenuta.
1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'articolo 48, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma
8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative
ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico
sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice
fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 11
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel
biennio precedente, effettuando le detrazioni previste
negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17 dello stesso testo unico;
d-bis);
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi
nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche',
limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e
f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute
ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il
prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi
di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in
ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e
versato nei termini e con le modalita' previste per le
somme cui si riferisce. L'importo che al termine del
periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione
del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni
deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere
al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La
presente disposizione non si applica ai soggetti che
corrispondono trattamenti pensionistici.
5.».
- Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'articolo 3
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della
pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai
cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali
di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno
sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al
doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando
il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi
incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo
alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e'
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali,
conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e'
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i
redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze
arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il
proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema
contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e
comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinati le modalita' e i termini di presentazione
delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di
cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione
dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e
reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad
un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato
sia ricoverato in istituti o comunita' con retta a carico
di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal
presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno
sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di
cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni.».
- Si riporta il testo del articolo 44 del citato testo
unico delle imposte sui redditi:
«Art. 44. (Redditi di capitale) - 1. Sono redditi di
capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,
depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi
dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di
massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue
perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice
civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di
altra garanzia;
d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per
il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti
finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer
Lending) gestite da societa' iscritte all'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da
istituti di pagamento rientranti nell'ambito di
applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati
dalla Banca d'Italia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa', salvo il disposto
della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; e'
ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti
eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal
socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di
accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in
partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma
dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto
della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione,
nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di
masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni
affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti
contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli
garantito;
g-quinquies) i redditi compresi nei capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita e di capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del
comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle
rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust
ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti,
nonche' i redditi corrisposti a residenti italiani da trust
e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e
territori che con riferimento al trattamento dei redditi
prodotti dal trust si considerano a fiscalita' privilegiata
ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti
residenti non possano essere considerati beneficiari
individuati ai sensi dell'articolo 73;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da
altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale,
esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e
gli strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui
remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
ai risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al
patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari di
cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano
similari alle azioni a condizione che la relativa
remunerazione sia totalmente indeducibile nella
determinazione del reddito nello Stato estero di residenza
del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita' deve
risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da
altri elementi certi e precisi;
b) ;
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti
la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi
dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.
436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione
incondizionata di pagare alla scadenza una somma non
inferiore a quella in essi indicata, con o senza la
corresponsione di proventi periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne'
di controllo sulla gestione stessa.».
- Il testo dell'articolo 42 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e' riportato
nelle note all'articolo 14.
- Il testo dell'articolo 128 del citato regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e'
riportato nelle note all'articolo 13.
- Il testo dell'articolo articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e'
riportato nelle note all'articolo 13.
 
Art. 15

Condizioni relative alla fase di decumulo
al momento dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP

1. Il diritto alla prestazione pensionistica PEPP maturata nel sottoconto italiano si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza del risparmiatore in PEPP, trascorsi almeno cinque anni dall'apertura del sottoconto italiano. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera eta' pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
2. I fornitori di PEPP possono offrire ai risparmiatori in PEPP una o piu' delle seguenti modalita' di erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP:
a) rendita;
b) capitale erogato in un'unica soluzione;
c) prelievo;
d) una combinazione delle predette forme.
3. Le prestazioni pensionistiche PEPP previste dal presente articolo, erogate in forma di capitale o di prelievo, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita sono soggette ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di maturazione della posizione individuale nel sottoconto italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale o in forma di prelievi sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Lo stesso regime si applica alle prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale o di prelievi qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Le prestazioni pensionistiche PEPP previste dal presente articolo, erogate in capitale e quelle erogate in forma di prelievi superiori al 50 per cento del montante finale accumulato sono soggette per il loro intero ammontare ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 23 per cento.
5. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, le prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale o di prelievi sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e a quelli di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quinquies), del TUIR, se determinabili.
6. Le ritenute di cui al presente articolo sono applicate:
a) dal fornitore del PEPP a cui risulta iscritto il risparmiatore in PEPP, nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale o di prelievi;
b) dai soggetti eroganti, nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita.
7. Il fornitore di PEPP comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta se determinabili. Qualora il soggetto tenuto all'applicazione delle ritenute sulle prestazioni pensionistiche sia residente all'estero e non disponga di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la ritenuta e' applicata direttamente dal soggetto operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un suo rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde in solido per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme.
8. I contratti PEPP possono prevedere in caso di morte del beneficiario di PEPP la restituzione ai soggetti dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale.
9. Ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche PEPP previste dal presente articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 10.
10. Le prestazioni pensionistiche PEPP sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
 
Art. 16

Norme di coordinamento fiscale

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, la lettera e-bis), e' sostituita dalla seguente: «e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto, nonche' ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al primo periodo sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238;»;
b) all'articolo 50, comma 1, la lettera h-bis) e' sostituita dalla seguente: «h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate, nonche' quelle derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238;»;
c) all'articolo 52, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, per le prestazioni derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), quelle previste dalle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2019/1238;».
2. All'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono aggiunte le seguenti: «, e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238»;
b) al terzo periodo, le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo».
3. All'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole «decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,» sono inserite le seguenti: «dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238»;
b) al comma 3, dopo le parole «fondi pensione» sono inserite le seguenti: «, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238».
4. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, dopo le parole «decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,» sono inserite le seguenti: «dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238».
5. All'articolo 32, comma 3, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «Forme di previdenza complementare» sono aggiunte le seguenti: «, prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238».
6. All'articolo 1, comma 134, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,» sono aggiunte le seguenti: «ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238».
7. All'articolo 10, primo comma 1, del decreto del Presidenza della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238,».
8. All'articolo 13, comma 2-ter, secondo periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole «fondi pensione» sono aggiunte le seguenti: «, dei prodotti pensionistici individuali paneuropei di cui al regolamento (UE) 2019/1238».
9. All'articolo 1, comma 494, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole «decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» sono aggiunte le seguenti: «e ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238».
10. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 94, e' aggiunto il seguente: «94-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 92 a 94 e da 95-bis a 95-quater si applicano ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238».
11. All'articolo 1, comma 184-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e quelli ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, o quelli indicati dalle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2019/1238. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, nonche' ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2019/1238.».
12. All'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole «forme pensionistiche complementari» sono aggiunte le seguenti: «i fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238».

Note all'art. 16:
- Il testo dell'articolo 10 del citato testo delle
imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto
e' riportato nelle note all'articolo 10.
- Si riporta il testo degli articoli 50 e 52 del citato
testo unico delle imposte sui redditi, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 50. (Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente) - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro
dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli artt.
24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n.
222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui
all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n.
343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli
esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di
quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
e del Parlamento europeo e le indennita', comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le
funzioni di cui agli artt. 114e 135 della Costituzione e
alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i conseguenti
assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione
delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del
Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate, nonche' quelle
derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati,
alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed
esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1
dell'art. 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o
nello schedario generale della cooperazione, che nel suo
statuto siano inderogabilmente indicati i principi della
mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano
effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro
dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art.
13.».
«Art. 52. (Determinazione dei redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente) - 1. Ai fini della
determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48
salvo quanto di seguito specificato:
a);
a-bis) ai fini della determinazione del reddito di
cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i
compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale per l'attivita' libero-professionale
intramuraria, esercitata presso studi professionali privati
a seguito di autorizzazione del direttore generale
dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura
del 75 per cento;
b) ai fini della determinazione delle indennita' di
cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, non
concorrono, altresi', a formare il reddito le somme erogate
ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche' a coloro
che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135
della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purche'
l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano
disposti dagli organi competenti a determinare i
trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di
cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47,
sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non
deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al
percettore gia' assoggettate a ritenute fiscali. Detta
quota parte e' determinata, per ciascun periodo d'imposta,
in misura corrispondente al rapporto complessivo delle
trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e
la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va
effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori
degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri
elementi;
c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere
h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 non si applicano le
disposizioni del predetto articolo 48. Le predette rendite
e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria,
nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi
titoli;
d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque
erogate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, per le prestazioni
derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP), quelle previste dalle disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (UE) 2019/1238;
d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1
dell'articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno
raggiunto l'eta' prevista dalla vigente legislazione per la
pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito
complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al
netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma
3-bis per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e per le relative pertinenze, costituiscono
reddito per la parte che eccede complessivamente nel
periodo d'imposta lire sei milioni;
d-ter).».
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
come modificati dal presente decreto:
«Art. 27 (Ritenuta sui dividendi) - 1. Le societa' e
gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una
ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in
qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui
all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a
persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni
qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e
c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo
unico nonche' agli utili derivanti dagli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e
dai contratti di associazione in partecipazione di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo
unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65
del medesimo testo unico. La ritenuta e' applicata altresi'
dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai
sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui
redditi e dalle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5
del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai
contratti di associazione in partecipazione previsti nel
precedente periodo, corrisposti a persone fisiche
residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai
sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico, in luogo
del patrimonio netto si assume il valore individuato nel
comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo unico.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero
ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il
percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto
della partecipazione.
2. In caso di distribuzione di utili in natura i
singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento,
sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del
predetto testo unico, l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato
in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti,
quale risulta dalla valutazione operata dalla societa'
emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma
2 dell'articolo 109 del citato testo unico.
3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti
di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative
a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
L'aliquota della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli
utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai
sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238. I
soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di
risparmio, dai fondi pensione e, dai sottoconti esteri di
prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui
al secondo periodo e dalle societa' ed enti indicati nel
comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza
degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che
dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva
sugli stessi utili mediante certificazione del competente
ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di cui al
primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a
OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui
gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero
nel quale e' istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011,
istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che consentono un adeguato scambio di informazioni.
3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta
di cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di
finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98
direttamente erogati dal socio o da una sua parte
correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini
della determinazione della ritenuta di cui sopra, si
computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai
sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima
remunerazione. La presente disposizione non si applica alla
remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente
erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti.
3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con
l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle
societa' e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito
delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e
negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione
alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo
unico e ai contratti di associazione in partecipazione di
cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo
testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche
residenti relative a partecipazioni al capitale o al
patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo
unico, in cui l'associante e' soggetto non residente,
qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e
c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico e non
relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso
testo unico, e' operata una ritenuta del 12,50 per cento a
titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma
dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione.
La ritenuta e' operata a titolo d'acconto:
a) ;
b) sull'intero importo delle remunerazioni
corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli,
strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa
ai sensi dell'articolo 65, da imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico, salvo
che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito
dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3
dell'articolo 47-bis dello stesso testo unico, che e'
rispettata, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, la condizione di cui alla lettera b) del
comma 2 del medesimo articolo 47-bis. La disposizione del
periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai
titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da societa' i
cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La
ritenuta e', altresi', operata sull'intero importo delle
remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti
non residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto
delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di
distribuzione di utili in natura si applicano le
disposizioni di cui al comma 2.
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo,
non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
associati in partecipazione dichiarino all'atto della
percezione che gli utili riscossi sono relativi
all'attivita' di impresa. Le ritenute di cui ai commi 1 e
4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo
d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta
sul reddito delle societa'.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si
applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia
di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare), convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7. (Regime tributario dei partecipanti) - 1. Sui
proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
derivanti dalla partecipazione a fondi comuni
d'investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1,
la societa' di gestione del risparmio opera una ritenuta
del 20 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei
proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai
rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in
costanza di partecipazione nonche' sulla differenza tra il
valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il
costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il
costo di sottoscrizione o acquisto e' documentato dal
partecipante. In mancanza della documentazione il costo e'
documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo
d'acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se
le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b)
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate; societa' ed enti indicati nelle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e
degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo.
Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli
esenti o esclusi da imposta sul reddito delle societa', la
ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non
e' operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, dai prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e
dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio
istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di
investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1,
siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito
da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 e' applicata, alle
medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai
soggetti residenti presso i quali le quote sono state
depositate, direttamente o indirettamente aderenti al
suddetto sistema di deposito accentrato nonche' dai
soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato
aderenti al medesimo sistema.
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis
nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una
banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente
nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in
Italia di banche o di imprese di investimento non
residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di
strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde
dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e
con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di
cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento
utile per comprovare il corretto assolvimento degli
obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
2-quinquies. Nel caso di societa' di gestione del
risparmio estera che istituisce e gestisce in Italia
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari, la ritenuta di cui al comma 1 e' applicata
direttamente dalla societa' di gestione estera operante nel
territorio dello Stato in regime di libera prestazione di
servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i
soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che
risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di
determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla
dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente e' tenuto
a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni
utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche
in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una
dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti
dati e informazioni. Si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2-bis e 2-ter.
3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da
fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e
organismi di investimento collettivo del risparmio esteri,
sempreche' istituiti in Stati o territori inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' su quelli percepiti da
enti od organismi internazionali costituiti in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche
centrali o organismi che gestiscono anche le riserve
ufficiali dello Stato.
3-bis. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a
soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore
convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito,
ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura
prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai
commi precedenti acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente
effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino
i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza
di tutte le condizioni alle quali e' subordinata
l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali
elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota
applicabile ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente
dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la
residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato
medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce
effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di
presentazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 44 [Attuazione della direttiva
2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010]:
«Art. 13. (Modifiche alla disciplina dei fondi
immobiliari esteri) - 1. All'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, le
parole: «, nonche' per i titoli o certificati
rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi
d'investimento collettivo immobiliari,» sono soppresse.
2. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ad organismi
di investimento collettivo del risparmio immobiliari di
diritto estero, i soggetti residenti incaricati del
pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della
negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del
20 per cento. La ritenuta si applica sui proventi
distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di
investimento e su quelli compresi nella differenza tra il
valore di riscatto o di liquidazione delle quote o azioni
ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto
delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o
di acquisto e' documentato dal partecipante. In mancanza
della documentazione il costo e' documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
3. La ritenuta e' applicata a titolo di acconto nei
confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni
sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del
citato testo unico delle imposte sui redditi;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto
testo unico;
c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e
degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto
articolo.
Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi
quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle
societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. La
ritenuta non e' operata sui proventi percepiti dalle forme
di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, dai prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE)
2019/1238 e dagli organismi di investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
4. Nel caso in cui le quote o azioni siano collocate
all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti
all'estero, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui
all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro
riscossione.
5. I redditi conseguiti dall'organismo collettivo del
risparmio immobiliare di diritto estero e rilevati nei
rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai
partecipanti residenti in Italia, diversi da quelli
indicati nel comma 3, dell'articolo 32 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,
che possiedono quote di partecipazione in misura superiore
al 5 per cento del patrimonio dell'organismo. La
percentuale di partecipazione all'organismo e' rilevata al
termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine
del periodo di gestione dell'organismo, in proporzione alle
quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della
verifica della percentuale di partecipazione nell'organismo
si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o
indirettamente per il tramite di societa' controllate, di
societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo
societario e' individuato ai sensi dell'articolo 2359,
commi primo e secondo, del codice civile anche per le
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'. Si tiene altresi' conto delle partecipazioni
imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il partecipante e' tenuto ad attestare al sostituto
d'imposta la percentuale di possesso di quote di
partecipazioni detenute ai sensi del presente comma.
6. I redditi degli organismi imputati ai sensi del
comma 5 concorrono alla formazione del reddito complessivo
del partecipante indipendentemente dalla percezione e
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. In
assenza di informazioni sui redditi conseguiti
dall'organismo, il risultato annuale della gestione
dell'organismo riferibile a ciascuna quota concorre alla
formazione del reddito complessivo del partecipante. Ai
redditi imputati non si applica la ritenuta del 20 per
cento sui proventi percepiti.
7. Per i partecipanti, diversi da quelli indicati nel
comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, che possiedono
quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento
del patrimonio dell'organismo, ai fini della determinazione
dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le
disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo
unico. In caso di cessione, il costo e' aumentato o
diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite
imputati ai partecipanti ed e' altresi' diminuito, fino a
concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei
proventi distribuiti ai partecipanti. Le plusvalenze
realizzate dai medesimi soggetti mediante la cessione di
quote o azioni emesse da organismi di investimento
collettivo del risparmio immobiliari non conformi alla
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011 e il cui gestore non sia
soggetto a forme di vigilanza, concorrono a formare il
reddito per il loro intero ammontare.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32 decreto-legge 31
maggio 2020, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica)
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come modificato dal presente decreto:
«Art. 32. (Riorganizzazione della disciplina fiscale
dei fondi immobiliari chiusi) - 1. A seguito dei controlli
effettuati dall'Autorita' di vigilanza, al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria),
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, la lett. j) e' sostituita
dalla seguente:
«j) "fondo comune di investimento": il patrimonio
autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di quote,
tra una pluralita' di investitori con la finalita' di
investire lo stesso sulla base di una predeterminata
politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza
di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte,
nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai
medesimi;»;
b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: «nonche'
da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima societa'»,
sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte
per suo conto, il fondo comune di investimento risponde
esclusivamente con il proprio patrimonio.»;
c) all'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le
parole: «all'esperienza professionale degli investitori;»
sono inserite le seguenti: «a tali fondi non si applicano
gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e
l'articolo 39, comma 3.».
2.
3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati
esclusivamente da uno o piu' dei seguenti partecipanti:
a) Stato o ente pubblico;
b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio;
c) Forme di previdenza complementare, prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
regolamento (UE) 2019/1238 nonche' enti di previdenza
obbligatoria;
d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli
investimenti destinati alla copertura delle riserve
tecniche;
e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a
forme di vigilanza prudenziale;
f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti
lettere costituiti all'estero in paesi o territori che
consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad
individuare i beneficiari effettivi del reddito o del
risultato della gestione e sempreche' siano indicati nel
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 168-bis, comma 1, del Testo unico delle
imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917;
g) enti privati residenti in Italia che perseguano
esclusivamente le finalita' indicate nell'articolo 1, comma
1, lettera c-bis) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonche'
societa' residenti in Italia che perseguano esclusivamente
finalita' mutualistiche;
h) veicoli costituiti in forma societaria o
contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per
cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.
3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6,
8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3,
i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di
gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti,
diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono
quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento
del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione
al fondo e' rilevata al termine del periodo d'imposta o, se
inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in
proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute.
Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione
nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute
direttamente o indirettamente per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona. Il controllo societario e' individuato ai sensi
dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice
civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti
diversi dalle societa'. Si tiene altresi' conto delle
partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo
5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il partecipante e' tenuto ad attestare alla
societa' di gestione del risparmio la percentuale di
possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del
presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di
partecipazione in misura non superiore al 5 per cento,
individuate con i criteri di cui al presente comma, nonche'
per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime
di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma
3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo
del partecipante indipendentemente dalla percezione e
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I
medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti,
sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo
d'imposta del 20 per cento, con le modalita' di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso
di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma
3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione in
societa' ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai
fini della determinazione dei redditi diversi di natura
finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68,
comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il
costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei
redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed e'
altresi' diminuito, fino a concorrenza dei risultati di
gestione imputati, dei proventi distribuiti ai
partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti
residenti ai sensi del presente comma non si applica la
ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella
legge 23 novembre 2001, n. 410.
4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel
comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una
quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento,
determinata con i criteri di cui al comma 3-bis, sono
tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura del 5 per cento del valore medio
delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai
prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il
costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote e'
riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno
concorso alla formazione della base imponibile per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali
minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti.
L'imposta e' versata dal partecipante con le modalita' e
nei termini previsti per il versamento a saldo delle
imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d'imposta 2011. L'imposta puo' essere versata a
cura della societa' di gestione del risparmio o
dell'intermediario depositario delle quote in due rate di
pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed
entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante e'
tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la societa' di
gestione del risparmio puo' effettuare la liquidazione
parziale della quota per l'ammontare necessario al
versamento dell'imposta.
5. Previa deliberazione dell'assemblea dei
partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre
2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da
quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un
partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla
percentuale indicata nel comma 3-bis, la societa' di
gestione del risparmio puo' altresi' deliberare entro il 31
dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune
d'investimento. In tal caso la societa' di gestione del
risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del
valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al
31 dicembre 2010. L'imposta e' versata dalla societa' di
gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro
il 31 marzo 2012 e, per la restante parte, in due rate di
pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e
la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve
essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui
risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla
conclusione della liquidazione la societa' di gestione del
risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si
applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis.
L'imposta sostitutiva e' versata dalla societa' di gestione
del risparmio entro il 16 febbraio dell'anno successivo
rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.
5-bis. Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica
la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a
concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta
sostitutiva di cui al comma 5, secondo periodo. Il costo di
sottoscrizione o di acquisto delle quote e' riconosciuto
fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla
formazione della base imponibile per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate
non sono fiscalmente rilevanti.
5-ter. Gli atti di liquidazione del patrimonio
immobiliare sono soggetti alle imposte fisse di registro,
ipotecaria e catastale.
5-quinquies. Alle cessioni di immobili effettuate nella
fase di liquidazione di cui al comma 5 si applica
l'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della
disposizione di cui al periodo precedente e' subordinata
alla preventiva approvazione da parte del Consiglio
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
Ai conferimenti in societa' di pluralita' di immobili,
effettuati nella fase di liquidazione di cui al comma 5, si
applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I
predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli
atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero
3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e
nell'articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto
legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote
effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si
considerano, ai fini dell'articolo 19-bis, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, operazioni che non formano oggetto dell'attivita'
propria del soggetto passivo.
6. Per l'accertamento delle modalita' di determinazione
e versamento dell'imposta di cui ai commi precedenti, si
applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' sostituito dai
seguenti:
«3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti
da fondi pensione e organismi di investimento collettivo
del risparmio esteri, sempreche' istituiti in Stati o
territori inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' su quelli percepiti da enti od organismi
internazionali costituiti in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi
che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
3-bis. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a
soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore
convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito,
ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura
prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai
commi precedenti acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente
effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino
i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza
di tutte le condizioni alle quali e' subordinata
l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali
elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota
applicabile ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente
dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la
residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato
medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce
effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di
presentazione».
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto
per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto sempre che riferiti a
periodi di attivita' dei fondi che hanno inizio
successivamente al 31 dicembre 2009. Per i proventi
percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e riferiti a periodi di attivita' del
fondo chiusi fino al 31 dicembre 2009, continuano ad
applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel
testo in vigore alla predetta data.
8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dell'articolo 82
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate sono definite le modalita' di attuazione delle
disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.».
Note all'art. 16 - Comma 6:
- Si riporta il testo del comma 134 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)], riguardante l'obbligo per le
SIIQ di operare una ritenuta del 20 per cento sui dividendi
distribuiti ai soci, come modificato dal presente decreto:
«134. I soggetti residenti presso i quali i titoli di
partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati,
direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di
deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai
sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo
10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche' i soggetti
non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito
accentrato aderenti al sistema Monte Titoli operano, con
obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli
utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da
altre SIIQ, derivanti dall'attivita' di locazione
immobiliare nonche' dal possesso delle partecipazioni
indicate nel comma 121. La misura della ritenuta e' ridotta
al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di
esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili
ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma
3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ivi inclusi i
contratti di locazione relativi agli alloggi sociali
realizzati o recuperati in attuazione dell'articolo 11 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dell'articolo 11 dell'Allegato al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella
gazzetta ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191; la presente
disposizione costituisce deroga all'unificazione
dell'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La
ritenuta e' applicata a titolo d'acconto, con conseguente
concorso dell'intero importo dei dividendi percepiti alla
formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a)
imprenditori individuali, se le partecipazioni sono
relative all'impresa commerciale; b) societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, societa'
ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui
alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1. La
ritenuta e' applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri
casi. La ritenuta non e' operata sugli utili corrisposti
alle forme di previdenza complementare di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ai sottoconti italiani
di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di
cui al regolamento (UE) 2019/1238 e agli organismi
d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia
e disciplinati dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' su quelli che
concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni
individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le societa'
che abbiano esercitato l'opzione congiunta per il regime
speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le
regole indicate nei precedenti periodi solo nei confronti
dei soci diversi dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ.
Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non
residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le
convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e
a tal fine si applica l'articolo 7, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.».
- Si riporta il testo del comma 10, primo comma, numero
1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto), come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta) - Sono esenti
dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la
concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura
finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre
garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni,
compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi,
conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di
fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124 nonche' di prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, le
dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio
bancoposta;».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2-ter,
secondo periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642 (Disciplina dell'imposta di bollo), come modificato dal
presente decreto:

«
Parte di provvedimento in formato grafico
».

- Si riporta il testo dei commi da 491 a 494
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
[Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)], con le
modifiche apportate dal presente decreto:
«491. Il trasferimento della proprieta' di azioni e di
altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto
comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da
societa' residenti nel territorio dello Stato, nonche' di
titoli rappresentativi dei predetti strumenti
indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente,
e' soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con
l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della
transazione. E' soggetto all'imposta di cui al precedente
periodo anche il trasferimento di proprieta' di azioni che
avvenga per effetto della conversione di obbligazioni.
L'imposta non si applica qualora il trasferimento della
proprieta' avvenga per successione o donazione. Per valore
della transazione si intende il valore del saldo netto
delle transazioni regolate giornalmente relative al
medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa
giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il
corrispettivo versato. L'imposta e' dovuta
indipendentemente dal luogo di conclusione della
transazione e dallo Stato di residenza delle parti
contraenti. L'aliquota dell'imposta e' ridotta alla meta'
per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati
e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse
dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento
dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari,
nonche' le operazioni di conversione in azioni di nuova
emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di
titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento
(CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006.
Sono altresi' esclusi dall'imposta i trasferimenti di
proprieta' di azioni negoziate in mercati regolamentari o
sistemi multilaterali di negoziazione emesse da societa' la
cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno
precedente a quello in cui avviene il trasferimento di
proprieta' sia inferiore a 500 milioni di euro.
492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che
abbiano come sottostante prevalentemente uno o piu'
strumenti finanziari di cui al comma 491, o i cui valore
dipenda prevalentemente da uno o piu' degli strumenti
finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui
valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis,
lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che
permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o
piu' strumenti finanziari di cui al comma 491 o che
comportino un regolamento in contanti determinato con
riferimento prevalentemente a uno o piu' strumenti
finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants,
covered warrants e certificates, sono soggette, al momento
della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata
con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del
contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente
legge. L'imposta e' dovuta indipendentemente dal luogo di
conclusione della transazione e dallo Stato di residenza
delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di
cui al primo periodo prevedano come modalita' di
regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli
altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento
della proprieta' di tali strumenti finanziari che avviene
al momento del regolamento e' soggetto all'imposta con le
modalita' e nella misura previste dal comma 491. Per le
operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in
misura fissa, ridotta a 1/5, potra' essere determinata con
riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui al comma 500, tenendo conto del valore medio del
contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.
493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 491 e 492, per mercati regolamentati e sistemi
multilaterali di negoziazione si intendono i mercati
definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e
15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
494. L'imposta di cui al comma 491 e' dovuta dal
soggetto a favore del quale avviene il trasferimento;
quella di cui al comma 492 e' dovuta nella misura ivi
stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni.
L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai
soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel
caso di trasferimento della proprieta' di azioni e
strumenti finanziari di cui al comma 491, nonche' per le
operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 492,
l'imposta e' versata dalle banche, dalle societa'
fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate
all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei
servizi e delle attivita' di investimento, di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, nonche' dagli altri
soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle
predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non
residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione
intervengano piu' soggetti tra quelli indicati nel terzo
periodo, l'imposta e' versata da colui che riceve
direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale
l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta e'
versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri
soggetti non residenti che intervengono nell'operazione
possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra
i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che
risponde, negli stessi termini e con le stesse
responsabilita' del soggetto non residente, per gli
adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai
commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere
effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a
quello del trasferimento della proprieta' di cui al comma
491 o della conclusione delle operazioni di cui al comma
492. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come
controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le
banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le
banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le
riserve ufficiali di altri Stati, nonche' gli enti od
organismi internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui
ai commi 491 e 492 non si applica:
a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le
operazioni di cui ai commi 491 e 492, nell'ambito
dell'attivita' di supporto agli scambi, e limitatamente
alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
b) ai soggetti che effettuano, per conto di una
societa' emittente, le transazioni e le operazioni di cui
ai commi 491 e 492 in vista di favorire la liquidita' delle
azioni emesse dalla medesima societa' emittente, nel quadro
delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorita'
dei mercati finanziari in applicazione della direttiva
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28
gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione
del 29 aprile 2004;
c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonche' alle
forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e ai prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
regolamento (UE) 2019/1238;
d) alle transazioni ed alle operazioni tra societa'
fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui
all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del
codice civile, ovvero a seguito di operazioni di
riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni
indicate nel decreto di cui al comma 500;
e) alle transazioni e alle operazioni relative a
prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente
responsabili a norma dell'articolo 117-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della relativa
normativa di attuazione.».
- Si riporta il testo dei commi da 92 a 94 e da 95-bis
a 95-quinquies dell'articolo 1 della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019):
«92. Le forme di previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono
destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo
patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio
precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma
89 del presente articolo nonche' ai piani di risparmio a
lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.
Agli enti gestori delle forme di previdenza di cui al
presente comma non si applica il comma 112, primo periodo.
93. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento
qualificato ai sensi del comma 92 devono essere detenuti
per almeno cinque anni.
94. I redditi derivanti dagli investimenti di cui al
comma 92 del presente articolo sono esenti ai fini
dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla
formazione della base imponibile dell'imposta prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252. Ai fini della formazione delle prestazioni
pensionistiche erogate dalle forme di previdenza
complementare i redditi derivanti dagli investimenti di cui
al comma 92 del presente articolo incrementano la parte
corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta. In
caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di
investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati
attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla
formazione della predetta base imponibile ai sensi del
primo periodo durante il periodo minimo di investimento,
sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi con aliquota pari a quella di cui al citato
articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, senza
applicazione di sanzioni, e il relativo versamento,
unitamente agli interessi, deve essere effettuato dai
soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 17 entro
il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In
caso di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari
oggetto di investimento prima del quinquennio, il
controvalore conseguito deve essere reinvestito negli
strumenti finanziari di cui al comma 89 del presente
articolo entro novanta giorni dal rimborso.».
«95-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi da 88 a 95, il soggetto percettore deve
produrre una dichiarazione dalla quale risulti la
sussistenza delle condizioni previste dai commi 88 e 92,
nonche' l'impegno a detenere gli strumenti finanziari
oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il
percettore deve altresi' dichiarare che i redditi generati
dagli investimenti qualificati non sono relativi a
partecipazioni qualificate.
95-ter. I soggetti indicati nei commi 88, 92 e 95
devono tenere separata evidenza delle somme destinate agli
investimenti qualificati di cui al comma 89.
95-quinquies. Le minusvalenze e le perdite realizzate
mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli
strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati
di cui al comma 89 sono deducibili dalle plusvalenze o
proventi realizzati nelle successive operazioni nello
stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il
quarto, ovvero possono essere portate in deduzione ai sensi
del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le forme di
previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, le minusvalenze e le perdite
maturate o realizzate relativamente agli strumenti
finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al
comma 89 concorrono a formare la base imponibile
dell'imposta prevista dall'articolo 17 del medesimo decreto
legislativo.».
- Si riporta il testo del 184 e 184-bis dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016)], con le modifiche apportate dal
presente decreto:
«184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e
all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei
limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro
dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva
disciplinata dai commi da 182 a 191, anche
nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per
scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al comma 182. Le somme e i valori
di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole
ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva
disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo,
anche nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per
scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al comma 182.
184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ne'
sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai
commi da 182 a 191:
a) i contributi alle forme pensionistiche complementari
di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e
quelli ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE)
2019/1238, versati, per scelta del lavoratore, in
sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al
comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati
all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto
legislativo n. 252 del 2005, o quelli indicati dalle
disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE)
2019/1238. Tali contributi non concorrono a formare la
parte imponibile delle prestazioni pensionistiche
complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di
cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto
legislativo n. 252 del 2005, nonche' ai fini
dell'applicazione delle disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (UE) 2019/1238;
b) i contributi di assistenza sanitaria di cui
all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del
lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle
somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se
eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma
2, lettera a);
c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51,
comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle
somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se
eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51,
comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni
dallo stesso stabilite. Ai fini di quanto stabilito
dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore
di acquisto e' pari al valore delle azioni ricevute, per
scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al medesimo comma 182.».
- Si riporta il testo del comma 25 dell'articolo 78
della 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare
le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione
agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale), con le modifiche apportate
dal presente decreto:
«25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonche' dei
controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili,
i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese
assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme
pensionistiche complementari, i fornitori di prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
regolamento (UE) 2019/1238 trasmettono, entro il 28
febbraio di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per
tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente
i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:
a) quote di interessi passivi e relativi oneri
accessori per mutui in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e
contro gli infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali;
d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.».
 
Art. 17

Risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Fermo restando, con riferimento alla distribuzione di PEPP, quanto previsto dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 187.1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie per la risoluzione delle controversie con la clientela aventi a oggetto diritti ed obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/1238, nonche' dal presente decreto e dal contratto, per i soggetti ivi considerati.
2. Ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al comma 1 possono aderire anche i soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attivita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per le controversie insorte con aderenti e beneficiari in merito all'applicazione della normativa in materia di previdenza complementare e ai relativi contratti.
3. La COVIP determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui a commi 1 e 2, nonche' i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' e indipendenza dello stesso. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' e l'effettivita' della tutela. Il Regolamento di cui al presente comma definisce anche gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime.
4. Per le controversie disciplinate dal regolamento di cui al comma 3, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui ai commi 1 e 2 e' alternativo all'esperimento della procedura prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 32-ter del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 32-ter (Risoluzione stragiudiziale di
controversie) - 1. I soggetti nei cui confronti la Consob
esercita la propria attivita' di vigilanza, da individuarsi
con il regolamento di cui al comma 2, nonche' i consulenti
finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria
aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie con gli investitori diversi dai clienti
professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e
2-sexies. In caso di mancata adesione, alle societa' e agli
enti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190,
comma 1, e alle persone fisiche di cui all'articolo 18-bis
si applicano le sanzioni di cui all'articolo
187-quinquiesdecies, comma 1-bis. Le sanzioni previste dal
presente comma sono applicate ai consulenti finanziari
autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria secondo
il procedimento disciplinato dall'articolo 196, comma 2.
2. La Consob determina, con proprio regolamento, nel
rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di
cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i
criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle
controversie di cui al comma 1 nonche' i criteri di
composizione dell'organo decidente, in modo che risulti
assicurata l'imparzialita' dello stesso e la
rappresentativita' dei soggetti interessati.
3. Alla copertura delle relative spese di funzionamento
si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico
degli utenti delle procedure medesime.».
- Si riporta il testo dell'articolo 187.1, del citato
decreto legislativo n. 209 del 2005:
«Art. 187.1. (Sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie) - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, i soggetti di cui all'articolo 6, commi 1,
lettere a) e d), nonche' gli intermediari assicurativi a
titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie con la clientela relative
alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da
tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna
esclusione.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta
dell'IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi,
delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo
2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i
criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle
controversie di cui al comma 1, i criteri di composizione
dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata
l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei
soggetti interessati, nonche' la natura delle controversie,
relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi
derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai
sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in
ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' e
l'effettivita' della tutela.
3. Per le controversie definite dal decreto di cui al
comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle
controversie di cui al comma 1 e' alternativo
all'esperimento delle procedure di mediazione e di
negoziazione assistita previste, rispettivamente, dal
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dal
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e non
pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela
previsto dall'ordinamento.
4. Alla copertura delle spese di funzionamento dei
sistemi di cui al presente articolo, si provvede, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le
risorse di cui agli articoli 335 e 336.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 19. (Compiti della COVIP) - 1. Le forme
pensionistiche complementari di cui al presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8,
nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici
prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR,
comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di
societa' o enti ovvero determinate le modalita' di
erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno
di enti pubblici, anche economici, che esercitano i
controlli in materia di tutela del risparmio, in materia
valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un
apposito albo, tenuto a cura della COVIP.
1-bis La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo
le modalita' dalla stessa definite, in merito ai fondi
iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni
effettuate.
2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando
la vigilanza di stabilita' esercitata dalle rispettive
autorita' di controllo sui soggetti abilitati di cui
all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante
l'emanazione di istruzioni di carattere generale e
particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche
complementari con approccio prospettico e basato sul
rischio. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo
tempestivo e proporzionato alle dimensioni, alla natura,
alla portata e alla complessita' delle attivita' della
forma pensionistica complementare. In tale ambito:
a) definisce le condizioni che, al fine di garantire
il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilita' e
portabilita', le forme pensionistiche complementari devono
soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di
applicazione del presente decreto ed essere iscritte
all'albo di cui al comma 1;
a-bis) elabora gli schemi degli statuti e dei
regolamenti delle forme pensionistiche complementari;
a-ter) detta disposizioni di dettaglio, anche
attraverso gli schemi degli statuti e dei regolamenti, in
materia di sistema di governo delle forme pensionistiche
complementari, con esclusione dei fondi pensione costituiti
nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera i), incluse le funzioni fondamentali,
nonche' relativamente al documento sulla politica di
remunerazione e al documento sulla valutazione interna del
rischio;
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza
delle condizioni richieste dal presente decreto e
valutandone anche la compatibilita' rispetto ai
provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel
disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per
l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio
dell'attivita' e per l'approvazione degli statuti e dei
regolamenti dei fondi, nonche' delle relative modifiche, la
COVIP individua procedimenti di autorizzazione
semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del
silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione
preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in
particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di
modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a
sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e
prudente gestione, la COVIP puo' richiedere di apportare
modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme
pensionistiche complementari, fissando un termine per
l'adozione delle relative delibere;
c) verifica la coerenza della politica di
investimento e dei criteri di individuazione e ripartizione
del rischio della forma pensionistica complementare,
illustrati nel documento di cui all'articolo 6, comma
5-quinquies, con le previsioni di cui all'articolo 6 e
relative disposizioni di attuazione;
d) definisce, sentite le autorita' di vigilanza sui
soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme
pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle
convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono
attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori
nella stipula dei relativi contratti;
e) vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per
la gestione delle risorse ai criteri di cui alla lettera
d);
f) indica criteri omogenei per la determinazione del
valore del patrimonio delle forme pensionistiche
complementari, della loro redditivita', nonche' per la
determinazione della consistenza patrimoniale delle
posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta
disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a
tutte le forme pensionistiche circa la definizione del
termine massimo entro il quale le contribuzioni versate
devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta
disposizioni per la redazione dei bilanci, dei rendiconti e
delle relazioni ai predetti documenti, nonche' circa le
modalita' attraverso le quali tali documenti sono resi
pubblici e resi disponibili agli aderenti; detta
disposizioni per la tenuta delle scritture contabili,
prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale
annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei
contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni
altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il
prospetto della composizione e del valore del patrimonio
della forma pensionistica complementare attraverso la
contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando
le posizioni individuali degli iscritti;
g) detta disposizioni volte a garantire la
trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme
pensionistiche complementari, al fine di tutelare
l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire
il diritto alla portabilita' della posizione individuale
tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo
anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilita'
dei costi; garantisce che gli iscritti attivi possano
ottenere, a richiesta, informazioni in merito alle
conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui
loro diritti pensionistici complementari e, in particolare,
relative: 1) alle condizioni che disciplinano
l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e
alle conseguenze della loro applicazione in caso di
cessazione del rapporto di lavoro; 2) al valore dei diritti
pensionistici maturati o ad una valutazione dei diritti
pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici
mesi precedenti la data della richiesta; 3) alle condizioni
che disciplinano il trattamento futuro dei diritti
pensionistici in sospeso; garantisce, altresi', che gli
iscritti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c-bis),
nonche' gli eredi e beneficiari di cui all'articolo 14,
comma 3, possano ottenere, su richiesta, informazioni
relative al valore dei loro diritti pensionistici in
sospeso, o a una valutazione dei diritti pensionistici in
sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la
data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il
trattamento dei diritti pensionistici in sospeso;
disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di
sollecitazione del pubblico risparmio, le modalita' di
offerta al pubblico di tutte le predette forme
pensionistiche, dettando disposizioni volte
all'applicazione di regole comuni per tutte le forme
pensionistiche complementari, relativamente alle
informazioni generali sulla forma pensionistica
complementare, alle informazioni ai potenziali aderenti,
alle informazioni periodiche agli aderenti, alle
informazioni agli aderenti durante la fase di
prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante
la fase di erogazione delle rendite. A tale fine elabora
schemi per le informative da indirizzare ai potenziali
aderenti, agli aderenti e ai beneficiari di tutte le forme
pensionistiche complementari. Detta disposizioni sulle
modalita' di pubblicita';
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del
presente decreto e delle disposizioni secondarie di
attuazione dello stesso, nonche' delle disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili alle forme
pensionistiche complementari, con facolta' di sospendere o
vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione
delle disposizioni stesse;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica,
finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme
pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni
presso le stesse, ivi comprese le attivita' esternalizzate
e su quelle oggetto di riesternalizzazione, richiedendo
l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga
necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, formulando anche proposte di
modifiche legislative in materia di previdenza
complementare;
l-bis) diffonde regolarmente informazioni relative
all'andamento della previdenza complementare;
m) diffonde informazioni utili alla conoscenza dei
temi previdenziali;
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel
settore della previdenza complementare anche in rapporto
alla previdenza di base; a tale fine, le forme
pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e
le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP
puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo'
richiedere in qualsiasi momento che l'organo di
amministrazione e di controllo, il direttore generale, il
responsabile e i titolari delle funzioni fondamentali
forniscano alla stessa, per quanto di rispettiva
competenza, informazioni e valutazioni su qualsiasi
questione relativa alla forma pensionistica complementare e
trasmettano ogni dato e documento richiesto. Con le
modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti, la COVIP
puo' disporre l'invio sistematico:
a) delle segnalazioni statistiche e di vigilanza,
comprese quelle a livello di singolo iscritto, nonche' di
ogni altro dato e documento, anche per finalita' di
monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di
previdenza complementare in attuazione delle lettere l),
l-bis), m) e n) del comma 2;
b) dei verbali delle riunioni e degli accertamenti
degli organi di controllo delle forme pensionistiche
complementari.
4. La COVIP puo' altresi':
a) convocare presso di se' i componenti degli organi
di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i
responsabili delle forme pensionistiche complementari e i
titolari delle funzioni fondamentali;
b) ordinare la convocazione degli organi di
amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche
complementari, fissandone l'ordine del giorno; in caso di
inottemperanza puo' procedere direttamente alla
convocazione degli organi di amministrazione e di controllo
delle forme pensionistiche complementari;
b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o
in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attivita'
della forma pensionistica complementare ove vi sia il
fondato sospetto di grave violazione delle norme del
presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.
5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto
di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle
pubbliche amministrazioni.
5-bis. Tenuto conto della dimensione, della natura,
della portata e della complessita' delle attivita' delle
forme pensionistiche complementari, la COVIP esamina
periodicamente le strategie, i processi e le procedure di
segnalazione stabiliti dalle forme pensionistiche
complementari per rispettare le disposizioni del presente
decreto e della normativa secondaria adottata in attuazione
dello stesso. Il riesame tiene conto delle circostanze in
cui le forme pensionistiche complementari operano e, ove
opportuno, dei soggetti che eseguono per loro conto
funzioni fondamentali o qualsiasi altra attivita'
esternalizzata. Tale esame comprende:
a) una valutazione dei requisiti qualitativi relativi
al sistema di governo;
b) una valutazione dei rischi cui la forma
pensionistica e' esposta;
c) una valutazione della capacita' della forma di
valutare e gestire tali rischi.
5-ter. La COVIP puo' adottare ogni strumento di
monitoraggio ritenuto opportuno, incluse le prove di
stress, che consenta di rilevare il deterioramento delle
condizioni finanziarie di una forma pensionistica
complementare e di monitorare come vi sia posto rimedio.
5-quinquies. La COVIP puo' richiedere alle forme
pensionistiche complementari di rimediare alle carenze o
alle deficienze individuate nel quadro della procedura di
cui ai commi 5-bis e 5-ter.
6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui
mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri
atti sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri
Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di
informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e
le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP
trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in
corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee
programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno
successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie
eventuali osservazioni.
7-bis I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati
di un pubblico servizio.».
Il Titolo II-bis della Parte V (Associazioni dei
consumatori e accesso alla giustizia), riguarda la
risoluzione extragiudiziale delle controversie.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione
dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali):
«Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti con il
processo)- 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione
relativa ad una controversia in materia di condominio,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari,
e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il
procedimento di conciliazione previsto dal decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione
di procedibilita' della domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a
pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la
mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa
la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la
mediazione non e' stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione della domanda di mediazione. Il
presente comma non si applica alle azioni previste dagli
articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione
relativa a una controversia in materia di condominio,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica
e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi,
bancari e finanziari, e' tenuto, assistito dall'avvocato,
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai
sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti
dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai
rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito
in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione
di procedibilita' della domanda giudiziale. A decorrere
dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce
annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui
risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni
del presente comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita
dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio
dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove
rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e'
conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede
quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione della domanda di mediazione. Il
presente comma non si applica alle azioni previste dagli
articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto
disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di
giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo
stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo'
disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in
tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale anche
in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo
precedente e' adottato prima dell'udienza di precisazione
delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e'
prevista prima della discussione della causa. Il giudice
fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' gia'
stata avviata, assegna contestualmente alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione.
2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di
mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda
giudiziale la condizione si considera avverata se il primo
incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni
caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari,
ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o
sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667
del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva
ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo
696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia
dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del
codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto
disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto
ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola
di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta
esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte,
proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine
di quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza
del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il
giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la
mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati,
ma non conclusi. La domanda e' presentata davanti
all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel
registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro
organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui
all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono
concordare, successivamente al contratto o allo statuto o
all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso
organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la
domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli
effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la
domanda di mediazione impedisce altresi' la decadenza per
una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda
giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine
di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui
all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.».
 
Art. 18

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. In merito alle contribuzioni versate annualmente ai PEPP italiani e ai sottoconti italiani dei PEPP esteri, e' dovuto alla COVIP da parte dei fornitori di PEPP il contributo previsto dall'articolo 13, comma 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 agosto 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Orlando, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Cartabia, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto legislativo n. 335 del 1995:
«Art. 13 (Vigilanza sui fondi pensione) - 1. L'articolo
16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 16. - (Vigilanza sui fondi pensione). - 1. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le
direttive generali in materia di vigilanza sui fondi
pensione, di concerto, con il Ministro del tesoro, e vigila
sulla commissione di cui al comma 2.
2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi
pensione con lo scopo di perseguire la corretta e
trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la
funzionalita' del sistema di previdenza complementare. La
commissione ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
3. La commissione e' composta da un presidente e da
quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta
competenza e specifica professionalita' nelle materie di
pertinenza della stessa e di indiscussa moralita' e
indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio
1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del
Consiglio dei ministri e' adottata su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro. Il Presidente e i membri della
commissione durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il
decreto di nomina indichera' i due membri della commissione
il cui mandato scadra' dopo sei anni. Al presidente e ai
componenti della commissione si applicano le disposizioni
di incompatibilita', a pena di decadenza, di cui
all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della
commissione competono le indennita' di carica fissate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La
commissione delibera con apposito regolamento in ordine al
proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla
base dei principi di trasparenza e celerita'
dell'attivita', del contraddittorio e dei criteri di
organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni. La commissione puo' avvalersi di esperti
nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori
ruolo ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della commissione sono adottate
collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge
o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente
sovraintende all'attivita' istruttoria e cura l'esecuzione
delle deliberazioni. Il Presidente della commissione tiene
informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli
trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti.
Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il
funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico
ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere,
nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle
spese e la composizione dei bilanci preventivo e
consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento
di cui all'articolo 1, 7° comma, del citato decreto-legge
n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata
legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, il quale, di concerto
con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimita' e
le rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro
venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il
termine suddetto, proprie osservazioni. Trascorso il
termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano
state formulate osservazioni, le deliberazioni divengono
esecutive. La Corte dei conti esercita il controllo
generale sulla commissione per assicurare la legalita' e
l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente
al Parlamento.
5. E' istituito un apposito ruolo del personale
dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti
dalla pianta organica non puo' eccedere per il primo
triennio le 30 unita'. I requisiti di accesso e le
modalita' di assunzione sono determinati dal regolamento di
cui al comma 3 in conformita' ai principi fissati dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi
requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle
attivita' istituzionali della commissione. L'ordinamento
delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del
personale sono stabiliti dal predetto regolamento. Tale
regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle
modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il
regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la
qualifica di direttore generale determinandone le funzioni.
Il direttore generale risponde del proprio operato alla
commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina e'
adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la
stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in
sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche
dirigenziali".
2.
3. Il finanziamento della commissione puo' essere
integrato, mediante il versamento annuale da parte dei
fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per
mille dei flussi annuali dei contributi incassati.».
- Si riporta il testo del comma 65 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)]:
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».