Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 maggio 2022
Individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e definizione dei relativi compiti.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), che prevede che, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, si definiscono i compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 25, 56 e 58, che prevedono rispettivamente, l'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze in Dipartimenti, le attribuzioni e l'organizzazione interna dello stesso;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2010 relativo alla riallocazione delle funzioni svolte dalle soppresse direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2014, di adozione del «Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visto il decreto del direttore generale delle finanze 4 agosto 2015, come modificato dal decreto direttoriale 25 novembre 2017, recante le specifiche tecniche di cui all'art. 3, comma 3, del citato regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2016, relativo alla individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e alla definizione dei relativi compiti, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ed in particolare l'art. 16, contenente misure urgenti in materia di giustizia tributaria digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 161;
Visti, in particolare, gli articoli 15, 16 e 17 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, concernente ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l'art. 27, che ha introdotto disposizioni urgenti riguardanti lo svolgimento delle udienze, anche da remoto, nel processo tributario;
Visto il decreto del direttore generale delle finanze 6 novembre 2020, n. 44, recante le regole tecnico-operative per la redazione in formato digitale e il deposito con modalita' telematiche dei provvedimenti del giudice tributario, per la redazione del processo verbale di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione, per la redazione e trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice e per la trasmissione dei fascicoli processuali informatici;
Visto il decreto del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, n. 46, recante le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l'attivazione delle udienze a distanza, cosi' come previsto dall'art. 16, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dall'art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, recante l'individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 266 dell'8 novembre 2021;
Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto ministeriale 30 settembre 2021 relativo alle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto l'art. 1, commi 350 e 351, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale «Ai fini della razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione degli assetti organizzativi periferici attraverso: a) la realizzazione di presidi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'art. 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ferme restando le funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale delle commissioni tributarie. Tali presidi costituiscono uffici dirigenziali non generali e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; b) la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le altre articolazioni dell'amministrazione economico-finanziaria; c) il contingente di personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e' evidenziato nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua consistenza e le variazioni sono determinate secondo le modalita' previste dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede anche agli interventi di riorganizzazione di cui al comma 350, al fine di assicurare una maggiore funzionalita' e flessibilita' operativa degli uffici centrali e periferici, nonche' di garantire l'uniformita' del trattamento economico del personale in servizio»;
Visto l'art. 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» ai sensi del quale «Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, e' istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unita' di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU [...]»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare, l'art. 6 e 7;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale «Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) e' istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'art. 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato. [...]»;
Visto l'art. 8, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», ai sensi del quale «In considerazione delle maggiori responsabilita' connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'art. 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attivita' di monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;
Visto, altresi', l'art. 8, comma 2 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ai sensi del quale «I direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale assicurano, nell'ambito territoriale di competenza definito nella tabella di cui all'Allegato I, il coordinamento unitario delle attivita' di cui al comma 1.»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose ed in particolare gli articoli 9 e 31-bis;
Visto il Piano nazionale anticorruzione e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Piano triennale della prevenzione della corruzione 2021-2023 del Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a definire l'articolazione e i compiti delle Ragionerie territoriali dello Stato e degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 15, 16 e 17 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 e successive modificazioni, nonche' di dare attuazione a quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sopra richiamati;
Informate le organizzazioni sindacali;
Su proposta dei capi Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto individua l'articolazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie e ne definisce i relativi compiti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dall'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nonche' dagli articoli 15, 16 e 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161.
 
Allegato A

(art. 4, comma 4)
===================================================================== | | | Ambito | | Area | RTS | territoriale | +========================+=======================+==================+ | | |Piemonte, Valle | | | |d'Aosta, Liguria, | |Area nord-ovest | RTS Milano |Lombardia | +------------------------+-----------------------+------------------+ | | |Veneto, Friuli | | | |Venezia Giulia, | |Area nord-est |RTS Venezia |TAA | +------------------------+-----------------------+------------------+ | | |Emilia Romagna, | |Area centro-nord |RTS Bologna/Ferrara |Toscana e Marche | +------------------------+-----------------------+------------------+ | | |Lazio, Umbria, | |Area centro-sardegna |RTS Roma |Sardegna | +------------------------+-----------------------+------------------+ | | |Campania, | |Area sud-ovest |RTS Napoli |Basilicata | +------------------------+-----------------------+------------------+ | | |Puglia, Abruzzo, | |Area Sud-Adriatica |RTS Bari |Molise | +------------------------+-----------------------+------------------+ |Area Sud-Sicilia |RTS Palermo | Sicilia, Calabria| +------------------------+-----------------------+------------------+

 
Allegato B

(art. 7, comma 1)
Tabella
===================================================================== | RTS | Ambito territoriale | +==========================================+========================+ |Genova/La Spezia |Liguria | +------------------------------------------+------------------------+ |Bolzano |Trentino Alto Adige | +------------------------------------------+------------------------+ | |Verona, Vicenza, Padova,| |Verona |Rovigo (zona sud/ovest) | +------------------------------------------+------------------------+ | |Venezia, Treviso, | |Venezia |Belluno (zona nord/est) | +------------------------------------------+------------------------+ |Bologna/Ferrara |Emilia Romagna e Marche | +------------------------------------------+------------------------+ |Firenze/Prato |Toscana | +------------------------------------------+------------------------+ |Roma |Roma | +------------------------------------------+------------------------+ | |Latina, Frosinone, | |Frosinone/Latina |Rieti, Viterbo | +------------------------------------------+------------------------+ | |Napoli, Avellino, | | |Benevento, Caserta (zona| |Napoli |centro/nord) | +------------------------------------------+------------------------+ |Salerno |Salerno e Basilicata | +------------------------------------------+------------------------+ |Bari |Puglia e Molise | +------------------------------------------+------------------------+ | |Cosenza, Crotone, | |Catanzaro/Crotone |Catanzaro (zona nord) | +------------------------------------------+------------------------+ | |Reggio Calabria, Vibo | |Reggio Calabria/Vibo Valentia |Valentia (zona sud) | +------------------------------------------+------------------------+ | |Catania, Agrigento, | | |Siracusa, Ragusa (zona | |Catania |sud/est) | +------------------------------------------+------------------------+ | |Messina, | | |Caltanissetta/Enna, | | |Palermo, Trapani (zona | |Palermo |centro/nord) | +------------------------------------------+------------------------+ |Torino/Aosta |Piemonte e Valle d'Aosta| +------------------------------------------+------------------------+ |Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio |Cagliari, Oristano (zona| |Campidano/Oristano |sud/ovest) | +------------------------------------------+------------------------+ | |Sassari, Nuoro (zona | |Sassari/Olbia-Tempio |nord/est) | +------------------------------------------+------------------------+ |Perugia/Terni |Umbria | +------------------------------------------+------------------------+ |L'Aquila |Abruzzo | +------------------------------------------+------------------------+ |Milano |Lombardia | +------------------------------------------+------------------------+ |Udine/Pordenone |Friuli Venezia Giulia | +------------------------------------------+------------------------+

 
Allegato C

(art. 17, comma 4)

===================================================================== | Tabella | +===================================================================+ | Commissioni tributarie provinciali | +-------------------------------------------------------------------+ |Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti,| | Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, | | Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, | |Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo,| |Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forli', Frosinone, Genova, Gorizia,| | Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, | | Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, | | Matera, Messina, Milano, Modena, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, | | Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, | | Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio | | Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, | | Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, | | Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, | | Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo | +-------------------------------------------------------------------+ | Commissioni tributarie di primo grado | +-------------------------------------------------------------------+ | Bolzano e Trento | +-------------------------------------------------------------------+

 
Art. 2

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attivita' delle stesse.
2. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono articolate in sette uffici di livello dirigenziale generale e in ottanta uffici di livello dirigenziale non generale.
3. L'ambito territoriale di competenza delle Ragionerie territoriali dello Stato si riferisce al territorio delle province riportato nella denominazione dell'organo medesimo, salvo quanto previsto dall'art. 4, relativamente alle competenze delle Ragionerie territoriali di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo, dall'art. 6, relativamente alle funzioni esercitate dalle Ragionerie territoriali presso ciascun capoluogo di regione, e dall'art. 7, relativamente ai procedimenti amministrativi sanzionatori per violazione delle disposizioni antiriciclaggio.
 
Art. 3

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Agrigento, Ancona, Ascoli Piceno/Fermo, Bari/Barletta-Andria-Trani, Bolzano, Brindisi, Caltanissetta/ Enna, Caserta, Catania, Catanzaro/Crotone, Cosenza, Cuneo, Firenze/Prato, Foggia, L'Aquila, Lecce, Livorno, Lucca/Massa-Carrara, Macerata, Messina, Milano/Monza e Brianza, Modena, Napoli, Novara/Verbano-Cusio-Ossola, Nuoro-Ogliastra, Palermo, Pavia/Lodi, Pesaro-Urbino, Reggio Calabria/ Vibo Valentia, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Sassari/ Olbia-Tempio, Taranto, Teramo, Trapani, Trento, Varese, Venezia, Vercelli/Biella, Verona, Vicenza, a ciascuna delle quali e' preposto un direttore, hanno ognuna un'unica sede.
2. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Alessandria/ Asti, Avellino/Benevento, Bergamo/Brescia, Bologna/Ferrara, Cagliari/ Carbonia-Iglesias/Medio Campidano/Oristano, Campobasso/Isernia, Como/Lecco/Sondrio, Forli-Cesena/ Rimini/Ravenna, Frosinone/Latina, Genova/La Spezia, Pisa/Pistoia, Mantova/Cremona, Padova/Rovigo, Parma/Piacenza, Perugia/Terni, Pescara/Chieti, Potenza/Matera, Savona/Imperia, Siena/Grosseto/Arezzo, Siracusa/Ragusa, Torino/Aosta, Treviso/ Belluno, Trieste/Gorizia, Udine/Pordenone, Viterbo/Rieti a ciascuna delle quali e' preposto un direttore, sono costituite da un'unica unita' organizzativa articolata in due o piu' sedi situate nell'ambito territoriale di competenza.
 
Art. 4

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, le Ragionerie territoriali dello Stato di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo, a ciascuna delle quali e' preposto un direttore con funzioni dirigenziali di livello generale, sono articolate come segue:
a) Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza, costituita da tre uffici dirigenziali non generali;
b) Ragioneria territoriale dello Stato di Venezia, costituita da due uffici dirigenziali non generali;
c) Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna/Ferrara, costituita da due uffici dirigenziali non generale;
d) Ragioneria territoriale dello Stato di Roma, costituita da quattro uffici dirigenziali non generali;
e) Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, costituita da tre uffici dirigenziali non generali;
f) Ragioneria territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani, costituita da due uffici dirigenziali non generali;
g) Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo, costituita da due uffici dirigenziali non generali.
2. I direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo assicurano, nell'ambito territoriale di competenza di cui al comma 4, in particolare:
a) il supporto ai compiti di audit del PNRR e di sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attivita' di monitoraggio e controllo del PNRR;
b) il coordinamento dei controlli preventivi e successivi di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, del riscontro della legalita' della spesa e del monitoraggio della stessa, garantendo l'unitarieta' di indirizzo della funzione di controllo sulla base degli indirizzi e delle linee guida formulate dal Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e dall'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) il coordinamento dei servizi amministrativi sulla base degli indirizzi e delle linee guida dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze competenti per materia;
d) lo studio, su richiesta dei direttori interessati, delle questioni di maggior rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attivita' istituzionali al fine di pervenire alle proposte di soluzioni di competenza da sottoporre agli uffici dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze;
e) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro, per le Ragionerie territoriali dello Stato, per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
f) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 e l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie territoriali dello Stato;
g) la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento dei presidi territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione di quelli connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle commissioni tributarie, sulla base degli indirizzi ed in forza del decentramento delle risorse operato dai competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;
h) la formulazione delle proposte al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici.
3. I direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo sovraintendono, d'intesa con gli uffici centrali competenti del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, al funzionamento dei presidi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'art. 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e garantiscono supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, per le attivita' da svolgersi a livello territoriale, finalizzate alla realizzazione di poli logistici territoriali unitari, ai sensi del comma 350, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. Gli ambiti di competenza per lo svolgimento dei compiti indicati nei precedenti commi e assegnati ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo sono individuati nella tabella A allegata al presente decreto.
5. Le funzioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g) nonche' quelle di cui al comma 3 sono svolte, nel rispettivo ambito provinciale, dalle Ragionerie territoriali aventi sede nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Art. 5

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono le seguenti attivita':
a) controlli preventivi di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
b) tenuta delle scritture contabili e registrazione degli impegni di spesa; verifica della corretta tenuta delle scritture di contabilita' integrata finanziaria economico patrimoniale ai sensi dell'art. 38-bis, legge n. 196/2009;
c) controlli successivi di regolarita' amministrativa e contabile, compresi i controlli sui rendiconti dei Commissari delegati nominati con ordinanze di protezione civile, e controlli concomitanti, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
d) vigilanza delle entrate dello Stato e relative contabilizzazioni, attivita' connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea;
e) vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio mobiliare e immobiliare dello Stato, tenuta e aggiornamento dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilita' economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
f) valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato; scritture inventariali; verifiche amministrativo-contabili a funzionari delegati e consegnatari;
g) vigilanza sullo svolgimento delle funzioni dei revisori delle istituzioni scolastiche e valutazione degli esiti delle relative verifiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche;
h) conto annuale delle spese del personale, contabilita' interna, controllo di gestione, logistica, salute e sicurezza sul lavoro, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico, ferme restando le competenze attribuite in materia al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dalle vigenti disposizioni di organizzazione;
i) attivita' in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato ed attivita' connessa al relativo contenzioso;
l) svolgimento delle funzioni previste dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010;
m) procedimenti amministrativi sanzionatori per violazione delle disposizioni antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
n) adempimenti in materia di certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 come convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
o) funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR e di sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attivita' di monitoraggio e controllo del PNRR;
p) ogni altra attivita' attribuita dalle disposizioni normative vigenti o delegata dai Dipartimenti.
2. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organizzate nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di controllo e funzioni di amministrazione attiva.
3. Le Ragionerie territoriali dello Stato collaborano con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi della politica di coesione dell'Unione europea e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie e per lo svolgimento delle funzioni di autorita' di audit di fondi comunitari, nonche' per i compiti di organismo nazionale di coordinamento delle funzioni di audit degli interventi cofinanziati dall'Unione europea.
4. Lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, lettere i) e l) e' assicurato mediante la definizione di specifiche modalita' operative da parte del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, da adottare d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
5. Lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, lettera m) e' assicurato mediante la definizione di specifici indirizzi da parte del Dipartimento del tesoro, da adottare d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
6. Per particolari e motivate esigenze di carattere funzionale e organizzativo le attivita' di cui al comma 1, lettere i) e l) possono essere affidate, prioritariamente nell'ambito della medesima regione e per periodi di tempo determinati, ad altre Ragionerie territoriali individuate dal Dipartimento della Ragioneria generale, sentiti i direttori delle ragionerie di cui all'art. 4 del presente decreto, d'intesa con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
7. Le Ragionerie territoriali dello Stato, in coordinamento con le competenti strutture centrali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, assicurano il miglioramento continuo e l'interoperabilita' dei sistemi, dei processi e delle attivita' lavorative, anche nell'ottica dell'evoluzione tecnologica e della digitalizzazione.
 
Art. 6

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, le Ragionerie territoriali dello Stato presso ciascun capoluogo di regione svolgono le seguenti attivita' su base regionale:
a) la rappresentanza e difesa in giudizio nelle funzioni di cui alle lettere a), c) e i) dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, limitatamente ai giudizi di primo grado dinanzi alle sezioni regionali della Corte dei conti;
b) le funzioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 e le attivita' connesse ai relativi procedimenti contenziosi;
c) le funzioni di cui alla lettera j) dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010. Si applica comunque quanto previsto dalla tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 relativo alla rideterminazione delle competenze territoriali delle commissioni mediche di verifica;
d) le funzioni di presidio unitario per l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali in raccordo con la Ragioneria territoriale di cui all'art. 4 del presente decreto.
2. Le funzioni di cui al comma 1, con esclusione della lettera c), sono svolte, nel rispettivo ambito provinciale, dalle Ragionerie territoriali aventi sede nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Torino/Aosta nel proprio ambito territoriale di competenza.
 
Art. 7

1. Le funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, e relativo contenzioso di primo grado, di cui all'art. 5, comma 1, lettera m) del presente decreto, sono esercitate dalle Ragionerie territoriali dello Stato individuate nella tabella B allegata al presente decreto, con riferimento agli ambiti territoriali ivi indicati.
 
Art. 8

1. Nelle Ragionerie territoriali dello Stato, articolate anche in piu' uffici di livello dirigenziale non generale, il direttore e' responsabile del regolare adempimento di tutte le funzioni proprie della Ragioneria territoriale.
 
Art. 9

1. La Ragioneria territoriale dello Stato di Roma e' costituita da quattro uffici di livello dirigenziale non generale.
2. Gli uffici sono di seguito indicati con le relative attribuzioni:
Ufficio I
Affari generali e di segreteria. Coordinamento delle attivita' delegate ai dirigenti. Attivita' di supporto alla funzione di vertice della Direzione, ivi comprese quelle di cui all'art. 4, comma 2. Gestione delle risorse umane e strumentali, presidio unitario per l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali, conto annuale delle spese del personale, contabilita' interna, controllo di gestione, logistica, salute e sicurezza sul lavoro, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico. Procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio e relativo contenzioso in primo grado.
La rappresentanza e difesa in giudizio nelle funzioni di cui alle lettere a), c) e i) dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, limitatamente ai giudizi di primo grado dinanzi alle sezioni regionali della Corte dei conti e relativo contenzioso nelle materie di cui all'art. 4, primo comma, del predetto decreto.
Attivita' di cui all'art. 5, comma 3, del presente decreto. Attivita' di segreteria delle Commissioni mediche di verifica. Le funzioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 in materia di depositi provvisori e definitivi e le attivita' connesse ai relativi procedimenti contenziosi.
Adempimenti in materia di certificazione dei crediti e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento. Attivita' di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; verifiche periodiche d'istituto; verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni;
Ufficio II
Attivita' in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato e attivita' previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, con esclusione di quelle attribuite all'ufficio I.
Ufficio III
Conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato; vigilanza sullo svolgimento delle funzioni dei revisori delle istituzioni scolastiche e valutazione degli esiti delle relative verifiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche. Attivita' connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato; attivita' connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea; attivita' connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilita' amministrative degli agenti contabili dello Stato; raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilita' economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato; attivita' connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali. Controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile e controllo concomitante, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, con esclusione delle competenze attribuite all'ufficio IV. Verifica della corretta tenuta delle scritture di contabilita' integrata finanziaria economico patrimoniale ai sensi dell'art. 38-bis, legge n. 196/2009.
Concorso all'attivita' di analisi e revisione della spesa ai sensi dell'art. 25, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
Ufficio IV
Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita' speciale resi da funzionari delegati, compresi quelli nominati con ordinanze di protezione civile, commissari delegati, commissari straordinari e da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato, di fondi di provenienza dal bilancio dello Stato, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e controllo concomitante sugli atti delle relative gestioni. Controllo successivo dei rendiconti dei funzionari e commissari delegati, dei commissari di Governo, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilita' speciali, di cui all'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
 
Art. 10

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Milano/Monza e Brianza e di Napoli sono costituite ognuna da tre uffici di livello dirigenziale non generale.
2. Gli uffici sono di seguito indicati con le relative attribuzioni:
Ufficio I
Affari generali e di segreteria. Coordinamento delle attivita' delegate ai dirigenti. Attivita' di supporto alla funzione di vertice della Direzione, ivi comprese quelle di cui all'art. 4, comma 2. Gestione delle risorse umane e strumentali, presidio unitario per l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali, conto annuale delle spese del personale, contabilita' interna, controllo di gestione, logistica, salute e sicurezza sul lavoro, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico. Procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio e relativo contenzioso in primo grado.
La rappresentanza e difesa in giudizio nelle funzioni di cui alle lettere a), c) e i) dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, limitatamente ai giudizi di primo grado dinanzi alle sezioni regionali della Corte dei conti e relativo contenzioso nelle materie di cui all'art. 4, primo comma, del predetto decreto.
Attivita' di cui all'art. 5, comma 3, del presente decreto. Attivita' di segreteria delle commissioni mediche di verifica. Le funzioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 in materia di depositi provvisori e definitivi e le attivita' connesse ai relativi procedimenti contenziosi.
Adempimenti in materia di certificazione dei crediti e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento. Attivita' di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; verifiche periodiche d'istituto; verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni;
Ufficio II
Attivita' in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato e attivita' previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, con esclusione di quelle attribuite all'Ufficio I;
Ufficio III
Conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato; vigilanza sullo svolgimento delle funzioni dei revisori delle istituzioni scolastiche e valutazione degli esiti delle relative verifiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche. Attivita' connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato; attivita' connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea; attivita' connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilita' amministrative degli agenti contabili dello Stato; raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilita' economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato; attivita' connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali. Controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile, compreso il controllo sui rendiconti dei commissari delegati nominati con ordinanze di protezione civile, e controllo concomitante, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Attivita' di cui all'art. 4, comma 2, lettera b). Verifica della corretta tenuta delle scritture di contabilita' integrata finanziaria economico patrimoniale ai sensi dell'art. 38-bis legge n. 196/2009.
Concorso all'attivita' di analisi e revisione della spesa ai sensi dell'art. 25, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
 
Art. 11

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani, Bologna/Ferrara, Palermo e Venezia sono costituite ognuna da due uffici dirigenziali di livello non generale.
2. Gli uffici sono di seguito indicati con le relative attribuzioni:
Ufficio I
Affari generali e di segreteria. Coordinamento delle attivita' delegate ai dirigenti. Attivita' di supporto alla funzione di vertice della Direzione, ivi comprese quelle di cui all'art. 4, comma 2. Gestione delle risorse umane e strumentali, presidio unitario per l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali, conto annuale delle spese del personale, contabilita' interna, controllo di gestione, logistica, salute e sicurezza sul lavoro, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico. Procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio e relativo contenzioso in primo grado.
La rappresentanza e difesa in giudizio nelle funzioni di cui alle lettere a), c) e i) dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, limitatamente ai giudizi di primo grado dinanzi alle sezioni regionali della Corte dei conti e relativo contenzioso nelle materie di cui all'art. 4, primo comma, del predetto decreto.
Attivita' di cui all'art. 5, comma 3, del presente decreto. Attivita' di segreteria delle commissioni mediche di verifica. Le funzioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 in materia di depositi provvisori e definitivi e le attivita' connesse ai relativi procedimenti contenziosi.
Adempimenti in materia di certificazione dei crediti e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento. Attivita' di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; verifiche periodiche d'istituto; verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni.
Controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile, compreso il controllo sui rendiconti dei commissari delegati nominati con ordinanze di protezione civile e controllo concomitante, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Verifica della corretta tenuta delle scritture di contabilita' integrata finanziaria economico patrimoniale ai sensi dell'art. 38-bis, legge n. 196/2009.
Concorso all'attivita' di analisi e revisione della spesa ai sensi dell'art. 25, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
Ufficio II
Conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato; vigilanza sullo svolgimento delle funzioni dei revisori delle istituzioni scolastiche e valutazione degli esiti delle relative verifiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche.
Attivita' connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato; attivita' connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea; attivita' connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilita' amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attivita' connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali.
Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilita' economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato.
Attivita' in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato e attivita' previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, con esclusione di quelle attribuite all'Ufficio I.
 
Art. 12

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Firenze/Prato e Torino/Aosta sono costituite ognuna da due uffici dirigenziali di livello non generale, compreso quello del direttore.
2. Gli uffici sono di seguito indicati con le relative attribuzioni:
Ufficio del direttore
Gestione delle risorse umane e strumentali, presidio unitario per l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali, conto annuale delle spese del personale, contabilita' interna, controllo di gestione, logistica, salute e sicurezza sul lavoro, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico. Procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, laddove attribuiti alla Ragioneria territoriale. Attivita' di cui all'art. 5, comma 3 e all'art. 6, comma 1, del presente decreto. Attivita' di segreteria delle commissioni mediche di verifica.
Adempimenti in materia di certificazione dei crediti e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento. Controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile, compreso il controllo sui rendiconti dei commissari delegati nominati con ordinanze di protezione civile e controllo concomitante, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Verifica della corretta tenuta delle scritture di contabilita' integrata finanziaria economico patrimoniale ai sensi dell'art. 38-bis, legge n. 196/2009.
Concorso all'attivita' di analisi e revisione della spesa ai sensi dell'art. 25, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Attivita' di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; verifiche periodiche d'istituto; verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni.
Ufficio I
Attivita' connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato; attivita' connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea; attivita' connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilita' amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attivita' connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali.
Conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato; vigilanza sullo svolgimento delle funzioni dei revisori delle istituzioni scolastiche e valutazione degli esiti delle relative verifiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilita' economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attivita' in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato e attivita' previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, con esclusione di quelle attribuite all'Ufficio del direttore.
 
Art. 13

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Agrigento, Alessandria/Asti, Ancona, Ascoli Piceno/Fermo, Avellino/Benevento, Bergamo/Brescia, Bolzano, Brindisi, Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano/Oristano, Caltanissetta/Enna, Campobasso/Isernia, Caserta, Catania, Catanzaro/Crotone, Como/Lecco/Sondrio, Cosenza, Cuneo, Foggia, Forli-Cesena/Rimini/Ravenna, Frosinone/Latina, Genova/La Spezia, L'Aquila, Lecce, Livorno, Lucca/Massa-Carrara, Mantova/Cremona, Macerata, Messina, Modena, Novara/Verbano-Cusio-Ossola, Nuoro-Ogliastra, Padova/Rovigo, Parma/Piacenza, Pavia/Lodi, Perugia/Terni, Pesaro-Urbino, Pescara/Chieti, Pisa/Pistoia, Potenza/Matera, Reggio Calabria/ Vibo Valentia, Reggio Emilia, Salerno, Sassari/Olbia-Tempio, Savona/Imperia, Siena/Grosseto/Arezzo, Siracusa/Ragusa, Taranto, Teramo, Trapani, Trento, Treviso/Belluno, Trieste/Gorizia, Udine/Pordenone, Varese, Vercelli/Biella, Verona, Vicenza, Viterbo/Rieti, sono costituite da un unico ufficio dirigenziale non generale cui e' preposto il direttore.
 
Art. 14

1. Tutti gli uffici dirigenziali sono articolati in servizi con atto del direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, sulla base delle indicazioni che saranno diramate con apposita circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per le materie di competenza.
 
Art. 15

1. Gli atti organizzativi degli uffici dirigenziali, di cui al presente decreto, sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure;
b) piu' efficace espletamento delle attivita' di competenza;
c) miglior utilizzo delle risorse umane;
d) piu' efficiente erogazione dei servizi all'utenza.
 
Art. 16

Gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie regionali e provinciali sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente dal Dipartimento delle finanze, che svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo sulle attivita' degli stessi.
 
Art. 17

1. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie regionali dell'Abruzzo, della Calabria, della Campania, dell'Emilia Romagna, del Friuli Venezia Giulia, del Lazio, della Liguria, della Lombardia, delle Marche, del Piemonte, della Puglia, della Sardegna, della Sicilia, della Toscana e del Veneto, sono uffici di livello dirigenziale non generale.
2. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie regionali della Basilicata, del Molise, dell'Umbria e della Valle d'Aosta, nonche' delle commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano, sono uffici di livello non dirigenziale la cui titolarita' e' conferita con provvedimento del direttore generale delle Finanze.
3. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali di Roma e Napoli, sono uffici di livello dirigenziale non generale.
4. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali e di primo grado, individuate nell'Allegato C del presente decreto, sono uffici di livello non dirigenziale la cui titolarita' e' conferita con provvedimento del direttore generale delle Finanze.
 
Art. 18

1. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie svolgono le seguenti attivita':
a) iscrizione degli atti di ricorso e d'appello nel registro generale e formazione del fascicolo d'ufficio del processo di cui all'art. 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
b) assistenza all'organo giudicante e predisposizione del verbale della Camera di consiglio o di udienza pubblica di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
c) assistenza alla Commissione del patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
d) comunicazione alle parti processuali dell'avviso di trattazione dell'udienza e del dispositivo, ai sensi degli articoli 16, 16-bis, 31 e 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
e) deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e inserimento nella banca dati dipartimentale della giurisprudenza tributaria;
f) supporto all'attivita' di massimazione delle decisioni prevista dall'art. 40 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
g) gestione dei fascicoli processuali dei ricorsi e degli appelli di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
h) trasmissione dei fascicoli processuali di cui all'art. 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
i) gestione dei fascicoli processuali relativi al ricorso innanzi alla Corte di cassazione ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
j) liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso in materia di contributo unificato tributario e delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
k) rilascio di copie semplici e di copie autentiche degli atti, documenti e delle sentenze contenuti nei fascicoli ai sensi degli articoli 25 e 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel rispetto della normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali;
l) supporto all'utenza per i servizi digitali della giustizia tributaria e delle procedure relative al Processo tributario telematico (PTT) di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e ai relativi decreti attuativi;
m) gestione dei dati e dei documenti relativi agli atti del processo nel sistema informativo della giustizia tributaria;
n) gestione degli affari generali, del personale, del controllo gestionale delle attivita' amministrative, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico;
o) attivita' connesse alla logistica e alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
p) gestione amministrativa dei giudici tributari, liquidazione e pagamento dei relativi compensi di cui all'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
q) gestione e conservazione degli archivi documentali e dei fascicoli processuali, anche digitali, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della normativa di settore;
r) gestione del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254;
s) gestione dei beni informatici e monitoraggio del corretto funzionamento dei servizi informatici;
t) definizione dei fabbisogni connessi allo svolgimento delle funzioni di diretta competenza volti a garantire, all'interno dei presidi territoriali, efficienti ed efficaci livelli del servizio di giustizia;
u) ogni altra attivita' attribuita dalle disposizioni normative o delegata dai Dipartimenti.
 
Art. 19

1. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 17, comma 1, sono articolati nei seguenti servizi:
a) segreteria della Presidenza e rapporti con il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;
b) affari generali e del personale, relazioni sindacali, controllo di gestione, definizione dei fabbisogni di beni e servizi, definizione dei livelli di servizio all'utenza;
c) relazioni con il pubblico (URP);
d) logistica delle sedi e tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
e) ricezione atti, visure e rilascio copie, informazioni alle parti processuali e assistenza sui servizi telematici della giustizia tributaria;
f) verifica e completamento nel sistema informativo della giustizia tributaria dei dati e dei documenti relativi al fascicolo processuale;
g) contributo unificato tributario, procedure di reclamo-mediazione e contenzioso tributario;
h) assistenza alle sezioni e supporto all'attivita' giurisdizionale, anche attraverso la ricerca e la selezione della giurisprudenza tributaria;
i) assistenza alla Commissione del patrocinio a spese dello Stato;
j) gestione amministrativa dei giudici tributari e liquidazione dei relativi compensi;
k) gestione dei pagamenti dei compensi ai giudici tributari;
l) assistenza all'Ufficio del massimario e analisi della giurisprudenza;
m) assistenza informatica ai giudici tributari e al personale amministrativo per il corretto utilizzo delle applicazioni in uso presso le commissioni tributarie;
n) gestione degli archivi e attivita' di scarto della documentazione processuale e amministrativa, analogica e digitale;
o) consegnatario dei beni mobili;
2. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 17, comma 2, sono articolati nei servizi individuati nelle lettere da a) a o), con esclusione del servizio indicato alla lettera k);
3. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali di cui all'art. 17, comma 3, sono articolati nei servizi individuati nelle lettere da a) a o) del comma 1, con esclusione del servizio indicato alla lettera l);
4. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali di cui all'art. 17, comma 4, sono articolati nei servizi individuati nelle lettere da a) a o) del comma 1, con esclusione del servizio indicato alle lettere k) e l).
 
Art. 20

1. I direttori degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali di cui all'art. 17 provvedono:
a) all'organizzazione del lavoro per consentire l'efficiente ed efficace utilizzo delle risorse umane, il tempestivo svolgimento delle procedure amministrative e di supporto all'attivita' giurisdizionale, nonche' la corretta erogazione dei servizi rivolti all'utenza;
b) alla gestione e valutazione del personale assegnato;
c) al corretto esercizio delle relazioni sindacali.
2. I dirigenti degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 17, comma 1, con riguardo agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie di cui all'art. 17, commi 2, 3 e 4, aventi sede nella regione di competenza e in quelle contigue definite ai sensi del comma 4:
a) comunicano al presidio unitario i fabbisogni di beni e servizi rilevati presso ciascuna Commissione tributaria;
b) assumono, di norma, le funzioni di datore di lavoro per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e assicurano la gestione delle procedure di acquisizione dei relativi beni e servizi sulla base degli indirizzi ed in forza del decentramento delle risorse operato dai competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali.
c) curano l'acquisizione e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dai competenti uffici centrali del Dipartimento delle finanze.
3. I dirigenti degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 17, comma 1, con riferimento agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie di cui all'art. 17, commi 2 e 4, aventi sede nella regione di competenza o in quelle contigue:
a) provvedono al pagamento dei compensi dei giudici tributari;
b) autorizzano le assenze dei direttori degli uffici di segreteria e concorrono alla loro valutazione;
c) vigilano sul corretto esercizio delle relazioni sindacali.
4. L'individuazione degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie di livello non dirigenziale aventi sedi nelle regioni contigue di cui ai commi precedenti, e' stabilita con decreto del direttore generale delle finanze.
5. Per garantire l'efficienza dei servizi della giustizia tributaria, al ricorrere di particolari e motivate esigenze di carattere funzionale e organizzativo, le attivita' e i servizi di cui agli articoli 18 e 19 possono essere affidate, prioritariamente nell'ambito della medesima regione e per periodi di tempo determinati, al personale degli uffici di segreteria di altre commissioni tributarie.
 
Art. 21

1. All'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono assegnate due posizioni di livello dirigenziale non generale.
2. L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria di cui al comma 1 sono disciplinati con apposito regolamento interno adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
 
Art. 22

1. All'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021, dedicato al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nella sezione dedicata alla declaratoria delle competenze dell'Ufficio per il controllo di gestione dipartimentale il periodo: «Coordinamento delle attivita' e degli studi dipartimentali in materia di applicazione dei principi di contabilita' nazionale con riferimento al sistema dei conti nazionali SEC» e' soppresso;
b) all'ultimo periodo del comma 1, dopo le parole «decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ed una ulteriore posizione di livello dirigenziale non generale per le finalita' di cui all'art. 31-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.»;
c) dopo il comma 15, inserire il seguente:
«16. Unita' di missione per l'analisi e la valutazione della spesa.
Ufficio I
Attivita' di supporto alla funzione di vertice dell'Unita' di missione. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale dell'Unita' di missione.
Affari generali e di segreteria del Comitato scientifico per le attivita' inerenti la revisione della spesa.
Studi e proposte metodologiche, in raccordo con le strutture della Ragioneria generale dello Stato, per l'integrazione delle attivita' di analisi e valutazione della spesa nelle procedure di bilancio e per l'analisi della performance delle amministrazioni pubbliche tramite l'utilizzo di appositi indicatori, anche attraverso l'analisi e lo studio delle principali esperienze internazionali e la promozione di collaborazioni con istituzioni esterne ed organismi internazionali.
Attivita' di monitoraggio, raccolta e sistematizzazione delle basi informative, analisi e valutazione dei fabbisogni, della spesa e delle politiche pubbliche per lo sviluppo, ivi inclusi gli interventi realizzati direttamente dalle amministrazioni pubbliche, della difesa, dell'ordine pubblico e della sicurezza e degli interventi nell'economia, anche in collaborazione con le altre strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; progetti di collaborazione con societa' a prevalente partecipazione pubblica ed esperti, convenzioni con altri soggetti istituzionali, quali universita' ed enti e istituti di ricerca. Nelle medesime materie, collaborazione, nell'ambito della procedura di cui all'art. 22-bis, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, alle attivita' necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa di ciascun Ministero e dei relativi accordi, nelle successive attivita' di monitoraggio e nell'elaborazione delle relative relazioni e partecipazione alle attivita' dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 196 del 2009.
Attivita' per il supporto normativo e la valutazione delle proposte legislative nelle materie di competenza dell'ufficio, anche ai fini della predisposizione del quadro finanziario della manovra di finanza pubblica.
Ufficio II
Studi, proposte metodologiche e attivita' per l'applicazione di metodi quantitativi per la valutazione dei fabbisogni delle amministrazioni pubbliche, della spesa e degli effetti delle politiche pubbliche.
Attivita' di monitoraggio, raccolta e sistematizzazione delle basi informative, analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni pubbliche nelle materie trasversali, ivi incluse le spese per il pubblico impiego, per gli acquisti di beni e servizi, per gli investimenti, anche con riferimento alle articolazioni dei diversi livelli di governo.
Attivita' di monitoraggio, raccolta e sistematizzazione delle basi informative, analisi e valutazione dei fabbisogni, della spesa e delle politiche pubbliche per il lavoro e in ambito sociale, della salute, istruzione e universita', della cultura e della giustizia, anche in collaborazione con le strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Progetti di collaborazione con societa' a prevalente partecipazione pubblica ed esperti, nonche' convenzioni con altri soggetti istituzionali, quali universita' ed enti e istituti di ricerca. Nelle medesime materie, collaborazione, nell'ambito della procedura di cui all'art. 22-bis, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, alle attivita' necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa di ciascun Ministero e dei relativi accordi, nelle successive attivita' di monitoraggio e nell'elaborazione delle relative relazioni e partecipazione alle attivita' dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 196 del 2009.
Attivita' per il supporto normativo e la valutazione delle proposte legislative nelle materie di competenza dell'ufficio, anche ai fini della predisposizione del quadro finanziario della manovra di finanza pubblica.
 
Art. 23

1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, e successive modificazioni, con riferimento alle strutture riorganizzate, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto ministeriale 3 settembre 2015, e successive modifiche e integrazioni.
3. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. Il presente decreto e' sottoposto al controllo secondo la normativa.

Roma, 31 maggio 2022

Il Ministro: Franco

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1172